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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/03/2025, n. 2184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2184 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1350 / 2022
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione UNDICESIMA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA TEAMS EX ART. 127 BIS CPC
Nella causa promossa da
con l'Avv. MAZZU' MARCO Parte_1
PARTE ATTRICE opponente
Contro
con l'Avv. GIORDANO ANDREA Controparte_1
PARTE CONVENUTA opposta
Oggi 14/03/2025 ad ore 14 il Giudice Onorario dott. Caterina Gallizia presente in udienza dà atto che la medesima si terrà nelle forme del collegamento audio-video da remoto tramite applicativo Microsoft Teams, ai sensi dell'art. 127 bis cpc. Dà atto che nella stanza virtuale di cui sopra sono comparsi mediante collegamento audio-video da remoto:
- per l'avv. MAZZU' MARCO oggi sostituito Parte_1 dall'Avv. Donatella Roviello
- per l'avv. GIORDANO ANDREA Controparte_1
Il Giudice Onorario dà atto che:
- le Difese di cui sopra presenti nell'aula virtuale si connettono per tutta la durata dell'udienza con funzione audio e video attivi e dichiarano che:
a) non sono collegate con altre persone non legittimate;
b) nella stanza da cui si stanno collegando non sono presenti altre persone non legittimate;
c) sono a conoscenza che è vietata la registrazione della presente udienza.
I procuratori dei ricorrenti danno atto di precisare le conclusioni come da fogli di p.c. e note conclusive in atti a cui si richiamano e concordano nell'essere esonerati dalla lettura, mediante ricollegamento Teams, al termine della Camera di Consiglio il Giudice Onorario all'esito di quanto sopra, si ritira in Camera di Consiglio ai sensi dell'art. 281 sexies cpc esonerando i procuratori dal rimanere collegati ut supra, comunicando che la lettura avverrà mediante deposito telematico della sentenza il Giudice Onorario dott. Caterina Gallizia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Caterina Gallizia ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1350/2022 promossa da:
con l'Avv. MAZZU' MARCO Parte_1
PARTE ATTRICE opponente
Contro
con l'Avv. GIORDANO ANDREA Controparte_1
PARTE CONVENUTA opposta
CONCLUSIONI
Per parte attrice e per parte convenuta: come da rispettivi fogli di precisazione delle conclusioni in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(di seguito ) si è opposta al Decreto ingiuntivo Parte_1 Pt_1
n.19931/2021 emesso dal Tribunale di Milano per euro 6.936,31 oltre interessi e spese liquidate, su ricorso di , a fronte di n.2 fatture relative a CP_1 servizi di consulenza digitale, ne ha chiesto la revoca.
Ha dedotto di avere sottoscritto due contratti, uno del 14.5.18, per prestazioni di consulenza, l'altro, del 09.05.18, con Triboo Data Analytics s.r.l. per prestazioni di direct marketing, al fine di sviluppare, attraverso i servizi proposti da Triboo Data Analytics, il canale del web-marketing attraverso la consulenza e la gestione di apposite campagne pubblicitarie sui social.
Il contratto di consulenza prevedeva un compenso mensile di €5.000,00 (oltre iva), e, per le attività di web marketing e nello specifico per le campagne pubblicitarie, una fee pari al 6,5 % del budget gestito, cioè utilizzato per le campagne. Tuttavia, l'opponente, sin dai primi mesi del rapporto di collaborazione, avrebbe avuto alcune perplessità circa l'attività svolta dalla controparte che appariva incontrollabile e non valutabile;
nonostante le richieste di chiarimenti e riscontri, non riusciva ad avere contezza delle Parte_1 attività di consulenza né delle campagne pubblicitarie svolte, pertanto nel mese di giugno 2020 è receduta dai contratti, con effetto dal maggio 2021, scadenza naturale degli stessi.
Ha contestato quindi la legittimazione attiva di e di avere ricevuto CP_1 nel tempo fatture da , poi da e poi da , senza CP_2 CP_1 CP_3 alcuna comunicazione relativa ai passaggi societari.
si è costituita ed ha concluso per il rigetto dell'avversa CP_1 opposizione con conferma del Decreto, deducendo che le fatture azionate in monitorio si riferiscono all'esecuzione da parte propria dei servizi di consulenza digitale nel mese di settembre 2020, in adempimento del contratto di consulenza del 14 maggio 2018 quanto alla fattura n. 581-20 e quanto alla fatt. n. 582-20 prestazioni di cui al contratto di gestione di attività digital marketing del 9 maggio
2018 per il mese di settembre 2020 (“Fee su media gestito-settembre 2020”)
In relazione alla propria legittimazione attiva ha dedotto che detti contratti (vd. docc.
