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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 43/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 2, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
SCAGLIONE ANTONINO, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 301/2024 depositato il 29/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AGRIGENTO
difesa da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliata presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE DI PAGAMENTO n. 29120239000075370000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012-2013-2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1541/2025 depositato il 26/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato all'Agenzia delle entrate-Riscossione il 15 gennaio 2024 mediante posta elettronica certificata, depositato il 29.01.2024 il Sig. Ricorrente_1, nato il 2Data1 a Canicattì ed ivi residente, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, proponeva ricorso avverso l'Intimazione di pagamento n. 291.2023.90000753.70/000, emessa da Agenzia delle Entrate-Riscossione e notificata il 01.12.2023, con cui veniva chiesto il pagamento di € 439,14 in favore della Camera di Commercio di Agrigento sulla base di 2 cartelle di pagamento descritte nel dettaglio del debito: n. 29120160029380417000, notificata il 22.02.2017, con cui veniva chiesto il pagamento del diritto annuale per l'anno 2012, e n. 29120170007582311000, notificata il 09.10.2017, con cui veniva chiesto il pagamento del diritto annuale per gli anni 2013 e 2014, oltre accessori. Il ricorrente proponeva i seguenti motivi di impugnazione: 1) prescrizione del credito azionato ed intervenuta decadenza dal diritto di procedere al recupero dello stesso;
2) inefficacia per decadenza maturata in capo al concessionario. Adottava le seguenti conclusioni: “PIACCIA ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI AGRIGENTO Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, -Ritenere e dichiarare nullo ed illegittimo l'intimazione di pagamento oggi impugnata per i motivi tuti meglio esposti in narrativa. -Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario”. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva in giudizio, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2, con controdeduzioni depositate in data 27.10.2025, contestando la fondatezza dei motivi di ricorso ed adottando le seguenti conclusioni: “VOGLIA LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PRIMO GRADO -Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
- Ritenere e dichiarare inammissibile, improcedibile ed improponibile e conseguentemente rigettare l'opposizione proposta dal ricorrente per i motivi esposti e per quelli che Codesta Commissione vorrà ravvisare;
- ritenere e dichiarare il ricorso inammissibile ed improcedibile perché tardivo ed intempestivo per i motivi spiegati in narrativa;
- Confermare e per l'effetto ritenere valida ed efficace l'intimazione di pagamento e la cartella di pagamento entrambi impugnati;
Con vittoria di spese e compensi del giudizio”. Il giorno 24 novembre 2025 la controversia veniva trattata in camera di consiglio posta in deliberazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1Il ricorso proposto dal Sig. è fondato e va, pertanto, accolto. Fondata ed assorbente è la doglianza di prescrizione delle pretese azionate con le due cartelle di pagamento presupposte all'impugnata intimazione di pagamento, evidenziandosi che entrambe afferiscono a crediti vantati dalla Camera di Commercio di Agrigento a titolo di diritto annuale ed accessori: la n. 29120160029380417000 relativo all'anno 2012, la n. 29120170007582311000 relativo agli anni 2013 e 2014. Con riferimento al diritto annuale dovuto alla Camera di commercio la Corte di Cassazione (Ordinanza n. 34890/2023) ha affermato che il termine di prescrizione è quinquennale anche se il debito è portato da una cartella di pagamento;
ciò in quanto il diritto camerale è assimilabile a quei tributi aventi cadenza periodica, ogni anno o in termini più brevi configurandosi alla stregua di un'obbligazione periodica o di durata, per la quale trova applicazione l'art. 2948, n. 4 c.c., il quale prevede la prescrizione quinquennale;
