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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/10/2025, n. 8771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8771 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale civile di Napoli
X^ sezione civile
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice unico dott. Antonio Attana- sio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 25144/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, passata in decisione con gg. 60+20 per scritti difensivi finali, avente ad oggetto subentro in alloggio ERP e vertente
TRA
Cf rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Renato Spadaro, che lo rappresenta e difende come in atti,
-ATTORE-
E in persona del Sindaco p.t. elett.te dom.to in in Controparte_1 CP_1
Palazzo San Giacomo presso l'Avvocatura Municipale, che lo rapp.ta e di- fende a mezzo dell'Avv. Irene Iacovella, giusta procura generale alle liti conferita con atto per Notaio dott. rep.22594 del Persona_1
15.09.2022.
-CONVENUTO-
CONCLUSIONI – come da verbale di ultima udienza, in trattazione scrit- ta. Ragioni di Fatto e Diritto
Con citazione notificata a mezzo PEC il 27-10-2022, Parte_1
deduceva che “…sin dal maggio dell'anno 2016, ha sempre abitato, e abita tuttora, nell'immobile sito in alla via Paternum n. 175 is.
1. sc 10 CP_1
pi. 1 int.
5. Tale immobile, di proprietà del era detenu- Controparte_1
to, quale assegnatario, da un cugino del ricorrente, . Il Persona_2
detto PO ha, successivamente, abbandonato l'immobile nell'anno
2022, lasciando il solo attore, ed il suo nucleo famigliare, nella detenzione del cespite. Lo ad oggi, ha pieno diritto di sentirsi riconoscere la Pt_1
voltura per subentro nell'assegnazione per il seguente motivo IN DIRIT-
TO La norma regolatrice della fattispecie per cui è causa è, oggi, il Rego- lamento Regione Campania n. 11 del 28.10.2019, che ha sostituito la pre- cedente legge Regionale n. 18/1997, ricalcandone i criteri. Il detto Rego- lamento, all'art. 8 co. 1 recita: “ai fini del presente Regolamento, per nu- cleo familiare si intende la l'insieme dei soggetti componenti la famiglia angrafica al momento della presentazione della domanda e/o al momento dell'assegnazione”. L'art. 19, poi, regola il subentro nella locazione, pre- vedendo che “i componenti del nucleo avente diritto originario purchè sta- bilmente conviventi, subentrano di diritto nella titolarità del contratto di locazione in caso di decesso dell'assegnatario o di suo abbandono dell'alloggio”. Dunque la norma richiede la dimostrazione della stabile convivenza con l'assegnatario. La norma, che non richiede espressamente la residenza anagrafica (cosa che, invece, richiede specificatamente al successivo comma 6 in caso di ampliamento del nucleo famigliare), con- sentendo all'operatore l'utilizzo degli strumenti più adeguati alla prova. Co All'uopo, la ha chiarito che Ai fini della determinazione del luogo di re- sidenza o dimora della persona destinataria della notificazione, rileva esclusivamente il luogo ove essa dimora di fatto in modo abituale, rive- stendo le risultanze anagrafiche mero valore presuntivo circa il luogo di residenza e potendo essere superate, in quanto tali, da una prova contra- ria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, affidata all'apprezza- mento del giudice di merito. (ex multis cfr. Cass. 25713/14 – 14389/10). E tale orientamento è stato fatto proprio anche dal Tribunale di Nocera Infe- riore, che, con sentenza n. 987/17, confermata anche in Cor- Per_3
te di appello di Salerno che, con sentenza n. 1387/18, ha precisato che “la norma appena richiamata (art. 2 l.Reg. 18/97, ndr) richiede per gli ascen- denti, i discendenti, i collaterali e gli affini fino al terzo grado che la stabi- le convivenza duri da almeno due anni “e sia dimostrata nelle forme di legge”. Invece per le persone on legate all'assegnatario da vincoli di pa- rentela o affinità, la medesima norma ichiede, oltre alla stabilità della con- vivenza, che questa “sia finalizzata alla reciproca ssistenzanmorale e ma- tariale” e sia “comprovata con idonea pubblica certificazione..”. A giudi- zio della Corte, la distinzione sopra evidenziata conduce ad escludere che, secondo la legge regionale della Campania (e a differenza delle leggi di al- tre Regioni che regolano la medesima materia), la convivenza dell'xxxx con la propria ascendente, assegnataria dell'alloggio, dovesse essere ne- cessariamente dimostrata attraverso una pubblica certificazione. Ne di- scende che il prodotto certificato storico di residenza….ha la consueta va- lenza presuntiva della coincidenza della residenza di fatto con quella risul- tante dalla certificazione, ma tale presunzione può essere superata dall'interessato con qualsiasi mezzo di prova (v. Cass. 052/2002)”. Posto, quindi, che il ricorrente abita da oltre 6 anni l'immobile in questione, an- drà accertato e riconosciuto giudizialmente il suo diritto al subentro nell'assegnazione dell'alloggio. In via istruttoria, quindi, si chiede l'ammissione della prova testimoniale dei sigg.ri 1 dom.to in Tes_1
alla via Paternum 179 – 2) dom.to in alla CP_1 Controparte_3 CP_1
via Paternuma 177, sulle seguenti circostanze: a)Vero è che il sig. CP_4
sin dal maggio 2016 ha sempre domiciliato e convissuto con la
[...]
