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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 09/12/2025, n. 4997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4997 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giulio Fortunato,
ha pronunziato, in funzione di giudice unico, la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2011 al numero 8715 avente per oggetto una controversia in materia di vendita di cose immobili;
TRA
, rappresentata e difesa, in virtù di procura stesa in calce alla Parte_1
comparsa di costituzione di nuovo difensore del 21 gennaio 2022, dall'avv.
HE IL ed elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore, sito in Battipaglia (Salerno) al Largo Silarus, 6;
ATTRICE
E
, in proprio e quale esercente la responsabilità Controparte_1
genitoriale sul minore , Persona_1 Persona_2
, , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, e Controparte_5 Controparte_6 CP_7
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Mario Volpe in virtù di
[...]
procura alle liti stesa in calce alle comparse di costituzione del 28 dicembre
2023, del 01 ottobre 2024 e del 07 ottobre 2024, elettivamente domiciliati
1 presso lo studio del proprio difensore, sito in Salerno alla via Cacciatori
dell'Irno n. 3;
CONVENUTI
NONCHÉ
, rappresentata e difesa in virtù di procura alle Controparte_8
liti stesa a margine della comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Carlo
Sica, presso lo studio del quale, sito in Salerno alla piazza Casalbore n. 12, è
elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
E
, nella qualità di procuratore e difensore di se stesso ed CP_9
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Salerno alla Via Giacinto
Carucci n. 4;
INTERVENTORE VOLONTARIO
Nel corso dell'udienza del 19 giugno 2025 i procuratori delle parti hanno rassegnato le proprie conclusioni - in questa sede integralmente richiamate –
e il giudice ha disposto lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in Parte_1
giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno e Controparte_10 CP_8
, chiedendo: a) l'accertamento della permuta posta a base del
[...]
contratto preliminare di acquisto perfezionato dai convenuti;
b)
l'accertamento dei vizi e delle difformità tra l'immobile posto in vendita e lo stato attuale dello stesso rispetto alle previsioni negoziali e la mancanza di qualità promesse col conseguente riscontro di uno squilibrio del sinallagma;
2 c) la condanna di all'eliminazione di tutti i vizi e delle Controparte_10
difformità in forma specifica o per equivalente, mediante diminuzione del prezzo di acquisto dovutogli ovvero l'imposizione dell'obbligo di sopportazione della spesa necessaria;
d) la condanna della parte convenuta all'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. e, per l'effetto, al trasferimento del diritto di proprietà sull'immobile indicato nel contratto preliminare.
In linea subordinata, a fronte della riscontrata impossibilità di eliminare le difformità affettanti l'immobile, ha preteso la risoluzione del Parte_1
vincolo negoziale e la condanna di al pagamento: a) del Controparte_10
valore monetario pari al doppio della caparra confirmatoria nella misura di euro 25.000,00; b) dell'importo di euro 193.000,00, “quale corrispettivo del
prezzo versato in atti”; c) degli interessi legali e dell'importo corrispondente alla rivalutazione monetaria sulle somme versate dalla stipula al saldo.
In particolare, l'attrice ha dedotto che: 1) con contratto preliminare del 16
dicembre 2006 , in qualità di titolare del diritto di futuro Controparte_10
acquirente per scrittura privata di preliminare di permuta per la costruzione di due fabbricati in fase di realizzazione ubicati alla via F- Truffaut del comune di NI LL NA, contratto sottoscritto il 15 maggio 2005 tra CP_10
e , aveva promesso di venderle il costruendo
[...] Controparte_8
fabbricato allo stato grezzo nonché la porzione di terreno circostante;
2) al secondo punto del contratto era stato previsto che il diritto di proprietà
sarebbe stato trasferito con atto notarile da stipulare entro sei mesi e non prima della definizione della parte catastale necessaria alla stipula del ridetto atto;
3) al quarto punto era stato pattuito, quale corrispettivo della futura vendita, l'importo di euro 250.000,00, da corrispondersi secondo precise
3 modalità indicate nel corpo dell'atto; 4) in calce al predetto contratto preliminare aveva dato atto delle ricezione della somma di Controparte_10
euro 193.000,00; 5) con raccomandata del 01 luglio 2011 aveva Parte_1
convocato e , quale proprietaria del Controparte_10 Controparte_8
terreno oggetto di costruzione, per il giorno 20 luglio 2011 dinanzi al notaio indicato per stipulare il rogito notarile;
6) aveva Controparte_10
rappresentato l'impossibilità di alienare l'immobile al prezzo indicato,
chiedendo una valutazione del suo valore attuale e stimolando, in mancanza,
la risoluzione dell'accordo; 7) l'immobile era difforme rispetto a quanto previsto in sede di contrattazione preliminare, diverso, cioè, per struttura e funzione rispetto a quello promesso in vendita.
In data 24 febbraio 2012 ha accettato il contraddittorio, Controparte_10
chiedendo, previa ricostruzione, in punto di fatto, dei rapporti con l'attrice, il rigetto delle pretese attoree e pretendendo, in via riconvenzionale: a) la risoluzione del vincolo negoziale in ragione dell'inadempimento dell'attrice,
venuta meno agli impegni contrattuali assunti;
b) il pagamento delle somme erogate, su espressa richiesta della parte attorea, per la realizzazione delle opere di completamento del fabbricato diverse da quelle preventivate e per l'esecuzione degli interventi di modifica delle volumetrie interne e di destinazione d'uso del sottotetto, diversi da quelli inseriti nel progetto originario, pari a euro 145.000,00; c) il pagamento della somma di euro
45.550,00, anticipati per l'acquisto dei mobili di arredo scelti dall'attrice, e della somma di euro 4.600,00, dovuta per la locazione dell'immobile concesso all'attrice per quattordici mesi;
d) il risarcimento dei danni patiti.
