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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 24/02/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1574/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1574/2022
PROMOSSA DA
, (C.F. ), domiciliato in Indirizzo Parte_1 P.IVA_1
Telematico; rappresentato e difeso dall'avv. ANTONUCCIO GIUSEPPE giusta procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 14 Controparte_1
(C.F. , domiciliato in VIA FALSAPERLA 7 CATANIA;
rappresentato e difeso P.IVA_2
dall'avv. CARBONETTI FRANCESCO giusta procura in atti.
(C.F. ), domiciliato in VIA G.VAGLIASINDI C/O Controparte_2 P.IVA_3
AVV. SANTI FILECCIA 9 95126 CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. DONVITO ANTONIO
giusta procura in atti.
APPELLATI
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.11.2024 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso del 16 gennaio 2015 la società proponeva opposizione ex art. 615, comma 2, Parte_1
c.p.c., avverso l'esecuzione immobiliare, iscritta al n. RGE n. 508/2012 del Tribunale di Siracusa,
avviata da in virtù di due mutui ipotecari, chiedendone l'immediata sospensione. Il Controparte_1
GE rigettava l'istanza di sospensione, con ordinanza confermata anche in sede di reclamo, ed assegnava all'opponente il termine per l'avvio del giudizio di merito.
Con atto di citazione ex art. 616 c.p.c., la conveniva in giudizio dinanzi al Parte_1 CP_1
Tribunale di Siracusa e, premettendo di operare nel settore turistico alberghiero, deduceva che la esecuzione immobiliare avversata si fondava su due distinti contratti di mutuo quindicennali stipulati con (il primo dell'importo di € 2.000.000,00 ed il secondo di € 700.000,00), Controparte_1
funzionalmente collegati a contratti su derivati aventi finalità di copertura, per come desumibile non solo dal contenuto dei contratti quadro e dei relativi ordini swap tutti sottoscritti in data 5.4.2007 (che richiamavano sistematicamente i contratti di mutuo con la specifica indicazione, per ciascuno di essi pagina 2 di 14 del codice mutuo), ma anche dalle premesse di ciascuno dei due contratti quadro, ove si specificava chiaramente che “il cliente intende cautelarsi rispetto al rischio di tasso di interesse derivante dalle suddette posizioni debitore attraverso la conclusione di contratti interest rate cap ed interest rate floor”;
esponeva di aver provveduto al pagamento delle rate di mutuo maturate e scadute nel corso degli anni
2005 – 2011, versando all'istituto di credito opposto ingenti somme di denaro;
rappresentava, inoltre,
di aver versato, nel solo periodo compreso tra il 2010 ed il 2011, oltre € 112.000,00 alla banca in relazione ai contratti derivati, funzionalmente collegati ai contratti di mutuo;
evidenziava di non essere un operatore qualificato ai sensi dell'art. 31 del Tuf, di non aver sottoscritto mai prima di allora alcun contratto su derivati e di non essere stata in grado di individuare né la coerenza logico funzionale delle condizioni contrattuali dei contratti derivati rispetto alla fisiologica funzione di copertura che dovevano assolvere, nè l'effettivo costo della operazione finanziaria sottoscritta.
Pertanto, la deduceva la nullità dei contratti di mutuo per superamento dei tassi soglia usura, Parte_1
la nullità dei contratti derivati funzionalmente collegati ai contratti di mutuo per la mancanza di causa concreta e per la indeterminatezza dei costi da essi derivanti, nonchè la nullità e/o la illegittimità degli stessi per la violazione degli obblighi di cui agli art. 21 e segg. TUF, nonché la nullità dei contratti collegati per indeterminatezza della remunerazione pattuita e ciò anche con riferimento alla indeterminatezza del tasso euribor per il periodo compreso tra il 2005 ed il 2008 come accertato dalla
Commissione Europea con decisione in data 4.12.2013.
Si costituiva per contestare la fondatezza della proposta opposizione della quale chiedeva CP_1
il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
Interrotto e tempestivamente riassunto il giudizio a seguito della dichiarazione di fallimento della società opponente (fallimento successivamente revocato dalla Corte d'appello di Catania), intervenuta in giudizio anche e, per essa, quale cessionaria del credito, per Controparte_2 CP_3
pagina 3 di 14 chiedere il rigetto dell'opposizione.
In corso di causa veniva disposta CTU contabile, quindi, con sentenza n.1834/22 il Tribunale di
Siracusa così decideva: “1) In parziale accoglimento dell'opposizione proposta ai sensi dell'art. 615,
comma 2, c.p.c. dalla vverso l'esecuzione intimata da on atto di Parte_1 Controparte_1
precetto del 04.07.2012 e successivo intervento nella procedura esecutiva incoata con atto di pignoramento dell'1.10.2012, in virtù dei titoli esecutivi costituiti da due contratti di mutuo ipotecario del 14.07.2005 e del 06.04.2007, dichiara che e, oggi, la cessionaria Controparte_1 [...]
ha diritto di procedere in executivis nei confronti della per Controparte_2 Parte_1
i minori importi di € 610.858,05 e di € 1.579.972,33 per sorte capitale, oltre interessi di mora al tasso e con la decorrenza indicati in motivazione. 2) Rigetta ogni residua domanda. 3) Spese compensate. 4)
Spese di c.t.u. definitivamente a carico delle parti in solido, nella misura liquidata con separato provvedimento”.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello la curatela del fallimento della nelle more Parte_1
dichiarata nuovamente fallita dal Tribunale di Siracusa nel 2022, ed ha articolato una serie di motivi che verranno nel prosieguo esaminati.
Si sono costituiti entrambi gli appellati per eccepire l'inammissibilità e l'infondatezza del proposto gravame.
All'udienza del 27.11.2024 la causa, sulle conclusioni precisate come in atti, è stata introitata in decisione con la concessione dei termini ex art.190 cpc per il deposito degli scritti difensivi finali.
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello che – a parere di questa Corte – presenta i requisiti fissati dall'art.342 cpc.
Nel merito l'appello è infondato e merita di essere rigettato, con conseguente conferma della pagina 4 di 14 statuizione di primo grado.
Con il primo motivo la curatela appellante ha censurato la sentenza del Tribunale di Siracusa nella parte in cui ha rigettato la domanda di nullità dei contratti derivati (contratti quadro e ordinativi)
stipulati con finalità di copertura omettendo di rilevare la totale assenza di causa concreta.
