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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 09/04/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco, all'esito della trattazione cartolare dell'8 aprile 2025; rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti
P.Q.M.
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Lagonegro, 9 aprile 2025
Si comunichi.
Dott.ssa Antonella Tedesco REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Antonella Tedesco ha pronunciato ex artt.127 ter e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 16 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Michela Poto, ed elettivamente domiciliata in Salerno, presso la Filiale di sito in via San Nicola Parte_1
di Pastena snc
- APPELLANTE -
E
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta procura Controparte_1 C.F._1
in atti, dall'avv. Renivaldo Lagreca, presso il cui studio, in Montesano sulla Marcellana
(Sa) alla via Dante Alighieri, è elettivamente domiciliata
- APPELLATA – NONCHE'
(c.f. ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2
p.t.,
-APPELLATA- contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 290/2020 del Giudice di Pace di Sala
Consilina;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c.. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III,
19 ottobre 2006, n° 22409).
In primo grado, con atto di citazione del 6.12.2019, ritualmente notificato, la SI.ra conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Sala Consilina, Controparte_1
le convenute e in persona dei rispettivi Parte_1 Controparte_3
rappresentanti legali p.t., per ivi sentirle condannare in solido al pagamento della somma di euro 2.500,00 oltre il rendimento pari al l'interesse lordo del 35% del capitale sottoscritto e con un rendimento annuo composto del 4,38%, a titolo di rimborso per la sottoscrizione di un Buono Fruttifero Postale del 23.02.2002.
Costituitasi in giudizio eccepiva l'intervenuta prescrizione del Parte_1
diritto al rimborso del buono fruttifero alla data del 23.02.2019 ed insisteva per il rigetto della domanda. Costituitasi altresì eccepiva in via preliminare la propria CP_2 Controparte_2
carenza di legittimazione passiva e nel merito l'infondatezza della domanda per intervenuta prescrizione e, pertanto, insisteva per il rigetto.
Il Giudice di Pace di Sala Consilina, accolta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta con sent. n. 290/2020 del Controparte_2
03.12.2020 accoglieva la domanda attorea e condannava a Parte_1
rimborsare all'attrice il titolo, con applicazione delle condizioni originariamente risultanti al buono fruttifero postale, nonché alle refusione delle spese di lite.
Con atto di citazione in appello, notificato in data 30.12.2020, Parte_1
impugnava la predetta sentenza, chiedendo di riformare integralmente la pronuncia di prime cure, in quanto errata, visto il maturare della prescrizione del diritto al rimborso del Buono Fruttifero serie AA3 emesso il 23.02.2002, con rigetto della domanda attorea, nonché condanna alle spese del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta in appello, depositata in data 03.05.2021, si costituiva in giudizio l'appellata SI.ra chiedendo il rigetto del Controparte_1
gravame poiché infondato in fatto ed in diritto, e la conferma della sentenza di primo grado. Il tutto con vittoria di spese di lite, da attribuirsi al costituito procuratore di parte dichiaratosi antistatario.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'esito dell'udienza del 22.03.2022, il Giudice, rinviava all'udienza del 21.03.2023 per la precisazione delle conclusioni.
Mutata la persona fisica del giudicante, dopo ulteriori rinvii allo stato per esigenze di ruolo, la causa veniva rinviata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
In primo luogo, va dichiarata la contumacia di Controparte_2
evocata in giudizio e non costituita.
Tutto ciò premesso, passando al merito, l'appello è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono.
Nella fattispecie in esame la questione dirimente oggetto del proposto appello attiene alla decorrenza del termine di prescrizione, dal momento che la richiesta di rimborso dei buoni postali avanzata dall'appellata presso gli Uffici postali di Tardiano di Montesano sulla Marcellana nel maggio 2019 sarebbe suscettibile di essere apprezzata quale valido atto interruttivo della prescrizione se la stessa avesse iniziato il suo corso al termine del settimo anno solare successivo a quello di emissione, del buono postale oggetto di causa, come sostiene il Giudice di prime cure, mentre non avrebbe impedito l'estinzione del diritto se la prescrizione stessa avesse iniziato a decorrere al termine del settimo anno a partire dalla data di emissione dei buoni, come ritenuto dall'appellante.
