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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/02/2025, n. 1338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1338 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
n. rg9417 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott. Giuseppe Orso - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9417 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Separazione giudiziale
DI
PENTA rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti, dall'avv. FERRIGNO VALERIA presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla via Morgantini,
RICORRENTE
E
rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. GRANATA DIEGO presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla via Luigia Sanfelice n.5,
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso chiedeva a questo Tribunale che fosse Parte_2
pronunciata la separazione personale dei coniugi con addebito al resistente.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss c.p.c.
Il resistente si costituiva e non si opponeva alla pronuncia sullo status.
All'udienza del 09.01.2025 le parti formalizzavano l'accordo raggiunto tra le stesse che richiamavano integralmente e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
1 La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
• “la sig.ra rinuncia alla domanda di addebito e l'ing. Parte_2
accetta tale rinuncia;
Controparte_1
• a) l'ing. rinuncia alla domanda di addebito, Controparte_1
avanzata in via riconvenzionale, e la sig.ra accetta Parte_2
tale rinuncia;
• b) la ex casa coniugale, sita in Napoli, alla via Cimarosa 37 'Villa
Haas' (Napoli F839- SEZ 6- Foglio 15 - particella 33- sub 21- A7- 6,5 vani)- in comproprietà tra essi coniugi in ragione del 50% - verrà assegnata, unitamente ai beni mobili allo stato tutti ivi contenuti, alla ricorrente convivente con il figlio e fino alla autosufficienza R_1
economica dello stesso;
• c) l'ing. si obbliga a versare quale contributo al CP_1
mantenimento del figlio , convivente con la madre, maggiorenne R_1
ma non economicamente autosufficiente, un assegno mensile nella misura minima in euro 500,00, in favore della sig.ra Parte_2
con decorrenza dal primo febbraio 2025;
• d) l'ing. si obbliga a versare il 100% delle spese CP_1
straordinarie (universitarie e di formazione, postuniversitarie, sportive,
2 R_ ricreative, mediche ed odontoiatriche) per i figli e di cui al R_1
Protocollo relativo alle spese straordinarie sottoscritto dal COA
Napoli/Presidente del Tribunale di Napoli del 7.3.2018;
• e) L'ing. continuerà a versare euro 300,00/mese CP_1
direttamente al figlio , quale propria contribuzione diretta, R_1
mentre continuerà a versare euro 500,00/mese direttamente al il figlio
R_
, quale propria contribuzione diretta;
• f) i costi di permanenza (vitto, alloggio, spese universitarie) a Milano R_ del figlio continueranno ad essere al 100% a carico dell'ing.
; CP_1
• g) la sig.ra continuerà ad occuparsi del mantenimento diretto dei Pt_2
due figli, tenuto conto vive stabilmente a Napoli presso la ex R_1
R_ casa coniugale, mentre vive provvisoriamente a Milano per motivi universitari e rientra a Napoli abitualmente;
• h) gli assegni di mantenimento verranno indicizzati annualmente in base agli indici Istat dicembre 2025 (pubblicati sulla G.U.);
• i) Le parti si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti, di aver definito con il presente atto ogni rapporto di dare e avere tra di loro pendente e di non aver più nulla reciprocamente
a pretendere a qualsiasi titolo o causale;
• j) Con la sottoscrizione del presente atto i coniugi presteranno il consenso per il rilascio e il rinnovo dei loro passaporti;
• k) Le spese e competenze del presente giudizio restano compensate tra le parti, con rinuncia dei procuratori alla solidarietà di cui all'art. 68
L.P.”
Poiché i patti non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le parti.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse. Infatti, non essendovi soccombenza di nessuna delle due parti, l'accordo relativo alle spese della procedura, per quanto lecito,
è destinato ad operare solo nei rapporti interni delle parti stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come
3 innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia la separazione persone dei coniugi
[...]