Più analiticamente, il convenuto ha rappresentato: a) di avere ricevuto la minore somma di euro 169.000,00; b) di avere svolto, su incarico di Pt_2
[...] interventi ulteriori di ampliamento dei volumi interni del salone e una
[...]
modifica della destinazione d'uso del sottotetto, per un ammontare di euro
120.000,00; c) che gli interventi ulteriori erano stati realizzati, in parte,
attraverso i contributi della legge regionale cd. “Piano Casa”, il cui ottenimento aveva reso necessario la realizzazione di varianti al progetto originario determinanti un ulteriore esborso di euro 25.000,00; d) che la scelta di avvalersi della legge già menzionata aveva dilatato i tempi di ultimazione e consegna dell'immobile, in ragione dei tempi correlati alle decisione della pubblica amministrazione;
e) di avere consentito, nelle more,
all'attrice di risiedere a titolo gratuito, per quattordici mesi, in un proprio appartamento nell'attesa dell'ultimazione e della consegna dell'abitazione; f)
di avere acquistato i beni mobili di arredo scelti dall'attrice; g) che,
nonostante gli interventi di ampliamento della volumetria richiestigli e le agevolazioni concesse, aveva deciso di ritirarsi dal rapporto;
h) Parte_1
di avere sostenuto spese per un ammontare complessivo di euro 380.000,00;
i) che il recesso espresso dall'attrice era del tutto ingiustificato in quanto i ritardi nella consegna erano stati determinati dall'esecuzione delle ulteriori opere richieste e dall'insistenza manifestata dall'attrice di volersi avvalere della legge sul “Piano Casa”; l) che aveva acquistato un altro Parte_1
immobile nel comune di Battipaglia, acquisto univocamente rappresentativo della volontà ingiustificata di recedere dal contratto;
m) di avere subito danni correlati al ricorso al mercato finanziario per ottenere la provvista utile all'esecuzione delle opere richieste dalla parte attorea e alla perdita del valore dell'immobile.
5 Dal canto suo, , costituitasi il 6 marzo 2012, ha preteso il Controparte_8
rigetto della domanda, evidenziando la propria estraneità all'impegno negoziale assunto (solo) da nei confronti di Controparte_10 Parte_1
Dopo una serie di rinvii richiesti dalle parti per il bonario componimento della controversia, all'esito dell'istruttoria orale, la causa è stata ritenuta matura per la decisione. In data 24 novembre 2020 , difeso da sé CP_9
stesso, ha svolto un intervento volontario, spiegando domande riconvenzionali - enucleate alla penultima e ultima pagina della comparsa d'intervento - nei confronti di e . Controparte_10 Controparte_8
Successivamente, il 4 aprile 2023 il già menzionato , difeso da sé CP_9
stesso, ha rinunciato alle domande formulate mercè l'atto di intervento volontario (“Pertanto con le presenti note scritte, lo scrivente rinuncia ad
ogni e qualsiasi richiesta e/o pretesa a livello personale, senza inficiare la
difesa della Sig.ra essendo rappresentata da un nuovo difensore”). Pt_1
In data 06 luglio 2023, il processo è stato assegnato alla cognizione dello scrivente.
All'esito dell'udienza del 14 settembre 2023, il processo è stato interrotto a causa del decesso di , decesso dichiarato dal procuratore ai Controparte_10
sensi dell'art. 300 c.p.c.
In data 16 novembre 2023 ha riassunto il giudizio. Parte_1
Depositate le rinunce all'eredità dei chiamati all'eredità di , Controparte_10
, , e Controparte_11 Persona_2 Controparte_2 Per_1
, costituitisi il 28 dicembre 2023, il Tribunale ha differito il processo
[...]
per consentire alla parte ricorrente di svolgere le opportune ricerche per l'individuazione dei successibili ex lege e per l'attivazione, ove necessario,
6 del procedimento per la nomina del curatore dell'eredità giacente ai sensi dell'art. 528 c.c.
All'esito dell'udienza del 30 maggio 2024, il Tribunale ha onerato Pt_1
all'integrazione del contraddittorio nei confronti degli ulteriori
[...]
chiamati all'eredità entro il termine del 30 luglio 2024.
In data 01 ottobre 2024 si è costituito , rappresentando di Controparte_3
volere rinunciare all'eredità di . Analogamente, in data 07 Controparte_10
ottobre 2024 hanno accettato il contraddittorio , Controparte_5 CP_4
, e rappresentando anch'essi di
[...] Controparte_6 Controparte_7
avere avviato l'iter per esprimere la rinuncia all'eredità di . Controparte_10
Nel corso dell'udienza del 10 ottobre 2024 la difesa di ha Parte_1
preteso la concessione di un ulteriore temine per l'integrazione del contraddittorio nei confronti di uno dei chiamati all'eredità, rappresentando di non avere potuto notificare l'atto (“Per l'avv.to Parte_1
TERRIBILE MICHELE, il quale rappresenta di non essere riuscito a
notificare l'atto a uno dei chiamati all'eredità di cui non ricorda il nome,
riservandosi di produrre la documentazione a supporto”), ed evidenziando,
poi, nel corso della successiva udienza celebrata il 24 ottobre 2024 di non avere ottenuto dal Comune di NI LL NA il certificato di famiglia originale (“Per l'avv.to TERRIBILE MICHELE, il quale dà Parte_1
atto del deposito del 9 ottobre 2024 e rappresenta di non aver tentato la
notificazione nei confronti di uno dei coeredi in quanto non ha ottenuto dal
Comune di NI LL NA il certificato di famiglia originale;
chiede
termine per rinnovare”).
Il Tribunale, quindi, al solo fine di definire la controversia, ha formulato una proposta conciliativa, accettata dalla parte attorea.
7 Fallito il tentativo di conciliazione, il giudice ha disposto lo scambio degli scritti difensivi conclusivi ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
In limine, va premesso che la parte , difesa da sé stesso, ha CP_9
manifestato il proprio disinteresse alla coltivazione del giudizio, avendo rinunciato alle azioni promosse mercè l'atto d'intervento volontario in data 4
aprile 2023 (con atto recante la propria sottoscrizione digitale) e che,
pertanto, ancor prima dell'interruzione del processo, il predetto CP_9
risulta essersi ritirato dal rapporto processuale, con conseguente cessazione della materia del contendere dallo stesso introdotta.