5-6 fasc. monitorio) erano stati sottoscritti da e da Triboo Data Pt_1
Analytics srl e successivamente con atto del 25 febbraio 2020 Triboo Data
Analytics S.r.l. si era fusa per incorporazione nella società Controparte_4
e contestualmente assunto la nuova denominazione “ (cfr.doc. 7 Parte_2 del fascicolo monitorio); con atto in data 18 settembre 2020 Parte_2 ha venduto a il ramo d'azienda avente ad oggetto anche i suddetti CP_1 contratti (cfr. doc. 8 del fascicolo monitorio)
Infine con atto del 1 ottobre 2020 ha conferito detto ramo d'azienda CP_1
(acquistato da a (doc.
1-bis). Parte_2 Controparte_5 Ha dato atto che aveva accumulato svariati debiti in reazione ai contratti Pt_1 de quibus, con le società indicate, debiti analiticamente riportati (vd. pagg. 6-7-8 comparsa di costituzione).
In relazione all' adempimento delle prestazioni negoziali, l'opposta ha riportato dettagliatamente in comparsa le attività svolte da Triboo Data Analytics nel periodo da agosto a dicembre 2018, le attività svolte da nel periodo Parte_3 febbraio – settembre 2020 ed ha dedotto di avere svolto nel mese di settembre
2020 le attività che elencava, in esecuzione del contratto di consulenza, e precisava che il loro svolgimento veniva curato quale referente/responsabile dal
Dott. senza soluzione di continuità in quanto si era già occupato in Per_1 precedenza dello svolgimento delle medesime attività in favore di Parte_1
sia quale referente/responsabile di Triboo Data Analytics S.r.l. che
[...] di con l'ulteriore conseguenza che gli intercorsi passaggi Parte_2 societari erano ben noti all'odierna opponente
E quindi :il 18 settembre 2020 (nella persona del Dott. CP_1 Per_1 esaminava le richieste di in merito alle offerte
[...] Parte_1 commerciali sul sito web www.autoeservizio.it con riferimento alle autovetture e Nuova Comapss Business (vd. doc. 22); Controparte_6
il 22 settembre 2020 (nella persona del Dott. il report CP_1 Per_1 mensile aggiornato al 20 settembre 2020 alle “trattative/chiusure” suddivise per brand e per singolo venditore (doc. 23); e ancora il 22 settembre 2020 riceveva una richiesta da concernente una revisione CP_1 Pt_1 dell'offerta commerciale per l'autovettura “Puma ibrida” cui forniva immediato riscontro (doc. 24); il 24 settembre 2020 (ancora nelle persona del CP_1
Dott. segnalava ad la presenza di un Persona_1 Parte_1 problema tecnico con riferimento ad una offerta relativa alle autovetture 500
Hybrid a KM zero (doc. 25); il 26 settembre 2020 Parte_1 chiedeva a (sempre nella persona del Dott. di CP_1 Persona_1 trasmetterle la grafica realizzata dall'odierna esponente per l'autovettura Jeep
Hybrid al fine di poterla ri-utilizzare. Anche tale richiesta veniva prontamente evasa da (doc. 26). Il 28 settembre 2020 Parte_4
segnalava ad la presenza di un problema CP_1 Parte_1 relativo alla mancata visualizzazione delle foto delle autovetture da promuovere in vendita (doc. 27).
Come da contratto, si occupava anche della realizzazione delle CP_1 campagne pubblicitarie digitali di;
agli inizi di ottobre del Parte_1
2020 il Dott. - in adempimento delle indicazioni ricevute da Persona_1
nella persona di - inviava alla Sig.ra Parte_1 Persona_2 Pt_5
(addetta all'ufficio contabilità/amministrazione di )
[...] Parte_1 le fatture emessa da Google e da Facebook per la concessione di spazi digitali per la realizzazione delle campagne pubblicitarie di Parte_1 nel mese di settembre 2020 (docc. da 28 a 32). E proprio sul complessivo ammontare delle succitate fatture note e conosciute da Parte_6
quantificava la proprie fee del 6,5% di cui alla fattura n. 582
[...] del 30 settembre 2020 azionata.
L'opposta ha dato atto inoltre con la costituzione di una copiosa corrispondenza relativa ai tentativi di definire le varie posizioni debitorie di , originate dai Pt_1 due contrati qui in oggetto (vd. docc. 33-34-35-36-37)
Concessa la provvisoria esecuzione del Decreto con ordinanza in corso di causa, respinte le istanze istruttorie, la causa è andata in decisione
°°°
L'opposizione risultata infondata sarà rigettata per quanto segue.