famiglia del cugino presso l'appartamento sito in alla via Paternum CP_1
175 int. 5, ed ha continuato a vivere nel detto immobile anche dopo il tra- sferimento altrove di quest'ultimo? – b)Vero è che nel predetto periodo il sig. non ha mai lasciato il detto appartamento e non ha mai abi- Pt_1
tato altrove? c)Vero è che nel predetto periodo il nucleo familiare del sig.
ha continuato ininterrottamente ad abitare preso Pt_1
l'appartamento di via Paternum n.175 ? Tutto quanto detto e ritenuto,
l'istante Cita IL in persona del sig. Sindaco p.t. Controparte_1
dom.to presso l'Avvocatura municipale alla sede del Municipio in CP_1
alla Piazza Municipio Palazzo San Giacomo, Pec at- ti apoli.it a comparire innanzi al Tribunale di Email_1 CP_1
Napoli, NPG p.zza Cenni Torre A, Sezione e Giudice a designarsi, all'udienza del mattino del 13.3.2023 ore di rito, con l'invito al convenuto di costituirsi nel termine di 20 gg. Prima dell'udienza indicata, ai sensi e nelle forme dell'art. 166 c.p.c. e a comparire, nell'udienza indicata, dinan- zi al giudice designato ai sensi dell'art. 168bis c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agl'artt. 38 e 167 c.p.c., per ivi, contrariis reiectis, sentir accogliere le se- guenti, CONCLUSIONI Voglia il Tribunale di Napoli, in accoglimento dei motivi di cui in premessa, accertare il diritto del sig. al Parte_1
subentro dell'assegnazione, relativa all'immobile sito in alla via CP_1
della Paternum n. 175 is.
1. sc 10 pi. 1 int. 5, ordinando all'Ente convenuto di provvedere a tale adempimento. Condannarsi, esso convenuto al paga- mento delle spese, anche generali, e competenze, oltre IVA e CPA, della presente fase di giudizio con attribuzione per anticipo fattone.”.
Il all'uopo costituitosi, eccepiva preliminarmente Controparte_1
l'asserito difetto di giurisdizione e, in prosieguo, deduceva a sua volta che
“…Sull'assegnazione dell'immobile In via del tutto subordinata, in ipotesi in cui il giudice adito dovesse ritenersi competente, nel merito della vicen- da si rileva che parte istante, in qualità di cugino convivente del Sig.
[...]
, originario assegnatario del cespite, ritiene di aver diritto al Parte_2
subentro per avere quest'ultimo abbandonato l'immobile nell'anno 2022. L'assunto è del tutto errato e non trova alcun fondamento giuridico. La mera lettura del “Certificato di stato di famiglia con relazione di parente- la” del Sig. datato 31.10.2022 (all.1), non essendo lo Per_2 Pt_1
e/o altri componenti della sua famiglia presenti nel detto certificato, è suf- ficiente a dimostrare la mancanza del necessario requisito della “stabile convivenza” richiesto, all'uopo, dalla legge per il legittimo subentro. In tal senso, il Regolamento Regionale n.11/2019 in materia di alloggi Erp all'Articolo 8 è chiaro nel definire il nucleo familiare disciplinando che
“Ai fini del presente regolamento fanno parte del nucleo familiare i coniu- gi e l'insieme dei soggetti componenti la famiglia anagrafica al momento della presentazione della domanda e/o al momento dell'assegnazione dell'alloggio e, pertanto, oltre all'eventuale singolo componente: (1) a. i coniugi, o i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 20 maggio
2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.); b. i conviventi di fatto ovvero persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affi- nità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile purché la convivenza anagrafica e l'appartenenza allo stesso stato di famiglia duri da almeno due anni prima della presentazione della domanda;
c. i figli legittimi, natu- rali, riconosciuti, adottivi o in affidamento preadottivo;
d. gli ascendenti e i discendenti, nonché collaterali ed affini, purché la convivenza anagrafica e l'appartenenza allo stesso stato di famiglia duri da almeno due anni pri- ma della presentazione della domanda”. Tanto premesso è di tutta eviden- za che, parte attrice, non trovandosi nella condizione richiesta dalla legge, in maniera del tutto arbitraria formula la presente domanda di subentro in assenza dei requisiti previsti dalla normativa in materia. Allo stesso modo, neppure giova il richiamo al dettato dell'Articolo 16 del medesimo rego- lamento Subentro nella domanda di assegnazione che testualmente recita
“1. In caso di decesso dell'aspirante assegnatario, di separazione, di scio- glimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili, di trasferimento della propria residenza altrove o di abbandono di fatto, subentrano alla domanda i componenti del nucleo familiare così come definito dal presente
Regolamento nel seguente ordine: coniuge e convivente ai sensi della legge
76 del 2016 nonché figli e convivente more uxorio, e ascendenti, discen- denti, collaterali, così come definito alla data di presentazione della do- manda.
