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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 17/04/2025, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Prima Sezione Civile
R.G. 6423/2017
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Prima Sezione Civile, in persona del
Giudice Unico, dott.ssa Maria Concetta Consoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), ivi residente in [...], in proprio e C.F._1
quale genitore di , nato a [...] il [...], (C.F. Persona_1
), elettivamente domiciliati in Siracusa V.le Santa C.F._2
Panagia n.141/C, presso lo studio degli Avv.ti FLAVIO AGOSTINI (C.F.
) e CANALICCHIO CATALDO (C.F. C.F._3
) che li rappresentano e difendono, giusta procura C.F._4
in atti;
ATTORI
e
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_1
con sede in , Via Gramsci n. 13, elettivamente domiciliato in Siracusa CP_1
V.le Santa Panagia n.141/C, presso lo studio dell'Avv. LA RUNA
MICHELE ( ), che lo rappresenta e difende, giusta C.F._5
procura in atti;
CONVENUTO
(P. IVA ) in persona del legale rappresentante CP_2 P.IVA_2
p.t., con sede in Torino, via Monastir n. 13, elettivamente domiciliata in
Siracusa, viale dei Comuni n. 75 presso lo studio dell'Avv. Corrado
Cataudella (C.F. ) che la rappresenta e difende, CodiceFiscale_6
giusta procura in atti;
CONVENUTA
Avente ad oggetto: Responsabilità extracontrattuale
All'udienza del 02.02.2024 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 24.11.2017, , in proprio e Parte_1
quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore PE
, conveniva in giudizio il in persona del Sindaco
[...] Controparte_1
p.t., e la in persona del legale rappresentante p.t., al fine di CP_2
ivi sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dagli stessi a causa del decesso del congiunto ER
, nato a [...] [...], ivi deceduto il 23.09.2013, in quanto
[...] CP_1
colto da malore mentre svolgeva l'attività lavorativa di operaio edile. A sostegno della propria domanda, gli attori deducevano che il loro congiunto, , in data 20.09.2013, veniva assunto dalla ditta Persona_2
per l'esecuzione dei lavori di “Sistemazione e CP_2
pavimentazione della sede stradale di Ferla C.so Vitt. , a seguito CP_3
pag. 2/9 di aggiudicazione della gara di appalto promossa dal Controparte_1
Precisavano, quindi, che, in data 23.09.2013, alle ore 08:15 circa, ER
, mentre eseguiva lavori di rimozione dei mattoni di pietra lavica
[...]
e pulizia degli stessi con apposito martello pneumatico demolitore, si accasciava a terra perdendo i sensi;
i medici intervenuti nell'immediatezza non hanno potuto che constatarne il decesso. Sostenevano, pertanto, gli attori che la responsabilità del decesso del lavoratore fosse attribuibile all'Ente appaltante e alla Società appaltatrice, il primo per non aver adempiuto al dovere di protezione cui era obbligato nei confronti dei lavoratori impegnati nella realizzazione dell'opera, la seconda per non aver adottato le misure legali previste in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in particolare per non aver dotato il lavoratore dei D.P.I. necessari, per non averlo adeguatamente formato e per non averlo sottoposto alla preventiva visita con il medico del lavoro. In ragione di quanto sopra, domandavano il risarcimento delle seguenti voci di danno, conseguenti alla perdita del proprio congiunto: € 800.000,00 a titolo di danno biologico patito dal e acquisito nella sfera giuridica degli attori iure ER
hereditatis; in subordine, € 407.965,75 a titolo di danno morale patito dal de cuius e acquisito nella sfera giuridica degli attori iure hereditatis;
€
308.700,00 per ciascun attore, a titolo di danno iure proprio patito da ognuno di essi per la perdita del familiare;
per una somma complessiva di €
1.417.400, o la diversa misura ritenuta giusta ed equa, oltre interessi e rivalutazione.