inoltre tali tributi non richiedono, quanto alla sussistenza dei relativi presupposti, una valutazione autonoma per ogni anno di imposta, assumendo, oltre alla suindicata periodicità, il versamento annuale in un'unica soluzione e il fatto che il presupposto per il sorgere dell'obbligo di pagamento sia la mera iscrizione dell'impresa nel registro delle imprese. Conformi: Corte di Cassazione, Ordinanza n. 14244 del 25.5.2021, e Cass. n. 22351 del 15.10.2020. Ciò chiarito in punto di diritto va esaminata la fattispecie concreta. Il termine di prescrizione del diritto annuale richiesto dalla Camera di Commercio va fatto decorrere dalla data di notifica delle cartelle di pagamento sottese all'impugnata intimazione di pagamento, provata dalla documentazione versata nel processo dall'agente della riscossione e non contestata dalla parte ricorrente, costituenti atti interruttivi del decorso del termine di prescrizione: la n. 29120160029380417000 è stata notificata a mezzo di Messo notificatore il 22 febbraio 2017 mediante consegna presso la residenza del destinatario a mani della moglie dello stesso, che ha firmato per ricezione, ed invio della CAN (comunicazione avvenuta notifica) a mezzo raccomandata, ragione per cui la prescrizione è maturata il 22 febbraio 2022, trascorsi cinque anni dalla notifica, non essendo stata indicata e non risultando l'esistenza di alcun atto interruttivo della prescrizione successivo alla notifica della cartella;
il credito per tale titolo, quindi, era prescritto alla data di notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta il 01 dicembre 2023, come non contestato tra le parti;
né alcuna influenza ha avuto sul decorso del termine prescrizionale la normativa emergenziale scaturente dalla pandemia dovuta al COVID 19, in forza dell'art. 68 del D.L. n. 18/2020 (cosiddetto decreto “Cura Italia”), perché quest'ultimo è applicabile esclusivamente ai carichi tributari affidati all'Agente della Riscossione durante il periodo di sospensione COVID 19, cioè nell'intervallo temporale compreso tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2021, mentre nella fattispecie il ruolo è stato certamente consegnato al concessionario anteriormente alla data di notifica della cartella;
la n. 29120170007582311000 è stata notificata a mezzo di Messo notificatore il 09 ottobre 2017 mediante la procedura prevista dall'art. 140 C.p.c., stante la temporanea assenza del destinatario all'indirizzo di residenza, con il compimento di tutte le formalità previste da detta norma, come da documentazione allegata dall'Agente della Riscossione: affissione, deposito presso il Comune di Canicattì ed invio della raccomandata informativa, quest'ultima spedita il 28 settembre 2017 e restituita al mittente per compiuta giacenza, come si evince dall'avviso di ricevimento allegato;
conseguentemente la prescrizione è maturata il 09 ottobre 2022, trascorsi cinque anni dalla notifica, non essendo stata indicata e non risultando l'esistenza di alcun atto interruttivo della prescrizione successivo alla notifica della cartella;
il credito per tale titolo, quindi, era prescritto alla data di notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta il 01 dicembre 2023, come non contestato tra le parti;
né alcuna influenza ha avuto sul decorso del termine prescrizionale la normativa emergenziale scaturente dalla pandemia dovuta al COVID 19, in forza dell'art. 68 del D.L. n. 18/2020 (cosiddetto decreto “Cura Italia”), perché quest'ultimo è applicabile esclusivamente ai carichi tributari affidati all'Agente della Riscossione durante il periodo di sospensione COVID 19, cioè nell'intervallo temporale compreso tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2021, mentre nella fattispecie il ruolo è stato certamente consegnato anteriormente alla data di notifica della cartella. L'Intimazione di pagamento oggetto di ricorso è, pertanto, illegittima con riferimento alle presupposte cartelle di pagamento, con conseguente annullamento della stessa. Appare conforme ad equità e giustizia compensare interamente tra le pari le spese del giudizio, in considerazione della particolarità della fattispecie trattata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento in composizione monocratica accoglie il ricorso ed annulla l'impugnata intimazione di pagamento. Compensa tra le parti le spese del giudizio. Agrigento, 24 novembre 2025. Il Giudice Monocratico Antonino Scaglione