(atto n.27, parte II, s. A, Parte_3
sez. O, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1997) alle condizioni concordate riportate in motivazione e da intendersi in questa sede interamente trascritte;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni,
• compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di NAPOLI per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10
L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile). così deciso in Napoli in camera di consiglio il 17/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Carla Hubler
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott. Giuseppe Orso - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9417 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Separazione giudiziale
DI
PENTA rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti, dall'avv. FERRIGNO VALERIA presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla via Morgantini,
RICORRENTE
E
rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. GRANATA DIEGO presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla via Luigia Sanfelice n.5,
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso chiedeva a questo Tribunale che fosse Parte_2
pronunciata la separazione personale dei coniugi con addebito al resistente.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss c.p.c.
Il resistente si costituiva e non si opponeva alla pronuncia sullo status.
All'udienza del 09.01.2025 le parti formalizzavano l'accordo raggiunto tra le stesse che richiamavano integralmente e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
1 La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
• “la sig.ra rinuncia alla domanda di addebito e l'ing. Parte_2
accetta tale rinuncia;
Controparte_1
• a) l'ing. rinuncia alla domanda di addebito, Controparte_1
avanzata in via riconvenzionale, e la sig.ra accetta Parte_2
tale rinuncia;
• b) la ex casa coniugale, sita in Napoli, alla via Cimarosa 37 'Villa
Haas' (Napoli F839- SEZ 6- Foglio 15 - particella 33- sub 21- A7- 6,5 vani)- in comproprietà tra essi coniugi in ragione del 50% - verrà assegnata, unitamente ai beni mobili allo stato tutti ivi contenuti, alla ricorrente convivente con il figlio e fino alla autosufficienza R_1
economica dello stesso;
• c) l'ing. si obbliga a versare quale contributo al CP_1
mantenimento del figlio , convivente con la madre, maggiorenne R_1
ma non economicamente autosufficiente, un assegno mensile nella misura minima in euro 500,00, in favore della sig.ra Parte_2
con decorrenza dal primo febbraio 2025;
• d) l'ing. si obbliga a versare il 100% delle spese CP_1
straordinarie (universitarie e di formazione, postuniversitarie, sportive,
2 R_ ricreative, mediche ed odontoiatriche) per i figli e di cui al R_1
Protocollo relativo alle spese straordinarie sottoscritto dal COA
Napoli/Presidente del Tribunale di Napoli del 7.3.2018;
• e) L'ing. continuerà a versare euro 300,00/mese CP_1
direttamente al figlio , quale propria contribuzione diretta, R_1
mentre continuerà a versare euro 500,00/mese direttamente al il figlio
R_
, quale propria contribuzione diretta;
• f) i costi di permanenza (vitto, alloggio, spese universitarie) a Milano R_ del figlio continueranno ad essere al 100% a carico dell'ing.
; CP_1
• g) la sig.ra continuerà ad occuparsi del mantenimento diretto dei Pt_2
due figli, tenuto conto vive stabilmente a Napoli presso la ex R_1
R_ casa coniugale, mentre vive provvisoriamente a Milano per motivi universitari e rientra a Napoli abitualmente;
• h) gli assegni di mantenimento verranno indicizzati annualmente in base agli indici Istat dicembre 2025 (pubblicati sulla G.U.);
• i) Le parti si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti, di aver definito con il presente atto ogni rapporto di dare e avere tra di loro pendente e di non aver più nulla reciprocamente
a pretendere a qualsiasi titolo o causale;
• j) Con la sottoscrizione del presente atto i coniugi presteranno il consenso per il rilascio e il rinnovo dei loro passaporti;
• k) Le spese e competenze del presente giudizio restano compensate tra le parti, con rinuncia dei procuratori alla solidarietà di cui all'art. 68
L.P.”
Poiché i patti non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le parti.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse. Infatti, non essendovi soccombenza di nessuna delle due parti, l'accordo relativo alle spese della procedura, per quanto lecito,
è destinato ad operare solo nei rapporti interni delle parti stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come
3 innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia la separazione persone dei coniugi
[...]
(atto n.27, parte II, s. A, Parte_3
sez. O, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1997) alle condizioni concordate riportate in motivazione e da intendersi in questa sede interamente trascritte;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni,
• compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di NAPOLI per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10
L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile). così deciso in Napoli in camera di consiglio il 17/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Carla Hubler
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