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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 11/09/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA SENT. n.
R.C.F. n. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.C.F. n.
Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente rel.
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 3391/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 25/03/2024 da
Parte_1
con il proc. e dom. avv. ZUCCATO SAMANTHA
E
NZ SI con il proc. e dom. avv. DI GIOVANGIULIO BARBARA avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio;
- sentito il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini,
-preso atto della volontà dei coniugi;
Oggetto:
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M., DIVORZIO
-dato atto che con ricorso congiunto, depositato il 25/03/2024, i signori consensuale
e NZ SI hanno presentato, ai Parte_1
sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c., domanda di separazione personale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio da pronunciarsi successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di separazione e decorso il termine di legge previsto;
- dato atto che dall'unione sono nati i figli (29/05/2012), Per_1 Per_2
(06.05.2014) e (08.12.2016) tutti minorenni;
Per_3
- dato atto che con sentenza n. 228/2024 dd data 11.09.2024 e pubblicata il 12.09.2024, l'intestato Tribunale ha omologato la separazione dei sig.ri e NZ SI, Parte_1
passata in giudicato;
- dato atto della ritualità della domanda di scioglimento del matrimonio e della sussistenza dei presupposti di legge, ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (udienza di comparizione personale sostituita con il deposito di note scritte del 10.09.2024);
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, anche ad integrazione del ricorso, con riferimento alla domanda di divorzio;
- preso atto degli accordi tra i coniugi, conformi agli interessi dei figli minori;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
- dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 29.06.2013 in
Mereto di Tomba (UD), con atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del suddetto comune al n. 1, Parte 1, dell'anno 2013, tra i sig.ri e NZ SI, alle seguenti Parte_1
condizioni:
Per_
1. Dispone che i figli minori (nato il [...]), (nata in [...] Per_1
6.5.2014) e (nato l'[...]) siano affidati ad entrambi i genitori Per_3
con collocamento paritetico.
2. Dà atto che la casa familiare di Mereto di Tomba (UD), via Giuseppe
Ellero n. 7/2, di proprietà del signor EN, rimarrà nella esclusiva disponibilità di quest'ultimo. Dà atto che la signora si è Pt_1 impegnata a trasferire altrove la propria residenza entro e non oltre un mese dal deposito del ricorso introduttivo.
3. I genitori, autorizzati all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, si occuperanno di comune accordo della salute, educazione, stile di vita ed istruzione dei figli minori. I genitori si impegnano a determinare di comune accordo le linee guida dell'educazione dei minori tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali, aspirazioni e desideri, collaborando per garantire a ciascun figlio di fruire nel miglior modo possibile dell'apporto di entrambi i genitori.
4. Dispone che i minori trascorrano con la madre e con il padre:
- Prima settimana: i minori staranno con la madre dal lunedì al termine dell'orario scolastico al martedì mattina con accompagnamento a scuola e dal mercoledì dal termine delle lezioni al venerdì mattina con accompagnamento a scuola;
con il padre dal martedì al termine dell'orario scolastico al mercoledì mattina con accompagnamento a scuola e dal venerdì dal termine dell'orario scolastico al lunedì mattina.
- Seconda settimana: i minori staranno con il padre dal lunedì al termine dell'orario scolastico al martedì mattina con accompagnamento a scuola e dal mercoledì dal termine delle lezioni al venerdì mattina con accompagnamento a scuola;
con la madre dal martedì al termine dell'orario scolastico al mercoledì mattina con accompagnamento a scuola e dal venerdì dal termine dell'orario scolastico al lunedì mattina.
- Per quanto riguarda le vacanze, dispone che i minori trascorrano con entrambi i genitori 15 giorni anche non consecutivi da concordare entro il 31 maggio di ogni anno. Tenuto conto che entrambi i genitori fruiscono delle festività estive la settimana di Ferragosto e quella successiva, dispone che entrambi provvedano a garantire all'altro genitore la possibilità di poter trascorrere una settimana di vacanze con i figli in tale lasso temporale. Per quel che concerne le vacanze natalizie, dispone che i minori trascorrano ad anni alterni la vigilia di Natale con pernotto presso un genitore, il quale li riaccompagnerà nella mattina di Natale presso l'altro genitore che li terrà con sé per tutto il giorno 26 dicembre con pernotto;
il genitore che ha trascorso la Vigilia di Natale con i bambini li riprenderà dall'altro genitore la mattina del giorno 27 dicembre e li terrà sino al pomeriggio del primo gennaio;
dal primo gennaio i bambini staranno con il genitore con il quale hanno passato il giorno di Natale sino al giorno 6 gennaio con pernotto;
dal 7 gennaio riprenderanno le visite ordinarie;
le vacanze pasquali verranno divise a metà tra i genitori comprendendo ad anni alterni il giorno di Pasqua.