In primo luogo, occorre premettere che, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, i buoni postali sono titoli di legittimazione, ossia identificano l'avente diritto alla prestazione, e non titoli di credito, con la conseguenza che il loro regime giuridico è disciplinato dai decreti ministeriali (cfr. Cass. Sez. Un. sent. n. 3963/2019).
Quindi, la mancata indicazione della scadenza e dell'apposizione della serie di emissione non sono ritenuti elementi necessari all'esercizio del diritto di credito inerenti ai buoni, considerato che alle medesime informazioni implicitamente rinvia la data di emissione dei buoni medesimi.
Orbene, dall'esame del buono fruttifero allegato agli atti (all. n. 3 in produzione parte appellata) risulta che lo stesso è stato sottoscritto in data 23.02.2002 ed appartiene alla tipologia a termine della serie AA3, istituita con D.M. Economia e Finanze del
17.10.2001.
Risulta, pertanto, necessario ripercorrere l'evoluzione normativa sulla scadenza della loro fruttuosità.
Infatti, in base al D.P.R. n. 156 del 1973, art. 176, i buoni postali fruttiferi potevano essere riscossi entro la fine del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione.
Dall'inizio dell'anno successivo, i buoni non riscossi cessavano di essere fruttiferi e potevano essere rimborsati a richiesta dell'avente diritto entro il termine di prescrizione di cinque anni. Detto articolo è stato poi abrogato dal D. Lgs. n. 284 del 1999, art. 7, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti relativi alla fissazione delle nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali. In seguito, è stato adottato il D.M. Tesoro 19 dicembre 2000, recante “Condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi ed emissione di due nuove serie di buoni” che all'art. 4, rubricato “Interessi e Durata”, ha disposto che “i buoni postali sono liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza prevista nel decreto di emissione della relativa serie, salvo quanto stabilito dall'art 5 (rimborso anticipato)”
e all'art 8, rubricato “Prescrizione” ha previsto che: "i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”.
Attraverso tali disposizioni è stata modificata la prescrizione dei buoni postali fruttiferi sia con riferimento alla durata che alla decorrenza individuata nella data di scadenza del titolo e non anche nella fine dell'anno solare.
Ebbene, la Corte di Cassazione con la pronuncia n. 19243/2023, avente ad oggetto l'esame della decorrenza del termine prescrizionale per i buoni fruttiferi della serie
AA1, sovrapponibile alla fattispecie in esame, ha ritenuto che detto termine cominci a decorrere dal primo giorno successivo alla data di scadenza del sesto anno successivo a quello di emissione.
La Corte ha ritenuto che la lettura congiunta dell'art. 8 del D.M. del 19.12.2000 e dell'art. 18 (durata e interessi per i buoni fruttiferi della serie AA1 che prevede la liquidazione dei buoni al termine del sesto anno successivo a quello di emissione) consente di affermare che la scadenza dei buoni fruttiferi postali AA1 è fissata al termine del sesto anno successivo a quello di emissione e per altro verso che i diritti dei titolari alla liquidazione del capitale e interessi si prescrivono trascorsi dieci anni dalla data di scadenza.
Infatti, evidenzia la Corte che sia l'interpretazione letterale delle disposizioni citate che, soprattutto, la valutazione dell'intenzione del legislatore (che emerge dalla differente formulazione delle disposizioni in esame rispetto a quella del testo normativo precedentemente in vigore, e cioè l'art. 176 del d.P.R. n. 156/1973, il quale espressamente prevedeva che i buoni postali fruttiferi potevano essere riscossi “entro la fine del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione” e che, dopo tale data, e cioè “dal 1° gennaio successivo”, essi cessavano di essere fruttiferi di interessi ed erano rimborsati a richiesta dell'avente diritto entro “il termine di prescrizione di cinque anni”), inducono necessariamente a far ritenere che: - “i buoni fruttiferi postali sono liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza prevista nel decreto di emissione della relativa serie”, vale a dire, per ciò che riguarda i buoni della serie AA1,
“al termine” di scadenza costituito dal “sesto anno successivo a quello di emissione”,
“termine”, cioè, corrispondente all'integrale decorso del periodo di sei anni dal giorno della loro emissione;
da “tale data di scadenza” inizia dunque il decorso del termine decennale di prescrizione dei diritti spettanti ai relativi titolari alla liquidazione del capitale e degli interessi.
