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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 20/01/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
L a C o r t e d i A p p e l l o d i B a r i
Prima Sezione Civile nella seguente composizione: dott. ssa Maria MITOLA - Presidente dott.ssa Alessandra PILIEGO - Consigliere ott. Gaetano LABIANCA - Consigliere rel. nel procedimento iscritto al nr. RG. 1541/2024, promosso da
e Parte_1 Parte_2 elettivamente domiciliati in Bari al Corso Vittorio Emanueele n. 57 presso lo studio dell'avv. Luigi Coppola dal quale sono rappresentati e difesi;
Con l'intervento del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di
Appello di Bari ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Con ricorso per delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità depositato presso questa Corte d'Appello il 27.12.2024, e Parte_1 Parte_2 hanno chiesto di dichiarare l'efficacia nell'ordinamento italiano della sentenza ecclesiastica pronunciata tra le parti di questo giudizio, emessa dal Tribunale
Ecclesiastico Regionale Pugliese il 23.2.2022 (prot. n. 9/22) e resa esecutiva dal
Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica con decreto in data 6.3.2024 con la quale
è stata dichiarata la nullità del matrimonio concordatario contratto dalle parti ricorrenti, in Bari presso la Chiesa Parrocchiale di “San Marco il 7.12.1996 trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune di Bari, anno 1996, n. 1407, parte II, serie
A per “grave difetto di discrezione di giudizio da parte del circa i diritti e i doveri Pt_1 fondamentali da dare e accettare reciprocamente”.
I ricorrenti hanno prodotto in giudizio tutta la documentazione necessaria ai fini del decidere.
Acquisito il parere favorevole alla domanda, come da nota del Sostituto Procuratore
Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari, in data 7.1.2025, la
1 causa è stata riservata per la decisione.
La domanda è fondata e va accolta in presenza di tutte le conclusioni previste dalla legge.
Ed invero, il motivo di nullità attiene al grave difetto di discrezione del giudizio dell'attore circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente, così come accertato dalla sentenza del Tribunale Ecclesiastico
Pugliese.
E' emerso pienamente dall'istruttoria, segnatamente dalle dichiarazioni delle parti e dalla perizia della dr.ssa che il si era sposato in fretta, senza Persona_1 Pt_1 essere in grado di costruire comunione e intimità profonda con la moglie, non riuscendo a comprenderne i bisogni essendo bloccato nel ruolo di figlio e preoccupato di assecondare sua madre.
La vita matrimoniale, dunque, aveva fatto emergere le gravi problematiche psichiche del incapace di assumersi le responsabilità che discendono dal matrimonio. Pt_1
Il giudizio canonico, peraltro, si è svolto nel rispetto del principio del contraddittorio, così come inconfutabilmente si rileva dalla sentenza emessa dall'Autorità
Ecclesiastica, e la decisione è stata adottata all'esito dell'acquisizione di compendi istruttori, rappresentati dall'audizione dei ricorrenti e dall'assunzione di testimonianze.
Pertanto, rileva questa Corte che, nella specie: - non è dubbia la sussistenza della competenza del giudice ecclesiastico, trattandosi di matrimonio concordatario, per il quale sussiste la giurisdizione del giudice nazionale italiano unicamente in ordine agli effetti civili conseguenti alla trascrizione;
- il giudizio canonico si è svolto nel rispetto del principio del contraddittorio, regolarmente instauratosi;
- l'istruttoria si è svolta con l'audizione di entrambi i coniugi, e con l'assunzione delle testimonianze;
- la delibanda sentenza, divenuta definitiva, non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano.
Ne consegue che, stante la sussistenza di tutte le condizioni previste dalla legge, la domanda proposta dai coniugi vada accolta, così come accertato dalla Parte_3 sentenza del Tribunale Ecclesiastico Pugliese rilevando questa Corte che, nella specie:
- non è dubbia la sussistenza della competenza del giudice ecclesiastico, trattandosi di matrimonio concordatario, per il quale sussiste la giurisdizione del giudice nazionale italiano unicamente in ordine agli effetti civili conseguenti alla trascrizione;
- il giudizio canonico si è svolto nel rispetto del principio del contraddittorio, regolarmente instauratosi;
2 - l'istruttoria si è svolta con l'audizione di entrambi i coniugi, e con l'assunzione delle testimonianze;
- la delibanda sentenza, divenuta definitiva, non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, sulle conformi conclusioni del
Procuratore Generale della Repubblica,
DICHIARA
l'efficacia nel territorio della Repubblica Italiana della sentenza ecclesiastica pronunciata tra le parti di questo giudizio, emessa dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese il
23.2.2022 e resa esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica con decreto in data 6/3/2024 con la quale è stata dichiarata la nullità del matrimonio concordatario contratto dalle parti ricorrenti, in Bari presso la Chiesa Parrocchiale di
“San Marco il 7.12.1996 trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso
Comune di Bari, anno 1996, n. 1407, parte II, serie A per “grave difetto di discrezione di giudizio da parte dell'attore”.
Ordina all'ufficio dello stato civile del Comune di Bari la trascrizione della sentenza in ordine all'efficacia della nullità del matrimonio, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune nell'anno 1996, atto n. 1407, parte 2°, serie A.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello, il giorno 14.1.2025.
Il Giudice est.
