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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/04/2025, n. 1345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1345 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
Dr. Giuseppe Disabato Presidente
Dr.ssa Rosella Nocera Giudice
Dr.ssa Tiziana Di Gioia Giudice relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n.
9816/2024 R.G.
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Angelini in virtù di Parte_1 procura in atti
- RICORRENTE-
E
rappresentata e difesa dall'avv. Anna Portagnuolo in virtù di Controparte_1 procura in atti
- RESISTENTE -
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO -
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: All'udienza del 15.1.2025 la causa era rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dai difensori delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 25.9.2024 premesso che: Parte_1
- con sentenza n. 2321/2013 (resa nell'ambito del giudizio n.r.g. 3613/2012) pubblicata il 10.7.2013 il Tribunale di Bari aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto con stabilendo, Controparte_1 tra le altre condizioni, l'obbligo di esso istante di contribuire al mantenimento dei due figli, all'epoca minori d'età, corrispondendo all'ex coniuge la somma mensile, comprensiva di assegni familiari, di €800,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- detta sentenza, confermata in appello, era modificata con decreto reso dal
Tribunale di Bari nell'ambito del procedimento n.r.g. 4890/2018 VG il 6.2.2019, con il quale si disponeva l'applicazione, in punto di spese straordinarie, del
Protocollo in vigore presso il Tribunale;
- essendo i due figli nati dall'unione coniugale con la divenuti CP_1 maggiorenni, egli non percepiva più gli assegni familiari;
- pur essendo rimasta la sua situazione reddituale invariata, doveva altresì provvedere al mantenimento di altre due figlie, (di anni 8) e (di Per_1 Per_2 anni 5), nate da una nuova unione coniugale;
- il figlio , dall'1.8.2023, aveva reperito un'occupazione a tempo Per_3 indeterminato, sicché era oramai divenuto indipendente economicamente;
- il figlio era, invece, studente universitario;
Per_4 tutto quanto premesso, chiedeva, pertanto, che il Tribunale adito, in parziale modifica delle condizioni di divorzio, revocasse l'obbligo posto a suo carico di contribuire al mantenimento del figlio , con condanna della controparte alla restituzione delle Per_3 somme indebitamente percepite sin dalla raggiunta indipendenza economica del figlio.
Fissata la comparizione personale delle parti, si costituiva con Controparte_1 memoria depositata il 13.1.2025 contestando l'avversa richiesta. In particolare, assumeva che, come accertato dal Tribunale di Bari adito in sede di prima richiesta di modifica delle condizioni di divorzio, nonché dalla Corte di Appello adita in sede di gravame, le condizioni del a seguito del divorzio e della contrazione di nuove nozze, Parte_1 erano finanche migliorate, essendo questi l'effettivo titolare del negozio di abbigliamento presso il quale prestava attività lavorativa il figlio;
assumeva, inoltre, il Per_3 peggioramento delle proprie condizioni reddituali e la carenza dei presupposti per la revoca del contributo al mantenimento del figlio , svolgendo quest'ultimo Per_3 un'attività non confacente alle sue aspirazioni e che, comunque, che non gli consentiva la piena autonomia economica.
All'udienza del 15.1.2025, ascoltate le parti e i rispettivi difensori, la causa era rimessa al
Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via del tutto preliminare deve evidenziarsi che, benché la parte resistente si sia costituita in giudizio oltre i termini di legge e indicati nel decreto di fissazione di udienza, questa si è limitata a contestare l'avversa richiesta, senza articolare domande riconvenzionali e senza articolare richieste istruttorie. Ne consegue che le difese esposte in memoria devono ritenersi ammissibili;
diversamente, va dichiarata tardiva la documentazione allegata alla memoria difensiva, perché introdotta in giudizio oltre i termini di legge.
Tanto precisato, la domanda del ricorrente è fondata nei limiti di seguito precisati.
Parte ricorrente allega, quale primo motivo di revoca dell'obbligo di mantenimento, il maggior peso economico sullo stesso gravante in ragione della costituzione di un nuovo nucleo familiare e della nascita di due figli, e Per_1 Per_2
Al riguardo osserva il Tribunale che il non ha in alcun modo dimostrato un Parte_1 depauperamento delle sue sostanze patrimoniali a seguito della nascita delle due figlie.