Tanto puntualizzato, in disparte ogni ulteriore considerazione e assorbito ogni ulteriore profilo, va dichiarata l'estinzione del processo riassunto da Pt_1
non avendo quest'ultima provveduto a integrare il contraddittorio,
[...]
secondo le indicazioni del Tribunale, nel termine assegnatole all'esito dell'udienza del 30 maggio 2024.
Sul punto, va rammentato che, in tema di procedimento civile e in ipotesi di morte di una delle parti nel corso del giudizio – ipotesi verificatasi nel giudizio che ci impegna -, gli eredi, indipendentemente dalla natura del rapporto controverso, vengono a trovarsi, per tutta la durata del processo, in una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali ed il giudice, anche in sede di giudizio di rinvio, deve disporre l'integrazione del contraddittorio a norma dell'art. 311 c.p.c. nei confronti di tutti (Cass. n. 6780
del 2015).
Proprio quanto precede ha orientato il Tribunale a fissare, in data 30 maggio
2024, una volta concesso, peraltro, un congruo termine per lo svolgimento delle opportune ricerche (si veda l'ordinanza del 15 febbraio 2024), un termine per l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi di
8 , litisconsorti necessari unitamente alle altre parti del Controparte_10
giudizio.
A fronte del termine concesso ai sensi della lettura coordinata degli artt. 102
e 307 c.p.c., la parte attorea ha rappresentato, chiaramente, di non avere neppure tentato la notificazione nei confronti di uno dei chiamati all'eredità
di , pretendendo, nuovamente, la concessione di un termine Controparte_10
(“Per l'avv.to TERRIBILE MICHELE, il quale dà atto del Parte_1
deposito del 9 ottobre 2024 e rappresenta di non aver tentato la notificazione
nei confronti di uno dei coeredi in quanto non ha ottenuto dal Comune di
NI LL NA il certificato di famiglia originale;
chiede termine per
rinnovare”).
Detto (ulteriore) termine, a ben vedere, non può essere concesso, dovendosi dichiarare l'estinzione del giudizio.
È noto, infatti, che il termine fissato per l'integrazione del contraddittorio ha natura perentoria e, pertanto, non può essere né rinnovato né prorogato ai sensi dell'art. 153 c.p.c., la cui violazione determina la contemporanea ed automatica estinzione del processo, anche in difetto di eccezione di parte,
senza alcuna possibilità di riassunzione, trattandosi di un provvedimento che implica una pronuncia di mero rito ricognitiva dell'impossibilità di proseguire la causa in mancanza di una parte necessaria [si veda Cass. n. 7460 del 2015
secondo la quale "Il termine concesso dal giudice per l'integrazione del
contraddittorio nei casi previsti dall'art. 102 c.p.c. ha natura perentoria e
non può essere né rinnovato, né prorogato ai sensi dell'art. 153 c.p.c., sicché,
in caso di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del
litisconsorte necessario, il provvedimento di cancellazione della causa dal
ruolo emesso dal giudice ex art. 291 c.p.c., comma 3, e art. 307, comma 3,
9 comporta la contemporanea ed automatica estinzione del processo, anche in
difetto di eccezione di parte, senza alcuna possibilità di riassunzione,
trattandosi di un provvedimento che implica una pronuncia di mero rito
ricognitiva dell'impossibilità di proseguire la causa in mancanza di una
parte necessaria" (si vedano anche Cass. n. 10246 del 1997; Cass. n. 3497
del 1999; Cass. n. 15062 del 2004, Cass. n. 625 del 2008)].
Dunque, la giurisprudenza di legittimità che il Tribunale condivide è
consolidata nel senso di affermare che la mancata integrazione del contraddittorio a parti litisconsorti necessarie, determina la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione automatica del giudizio senza possibilità
per la parte di ottenere un nuovo termine per la riassunzione [Cass. 22886 del
2019; Cass. n. 4283 del 2023; con precipuo riferimento al ricorso per cassazione, nell'ipotesi di rinuncia all'eredità, la Corte di cassazione (Cass. n.
27274 del 2008) ha stabilito che “in caso di morte di una parte nel corso del
giudizio, i suoi successori a titolo universale sono tutti litisconsorti necessari
quando abbiano acquistato la qualità di eredi per accettazione espressa o
tacita non essendo sufficiente la semplice chiamata all'eredità. Deve,
pertanto, ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione ove non sia stato
adempiuto l'ordine d'integrazione del contraddittorio disposto a seguito di
rinuncia all'eredità dei precedenti chiamati, fondato sulla mera
dichiarazione d'inesistenza di ulteriori eredi in quanto è onere delle parti
provvedere all'individuazione degli eredi predetti e procedere, ove ne
ricorrano i presupposti, alla nomina di un curatore dell'eredità giacente” (in particolare, nel corpo della sentenza si legge quanto segue: “poiché in caso di
morte di una parte nel corso del giudizio i suoi successori a titolo universale
sono tutti litisconsorzi necessari (Cass.
9.3.1998 n. 2581) e tali successori
10 devono aver acquisito questa qualità per effetto della accettazione, espressa
o tacita, dell'eredità, non essendo a ciò sufficiente la semplice delazione
conseguente alla successione (Cass. 24.8.1998 n. 8391; Cass. 19.4.2000 n.
5113), questa Corte, considerato altresì che i chiamati alla eredità di Per_3
nell'assumere di aver rinunciato alla sua eredità, non avevano fornito
chiarimenti in ordine alla individuazione di altri eredi, ha disposto
l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di Per_3
l'individuazione dei quali era evidentemente onere delle parti nei cui
confronti l'ordinanza è stata emessa;
ed è appena il caso di aggiungere che
le parti, qualora ne fossero ricorsi i presupposti, avrebbero potuto chiedere
in proposito la nomina di un curatore dell'eredità giacente ai sensi dell'art.
528 c.c.”)].
Ora, nel caso di specie – si rammenti -, a fronte della rinuncia all'eredità
espressa da , e Controparte_1 Persona_1 Persona_2 CP_2
, il Tribunale ha concesso un termine perentorio - non inferiore a un
[...]
mese e non superiore a tre mesi - per l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri chiamati all'eredità, litisconsorti necessari.
