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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/03/2025, n. 1506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1506 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2368/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2368/2022
Oggi 11 marzo 2025 ad ore 9:46 innanzi al dott. Alessandro Rizzo, sono comparsi: i procuratori delle parti.
Il Giudice invita i procuratori delle parti a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
L'avv. Colombo precisa le conclusioni come da citazione rilevando di aver depositato la documentazione urbanistico-catastale richiesta dal tribunale;
nel caso tale documentazione, come depositata agli atti, non fosse ritenuta sufficiente dal tribunale, chiede concedersi ulteriore rinvio dell'odierna udienza per la sua integrazione;
insiste altresì nell'istanza di ammissione di c.t.u. come da difese in atti. L'avv. Pannone precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta, ribadendo che non vi è opposizione alla domanda di divisione da parte del proprio assistito.
Il verbale, redatto dall'Assistente dell'Ufficio del Processo dott.ssa Simona Lanza sotto la direzione del suindicato magistrato, viene riletto ai procuratori presenti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c. come da provvedimento di seguito pubblicato.
Il Giudice dott. Alessandro Rizzo
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, nella causa civile iscritta al r.g. n. 2368/2022 promossa da:
), Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e ) rappresentati, difesi C.F._2 Parte_3 C.F._3 ed elettivamente domiciliati presso l'avv. ANTONIO COLOMBO e l'avv. CLAUDIO COLOMBO in PIAZZA ROMA 9, CATANIA
contro
) rappresentato, difeso ed elettivamente Controparte_1 C.F._4 domiciliato presso l'avv. ILARIA MARCELLA PANNONE in VIA PASQUALE LEONARDI CATTOLICA 16, NAPOLI
A seguito della discussione orale all'udienza odierna il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies
c.p.c. ed all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
1. La domanda di scioglimento di comunione proposta dalle parti costituite dev'essere rigettata per le motivazioni di seguito esposte.
Da un punto di vista generale, quando sia proposta una domanda di scioglimento di una comunione
(ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, co. II della l. 28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713
c.c. (che, come tale, deve sussistere al momento della pronuncia della sentenza), sotto il profilo della
"possibilità giuridica" di dividere il bene, e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia pagina 2 di 5 negoziale: la mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass. Sez. Un. 25021/2019).
Peraltro, è certamente vero che la nullità comminata dall'art. 46 del d del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 e
– prim'ancora - dagli artt. 17 e 40 della l. 28 febbraio 1985, n. 47 va pur sempre ricondotta nell'ambito del co. III dell'art 1418 c.c. (di cui costituisce una specifica declinazione) e dev'essere per tale ragione qualificata come nullità "testuale", con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile; tuttavia, al di là della natura "testuale" di tale invalidità, il sotteso titolo edilizio deve sempre e comunque esistere realmente ed esser riferibile ad uno specifico immobile
(Cass. Sez. Un. 8230/2019), il che, evidentemente, onera la parte che chieda la divisione giudiziale di un immobile della prova dell'esistenza di quella condizione dell'azione data proprio dalla possibilità giuridica di dividere il bene – prova che non potrà che essere assolta mediante la produzione del relativo titolo edilizio.
Si aggiunga inoltre che, ai sensi dell'art. 29, co. Ibis della l. 27 febbraio 1985, n. 52, come modificato dall'art. 19, co. XIV del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla l. 30 luglio
2010, n. 122, tutti gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale – dovendo, per l'effetto, colui che agisce in giudizio per lo scioglimento di una comunione inerente un bene immobile (inteso come unità immobiliare urbana, cioè come immobile iscritto o da iscriversi al catasto edilizio urbano, inclusi anche i fabbricati rurali non collabenti) indicare il riferimento degli identificativi catastali del cespite e documentarne la regolarità catastale (Cass. 20526/2020).
Anche in tal caso, peraltro, ciò che è ascrivibile alla stregua di un requisito formale di validità dell'atto negoziale di scioglimento di comunione, assume nella distinta sede giudiziale le vesti di una condizione pagina 3 di 5 dell'azione (di divisione), che può e dev'essere assolta dalla parte che tale domanda proponga mediante la produzione della documentazione a suo tempo indicata dal Tribunale al § 6) dell'ordinanza resa all'udienza del 10 gennaio 2023.