L'opposizione è stata svolta sotto due profili, l'uno attinente alla dedotta carenza di legittimazione attiva di , poggiata sulle numerose vicende CP_1 societarie, l'altro, attinente alla dedotta carenza di prova dell'adempimento delle prestazioni oggetto delle fatture azionate ex adverso in monitorio.
Entrambi i profili sono risultati privi di fondamento.
Con riguardo al primo, ha dato atto sin dalla comparsa di risposta CP_1 della fusione per incorporazione della Triboo Data Analytics s.r.l nella
[...]
che ha modificato la propria denominazione sociale in CP_4 Parte_2
poi, in data 18.09.2020 quest'ultima ha venduto a il ramo
[...] CP_1 di azienda avente ad oggetto tra gli altri anche i contratti in questione Ciò detto questo Tribunale ritiene che trovi, qui, applicazione, il disposto dell'art.2558 cc, sicché “il soggetto acquirente subentra automaticamente in tutti i contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda, indipendentemente dal consenso del contraente ceduto”, potendosi escludere decisamente il carattere personale di detti contratti, che soli avrebbero potuto eventualmente richiedere un consenso espresso, stante la loro evidente natura commerciale finalizzata all'azienda.
Quanto al secondo profilo, le e-mails indicate e prodotte dall'opposta valgono, in mancanza di tempestiva -cioè, in corso di rapporto negoziale -e specifica contestazione circa l'adempimento, da parte dell'opponente, quali elementi indiziari idonei, ex art.2729 cc, a dimostrare il corretto adempimento delle prestazioni oggetto delle fatture qui azionate in monitorio.
L'opposizione, risultata affetta da grave ed insanabile carenza probatoria, dovrà essere rigettata con conseguente conferma del Decreto ingiuntivo
Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo criteri di cui a DM n.55/2014, così come modificato col DM n.147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta da e conferma per Parte_1
l'effetto il Decreto ingiuntivo n.19931/2021 emesso dal Tribunale di Milano;
-condanna l' opponente alla refusione delle spese di lite che si liquidano in favore dell'opposta in € 5.077,00 oltre 15%, IVA e CPA come per legge
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione a verbale.
Si comunichi
Milano, 14/03/2025
Verbale chiuso ad ore 19.30
Il Giudice Onorario
dott. Caterina Gallizia
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione UNDICESIMA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA TEAMS EX ART. 127 BIS CPC
Nella causa promossa da
con l'Avv. MAZZU' MARCO Parte_1
PARTE ATTRICE opponente
Contro
con l'Avv. GIORDANO ANDREA Controparte_1
PARTE CONVENUTA opposta
Oggi 14/03/2025 ad ore 14 il Giudice Onorario dott. Caterina Gallizia presente in udienza dà atto che la medesima si terrà nelle forme del collegamento audio-video da remoto tramite applicativo Microsoft Teams, ai sensi dell'art. 127 bis cpc. Dà atto che nella stanza virtuale di cui sopra sono comparsi mediante collegamento audio-video da remoto:
- per l'avv. MAZZU' MARCO oggi sostituito Parte_1 dall'Avv. Donatella Roviello
- per l'avv. GIORDANO ANDREA Controparte_1
Il Giudice Onorario dà atto che:
- le Difese di cui sopra presenti nell'aula virtuale si connettono per tutta la durata dell'udienza con funzione audio e video attivi e dichiarano che:
a) non sono collegate con altre persone non legittimate;
b) nella stanza da cui si stanno collegando non sono presenti altre persone non legittimate;
c) sono a conoscenza che è vietata la registrazione della presente udienza.
I procuratori dei ricorrenti danno atto di precisare le conclusioni come da fogli di p.c. e note conclusive in atti a cui si richiamano e concordano nell'essere esonerati dalla lettura, mediante ricollegamento Teams, al termine della Camera di Consiglio il Giudice Onorario all'esito di quanto sopra, si ritira in Camera di Consiglio ai sensi dell'art. 281 sexies cpc esonerando i procuratori dal rimanere collegati ut supra, comunicando che la lettura avverrà mediante deposito telematico della sentenza il Giudice Onorario dott. Caterina Gallizia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Caterina Gallizia ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1350/2022 promossa da:
con l'Avv. MAZZU' MARCO Parte_1
PARTE ATTRICE opponente
Contro
con l'Avv. GIORDANO ANDREA Controparte_1
PARTE CONVENUTA opposta
CONCLUSIONI
Per parte attrice e per parte convenuta: come da rispettivi fogli di precisazione delle conclusioni in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(di seguito ) si è opposta al Decreto ingiuntivo Parte_1 Pt_1
n.19931/2021 emesso dal Tribunale di Milano per euro 6.936,31 oltre interessi e spese liquidate, su ricorso di , a fronte di n.2 fatture relative a CP_1 servizi di consulenza digitale, ne ha chiesto la revoca.