La parte attorea ha, però, rappresentato di non avere affatto provveduto ad assolvere all'onere impostole, evidenziando, espressamente, di non avere neppure tentato la notificazione nei confronti di uno dei chiamati all'eredità
(trattasi, in particolare, dei discendenti di , subentrati per Persona_4
rappresentazione al proprio ascendente - premorto al fratello in data 26
gennaio 2022 - nel diritto di accettare l'eredità), violando, per questo, il termine perentorio concesso.
Ciò impedisce di concedere un nuovo termine e impone l'adozione della declaratoria di estinzione del giudizio ai sensi della disposizione normativa di
11 cui al terzo comma dell'art. 307 c.p.c., secondo la quale: "Oltre che nei casi
previsti dai commi precedenti, e salvo diverse disposizioni di legge, il
processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la
citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano
provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che
dalla legge sia autorizzato a fissarlo".
In tema, è noto, infatti, che: "Quando il giudice abbia pronunziato l'ordine di
integrazione del contraddittorio e la parte onerata non vi abbia provveduto,
ovvero vi abbia ottemperato solo parzialmente, evocando in giudizio soltanto
alcuni dei litisconsorti pretermessi, non può essere assegnato un nuovo
termine per il completamento dell'integrazione, che equivarrebbe alla
concessione di una proroga del termine perentorio precedentemente fissato,
vietata espressamente dall'art. 153 c.p.c., salvo che l'istanza di assegnazione
di un nuovo termine, tempestivamente presentata prima della scadenza di
quello già concesso, si fondi sull'esistenza, idoneamente comprovata, di un
fatto non imputabile alla parte onerata o, comunque, risulti che la stessa
ignori incolpevolmente la residenza dei soggetti nei cui confronti il
contraddittorio avrebbe dovuto essere integrato" (Cass. n. 6982 del 2016).
Nel caso di specie, non si ravvisano affatto i presupposti per la rimessione nei termini ex art. 153 c.p.c. Ed infatti, la parte attorea non ha né chiesto la concessione di un nuovo termine prima della scadenza di quello concessole in data 30 maggio 2024 né dimostrato di essere decaduta dal termine perentorio già concessole per causa ad essa non imputabile. A ben vedere, la parte, sebbene abbia potuto godere di un ampio lasso di tempo per svolgere le opportune ricerche già prima dell'adozione del provvedimento d'integrazione del contraddittorio (dal 15 febbraio 2024 al 30 maggio 2024), ha, per giunta,
12 una volta concessole il termine perentorio per la suddetta integrazione, in data 30 maggio 2024, avviato dette ricerche (solo) in data 24 giugno 2024, a ridosso della scadenza fissata dal Tribunale.
In definitiva, a fronte dell'accertata violazione del termine perentorio imposto alla ricorrente, una volta ritenuti insussistenti i presupposti per la rimessione nei termini, deve dichiararsi, in applicazione della lettura coordinata degli artt. 102 e 307 c.p.c., l'estinzione del processo, che opera di diritto ed è
dichiarata anche d'ufficio (art. 307, ult. co. c.p.c., ratione temporis
applicabile).
Affermata l'estinzione del processo che ci impegna, deve precisarsi che la forma rivestita dalla presente pronuncia è quella della sentenza, in quanto nelle controversie davanti al Tribunale in composizione monocratica, quale quella in esame, vi è sovrapposizione nella medesima persona fisica del giudice istruttore e dell'organo decidente e, pertanto, non risulta configurabile il reclamo previsto dall'art. 178 c.p.c., che, invero, prevede l'impugnazione immediata al collegio della sola ordinanza del giudice istruttore che non operi in funzione di giudice unico. Ne consegue che si rende necessaria la pronuncia di una sentenza al fine di consentire l'eventuale impugnazione mediante – nel caso di specie – l'appello.
Al riguardo, deve segnalarsi come la giurisprudenza opina nel senso che la declaratoria di estinzione del processo resa dal giudice monocratico del tribunale ha natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di ordinanza o decreto e, dunque, quando sia stata pronunciata in primo grado, è impugnabile con l'appello (si vedano in tal senso Cass. n. 6023 del
2007; Cass. n. 8041 del 2006; Cass. n. 8092 del 2004; Cass. n. 3733 del
2004; Cass. n. 14889 del 2002; nella giurisprudenza di merito vengono in
13 rilievo le seguenti pronunce: Trib. Torino n. 6380 del 2013; Trib. Torino, ord.
14 dicembre 2007; Trib. Milano, sez. V n. 8219 del 2006; Trib. Torino, 03
dicembre 2005; Trib. di Parma, 17 gennaio 2000; Trib. Modena 15 giugno
1999; Trib. Milano, 2 giugno 1997).
Le spese, ai sensi dell'art. 310, ult. co., c.p.c., rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
Da ultimo, deve rammentarsi che l'articolo 2668 c.c. stabilisce che la cancellazione della trascrizione delle domande indicate negli articoli 2652 e
2653 c.c. e delle relative annotazioni si esegue quando vi è il consenso delle parti oppure quando è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato e che essa deve essere giudizialmente ordinata, in particolare, nel caso in cui la domanda è rigettata oppure il processo è dichiarato estinto per rinuncia o per inattività delle parti.
Nel caso di specie, risulta (si veda il deposito del 15 febbraio 2024 fatto nell'interesse della parte attorea), la trascrizione della domanda (trascrizione del 21 novembre 2011 - registro particolare 33654 registro generale 43686)
diretta a ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre nei confronti di , della quale deve essere, quindi, ordinata la Controparte_8
cancellazione in applicazione della disposizione normativa di cui all'art. 2668
c.c. innanzi citato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, nella persona del giudice unico, dott. Giulio Fortunato, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, assorbita ogni ulteriore questione non oggetto di trattazione:
1) dichiara l'estinzione del giudizio;
14 2) dichiara che le spese di lite sono a carico delle parti che le hanno anticipate;
3) ordina all'Agenzia delle Entrate di Salerno, già Conservatore dei RR.II.,
con esonero di questa da ogni responsabilità, di provvedere, una volta divenuta definitiva la presente sentenza, alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale indicata in motivazione.