Con comparsa di costituzione e risposta del 05.04.2018, si costituiva in giudizio il in persona del Sindaco p.t., chiedendo il Controparte_1
rigetto della domanda attorea e, in subordine, nella denegata e non temuta pag. 3/9 ipotesi di condanna del datore di lavoro e dell'ente, ridurre il petitum poiché eccessivo e dichiarare che non sussiste solidarietà tra i due convenuti. In particolare, il convenuto sosteneva che il CP_1 ER
non è stato vittima di un incidente sul lavoro, in quanto non ha mai utilizzato il martello demolitore pneumatico, né movimentato manufatti pesanti in pietra lavica, limitandosi a ripulire le pietre laviche, già staccate da altro operatore, dai residui di malta a mezzo di una semplice martellina, negando, di conseguenza, l'esistenza di alcun nesso causale tra l'attività lavorativa del congiunto degli odierni attori e il suo decesso, avvenuto per cause del tutto naturali. L'ente negava, altresì, l'esistenza di qualsivoglia inadempimento datoriale dell'appaltatore, né del committente che CP_1
possa aver avuto un apporto causale al decesso del lavoratore. Contestava, infine, l'esistenza di talune delle voci di danno, con riferimento al danno biologico e morale iure hereditatis, e la quantificazione di quelle asseritamente acquisite iure proprio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 13.04.2018, si costituiva in giudizio la in persona dell'amministratore p.t., la quale CP_2
chiedeva il rigetto della domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto. Asseriva, in particolare, la società convenuta di aver approntato ogni misura prevista dalla legge in ordine alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, informando altresì le maestranze in tema di sicurezza del lavoro, tanto che, all'esito degli accertamenti compiuti nell'immediatezza dell'occorso dagli ufficiali di Polizia Giudiziaria del N.I.C.T.A.S. - Nucleo
Investigativo Circondariale Tutela Ambientale e Sanitaria, incaricati dal
P.M. di turno dott. , la Procura della Repubblica presso il Persona_3
Tribunale di Siracusa ha disposto l'archiviazione degli atti di cui alla pag. 4/9 notizia di reato iscritta al n. 5218/2013 R.G.N.R. Rilevava, ancora, la società che non fosse nemmeno certa la causa del decesso del lavoratore, atteso che i medici tempestivamente intervenuti hanno dichiarato che presumibilmente sia avvenuto per infarto del miocardio, senza tuttavia escludere ulteriori cause. Contestava, infine, il quantum risarcitorio.
La causa è stata istruita come in atti, mediante le prove documentali offerte dalle parti e le prove testimoniali. Indi, sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda è risultata non provata e va, pertanto, rigettata.
Gli attori agiscono specificamente per ottenere il risarcimento dei danni, iure proprio e iure hereditatis, loro occorsi a seguito della morte del dante causa , in ragione della violazione degli obblighi di Persona_2
protezione dei lavoratori incombenti sul datore di lavoro ex art. 2087 c.c., il quale impegna il titolare del rapporto ad assicurare condizioni di lavoro volte a garantire l'integrità psico-fisica del prestatore.
In termini generali, il nostro ordinamento riconosce la possibilità, per il lavoratore che assuma di aver contratto una malattia o subito un infortunio durante lo svolgimento della propria attività lavorativa, di agire nei confronti del datore di lavoro laddove ritenga che il danno subito sia conseguenza di una violazione da parte di quest'ultimo degli obblighi di sicurezza gravanti sul medesimo.
L'obbligo di risarcire il danno non patrimoniale, nel caso di specie oggetto della domanda avanzata dagli attori, deriva dalla violazione, almeno di natura colposa, dell'obbligo posto a carico del datore di lavoro di pag. 5/9 approntare le misure idonee alla salvaguardia dell'integrità fisica dei propri dipendenti, posto in rapporto di causalità necessaria e diretta con l'evento lesivo.
Tuttavia, ancor prima di dare prova dell'inadempimento datoriale, al lavoratore spetta l'onere di dimostrare e allegare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, del danno e del nesso causale tra quest'ultimo e la prestazione lavorativa.
Secondo l'insegnamento del Giudici della Suprema Corte di Cassazione:
“Ai fini dell'accertamento della responsabilità del datore di lavoro, ex art.
2087 c.c. – la quale non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva – al lavoratore che lamenti di aver subìto, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, incombe l'onere di provare l'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro ed il nesso causale fra questi due elementi, gravando invece sul datore di lavoro, una volta che il lavoratore abbia provato le suddette circostanze, l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno” (si veda, ex plurimis, Cass. Civ., sez. lav., n. 13860/2014).
Orbene, nel caso di specie, gli attori sostengono che il proprio congiunto ha perso la vita per circostanze riconducibili all'attività lavorativa che stava svolgendo per conto della società convenuta, su commissione del
[...]