Pertanto, precisa la Corte che la differente interpretazione non pare corretta, perché
l'espressione letterale utilizzata dalla norma applicabile alla fattispecie in esame, e cioè che la liquidazione dei buoni (e, quindi, la loro scadenza) dev'essere operata “al termine” del sesto “anno successivo” a quello di emissione, fa, in realtà, testuale riferimento non già (come prospettato dalla Corte d'appello) al termine (e cioè alla fine) dell'anno solare (vale a dire il 31 dicembre) di scadenza del buono (come, peraltro, avrebbe dovuto essere, se la stessa norma avesse ribadito il riferimento, contenuto nella disciplina abrogata, alla scadenza costituita dalla “fine del … [l'] anno solare successivo a quello di emissione” e alla decorrenza del termine di prescrizione
“dal 1° gennaio successivo”), quanto, piuttosto, al “termine” (finale, tecnicamente inteso, e cioè quale data di completo decorso) del periodo (di durata dei buoni), pari a sei anni dalla data di emissione degli stessi: il quale, pertanto, inteso come data di scadenza, costituisce, in conformità ai principi generali (art. 2935 c.c.), il giorno a partire dal quale, potendo i buoni in questione (salvo il rimborso anticipato) essere liquidati in capitali e interessi, comincia, appunto, a decorrere la prescrizione dei relativi diritti.
Nel caso in esame, il buono fruttifero postale oggetto di causa appartiene pacificamente alla serie AA3, istituita con il D.M. Economia e Finanze del 17.10.2001, recante
“Istituzione di due nuove serie di Buoni postali fruttiferi”, ossia la serie A3 e la serie AA3. L'art 8 del DM 17/10/2001 ha previsto che i buoni postali della serie AA3, quanto alla loro durata e interessi, “possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione”.
La disposizione dell'art 8 del DM 17.10.2001 è sovrapponibile a quella dell'art 18 del
DM 19/12/2000 sia con riguardo alla durata e agli interessi, salvo per il termine di rimborso, che è di sei anni per la serie AA1 e di sette anni per la serie AA3.
Ancora più di recente la Corte di Cassazione è intervenuta sulla individuazione del dies
a quo della prescrizione per i buoni fruttiferi postali AA3, confermando l'orientamento sopra richiamato.
Nello specifico, la Corte di Cassazione ha affermato che: “L'art. 8 d.m. 19 dicembre
2000 ha disposto: «I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi. …A norma dell'art. 10, comma 2, dello stesso decreto ministeriale, infine, «[l]e disposizioni recate dai commi 1 e 2 del precedente art. 8 si applicano anche alle serie dei buoni postali fruttiferi già emesse alla data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali non si siano compiuti i termini di prescrizione previsti dalla normativa previgente». Per effetto di tali disposizioni la prescrizione (che non si fosse consumata) dei buoni postali fruttiferi di precedenti emissioni è stata rimodulata sia con riguardo alla durata (estesa da cinque a dieci anni), sia alla decorrenza (individuata non più nel 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui i buoni potevano essere riscossi, ma nella «data di scadenza del titolo»).
Questa Corte ha recentemente statuito che :«In tema di buoni postali fruttiferi,
l'applicazione del termine decennale di prescrizione di cui all'art. 8, comma 1, d.m. 19 dicembre 2000, anche alle serie già emesse, per le quali, alla data di entrata in vigore di detto d.m., non si fossero compiuti i termini di prescrizione contemplati dalla normativa previgente, comporta che anche il "dies a quo" venga individuato alla stregua della nuova disciplina, coincidendo, pertanto, con la data di scadenza del titolo (e non con il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui i buoni potevano essere riscossi)»” (cfr. Cass., n.19243/2023; Cass., n. 23006/2023). Pertanto, la pronuncia sopra richiamata, n. 23006 del 2023, ha confermato il percorso argomentativo svolto dalla precedente sentenza della Corte di Cassazione n.
19243/2023, attribuendo alla formulazione al termine del settimo anno successivo a quello di emissione di cui all'art. 8 del D.M. 17.10.2001 il significato corrispondente all'integrale decorso del periodo di sette anni dalla emissione dei buoni.