2. I soggetti di cui al precedente comma possono presentare richie- sta di subentro direttamente al che provvederà a trasferire CP_1
l'istanza alla Regione Campania per la dovuta variazione nell'anagrafe”, né tantomeno alla previsione dell'articolo 19 che recita “1. I componenti del nucleo avente diritto originario, purché stabilmente conviventi, suben- trano di diritto nella titolarità del contratto di locazione in caso di decesso dell'assegnatario o di suo abbandono dell'alloggio” ciò in quanto in ogni articolo viene ribadita sempre la necessità di una “convivenza stabile” che non si rinviene nel caso in parola. D'altronde, atteso che gli alloggi di edi- lizia residenziale pubblica (ERP) rientrano pacificamente nella categoria del patrimonio indisponibile comunale, per essere destinati a soddisfare la finalità pubblicistica di assicurare una casa ai più bisognosi, legittima e giustifica un controllo “attento e rigoroso” degli aventi diritto mediante l'adozione dei necessari provvedimenti amministrativi volti a tutelarli. In via istruttoria
In via istruttoria, ci si oppone all'ammissione della prova testi richiesta da parte attrice non potendo le testimonianze eventualmente rese supplire all'assenza del requisito della convivenza richiesto dalla normativa di rife- rimento e documentalmente dimostrata e/o dimostrabile.
P.Q.M.
Il Comu- ne di Napoli, come sopra rappresentato e difeso, reiectis contrariis,
CHIEDE 1. rigettare la domanda attrice in quanto inammissibile, impro- ponibile, generica ed infondata in fatto e in diritto…”.
Reclamandosi nel caso in rassegna il diritto al subentro -per le relativa po- sizione personale/familiare- nel rapporto di godimento dell'alloggio/ERP, si radica in tal modo la giurisdizione ordinaria (v. la giurisprudenza di legit- timità oltre richiamata, anche a fini di valutazione di merito).
Nel merito, appunto, occorre ribadire, come evidenzia l'istante, la applica- bilità del vigente Regolamento della Regione Campania n. 11 del
28.10.2019. Tale Regolamento, all'art. 8 co. 1, recita: “ai fini del presente
Regolamento, per nucleo familiare si intende la l'insieme dei soggetti componenti la famiglia angrafica al momento della presentazione della domanda e/o al momento dell'assegnazione”. Egli afferma che L'art. 19, poi, regola il subentro nella locazione, prevedendo che i componenti del nucleo avente diritto originario purchè stabilmente conviventi, subentrano di diritto nella titolarità del contratto di locazione in caso di decesso dell'assegnatario o di suo abbandono dell'alloggio”. Dunque la norma ri- chiede la dimostrazione della stabile convivenza con l'assegnatario. La norma, che non richiede espressamente la residenza anagrafica (cosa che, invece, richiede specificatamente al successivo comma 6 in caso di am- pliamento del nucleo famigliare), consentendo all'operatore l'utilizzo degli strumenti più adeguati alla prova.
Ma, in questo modo, parte attrice -nel ritenere che la norma (art. 19) richie- de la dimostrazione della stabile convivenza con l'assegnatario e non ri- chiede invece, almeno non esplicitamente, la residenza anagrafica (piutto- sto richiesta o presupposta dall'art. 8)- considera in sostanza tali due dispo- sizioni in forma isolata, come due monadi, quasi in relazione di reciproca esclusione o differenziazione, come cioè se le due disposizioni si occupas- sero di vicende diverse.
Per contro, ad avviso dello scrivente, le norme stesse si pongono in termini di continenza nel senso che l'art. 8 è regola generale, tant'è che la stessa di- sposizione ne indica una valenza onnicomprensiva ai fini del presenola- mento, senza distinguo, vale a dire in relazione a tutte le finalità del rego- lamento stesso, nessuna esclusa. Applicandosi perciò questa disposizione -
o venendo comunque essa implicata- in qualsiasi caso in cui venga in rilie- vo la questione della famiglia anagrafica subentrante in un alloggio comu- nale. Posta quindi tale regola generale, vi si affianca -e non esclude alcun- chè- l'art. 19 che in particolare, come si è ripetuto, regola il subentro nella locazione, prevedendo che i componenti del nucleo avente diritto origina- rio purchè stabilmente conviventi, subentrano di diritto nella titolarità del contratto di locazione in caso di abbandono dell'alloggio : tale ultima di- sposizione non intende affermare il solo criterio della stabile convivenza escludendo o superando quello -presupposto e non eliminato- della rilevan- za anagrafica della famiglia. Così, in pratica, vengono per l'effetto a coesi- stere tale art. 19 ed il citato art. 8, atteggiandosi il primo a norma specifica- tiva (e non speciale) della previsione generale.