, asserendo che il sia morto per infarto durante il CP_1 ER
sollevamento di un pesante masso di pietra lavica.
Le emergenze probatorie, tuttavia, non consentono di ritenere raggiunta la prova sul nesso causale tra l'evento morte e l'attività lavorativa prestata dal
. ER
pag. 6/9 Dall'istruttoria e, in particolare, dall'escussione dei testimoni citati dalle parti in causa, emerge che il lavoratore defunto, il giorno del decesso non stava svolgendo attività faticose, in quanto era preposto a ripulire le basole laviche, rimosse dal fondo stradale da altri operai, dai residui di malta, utilizzando una semplice martellina, e non un martello demolitore pneumatico come asserito da parte attrice.
Non può dirsi nemmeno provata la causa del decesso, dato che i medici accorsi non appena allertati, sentiti in qualità di testimoni nel corso dell'istruttoria, hanno chiarito di aver tentato invano di rianimare il lavoratore, ma di averne soltanto potuto constatare il decesso, presumibilmente avvenuto per cause naturali. In particolare, il medico ha espressamente chiarito di non poter escludere che Persona_4
la causa del decesso sia stata diversa dall'arresto cardiaco.
Dalle indagini svolte nell'immediatezza dell'occorso dagli ufficiali di
Polizia Giudiziaria del N.I.C.T.A.S. - Nucleo Investigativo Circondariale
Tutela Ambientale e Sanitaria, incaricati dal P.M. di turno dott. Per_3
, depositate in atti, non emergono ulteriori elementi probatori a
[...]
supporto della tesi attorea.
Orbene, pure a voler considerare che il lavoratore sia stato colpito da infarto del miocardio, come ipotizzato dagli attori, con specifico riferimento alla riconducibilità di un infarto cardiaco alla fattispecie dell'infortunio sul lavoro, la giurisprudenza, pur avendone ammesso la astratta configurabilità, ha altresì evidenziato i limiti entro cui tale qualificazione giuridica può avvenire, affermando che “...con riguardo a un infarto cardiaco, che di per sé non integra la causa violenta, va accertato se la rottura dell'equilibrio nell'organismo del lavoratore sia da collegare
pag. 7/9 causalmente a specifiche condizioni ambientali e di lavoro improvvisamente eccedenti la normale adattabilità e tollerabilità, sì da poter essere considerate, sia pure in termini di mera probabilità, fattori concorrenti e da far escludere che si sia trattato del semplice effetto logorante esercitato sull'organismo da gravose condizioni di lavoro”
(Cass. 12685/2003).
L'applicazione dei principi di diritto finora esposti al caso di specie conduce a ritenere non riconducibile l'evento descritto in citazione alla fattispecie giuridica dell'infortunio sul lavoro nei termini precisati dalla giurisprudenza di legittimità, in quanto non è stata data prova dell'esistenza di specifiche condizioni ambientali e di lavoro improvvisamente eccedenti la normale adattabilità e tollerabilità.
Deve pertanto ritenersi che non è emerso alcun elemento idoneo a far ritenere che la breve attività lavorativa svolta dal abbia avuto ER
caratteristiche “morbigene” tali da poter contribuire deterministicamente come una “causa violenta” all'infarto che ha condotto quest'ultimo alla morte.
Tali considerazioni conducono ad escludere la configurabilità nella specie di un infortunio mortale sul lavoro (cui riconnettere l'invocato risarcimento del danno non patrimoniale ai superstiti), seppure non possa escludersi una responsabilità della società datrice di lavoro per violazione dell'obbligo di prevenzione imposto dall'art. 2087 c.c.
La mancanza di prova del nesso causale tra la morte del lavoratore e l'attività lavorativa prestata dallo stesso preclude, tuttavia, ogni ulteriore indagine su tale profilo.
pag. 8/9 In definitiva non c'è alcun elemento dal quale possa desumersi l'esistenza di un collegamento eziologico tra l'attività lavorativa e la causa della morte, pertanto, in virtù delle considerazioni finora svolte, la domanda attorea va rigettata.
La natura delle questioni trattate giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, nella persona del G.U. Dott.ssa Maria
Concetta Consoli, definitivamente pronunciando, nella causa in epigrafe, così provvede:
1. Rigetta la domanda attorea;
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Siracusa 17/04/2025.
Il Giudice on.