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 2, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
SCAGLIONE ANTONINO, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 301/2024 depositato il 29/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AGRIGENTO
difesa da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliata presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE DI PAGAMENTO n. 29120239000075370000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012-2013-2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1541/2025 depositato il 26/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato all'Agenzia delle entrate-Riscossione il 15 gennaio 2024 mediante posta elettronica certificata, depositato il 29.01.2024 il Sig. Ricorrente_1, nato il 2Data1 a Canicattì ed ivi residente, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, proponeva ricorso avverso l'Intimazione di pagamento n. 291.2023.90000753.70/000, emessa da Agenzia delle Entrate-Riscossione e notificata il 01.12.2023, con cui veniva chiesto il pagamento di € 439,14 in favore della Camera di Commercio di Agrigento sulla base di 2 cartelle di pagamento descritte nel dettaglio del debito: n. 29120160029380417000, notificata il 22.02.2017, con cui veniva chiesto il pagamento del diritto annuale per l'anno 2012, e n. 29120170007582311000, notificata il 09.10.2017, con cui veniva chiesto il pagamento del diritto annuale per gli anni 2013 e 2014, oltre accessori. Il ricorrente proponeva i seguenti motivi di impugnazione: 1) prescrizione del credito azionato ed intervenuta decadenza dal diritto di procedere al recupero dello stesso;
2) inefficacia per decadenza maturata in capo al concessionario. Adottava le seguenti conclusioni: “PIACCIA ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI AGRIGENTO Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, -Ritenere e dichiarare nullo ed illegittimo l'intimazione di pagamento oggi impugnata per i motivi tuti meglio esposti in narrativa. -Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario”. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva in giudizio, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2, con controdeduzioni depositate in data 27.10.2025, contestando la fondatezza dei motivi di ricorso ed adottando le seguenti conclusioni: “VOGLIA LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PRIMO GRADO -Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
- Ritenere e dichiarare inammissibile, improcedibile ed improponibile e conseguentemente rigettare l'opposizione proposta dal ricorrente per i motivi esposti e per quelli che Codesta Commissione vorrà ravvisare;
- ritenere e dichiarare il ricorso inammissibile ed improcedibile perché tardivo ed intempestivo per i motivi spiegati in narrativa;
- Confermare e per l'effetto ritenere valida ed efficace l'intimazione di pagamento e la cartella di pagamento entrambi impugnati;
Con vittoria di spese e compensi del giudizio”. Il giorno 24 novembre 2025 la controversia veniva trattata in camera di consiglio posta in deliberazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1Il ricorso proposto dal Sig. è fondato e va, pertanto, accolto. Fondata ed assorbente è la doglianza di prescrizione delle pretese azionate con le due cartelle di pagamento presupposte all'impugnata intimazione di pagamento, evidenziandosi che entrambe afferiscono a crediti vantati dalla Camera di Commercio di Agrigento a titolo di diritto annuale ed accessori: la n. 29120160029380417000 relativo all'anno 2012, la n. 29120170007582311000 relativo agli anni 2013 e 2014. Con riferimento al diritto annuale dovuto alla Camera di commercio la Corte di Cassazione (Ordinanza n. 34890/2023) ha affermato che il termine di prescrizione è quinquennale anche se il debito è portato da una cartella di pagamento;
ciò in quanto il diritto camerale è assimilabile a quei tributi aventi cadenza periodica, ogni anno o in termini più brevi configurandosi alla stregua di un'obbligazione periodica o di durata, per la quale trova applicazione l'art. 2948, n. 4 c.c., il quale prevede la prescrizione quinquennale;
