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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 21/10/2025, n. 2200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2200 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto prima sezione civile in persona del Giudice ad essa assegnato Dott. Antonio Pensato,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in primo grado n. 6229/2021 R.G
TRA
con l' Avv. Angela Carrieri Parte_1
-attrice-
E
con l'Avv. Giuseppe Misserini Controparte_1
-convenuto-
Le parti costituite precisavano le conclusioni come da verbale di udienza dell'8/7/2025.
FATTO E DIRITTO
La conveniva in giudizio il chiedendone la condanna al Parte_1 Controparte_1
pagamento della somma di euro 96.813,74, in parte quale residuo corrispettivo ancora dovuto e pattuito nel contratto di appalto pubblico concluso il 14/9/2020, relativo a rifacimento del manto stradale di alcune vie comunali, ed in parte quale ulteriore importo richiesto a seguito di esplicitazione di alcune riserve.Si
costituiva in giudizio il che chiedeva il rigetto delle avverse domande sul rilievo della loro Controparte_1
infondatezza.In diritto, le domande proposte dalla società attrice sono fondate, per quanto di ragione, e vanno, quindi, in tali limiti, accolte.L'esistenza del contratto di appalto di cui la società attrice chiede l'adempimento è provata sulla scorta dell'atto pubblico redatto il 14/9/2020.Lo stesso risulta stipulato a seguito di precedente aggiudicazione dei lavori pubblici aventi ad oggetto il rifacimento del manto stradale
1 di alcune vie dell'abitato di nell'ambito di gara pubblica indetta dal , secondo la CP_1 Controparte_1
documentazione prodotta in giudizio dalle parti.L'appalto fu aggiudicato per l'importo di euro 213.000,00
assoggettato al ribasso offerto dalla società attrice (33,111%).In sede di stipula del successivo contratto l'importo del corrispettivo dovuto fu, poi, nuovamente riaumentato ad euro 213.000,00 in virtù di un corrispondente aumento dei lavori appaltati, estesi ad altre strade comunali non ricomprese nell'originario bando di gara.Il contratto ha avuto integrale esecuzione con il compimento di tutte le opere appaltate, da parte dell'attrice.E' stato, infatti, redatto, ad opera della direzione lavori, il certificato di ultimazione delle opere, datato 23/2/2021, che ha attestato la conclusione lavori in data 19/2/2021, con determinazione del residuo corrispettivo dovuto in euro 53.786,52 oltre IVA al 10% ed individuazione di un ritardo di giorni 45
nella ultimazione delle opere, con quantificazione in euro 9.585,00 della penale contrattuale (pari ad euro
213,00 giornalieri).Nel registro di contabilità datato 28/12/2020 la società attrice ha iscritto due riserve.La
prima riguarda l' errata quantificazione dei lavori riguardanti smaltimento di fresatura di asfalto,
lamentando che è stata applicata la tariffa del prezziario regionale afferente a smaltimento di terreni privi di impurità, laddove, invece, doveva applicarsi la diversa voce relativa a smaltimento di materiali contenenti impurità da residui bituminosi.La seconda riserva riguarda la mancata contabilizzazione di ulteriore lavorazione riguardante applicazione di legante bituminoso.Dette riserve vanno ritenute tempestive in quanto inserite nel registro di contabilità e nel momento stesso in cui la direzione lavori ha annotato una liquidazione errata per le lavorazioni in esame.In relazione alla tempestività delle riserve, va rilevato che alla data di stipula del contratto di appalto (14/9/2020) non era più vigente il codice degli appalti di cui al
D.P.R. n. 207/2010 ma era subentrata la disciplina normativa di cui alla legge n. 50/2016 ed al D. M. n.
49/2018.Quest'ultimo D.M. ha abrogato (rif. Art. 27) le norme di cui agli artt. dal 178 al 210 del D.P.R. n.