Ha dedotto di avere sottoscritto due contratti, uno del 14.5.18, per prestazioni di consulenza, l'altro, del 09.05.18, con Triboo Data Analytics s.r.l. per prestazioni di direct marketing, al fine di sviluppare, attraverso i servizi proposti da Triboo Data Analytics, il canale del web-marketing attraverso la consulenza e la gestione di apposite campagne pubblicitarie sui social.
Il contratto di consulenza prevedeva un compenso mensile di €5.000,00 (oltre iva), e, per le attività di web marketing e nello specifico per le campagne pubblicitarie, una fee pari al 6,5 % del budget gestito, cioè utilizzato per le campagne. Tuttavia, l'opponente, sin dai primi mesi del rapporto di collaborazione, avrebbe avuto alcune perplessità circa l'attività svolta dalla controparte che appariva incontrollabile e non valutabile;
nonostante le richieste di chiarimenti e riscontri, non riusciva ad avere contezza delle Parte_1 attività di consulenza né delle campagne pubblicitarie svolte, pertanto nel mese di giugno 2020 è receduta dai contratti, con effetto dal maggio 2021, scadenza naturale degli stessi.
Ha contestato quindi la legittimazione attiva di e di avere ricevuto CP_1 nel tempo fatture da , poi da e poi da , senza CP_2 CP_1 CP_3 alcuna comunicazione relativa ai passaggi societari.
si è costituita ed ha concluso per il rigetto dell'avversa CP_1 opposizione con conferma del Decreto, deducendo che le fatture azionate in monitorio si riferiscono all'esecuzione da parte propria dei servizi di consulenza digitale nel mese di settembre 2020, in adempimento del contratto di consulenza del 14 maggio 2018 quanto alla fattura n. 581-20 e quanto alla fatt. n. 582-20 prestazioni di cui al contratto di gestione di attività digital marketing del 9 maggio
2018 per il mese di settembre 2020 (“Fee su media gestito-settembre 2020”)
In relazione alla propria legittimazione attiva ha dedotto che detti contratti (vd. docc.
5-6 fasc. monitorio) erano stati sottoscritti da e da Triboo Data Pt_1
Analytics srl e successivamente con atto del 25 febbraio 2020 Triboo Data
Analytics S.r.l. si era fusa per incorporazione nella società Controparte_4
e contestualmente assunto la nuova denominazione “ (cfr.doc. 7 Parte_2 del fascicolo monitorio); con atto in data 18 settembre 2020 Parte_2 ha venduto a il ramo d'azienda avente ad oggetto anche i suddetti CP_1 contratti (cfr. doc. 8 del fascicolo monitorio)
Infine con atto del 1 ottobre 2020 ha conferito detto ramo d'azienda CP_1
(acquistato da a (doc.
1-bis). Parte_2 Controparte_5 Ha dato atto che aveva accumulato svariati debiti in reazione ai contratti Pt_1 de quibus, con le società indicate, debiti analiticamente riportati (vd. pagg. 6-7-8 comparsa di costituzione).
In relazione all' adempimento delle prestazioni negoziali, l'opposta ha riportato dettagliatamente in comparsa le attività svolte da Triboo Data Analytics nel periodo da agosto a dicembre 2018, le attività svolte da nel periodo Parte_3 febbraio – settembre 2020 ed ha dedotto di avere svolto nel mese di settembre
2020 le attività che elencava, in esecuzione del contratto di consulenza, e precisava che il loro svolgimento veniva curato quale referente/responsabile dal
Dott. senza soluzione di continuità in quanto si era già occupato in Per_1 precedenza dello svolgimento delle medesime attività in favore di Parte_1
sia quale referente/responsabile di Triboo Data Analytics S.r.l. che
[...] di con l'ulteriore conseguenza che gli intercorsi passaggi Parte_2 societari erano ben noti all'odierna opponente
E quindi :il 18 settembre 2020 (nella persona del Dott. CP_1 Per_1 esaminava le richieste di in merito alle offerte
[...] Parte_1 commerciali sul sito web www.autoeservizio.it con riferimento alle autovetture e Nuova Comapss Business (vd. doc. 22); Controparte_6
il 22 settembre 2020 (nella persona del Dott. il report CP_1 Per_1 mensile aggiornato al 20 settembre 2020 alle “trattative/chiusure” suddivise per brand e per singolo venditore (doc. 23); e ancora il 22 settembre 2020 riceveva una richiesta da concernente una revisione CP_1 Pt_1 dell'offerta commerciale per l'autovettura “Puma ibrida” cui forniva immediato riscontro (doc. 24); il 24 settembre 2020 (ancora nelle persona del CP_1
Dott. segnalava ad la presenza di un Persona_1 Parte_1 problema tecnico con riferimento ad una offerta relativa alle autovetture 500
Hybrid a KM zero (doc. 25); il 26 settembre 2020 Parte_1 chiedeva a (sempre nella persona del Dott. di CP_1 Persona_1 trasmetterle la grafica realizzata dall'odierna esponente per l'autovettura Jeep
Hybrid al fine di poterla ri-utilizzare. Anche tale richiesta veniva prontamente evasa da (doc. 26). Il 28 settembre 2020 Parte_4
segnalava ad la presenza di un problema CP_1 Parte_1 relativo alla mancata visualizzazione delle foto delle autovetture da promuovere in vendita (doc. 27).