Venendo al merito della domanda all'esame del Tribunale – trattasi dello scioglimento della comunione ereditaria originatasi dalla dipartita di (consorte di e padre Persona_1 Parte_1
delle restanti parti in causa), deceduto ab intestato in data 24 marzo 2021 -, si osserva che:
a) non consta agli atti del processo alcun documento che comprovi la conformità catastale oggettiva degli immobili che, per minori quote, sono ricaduti nella massa relitta dal de cuius
(vale a dire, l'appartamento sito in San Gregorio di Catania, via Umberto Boccioni 1 e l'appartamento sito in Augusta – contrada Castelluccio, meglio descritti in atti);
b) per quanto concerne l'abitazione in Augusta, è la stessa perizia extragiudiziale risalente al 25 maggio 2004 ad attestare che, data la realizzazione del fabbricato in assenza – all'epoca – di regolare titolo edilizio e le modifiche non autorizzate successivamente effettuate
(trasformazione del sottotetto in superficie abitabile), “[…] l'immobile sarà regolarmente ricatastato alla luce della nuova situazione […]” (cfr. doc. 7 di parte attrice) – il che, ad avviso del Tribunale, avvalora la tesi dell'assenza di coerenza catastale oggettiva con specifico riguardo a tale cespite;
c) non consta agli atti del processo copia del titolo edilizio inerente all'immobile sito in San
Gregorio di Catania.
In conclusione, alla luce delle superiori motivazioni, la domanda di scioglimento di comunione - come proposta da entrambe le parti costituite - è pertanto respinta.
2. Le spese di lite e di mediazione sono integralmente compensate in ragione della reciproca soccombenza delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda, anche riconvenzionale, disattesa,
pagina 4 di 5 1. rigetta ogni domanda di scioglimento di comunione proposta dalle parti;
2. compensa le spese di lite e di mediazione;
3. ordina al competente Ufficio Provinciale – Servizio di Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia
delle Entrate la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, subordinatamente al passaggio in giudicato della presente sentenza.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale il giorno 11 marzo 2025.
Il Giudice
Dott. Alessandro Rizzo
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2368/2022
Oggi 11 marzo 2025 ad ore 9:46 innanzi al dott. Alessandro Rizzo, sono comparsi: i procuratori delle parti.
Il Giudice invita i procuratori delle parti a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
L'avv. Colombo precisa le conclusioni come da citazione rilevando di aver depositato la documentazione urbanistico-catastale richiesta dal tribunale;
nel caso tale documentazione, come depositata agli atti, non fosse ritenuta sufficiente dal tribunale, chiede concedersi ulteriore rinvio dell'odierna udienza per la sua integrazione;
insiste altresì nell'istanza di ammissione di c.t.u. come da difese in atti. L'avv. Pannone precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta, ribadendo che non vi è opposizione alla domanda di divisione da parte del proprio assistito.
Il verbale, redatto dall'Assistente dell'Ufficio del Processo dott.ssa Simona Lanza sotto la direzione del suindicato magistrato, viene riletto ai procuratori presenti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c. come da provvedimento di seguito pubblicato.
Il Giudice dott. Alessandro Rizzo
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, nella causa civile iscritta al r.g. n. 2368/2022 promossa da:
), Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e ) rappresentati, difesi C.F._2 Parte_3 C.F._3 ed elettivamente domiciliati presso l'avv. ANTONIO COLOMBO e l'avv. CLAUDIO COLOMBO in PIAZZA ROMA 9, CATANIA
contro
) rappresentato, difeso ed elettivamente Controparte_1 C.F._4 domiciliato presso l'avv. ILARIA MARCELLA PANNONE in VIA PASQUALE LEONARDI CATTOLICA 16, NAPOLI
A seguito della discussione orale all'udienza odierna il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies
c.p.c. ed all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
1. La domanda di scioglimento di comunione proposta dalle parti costituite dev'essere rigettata per le motivazioni di seguito esposte.
Da un punto di vista generale, quando sia proposta una domanda di scioglimento di una comunione
(ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, co. II della l. 28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713
c.c. (che, come tale, deve sussistere al momento della pronuncia della sentenza), sotto il profilo della
"possibilità giuridica" di dividere il bene, e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia pagina 2 di 5 negoziale: la mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass. Sez. Un. 25021/2019).