Dunque, dall'applicazione dei principi suesposti ne discende che il diritto al rimborso del buono postale sottoscritto in data 23.02.2002, serie AA3 si è prescritto, considerata la tardività della richiesta di rimborso avvenuta nel maggio 2019 (essendosi il diritto prescritto al più tardi in data 23.02.2019), non essendo stato provato dalla appellata
SI. alcun atto interruttivo precedente. CP_1
Quanto alla mancata consegna dei fogli informativi, inoltre, va rilevato che parte appellata ha in primo grado chiesto il rimborso dei buoni e non ha presentato domanda di risarcimento del danno.
Giova in ogni caso chiarire che parte attrice in primo grado ben avrebbe potuto informarsi, usando l'ordinaria diligenza, sul termine di scadenza dei buoni, sia al momento della sottoscrizione, anche chiedendo all'operatore postale;
sia, in un secondo (e qualsiasi) momento, sempre richiedendo informazioni all'ufficio postale oppure con consultazione del D. M. 19 dicembre 2000 del Ministro del Tesoro.
Occorre premettere che i decreti ministeriali regolanti l'emissione di una specifica serie dei buoni postali sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e, dunque, sono accessibili dalla generalità degli interessati, con la conseguenza che sui sottoscrittori grava un onere di attivazione diretto ad acquisire la conoscenza delle caratteristiche di tali strumenti di risparmio, ivi comprese la loro scadenza e la decorrenza del termine di prescrizione entro cui richiedere il rimborso del capitale, nonché la liquidazione e il pagamento degli interessi maturati. In sostanza, i decreti ministeriali dettano la disciplina normativa fondamentale cui occorre riferirsi per ricavare e conoscere il regime giuridico concretamente applicabile ai buoni fruttiferi appartenenti a una determinata serie, sicché i risparmiatori sono tenuti a consultarli a prescindere dalla consegna del prospetto informativo da parte di , che, pur costituendo un onere a carico dell'intermediario, ai sensi dell'art. 3 D.M. 19 dicembre 2000, non rappresenta la principale ed essenziale modalità per individuare il momento in cui i titoli cessano di essere fruttiferi e comincia a decorrere il termine di prescrizione del credito vantato dai sottoscrittori.
Pertanto, parte attrice, avendo consapevolmente sottoscritto buoni fruttiferi della serie indicata sugli stessi, per essere stata tale indicazione riportata sul retro dei titoli, poteva e doveva, con l'impiego dell'ordinaria diligenza, ed indipendentemente dalla consegna del foglio informativo, accertare la data della loro scadenza e, di conseguenza, a norma dell'art. 8 D.M. 19 dicembre 2000, il “dies a quo” per il computo del termine decennale di prescrizione attraverso la consultazione del decreto ministeriale istitutivo di quella specifica tipologia di prodotti finanziari.
A fronte, peraltro, della inequivoca indicazione sul retro dei buoni della serie di riferimento, deve ricordarsi che le Sezioni Unite hanno anche statuito la inapplicabilità, per i titoli in esame (non costituenti veri e propri titoli di credito), della disciplina di tutela del consumatore e degli specifici obblighi informativi di cui al T.U.B., esulandosi dal relativo ambito applicativo (Cass. S.U. n. 3963/19).
Sul punto vanno segnalate le più recenti sentenze di merito che hanno escluso il rimborso per prescrizione in casi analoghi ed in particolare Tribunale di Salerno R.G.
6340/2023 sentenza del 7.11.2024, Tribunale di Taranto R.G. 561/2023 sentenza del
15 ottobre 2024, Tribunale di Alessandria R.G. n 919/2024 sentenza dell'11 ottobre
2024.
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto l'appello va accolto e deve essere dichiarata l'intervenuta prescrizione del diritto al rimborso del buono fruttifero postale serie AA3 emesso a favore della SI.ra il 23.02.2002. Controparte_1
Le spese, di entrambi i gradi di giudizio vengono compensate considerate le oscillazioni giurisprudenziali sulla questione decisiva come richiamate in motivazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sent. n. 290/2020 del Giudice di Pace di Sala Consilina, rigetta la domanda e dichiara la prescrizione del diritto al rimborso del buono fruttifero postale serie AA3 emesso a favore di
[...]
il 23.02.2002; CP_1
• Compensa le spese per entrambi i gradi di giudizio;
Così deciso, in Lagonegro, in data 9 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tedesco
SEZIONE CIVILE
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco, all'esito della trattazione cartolare dell'8 aprile 2025; rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti
P.Q.M.