5. Visti i tempi paritetici di permanenza, dispone che ciascun genitore
Per_ provveda al mantenimento diretto dei figli e e nulla Per_1 Per_3
verrà corrisposto all'altro genitore a titolo di mantenimento ordinario.
Dispone, inoltre, che le spese di natura ordinaria, quali mensa e abbigliamento, siano suddivise fra i genitori nella misura del 50%.
6. Le spese straordinarie, medico-specialistiche e scolastiche, nonché sportive e ricreative sostenute in favore dei minori sono poste a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, i quali faranno riferimento ai criteri stabiliti dal Protocollo d'Intesa fra Magistrati ed Avvocati in relazione alle spese straordinarie necessarie per la prole redatto nel 2015
d'intesa dalla Sezione Famiglia del Tribunale di Udine e la Sezione
Territoriale di Udine dell'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia.
7. Dà atto che l'assegno unico e universale, come ogni altro aiuto statale in favore della prole, verrà percepito al 50% tra i genitori.
8. Dà atto che entrambi i coniugi dichiarano di essere autosufficienti e che, quindi, nulla è dovuto a titolo di loro mantenimento.
9. Dà atto che i signori e EN prestano fin d'ora il Pt_1
consenso per il rilascio/rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio per loro stessi e per i figli minori.
10. Dà atto che le parti, con la sottoscrizione dell'accordo trasfuso nel ricorso introduttivo, dichiarano di aver definito ogni e qualsivoglia pendenza, di carattere patrimoniale ed economica, derivante e non dall'intercorso rapporto coniugale, e di non aver più nulla a pretendere vicendevolmente per alcuna causale, titolo e/o ragione, presente e futura, fatto salvo il diritto all'adempimento delle obbligazioni tutte assunte con le succitate condizioni, rilasciandosi, all'uopo, reciprocamente, ampia e liberatoria quietanza.
11. Spese integralmente compensate tra le parti.
Udine, li 09.09.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini
R.C.F. n. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.C.F. n.
Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente rel.
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 3391/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 25/03/2024 da
Parte_1
con il proc. e dom. avv. ZUCCATO SAMANTHA
E
NZ SI con il proc. e dom. avv. DI GIOVANGIULIO BARBARA avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio;
- sentito il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini,
-preso atto della volontà dei coniugi;
Oggetto:
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M., DIVORZIO
-dato atto che con ricorso congiunto, depositato il 25/03/2024, i signori consensuale
e NZ SI hanno presentato, ai Parte_1
sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c., domanda di separazione personale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio da pronunciarsi successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di separazione e decorso il termine di legge previsto;
- dato atto che dall'unione sono nati i figli (29/05/2012), Per_1 Per_2
(06.05.2014) e (08.12.2016) tutti minorenni;
Per_3
- dato atto che con sentenza n. 228/2024 dd data 11.09.2024 e pubblicata il 12.09.2024, l'intestato Tribunale ha omologato la separazione dei sig.ri e NZ SI, Parte_1
passata in giudicato;
- dato atto della ritualità della domanda di scioglimento del matrimonio e della sussistenza dei presupposti di legge, ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (udienza di comparizione personale sostituita con il deposito di note scritte del 10.09.2024);
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, anche ad integrazione del ricorso, con riferimento alla domanda di divorzio;
- preso atto degli accordi tra i coniugi, conformi agli interessi dei figli minori;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
- dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 29.06.2013 in
Mereto di Tomba (UD), con atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del suddetto comune al n. 1, Parte 1, dell'anno 2013, tra i sig.ri e NZ SI, alle seguenti Parte_1
condizioni:
Per_
1. Dispone che i figli minori (nato il [...]), (nata in [...] Per_1
6.5.2014) e (nato l'[...]) siano affidati ad entrambi i genitori Per_3
con collocamento paritetico.
2. Dà atto che la casa familiare di Mereto di Tomba (UD), via Giuseppe
Ellero n. 7/2, di proprietà del signor EN, rimarrà nella esclusiva disponibilità di quest'ultimo. Dà atto che la signora si è Pt_1 impegnata a trasferire altrove la propria residenza entro e non oltre un mese dal deposito del ricorso introduttivo.