Per meglio inquadrare i fatti di causa, va evidenziato che:
- con atto a rogito del notaio di Siracusa del 14.7.2005 e con successivo atto di erogazione Per_1
finale e quietanza del 1.8.2005 il NC di IL S.p.A. (successivamente confluito in CP_1
concedeva alla un mutuo ipotecario per la somma di euro 2.000.000,00, da restituire in 15 Parte_1
anni, a partire dal 1.1.2006, mediante il pagamento di n. 30 rate semestrali comprensive di capitale e interessi;
- quanto alle condizioni di tasso, il contratto prevedeva l'applicazione di un tasso di interesse corrispettivo variabile pari all'Euribor 6 mesi, con l'aggiunta di uno spread dell'1% e di un tasso di interesse di mora pari al TEGM pro tempore vigente per la categoria di operazioni “mutui”, individuata ai sensi della legge sull'usura, maggiorato del 40%;
- in data 6.4.2007, con atto a rogito del notaio di Siracusa, il NC di IL S.p.A. Per_1
(successivamente e la sottoscrivevano un secondo mutuo ipotecario per euro CP_1 Parte_1
700.000,00 da rimborsare in 15 anni, a partire dal 1.7.2007, mediante il pagamento di n. 30 rate semestrali, comprensive di capitale e interessi, al tasso corrispettivo pari all'Euribor 6 mesi maggiorato di uno spread dello 0,9%, con la previsione, per l'ipotesi di mancato pagamento di uno o più rate, di un tasso di interesse di mora pari al TEGM pro tempore vigente per la categoria di operazioni “mutui”,
individuata ai sensi della legge sull'usura, maggiorato del 40%;
- per coprirsi dal rischio di oscillazione dei tassi di interesse di cui ai sopra descritti rapporti bancari, la pagina 5 di 14 concludeva con il NC di IL (in seguito due operazioni in derivati finanziari, Parte_1 CP_1
le cui condizioni (in termini di tasso, nozionale, durata e scadenze) ricalcavano quelle dei mutui oggetto di copertura;
- in particolare, tali strumenti finanziari derivati avevano un nozionale soggetto ad un piano di ammortamento coerente con il capitale residuo dei mutui accesi;
prevedevano, inoltre, come i mutui,
l'indicizzazione al tasso Euribor e periodi di riferimento semestrali, nonché una durata coerente con la durata residua dei menzionati rapporti bancari.
Tanto esposto e ritornando all'esame del primo dei motivi di appello, la curatela fallimentare, dopo una ampia esposizione delle caratteristiche e delle funzioni dei contratti in derivati e dopo avere ribadito l'esistenza del collegamento negoziale tra i predetti ed i contratti di mutuo ipotecari sottoscritti dalla
“in bonis”, ha dedotto che, nella specie, sarebbe difettata la finalità di copertura dei contratti Parte_1
derivati, con conseguente loro nullità per mancanza di causa. A sostegno della esposta lagnanza l'appellante ha così argomentato: “Nella fattispecie, poiché la finalità di copertura dei contratti
derivati stipulati dalla fallita è incontroversa occorre valutare l'esistenza degli elementi essenziali per
la sua validità. Come è stato più volte affermato in dottrina e giurisprudenza di merito e di legittimità,
per ritenere valido il derivato che persegua una finalità di copertura è necessario accertare l'esistenza
di una correlazione tra le caratteristiche tecnico-finanziarie dell'oggetto della copertura e dello
strumento finanziario utilizzato a tal fine. Detto in altri termini, il giudice sarà chiamato a compiere
una valutazione tra il concreto funzionamento del contratto stipulato dalle parti e l'effettiva capacità
dello stesso di evitare il rischio di eccessive oscillazioni del mercato dei tassi. Si tratta molto spesso di
un'operazione che richiede competenze tecniche specifiche. La valutazione giuridica segue spesso
l'analisi tecnica dello scambio di flussi pattuito tra le parti che involge regole di matematica
finanziaria e la comprensione di scenari probabilistici di variazione dei tassi. La ripartizione
pagina 6 di 14 dell'onere probatorio assume una rilevanza centrale a tal riguardo atteso che è onere
dell'intermediario finanziario, in caso di contesta-zione, dimostrare il rispetto della normativa
primaria e secondaria e, in particolare, il rispetto della finalità di copertura del derivato. In caso di
contestato difetto della finalità di copertura, dovrà essere l'intermediario finanziario ad allegare e
provare tutte le circostanze idonee a consentire l'accertamento del rispetto della predetta finalità. In
assenza, risulterà soccombente. Nella fattispecie esaminando i contratti derivati prodotti in atti e
ponendoli a confronto con i contratti di mutuo a tasso variabile posti a fondamento della esecuzione
avversata non è dato comprendere in che modo gli stessi passano soddisfare le finalità di copertura in
funzione delle quali sono stati stipulati. Con la recente sentenza 09 febbraio 2020 n.528 del Tribunale
di Catania (che si iscrive nel più recente indirizzo giurisprudenziale in tema di nullità dei contratti
derivati c.d. over the counter inaugurato dalla Corte d'Appello di Milano nel settembre 2013) è stato
ribadito che il contratto di Interest rate swap – più comunemente definito contratto di Swap – è nullo
ove le condizioni contrattuali pattuite non siano compatibili con le finalità di copertura poste a
fondamento della determinazione delle parti. Il Tribunale di Catania, nel precedente richiamato, dopo
aver ritenuto che, alla luce della ricostruzione fattuale dei due strumenti derivati sottoscritti, gli stessi
perseguissero una finalità di copertura, ha attenzionato la valutazione dell'alea contrattuale,
conducendo il Tribunale a dichiarare la nullità dei due contratti derivati per insussistenza della causa
concreta. Il Tribunale di Catania ha ritenuto che l'alea assunta dall'investitore negli strumenti
negoziali contestati non presentava i caratteri della razionalità e cioè non fosse razionalmente
compatibile con la natura del contratto sottoscritto in relazione alla finalità di copertura che era
destinato ad assicurare, e cioè che fosse privo di un elemento indispensabile per consentire
all'investitore una scelta consapevole dei rischi assunti. Esaminando i contratti derivati fatti
sottoscrivere dalla banca alla fallita posti non si coglie alcuna coerenza tra le condizioni pattuite e le
pagina 7 di 14 finalità di copertura dei tassi dei contratti di mutuo;
certamente tale coerenza non è percepibile da
parte di un soggetto che non sia un operatore qualificato e che non disponga di competente tecniche
specifiche in materia, come la fallita società. Ai fini della validità del contratto è infatti necessario non
solo che esso assolva concretamente alla dichiarata funzione di copertura, ma anche che detta finalità
risulti chiaramente e sia chiaramente intellegibile da parte dell'utente chiamato alla sua
sottoscrizione. Nella fattispecie, appare evidente, anche in relazione alla produzione documentale
effettuata dalla banca opposta, che i contratti derivati funzionalmente collegati ai dedotti contratti di
mutuo, sono nulli per inesistenza della causa concreta. Secondo il costante insegnamento della
giurisprudenza di legittimità e di merito, in caso di collegamento funzionale il vizio che affligge uno
dei contratti collegati si estende agli altri. La impugnata sentenza è illegittima nella parte in cui ha
omesso di rilevare il dedotto profilo di nullità, ritenendo, addirittura, che fosse onere dell'opponente
dimostrare la validità dei contratti funzionalmente collegati”.
Se, per un verso, questa Corte ritiene assolutamente provato il collegamento negoziale tra i contratti di mutuo ed i contratti in derivati, nonché la funzione di garanzia di questi ultimi, ammessa anche dagli appellati, per altro non condivide le conclusioni rassegnate dall'appellante in punto ad una presunta nullità dei derivati per difetto di causa.
Ed invero, per come evidenziato dalla giurisprudenza di merito (v. Trib. Genova sent. 698/21), per vagliare la finalità di copertura il giudice deve verificare la sussistenza delle caratteristiche previste dalla Determinazione Consob 26 febbraio 1999 n. 99013791, ossia:
che le operazioni “siano esplicitamente poste in essere al fine di ridurre la rischiosità di altre posizioni detenute dal cliente”;
che “sia elevata la correlazione tra le caratteristiche tecnico-finanziarie (scadenza, tasso pagina 8 di 14 d'interesse, tipologia etc.) dell'oggetto della copertura e dello strumento finanziario utilizzato a tal fine”;
che “siano adottate procedure e misure di controllo interno idonee ad assicurare che le condizioni di cui sopra ricorrano effettivamente”;
che ricorra la medesima periodicità di pagamento degli interessi nel mutuo e nello SWAP e la coincidenza del tasso di interesse variabile.
Soltanto nell'ipotesi in cui difettino i requisiti sopra elencati può essere esclusa la finalità di copertura dei derivati, in contrasto con l'intenzione delle parti, con la conseguenza che il contratto di IRS deve essere dichiarato nullo per mancanza di causa.
Nel caso oggetto di esame, per come già sopra indicato, le caratteristiche sopra elencate erano certamente presenti atteso che le condizioni contrattuali previste per le operazioni in derivati finanziari ricalcavano quelle dei mutui oggetto di copertura. In particolare, tali strumenti finanziari derivati avevano un nozionale soggetto ad un piano di ammortamento coerente con il capitale residuo dei mutui accesi;
prevedevano, inoltre, come i mutui, l'indicizzazione al tasso Euribor e periodi di riferimento semestrali, nonché una durata coerente con la durata residua dei menzionati rapporti bancari da garantire.
Che poi nel concreto svolgimento del rapporto, a causa delle fluttuazioni dei tassi variabili, la funzione di garanzia del derivato non sia stata, in tutto o in parte, conseguita non può di certo influire sulla validità del contratto e provocarne la nullità per difetto di causa. Per affermare il difetto di causa, con conseguente nullità del negozio è, invero, necessario, là dove sia stata appurata la finalità di copertura del contratto, che la struttura economica del contratto renda ab origine impossibile o comunque difficilmente realizzabile la finalità di copertura dai rischi legati ai tassi di interesse.
pagina 9 di 14 Per come correttamente esposto dal primo Giudice “Al riguardo, basti osservare come la dedotta
nullità contrattuale sia stata erroneamente ricollegata dalla società opponente non già all'intrinseca
conformazione dei contratti derivati dedotti in lite (la disamina del cui contenuto ha, infatti,
completamente obliterato), ma solo agli esiti economici negativi prodottisi ex post, peraltro sulla base
di valutazioni di parte prive di qualsivoglia sostegno probatorio (cfr. pagg. 13 e 14, atto introduttivo:
«in corso di esecuzione, la rispondenza all'esigenza dell'impresa di eliminare o ridurre il rischio di
tasso si è manifestata del tutto inesistente. L'effetto nocivo delle operazioni sui derivati collegate ai
contratti di mutuo è incontestabile e documentato: piuttosto che beneficiare della finalità prospettata,
ossia la copertura dei rischi di oscillazione dei tassi, ha subito perdite ed esborsi per centinaia Pt_1
di migliaia di Euro, come evidenziato dai cospicui addebiti periodici in conto corrente»)”.
Per tali motivi il primo motivo di appello va rigettato.
Con il secondo motivo la curatela appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha dichiarato la nullità del contratti di mutuo attesa l'indeterminatezza del costo della provvista ed ha, a tal fine, richiamato la relazione tecnica redatta nel corso del primo grado di giudizio dal nominato
CTU, il quale ha evidenziato l'impossibilità di pervenire, sulla base della documentazione prodotta,
all'accertamento del costo effettivo della operazione finanziaria avversata, nonchè dell'eventuale saldo di entrambi i rapporti contrattuali di mutuo, nonché dei rapporti connessi. In particolare, l'appellante ha segnalato l'assenza a) del piano di ammortamento, l'ammontare delle rate scadute, nonché gli importi e le rate pagate;
b) del costo e delle movimentazioni finanziarie inerenti i contratti derivati funzionalmente collegati ai contratti di mutuo.
Premesso che, l'opposizione all'esecuzione costituisce un vero e proprio giudizio di cognizione in cui il debitore esecutato ha veste sostanziale e processuale di attore e le eventuali eccezioni da lui sollevate,
volte a contrastare le pretese creditorie, costituiscono, quindi, causa petendi della domanda proposta pagina 10 di 14 con l'opposizione e sono, pertanto, soggette all'ordinario regime processuale della domanda, stando al quale l'attore ha l'onere di fornire la prova dei fatti che giustificano le ragioni della stessa (cfr. Cass
4380/12; Cass. 5635/17; Cass. 34812/21), va aggiunto che, siccome correttamente evidenziato dal primo Giudice, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, la predisposizione del piano di ammortamento non rappresenta un requisito di validità del titolo esecutivo, né la sua redazione risulta indispensabile ai fini della certezza, liquidità ed esigibilità delle somme mutuate (cfr. Cass. n.
12922/2020). Ed invero, laddove il contratto contenga la puntuale indicazione delle condizioni da applicare, l'elaborazione del piano di ammortamento non risulta affatto necessaria, potendosi procedere comunque alla predisposizione dello stesso, pur con l'ausilio di tecniche di matematica finanziaria. Ciò,
peraltro, è stato pienamente confermato dagli accertamenti effettuati dal nominato CTU il quale, in applicazione delle coordinate desumibili dai suddetti contratti, è pervenuto, per ciascuno, alla determinazione di un unico piano di ammortamento. Non va, infine, sottaciuto che, allorquando il contratto di finanziamento preveda – come nel caso a mano - un tasso di interesse variabile, la predisposizione ed allegazione del piano di ammortamento appare ancor più superflua, in quanto limitata a fornire una proiezione meramente ipotetica.
La dedotta nullità dei contratti di mutuo per indeterminatezza va, quindi, esclusa.
Con il terzo motivo di appello è stata censurata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di nullità dei contratti di mutuo e di quelli in derivati in quanto prevedevano un tasso variabile determinato in funzione dell'Euribor ed è stata, al fine, richiamata la decisione della
Commissione Europea in data 4.12.2013, che ha espressamente individuato alcuni istituti di crediti che
- con comportamenti illeciti e surrettizi costituenti violazione delle disposizioni anticoncorrenziali di cui alla L. 287/1990 – avevano alterato, nel periodo compreso tra il 2005 ed il 2008, le informazioni rilevanti ai fini della determinazione del tasso Euribor, falsandone oggettivamente il dato.
pagina 11 di 14 In attesa che sull'argomento si pronuncino le sezioni unite della Corte di Cassazione, cui la questione è
stata rimessa con ordinanza della prima sezione n.19900 del 19.7.2024, è orientamento di questa Corte
che la trasgressione delle norme sulla concorrenza, se è fonte di responsabilità per le banche che hanno partecipato al cartello, non può, invece, ridondare a detrimento dei diritti delle altre banche - qual è
- che sono rimaste estranee ed hanno fatto riferimento all'Euribor per determinare il CP_1
tasso applicabile ad un contratto di mutuo, a meno che non si fornisca la prova che uno dei contraenti era a conoscenza dell'intesa ed intendeva avvalersene (v., in tal senso, Cass., 3 maggio 2024, n. 12007,
secondo cui “Nel caso di contratti di mutuo contenenti clausole che, per determinare la misura del tasso di interesse, facciano riferimento all'Euribor, stipulati con istituti estranei alle intese e alle pratiche anticoncorrenziali censurate dalla Commissione Europea, deve essere esclusa la sussistenza di nullità,
salvo la prova della conoscenza di tali accordi illeciti e dell'intento di conformarvi oggettivamente il regolamento contrattuale. Per ritenere la clausola determinativa degli interessi viziata per impossibilità
(anche temporanea) di determinazione dell'oggetto, deve essere fornita compiuta prova della manipolazione del parametro Euribor”).
Con il quarto motivo la curatela appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la domanda di risoluzione dei contratti in derivati per violazione della normativa in tema di informativa e trasparenza. In particolare, è stata criticata la sentenza nella parte in cui il primo Giudice
ha affermato che “incontrastato tra le parti (con quanto ne consegue ex art. 115 comma 1 cpc) risulta come in ciascuno di essi (contratti derivati) sia contenuta la dichiarazione di operatore qualificato,
rilasciata dal legale rappresentante della società opponente”. L'appellante, invero, ha dedotto di avere specificamente contestato la superiore circostanza, evidenziando la mancanza agli atti di tale dichiarazione.
Se è incontestabile che il contratto quadro prodotto dalla banca nel corso del giudizio di primo grado e pagina 12 di 14 nel quale è contenuta la dichiarazione di “operatore qualificato”, cui consegue l'esonero dagli obblighi informativi gravanti sull'intermediario, risulta sottoscritto soltanto dalla banca e non dalla società
“cliente”, rileva, comunque, questa Corte come la società odierna appellante non abbia mai negato di avere sottoscritto il contratto quadro in questione, limitandosi, per come appena evidenziato, a sostenere la mancanza di sottoscrizione nel documento prodotto agli atti (trattasi, peraltro, della “copia cliente”, nella quale, di consueto, è presente solo la sottoscrizione dell'intermediario e non quella del cliente, che trovasi apposta nella copia che viene trattenuta dall'intermediario). Nei termini in cui è
stata testualmente proposta l'eccezione va rigettata, atteso che l'appellante non ha negato di avere sottoscritto il contratto quadro, contenente la dichiarazione sopra indicata, ma ha semplicemente denunciato la mancanza di sottoscrizione nella copia prodotta agli atti.
Inoltre, per come correttamente segnalato dalla banca appellata, l'appellante ha implicitamente ammesso e riconosciuto di avere sottoscritto il contratto quadro in esame:
a) nel momento in cui ha richiesto, ex art. 119 TUB, l'invio del contratto quadro “stipulato” con
CP_1
b) nel sostenere il collegamento negoziale tra i derivati ed i mutui e nel richiamare i contratti normativi contenenti la dichiarazione di operatore qualificato.
Dovendosi, quindi, concludere per la avvenuta sottoscrizione da parte della “in bonis” del Parte_1
contratto quadro contenente la suddetta dichiarazione, ritiene questa Corte di adeguarsi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, in cui si affermi che la società amministrata dispone della competenza ed esperienza richieste in materia di operazioni in strumenti finanziari, vale ad esonerare l'intermediario dall'obbligo di effettuare per suo conto ulteriori verifiche al riguardo, gravando sull'investitore l'onere di provare pagina 13 di 14 elementi contrari emergenti dalla documentazione già in possesso dell'intermediario. Ne consegue che in giudizio, sul piano probatorio, l'esistenza dell'autodichiarazione è sufficiente ad integrare una prova presuntiva semplice della qualità di investitore qualificato in capo alla persona giuridica, gravando su quest'ultima l'onere di allegare e provare specifiche circostanze dalle quali emerga che l'intermediario conosceva, o avrebbe dovuto conoscere con l'ordinaria diligenza, l'assenza di dette competenze ed esperienze pregresse (Cass. civ., sez. I, 4 aprile 2018, n. 8343).
Per le esposte ragioni l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catania, definitivamente decidendo, rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n.1834/22 del Tribunale di Siracusa.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore degli appellati liquidate, per ciascuno di essi, in €.8.500,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed
I.V.A. come per legge.
Dà atto della sussistenza del presupposti per l'applicazione dell'art.13, comma 1 quater, DPR 115/02.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte d'appello, il
19.2.2025.
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1574/2022
PROMOSSA DA
, (C.F. ), domiciliato in Indirizzo Parte_1 P.IVA_1
Telematico; rappresentato e difeso dall'avv. ANTONUCCIO GIUSEPPE giusta procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 14 Controparte_1
(C.F. , domiciliato in VIA FALSAPERLA 7 CATANIA;
rappresentato e difeso P.IVA_2
dall'avv. CARBONETTI FRANCESCO giusta procura in atti.
(C.F. ), domiciliato in VIA G.VAGLIASINDI C/O Controparte_2 P.IVA_3
AVV. SANTI FILECCIA 9 95126 CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. DONVITO ANTONIO
giusta procura in atti.
APPELLATI
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.11.2024 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso del 16 gennaio 2015 la società proponeva opposizione ex art. 615, comma 2, Parte_1
c.p.c., avverso l'esecuzione immobiliare, iscritta al n. RGE n. 508/2012 del Tribunale di Siracusa,
avviata da in virtù di due mutui ipotecari, chiedendone l'immediata sospensione. Il Controparte_1
GE rigettava l'istanza di sospensione, con ordinanza confermata anche in sede di reclamo, ed assegnava all'opponente il termine per l'avvio del giudizio di merito.
Con atto di citazione ex art. 616 c.p.c., la conveniva in giudizio dinanzi al Parte_1 CP_1
Tribunale di Siracusa e, premettendo di operare nel settore turistico alberghiero, deduceva che la esecuzione immobiliare avversata si fondava su due distinti contratti di mutuo quindicennali stipulati con (il primo dell'importo di € 2.000.000,00 ed il secondo di € 700.000,00), Controparte_1
funzionalmente collegati a contratti su derivati aventi finalità di copertura, per come desumibile non solo dal contenuto dei contratti quadro e dei relativi ordini swap tutti sottoscritti in data 5.4.2007 (che richiamavano sistematicamente i contratti di mutuo con la specifica indicazione, per ciascuno di essi pagina 2 di 14 del codice mutuo), ma anche dalle premesse di ciascuno dei due contratti quadro, ove si specificava chiaramente che “il cliente intende cautelarsi rispetto al rischio di tasso di interesse derivante dalle suddette posizioni debitore attraverso la conclusione di contratti interest rate cap ed interest rate floor”;
esponeva di aver provveduto al pagamento delle rate di mutuo maturate e scadute nel corso degli anni
2005 – 2011, versando all'istituto di credito opposto ingenti somme di denaro;
rappresentava, inoltre,
di aver versato, nel solo periodo compreso tra il 2010 ed il 2011, oltre € 112.000,00 alla banca in relazione ai contratti derivati, funzionalmente collegati ai contratti di mutuo;
evidenziava di non essere un operatore qualificato ai sensi dell'art. 31 del Tuf, di non aver sottoscritto mai prima di allora alcun contratto su derivati e di non essere stata in grado di individuare né la coerenza logico funzionale delle condizioni contrattuali dei contratti derivati rispetto alla fisiologica funzione di copertura che dovevano assolvere, nè l'effettivo costo della operazione finanziaria sottoscritta.
Pertanto, la deduceva la nullità dei contratti di mutuo per superamento dei tassi soglia usura, Parte_1
la nullità dei contratti derivati funzionalmente collegati ai contratti di mutuo per la mancanza di causa concreta e per la indeterminatezza dei costi da essi derivanti, nonchè la nullità e/o la illegittimità degli stessi per la violazione degli obblighi di cui agli art. 21 e segg. TUF, nonché la nullità dei contratti collegati per indeterminatezza della remunerazione pattuita e ciò anche con riferimento alla indeterminatezza del tasso euribor per il periodo compreso tra il 2005 ed il 2008 come accertato dalla
Commissione Europea con decisione in data 4.12.2013.
Si costituiva per contestare la fondatezza della proposta opposizione della quale chiedeva CP_1
il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
Interrotto e tempestivamente riassunto il giudizio a seguito della dichiarazione di fallimento della società opponente (fallimento successivamente revocato dalla Corte d'appello di Catania), intervenuta in giudizio anche e, per essa, quale cessionaria del credito, per Controparte_2 CP_3
pagina 3 di 14 chiedere il rigetto dell'opposizione.
In corso di causa veniva disposta CTU contabile, quindi, con sentenza n.1834/22 il Tribunale di
Siracusa così decideva: “1) In parziale accoglimento dell'opposizione proposta ai sensi dell'art. 615,
comma 2, c.p.c. dalla vverso l'esecuzione intimata da on atto di Parte_1 Controparte_1
precetto del 04.07.2012 e successivo intervento nella procedura esecutiva incoata con atto di pignoramento dell'1.10.2012, in virtù dei titoli esecutivi costituiti da due contratti di mutuo ipotecario del 14.07.2005 e del 06.04.2007, dichiara che e, oggi, la cessionaria Controparte_1 [...]
ha diritto di procedere in executivis nei confronti della per Controparte_2 Parte_1
i minori importi di € 610.858,05 e di € 1.579.972,33 per sorte capitale, oltre interessi di mora al tasso e con la decorrenza indicati in motivazione. 2) Rigetta ogni residua domanda. 3) Spese compensate. 4)
Spese di c.t.u. definitivamente a carico delle parti in solido, nella misura liquidata con separato provvedimento”.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello la curatela del fallimento della nelle more Parte_1
dichiarata nuovamente fallita dal Tribunale di Siracusa nel 2022, ed ha articolato una serie di motivi che verranno nel prosieguo esaminati.
Si sono costituiti entrambi gli appellati per eccepire l'inammissibilità e l'infondatezza del proposto gravame.
All'udienza del 27.11.2024 la causa, sulle conclusioni precisate come in atti, è stata introitata in decisione con la concessione dei termini ex art.190 cpc per il deposito degli scritti difensivi finali.
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello che – a parere di questa Corte – presenta i requisiti fissati dall'art.342 cpc.
Nel merito l'appello è infondato e merita di essere rigettato, con conseguente conferma della pagina 4 di 14 statuizione di primo grado.
Con il primo motivo la curatela appellante ha censurato la sentenza del Tribunale di Siracusa nella parte in cui ha rigettato la domanda di nullità dei contratti derivati (contratti quadro e ordinativi)
stipulati con finalità di copertura omettendo di rilevare la totale assenza di causa concreta.
Per meglio inquadrare i fatti di causa, va evidenziato che:
- con atto a rogito del notaio di Siracusa del 14.7.2005 e con successivo atto di erogazione Per_1
finale e quietanza del 1.8.2005 il NC di IL S.p.A. (successivamente confluito in CP_1
concedeva alla un mutuo ipotecario per la somma di euro 2.000.000,00, da restituire in 15 Parte_1
anni, a partire dal 1.1.2006, mediante il pagamento di n. 30 rate semestrali comprensive di capitale e interessi;
- quanto alle condizioni di tasso, il contratto prevedeva l'applicazione di un tasso di interesse corrispettivo variabile pari all'Euribor 6 mesi, con l'aggiunta di uno spread dell'1% e di un tasso di interesse di mora pari al TEGM pro tempore vigente per la categoria di operazioni “mutui”, individuata ai sensi della legge sull'usura, maggiorato del 40%;
- in data 6.4.2007, con atto a rogito del notaio di Siracusa, il NC di IL S.p.A. Per_1
(successivamente e la sottoscrivevano un secondo mutuo ipotecario per euro CP_1 Parte_1
700.000,00 da rimborsare in 15 anni, a partire dal 1.7.2007, mediante il pagamento di n. 30 rate semestrali, comprensive di capitale e interessi, al tasso corrispettivo pari all'Euribor 6 mesi maggiorato di uno spread dello 0,9%, con la previsione, per l'ipotesi di mancato pagamento di uno o più rate, di un tasso di interesse di mora pari al TEGM pro tempore vigente per la categoria di operazioni “mutui”,
individuata ai sensi della legge sull'usura, maggiorato del 40%;
- per coprirsi dal rischio di oscillazione dei tassi di interesse di cui ai sopra descritti rapporti bancari, la pagina 5 di 14 concludeva con il NC di IL (in seguito due operazioni in derivati finanziari, Parte_1 CP_1
le cui condizioni (in termini di tasso, nozionale, durata e scadenze) ricalcavano quelle dei mutui oggetto di copertura;
- in particolare, tali strumenti finanziari derivati avevano un nozionale soggetto ad un piano di ammortamento coerente con il capitale residuo dei mutui accesi;
prevedevano, inoltre, come i mutui,
l'indicizzazione al tasso Euribor e periodi di riferimento semestrali, nonché una durata coerente con la durata residua dei menzionati rapporti bancari.
Tanto esposto e ritornando all'esame del primo dei motivi di appello, la curatela fallimentare, dopo una ampia esposizione delle caratteristiche e delle funzioni dei contratti in derivati e dopo avere ribadito l'esistenza del collegamento negoziale tra i predetti ed i contratti di mutuo ipotecari sottoscritti dalla
“in bonis”, ha dedotto che, nella specie, sarebbe difettata la finalità di copertura dei contratti Parte_1
derivati, con conseguente loro nullità per mancanza di causa. A sostegno della esposta lagnanza l'appellante ha così argomentato: “Nella fattispecie, poiché la finalità di copertura dei contratti
derivati stipulati dalla fallita è incontroversa occorre valutare l'esistenza degli elementi essenziali per
la sua validità. Come è stato più volte affermato in dottrina e giurisprudenza di merito e di legittimità,
per ritenere valido il derivato che persegua una finalità di copertura è necessario accertare l'esistenza
di una correlazione tra le caratteristiche tecnico-finanziarie dell'oggetto della copertura e dello
strumento finanziario utilizzato a tal fine. Detto in altri termini, il giudice sarà chiamato a compiere
una valutazione tra il concreto funzionamento del contratto stipulato dalle parti e l'effettiva capacità
dello stesso di evitare il rischio di eccessive oscillazioni del mercato dei tassi. Si tratta molto spesso di
un'operazione che richiede competenze tecniche specifiche. La valutazione giuridica segue spesso
l'analisi tecnica dello scambio di flussi pattuito tra le parti che involge regole di matematica
finanziaria e la comprensione di scenari probabilistici di variazione dei tassi. La ripartizione
pagina 6 di 14 dell'onere probatorio assume una rilevanza centrale a tal riguardo atteso che è onere
dell'intermediario finanziario, in caso di contesta-zione, dimostrare il rispetto della normativa
primaria e secondaria e, in particolare, il rispetto della finalità di copertura del derivato. In caso di
contestato difetto della finalità di copertura, dovrà essere l'intermediario finanziario ad allegare e
provare tutte le circostanze idonee a consentire l'accertamento del rispetto della predetta finalità. In
assenza, risulterà soccombente. Nella fattispecie esaminando i contratti derivati prodotti in atti e
ponendoli a confronto con i contratti di mutuo a tasso variabile posti a fondamento della esecuzione
avversata non è dato comprendere in che modo gli stessi passano soddisfare le finalità di copertura in
funzione delle quali sono stati stipulati. Con la recente sentenza 09 febbraio 2020 n.528 del Tribunale
di Catania (che si iscrive nel più recente indirizzo giurisprudenziale in tema di nullità dei contratti
derivati c.d. over the counter inaugurato dalla Corte d'Appello di Milano nel settembre 2013) è stato
ribadito che il contratto di Interest rate swap – più comunemente definito contratto di Swap – è nullo
ove le condizioni contrattuali pattuite non siano compatibili con le finalità di copertura poste a
fondamento della determinazione delle parti. Il Tribunale di Catania, nel precedente richiamato, dopo
aver ritenuto che, alla luce della ricostruzione fattuale dei due strumenti derivati sottoscritti, gli stessi
perseguissero una finalità di copertura, ha attenzionato la valutazione dell'alea contrattuale,
conducendo il Tribunale a dichiarare la nullità dei due contratti derivati per insussistenza della causa
concreta. Il Tribunale di Catania ha ritenuto che l'alea assunta dall'investitore negli strumenti
negoziali contestati non presentava i caratteri della razionalità e cioè non fosse razionalmente
compatibile con la natura del contratto sottoscritto in relazione alla finalità di copertura che era
destinato ad assicurare, e cioè che fosse privo di un elemento indispensabile per consentire
all'investitore una scelta consapevole dei rischi assunti. Esaminando i contratti derivati fatti
sottoscrivere dalla banca alla fallita posti non si coglie alcuna coerenza tra le condizioni pattuite e le
pagina 7 di 14 finalità di copertura dei tassi dei contratti di mutuo;
certamente tale coerenza non è percepibile da
parte di un soggetto che non sia un operatore qualificato e che non disponga di competente tecniche
specifiche in materia, come la fallita società. Ai fini della validità del contratto è infatti necessario non
solo che esso assolva concretamente alla dichiarata funzione di copertura, ma anche che detta finalità
risulti chiaramente e sia chiaramente intellegibile da parte dell'utente chiamato alla sua
sottoscrizione. Nella fattispecie, appare evidente, anche in relazione alla produzione documentale
effettuata dalla banca opposta, che i contratti derivati funzionalmente collegati ai dedotti contratti di
mutuo, sono nulli per inesistenza della causa concreta. Secondo il costante insegnamento della
giurisprudenza di legittimità e di merito, in caso di collegamento funzionale il vizio che affligge uno
dei contratti collegati si estende agli altri. La impugnata sentenza è illegittima nella parte in cui ha
omesso di rilevare il dedotto profilo di nullità, ritenendo, addirittura, che fosse onere dell'opponente
dimostrare la validità dei contratti funzionalmente collegati”.
Se, per un verso, questa Corte ritiene assolutamente provato il collegamento negoziale tra i contratti di mutuo ed i contratti in derivati, nonché la funzione di garanzia di questi ultimi, ammessa anche dagli appellati, per altro non condivide le conclusioni rassegnate dall'appellante in punto ad una presunta nullità dei derivati per difetto di causa.
Ed invero, per come evidenziato dalla giurisprudenza di merito (v. Trib. Genova sent. 698/21), per vagliare la finalità di copertura il giudice deve verificare la sussistenza delle caratteristiche previste dalla Determinazione Consob 26 febbraio 1999 n. 99013791, ossia:
che le operazioni “siano esplicitamente poste in essere al fine di ridurre la rischiosità di altre posizioni detenute dal cliente”;
che “sia elevata la correlazione tra le caratteristiche tecnico-finanziarie (scadenza, tasso pagina 8 di 14 d'interesse, tipologia etc.) dell'oggetto della copertura e dello strumento finanziario utilizzato a tal fine”;
che “siano adottate procedure e misure di controllo interno idonee ad assicurare che le condizioni di cui sopra ricorrano effettivamente”;
che ricorra la medesima periodicità di pagamento degli interessi nel mutuo e nello SWAP e la coincidenza del tasso di interesse variabile.
Soltanto nell'ipotesi in cui difettino i requisiti sopra elencati può essere esclusa la finalità di copertura dei derivati, in contrasto con l'intenzione delle parti, con la conseguenza che il contratto di IRS deve essere dichiarato nullo per mancanza di causa.
Nel caso oggetto di esame, per come già sopra indicato, le caratteristiche sopra elencate erano certamente presenti atteso che le condizioni contrattuali previste per le operazioni in derivati finanziari ricalcavano quelle dei mutui oggetto di copertura. In particolare, tali strumenti finanziari derivati avevano un nozionale soggetto ad un piano di ammortamento coerente con il capitale residuo dei mutui accesi;
prevedevano, inoltre, come i mutui, l'indicizzazione al tasso Euribor e periodi di riferimento semestrali, nonché una durata coerente con la durata residua dei menzionati rapporti bancari da garantire.
Che poi nel concreto svolgimento del rapporto, a causa delle fluttuazioni dei tassi variabili, la funzione di garanzia del derivato non sia stata, in tutto o in parte, conseguita non può di certo influire sulla validità del contratto e provocarne la nullità per difetto di causa. Per affermare il difetto di causa, con conseguente nullità del negozio è, invero, necessario, là dove sia stata appurata la finalità di copertura del contratto, che la struttura economica del contratto renda ab origine impossibile o comunque difficilmente realizzabile la finalità di copertura dai rischi legati ai tassi di interesse.
pagina 9 di 14 Per come correttamente esposto dal primo Giudice “Al riguardo, basti osservare come la dedotta
nullità contrattuale sia stata erroneamente ricollegata dalla società opponente non già all'intrinseca
conformazione dei contratti derivati dedotti in lite (la disamina del cui contenuto ha, infatti,
completamente obliterato), ma solo agli esiti economici negativi prodottisi ex post, peraltro sulla base
di valutazioni di parte prive di qualsivoglia sostegno probatorio (cfr. pagg. 13 e 14, atto introduttivo:
«in corso di esecuzione, la rispondenza all'esigenza dell'impresa di eliminare o ridurre il rischio di
tasso si è manifestata del tutto inesistente. L'effetto nocivo delle operazioni sui derivati collegate ai
contratti di mutuo è incontestabile e documentato: piuttosto che beneficiare della finalità prospettata,
ossia la copertura dei rischi di oscillazione dei tassi, ha subito perdite ed esborsi per centinaia Pt_1
di migliaia di Euro, come evidenziato dai cospicui addebiti periodici in conto corrente»)”.
Per tali motivi il primo motivo di appello va rigettato.
Con il secondo motivo la curatela appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha dichiarato la nullità del contratti di mutuo attesa l'indeterminatezza del costo della provvista ed ha, a tal fine, richiamato la relazione tecnica redatta nel corso del primo grado di giudizio dal nominato
CTU, il quale ha evidenziato l'impossibilità di pervenire, sulla base della documentazione prodotta,
all'accertamento del costo effettivo della operazione finanziaria avversata, nonchè dell'eventuale saldo di entrambi i rapporti contrattuali di mutuo, nonché dei rapporti connessi. In particolare, l'appellante ha segnalato l'assenza a) del piano di ammortamento, l'ammontare delle rate scadute, nonché gli importi e le rate pagate;
b) del costo e delle movimentazioni finanziarie inerenti i contratti derivati funzionalmente collegati ai contratti di mutuo.
Premesso che, l'opposizione all'esecuzione costituisce un vero e proprio giudizio di cognizione in cui il debitore esecutato ha veste sostanziale e processuale di attore e le eventuali eccezioni da lui sollevate,
volte a contrastare le pretese creditorie, costituiscono, quindi, causa petendi della domanda proposta pagina 10 di 14 con l'opposizione e sono, pertanto, soggette all'ordinario regime processuale della domanda, stando al quale l'attore ha l'onere di fornire la prova dei fatti che giustificano le ragioni della stessa (cfr. Cass
4380/12; Cass. 5635/17; Cass. 34812/21), va aggiunto che, siccome correttamente evidenziato dal primo Giudice, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, la predisposizione del piano di ammortamento non rappresenta un requisito di validità del titolo esecutivo, né la sua redazione risulta indispensabile ai fini della certezza, liquidità ed esigibilità delle somme mutuate (cfr. Cass. n.
12922/2020). Ed invero, laddove il contratto contenga la puntuale indicazione delle condizioni da applicare, l'elaborazione del piano di ammortamento non risulta affatto necessaria, potendosi procedere comunque alla predisposizione dello stesso, pur con l'ausilio di tecniche di matematica finanziaria. Ciò,
peraltro, è stato pienamente confermato dagli accertamenti effettuati dal nominato CTU il quale, in applicazione delle coordinate desumibili dai suddetti contratti, è pervenuto, per ciascuno, alla determinazione di un unico piano di ammortamento. Non va, infine, sottaciuto che, allorquando il contratto di finanziamento preveda – come nel caso a mano - un tasso di interesse variabile, la predisposizione ed allegazione del piano di ammortamento appare ancor più superflua, in quanto limitata a fornire una proiezione meramente ipotetica.
La dedotta nullità dei contratti di mutuo per indeterminatezza va, quindi, esclusa.
Con il terzo motivo di appello è stata censurata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di nullità dei contratti di mutuo e di quelli in derivati in quanto prevedevano un tasso variabile determinato in funzione dell'Euribor ed è stata, al fine, richiamata la decisione della
Commissione Europea in data 4.12.2013, che ha espressamente individuato alcuni istituti di crediti che
- con comportamenti illeciti e surrettizi costituenti violazione delle disposizioni anticoncorrenziali di cui alla L. 287/1990 – avevano alterato, nel periodo compreso tra il 2005 ed il 2008, le informazioni rilevanti ai fini della determinazione del tasso Euribor, falsandone oggettivamente il dato.
pagina 11 di 14 In attesa che sull'argomento si pronuncino le sezioni unite della Corte di Cassazione, cui la questione è
stata rimessa con ordinanza della prima sezione n.19900 del 19.7.2024, è orientamento di questa Corte
che la trasgressione delle norme sulla concorrenza, se è fonte di responsabilità per le banche che hanno partecipato al cartello, non può, invece, ridondare a detrimento dei diritti delle altre banche - qual è
- che sono rimaste estranee ed hanno fatto riferimento all'Euribor per determinare il CP_1
tasso applicabile ad un contratto di mutuo, a meno che non si fornisca la prova che uno dei contraenti era a conoscenza dell'intesa ed intendeva avvalersene (v., in tal senso, Cass., 3 maggio 2024, n. 12007,
secondo cui “Nel caso di contratti di mutuo contenenti clausole che, per determinare la misura del tasso di interesse, facciano riferimento all'Euribor, stipulati con istituti estranei alle intese e alle pratiche anticoncorrenziali censurate dalla Commissione Europea, deve essere esclusa la sussistenza di nullità,
salvo la prova della conoscenza di tali accordi illeciti e dell'intento di conformarvi oggettivamente il regolamento contrattuale. Per ritenere la clausola determinativa degli interessi viziata per impossibilità
(anche temporanea) di determinazione dell'oggetto, deve essere fornita compiuta prova della manipolazione del parametro Euribor”).
Con il quarto motivo la curatela appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la domanda di risoluzione dei contratti in derivati per violazione della normativa in tema di informativa e trasparenza. In particolare, è stata criticata la sentenza nella parte in cui il primo Giudice
ha affermato che “incontrastato tra le parti (con quanto ne consegue ex art. 115 comma 1 cpc) risulta come in ciascuno di essi (contratti derivati) sia contenuta la dichiarazione di operatore qualificato,
rilasciata dal legale rappresentante della società opponente”. L'appellante, invero, ha dedotto di avere specificamente contestato la superiore circostanza, evidenziando la mancanza agli atti di tale dichiarazione.
Se è incontestabile che il contratto quadro prodotto dalla banca nel corso del giudizio di primo grado e pagina 12 di 14 nel quale è contenuta la dichiarazione di “operatore qualificato”, cui consegue l'esonero dagli obblighi informativi gravanti sull'intermediario, risulta sottoscritto soltanto dalla banca e non dalla società
“cliente”, rileva, comunque, questa Corte come la società odierna appellante non abbia mai negato di avere sottoscritto il contratto quadro in questione, limitandosi, per come appena evidenziato, a sostenere la mancanza di sottoscrizione nel documento prodotto agli atti (trattasi, peraltro, della “copia cliente”, nella quale, di consueto, è presente solo la sottoscrizione dell'intermediario e non quella del cliente, che trovasi apposta nella copia che viene trattenuta dall'intermediario). Nei termini in cui è
stata testualmente proposta l'eccezione va rigettata, atteso che l'appellante non ha negato di avere sottoscritto il contratto quadro, contenente la dichiarazione sopra indicata, ma ha semplicemente denunciato la mancanza di sottoscrizione nella copia prodotta agli atti.
Inoltre, per come correttamente segnalato dalla banca appellata, l'appellante ha implicitamente ammesso e riconosciuto di avere sottoscritto il contratto quadro in esame:
a) nel momento in cui ha richiesto, ex art. 119 TUB, l'invio del contratto quadro “stipulato” con
CP_1
b) nel sostenere il collegamento negoziale tra i derivati ed i mutui e nel richiamare i contratti normativi contenenti la dichiarazione di operatore qualificato.
Dovendosi, quindi, concludere per la avvenuta sottoscrizione da parte della “in bonis” del Parte_1
contratto quadro contenente la suddetta dichiarazione, ritiene questa Corte di adeguarsi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, in cui si affermi che la società amministrata dispone della competenza ed esperienza richieste in materia di operazioni in strumenti finanziari, vale ad esonerare l'intermediario dall'obbligo di effettuare per suo conto ulteriori verifiche al riguardo, gravando sull'investitore l'onere di provare pagina 13 di 14 elementi contrari emergenti dalla documentazione già in possesso dell'intermediario. Ne consegue che in giudizio, sul piano probatorio, l'esistenza dell'autodichiarazione è sufficiente ad integrare una prova presuntiva semplice della qualità di investitore qualificato in capo alla persona giuridica, gravando su quest'ultima l'onere di allegare e provare specifiche circostanze dalle quali emerga che l'intermediario conosceva, o avrebbe dovuto conoscere con l'ordinaria diligenza, l'assenza di dette competenze ed esperienze pregresse (Cass. civ., sez. I, 4 aprile 2018, n. 8343).
Per le esposte ragioni l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catania, definitivamente decidendo, rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n.1834/22 del Tribunale di Siracusa.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore degli appellati liquidate, per ciascuno di essi, in €.8.500,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed
I.V.A. come per legge.
Dà atto della sussistenza del presupposti per l'applicazione dell'art.13, comma 1 quater, DPR 115/02.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte d'appello, il
19.2.2025.
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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