Salerno, 2 dicembre 2025
Il giudice dott. Giulio Fortunato
15
Seconda sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giulio Fortunato,
ha pronunziato, in funzione di giudice unico, la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2011 al numero 8715 avente per oggetto una controversia in materia di vendita di cose immobili;
TRA
, rappresentata e difesa, in virtù di procura stesa in calce alla Parte_1
comparsa di costituzione di nuovo difensore del 21 gennaio 2022, dall'avv.
HE IL ed elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore, sito in Battipaglia (Salerno) al Largo Silarus, 6;
ATTRICE
E
, in proprio e quale esercente la responsabilità Controparte_1
genitoriale sul minore , Persona_1 Persona_2
, , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, e Controparte_5 Controparte_6 CP_7
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Mario Volpe in virtù di
[...]
procura alle liti stesa in calce alle comparse di costituzione del 28 dicembre
2023, del 01 ottobre 2024 e del 07 ottobre 2024, elettivamente domiciliati
1 presso lo studio del proprio difensore, sito in Salerno alla via Cacciatori
dell'Irno n. 3;
CONVENUTI
NONCHÉ
, rappresentata e difesa in virtù di procura alle Controparte_8
liti stesa a margine della comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Carlo
Sica, presso lo studio del quale, sito in Salerno alla piazza Casalbore n. 12, è
elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
E
, nella qualità di procuratore e difensore di se stesso ed CP_9
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Salerno alla Via Giacinto
Carucci n. 4;
INTERVENTORE VOLONTARIO
Nel corso dell'udienza del 19 giugno 2025 i procuratori delle parti hanno rassegnato le proprie conclusioni - in questa sede integralmente richiamate –
e il giudice ha disposto lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in Parte_1
giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno e Controparte_10 CP_8
, chiedendo: a) l'accertamento della permuta posta a base del
[...]
contratto preliminare di acquisto perfezionato dai convenuti;
b)
l'accertamento dei vizi e delle difformità tra l'immobile posto in vendita e lo stato attuale dello stesso rispetto alle previsioni negoziali e la mancanza di qualità promesse col conseguente riscontro di uno squilibrio del sinallagma;
2 c) la condanna di all'eliminazione di tutti i vizi e delle Controparte_10
difformità in forma specifica o per equivalente, mediante diminuzione del prezzo di acquisto dovutogli ovvero l'imposizione dell'obbligo di sopportazione della spesa necessaria;
d) la condanna della parte convenuta all'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. e, per l'effetto, al trasferimento del diritto di proprietà sull'immobile indicato nel contratto preliminare.
In linea subordinata, a fronte della riscontrata impossibilità di eliminare le difformità affettanti l'immobile, ha preteso la risoluzione del Parte_1
vincolo negoziale e la condanna di al pagamento: a) del Controparte_10
valore monetario pari al doppio della caparra confirmatoria nella misura di euro 25.000,00; b) dell'importo di euro 193.000,00, “quale corrispettivo del
prezzo versato in atti”; c) degli interessi legali e dell'importo corrispondente alla rivalutazione monetaria sulle somme versate dalla stipula al saldo.
In particolare, l'attrice ha dedotto che: 1) con contratto preliminare del 16
dicembre 2006 , in qualità di titolare del diritto di futuro Controparte_10
acquirente per scrittura privata di preliminare di permuta per la costruzione di due fabbricati in fase di realizzazione ubicati alla via F- Truffaut del comune di NI LL NA, contratto sottoscritto il 15 maggio 2005 tra CP_10
e , aveva promesso di venderle il costruendo
[...] Controparte_8
fabbricato allo stato grezzo nonché la porzione di terreno circostante;
2) al secondo punto del contratto era stato previsto che il diritto di proprietà
sarebbe stato trasferito con atto notarile da stipulare entro sei mesi e non prima della definizione della parte catastale necessaria alla stipula del ridetto atto;
3) al quarto punto era stato pattuito, quale corrispettivo della futura vendita, l'importo di euro 250.000,00, da corrispondersi secondo precise
3 modalità indicate nel corpo dell'atto; 4) in calce al predetto contratto preliminare aveva dato atto delle ricezione della somma di Controparte_10
euro 193.000,00; 5) con raccomandata del 01 luglio 2011 aveva Parte_1
convocato e , quale proprietaria del Controparte_10 Controparte_8
terreno oggetto di costruzione, per il giorno 20 luglio 2011 dinanzi al notaio indicato per stipulare il rogito notarile;
6) aveva Controparte_10
rappresentato l'impossibilità di alienare l'immobile al prezzo indicato,
chiedendo una valutazione del suo valore attuale e stimolando, in mancanza,
la risoluzione dell'accordo; 7) l'immobile era difforme rispetto a quanto previsto in sede di contrattazione preliminare, diverso, cioè, per struttura e funzione rispetto a quello promesso in vendita.
In data 24 febbraio 2012 ha accettato il contraddittorio, Controparte_10
chiedendo, previa ricostruzione, in punto di fatto, dei rapporti con l'attrice, il rigetto delle pretese attoree e pretendendo, in via riconvenzionale: a) la risoluzione del vincolo negoziale in ragione dell'inadempimento dell'attrice,
venuta meno agli impegni contrattuali assunti;
b) il pagamento delle somme erogate, su espressa richiesta della parte attorea, per la realizzazione delle opere di completamento del fabbricato diverse da quelle preventivate e per l'esecuzione degli interventi di modifica delle volumetrie interne e di destinazione d'uso del sottotetto, diversi da quelli inseriti nel progetto originario, pari a euro 145.000,00; c) il pagamento della somma di euro
45.550,00, anticipati per l'acquisto dei mobili di arredo scelti dall'attrice, e della somma di euro 4.600,00, dovuta per la locazione dell'immobile concesso all'attrice per quattordici mesi;
d) il risarcimento dei danni patiti.