207/2010, disciplinanti il regime delle riserve negli appalti pubblici, introducendo una nuova regolamentazione della materia.Essa (rif. artt. 9) prevede un nuovo regime delle riserve delegando alla stazione appaltante la disciplina della gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e delle riserve che va inserita nel capitolato speciale di appalto.Il successivo art. 14 del citato D.M. n. 49/2018 si limita a prevedere che non possono essere iscritte, nel conto finale di contabilità, riserve che per oggetto od importo sono diverse da quelle precedentemente iscritte nel registro di contabilità imponendo l'onere di ripetere, in tale documento, le riserve precedentemente iscritte.Tale scarna disciplina lascia desumere l'esistenza di un obbligo di iscrivere riserve che vanno inserite nel giornale dei lavori e nel registro di
2 contabilità e che devono contenere la esplicitazione del fatto da cui deriva la pretesa di compensi ulteriori e la relativa quantificazione.Non é, quindi, previsto alcun onere di iscrizione della riserva nel primo atto disponibile relativo alla esecuzione dell'appalto, essendo prevista la iscrizione nei soli registri di contabilità,
né sono più previsti termini perentori per la esplicitazione della riserva in quanto la esplicitazione della riserva va fatta contestualmente alla iscrizione nel registro di contabilità.Anche le previsioni del capitolato speciale di appalto redatto dal convenuto prevedono (rif. Art. 2.22) che le riserve vanno iscritte negli atti di contabilità dell'appalto, escludendo, quindi, l'onere di iscrizione in altri e diversi atti dell'appalto, compresi i verbali di consegna lavori.Per valutate la tempestività della riserva può solo farsi applicazione del principio generale, desumibile dall'obbligo di buona fede nella esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.), secondo cui la riserva va iscritta nel primo atto di contabilità redatto dalla stazione appaltante successivo al momento in cui l'appaltatore ha potuto avere, secondo diligenza, esatta percezione del fatto causativo di maggiori oneri ed ha potuto quantificarli.Quindi, non vi era alcun onere di iscrivere riserve alla sottoscrizione del contratto o del verbale consegna lavori o del verbale di aggiudicazione.Nella specie, le due riserve innanzi descritte risultano legittimamente inserite nel primo atto di contabilità redatto dalla direzione lavori della stazione appaltante (SAL n. 1) e vanno, quindi, ritenute tempestive.Di esse la sola riserva riguardante smaltimento di residuato della fresatura è fondata, come ritenuto anche dal nominato CTU.Trattasi di lavorazione non prevista nelle varie voci contrattuali e remunerata dalla stazione appaltante secondo il tariffario regionale riguardante rifiuti non contenenti impurità.Laddove, invece, trattasi di materiale contenente impurità
bituminose per il cui smaltimento il prezziario regionale prevede l'importo indicato dal CTU (euro 3,35 al quintale) e correttamente quantificato dalla società attrice in euro 19.984,80.Nulla è, invece, dovuto per posa di legante bituminoso avendo il CTU evidenziato che la voce contrattuale relativa a posa di conglomerato bituminoso prevede un compenso onnicomprensivo riguardante anche l'applicazione di legante, compenso che l'appaltatore ha accettato per l'importo previsto con la sottoscrizione del contratto.Nel conto finale risultano iscritte altre riserve,La prima riguarda la contabilizzazione di un solo dosso, laddove ne sono stati realizzati quattro al termine dell'appalto.Anche tale riserva va ritenuta tempestiva in quanto la quantificazione dei maggiori importi maturati per esecuzione di ulteriori dossi poteva, in buona fede, essere fatta dall'appaltatore solo al termine dei lavori.Il CTU ha accertato la effettiva realizzazione di n. 4 dossi ed ha quantificato in euro 2006,67 l'ulteriore importo spettante all'appaltatore, al netto dei ribassi contrattuali e considerando gli importi già contabilizzati dalla stazione
3 appaltante a tale titolo.La seconda riserva inserita nel conto finale riguarda la contabilizzazione degli oneri per la sicurezza che, secondo l'attrice, andavano aumentati atteso l'aumento dell'importo dell'appalto ad euro 213.000 con l'affidamento dei lavori esteso ad ulteriori strade comunali.Tale riserva in primo luogo va ritenuta tardiva in quanto andava formulata nel primo atto contabile redatto in corso di esecuzione dell'appalto, ossia quello relativo al primo sal.Infatti, la errata quantificazione del compenso per oneri di sicurezza previsti nel contratto era percepibile, con la ordinaria diligenza, fin dall'inizio dei lavori, con una semplice operazione matematica di calcolo, in quanto determinato in percentuale, fissa ed invariabile,
sull'importo complessivo dei lavori affidati.Va anche aggiunto, in relazione a tale riserva, che il nominato