Oltretutto, la Corte di Appello di Bari, adita per la modifica del decreto di rigetto di una precedente istanza di modifica delle condizioni di divorzio, con decreto del gennaio 2021
(cfr. all. 4 al ricorso introduttivo della lite), ha evidenziato che, a seguito della contrazione delle nuove nozze da parte dell'odierno ricorrente e della nascita, dalla nuova unione coniugale, della prima figlia, la capacità economica del risultava finanche Parte_1 implementata in ragione delle capacità economiche del coniuge e delle attività commerciali alla stessa intestate, presso le quali il ricorrente collaborava stabilmente ritraendo entrate economiche.
Indimostrata è altresì la circostanza dedotta dal ricorrente all'udienza di comparizione del
15.1.2025 in ordine alle perdite economiche della detta società, non essendo stati allegati i bilanci di esercizio.
Tanto precisato in ordine alle condizioni economiche del ricorrente, va tuttavia dato atto, essendo documentalmente dimostrato in giudizio e pacifico tra le parti, che il figlio Per_3 ha intrapreso, ormai da tempo, un'attività lavorativa a tempo indeterminato, sicchè questi deve ritenersi indipendente economicamente.
Al riguardo non appare inutile evidenziare che, ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni. (Cfr. Cass. Civ.,Sez. 1 - , Ordinanza n.
17183 del 14/08/2020, Rv. 658568 - 01).
Ebbene, nel caso in disamina, il ricorrente ha documentato che il figlio è stato Per_3 assunto in data 1.8.2023 presso la Pantarei srls (cfr. contratto in atti, all. 7 al ricorso), di cui lo stesso è socio al 5% e il coniuge del 95%, con contratto part-time a Parte_1 venti ore settimanale, percependo una retribuzione di circa €800,00 mensili (cfr. buste paga in atti).
Si deve, quindi, ritenere che il figlio si sia ormai inserito nel mondo del lavoro ed abbia una capacità lavorativa che lo rende economicamente indipendente. Il mantenimento da parte dei genitori del figlio maggiorenne, che sia stato sostenuto nel percorso di studi e nella ricerca di lavoro, non può essere difatti protratto sine die, ma serve a garantire il soddisfacimento dei bisogni primari sino a che il figlio non riesca ad inserirsi nel mondo del lavoro.
Ed invero, una volta che la prole abbia tutti gli strumenti necessari per svolgere una attività remunerativa ed abbia trovato un primo impiego, magari non del tutto soddisfacente o corrispondente alle proprie aspirazioni, non si può ritenere sussistente il diritto all'assegno di mantenimento. Naturalmente, si deve valutare caso per caso il tipo di impiego reperito, la stabilità dello stesso, la remunerazione prevista, tenendo però conto delle condizioni economiche della famiglia e dell'età del figlio: “In materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro”. (cfr. Cass Civ., Sez. 1 - , Ordinanza n. 38366 del 03/12/2021, Rv. 663466 -
02)
In quest'ottica, lo svolgimento di un'attività retribuita, anche laddove prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.
Come detto, nel caso di specie, il figlio è assunto, ormai dall'agosto 2023, con Per_3 contratto a tempo indeterminato;
quantunque egli percepisca un reddito modesto (pari a circa €800,00 mensili), deve evidenziarsi che trattasi di contratto a tempo parziale e che tale reddito può essere incrementare lavorando a tempo pieno, ove il figlio già non lo faccia, come riferito dalla resistente (cfr. verbale di udienza del 15.1.2025).
Alla luce delle suesposte considerazioni, la domanda di revoca del contributo paterno al mantenimento del figlio deve essere accolta. Per_3
Tale revoca deve farsi decorrere, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, dalla proposizione della presente domanda, dovendosi evidenziare, per un verso, che solo nel tempo si è consolidata l'esperienza lavorativa di , che ha così potuto acquisire una Per_3 capacità lavorativa spendibile nel mercato del lavoro, e, per altro verso, che il ricorrente solo con la proposizione della presente azione si è attivato per ottenere la revoca del mantenimento imposto con precedente provvedimento.
Conseguentemente, la è tenuta alla restituzione delle maggiori somme CP_1 percepite a titolo di contributo al mantenimento del figlio a decorrere dalla proposizione del presente ricorso.
Le spese processuali, atteso l'esito della lite e la parziale soccombenza del resistente in ordine alla decorrenza della revoca e alla richiesta di restituzione delle somme, devono essere compensate per 1/3 ed essere poste per la restante parte a carico della resistente.
Tali spese si liquidano per l'intero applicando i valori medi stabiliti dal dm 147/2022 per le cause ricomprese nello scaglione di valore da €5.200,00 a €26.000,00, ridotti del 30% in ragione dell'attività in concreto svolta (nulla è dovuto per la fase istruttoria perché di fatto non tenutasi).
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto Parte_1
nei confronti di disattesa ogni ulteriore richiesta ed
[...] Controparte_1 eccezione, così provvede:
1. a parziale modifica delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza del
Tribunale di Bari n. 2321/2013 del 10.7.2017, come modificate con decreto reso nell'ambito del giudizio n.r.g. 4890/2018VG, revoca, con decorrenza dalla presente domanda, l'obbligo paterno di contribuire al mantenimento del figlio
; Per_3
2. dichiara la tenuta alla restituzione delle somme ricevute a titolo di CP_1 contributo al mantenimento del figlio a decorrere dalla proposizione del Per_3 presente ricorso;
3. condanna alla refusione in favore del ricorrente dei 2/3 delle Controparte_1 spese di lite che si liquidano in €175,33 per 2/3 esborsi documentati e in €1.585,27 per 2/3 compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie (15%), cpa e iva come per legge;
dichiara compensata il restante terzo.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sezione I Civile del Tribunale, il
1.4.2025.
Il Giudice Estensore
Tiziana Di Gioia Il Presidente
Giuseppe Disabato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
Dr. Giuseppe Disabato Presidente
Dr.ssa Rosella Nocera Giudice
Dr.ssa Tiziana Di Gioia Giudice relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n.
9816/2024 R.G.
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Angelini in virtù di Parte_1 procura in atti
- RICORRENTE-
E
rappresentata e difesa dall'avv. Anna Portagnuolo in virtù di Controparte_1 procura in atti
- RESISTENTE -
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO -
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: All'udienza del 15.1.2025 la causa era rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dai difensori delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 25.9.2024 premesso che: Parte_1
- con sentenza n. 2321/2013 (resa nell'ambito del giudizio n.r.g. 3613/2012) pubblicata il 10.7.2013 il Tribunale di Bari aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto con stabilendo, Controparte_1 tra le altre condizioni, l'obbligo di esso istante di contribuire al mantenimento dei due figli, all'epoca minori d'età, corrispondendo all'ex coniuge la somma mensile, comprensiva di assegni familiari, di €800,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- detta sentenza, confermata in appello, era modificata con decreto reso dal
Tribunale di Bari nell'ambito del procedimento n.r.g. 4890/2018 VG il 6.2.2019, con il quale si disponeva l'applicazione, in punto di spese straordinarie, del
Protocollo in vigore presso il Tribunale;
- essendo i due figli nati dall'unione coniugale con la divenuti CP_1 maggiorenni, egli non percepiva più gli assegni familiari;
- pur essendo rimasta la sua situazione reddituale invariata, doveva altresì provvedere al mantenimento di altre due figlie, (di anni 8) e (di Per_1 Per_2 anni 5), nate da una nuova unione coniugale;
- il figlio , dall'1.8.2023, aveva reperito un'occupazione a tempo Per_3 indeterminato, sicché era oramai divenuto indipendente economicamente;
- il figlio era, invece, studente universitario;
Per_4 tutto quanto premesso, chiedeva, pertanto, che il Tribunale adito, in parziale modifica delle condizioni di divorzio, revocasse l'obbligo posto a suo carico di contribuire al mantenimento del figlio , con condanna della controparte alla restituzione delle Per_3 somme indebitamente percepite sin dalla raggiunta indipendenza economica del figlio.
Fissata la comparizione personale delle parti, si costituiva con Controparte_1 memoria depositata il 13.1.2025 contestando l'avversa richiesta. In particolare, assumeva che, come accertato dal Tribunale di Bari adito in sede di prima richiesta di modifica delle condizioni di divorzio, nonché dalla Corte di Appello adita in sede di gravame, le condizioni del a seguito del divorzio e della contrazione di nuove nozze, Parte_1 erano finanche migliorate, essendo questi l'effettivo titolare del negozio di abbigliamento presso il quale prestava attività lavorativa il figlio;
assumeva, inoltre, il Per_3 peggioramento delle proprie condizioni reddituali e la carenza dei presupposti per la revoca del contributo al mantenimento del figlio , svolgendo quest'ultimo Per_3 un'attività non confacente alle sue aspirazioni e che, comunque, che non gli consentiva la piena autonomia economica.
All'udienza del 15.1.2025, ascoltate le parti e i rispettivi difensori, la causa era rimessa al
Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via del tutto preliminare deve evidenziarsi che, benché la parte resistente si sia costituita in giudizio oltre i termini di legge e indicati nel decreto di fissazione di udienza, questa si è limitata a contestare l'avversa richiesta, senza articolare domande riconvenzionali e senza articolare richieste istruttorie. Ne consegue che le difese esposte in memoria devono ritenersi ammissibili;
diversamente, va dichiarata tardiva la documentazione allegata alla memoria difensiva, perché introdotta in giudizio oltre i termini di legge.
Tanto precisato, la domanda del ricorrente è fondata nei limiti di seguito precisati.
Parte ricorrente allega, quale primo motivo di revoca dell'obbligo di mantenimento, il maggior peso economico sullo stesso gravante in ragione della costituzione di un nuovo nucleo familiare e della nascita di due figli, e Per_1 Per_2
Al riguardo osserva il Tribunale che il non ha in alcun modo dimostrato un Parte_1 depauperamento delle sue sostanze patrimoniali a seguito della nascita delle due figlie.
Oltretutto, la Corte di Appello di Bari, adita per la modifica del decreto di rigetto di una precedente istanza di modifica delle condizioni di divorzio, con decreto del gennaio 2021
(cfr. all. 4 al ricorso introduttivo della lite), ha evidenziato che, a seguito della contrazione delle nuove nozze da parte dell'odierno ricorrente e della nascita, dalla nuova unione coniugale, della prima figlia, la capacità economica del risultava finanche Parte_1 implementata in ragione delle capacità economiche del coniuge e delle attività commerciali alla stessa intestate, presso le quali il ricorrente collaborava stabilmente ritraendo entrate economiche.
Indimostrata è altresì la circostanza dedotta dal ricorrente all'udienza di comparizione del
15.1.2025 in ordine alle perdite economiche della detta società, non essendo stati allegati i bilanci di esercizio.
Tanto precisato in ordine alle condizioni economiche del ricorrente, va tuttavia dato atto, essendo documentalmente dimostrato in giudizio e pacifico tra le parti, che il figlio Per_3 ha intrapreso, ormai da tempo, un'attività lavorativa a tempo indeterminato, sicchè questi deve ritenersi indipendente economicamente.
Al riguardo non appare inutile evidenziare che, ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni. (Cfr. Cass. Civ.,Sez. 1 - , Ordinanza n.
17183 del 14/08/2020, Rv. 658568 - 01).
Ebbene, nel caso in disamina, il ricorrente ha documentato che il figlio è stato Per_3 assunto in data 1.8.2023 presso la Pantarei srls (cfr. contratto in atti, all. 7 al ricorso), di cui lo stesso è socio al 5% e il coniuge del 95%, con contratto part-time a Parte_1 venti ore settimanale, percependo una retribuzione di circa €800,00 mensili (cfr. buste paga in atti).
Si deve, quindi, ritenere che il figlio si sia ormai inserito nel mondo del lavoro ed abbia una capacità lavorativa che lo rende economicamente indipendente. Il mantenimento da parte dei genitori del figlio maggiorenne, che sia stato sostenuto nel percorso di studi e nella ricerca di lavoro, non può essere difatti protratto sine die, ma serve a garantire il soddisfacimento dei bisogni primari sino a che il figlio non riesca ad inserirsi nel mondo del lavoro.
Ed invero, una volta che la prole abbia tutti gli strumenti necessari per svolgere una attività remunerativa ed abbia trovato un primo impiego, magari non del tutto soddisfacente o corrispondente alle proprie aspirazioni, non si può ritenere sussistente il diritto all'assegno di mantenimento. Naturalmente, si deve valutare caso per caso il tipo di impiego reperito, la stabilità dello stesso, la remunerazione prevista, tenendo però conto delle condizioni economiche della famiglia e dell'età del figlio: “In materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro”. (cfr. Cass Civ., Sez. 1 - , Ordinanza n. 38366 del 03/12/2021, Rv. 663466 -
02)
In quest'ottica, lo svolgimento di un'attività retribuita, anche laddove prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.
Come detto, nel caso di specie, il figlio è assunto, ormai dall'agosto 2023, con Per_3 contratto a tempo indeterminato;
quantunque egli percepisca un reddito modesto (pari a circa €800,00 mensili), deve evidenziarsi che trattasi di contratto a tempo parziale e che tale reddito può essere incrementare lavorando a tempo pieno, ove il figlio già non lo faccia, come riferito dalla resistente (cfr. verbale di udienza del 15.1.2025).
Alla luce delle suesposte considerazioni, la domanda di revoca del contributo paterno al mantenimento del figlio deve essere accolta. Per_3
Tale revoca deve farsi decorrere, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, dalla proposizione della presente domanda, dovendosi evidenziare, per un verso, che solo nel tempo si è consolidata l'esperienza lavorativa di , che ha così potuto acquisire una Per_3 capacità lavorativa spendibile nel mercato del lavoro, e, per altro verso, che il ricorrente solo con la proposizione della presente azione si è attivato per ottenere la revoca del mantenimento imposto con precedente provvedimento.
Conseguentemente, la è tenuta alla restituzione delle maggiori somme CP_1 percepite a titolo di contributo al mantenimento del figlio a decorrere dalla proposizione del presente ricorso.
Le spese processuali, atteso l'esito della lite e la parziale soccombenza del resistente in ordine alla decorrenza della revoca e alla richiesta di restituzione delle somme, devono essere compensate per 1/3 ed essere poste per la restante parte a carico della resistente.
Tali spese si liquidano per l'intero applicando i valori medi stabiliti dal dm 147/2022 per le cause ricomprese nello scaglione di valore da €5.200,00 a €26.000,00, ridotti del 30% in ragione dell'attività in concreto svolta (nulla è dovuto per la fase istruttoria perché di fatto non tenutasi).
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto Parte_1
nei confronti di disattesa ogni ulteriore richiesta ed
[...] Controparte_1 eccezione, così provvede:
1. a parziale modifica delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza del
Tribunale di Bari n. 2321/2013 del 10.7.2017, come modificate con decreto reso nell'ambito del giudizio n.r.g. 4890/2018VG, revoca, con decorrenza dalla presente domanda, l'obbligo paterno di contribuire al mantenimento del figlio
; Per_3
2. dichiara la tenuta alla restituzione delle somme ricevute a titolo di CP_1 contributo al mantenimento del figlio a decorrere dalla proposizione del Per_3 presente ricorso;
3. condanna alla refusione in favore del ricorrente dei 2/3 delle Controparte_1 spese di lite che si liquidano in €175,33 per 2/3 esborsi documentati e in €1.585,27 per 2/3 compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie (15%), cpa e iva come per legge;
dichiara compensata il restante terzo.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sezione I Civile del Tribunale, il
1.4.2025.
Il Giudice Estensore
Tiziana Di Gioia Il Presidente
Giuseppe Disabato