Più analiticamente, il convenuto ha rappresentato: a) di avere ricevuto la minore somma di euro 169.000,00; b) di avere svolto, su incarico di Pt_2
[...] interventi ulteriori di ampliamento dei volumi interni del salone e una
[...]
modifica della destinazione d'uso del sottotetto, per un ammontare di euro
120.000,00; c) che gli interventi ulteriori erano stati realizzati, in parte,
attraverso i contributi della legge regionale cd. “Piano Casa”, il cui ottenimento aveva reso necessario la realizzazione di varianti al progetto originario determinanti un ulteriore esborso di euro 25.000,00; d) che la scelta di avvalersi della legge già menzionata aveva dilatato i tempi di ultimazione e consegna dell'immobile, in ragione dei tempi correlati alle decisione della pubblica amministrazione;
e) di avere consentito, nelle more,
all'attrice di risiedere a titolo gratuito, per quattordici mesi, in un proprio appartamento nell'attesa dell'ultimazione e della consegna dell'abitazione; f)
di avere acquistato i beni mobili di arredo scelti dall'attrice; g) che,
nonostante gli interventi di ampliamento della volumetria richiestigli e le agevolazioni concesse, aveva deciso di ritirarsi dal rapporto;
h) Parte_1
di avere sostenuto spese per un ammontare complessivo di euro 380.000,00;
i) che il recesso espresso dall'attrice era del tutto ingiustificato in quanto i ritardi nella consegna erano stati determinati dall'esecuzione delle ulteriori opere richieste e dall'insistenza manifestata dall'attrice di volersi avvalere della legge sul “Piano Casa”; l) che aveva acquistato un altro Parte_1
immobile nel comune di Battipaglia, acquisto univocamente rappresentativo della volontà ingiustificata di recedere dal contratto;
m) di avere subito danni correlati al ricorso al mercato finanziario per ottenere la provvista utile all'esecuzione delle opere richieste dalla parte attorea e alla perdita del valore dell'immobile.
5 Dal canto suo, , costituitasi il 6 marzo 2012, ha preteso il Controparte_8
rigetto della domanda, evidenziando la propria estraneità all'impegno negoziale assunto (solo) da nei confronti di Controparte_10 Parte_1
Dopo una serie di rinvii richiesti dalle parti per il bonario componimento della controversia, all'esito dell'istruttoria orale, la causa è stata ritenuta matura per la decisione. In data 24 novembre 2020 , difeso da sé CP_9
stesso, ha svolto un intervento volontario, spiegando domande riconvenzionali - enucleate alla penultima e ultima pagina della comparsa d'intervento - nei confronti di e . Controparte_10 Controparte_8
Successivamente, il 4 aprile 2023 il già menzionato , difeso da sé CP_9
stesso, ha rinunciato alle domande formulate mercè l'atto di intervento volontario (“Pertanto con le presenti note scritte, lo scrivente rinuncia ad
ogni e qualsiasi richiesta e/o pretesa a livello personale, senza inficiare la
difesa della Sig.ra essendo rappresentata da un nuovo difensore”). Pt_1
In data 06 luglio 2023, il processo è stato assegnato alla cognizione dello scrivente.
All'esito dell'udienza del 14 settembre 2023, il processo è stato interrotto a causa del decesso di , decesso dichiarato dal procuratore ai Controparte_10
sensi dell'art. 300 c.p.c.
In data 16 novembre 2023 ha riassunto il giudizio. Parte_1
Depositate le rinunce all'eredità dei chiamati all'eredità di , Controparte_10
, , e Controparte_11 Persona_2 Controparte_2 Per_1
, costituitisi il 28 dicembre 2023, il Tribunale ha differito il processo
[...]
per consentire alla parte ricorrente di svolgere le opportune ricerche per l'individuazione dei successibili ex lege e per l'attivazione, ove necessario,
6 del procedimento per la nomina del curatore dell'eredità giacente ai sensi dell'art. 528 c.c.
All'esito dell'udienza del 30 maggio 2024, il Tribunale ha onerato Pt_1
all'integrazione del contraddittorio nei confronti degli ulteriori
[...]
chiamati all'eredità entro il termine del 30 luglio 2024.
In data 01 ottobre 2024 si è costituito , rappresentando di Controparte_3
volere rinunciare all'eredità di . Analogamente, in data 07 Controparte_10
ottobre 2024 hanno accettato il contraddittorio , Controparte_5 CP_4
, e rappresentando anch'essi di
[...] Controparte_6 Controparte_7
avere avviato l'iter per esprimere la rinuncia all'eredità di . Controparte_10
Nel corso dell'udienza del 10 ottobre 2024 la difesa di ha Parte_1
preteso la concessione di un ulteriore temine per l'integrazione del contraddittorio nei confronti di uno dei chiamati all'eredità, rappresentando di non avere potuto notificare l'atto (“Per l'avv.to Parte_1
TERRIBILE MICHELE, il quale rappresenta di non essere riuscito a
notificare l'atto a uno dei chiamati all'eredità di cui non ricorda il nome,
riservandosi di produrre la documentazione a supporto”), ed evidenziando,
poi, nel corso della successiva udienza celebrata il 24 ottobre 2024 di non avere ottenuto dal Comune di NI LL NA il certificato di famiglia originale (“Per l'avv.to TERRIBILE MICHELE, il quale dà Parte_1
atto del deposito del 9 ottobre 2024 e rappresenta di non aver tentato la
notificazione nei confronti di uno dei coeredi in quanto non ha ottenuto dal
Comune di NI LL NA il certificato di famiglia originale;
chiede
termine per rinnovare”).
Il Tribunale, quindi, al solo fine di definire la controversia, ha formulato una proposta conciliativa, accettata dalla parte attorea.
7 Fallito il tentativo di conciliazione, il giudice ha disposto lo scambio degli scritti difensivi conclusivi ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
In limine, va premesso che la parte , difesa da sé stesso, ha CP_9
manifestato il proprio disinteresse alla coltivazione del giudizio, avendo rinunciato alle azioni promosse mercè l'atto d'intervento volontario in data 4
aprile 2023 (con atto recante la propria sottoscrizione digitale) e che,
pertanto, ancor prima dell'interruzione del processo, il predetto CP_9
risulta essersi ritirato dal rapporto processuale, con conseguente cessazione della materia del contendere dallo stesso introdotta.