CTU ha concluso che nulla è dovuto, oltre quanto stabilito nel contratto per oneri di sicurezza, in quanto essi sono stati calcolati in percentuale sull'importo originario di euro 213.000,00 senza subire alcuna ribasso.Quanto alla richiesta di riconoscimento di maggiorazioni degli oneri della sicurezza per le sopravvenute disposizioni legislative riguardanti le misure sui luoghi di lavoro anti covid, la relativa pretesa non poteva essere fatta valere tramite riserve iscritte negli atti di contabilità in quanto il relativo diritto è
stato previsto con la Legge Regionale n. 3/2021 del 24/3/2021 intervenuta dopo la redazione dell'atto di liquidazione finale dei lavori.Tale norma regionale prevede l'applicazione dell'aumento del corrispettivo per oneri della sicurezza anti covid sia per i contratti in corso alla data della entrata in vigore della D.L. 76/2000
e sia per quelli di data antecedente ma rispetto ai quali i lavori sono stati ultimati in epoca successiva, come accaduto nel rapporto contrattuale per cui è causa.Pertanto la pretesa va ritenuta validamente azionata anche in assenza di riserve nel conto finale trattandosi di diritto attribuito per effetto di legislazione regionale sopravvenuta rispetto alla redazione del conto finale e che la società attrice, per fatto a sé non imputabile, non ha potuto iscrivere nella contabilità dell'appalto..Il CTU ha quantificato in euro 439,86 detti maggiori oneri, facendo applicazione della richiamata normativa regionale.In definitiva, per effetto delle riserve tempestivamente formulate e ritenute fondate, spetta all'attrice l'ulteriore corrispettivo di euro
22.341,33 che, sommato al corrispettivo di euro 53.786,76 ancora dovuto e quantificato nel conto finale,
determina in euro 74.424,09 il credito dell'attrice.A tale somma vanno detratti gli importi maturati a favore del convenuto per penale contrattuale relativa a ritardi nella esecuzione dei lavori.Il contratto del
14/9/2020 prevede la durata di giorni 90 dei lavori ed una penale di euro 213,00 al giorno per ritardo (rif.
Art. 9 del contratto).Sul punto il CTU ha determinato in euro 1704,00 la somma imputabile a penale contrattuale ritenendo addebitabili a ritardo colposo dell'appaltatore soli giorni otto di prosecuzione dei
4 lavori, considerando la consegna dei lavori a far data dal 2/11/2020 per effetto di successivi verbali che hanno trasformato una consegna totale dei lavori in consegna parziale, per effetto della cessione di alcune aree stradali ad altro appaltatore per la concomitante esecuzione di lavori alla pubblica illuminazione.Poichè la restituzione di dette aree all'attrice è avvenuta solo il 2/11/2020 correttamente è
da quella data che deve farsi decorrere il termine contrattuale di giorni 90 per la ultimazione dei lavori,
scaduto l'11/2/2021 per effetto di ulteriori giorni nove di ritardo non imputabili all'appaltatore.Poichè
l'esecuzione dei lavori ha avuto termine il 19/2/2021 ricorre ritardo, dovuto a colpa dell'attrice, di giorni otto che va risarcito con la somma giornaliera di euro 213,00 in base a quanto previsto dall'art. 9 del contratto di appalto il cui contenuto deve prevalere su quello del capitolato speciale in virtù delle stesse previsioni di quest'ultimo (rif. Art. 2.2) a proposito del contrasto tra diversi atti del contratto di appalto che vanno risolti dando preferenza al contenuto del contratto.Detratta la penale di euro 1704,00 dall'importo di euro 74.424,09 spetta all'attrice la somma di euro 72.720,09, oltre iva al 10%, per complessivi euro
79.992,09.Tuttavia con la comparsa conclusionale il convenuto ha dato atto di aver versato, in data
6/6/2022, la somma di euro 48.621,94 e tale allegazione fattuale non ha ricevuto specifiche contestazioni,
da parte dell'attrice, con la sua successiva memoria di replica.Tale pagamento va ritenuto fatto pacifico di causa.Detratto l'acconto versato all'importo originario del credito, residua la somma di euro 31.370,20 che il convenuto va condannato a pagare in favore dell'attrice.Sulla somma di euro 79.992,09 sono dovuti interessi di mora di cui al D.Lgs. n. 231/2002 art. 5 dalla richiesta di pagamento fino al 5/6/2022 e gli stessi sono dovuti sul minor importo di euro 31.370,20 dal 6/6/2022 al saldo.Vanno, invece, respinte le ulteriori domande risarcitorie per maggior danno da ritardo nel pagamento.Viene, in sostanza, invocato l'art. 1224
c.c. che, tuttavia, ha come presupposto che il creditore, a causa del ritardo nella soddisfazione del suo credito, abbia subito un danno patrimoniale di importo eccedente rispetto alla misura legale degli interessi.Nel caso di creditore imprenditore lo stesso ha l'onere di allegare e provare che il ritardo o gli ha procurato il ricorso al finanziamento bancario con tassi bancari maggiori degli interessi legali o che la remuneratività dei beni aziendali era maggiore del tasso di interessi legali (in tal senso Cass. Civ. n.