Con l'effetto, dunque, che per configurare il diritto al subentro in parola occorra, secondo la disciplina regionale, sia il dato formale (della unifami- liarità anagrafica) che il dato sostanziale (della convivenza abituale) : si tratta perciò di concomitanti profili ambedue costitutivi del reclamato dirit- to e, in quanto tali, da doversi dunque provare da parte dell'istante
[...]
. Nella specie, tuttavia, il dato anagrafico non viene affatto Parte_3
dimostrato dall'interessato (anzi, il convenuto allega stato di fa- CP_1
miglia con relazione di parentela che, al 31/10/22, attesta alla via Paternum
175 la sola presenza di , anche se, invero, sulla intestata Persona_2
carta comunale non ne risulta firma digitale o anche solo il nome stampi- gliato del funzionario emittente, profilo tuttavia non appositamente conte- stato ex adverso). E comunque, si ripete, la prova anagrafica, unitamente a quella fattuale della effettiva convivenza familiare, spetta interamente all'odierno istante.
Né, invero, tale necessaria dimostrazione documentale appare superata dal- la premessa circostanza, invocata dall'attore, secondo cui l'art. 19, che si ricollega alla convivenza stabile, non richiede espressamente la residenza anagrafica (che, invece, richiede specificatamente al successivo comma 6 in caso di ampliamento del nucleo famigliare): invero, la richiesta de qua, come accennato, appare rappresentare una esplicitazione di criterio già esi- stente nella normativa regionale generale (art. 8) e che, tuttavia, si giustifi- ca quale rafforzativo in relazione ad una vicenda nuova -che abbisogna di verifica- quale l'incremento del nucleo residente, senza però togliere il fatto che a mente dell'art. 8 una tale documentazione certificativa occorra in ogni caso (a parte il fatto che se l'incremento della famiglia attorea - rispetto a sia da ritenere vicenda di ampliamento del Persona_2
nucleo familiare dell'assegnatario, allora, a fortiori, occorrerebbe od occor- re il requisito della indefettibile certificazione anagrafica).
Né poi la risalente giurisprudenza di legittimità come sopra richiamata
(pronuncia dell'anno 2002) appare determinante essendo essa comunque notevolmente precedente rispetto alla qui applicabile regolamentazione ge- nerale introdotta nel ben successivo anno 2019 e seguita, poi, da molteplici altre pronunce della Suprema Corte (v. oltre). Cosiccome, ancora, la inter- pretazione di legittimità che riferisce della rilevanza della certificazione anagrafica solo in termini di presunzione indica una condizione generale che però, per questa parte, viene de iure superata laddove sia la stessa di- sciplina normativa regionale ad elevare in sostanza al rango di coelemento essenziale, per il reclamato diritto di subentro, la dimostrazione anagrafica del caso, unitamente a quella sulla convivenza stabile anch'essa necessaria
(arg. per quanto di ragione da SSUU 20761/21, con molteplici richiami ad altre sentenze di legittimità : la Corte, nel confermare in materia di ERP la giurisdizione del G.O. [in relazione alla “…valenza di diritto soggettivo della posizione corrispondente al subentro nell'assegnazione”], passa in rassegna la applicabile disciplina normativa regionale -in quel caso laziale-
a conferma cioè della valutabilità di siffatte norme territoriali per verificare la sussistenza o meno dei presupposti occorrenti per esercitare il controver- so subentro e, quindi, tali da poter esse configurare, in coerenza con il si- stema generale, il ricorso di una pluralità di ragionevoli requisiti che la di- sciplina medesima, ad es. sotto il profilo anagrafico qui d'interesse, ritiene coessenziali per il riconoscimento del legittimo subingresso).
Insomma, e in definitiva, alla luce della regolamentazione regionale come sopra vagliata, l'istante avrebbe dovuto anzitutto attestare la idonea unifa- miliarità anagrafica (oltre che la convivenza effettiva ed abituale), ciò che non è però avvenuto. Sicchè, in mancanza di questa dimostrazione, non ap- paiono nella specie ricorrere tutti i necessari presupposti regionali per con- seguire il diritto al subentro in questione, con l'effetto che la domanda in- troduttiva non può trovare accoglimento.
Essa va pertanto respinta.
Infine, la particolarità della vicenda e le modalità del suo svolgimento ren- dono equa la integale compensazione tra le parti delle sostenute spese di li- te.