3. I genitori, autorizzati all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, si occuperanno di comune accordo della salute, educazione, stile di vita ed istruzione dei figli minori. I genitori si impegnano a determinare di comune accordo le linee guida dell'educazione dei minori tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali, aspirazioni e desideri, collaborando per garantire a ciascun figlio di fruire nel miglior modo possibile dell'apporto di entrambi i genitori.
4. Dispone che i minori trascorrano con la madre e con il padre:
- Prima settimana: i minori staranno con la madre dal lunedì al termine dell'orario scolastico al martedì mattina con accompagnamento a scuola e dal mercoledì dal termine delle lezioni al venerdì mattina con accompagnamento a scuola;
con il padre dal martedì al termine dell'orario scolastico al mercoledì mattina con accompagnamento a scuola e dal venerdì dal termine dell'orario scolastico al lunedì mattina.
- Seconda settimana: i minori staranno con il padre dal lunedì al termine dell'orario scolastico al martedì mattina con accompagnamento a scuola e dal mercoledì dal termine delle lezioni al venerdì mattina con accompagnamento a scuola;
con la madre dal martedì al termine dell'orario scolastico al mercoledì mattina con accompagnamento a scuola e dal venerdì dal termine dell'orario scolastico al lunedì mattina.
- Per quanto riguarda le vacanze, dispone che i minori trascorrano con entrambi i genitori 15 giorni anche non consecutivi da concordare entro il 31 maggio di ogni anno. Tenuto conto che entrambi i genitori fruiscono delle festività estive la settimana di Ferragosto e quella successiva, dispone che entrambi provvedano a garantire all'altro genitore la possibilità di poter trascorrere una settimana di vacanze con i figli in tale lasso temporale. Per quel che concerne le vacanze natalizie, dispone che i minori trascorrano ad anni alterni la vigilia di Natale con pernotto presso un genitore, il quale li riaccompagnerà nella mattina di Natale presso l'altro genitore che li terrà con sé per tutto il giorno 26 dicembre con pernotto;
il genitore che ha trascorso la Vigilia di Natale con i bambini li riprenderà dall'altro genitore la mattina del giorno 27 dicembre e li terrà sino al pomeriggio del primo gennaio;
dal primo gennaio i bambini staranno con il genitore con il quale hanno passato il giorno di Natale sino al giorno 6 gennaio con pernotto;
dal 7 gennaio riprenderanno le visite ordinarie;
le vacanze pasquali verranno divise a metà tra i genitori comprendendo ad anni alterni il giorno di Pasqua.
5. Visti i tempi paritetici di permanenza, dispone che ciascun genitore
Per_ provveda al mantenimento diretto dei figli e e nulla Per_1 Per_3
verrà corrisposto all'altro genitore a titolo di mantenimento ordinario.
Dispone, inoltre, che le spese di natura ordinaria, quali mensa e abbigliamento, siano suddivise fra i genitori nella misura del 50%.
6. Le spese straordinarie, medico-specialistiche e scolastiche, nonché sportive e ricreative sostenute in favore dei minori sono poste a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, i quali faranno riferimento ai criteri stabiliti dal Protocollo d'Intesa fra Magistrati ed Avvocati in relazione alle spese straordinarie necessarie per la prole redatto nel 2015
d'intesa dalla Sezione Famiglia del Tribunale di Udine e la Sezione
Territoriale di Udine dell'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia.
7. Dà atto che l'assegno unico e universale, come ogni altro aiuto statale in favore della prole, verrà percepito al 50% tra i genitori.
8. Dà atto che entrambi i coniugi dichiarano di essere autosufficienti e che, quindi, nulla è dovuto a titolo di loro mantenimento.
9. Dà atto che i signori e EN prestano fin d'ora il Pt_1
consenso per il rilascio/rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio per loro stessi e per i figli minori.
10. Dà atto che le parti, con la sottoscrizione dell'accordo trasfuso nel ricorso introduttivo, dichiarano di aver definito ogni e qualsivoglia pendenza, di carattere patrimoniale ed economica, derivante e non dall'intercorso rapporto coniugale, e di non aver più nulla a pretendere vicendevolmente per alcuna causale, titolo e/o ragione, presente e futura, fatto salvo il diritto all'adempimento delle obbligazioni tutte assunte con le succitate condizioni, rilasciandosi, all'uopo, reciprocamente, ampia e liberatoria quietanza.
11. Spese integralmente compensate tra le parti.
Udine, li 09.09.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini