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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/11/2025, n. 5634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5634 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10098/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA - UPP SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 10098/2022 R.G. promossa da:
, già Parte_1 [...]
C.F. , in persona del Vicepresidente Parte_2 P.IVA_1 del Consiglio di amministrazione, Dott con sede in via Don Carlo Parte_3 Pt_1
Gnocchi n. 3 ed elettivamente domiciliata in San Marzano sul Sarno alla via Vittorio Veneto n.
19, nonché rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Margherita Oliva;
Appellante
Contro
(F.: ), nata a [...] il [...], residente in Controparte_1 C.F._1
TA T'SI (CT), Via Siracusa n. 8, elettivamente domiciliata in Catania, via
Dalmazia n. 5, presso lo studio dell'avv. Giovanni Greco, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Appellata
Conclusioni
All'udienza del 30 aprile 2025 le parti costituite precisavano le conclusioni come da processo verbale in atti. La causa veniva posta in decisione previa assegnazione dei termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
pagina 1 di 9 ----------
Svolgimento del processo
I fatti di causa sono così riassumibili:
- con il ricorso monitorio iscritto al n. 5451/2020 R.G., Parte_1
adiva il Giudice di Pace di chiedendo ingiungersi a il
[...] Pt_1 Controparte_1 pagamento dell'importo complessivo di € 4.665,00, sì come pretesi a titolo di retta universitaria afferente agli anni accademici 2017/2018 e 2018/2019, oltre la tassa di rinuncia agli studi e le spese di insoluto/RID.
- con il decreto n. 5827/2020 RG del 6 marzo 2020, il Giudice di Pace di Pt_1 accoglieva il ricorso, sì ingiungendo alla parte debitrice il pagamento della predetta somma;
- avverso tale decreto, con l'atto di citazione del 29 settembre 2020, Controparte_1 proponeva opposizione, eccependo, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del giudice adito, e contestando, nel merito, la legittimità della pretesa monitoria, a tal ultimo riguardo adducendo l'intervenuta comunicazione di rinuncia agli studi e la nullità delle clausole invocate dall' a fondamento della pretesa;
Parte_1
- con la sentenza del 21 dicembre 2021, il Giudice di Pace di ritenendo la Pt_1 vessatorietà della clausola derogatoria del foro, dichiarava la propria incompetenza territoriale a favore del Giudice di Pace di Catania, revocava il decreto ingiuntivo e compensava le spese tra le parti;
- riassunto, a tal punto, il giudizio dinanzi al GdP di Catania, l' istante, Parte_1 riproponendo integralmente le ragioni sottese alla domanda monitoria, chiedeva la condanna della convenuta al pagamento dell'importo già ingiunto;
- con la sentenza n. 1742/2022 RG, resa in data 6 luglio 2022, il Giudice di Pace di
Catania, preso atto dell'intervenuta comunicata rinuncia, ritenuta la vessatorietà della clausola disciplinante il diritto di recesso, ha disconosciuto l'azionata pretesa creditoria, sì compensando le spese processuali.
Avverso la detta sentenza formula appello, con atto di citazione ritualmente notificato,
. Parte_1
pagina 2 di 9 , con il primo motivo di gravame, la qualificata vessatorietà delle clausole Pt_4 contrattuali assunte a fondamento della domanda, sì come assistite da rituale doppia sottoscrizione, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cc, sì censurando, quanto alle annualità maturate, l'affermata efficacia estintiva dell'atto di rinuncia agli studi del 18 giugno 2019.