Peraltro, è certamente vero che la nullità comminata dall'art. 46 del d del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 e
– prim'ancora - dagli artt. 17 e 40 della l. 28 febbraio 1985, n. 47 va pur sempre ricondotta nell'ambito del co. III dell'art 1418 c.c. (di cui costituisce una specifica declinazione) e dev'essere per tale ragione qualificata come nullità "testuale", con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile; tuttavia, al di là della natura "testuale" di tale invalidità, il sotteso titolo edilizio deve sempre e comunque esistere realmente ed esser riferibile ad uno specifico immobile
(Cass. Sez. Un. 8230/2019), il che, evidentemente, onera la parte che chieda la divisione giudiziale di un immobile della prova dell'esistenza di quella condizione dell'azione data proprio dalla possibilità giuridica di dividere il bene – prova che non potrà che essere assolta mediante la produzione del relativo titolo edilizio.
Si aggiunga inoltre che, ai sensi dell'art. 29, co. Ibis della l. 27 febbraio 1985, n. 52, come modificato dall'art. 19, co. XIV del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla l. 30 luglio
2010, n. 122, tutti gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale – dovendo, per l'effetto, colui che agisce in giudizio per lo scioglimento di una comunione inerente un bene immobile (inteso come unità immobiliare urbana, cioè come immobile iscritto o da iscriversi al catasto edilizio urbano, inclusi anche i fabbricati rurali non collabenti) indicare il riferimento degli identificativi catastali del cespite e documentarne la regolarità catastale (Cass. 20526/2020).
Anche in tal caso, peraltro, ciò che è ascrivibile alla stregua di un requisito formale di validità dell'atto negoziale di scioglimento di comunione, assume nella distinta sede giudiziale le vesti di una condizione pagina 3 di 5 dell'azione (di divisione), che può e dev'essere assolta dalla parte che tale domanda proponga mediante la produzione della documentazione a suo tempo indicata dal Tribunale al § 6) dell'ordinanza resa all'udienza del 10 gennaio 2023.
Venendo al merito della domanda all'esame del Tribunale – trattasi dello scioglimento della comunione ereditaria originatasi dalla dipartita di (consorte di e padre Persona_1 Parte_1
delle restanti parti in causa), deceduto ab intestato in data 24 marzo 2021 -, si osserva che:
a) non consta agli atti del processo alcun documento che comprovi la conformità catastale oggettiva degli immobili che, per minori quote, sono ricaduti nella massa relitta dal de cuius
(vale a dire, l'appartamento sito in San Gregorio di Catania, via Umberto Boccioni 1 e l'appartamento sito in Augusta – contrada Castelluccio, meglio descritti in atti);
b) per quanto concerne l'abitazione in Augusta, è la stessa perizia extragiudiziale risalente al 25 maggio 2004 ad attestare che, data la realizzazione del fabbricato in assenza – all'epoca – di regolare titolo edilizio e le modifiche non autorizzate successivamente effettuate
(trasformazione del sottotetto in superficie abitabile), “[…] l'immobile sarà regolarmente ricatastato alla luce della nuova situazione […]” (cfr. doc. 7 di parte attrice) – il che, ad avviso del Tribunale, avvalora la tesi dell'assenza di coerenza catastale oggettiva con specifico riguardo a tale cespite;
c) non consta agli atti del processo copia del titolo edilizio inerente all'immobile sito in San
Gregorio di Catania.
In conclusione, alla luce delle superiori motivazioni, la domanda di scioglimento di comunione - come proposta da entrambe le parti costituite - è pertanto respinta.
2. Le spese di lite e di mediazione sono integralmente compensate in ragione della reciproca soccombenza delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda, anche riconvenzionale, disattesa,
pagina 4 di 5 1. rigetta ogni domanda di scioglimento di comunione proposta dalle parti;
2. compensa le spese di lite e di mediazione;
3. ordina al competente Ufficio Provinciale – Servizio di Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia
delle Entrate la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, subordinatamente al passaggio in giudicato della presente sentenza.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale il giorno 11 marzo 2025.
Il Giudice
Dott. Alessandro Rizzo
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