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con citazione notificata il 27-10-2022, così provvede : Parte_1
a)respinge la domanda;
b)compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli il 5/10/25. Il giudice AntonioAttanasio
In nome del Popolo Italiano
Tribunale civile di Napoli
X^ sezione civile
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice unico dott. Antonio Attana- sio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 25144/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, passata in decisione con gg. 60+20 per scritti difensivi finali, avente ad oggetto subentro in alloggio ERP e vertente
TRA
Cf rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Renato Spadaro, che lo rappresenta e difende come in atti,
-ATTORE-
E in persona del Sindaco p.t. elett.te dom.to in in Controparte_1 CP_1
Palazzo San Giacomo presso l'Avvocatura Municipale, che lo rapp.ta e di- fende a mezzo dell'Avv. Irene Iacovella, giusta procura generale alle liti conferita con atto per Notaio dott. rep.22594 del Persona_1
15.09.2022.
-CONVENUTO-
CONCLUSIONI – come da verbale di ultima udienza, in trattazione scrit- ta. Ragioni di Fatto e Diritto
Con citazione notificata a mezzo PEC il 27-10-2022, Parte_1
deduceva che “…sin dal maggio dell'anno 2016, ha sempre abitato, e abita tuttora, nell'immobile sito in alla via Paternum n. 175 is.
1. sc 10 CP_1
pi. 1 int.
5. Tale immobile, di proprietà del era detenu- Controparte_1
to, quale assegnatario, da un cugino del ricorrente, . Il Persona_2
detto PO ha, successivamente, abbandonato l'immobile nell'anno
2022, lasciando il solo attore, ed il suo nucleo famigliare, nella detenzione del cespite. Lo ad oggi, ha pieno diritto di sentirsi riconoscere la Pt_1
voltura per subentro nell'assegnazione per il seguente motivo IN DIRIT-
TO La norma regolatrice della fattispecie per cui è causa è, oggi, il Rego- lamento Regione Campania n. 11 del 28.10.2019, che ha sostituito la pre- cedente legge Regionale n. 18/1997, ricalcandone i criteri. Il detto Rego- lamento, all'art. 8 co. 1 recita: “ai fini del presente Regolamento, per nu- cleo familiare si intende la l'insieme dei soggetti componenti la famiglia angrafica al momento della presentazione della domanda e/o al momento dell'assegnazione”. L'art. 19, poi, regola il subentro nella locazione, pre- vedendo che “i componenti del nucleo avente diritto originario purchè sta- bilmente conviventi, subentrano di diritto nella titolarità del contratto di locazione in caso di decesso dell'assegnatario o di suo abbandono dell'alloggio”. Dunque la norma richiede la dimostrazione della stabile convivenza con l'assegnatario. La norma, che non richiede espressamente la residenza anagrafica (cosa che, invece, richiede specificatamente al successivo comma 6 in caso di ampliamento del nucleo famigliare), con- sentendo all'operatore l'utilizzo degli strumenti più adeguati alla prova. Co All'uopo, la ha chiarito che Ai fini della determinazione del luogo di re- sidenza o dimora della persona destinataria della notificazione, rileva esclusivamente il luogo ove essa dimora di fatto in modo abituale, rive- stendo le risultanze anagrafiche mero valore presuntivo circa il luogo di residenza e potendo essere superate, in quanto tali, da una prova contra- ria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, affidata all'apprezza- mento del giudice di merito. (ex multis cfr. Cass. 25713/14 – 14389/10). E tale orientamento è stato fatto proprio anche dal Tribunale di Nocera Infe- riore, che, con sentenza n. 987/17, confermata anche in Cor- Per_3
te di appello di Salerno che, con sentenza n. 1387/18, ha precisato che “la norma appena richiamata (art. 2 l.Reg. 18/97, ndr) richiede per gli ascen- denti, i discendenti, i collaterali e gli affini fino al terzo grado che la stabi- le convivenza duri da almeno due anni “e sia dimostrata nelle forme di legge”. Invece per le persone on legate all'assegnatario da vincoli di pa- rentela o affinità, la medesima norma ichiede, oltre alla stabilità della con- vivenza, che questa “sia finalizzata alla reciproca ssistenzanmorale e ma- tariale” e sia “comprovata con idonea pubblica certificazione..”. A giudi- zio della Corte, la distinzione sopra evidenziata conduce ad escludere che, secondo la legge regionale della Campania (e a differenza delle leggi di al- tre Regioni che regolano la medesima materia), la convivenza dell'xxxx con la propria ascendente, assegnataria dell'alloggio, dovesse essere ne- cessariamente dimostrata attraverso una pubblica certificazione. Ne di- scende che il prodotto certificato storico di residenza….ha la consueta va- lenza presuntiva della coincidenza della residenza di fatto con quella risul- tante dalla certificazione, ma tale presunzione può essere superata dall'interessato con qualsiasi mezzo di prova (v. Cass. 052/2002)”. Posto, quindi, che il ricorrente abita da oltre 6 anni l'immobile in questione, an- drà accertato e riconosciuto giudizialmente il suo diritto al subentro nell'assegnazione dell'alloggio. In via istruttoria, quindi, si chiede l'ammissione della prova testimoniale dei sigg.ri 1 dom.to in Tes_1
alla via Paternum 179 – 2) dom.to in alla CP_1 Controparte_3 CP_1
via Paternuma 177, sulle seguenti circostanze: a)Vero è che il sig. CP_4
sin dal maggio 2016 ha sempre domiciliato e convissuto con la
[...]