25666/2021).In difetto di allegazione e prova della effettiva esistenza del maggior pregiudizio non compensato dal solo pagamento degli interessi legali di mora nulla può riconoscersi all'attrice a tale titolo.Alla soccombenza del convenuto, debitore di ingenti somme alla data di inizio del presente giudizio,
segue la condanna (art. 91 c.p.c.) alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice, liquidate come da
5 separato dispositivo e secondo l'originario valore del credito come accertato con riferimento alla data di notifica dell'atto di citazione (euro 79.992,09).Le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, vanno definitivamente poste a carico del convenuto, quale soccombente, non essendovi prova di anticipazione.
P.Q.M.
1) accoglie, per quanto di ragione, le domande proposte dalla e, per l'effetto, Parte_1
condanna il al pagamento in suo favore della somma di euro 31.370,20 con interessi di Controparte_1
cui all'art. 5 D. Lgs. N. 231/2002 da conteggiarsi dalla richiesta di pagamento e fino al 5/6/2022 sull'importo di euro 79.992,09 e dal 6/6/2022 al saldo sul minor importo di euro 31.370,20;
2) condanna il alla rifusione delle spese di lite in favore della società attrice liquidate in Controparte_1
euro 786,00 per esborsi ed euro 14.103,00 per compensi, oltre IVA, Cap e rimborso spese generali in misura di legge;
3) pone definitivamente a carico del le spese di CTU come liquidate in corso di causa. Controparte_1
Taranto, 18/10/2025 Il Giudice Dott. Antonio Pensato
6 7 ,
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto prima sezione civile in persona del Giudice ad essa assegnato Dott. Antonio Pensato,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in primo grado n. 6229/2021 R.G
TRA
con l' Avv. Angela Carrieri Parte_1
-attrice-
E
con l'Avv. Giuseppe Misserini Controparte_1
-convenuto-
Le parti costituite precisavano le conclusioni come da verbale di udienza dell'8/7/2025.
FATTO E DIRITTO
La conveniva in giudizio il chiedendone la condanna al Parte_1 Controparte_1
pagamento della somma di euro 96.813,74, in parte quale residuo corrispettivo ancora dovuto e pattuito nel contratto di appalto pubblico concluso il 14/9/2020, relativo a rifacimento del manto stradale di alcune vie comunali, ed in parte quale ulteriore importo richiesto a seguito di esplicitazione di alcune riserve.Si
costituiva in giudizio il che chiedeva il rigetto delle avverse domande sul rilievo della loro Controparte_1
infondatezza.In diritto, le domande proposte dalla società attrice sono fondate, per quanto di ragione, e vanno, quindi, in tali limiti, accolte.L'esistenza del contratto di appalto di cui la società attrice chiede l'adempimento è provata sulla scorta dell'atto pubblico redatto il 14/9/2020.Lo stesso risulta stipulato a seguito di precedente aggiudicazione dei lavori pubblici aventi ad oggetto il rifacimento del manto stradale
1 di alcune vie dell'abitato di nell'ambito di gara pubblica indetta dal , secondo la CP_1 Controparte_1
documentazione prodotta in giudizio dalle parti.L'appalto fu aggiudicato per l'importo di euro 213.000,00
assoggettato al ribasso offerto dalla società attrice (33,111%).In sede di stipula del successivo contratto l'importo del corrispettivo dovuto fu, poi, nuovamente riaumentato ad euro 213.000,00 in virtù di un corrispondente aumento dei lavori appaltati, estesi ad altre strade comunali non ricomprese nell'originario bando di gara.Il contratto ha avuto integrale esecuzione con il compimento di tutte le opere appaltate, da parte dell'attrice.E' stato, infatti, redatto, ad opera della direzione lavori, il certificato di ultimazione delle opere, datato 23/2/2021, che ha attestato la conclusione lavori in data 19/2/2021, con determinazione del residuo corrispettivo dovuto in euro 53.786,52 oltre IVA al 10% ed individuazione di un ritardo di giorni 45
nella ultimazione delle opere, con quantificazione in euro 9.585,00 della penale contrattuale (pari ad euro