Come da contratto, si occupava anche della realizzazione delle CP_1 campagne pubblicitarie digitali di;
agli inizi di ottobre del Parte_1
2020 il Dott. - in adempimento delle indicazioni ricevute da Persona_1
nella persona di - inviava alla Sig.ra Parte_1 Persona_2 Pt_5
(addetta all'ufficio contabilità/amministrazione di )
[...] Parte_1 le fatture emessa da Google e da Facebook per la concessione di spazi digitali per la realizzazione delle campagne pubblicitarie di Parte_1 nel mese di settembre 2020 (docc. da 28 a 32). E proprio sul complessivo ammontare delle succitate fatture note e conosciute da Parte_6
quantificava la proprie fee del 6,5% di cui alla fattura n. 582
[...] del 30 settembre 2020 azionata.
L'opposta ha dato atto inoltre con la costituzione di una copiosa corrispondenza relativa ai tentativi di definire le varie posizioni debitorie di , originate dai Pt_1 due contrati qui in oggetto (vd. docc. 33-34-35-36-37)
Concessa la provvisoria esecuzione del Decreto con ordinanza in corso di causa, respinte le istanze istruttorie, la causa è andata in decisione
°°°
L'opposizione risultata infondata sarà rigettata per quanto segue.
L'opposizione è stata svolta sotto due profili, l'uno attinente alla dedotta carenza di legittimazione attiva di , poggiata sulle numerose vicende CP_1 societarie, l'altro, attinente alla dedotta carenza di prova dell'adempimento delle prestazioni oggetto delle fatture azionate ex adverso in monitorio.
Entrambi i profili sono risultati privi di fondamento.
Con riguardo al primo, ha dato atto sin dalla comparsa di risposta CP_1 della fusione per incorporazione della Triboo Data Analytics s.r.l nella
[...]
che ha modificato la propria denominazione sociale in CP_4 Parte_2
poi, in data 18.09.2020 quest'ultima ha venduto a il ramo
[...] CP_1 di azienda avente ad oggetto tra gli altri anche i contratti in questione Ciò detto questo Tribunale ritiene che trovi, qui, applicazione, il disposto dell'art.2558 cc, sicché “il soggetto acquirente subentra automaticamente in tutti i contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda, indipendentemente dal consenso del contraente ceduto”, potendosi escludere decisamente il carattere personale di detti contratti, che soli avrebbero potuto eventualmente richiedere un consenso espresso, stante la loro evidente natura commerciale finalizzata all'azienda.
Quanto al secondo profilo, le e-mails indicate e prodotte dall'opposta valgono, in mancanza di tempestiva -cioè, in corso di rapporto negoziale -e specifica contestazione circa l'adempimento, da parte dell'opponente, quali elementi indiziari idonei, ex art.2729 cc, a dimostrare il corretto adempimento delle prestazioni oggetto delle fatture qui azionate in monitorio.
L'opposizione, risultata affetta da grave ed insanabile carenza probatoria, dovrà essere rigettata con conseguente conferma del Decreto ingiuntivo
Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo criteri di cui a DM n.55/2014, così come modificato col DM n.147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta da e conferma per Parte_1
l'effetto il Decreto ingiuntivo n.19931/2021 emesso dal Tribunale di Milano;
-condanna l' opponente alla refusione delle spese di lite che si liquidano in favore dell'opposta in € 5.077,00 oltre 15%, IVA e CPA come per legge
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione a verbale.
Si comunichi
Milano, 14/03/2025
Verbale chiuso ad ore 19.30
Il Giudice Onorario
dott. Caterina Gallizia