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Lagonegro, 9 aprile 2025
Si comunichi.
Dott.ssa Antonella Tedesco REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Antonella Tedesco ha pronunciato ex artt.127 ter e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 16 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Michela Poto, ed elettivamente domiciliata in Salerno, presso la Filiale di sito in via San Nicola Parte_1
di Pastena snc
- APPELLANTE -
E
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta procura Controparte_1 C.F._1
in atti, dall'avv. Renivaldo Lagreca, presso il cui studio, in Montesano sulla Marcellana
(Sa) alla via Dante Alighieri, è elettivamente domiciliata
- APPELLATA – NONCHE'
(c.f. ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2
p.t.,
-APPELLATA- contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 290/2020 del Giudice di Pace di Sala
Consilina;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c.. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III,
19 ottobre 2006, n° 22409).
In primo grado, con atto di citazione del 6.12.2019, ritualmente notificato, la SI.ra conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Sala Consilina, Controparte_1
le convenute e in persona dei rispettivi Parte_1 Controparte_3
rappresentanti legali p.t., per ivi sentirle condannare in solido al pagamento della somma di euro 2.500,00 oltre il rendimento pari al l'interesse lordo del 35% del capitale sottoscritto e con un rendimento annuo composto del 4,38%, a titolo di rimborso per la sottoscrizione di un Buono Fruttifero Postale del 23.02.2002.
Costituitasi in giudizio eccepiva l'intervenuta prescrizione del Parte_1
diritto al rimborso del buono fruttifero alla data del 23.02.2019 ed insisteva per il rigetto della domanda. Costituitasi altresì eccepiva in via preliminare la propria CP_2 Controparte_2
carenza di legittimazione passiva e nel merito l'infondatezza della domanda per intervenuta prescrizione e, pertanto, insisteva per il rigetto.
Il Giudice di Pace di Sala Consilina, accolta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta con sent. n. 290/2020 del Controparte_2
03.12.2020 accoglieva la domanda attorea e condannava a Parte_1
rimborsare all'attrice il titolo, con applicazione delle condizioni originariamente risultanti al buono fruttifero postale, nonché alle refusione delle spese di lite.
Con atto di citazione in appello, notificato in data 30.12.2020, Parte_1
impugnava la predetta sentenza, chiedendo di riformare integralmente la pronuncia di prime cure, in quanto errata, visto il maturare della prescrizione del diritto al rimborso del Buono Fruttifero serie AA3 emesso il 23.02.2002, con rigetto della domanda attorea, nonché condanna alle spese del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta in appello, depositata in data 03.05.2021, si costituiva in giudizio l'appellata SI.ra chiedendo il rigetto del Controparte_1
gravame poiché infondato in fatto ed in diritto, e la conferma della sentenza di primo grado. Il tutto con vittoria di spese di lite, da attribuirsi al costituito procuratore di parte dichiaratosi antistatario.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'esito dell'udienza del 22.03.2022, il Giudice, rinviava all'udienza del 21.03.2023 per la precisazione delle conclusioni.
Mutata la persona fisica del giudicante, dopo ulteriori rinvii allo stato per esigenze di ruolo, la causa veniva rinviata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
In primo luogo, va dichiarata la contumacia di Controparte_2
evocata in giudizio e non costituita.
Tutto ciò premesso, passando al merito, l'appello è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono.
Nella fattispecie in esame la questione dirimente oggetto del proposto appello attiene alla decorrenza del termine di prescrizione, dal momento che la richiesta di rimborso dei buoni postali avanzata dall'appellata presso gli Uffici postali di Tardiano di Montesano sulla Marcellana nel maggio 2019 sarebbe suscettibile di essere apprezzata quale valido atto interruttivo della prescrizione se la stessa avesse iniziato il suo corso al termine del settimo anno solare successivo a quello di emissione, del buono postale oggetto di causa, come sostiene il Giudice di prime cure, mentre non avrebbe impedito l'estinzione del diritto se la prescrizione stessa avesse iniziato a decorrere al termine del settimo anno a partire dalla data di emissione dei buoni, come ritenuto dall'appellante.
In primo luogo, occorre premettere che, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, i buoni postali sono titoli di legittimazione, ossia identificano l'avente diritto alla prestazione, e non titoli di credito, con la conseguenza che il loro regime giuridico è disciplinato dai decreti ministeriali (cfr. Cass. Sez. Un. sent. n. 3963/2019).
Quindi, la mancata indicazione della scadenza e dell'apposizione della serie di emissione non sono ritenuti elementi necessari all'esercizio del diritto di credito inerenti ai buoni, considerato che alle medesime informazioni implicitamente rinvia la data di emissione dei buoni medesimi.
Orbene, dall'esame del buono fruttifero allegato agli atti (all. n. 3 in produzione parte appellata) risulta che lo stesso è stato sottoscritto in data 23.02.2002 ed appartiene alla tipologia a termine della serie AA3, istituita con D.M. Economia e Finanze del
17.10.2001.
Risulta, pertanto, necessario ripercorrere l'evoluzione normativa sulla scadenza della loro fruttuosità.
Infatti, in base al D.P.R. n. 156 del 1973, art. 176, i buoni postali fruttiferi potevano essere riscossi entro la fine del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione.
Dall'inizio dell'anno successivo, i buoni non riscossi cessavano di essere fruttiferi e potevano essere rimborsati a richiesta dell'avente diritto entro il termine di prescrizione di cinque anni. Detto articolo è stato poi abrogato dal D. Lgs. n. 284 del 1999, art. 7, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti relativi alla fissazione delle nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali. In seguito, è stato adottato il D.M. Tesoro 19 dicembre 2000, recante “Condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi ed emissione di due nuove serie di buoni” che all'art. 4, rubricato “Interessi e Durata”, ha disposto che “i buoni postali sono liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza prevista nel decreto di emissione della relativa serie, salvo quanto stabilito dall'art 5 (rimborso anticipato)”
e all'art 8, rubricato “Prescrizione” ha previsto che: "i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”.
Attraverso tali disposizioni è stata modificata la prescrizione dei buoni postali fruttiferi sia con riferimento alla durata che alla decorrenza individuata nella data di scadenza del titolo e non anche nella fine dell'anno solare.
Ebbene, la Corte di Cassazione con la pronuncia n. 19243/2023, avente ad oggetto l'esame della decorrenza del termine prescrizionale per i buoni fruttiferi della serie
AA1, sovrapponibile alla fattispecie in esame, ha ritenuto che detto termine cominci a decorrere dal primo giorno successivo alla data di scadenza del sesto anno successivo a quello di emissione.
La Corte ha ritenuto che la lettura congiunta dell'art. 8 del D.M. del 19.12.2000 e dell'art. 18 (durata e interessi per i buoni fruttiferi della serie AA1 che prevede la liquidazione dei buoni al termine del sesto anno successivo a quello di emissione) consente di affermare che la scadenza dei buoni fruttiferi postali AA1 è fissata al termine del sesto anno successivo a quello di emissione e per altro verso che i diritti dei titolari alla liquidazione del capitale e interessi si prescrivono trascorsi dieci anni dalla data di scadenza.
Infatti, evidenzia la Corte che sia l'interpretazione letterale delle disposizioni citate che, soprattutto, la valutazione dell'intenzione del legislatore (che emerge dalla differente formulazione delle disposizioni in esame rispetto a quella del testo normativo precedentemente in vigore, e cioè l'art. 176 del d.P.R. n. 156/1973, il quale espressamente prevedeva che i buoni postali fruttiferi potevano essere riscossi “entro la fine del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione” e che, dopo tale data, e cioè “dal 1° gennaio successivo”, essi cessavano di essere fruttiferi di interessi ed erano rimborsati a richiesta dell'avente diritto entro “il termine di prescrizione di cinque anni”), inducono necessariamente a far ritenere che: - “i buoni fruttiferi postali sono liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza prevista nel decreto di emissione della relativa serie”, vale a dire, per ciò che riguarda i buoni della serie AA1,
“al termine” di scadenza costituito dal “sesto anno successivo a quello di emissione”,
“termine”, cioè, corrispondente all'integrale decorso del periodo di sei anni dal giorno della loro emissione;
da “tale data di scadenza” inizia dunque il decorso del termine decennale di prescrizione dei diritti spettanti ai relativi titolari alla liquidazione del capitale e degli interessi.
