CASS
Sentenza 20 giugno 2024
Sentenza 20 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/06/2024, n. 24405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24405 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da EI DO, nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del Tribunale di Torino del 05/02/2024; visti gli atti e l'ordinanza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Gallucci;
sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
sentito il difensore dell'indagato, Avvocata Floria Carucci in sostituzione dell'Avvocato Federico Di AS, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 5 febbraio 2024 (motivazione depositata il successivo 10 febbraio) il Tribunale del riesame di Torino ha rigettato la richiesta di riesame proposta da EI DO avverso l'ordine di indagine europeo emesso dal Pubblico ministero in data 6 dicembre 2023 con il quale è stato disposto il sequestro di un cavallo ("Irish Coffee") in relazione alle contestazioni provvisorie di cui agli art. 388 comma 1 e 624-625 cod. pen. formulate a carico del predetto, per aver violato i doveri inerenti la custodia dell'animale in merito al sequestro disposto in un Penale Sent. Sez. 6 Num. 24405 Anno 2024 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: GALLUCCI ENRICO Data Udienza: 24/04/2024 /1.(7 giudizio civile pendente presso il Tribunale di Modena, e per furto aggravato in concorso del medesimo equide. 2. Avverso l'ordinanza del riesame EI ha proposto, a mezzo del proprio difensore, ricorso nel quale deduce cinque motivi. 2.1. Con il primo motivo eccepisce l'insussistenza del fumus commissi dell'ai necessario presupposto del vincolo probatorio;
ciò in quanto il cavallo era stato trasferito all'estero non per sottrarlo all'accertamento oggetto del giudizio civile relativo alla proprietà dello stesso (nell'ambito del quale è peraltro evidente che l'equide non è affatto di proprietà della querelante Michol DE RE), ma per sottoporlo a delicate e indifferibili cure veterinarie (come documentato da idonee certificazioni) e dopo che il custode aveva di ciò avvertito tempestivamente il Tribunale di Modena;
si aggiunge inoltre che la contestazione provvisoria di concorso in furto dell'animale è priva di qualsiasi riscontro indiziario. 2.2. Con il secondo motivo si deduce il difetto di legittimazione alla proposizione della querela della DE RE, atteso che il sequestro civile non è stato affatto disposto su richiesta della predetta ma della controparte, ossiaj. la società olandese BGS International che assume di essere proprietaria dell'animale, sequestro al quale la DE RE si era opposta, mentre il diritto di querela spetta solo alla persona a favore della quale il vincolo è stato disposto. 2.3. Con il terzo motivo si eccepisce che l'animale non può essere ritenuto "corpo del reato" ovvero "cosa pertinente allo stesso", in riferimento alla presunta fattispecie di cui all'art. 388 cod. pen., risultando illogica l'affermazione dell'ordinanza impugnata secondo la quale tale qualità deriverebbe dalla circostanza che l'animale "è l'oggetto del sequestro disposto dal giudice civile che avrebbe dovuto essere custodito". 2.4. Con il quarto motivo si deduce vizio di motivazione in ordine alla affermata sussistenza di "esigenze probatorie" a fondamento dell'OIE, in quanto esse sono state in modo apodittico affermate senza alcuna concreta indicazione sul punto, in violazione dei principi della giurisprudenza di legittimità che richiede la precisa esplicitazione delle ragioni che giustificano in concreto la sottoposizione del bene al vincolo per l'accertamento dei fatti;
peraltro, la circostanza che il sequestro nella specie non abbia finalità probatorie è dimostrato anche dalla indicazione (contenuta nell'ordinanza impugnata) secondo la quale esso sarebbe "l'unico mezzo ripristinatorio del sequestro disposto in sede civile", evidenziando dunque una finalità del tutto diversa dalle esigenze di natura probatoria. 2.5. Con il quinto motivo, infine, si eccepisce vizio di motivazione in ordine al mancato accoglimento della doglianza sollevata in sede di riesame in relazione alla violazione del principio di proporzione richiesto in modo specifico dall'art. 7 del d.lgs. n. 108 del 2017, evidenziandosi che non vi è nel concreto alcun pericolo di occultamento o distruzione della prova in quanto l'animale è stato rinvenuto dagli operanti olandesi nel luogo che era stato indicato dall'EI. 2 3. Con memoria depositata il 13 aprile 2024 sono stati dedotti "motivi nuovi", nei quali si riprendono e approfondiscono quelli originari. In particolare, si ribadisce, da un lato, l'inesistenza di qualsivoglia "finalità probatoria", avendo in modo espresso l'ordinanza impugnata fatto riferimento a "esigenze restitutorie" estranee al sequestro probatorio, e, dall'altro lato, si evidenzia la palese violazione del "principio di proporzionalità", anche in considerazione delle esigenze di tutela della salute dell'animale evidenziate dalla documentazione veterinaria. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen. 2. Il sequestro in esame - attuato all'estero attraverso l'emissione di ordine di indagine europeo - è stato qualificato come sequestro del corpo del reato, funzionale a perseguire finalità probatorie in relazione ai fatti contestati (art. 253 cod. proc. pen.). 2.1. L'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., attribuisce la legittimazione a proporre ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse dal tribunale per il riesame nell'ambito dell'incidente cautelare reale, oltre che al pubblico ministero e all'imputato - e quindi anche all'indagato ai sensi dell'art. 61 cod. proc. pen. - anche "alla persona cui le cose sequestrate devono essere restituite". In merito a tale ultima qualità, va chiarito che "la persona che avrebbe diritto alla restituzione", legittimata dunque, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen. a proporre ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse in sede di riesame contro i provvedimenti di sequestro, deve individuarsi non in ogni persona che abbia una qualunque forma di interesse alla restituzione, ma solo in quella che abbia una posizione giuridica autonomamente tutelabile e coincidente quindi con un diritto soggettivo (reale o anche solo personale) o anche con una situazione di mero rapporto di fatto tuttavia tutelato dall'ordinamento con l'attribuzione di un potere di agire in modo autonomo e senza la necessità di autorizzazione da parte della pubblica autorità ha costituito il rapporto possessorio. Per tale ragione, questa Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso, avverso ordinanza del tribunale del riesame di revoca di sequestro probatorio, proposto dal custode nominato nel corso di un precedente e diverso sequestro penale avente ad oggetto lo stesso bene;
in particolare la Corte Suprema ha rilevato come il predetto, ausiliario del giudice, non possa considerarsi titolare di autonoma posizione giuridica nei confronti di tale bene (così, Sez. 6, n. 3775 del 04/10/1994, Rapisarda, Rv. 199929 - 01). 3. Tale principio vale anche in riferimento all'indagato che non sia titolare del bene oggetto di sequestro. Questi, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen. (e conseguentemente a ricorrere in cassazione ex 3 art. 325), può proporre l'impugnazione solo se vanta un interesse concreto ed attuale alla stessa, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (principio affermato in modo pacifico in riferimento al sequestro preventivo, v. da ultimo, Sez. 3, n. 16352 dell'11/01/2021, Di Luca, Rv. 281098 - 01, ma estensibile anche al sequestro probatorio in considerazione dell'unicità dei rimedi apprestati per i due tipi di vincolo reale). 4. Pertanto, l'EI non può vantare tale indispensabile interesse essendo egli semplice custode del bene oggetto del sequestro probatorio, nominato nell'ambito di un procedimento civile nel quale si controverte della proprietà dell'animale. Quindi, egli è mero ausiliario del giudice civile - privo di autonomo potere sul cavallo - e non risulta che abbia dalla predetta Autorità giudiziaria ottenuto autorizzazione a formulare le richieste per ottenere il dissequestro e la restituzione del bene. Restituzione del bene che non può vantare neppure nella qualità di indagato, dal momento che difetta il presupposto dell'autonomo potere sulla cosa oggetto del vincolo reale. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna dell'EI al pagamento delle spese processuali. Non ritiene invece il Collegio che debba disporsi anche la condanna del predetto al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Considerato che
il difetto di legittimazione non è stato dichiarato dal Tribunale del riesame - che ha giudicato nel merito la impugnazione dell'ordine di indagine europeo avente ad oggetto il sequestro del cavallo - non si ravvisano profili di colpa nella proposizione della presente impugnazione di legittimità.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 24 aprile 2024 nsigliere estensore
esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Gallucci;
sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
sentito il difensore dell'indagato, Avvocata Floria Carucci in sostituzione dell'Avvocato Federico Di AS, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 5 febbraio 2024 (motivazione depositata il successivo 10 febbraio) il Tribunale del riesame di Torino ha rigettato la richiesta di riesame proposta da EI DO avverso l'ordine di indagine europeo emesso dal Pubblico ministero in data 6 dicembre 2023 con il quale è stato disposto il sequestro di un cavallo ("Irish Coffee") in relazione alle contestazioni provvisorie di cui agli art. 388 comma 1 e 624-625 cod. pen. formulate a carico del predetto, per aver violato i doveri inerenti la custodia dell'animale in merito al sequestro disposto in un Penale Sent. Sez. 6 Num. 24405 Anno 2024 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: GALLUCCI ENRICO Data Udienza: 24/04/2024 /1.(7 giudizio civile pendente presso il Tribunale di Modena, e per furto aggravato in concorso del medesimo equide. 2. Avverso l'ordinanza del riesame EI ha proposto, a mezzo del proprio difensore, ricorso nel quale deduce cinque motivi. 2.1. Con il primo motivo eccepisce l'insussistenza del fumus commissi dell'ai necessario presupposto del vincolo probatorio;
ciò in quanto il cavallo era stato trasferito all'estero non per sottrarlo all'accertamento oggetto del giudizio civile relativo alla proprietà dello stesso (nell'ambito del quale è peraltro evidente che l'equide non è affatto di proprietà della querelante Michol DE RE), ma per sottoporlo a delicate e indifferibili cure veterinarie (come documentato da idonee certificazioni) e dopo che il custode aveva di ciò avvertito tempestivamente il Tribunale di Modena;
si aggiunge inoltre che la contestazione provvisoria di concorso in furto dell'animale è priva di qualsiasi riscontro indiziario. 2.2. Con il secondo motivo si deduce il difetto di legittimazione alla proposizione della querela della DE RE, atteso che il sequestro civile non è stato affatto disposto su richiesta della predetta ma della controparte, ossiaj. la società olandese BGS International che assume di essere proprietaria dell'animale, sequestro al quale la DE RE si era opposta, mentre il diritto di querela spetta solo alla persona a favore della quale il vincolo è stato disposto. 2.3. Con il terzo motivo si eccepisce che l'animale non può essere ritenuto "corpo del reato" ovvero "cosa pertinente allo stesso", in riferimento alla presunta fattispecie di cui all'art. 388 cod. pen., risultando illogica l'affermazione dell'ordinanza impugnata secondo la quale tale qualità deriverebbe dalla circostanza che l'animale "è l'oggetto del sequestro disposto dal giudice civile che avrebbe dovuto essere custodito". 2.4. Con il quarto motivo si deduce vizio di motivazione in ordine alla affermata sussistenza di "esigenze probatorie" a fondamento dell'OIE, in quanto esse sono state in modo apodittico affermate senza alcuna concreta indicazione sul punto, in violazione dei principi della giurisprudenza di legittimità che richiede la precisa esplicitazione delle ragioni che giustificano in concreto la sottoposizione del bene al vincolo per l'accertamento dei fatti;
peraltro, la circostanza che il sequestro nella specie non abbia finalità probatorie è dimostrato anche dalla indicazione (contenuta nell'ordinanza impugnata) secondo la quale esso sarebbe "l'unico mezzo ripristinatorio del sequestro disposto in sede civile", evidenziando dunque una finalità del tutto diversa dalle esigenze di natura probatoria. 2.5. Con il quinto motivo, infine, si eccepisce vizio di motivazione in ordine al mancato accoglimento della doglianza sollevata in sede di riesame in relazione alla violazione del principio di proporzione richiesto in modo specifico dall'art. 7 del d.lgs. n. 108 del 2017, evidenziandosi che non vi è nel concreto alcun pericolo di occultamento o distruzione della prova in quanto l'animale è stato rinvenuto dagli operanti olandesi nel luogo che era stato indicato dall'EI. 2 3. Con memoria depositata il 13 aprile 2024 sono stati dedotti "motivi nuovi", nei quali si riprendono e approfondiscono quelli originari. In particolare, si ribadisce, da un lato, l'inesistenza di qualsivoglia "finalità probatoria", avendo in modo espresso l'ordinanza impugnata fatto riferimento a "esigenze restitutorie" estranee al sequestro probatorio, e, dall'altro lato, si evidenzia la palese violazione del "principio di proporzionalità", anche in considerazione delle esigenze di tutela della salute dell'animale evidenziate dalla documentazione veterinaria. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen. 2. Il sequestro in esame - attuato all'estero attraverso l'emissione di ordine di indagine europeo - è stato qualificato come sequestro del corpo del reato, funzionale a perseguire finalità probatorie in relazione ai fatti contestati (art. 253 cod. proc. pen.). 2.1. L'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., attribuisce la legittimazione a proporre ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse dal tribunale per il riesame nell'ambito dell'incidente cautelare reale, oltre che al pubblico ministero e all'imputato - e quindi anche all'indagato ai sensi dell'art. 61 cod. proc. pen. - anche "alla persona cui le cose sequestrate devono essere restituite". In merito a tale ultima qualità, va chiarito che "la persona che avrebbe diritto alla restituzione", legittimata dunque, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen. a proporre ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse in sede di riesame contro i provvedimenti di sequestro, deve individuarsi non in ogni persona che abbia una qualunque forma di interesse alla restituzione, ma solo in quella che abbia una posizione giuridica autonomamente tutelabile e coincidente quindi con un diritto soggettivo (reale o anche solo personale) o anche con una situazione di mero rapporto di fatto tuttavia tutelato dall'ordinamento con l'attribuzione di un potere di agire in modo autonomo e senza la necessità di autorizzazione da parte della pubblica autorità ha costituito il rapporto possessorio. Per tale ragione, questa Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso, avverso ordinanza del tribunale del riesame di revoca di sequestro probatorio, proposto dal custode nominato nel corso di un precedente e diverso sequestro penale avente ad oggetto lo stesso bene;
in particolare la Corte Suprema ha rilevato come il predetto, ausiliario del giudice, non possa considerarsi titolare di autonoma posizione giuridica nei confronti di tale bene (così, Sez. 6, n. 3775 del 04/10/1994, Rapisarda, Rv. 199929 - 01). 3. Tale principio vale anche in riferimento all'indagato che non sia titolare del bene oggetto di sequestro. Questi, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen. (e conseguentemente a ricorrere in cassazione ex 3 art. 325), può proporre l'impugnazione solo se vanta un interesse concreto ed attuale alla stessa, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (principio affermato in modo pacifico in riferimento al sequestro preventivo, v. da ultimo, Sez. 3, n. 16352 dell'11/01/2021, Di Luca, Rv. 281098 - 01, ma estensibile anche al sequestro probatorio in considerazione dell'unicità dei rimedi apprestati per i due tipi di vincolo reale). 4. Pertanto, l'EI non può vantare tale indispensabile interesse essendo egli semplice custode del bene oggetto del sequestro probatorio, nominato nell'ambito di un procedimento civile nel quale si controverte della proprietà dell'animale. Quindi, egli è mero ausiliario del giudice civile - privo di autonomo potere sul cavallo - e non risulta che abbia dalla predetta Autorità giudiziaria ottenuto autorizzazione a formulare le richieste per ottenere il dissequestro e la restituzione del bene. Restituzione del bene che non può vantare neppure nella qualità di indagato, dal momento che difetta il presupposto dell'autonomo potere sulla cosa oggetto del vincolo reale. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna dell'EI al pagamento delle spese processuali. Non ritiene invece il Collegio che debba disporsi anche la condanna del predetto al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Considerato che
il difetto di legittimazione non è stato dichiarato dal Tribunale del riesame - che ha giudicato nel merito la impugnazione dell'ordine di indagine europeo avente ad oggetto il sequestro del cavallo - non si ravvisano profili di colpa nella proposizione della presente impugnazione di legittimità.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 24 aprile 2024 nsigliere estensore