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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 28/01/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione Civile
&&&&&&
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Nella persona del Giudice Unico Onorario GOT Avv. Onofrio Natoli, ha emesso ai sensi dell'art. 281 terdecies \ 281 sexies cpc, dando lettura del dispositivo in udienza con contestuale concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(cfr. in generale art. 132 n. 4 cpc), la seguente
SENTENZA
NELLA CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N. RG 1477 \2024
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi domiciliato in VIA Parte_1
CURTATONE E MONTANARA 2 98121 MESSINA ITALIA , C.F.
, rappresentato e difeso dall'Avv. QUINCI DOMENICO , C.F._1
ricorrente,
CONTRO
, in persona del suo LR pro tempore, con sede in VIA D L Controparte_1
STURZO 49 C/O A COSTA 98039 VILLAFRANCA T ITALIA, C.F. , P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. SPINA FILIPPO, resistente,
OGGETTO: altri rapporti condominiali .
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
I procuratori presenti discutono la causa illustrando brevemente le domande difese e conclusioni, così come da verbale di udienza di cui la presente sentenza costituisce parte integrante, richiamandosi a quelle già rassegnate in atti. Quindi
IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso ex artt. 28l decies cpc del 8.4.24, parte istante premetteva e documentava: che a seguito DI e precetto in atti al condominio era intimato il pagamento dell'importo di € 2.359,47, con il versamento di solo acconto;
che seguiva reiterata corrispondenza ed ulteriore atto di precetto del 16.2.23; con PEC del 14.6.23 veniva formulata richiesta ex art. 63 disp. Att. CC al fine di conoscere i dati dei condomini morosi, con reiterazione in data 18.10.23 e 15.11.23; con nota del 11.1.24 l'Amministratore pro tempore indicava altra ed ulteriore data di convocazione assembleare, e poi il 26.3.24 si comunicava l'impossibilità a fornire le comunicazioni richieste in sostanza per diniego autorizzativo in tal senso da parte dell'assemblea; con aggiornamento del quantum pari ad € 2.073,46. Il ricorrente quindi invocando il disposto di cui all'art. 63 disp. Att. CC e pertinenti riferimenti giurisprudenziali, nonché le “critiche” al deliberato condominiale del 23.3.24, chiedeva al Tribunale voler: ritenere e dichiarare l'obbligo in capo all'Amministratore del convenuto di comunicare CP_2
all'istante le generalità e quant'altro dei condomini morosi, con condanna in tal senso e pronunzie accessorie.
Fissata udienza del 24.12.24 (stante il carico di ruolo) con decreto del 22.4.24, controparte si costituiva con comparsa datata 15.9.24, con la quale depositava l'anagrafe condominiale e stralcio del verbale dell'assemblea straordinaria del 5.8.24, nel corso della quale “è stato approvato il bilancio straordinario con stato di riparto relativo al credito vantato dall'odierno ricorrente”, esplicitando che con riferimento a detto credito “tutti i condomini alla data odierna risultano essere morosi per l'importo indicato”. Chiedeva quindi al Tribunale voler dare atto della non opposizione alla domanda del ricorrente, con la compensazione delle spese.
Alla citata udienza 24.12.24, le parti in sostanza davano atto di quanto dedotto e prodotto come sopra dal , chiedendo entrambe la cessazione della materia CP_2
del contendere, ma divergendo sul punto delle spese, posto che parte istante ne chiedeva la rifusione. Il got dato atto che il giudizio andava definito con sentenza, fissava all'uopo l'odierna udienza.
In punto di merito non può che darsi seguito alla concorde richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, stante il soddisfacimento delle ragioni di parte istante nelle more del giudizio, che però si è dovuto avviare per il raggiungimento dello scopo, con attività legali (in senso lato) e spese collegate. Né il ha dato CP_2
seguito alle diverse istanze e solleciti anteprocessuali, con costante inadempimento sul punto, stante l'obbligo di legge a carico dell'amministratore ex art. 63 disp. Att. CC, come obbligo legale di cooperazione con il creditore. E con in tal senso costanti riferimenti giurisprudenziali. Ed a questo punto a prescindere dalle valutazioni a trarsi circa il discutibile disposto di cui al deliberato assembleare del 20.3.24, nel contesto peraltro delle “ammissioni” di cui alla comparsa di costituzione del . CP_2
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, dato atto di quanto sinora, le stesse vanno poste a carico del resistente, stante la c.d. soccombenza CP_2
virtuale per quanto ut supra, liquidandole come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale, in persona del sottoscritto GOT, sentiti i procuratori delle parti e definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da , nei confronti Parte_1
del convenuto, ogni diversa istanza, difesa e deduzione disattesa od CP_2
assorbita, così provvede:
1-dichiara la cessazione della materia del contendere, peraltro per congiunta richiesta in tal senso delle parti;
2-condanna il condominio alla rifusione delle spese e compensi di giudizio, a favore del ricorrente, liquidandole in € 125 per le prime ed in € 800,00 per i secondi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA se dovute.
Così deciso in Messina al termine della Camera di Consiglio del 28.1.25, in calce all'udienza.