inoltre tali tributi non richiedono, quanto alla sussistenza dei relativi presupposti, una valutazione autonoma per ogni anno di imposta, assumendo, oltre alla suindicata periodicità, il versamento annuale in un'unica soluzione e il fatto che il presupposto per il sorgere dell'obbligo di pagamento sia la mera iscrizione dell'impresa nel registro delle imprese. Conformi: Corte di Cassazione, Ordinanza n. 14244 del 25.5.2021, e Cass. n. 22351 del 15.10.2020. Ciò chiarito in punto di diritto va esaminata la fattispecie concreta. Il termine di prescrizione del diritto annuale richiesto dalla Camera di Commercio va fatto decorrere dalla data di notifica delle cartelle di pagamento sottese all'impugnata intimazione di pagamento, provata dalla documentazione versata nel processo dall'agente della riscossione e non contestata dalla parte ricorrente, costituenti atti interruttivi del decorso del termine di prescrizione: la n. 29120160029380417000 è stata notificata a mezzo di Messo notificatore il 22 febbraio 2017 mediante consegna presso la residenza del destinatario a mani della moglie dello stesso, che ha firmato per ricezione, ed invio della CAN (comunicazione avvenuta notifica) a mezzo raccomandata, ragione per cui la prescrizione è maturata il 22 febbraio 2022, trascorsi cinque anni dalla notifica, non essendo stata indicata e non risultando l'esistenza di alcun atto interruttivo della prescrizione successivo alla notifica della cartella;
il credito per tale titolo, quindi, era prescritto alla data di notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta il 01 dicembre 2023, come non contestato tra le parti;
né alcuna influenza ha avuto sul decorso del termine prescrizionale la normativa emergenziale scaturente dalla pandemia dovuta al COVID 19, in forza dell'art. 68 del D.L. n. 18/2020 (cosiddetto decreto “Cura Italia”), perché quest'ultimo è applicabile esclusivamente ai carichi tributari affidati all'Agente della Riscossione durante il periodo di sospensione COVID 19, cioè nell'intervallo temporale compreso tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2021, mentre nella fattispecie il ruolo è stato certamente consegnato al concessionario anteriormente alla data di notifica della cartella;
la n. 29120170007582311000 è stata notificata a mezzo di Messo notificatore il 09 ottobre 2017 mediante la procedura prevista dall'art. 140 C.p.c., stante la temporanea assenza del destinatario all'indirizzo di residenza, con il compimento di tutte le formalità previste da detta norma, come da documentazione allegata dall'Agente della Riscossione: affissione, deposito presso il Comune di Canicattì ed invio della raccomandata informativa, quest'ultima spedita il 28 settembre 2017 e restituita al mittente per compiuta giacenza, come si evince dall'avviso di ricevimento allegato;
conseguentemente la prescrizione è maturata il 09 ottobre 2022, trascorsi cinque anni dalla notifica, non essendo stata indicata e non risultando l'esistenza di alcun atto interruttivo della prescrizione successivo alla notifica della cartella;
il credito per tale titolo, quindi, era prescritto alla data di notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta il 01 dicembre 2023, come non contestato tra le parti;
né alcuna influenza ha avuto sul decorso del termine prescrizionale la normativa emergenziale scaturente dalla pandemia dovuta al COVID 19, in forza dell'art. 68 del D.L. n. 18/2020 (cosiddetto decreto “Cura Italia”), perché quest'ultimo è applicabile esclusivamente ai carichi tributari affidati all'Agente della Riscossione durante il periodo di sospensione COVID 19, cioè nell'intervallo temporale compreso tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2021, mentre nella fattispecie il ruolo è stato certamente consegnato anteriormente alla data di notifica della cartella. L'Intimazione di pagamento oggetto di ricorso è, pertanto, illegittima con riferimento alle presupposte cartelle di pagamento, con conseguente annullamento della stessa. Appare conforme ad equità e giustizia compensare interamente tra le pari le spese del giudizio, in considerazione della particolarità della fattispecie trattata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento in composizione monocratica accoglie il ricorso ed annulla l'impugnata intimazione di pagamento. Compensa tra le parti le spese del giudizio. Agrigento, 24 novembre 2025. Il Giudice Monocratico Antonino Scaglione