213,00 giornalieri).Nel registro di contabilità datato 28/12/2020 la società attrice ha iscritto due riserve.La
prima riguarda l' errata quantificazione dei lavori riguardanti smaltimento di fresatura di asfalto,
lamentando che è stata applicata la tariffa del prezziario regionale afferente a smaltimento di terreni privi di impurità, laddove, invece, doveva applicarsi la diversa voce relativa a smaltimento di materiali contenenti impurità da residui bituminosi.La seconda riserva riguarda la mancata contabilizzazione di ulteriore lavorazione riguardante applicazione di legante bituminoso.Dette riserve vanno ritenute tempestive in quanto inserite nel registro di contabilità e nel momento stesso in cui la direzione lavori ha annotato una liquidazione errata per le lavorazioni in esame.In relazione alla tempestività delle riserve, va rilevato che alla data di stipula del contratto di appalto (14/9/2020) non era più vigente il codice degli appalti di cui al
D.P.R. n. 207/2010 ma era subentrata la disciplina normativa di cui alla legge n. 50/2016 ed al D. M. n.
49/2018.Quest'ultimo D.M. ha abrogato (rif. Art. 27) le norme di cui agli artt. dal 178 al 210 del D.P.R. n.
207/2010, disciplinanti il regime delle riserve negli appalti pubblici, introducendo una nuova regolamentazione della materia.Essa (rif. artt. 9) prevede un nuovo regime delle riserve delegando alla stazione appaltante la disciplina della gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e delle riserve che va inserita nel capitolato speciale di appalto.Il successivo art. 14 del citato D.M. n. 49/2018 si limita a prevedere che non possono essere iscritte, nel conto finale di contabilità, riserve che per oggetto od importo sono diverse da quelle precedentemente iscritte nel registro di contabilità imponendo l'onere di ripetere, in tale documento, le riserve precedentemente iscritte.Tale scarna disciplina lascia desumere l'esistenza di un obbligo di iscrivere riserve che vanno inserite nel giornale dei lavori e nel registro di
2 contabilità e che devono contenere la esplicitazione del fatto da cui deriva la pretesa di compensi ulteriori e la relativa quantificazione.Non é, quindi, previsto alcun onere di iscrizione della riserva nel primo atto disponibile relativo alla esecuzione dell'appalto, essendo prevista la iscrizione nei soli registri di contabilità,
né sono più previsti termini perentori per la esplicitazione della riserva in quanto la esplicitazione della riserva va fatta contestualmente alla iscrizione nel registro di contabilità.Anche le previsioni del capitolato speciale di appalto redatto dal convenuto prevedono (rif. Art. 2.22) che le riserve vanno iscritte negli atti di contabilità dell'appalto, escludendo, quindi, l'onere di iscrizione in altri e diversi atti dell'appalto, compresi i verbali di consegna lavori.Per valutate la tempestività della riserva può solo farsi applicazione del principio generale, desumibile dall'obbligo di buona fede nella esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.), secondo cui la riserva va iscritta nel primo atto di contabilità redatto dalla stazione appaltante successivo al momento in cui l'appaltatore ha potuto avere, secondo diligenza, esatta percezione del fatto causativo di maggiori oneri ed ha potuto quantificarli.Quindi, non vi era alcun onere di iscrivere riserve alla sottoscrizione del contratto o del verbale consegna lavori o del verbale di aggiudicazione.Nella specie, le due riserve innanzi descritte risultano legittimamente inserite nel primo atto di contabilità redatto dalla direzione lavori della stazione appaltante (SAL n. 1) e vanno, quindi, ritenute tempestive.Di esse la sola riserva riguardante smaltimento di residuato della fresatura è fondata, come ritenuto anche dal nominato CTU.Trattasi di lavorazione non prevista nelle varie voci contrattuali e remunerata dalla stazione appaltante secondo il tariffario regionale riguardante rifiuti non contenenti impurità.Laddove, invece, trattasi di materiale contenente impurità