IL GOT
&&&&&&
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Nella persona del Giudice Unico Onorario GOT Avv. Onofrio Natoli, ha emesso ai sensi dell'art. 281 terdecies \ 281 sexies cpc, dando lettura del dispositivo in udienza con contestuale concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(cfr. in generale art. 132 n. 4 cpc), la seguente
SENTENZA
NELLA CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N. RG 1477 \2024
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi domiciliato in VIA Parte_1
CURTATONE E MONTANARA 2 98121 MESSINA ITALIA , C.F.
, rappresentato e difeso dall'Avv. QUINCI DOMENICO , C.F._1
ricorrente,
CONTRO
, in persona del suo LR pro tempore, con sede in VIA D L Controparte_1
STURZO 49 C/O A COSTA 98039 VILLAFRANCA T ITALIA, C.F. , P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. SPINA FILIPPO, resistente,
OGGETTO: altri rapporti condominiali .
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
I procuratori presenti discutono la causa illustrando brevemente le domande difese e conclusioni, così come da verbale di udienza di cui la presente sentenza costituisce parte integrante, richiamandosi a quelle già rassegnate in atti. Quindi
IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso ex artt. 28l decies cpc del 8.4.24, parte istante premetteva e documentava: che a seguito DI e precetto in atti al condominio era intimato il pagamento dell'importo di € 2.359,47, con il versamento di solo acconto;
che seguiva reiterata corrispondenza ed ulteriore atto di precetto del 16.2.23; con PEC del 14.6.23 veniva formulata richiesta ex art. 63 disp. Att. CC al fine di conoscere i dati dei condomini morosi, con reiterazione in data 18.10.23 e 15.11.23; con nota del 11.1.24 l'Amministratore pro tempore indicava altra ed ulteriore data di convocazione assembleare, e poi il 26.3.24 si comunicava l'impossibilità a fornire le comunicazioni richieste in sostanza per diniego autorizzativo in tal senso da parte dell'assemblea; con aggiornamento del quantum pari ad € 2.073,46. Il ricorrente quindi invocando il disposto di cui all'art. 63 disp. Att. CC e pertinenti riferimenti giurisprudenziali, nonché le “critiche” al deliberato condominiale del 23.3.24, chiedeva al Tribunale voler: ritenere e dichiarare l'obbligo in capo all'Amministratore del convenuto di comunicare CP_2
all'istante le generalità e quant'altro dei condomini morosi, con condanna in tal senso e pronunzie accessorie.
Fissata udienza del 24.12.24 (stante il carico di ruolo) con decreto del 22.4.24, controparte si costituiva con comparsa datata 15.9.24, con la quale depositava l'anagrafe condominiale e stralcio del verbale dell'assemblea straordinaria del 5.8.24, nel corso della quale “è stato approvato il bilancio straordinario con stato di riparto relativo al credito vantato dall'odierno ricorrente”, esplicitando che con riferimento a detto credito “tutti i condomini alla data odierna risultano essere morosi per l'importo indicato”. Chiedeva quindi al Tribunale voler dare atto della non opposizione alla domanda del ricorrente, con la compensazione delle spese.
Alla citata udienza 24.12.24, le parti in sostanza davano atto di quanto dedotto e prodotto come sopra dal , chiedendo entrambe la cessazione della materia CP_2
del contendere, ma divergendo sul punto delle spese, posto che parte istante ne chiedeva la rifusione. Il got dato atto che il giudizio andava definito con sentenza, fissava all'uopo l'odierna udienza.
In punto di merito non può che darsi seguito alla concorde richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, stante il soddisfacimento delle ragioni di parte istante nelle more del giudizio, che però si è dovuto avviare per il raggiungimento dello scopo, con attività legali (in senso lato) e spese collegate. Né il ha dato CP_2
seguito alle diverse istanze e solleciti anteprocessuali, con costante inadempimento sul punto, stante l'obbligo di legge a carico dell'amministratore ex art. 63 disp. Att. CC, come obbligo legale di cooperazione con il creditore. E con in tal senso costanti riferimenti giurisprudenziali. Ed a questo punto a prescindere dalle valutazioni a trarsi circa il discutibile disposto di cui al deliberato assembleare del 20.3.24, nel contesto peraltro delle “ammissioni” di cui alla comparsa di costituzione del . CP_2
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, dato atto di quanto sinora, le stesse vanno poste a carico del resistente, stante la c.d. soccombenza CP_2
virtuale per quanto ut supra, liquidandole come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale, in persona del sottoscritto GOT, sentiti i procuratori delle parti e definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da , nei confronti Parte_1
del convenuto, ogni diversa istanza, difesa e deduzione disattesa od CP_2
assorbita, così provvede:
1-dichiara la cessazione della materia del contendere, peraltro per congiunta richiesta in tal senso delle parti;
2-condanna il condominio alla rifusione delle spese e compensi di giudizio, a favore del ricorrente, liquidandole in € 125 per le prime ed in € 800,00 per i secondi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA se dovute.
Così deciso in Messina al termine della Camera di Consiglio del 28.1.25, in calce all'udienza.
IL GOT