Pertanto, precisa la Corte che la differente interpretazione non pare corretta, perché
l'espressione letterale utilizzata dalla norma applicabile alla fattispecie in esame, e cioè che la liquidazione dei buoni (e, quindi, la loro scadenza) dev'essere operata “al termine” del sesto “anno successivo” a quello di emissione, fa, in realtà, testuale riferimento non già (come prospettato dalla Corte d'appello) al termine (e cioè alla fine) dell'anno solare (vale a dire il 31 dicembre) di scadenza del buono (come, peraltro, avrebbe dovuto essere, se la stessa norma avesse ribadito il riferimento, contenuto nella disciplina abrogata, alla scadenza costituita dalla “fine del … [l'] anno solare successivo a quello di emissione” e alla decorrenza del termine di prescrizione
“dal 1° gennaio successivo”), quanto, piuttosto, al “termine” (finale, tecnicamente inteso, e cioè quale data di completo decorso) del periodo (di durata dei buoni), pari a sei anni dalla data di emissione degli stessi: il quale, pertanto, inteso come data di scadenza, costituisce, in conformità ai principi generali (art. 2935 c.c.), il giorno a partire dal quale, potendo i buoni in questione (salvo il rimborso anticipato) essere liquidati in capitali e interessi, comincia, appunto, a decorrere la prescrizione dei relativi diritti.
Nel caso in esame, il buono fruttifero postale oggetto di causa appartiene pacificamente alla serie AA3, istituita con il D.M. Economia e Finanze del 17.10.2001, recante
“Istituzione di due nuove serie di Buoni postali fruttiferi”, ossia la serie A3 e la serie AA3. L'art 8 del DM 17/10/2001 ha previsto che i buoni postali della serie AA3, quanto alla loro durata e interessi, “possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione”.
La disposizione dell'art 8 del DM 17.10.2001 è sovrapponibile a quella dell'art 18 del
DM 19/12/2000 sia con riguardo alla durata e agli interessi, salvo per il termine di rimborso, che è di sei anni per la serie AA1 e di sette anni per la serie AA3.
Ancora più di recente la Corte di Cassazione è intervenuta sulla individuazione del dies
a quo della prescrizione per i buoni fruttiferi postali AA3, confermando l'orientamento sopra richiamato.
Nello specifico, la Corte di Cassazione ha affermato che: “L'art. 8 d.m. 19 dicembre
2000 ha disposto: «I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi. …A norma dell'art. 10, comma 2, dello stesso decreto ministeriale, infine, «[l]e disposizioni recate dai commi 1 e 2 del precedente art. 8 si applicano anche alle serie dei buoni postali fruttiferi già emesse alla data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali non si siano compiuti i termini di prescrizione previsti dalla normativa previgente». Per effetto di tali disposizioni la prescrizione (che non si fosse consumata) dei buoni postali fruttiferi di precedenti emissioni è stata rimodulata sia con riguardo alla durata (estesa da cinque a dieci anni), sia alla decorrenza (individuata non più nel 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui i buoni potevano essere riscossi, ma nella «data di scadenza del titolo»).
Questa Corte ha recentemente statuito che :«In tema di buoni postali fruttiferi,
l'applicazione del termine decennale di prescrizione di cui all'art. 8, comma 1, d.m. 19 dicembre 2000, anche alle serie già emesse, per le quali, alla data di entrata in vigore di detto d.m., non si fossero compiuti i termini di prescrizione contemplati dalla normativa previgente, comporta che anche il "dies a quo" venga individuato alla stregua della nuova disciplina, coincidendo, pertanto, con la data di scadenza del titolo (e non con il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui i buoni potevano essere riscossi)»” (cfr. Cass., n.19243/2023; Cass., n. 23006/2023). Pertanto, la pronuncia sopra richiamata, n. 23006 del 2023, ha confermato il percorso argomentativo svolto dalla precedente sentenza della Corte di Cassazione n.
19243/2023, attribuendo alla formulazione al termine del settimo anno successivo a quello di emissione di cui all'art. 8 del D.M. 17.10.2001 il significato corrispondente all'integrale decorso del periodo di sette anni dalla emissione dei buoni.