bituminose per il cui smaltimento il prezziario regionale prevede l'importo indicato dal CTU (euro 3,35 al quintale) e correttamente quantificato dalla società attrice in euro 19.984,80.Nulla è, invece, dovuto per posa di legante bituminoso avendo il CTU evidenziato che la voce contrattuale relativa a posa di conglomerato bituminoso prevede un compenso onnicomprensivo riguardante anche l'applicazione di legante, compenso che l'appaltatore ha accettato per l'importo previsto con la sottoscrizione del contratto.Nel conto finale risultano iscritte altre riserve,La prima riguarda la contabilizzazione di un solo dosso, laddove ne sono stati realizzati quattro al termine dell'appalto.Anche tale riserva va ritenuta tempestiva in quanto la quantificazione dei maggiori importi maturati per esecuzione di ulteriori dossi poteva, in buona fede, essere fatta dall'appaltatore solo al termine dei lavori.Il CTU ha accertato la effettiva realizzazione di n. 4 dossi ed ha quantificato in euro 2006,67 l'ulteriore importo spettante all'appaltatore, al netto dei ribassi contrattuali e considerando gli importi già contabilizzati dalla stazione
3 appaltante a tale titolo.La seconda riserva inserita nel conto finale riguarda la contabilizzazione degli oneri per la sicurezza che, secondo l'attrice, andavano aumentati atteso l'aumento dell'importo dell'appalto ad euro 213.000 con l'affidamento dei lavori esteso ad ulteriori strade comunali.Tale riserva in primo luogo va ritenuta tardiva in quanto andava formulata nel primo atto contabile redatto in corso di esecuzione dell'appalto, ossia quello relativo al primo sal.Infatti, la errata quantificazione del compenso per oneri di sicurezza previsti nel contratto era percepibile, con la ordinaria diligenza, fin dall'inizio dei lavori, con una semplice operazione matematica di calcolo, in quanto determinato in percentuale, fissa ed invariabile,
sull'importo complessivo dei lavori affidati.Va anche aggiunto, in relazione a tale riserva, che il nominato
CTU ha concluso che nulla è dovuto, oltre quanto stabilito nel contratto per oneri di sicurezza, in quanto essi sono stati calcolati in percentuale sull'importo originario di euro 213.000,00 senza subire alcuna ribasso.Quanto alla richiesta di riconoscimento di maggiorazioni degli oneri della sicurezza per le sopravvenute disposizioni legislative riguardanti le misure sui luoghi di lavoro anti covid, la relativa pretesa non poteva essere fatta valere tramite riserve iscritte negli atti di contabilità in quanto il relativo diritto è
stato previsto con la Legge Regionale n. 3/2021 del 24/3/2021 intervenuta dopo la redazione dell'atto di liquidazione finale dei lavori.Tale norma regionale prevede l'applicazione dell'aumento del corrispettivo per oneri della sicurezza anti covid sia per i contratti in corso alla data della entrata in vigore della D.L. 76/2000
e sia per quelli di data antecedente ma rispetto ai quali i lavori sono stati ultimati in epoca successiva, come accaduto nel rapporto contrattuale per cui è causa.Pertanto la pretesa va ritenuta validamente azionata anche in assenza di riserve nel conto finale trattandosi di diritto attribuito per effetto di legislazione regionale sopravvenuta rispetto alla redazione del conto finale e che la società attrice, per fatto a sé non imputabile, non ha potuto iscrivere nella contabilità dell'appalto..Il CTU ha quantificato in euro 439,86 detti maggiori oneri, facendo applicazione della richiamata normativa regionale.In definitiva, per effetto delle riserve tempestivamente formulate e ritenute fondate, spetta all'attrice l'ulteriore corrispettivo di euro
22.341,33 che, sommato al corrispettivo di euro 53.786,76 ancora dovuto e quantificato nel conto finale,
determina in euro 74.424,09 il credito dell'attrice.A tale somma vanno detratti gli importi maturati a favore del convenuto per penale contrattuale relativa a ritardi nella esecuzione dei lavori.Il contratto del
14/9/2020 prevede la durata di giorni 90 dei lavori ed una penale di euro 213,00 al giorno per ritardo (rif.