Tanto puntualizzato, in disparte ogni ulteriore considerazione e assorbito ogni ulteriore profilo, va dichiarata l'estinzione del processo riassunto da Pt_1
non avendo quest'ultima provveduto a integrare il contraddittorio,
[...]
secondo le indicazioni del Tribunale, nel termine assegnatole all'esito dell'udienza del 30 maggio 2024.
Sul punto, va rammentato che, in tema di procedimento civile e in ipotesi di morte di una delle parti nel corso del giudizio – ipotesi verificatasi nel giudizio che ci impegna -, gli eredi, indipendentemente dalla natura del rapporto controverso, vengono a trovarsi, per tutta la durata del processo, in una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali ed il giudice, anche in sede di giudizio di rinvio, deve disporre l'integrazione del contraddittorio a norma dell'art. 311 c.p.c. nei confronti di tutti (Cass. n. 6780
del 2015).
Proprio quanto precede ha orientato il Tribunale a fissare, in data 30 maggio
2024, una volta concesso, peraltro, un congruo termine per lo svolgimento delle opportune ricerche (si veda l'ordinanza del 15 febbraio 2024), un termine per l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi di
8 , litisconsorti necessari unitamente alle altre parti del Controparte_10
giudizio.
A fronte del termine concesso ai sensi della lettura coordinata degli artt. 102
e 307 c.p.c., la parte attorea ha rappresentato, chiaramente, di non avere neppure tentato la notificazione nei confronti di uno dei chiamati all'eredità
di , pretendendo, nuovamente, la concessione di un termine Controparte_10
(“Per l'avv.to TERRIBILE MICHELE, il quale dà atto del Parte_1
deposito del 9 ottobre 2024 e rappresenta di non aver tentato la notificazione
nei confronti di uno dei coeredi in quanto non ha ottenuto dal Comune di
NI LL NA il certificato di famiglia originale;
chiede termine per
rinnovare”).
Detto (ulteriore) termine, a ben vedere, non può essere concesso, dovendosi dichiarare l'estinzione del giudizio.
È noto, infatti, che il termine fissato per l'integrazione del contraddittorio ha natura perentoria e, pertanto, non può essere né rinnovato né prorogato ai sensi dell'art. 153 c.p.c., la cui violazione determina la contemporanea ed automatica estinzione del processo, anche in difetto di eccezione di parte,
senza alcuna possibilità di riassunzione, trattandosi di un provvedimento che implica una pronuncia di mero rito ricognitiva dell'impossibilità di proseguire la causa in mancanza di una parte necessaria [si veda Cass. n. 7460 del 2015
secondo la quale "Il termine concesso dal giudice per l'integrazione del
contraddittorio nei casi previsti dall'art. 102 c.p.c. ha natura perentoria e
non può essere né rinnovato, né prorogato ai sensi dell'art. 153 c.p.c., sicché,
in caso di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del
litisconsorte necessario, il provvedimento di cancellazione della causa dal
ruolo emesso dal giudice ex art. 291 c.p.c., comma 3, e art. 307, comma 3,
9 comporta la contemporanea ed automatica estinzione del processo, anche in
difetto di eccezione di parte, senza alcuna possibilità di riassunzione,
trattandosi di un provvedimento che implica una pronuncia di mero rito
ricognitiva dell'impossibilità di proseguire la causa in mancanza di una
parte necessaria" (si vedano anche Cass. n. 10246 del 1997; Cass. n. 3497
del 1999; Cass. n. 15062 del 2004, Cass. n. 625 del 2008)].
Dunque, la giurisprudenza di legittimità che il Tribunale condivide è
consolidata nel senso di affermare che la mancata integrazione del contraddittorio a parti litisconsorti necessarie, determina la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione automatica del giudizio senza possibilità
per la parte di ottenere un nuovo termine per la riassunzione [Cass. 22886 del
2019; Cass. n. 4283 del 2023; con precipuo riferimento al ricorso per cassazione, nell'ipotesi di rinuncia all'eredità, la Corte di cassazione (Cass. n.
27274 del 2008) ha stabilito che “in caso di morte di una parte nel corso del
giudizio, i suoi successori a titolo universale sono tutti litisconsorti necessari
quando abbiano acquistato la qualità di eredi per accettazione espressa o
tacita non essendo sufficiente la semplice chiamata all'eredità. Deve,
pertanto, ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione ove non sia stato
adempiuto l'ordine d'integrazione del contraddittorio disposto a seguito di
rinuncia all'eredità dei precedenti chiamati, fondato sulla mera
dichiarazione d'inesistenza di ulteriori eredi in quanto è onere delle parti
provvedere all'individuazione degli eredi predetti e procedere, ove ne
ricorrano i presupposti, alla nomina di un curatore dell'eredità giacente” (in particolare, nel corpo della sentenza si legge quanto segue: “poiché in caso di
morte di una parte nel corso del giudizio i suoi successori a titolo universale
sono tutti litisconsorzi necessari (Cass.
9.3.1998 n. 2581) e tali successori
10 devono aver acquisito questa qualità per effetto della accettazione, espressa
o tacita, dell'eredità, non essendo a ciò sufficiente la semplice delazione
conseguente alla successione (Cass. 24.8.1998 n. 8391; Cass. 19.4.2000 n.
5113), questa Corte, considerato altresì che i chiamati alla eredità di Per_3
nell'assumere di aver rinunciato alla sua eredità, non avevano fornito
chiarimenti in ordine alla individuazione di altri eredi, ha disposto
l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di Per_3
l'individuazione dei quali era evidentemente onere delle parti nei cui
confronti l'ordinanza è stata emessa;
ed è appena il caso di aggiungere che
le parti, qualora ne fossero ricorsi i presupposti, avrebbero potuto chiedere
in proposito la nomina di un curatore dell'eredità giacente ai sensi dell'art.
528 c.c.”)].
Ora, nel caso di specie – si rammenti -, a fronte della rinuncia all'eredità
espressa da , e Controparte_1 Persona_1 Persona_2 CP_2
, il Tribunale ha concesso un termine perentorio - non inferiore a un
[...]
mese e non superiore a tre mesi - per l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri chiamati all'eredità, litisconsorti necessari.