Dr. Gaetano Labianca
Il Presidente
Dott. Maria Mitola
3
In Nome del Popolo Italiano
L a C o r t e d i A p p e l l o d i B a r i
Prima Sezione Civile nella seguente composizione: dott. ssa Maria MITOLA - Presidente dott.ssa Alessandra PILIEGO - Consigliere ott. Gaetano LABIANCA - Consigliere rel. nel procedimento iscritto al nr. RG. 1541/2024, promosso da
e Parte_1 Parte_2 elettivamente domiciliati in Bari al Corso Vittorio Emanueele n. 57 presso lo studio dell'avv. Luigi Coppola dal quale sono rappresentati e difesi;
Con l'intervento del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di
Appello di Bari ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Con ricorso per delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità depositato presso questa Corte d'Appello il 27.12.2024, e Parte_1 Parte_2 hanno chiesto di dichiarare l'efficacia nell'ordinamento italiano della sentenza ecclesiastica pronunciata tra le parti di questo giudizio, emessa dal Tribunale
Ecclesiastico Regionale Pugliese il 23.2.2022 (prot. n. 9/22) e resa esecutiva dal
Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica con decreto in data 6.3.2024 con la quale
è stata dichiarata la nullità del matrimonio concordatario contratto dalle parti ricorrenti, in Bari presso la Chiesa Parrocchiale di “San Marco il 7.12.1996 trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune di Bari, anno 1996, n. 1407, parte II, serie
A per “grave difetto di discrezione di giudizio da parte del circa i diritti e i doveri Pt_1 fondamentali da dare e accettare reciprocamente”.
I ricorrenti hanno prodotto in giudizio tutta la documentazione necessaria ai fini del decidere.
Acquisito il parere favorevole alla domanda, come da nota del Sostituto Procuratore
Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari, in data 7.1.2025, la
1 causa è stata riservata per la decisione.
La domanda è fondata e va accolta in presenza di tutte le conclusioni previste dalla legge.
Ed invero, il motivo di nullità attiene al grave difetto di discrezione del giudizio dell'attore circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente, così come accertato dalla sentenza del Tribunale Ecclesiastico
Pugliese.
E' emerso pienamente dall'istruttoria, segnatamente dalle dichiarazioni delle parti e dalla perizia della dr.ssa che il si era sposato in fretta, senza Persona_1 Pt_1 essere in grado di costruire comunione e intimità profonda con la moglie, non riuscendo a comprenderne i bisogni essendo bloccato nel ruolo di figlio e preoccupato di assecondare sua madre.
La vita matrimoniale, dunque, aveva fatto emergere le gravi problematiche psichiche del incapace di assumersi le responsabilità che discendono dal matrimonio. Pt_1
Il giudizio canonico, peraltro, si è svolto nel rispetto del principio del contraddittorio, così come inconfutabilmente si rileva dalla sentenza emessa dall'Autorità
Ecclesiastica, e la decisione è stata adottata all'esito dell'acquisizione di compendi istruttori, rappresentati dall'audizione dei ricorrenti e dall'assunzione di testimonianze.
Pertanto, rileva questa Corte che, nella specie: - non è dubbia la sussistenza della competenza del giudice ecclesiastico, trattandosi di matrimonio concordatario, per il quale sussiste la giurisdizione del giudice nazionale italiano unicamente in ordine agli effetti civili conseguenti alla trascrizione;
- il giudizio canonico si è svolto nel rispetto del principio del contraddittorio, regolarmente instauratosi;
- l'istruttoria si è svolta con l'audizione di entrambi i coniugi, e con l'assunzione delle testimonianze;
- la delibanda sentenza, divenuta definitiva, non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano.
Ne consegue che, stante la sussistenza di tutte le condizioni previste dalla legge, la domanda proposta dai coniugi vada accolta, così come accertato dalla Parte_3 sentenza del Tribunale Ecclesiastico Pugliese rilevando questa Corte che, nella specie:
- non è dubbia la sussistenza della competenza del giudice ecclesiastico, trattandosi di matrimonio concordatario, per il quale sussiste la giurisdizione del giudice nazionale italiano unicamente in ordine agli effetti civili conseguenti alla trascrizione;
- il giudizio canonico si è svolto nel rispetto del principio del contraddittorio, regolarmente instauratosi;
2 - l'istruttoria si è svolta con l'audizione di entrambi i coniugi, e con l'assunzione delle testimonianze;
- la delibanda sentenza, divenuta definitiva, non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, sulle conformi conclusioni del
Procuratore Generale della Repubblica,
DICHIARA
l'efficacia nel territorio della Repubblica Italiana della sentenza ecclesiastica pronunciata tra le parti di questo giudizio, emessa dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese il
23.2.2022 e resa esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica con decreto in data 6/3/2024 con la quale è stata dichiarata la nullità del matrimonio concordatario contratto dalle parti ricorrenti, in Bari presso la Chiesa Parrocchiale di
“San Marco il 7.12.1996 trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso
Comune di Bari, anno 1996, n. 1407, parte II, serie A per “grave difetto di discrezione di giudizio da parte dell'attore”.
Ordina all'ufficio dello stato civile del Comune di Bari la trascrizione della sentenza in ordine all'efficacia della nullità del matrimonio, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune nell'anno 1996, atto n. 1407, parte 2°, serie A.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello, il giorno 14.1.2025.
Il Giudice est.
Dr. Gaetano Labianca
Il Presidente
Dott. Maria Mitola
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