Dott.ssa Maria Concetta Consoli
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Prima Sezione Civile
R.G. 6423/2017
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Prima Sezione Civile, in persona del
Giudice Unico, dott.ssa Maria Concetta Consoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), ivi residente in [...], in proprio e C.F._1
quale genitore di , nato a [...] il [...], (C.F. Persona_1
), elettivamente domiciliati in Siracusa V.le Santa C.F._2
Panagia n.141/C, presso lo studio degli Avv.ti FLAVIO AGOSTINI (C.F.
) e CANALICCHIO CATALDO (C.F. C.F._3
) che li rappresentano e difendono, giusta procura C.F._4
in atti;
ATTORI
e
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_1
con sede in , Via Gramsci n. 13, elettivamente domiciliato in Siracusa CP_1
V.le Santa Panagia n.141/C, presso lo studio dell'Avv. LA RUNA
MICHELE ( ), che lo rappresenta e difende, giusta C.F._5
procura in atti;
CONVENUTO
(P. IVA ) in persona del legale rappresentante CP_2 P.IVA_2
p.t., con sede in Torino, via Monastir n. 13, elettivamente domiciliata in
Siracusa, viale dei Comuni n. 75 presso lo studio dell'Avv. Corrado
Cataudella (C.F. ) che la rappresenta e difende, CodiceFiscale_6
giusta procura in atti;
CONVENUTA
Avente ad oggetto: Responsabilità extracontrattuale
All'udienza del 02.02.2024 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 24.11.2017, , in proprio e Parte_1
quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore PE
, conveniva in giudizio il in persona del Sindaco
[...] Controparte_1
p.t., e la in persona del legale rappresentante p.t., al fine di CP_2
ivi sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dagli stessi a causa del decesso del congiunto ER
, nato a [...] [...], ivi deceduto il 23.09.2013, in quanto
[...] CP_1
colto da malore mentre svolgeva l'attività lavorativa di operaio edile. A sostegno della propria domanda, gli attori deducevano che il loro congiunto, , in data 20.09.2013, veniva assunto dalla ditta Persona_2
per l'esecuzione dei lavori di “Sistemazione e CP_2
pavimentazione della sede stradale di Ferla C.so Vitt. , a seguito CP_3
pag. 2/9 di aggiudicazione della gara di appalto promossa dal Controparte_1
Precisavano, quindi, che, in data 23.09.2013, alle ore 08:15 circa, ER
, mentre eseguiva lavori di rimozione dei mattoni di pietra lavica
[...]
e pulizia degli stessi con apposito martello pneumatico demolitore, si accasciava a terra perdendo i sensi;
i medici intervenuti nell'immediatezza non hanno potuto che constatarne il decesso. Sostenevano, pertanto, gli attori che la responsabilità del decesso del lavoratore fosse attribuibile all'Ente appaltante e alla Società appaltatrice, il primo per non aver adempiuto al dovere di protezione cui era obbligato nei confronti dei lavoratori impegnati nella realizzazione dell'opera, la seconda per non aver adottato le misure legali previste in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in particolare per non aver dotato il lavoratore dei D.P.I. necessari, per non averlo adeguatamente formato e per non averlo sottoposto alla preventiva visita con il medico del lavoro. In ragione di quanto sopra, domandavano il risarcimento delle seguenti voci di danno, conseguenti alla perdita del proprio congiunto: € 800.000,00 a titolo di danno biologico patito dal e acquisito nella sfera giuridica degli attori iure ER
hereditatis; in subordine, € 407.965,75 a titolo di danno morale patito dal de cuius e acquisito nella sfera giuridica degli attori iure hereditatis;
€
308.700,00 per ciascun attore, a titolo di danno iure proprio patito da ognuno di essi per la perdita del familiare;
per una somma complessiva di €
1.417.400, o la diversa misura ritenuta giusta ed equa, oltre interessi e rivalutazione.