La parte attorea ha, però, rappresentato di non avere affatto provveduto ad assolvere all'onere impostole, evidenziando, espressamente, di non avere neppure tentato la notificazione nei confronti di uno dei chiamati all'eredità
(trattasi, in particolare, dei discendenti di , subentrati per Persona_4
rappresentazione al proprio ascendente - premorto al fratello in data 26
gennaio 2022 - nel diritto di accettare l'eredità), violando, per questo, il termine perentorio concesso.
Ciò impedisce di concedere un nuovo termine e impone l'adozione della declaratoria di estinzione del giudizio ai sensi della disposizione normativa di
11 cui al terzo comma dell'art. 307 c.p.c., secondo la quale: "Oltre che nei casi
previsti dai commi precedenti, e salvo diverse disposizioni di legge, il
processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la
citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano
provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che
dalla legge sia autorizzato a fissarlo".
In tema, è noto, infatti, che: "Quando il giudice abbia pronunziato l'ordine di
integrazione del contraddittorio e la parte onerata non vi abbia provveduto,
ovvero vi abbia ottemperato solo parzialmente, evocando in giudizio soltanto
alcuni dei litisconsorti pretermessi, non può essere assegnato un nuovo
termine per il completamento dell'integrazione, che equivarrebbe alla
concessione di una proroga del termine perentorio precedentemente fissato,
vietata espressamente dall'art. 153 c.p.c., salvo che l'istanza di assegnazione
di un nuovo termine, tempestivamente presentata prima della scadenza di
quello già concesso, si fondi sull'esistenza, idoneamente comprovata, di un
fatto non imputabile alla parte onerata o, comunque, risulti che la stessa
ignori incolpevolmente la residenza dei soggetti nei cui confronti il
contraddittorio avrebbe dovuto essere integrato" (Cass. n. 6982 del 2016).
Nel caso di specie, non si ravvisano affatto i presupposti per la rimessione nei termini ex art. 153 c.p.c. Ed infatti, la parte attorea non ha né chiesto la concessione di un nuovo termine prima della scadenza di quello concessole in data 30 maggio 2024 né dimostrato di essere decaduta dal termine perentorio già concessole per causa ad essa non imputabile. A ben vedere, la parte, sebbene abbia potuto godere di un ampio lasso di tempo per svolgere le opportune ricerche già prima dell'adozione del provvedimento d'integrazione del contraddittorio (dal 15 febbraio 2024 al 30 maggio 2024), ha, per giunta,
12 una volta concessole il termine perentorio per la suddetta integrazione, in data 30 maggio 2024, avviato dette ricerche (solo) in data 24 giugno 2024, a ridosso della scadenza fissata dal Tribunale.
In definitiva, a fronte dell'accertata violazione del termine perentorio imposto alla ricorrente, una volta ritenuti insussistenti i presupposti per la rimessione nei termini, deve dichiararsi, in applicazione della lettura coordinata degli artt. 102 e 307 c.p.c., l'estinzione del processo, che opera di diritto ed è
dichiarata anche d'ufficio (art. 307, ult. co. c.p.c., ratione temporis
applicabile).
Affermata l'estinzione del processo che ci impegna, deve precisarsi che la forma rivestita dalla presente pronuncia è quella della sentenza, in quanto nelle controversie davanti al Tribunale in composizione monocratica, quale quella in esame, vi è sovrapposizione nella medesima persona fisica del giudice istruttore e dell'organo decidente e, pertanto, non risulta configurabile il reclamo previsto dall'art. 178 c.p.c., che, invero, prevede l'impugnazione immediata al collegio della sola ordinanza del giudice istruttore che non operi in funzione di giudice unico. Ne consegue che si rende necessaria la pronuncia di una sentenza al fine di consentire l'eventuale impugnazione mediante – nel caso di specie – l'appello.
Al riguardo, deve segnalarsi come la giurisprudenza opina nel senso che la declaratoria di estinzione del processo resa dal giudice monocratico del tribunale ha natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di ordinanza o decreto e, dunque, quando sia stata pronunciata in primo grado, è impugnabile con l'appello (si vedano in tal senso Cass. n. 6023 del
2007; Cass. n. 8041 del 2006; Cass. n. 8092 del 2004; Cass. n. 3733 del
2004; Cass. n. 14889 del 2002; nella giurisprudenza di merito vengono in
13 rilievo le seguenti pronunce: Trib. Torino n. 6380 del 2013; Trib. Torino, ord.
14 dicembre 2007; Trib. Milano, sez. V n. 8219 del 2006; Trib. Torino, 03
dicembre 2005; Trib. di Parma, 17 gennaio 2000; Trib. Modena 15 giugno
1999; Trib. Milano, 2 giugno 1997).
Le spese, ai sensi dell'art. 310, ult. co., c.p.c., rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
Da ultimo, deve rammentarsi che l'articolo 2668 c.c. stabilisce che la cancellazione della trascrizione delle domande indicate negli articoli 2652 e
2653 c.c. e delle relative annotazioni si esegue quando vi è il consenso delle parti oppure quando è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato e che essa deve essere giudizialmente ordinata, in particolare, nel caso in cui la domanda è rigettata oppure il processo è dichiarato estinto per rinuncia o per inattività delle parti.
Nel caso di specie, risulta (si veda il deposito del 15 febbraio 2024 fatto nell'interesse della parte attorea), la trascrizione della domanda (trascrizione del 21 novembre 2011 - registro particolare 33654 registro generale 43686)
diretta a ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre nei confronti di , della quale deve essere, quindi, ordinata la Controparte_8
cancellazione in applicazione della disposizione normativa di cui all'art. 2668
c.c. innanzi citato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, nella persona del giudice unico, dott. Giulio Fortunato, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, assorbita ogni ulteriore questione non oggetto di trattazione:
1) dichiara l'estinzione del giudizio;
14 2) dichiara che le spese di lite sono a carico delle parti che le hanno anticipate;
3) ordina all'Agenzia delle Entrate di Salerno, già Conservatore dei RR.II.,
con esonero di questa da ogni responsabilità, di provvedere, una volta divenuta definitiva la presente sentenza, alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale indicata in motivazione.
Salerno, 2 dicembre 2025
Il giudice dott. Giulio Fortunato
15