Art. 9 del contratto).Sul punto il CTU ha determinato in euro 1704,00 la somma imputabile a penale contrattuale ritenendo addebitabili a ritardo colposo dell'appaltatore soli giorni otto di prosecuzione dei
4 lavori, considerando la consegna dei lavori a far data dal 2/11/2020 per effetto di successivi verbali che hanno trasformato una consegna totale dei lavori in consegna parziale, per effetto della cessione di alcune aree stradali ad altro appaltatore per la concomitante esecuzione di lavori alla pubblica illuminazione.Poichè la restituzione di dette aree all'attrice è avvenuta solo il 2/11/2020 correttamente è
da quella data che deve farsi decorrere il termine contrattuale di giorni 90 per la ultimazione dei lavori,
scaduto l'11/2/2021 per effetto di ulteriori giorni nove di ritardo non imputabili all'appaltatore.Poichè
l'esecuzione dei lavori ha avuto termine il 19/2/2021 ricorre ritardo, dovuto a colpa dell'attrice, di giorni otto che va risarcito con la somma giornaliera di euro 213,00 in base a quanto previsto dall'art. 9 del contratto di appalto il cui contenuto deve prevalere su quello del capitolato speciale in virtù delle stesse previsioni di quest'ultimo (rif. Art. 2.2) a proposito del contrasto tra diversi atti del contratto di appalto che vanno risolti dando preferenza al contenuto del contratto.Detratta la penale di euro 1704,00 dall'importo di euro 74.424,09 spetta all'attrice la somma di euro 72.720,09, oltre iva al 10%, per complessivi euro
79.992,09.Tuttavia con la comparsa conclusionale il convenuto ha dato atto di aver versato, in data
6/6/2022, la somma di euro 48.621,94 e tale allegazione fattuale non ha ricevuto specifiche contestazioni,
da parte dell'attrice, con la sua successiva memoria di replica.Tale pagamento va ritenuto fatto pacifico di causa.Detratto l'acconto versato all'importo originario del credito, residua la somma di euro 31.370,20 che il convenuto va condannato a pagare in favore dell'attrice.Sulla somma di euro 79.992,09 sono dovuti interessi di mora di cui al D.Lgs. n. 231/2002 art. 5 dalla richiesta di pagamento fino al 5/6/2022 e gli stessi sono dovuti sul minor importo di euro 31.370,20 dal 6/6/2022 al saldo.Vanno, invece, respinte le ulteriori domande risarcitorie per maggior danno da ritardo nel pagamento.Viene, in sostanza, invocato l'art. 1224
c.c. che, tuttavia, ha come presupposto che il creditore, a causa del ritardo nella soddisfazione del suo credito, abbia subito un danno patrimoniale di importo eccedente rispetto alla misura legale degli interessi.Nel caso di creditore imprenditore lo stesso ha l'onere di allegare e provare che il ritardo o gli ha procurato il ricorso al finanziamento bancario con tassi bancari maggiori degli interessi legali o che la remuneratività dei beni aziendali era maggiore del tasso di interessi legali (in tal senso Cass. Civ. n.
25666/2021).In difetto di allegazione e prova della effettiva esistenza del maggior pregiudizio non compensato dal solo pagamento degli interessi legali di mora nulla può riconoscersi all'attrice a tale titolo.Alla soccombenza del convenuto, debitore di ingenti somme alla data di inizio del presente giudizio,
segue la condanna (art. 91 c.p.c.) alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice, liquidate come da
5 separato dispositivo e secondo l'originario valore del credito come accertato con riferimento alla data di notifica dell'atto di citazione (euro 79.992,09).Le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, vanno definitivamente poste a carico del convenuto, quale soccombente, non essendovi prova di anticipazione.
P.Q.M.
1) accoglie, per quanto di ragione, le domande proposte dalla e, per l'effetto, Parte_1
condanna il al pagamento in suo favore della somma di euro 31.370,20 con interessi di Controparte_1
cui all'art. 5 D. Lgs. N. 231/2002 da conteggiarsi dalla richiesta di pagamento e fino al 5/6/2022 sull'importo di euro 79.992,09 e dal 6/6/2022 al saldo sul minor importo di euro 31.370,20;
2) condanna il alla rifusione delle spese di lite in favore della società attrice liquidate in Controparte_1
euro 786,00 per esborsi ed euro 14.103,00 per compensi, oltre IVA, Cap e rimborso spese generali in misura di legge;
3) pone definitivamente a carico del le spese di CTU come liquidate in corso di causa. Controparte_1
Taranto, 18/10/2025 Il Giudice Dott. Antonio Pensato
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