famiglia del cugino presso l'appartamento sito in alla via Paternum CP_1
175 int. 5, ed ha continuato a vivere nel detto immobile anche dopo il tra- sferimento altrove di quest'ultimo? – b)Vero è che nel predetto periodo il sig. non ha mai lasciato il detto appartamento e non ha mai abi- Pt_1
tato altrove? c)Vero è che nel predetto periodo il nucleo familiare del sig.
ha continuato ininterrottamente ad abitare preso Pt_1
l'appartamento di via Paternum n.175 ? Tutto quanto detto e ritenuto,
l'istante Cita IL in persona del sig. Sindaco p.t. Controparte_1
dom.to presso l'Avvocatura municipale alla sede del Municipio in CP_1
alla Piazza Municipio Palazzo San Giacomo, Pec at- ti apoli.it a comparire innanzi al Tribunale di Email_1 CP_1
Napoli, NPG p.zza Cenni Torre A, Sezione e Giudice a designarsi, all'udienza del mattino del 13.3.2023 ore di rito, con l'invito al convenuto di costituirsi nel termine di 20 gg. Prima dell'udienza indicata, ai sensi e nelle forme dell'art. 166 c.p.c. e a comparire, nell'udienza indicata, dinan- zi al giudice designato ai sensi dell'art. 168bis c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agl'artt. 38 e 167 c.p.c., per ivi, contrariis reiectis, sentir accogliere le se- guenti, CONCLUSIONI Voglia il Tribunale di Napoli, in accoglimento dei motivi di cui in premessa, accertare il diritto del sig. al Parte_1
subentro dell'assegnazione, relativa all'immobile sito in alla via CP_1
della Paternum n. 175 is.
1. sc 10 pi. 1 int. 5, ordinando all'Ente convenuto di provvedere a tale adempimento. Condannarsi, esso convenuto al paga- mento delle spese, anche generali, e competenze, oltre IVA e CPA, della presente fase di giudizio con attribuzione per anticipo fattone.”.
Il all'uopo costituitosi, eccepiva preliminarmente Controparte_1
l'asserito difetto di giurisdizione e, in prosieguo, deduceva a sua volta che
“…Sull'assegnazione dell'immobile In via del tutto subordinata, in ipotesi in cui il giudice adito dovesse ritenersi competente, nel merito della vicen- da si rileva che parte istante, in qualità di cugino convivente del Sig.
[...]
, originario assegnatario del cespite, ritiene di aver diritto al Parte_2
subentro per avere quest'ultimo abbandonato l'immobile nell'anno 2022. L'assunto è del tutto errato e non trova alcun fondamento giuridico. La mera lettura del “Certificato di stato di famiglia con relazione di parente- la” del Sig. datato 31.10.2022 (all.1), non essendo lo Per_2 Pt_1
e/o altri componenti della sua famiglia presenti nel detto certificato, è suf- ficiente a dimostrare la mancanza del necessario requisito della “stabile convivenza” richiesto, all'uopo, dalla legge per il legittimo subentro. In tal senso, il Regolamento Regionale n.11/2019 in materia di alloggi Erp all'Articolo 8 è chiaro nel definire il nucleo familiare disciplinando che
“Ai fini del presente regolamento fanno parte del nucleo familiare i coniu- gi e l'insieme dei soggetti componenti la famiglia anagrafica al momento della presentazione della domanda e/o al momento dell'assegnazione dell'alloggio e, pertanto, oltre all'eventuale singolo componente: (1) a. i coniugi, o i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 20 maggio
2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.); b. i conviventi di fatto ovvero persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affi- nità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile purché la convivenza anagrafica e l'appartenenza allo stesso stato di famiglia duri da almeno due anni prima della presentazione della domanda;
c. i figli legittimi, natu- rali, riconosciuti, adottivi o in affidamento preadottivo;
d. gli ascendenti e i discendenti, nonché collaterali ed affini, purché la convivenza anagrafica e l'appartenenza allo stesso stato di famiglia duri da almeno due anni pri- ma della presentazione della domanda”. Tanto premesso è di tutta eviden- za che, parte attrice, non trovandosi nella condizione richiesta dalla legge, in maniera del tutto arbitraria formula la presente domanda di subentro in assenza dei requisiti previsti dalla normativa in materia. Allo stesso modo, neppure giova il richiamo al dettato dell'Articolo 16 del medesimo rego- lamento Subentro nella domanda di assegnazione che testualmente recita
“1. In caso di decesso dell'aspirante assegnatario, di separazione, di scio- glimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili, di trasferimento della propria residenza altrove o di abbandono di fatto, subentrano alla domanda i componenti del nucleo familiare così come definito dal presente
Regolamento nel seguente ordine: coniuge e convivente ai sensi della legge
76 del 2016 nonché figli e convivente more uxorio, e ascendenti, discen- denti, collaterali, così come definito alla data di presentazione della do- manda.
2. I soggetti di cui al precedente comma possono presentare richie- sta di subentro direttamente al che provvederà a trasferire CP_1
l'istanza alla Regione Campania per la dovuta variazione nell'anagrafe”, né tantomeno alla previsione dell'articolo 19 che recita “1. I componenti del nucleo avente diritto originario, purché stabilmente conviventi, suben- trano di diritto nella titolarità del contratto di locazione in caso di decesso dell'assegnatario o di suo abbandono dell'alloggio” ciò in quanto in ogni articolo viene ribadita sempre la necessità di una “convivenza stabile” che non si rinviene nel caso in parola. D'altronde, atteso che gli alloggi di edi- lizia residenziale pubblica (ERP) rientrano pacificamente nella categoria del patrimonio indisponibile comunale, per essere destinati a soddisfare la finalità pubblicistica di assicurare una casa ai più bisognosi, legittima e giustifica un controllo “attento e rigoroso” degli aventi diritto mediante l'adozione dei necessari provvedimenti amministrativi volti a tutelarli. In via istruttoria
In via istruttoria, ci si oppone all'ammissione della prova testi richiesta da parte attrice non potendo le testimonianze eventualmente rese supplire all'assenza del requisito della convivenza richiesto dalla normativa di rife- rimento e documentalmente dimostrata e/o dimostrabile.
P.Q.M.
Il Comu- ne di Napoli, come sopra rappresentato e difeso, reiectis contrariis,
CHIEDE 1. rigettare la domanda attrice in quanto inammissibile, impro- ponibile, generica ed infondata in fatto e in diritto…”.
Reclamandosi nel caso in rassegna il diritto al subentro -per le relativa po- sizione personale/familiare- nel rapporto di godimento dell'alloggio/ERP, si radica in tal modo la giurisdizione ordinaria (v. la giurisprudenza di legit- timità oltre richiamata, anche a fini di valutazione di merito).
Nel merito, appunto, occorre ribadire, come evidenzia l'istante, la applica- bilità del vigente Regolamento della Regione Campania n. 11 del
28.10.2019. Tale Regolamento, all'art. 8 co. 1, recita: “ai fini del presente
Regolamento, per nucleo familiare si intende la l'insieme dei soggetti componenti la famiglia angrafica al momento della presentazione della domanda e/o al momento dell'assegnazione”. Egli afferma che L'art. 19, poi, regola il subentro nella locazione, prevedendo che i componenti del nucleo avente diritto originario purchè stabilmente conviventi, subentrano di diritto nella titolarità del contratto di locazione in caso di decesso dell'assegnatario o di suo abbandono dell'alloggio”. Dunque la norma ri- chiede la dimostrazione della stabile convivenza con l'assegnatario. La norma, che non richiede espressamente la residenza anagrafica (cosa che, invece, richiede specificatamente al successivo comma 6 in caso di am- pliamento del nucleo famigliare), consentendo all'operatore l'utilizzo degli strumenti più adeguati alla prova.
Ma, in questo modo, parte attrice -nel ritenere che la norma (art. 19) richie- de la dimostrazione della stabile convivenza con l'assegnatario e non ri- chiede invece, almeno non esplicitamente, la residenza anagrafica (piutto- sto richiesta o presupposta dall'art. 8)- considera in sostanza tali due dispo- sizioni in forma isolata, come due monadi, quasi in relazione di reciproca esclusione o differenziazione, come cioè se le due disposizioni si occupas- sero di vicende diverse.
Per contro, ad avviso dello scrivente, le norme stesse si pongono in termini di continenza nel senso che l'art. 8 è regola generale, tant'è che la stessa di- sposizione ne indica una valenza onnicomprensiva ai fini del presenola- mento, senza distinguo, vale a dire in relazione a tutte le finalità del rego- lamento stesso, nessuna esclusa. Applicandosi perciò questa disposizione -
o venendo comunque essa implicata- in qualsiasi caso in cui venga in rilie- vo la questione della famiglia anagrafica subentrante in un alloggio comu- nale. Posta quindi tale regola generale, vi si affianca -e non esclude alcun- chè- l'art. 19 che in particolare, come si è ripetuto, regola il subentro nella locazione, prevedendo che i componenti del nucleo avente diritto origina- rio purchè stabilmente conviventi, subentrano di diritto nella titolarità del contratto di locazione in caso di abbandono dell'alloggio : tale ultima di- sposizione non intende affermare il solo criterio della stabile convivenza escludendo o superando quello -presupposto e non eliminato- della rilevan- za anagrafica della famiglia. Così, in pratica, vengono per l'effetto a coesi- stere tale art. 19 ed il citato art. 8, atteggiandosi il primo a norma specifica- tiva (e non speciale) della previsione generale.
Con l'effetto, dunque, che per configurare il diritto al subentro in parola occorra, secondo la disciplina regionale, sia il dato formale (della unifami- liarità anagrafica) che il dato sostanziale (della convivenza abituale) : si tratta perciò di concomitanti profili ambedue costitutivi del reclamato dirit- to e, in quanto tali, da doversi dunque provare da parte dell'istante
[...]
. Nella specie, tuttavia, il dato anagrafico non viene affatto Parte_3
dimostrato dall'interessato (anzi, il convenuto allega stato di fa- CP_1
miglia con relazione di parentela che, al 31/10/22, attesta alla via Paternum
175 la sola presenza di , anche se, invero, sulla intestata Persona_2
carta comunale non ne risulta firma digitale o anche solo il nome stampi- gliato del funzionario emittente, profilo tuttavia non appositamente conte- stato ex adverso). E comunque, si ripete, la prova anagrafica, unitamente a quella fattuale della effettiva convivenza familiare, spetta interamente all'odierno istante.
Né, invero, tale necessaria dimostrazione documentale appare superata dal- la premessa circostanza, invocata dall'attore, secondo cui l'art. 19, che si ricollega alla convivenza stabile, non richiede espressamente la residenza anagrafica (che, invece, richiede specificatamente al successivo comma 6 in caso di ampliamento del nucleo famigliare): invero, la richiesta de qua, come accennato, appare rappresentare una esplicitazione di criterio già esi- stente nella normativa regionale generale (art. 8) e che, tuttavia, si giustifi- ca quale rafforzativo in relazione ad una vicenda nuova -che abbisogna di verifica- quale l'incremento del nucleo residente, senza però togliere il fatto che a mente dell'art. 8 una tale documentazione certificativa occorra in ogni caso (a parte il fatto che se l'incremento della famiglia attorea - rispetto a sia da ritenere vicenda di ampliamento del Persona_2
nucleo familiare dell'assegnatario, allora, a fortiori, occorrerebbe od occor- re il requisito della indefettibile certificazione anagrafica).
Né poi la risalente giurisprudenza di legittimità come sopra richiamata
(pronuncia dell'anno 2002) appare determinante essendo essa comunque notevolmente precedente rispetto alla qui applicabile regolamentazione ge- nerale introdotta nel ben successivo anno 2019 e seguita, poi, da molteplici altre pronunce della Suprema Corte (v. oltre). Cosiccome, ancora, la inter- pretazione di legittimità che riferisce della rilevanza della certificazione anagrafica solo in termini di presunzione indica una condizione generale che però, per questa parte, viene de iure superata laddove sia la stessa di- sciplina normativa regionale ad elevare in sostanza al rango di coelemento essenziale, per il reclamato diritto di subentro, la dimostrazione anagrafica del caso, unitamente a quella sulla convivenza stabile anch'essa necessaria
(arg. per quanto di ragione da SSUU 20761/21, con molteplici richiami ad altre sentenze di legittimità : la Corte, nel confermare in materia di ERP la giurisdizione del G.O. [in relazione alla “…valenza di diritto soggettivo della posizione corrispondente al subentro nell'assegnazione”], passa in rassegna la applicabile disciplina normativa regionale -in quel caso laziale-
a conferma cioè della valutabilità di siffatte norme territoriali per verificare la sussistenza o meno dei presupposti occorrenti per esercitare il controver- so subentro e, quindi, tali da poter esse configurare, in coerenza con il si- stema generale, il ricorso di una pluralità di ragionevoli requisiti che la di- sciplina medesima, ad es. sotto il profilo anagrafico qui d'interesse, ritiene coessenziali per il riconoscimento del legittimo subingresso).
Insomma, e in definitiva, alla luce della regolamentazione regionale come sopra vagliata, l'istante avrebbe dovuto anzitutto attestare la idonea unifa- miliarità anagrafica (oltre che la convivenza effettiva ed abituale), ciò che non è però avvenuto. Sicchè, in mancanza di questa dimostrazione, non ap- paiono nella specie ricorrere tutti i necessari presupposti regionali per con- seguire il diritto al subentro in questione, con l'effetto che la domanda in- troduttiva non può trovare accoglimento.
Essa va pertanto respinta.
Infine, la particolarità della vicenda e le modalità del suo svolgimento ren- dono equa la integale compensazione tra le parti delle sostenute spese di li- te.
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con citazione notificata il 27-10-2022, così provvede : Parte_1
a)respinge la domanda;
b)compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli il 5/10/25. Il giudice AntonioAttanasio