Dunque, dall'applicazione dei principi suesposti ne discende che il diritto al rimborso del buono postale sottoscritto in data 23.02.2002, serie AA3 si è prescritto, considerata la tardività della richiesta di rimborso avvenuta nel maggio 2019 (essendosi il diritto prescritto al più tardi in data 23.02.2019), non essendo stato provato dalla appellata
SI. alcun atto interruttivo precedente. CP_1
Quanto alla mancata consegna dei fogli informativi, inoltre, va rilevato che parte appellata ha in primo grado chiesto il rimborso dei buoni e non ha presentato domanda di risarcimento del danno.
Giova in ogni caso chiarire che parte attrice in primo grado ben avrebbe potuto informarsi, usando l'ordinaria diligenza, sul termine di scadenza dei buoni, sia al momento della sottoscrizione, anche chiedendo all'operatore postale;
sia, in un secondo (e qualsiasi) momento, sempre richiedendo informazioni all'ufficio postale oppure con consultazione del D. M. 19 dicembre 2000 del Ministro del Tesoro.
Occorre premettere che i decreti ministeriali regolanti l'emissione di una specifica serie dei buoni postali sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e, dunque, sono accessibili dalla generalità degli interessati, con la conseguenza che sui sottoscrittori grava un onere di attivazione diretto ad acquisire la conoscenza delle caratteristiche di tali strumenti di risparmio, ivi comprese la loro scadenza e la decorrenza del termine di prescrizione entro cui richiedere il rimborso del capitale, nonché la liquidazione e il pagamento degli interessi maturati. In sostanza, i decreti ministeriali dettano la disciplina normativa fondamentale cui occorre riferirsi per ricavare e conoscere il regime giuridico concretamente applicabile ai buoni fruttiferi appartenenti a una determinata serie, sicché i risparmiatori sono tenuti a consultarli a prescindere dalla consegna del prospetto informativo da parte di , che, pur costituendo un onere a carico dell'intermediario, ai sensi dell'art. 3 D.M. 19 dicembre 2000, non rappresenta la principale ed essenziale modalità per individuare il momento in cui i titoli cessano di essere fruttiferi e comincia a decorrere il termine di prescrizione del credito vantato dai sottoscrittori.
Pertanto, parte attrice, avendo consapevolmente sottoscritto buoni fruttiferi della serie indicata sugli stessi, per essere stata tale indicazione riportata sul retro dei titoli, poteva e doveva, con l'impiego dell'ordinaria diligenza, ed indipendentemente dalla consegna del foglio informativo, accertare la data della loro scadenza e, di conseguenza, a norma dell'art. 8 D.M. 19 dicembre 2000, il “dies a quo” per il computo del termine decennale di prescrizione attraverso la consultazione del decreto ministeriale istitutivo di quella specifica tipologia di prodotti finanziari.
A fronte, peraltro, della inequivoca indicazione sul retro dei buoni della serie di riferimento, deve ricordarsi che le Sezioni Unite hanno anche statuito la inapplicabilità, per i titoli in esame (non costituenti veri e propri titoli di credito), della disciplina di tutela del consumatore e degli specifici obblighi informativi di cui al T.U.B., esulandosi dal relativo ambito applicativo (Cass. S.U. n. 3963/19).
Sul punto vanno segnalate le più recenti sentenze di merito che hanno escluso il rimborso per prescrizione in casi analoghi ed in particolare Tribunale di Salerno R.G.
6340/2023 sentenza del 7.11.2024, Tribunale di Taranto R.G. 561/2023 sentenza del
15 ottobre 2024, Tribunale di Alessandria R.G. n 919/2024 sentenza dell'11 ottobre
2024.
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto l'appello va accolto e deve essere dichiarata l'intervenuta prescrizione del diritto al rimborso del buono fruttifero postale serie AA3 emesso a favore della SI.ra il 23.02.2002. Controparte_1
Le spese, di entrambi i gradi di giudizio vengono compensate considerate le oscillazioni giurisprudenziali sulla questione decisiva come richiamate in motivazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sent. n. 290/2020 del Giudice di Pace di Sala Consilina, rigetta la domanda e dichiara la prescrizione del diritto al rimborso del buono fruttifero postale serie AA3 emesso a favore di
[...]
il 23.02.2002; CP_1
• Compensa le spese per entrambi i gradi di giudizio;
Così deciso, in Lagonegro, in data 9 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tedesco