Con comparsa di costituzione e risposta del 05.04.2018, si costituiva in giudizio il in persona del Sindaco p.t., chiedendo il Controparte_1
rigetto della domanda attorea e, in subordine, nella denegata e non temuta pag. 3/9 ipotesi di condanna del datore di lavoro e dell'ente, ridurre il petitum poiché eccessivo e dichiarare che non sussiste solidarietà tra i due convenuti. In particolare, il convenuto sosteneva che il CP_1 ER
non è stato vittima di un incidente sul lavoro, in quanto non ha mai utilizzato il martello demolitore pneumatico, né movimentato manufatti pesanti in pietra lavica, limitandosi a ripulire le pietre laviche, già staccate da altro operatore, dai residui di malta a mezzo di una semplice martellina, negando, di conseguenza, l'esistenza di alcun nesso causale tra l'attività lavorativa del congiunto degli odierni attori e il suo decesso, avvenuto per cause del tutto naturali. L'ente negava, altresì, l'esistenza di qualsivoglia inadempimento datoriale dell'appaltatore, né del committente che CP_1
possa aver avuto un apporto causale al decesso del lavoratore. Contestava, infine, l'esistenza di talune delle voci di danno, con riferimento al danno biologico e morale iure hereditatis, e la quantificazione di quelle asseritamente acquisite iure proprio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 13.04.2018, si costituiva in giudizio la in persona dell'amministratore p.t., la quale CP_2
chiedeva il rigetto della domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto. Asseriva, in particolare, la società convenuta di aver approntato ogni misura prevista dalla legge in ordine alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, informando altresì le maestranze in tema di sicurezza del lavoro, tanto che, all'esito degli accertamenti compiuti nell'immediatezza dell'occorso dagli ufficiali di Polizia Giudiziaria del N.I.C.T.A.S. - Nucleo
Investigativo Circondariale Tutela Ambientale e Sanitaria, incaricati dal
P.M. di turno dott. , la Procura della Repubblica presso il Persona_3
Tribunale di Siracusa ha disposto l'archiviazione degli atti di cui alla pag. 4/9 notizia di reato iscritta al n. 5218/2013 R.G.N.R. Rilevava, ancora, la società che non fosse nemmeno certa la causa del decesso del lavoratore, atteso che i medici tempestivamente intervenuti hanno dichiarato che presumibilmente sia avvenuto per infarto del miocardio, senza tuttavia escludere ulteriori cause. Contestava, infine, il quantum risarcitorio.
La causa è stata istruita come in atti, mediante le prove documentali offerte dalle parti e le prove testimoniali. Indi, sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda è risultata non provata e va, pertanto, rigettata.
Gli attori agiscono specificamente per ottenere il risarcimento dei danni, iure proprio e iure hereditatis, loro occorsi a seguito della morte del dante causa , in ragione della violazione degli obblighi di Persona_2
protezione dei lavoratori incombenti sul datore di lavoro ex art. 2087 c.c., il quale impegna il titolare del rapporto ad assicurare condizioni di lavoro volte a garantire l'integrità psico-fisica del prestatore.
In termini generali, il nostro ordinamento riconosce la possibilità, per il lavoratore che assuma di aver contratto una malattia o subito un infortunio durante lo svolgimento della propria attività lavorativa, di agire nei confronti del datore di lavoro laddove ritenga che il danno subito sia conseguenza di una violazione da parte di quest'ultimo degli obblighi di sicurezza gravanti sul medesimo.
L'obbligo di risarcire il danno non patrimoniale, nel caso di specie oggetto della domanda avanzata dagli attori, deriva dalla violazione, almeno di natura colposa, dell'obbligo posto a carico del datore di lavoro di pag. 5/9 approntare le misure idonee alla salvaguardia dell'integrità fisica dei propri dipendenti, posto in rapporto di causalità necessaria e diretta con l'evento lesivo.
Tuttavia, ancor prima di dare prova dell'inadempimento datoriale, al lavoratore spetta l'onere di dimostrare e allegare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, del danno e del nesso causale tra quest'ultimo e la prestazione lavorativa.
Secondo l'insegnamento del Giudici della Suprema Corte di Cassazione:
“Ai fini dell'accertamento della responsabilità del datore di lavoro, ex art.
2087 c.c. – la quale non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva – al lavoratore che lamenti di aver subìto, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, incombe l'onere di provare l'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro ed il nesso causale fra questi due elementi, gravando invece sul datore di lavoro, una volta che il lavoratore abbia provato le suddette circostanze, l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno” (si veda, ex plurimis, Cass. Civ., sez. lav., n. 13860/2014).
Orbene, nel caso di specie, gli attori sostengono che il proprio congiunto ha perso la vita per circostanze riconducibili all'attività lavorativa che stava svolgendo per conto della società convenuta, su commissione del
[...]
, asserendo che il sia morto per infarto durante il CP_1 ER
sollevamento di un pesante masso di pietra lavica.
Le emergenze probatorie, tuttavia, non consentono di ritenere raggiunta la prova sul nesso causale tra l'evento morte e l'attività lavorativa prestata dal
. ER
pag. 6/9 Dall'istruttoria e, in particolare, dall'escussione dei testimoni citati dalle parti in causa, emerge che il lavoratore defunto, il giorno del decesso non stava svolgendo attività faticose, in quanto era preposto a ripulire le basole laviche, rimosse dal fondo stradale da altri operai, dai residui di malta, utilizzando una semplice martellina, e non un martello demolitore pneumatico come asserito da parte attrice.
Non può dirsi nemmeno provata la causa del decesso, dato che i medici accorsi non appena allertati, sentiti in qualità di testimoni nel corso dell'istruttoria, hanno chiarito di aver tentato invano di rianimare il lavoratore, ma di averne soltanto potuto constatare il decesso, presumibilmente avvenuto per cause naturali. In particolare, il medico ha espressamente chiarito di non poter escludere che Persona_4
la causa del decesso sia stata diversa dall'arresto cardiaco.
Dalle indagini svolte nell'immediatezza dell'occorso dagli ufficiali di
Polizia Giudiziaria del N.I.C.T.A.S. - Nucleo Investigativo Circondariale
Tutela Ambientale e Sanitaria, incaricati dal P.M. di turno dott. Per_3
, depositate in atti, non emergono ulteriori elementi probatori a
[...]
supporto della tesi attorea.
Orbene, pure a voler considerare che il lavoratore sia stato colpito da infarto del miocardio, come ipotizzato dagli attori, con specifico riferimento alla riconducibilità di un infarto cardiaco alla fattispecie dell'infortunio sul lavoro, la giurisprudenza, pur avendone ammesso la astratta configurabilità, ha altresì evidenziato i limiti entro cui tale qualificazione giuridica può avvenire, affermando che “...con riguardo a un infarto cardiaco, che di per sé non integra la causa violenta, va accertato se la rottura dell'equilibrio nell'organismo del lavoratore sia da collegare
pag. 7/9 causalmente a specifiche condizioni ambientali e di lavoro improvvisamente eccedenti la normale adattabilità e tollerabilità, sì da poter essere considerate, sia pure in termini di mera probabilità, fattori concorrenti e da far escludere che si sia trattato del semplice effetto logorante esercitato sull'organismo da gravose condizioni di lavoro”
(Cass. 12685/2003).
L'applicazione dei principi di diritto finora esposti al caso di specie conduce a ritenere non riconducibile l'evento descritto in citazione alla fattispecie giuridica dell'infortunio sul lavoro nei termini precisati dalla giurisprudenza di legittimità, in quanto non è stata data prova dell'esistenza di specifiche condizioni ambientali e di lavoro improvvisamente eccedenti la normale adattabilità e tollerabilità.
Deve pertanto ritenersi che non è emerso alcun elemento idoneo a far ritenere che la breve attività lavorativa svolta dal abbia avuto ER
caratteristiche “morbigene” tali da poter contribuire deterministicamente come una “causa violenta” all'infarto che ha condotto quest'ultimo alla morte.
Tali considerazioni conducono ad escludere la configurabilità nella specie di un infortunio mortale sul lavoro (cui riconnettere l'invocato risarcimento del danno non patrimoniale ai superstiti), seppure non possa escludersi una responsabilità della società datrice di lavoro per violazione dell'obbligo di prevenzione imposto dall'art. 2087 c.c.
La mancanza di prova del nesso causale tra la morte del lavoratore e l'attività lavorativa prestata dallo stesso preclude, tuttavia, ogni ulteriore indagine su tale profilo.
pag. 8/9 In definitiva non c'è alcun elemento dal quale possa desumersi l'esistenza di un collegamento eziologico tra l'attività lavorativa e la causa della morte, pertanto, in virtù delle considerazioni finora svolte, la domanda attorea va rigettata.
La natura delle questioni trattate giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, nella persona del G.U. Dott.ssa Maria
Concetta Consoli, definitivamente pronunciando, nella causa in epigrafe, così provvede:
1. Rigetta la domanda attorea;
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Siracusa 17/04/2025.
Il Giudice on.
Dott.ssa Maria Concetta Consoli
pag. 9/9