Richiama, al riguardo, le norme in materia di riparto dell'onere probatorio, assumendo che, una volta fornita la prova della fonte e dell'ammontare del credito preteso, sarebbe spettato alla controparte dimostrare l'asserita inesistenza o estinzione delle relative obbligazioni, a nulla rilevando, allo scopo, la mancata fruizione soggettiva dei servizi didattici, comunque, regolarmente messi a disposizione dell'iscritta.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita , sostenendo l'infondatezza, Controparte_1 oltreché l'inammissibilità, del gravame e chiedendone, dunque, il rigetto.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 30 aprile 2025 previa concessione dei termini per le comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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Motivi della decisione
L'eccezione pregiudiziale di manifesta infondatezza proposta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 348 cpc, da deve ritenersi superata per via della rimessione della Controparte_1 causa alla formale decisione di merito.
Il nucleo centrale dell'impugnazione attiene alla valutazione delle clausole disciplinanti il rapporto universitario, segnatamente quelle sulla sua durata, sul meccanismo di protrazione sino a rinuncia formalmente esercitata, sull'importo della retta annuale e sui costi accessori.
Al riguardo, si duole della statuizione di prime cure Parte_1 in ordine alla ritenuta vessatorietà delle previsioni contrattuali intercorse tra le parti, sul presupposto che la studentessa sarebbe stata vincolata, anno dopo anno, al pagamento della retta universitaria per effetto di un tacito rinnovo del contratto.
L'appello è fondato e merita, quindi, accoglimento nei termini in cui si dirà.
1. Qualificazione giuridica del rapporto universitario
pagina 3 di 9 Dalla documentazione prodotta in atti emerge che il rapporto instauratosi tra
[...]
e non è riconducibile ad una successione di Parte_1 Controparte_1 contratti annuali autonomi e soggetti a rinnovo tacito, configurandosi, invece, quale vincolo formativo unitario, a struttura tendenzialmente pluriennale e, come tale, destinato a perdurare sino al conseguimento del titolo, salvo formale rinuncia.
Nella specie, stando alle risultanze istruttorie, la continuità del vincolo si desume:
- dal modulo di immatricolazione, sottoscritto dalla , nel quale l'iscrizione al CP_1 corso è indicata come avente durata pari all'intero percorso di studi;
- dal Regolamento di Ateneo, anch'esso debitamente sottoscritto, che ripartisce annualmente gli oneri di iscrizione come ratei di un'unica obbligazione di durata;
- dall'allegato economico che disciplina la rinuncia agli studi come atto volto ad interrompere la carriera universitaria, non un singolo contratto.
In tale prospettiva, la clausola che riconosce allo studente la facoltà di interrompere il proprio ciclo di studi mediante dichiarazione formale di rinuncia – in questo caso, da trasmettersi, a mezzo di raccomandata A/R, entro il 30 agosto dell'anno accademico precedente – non opera, in realtà, quale meccanismo diretto a prevenire un rinnovo contrattuale annuale, dovendosi intendere, piuttosto, come modalità di esercizio di un potere di disdetta, volto cioè a determinare la cessazione anticipata di un rapporto che, altrimenti, sarebbe proseguito nella sua naturale unitarietà fino al conseguimento del titolo.
2. Segue: in ordine alla vessatorietà delle clausole, alla prova della rinuncia e alla decorrenza delle somme dovute
Tanto premesso, deve osservarsi che le clausole oggetto di censura non possono, nel caso di specie, essere ricondotte né al novero delle pattuizioni che stabiliscono rinnovi taciti del contratto né a quelle che impongono al contraente condizioni particolarmente gravose o inattese, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.
A fugare, ad ogni modo, qualsivoglia residuo dubbio soccorre la circostanza secondo cui tutte le clausole dedotte – ivi comprese quelle afferenti all'importo della retta annuale e agli oneri accessori – risultano specificamente approvate, ad opera di , mediante Controparte_1 separata sottoscrizione apposta in calce all'allegato economico.
pagina 4 di 9 Siffatta modalità di adesione rende, pertanto, la piena intellegibilità delle stesse, con la conseguenza che, sotto tale profilo, le clausole in esame non presentano i requisiti della vessatorietà.
Né potrebbe assumere rilievo contrario, d'altronde, la circostanza che detta sottoscrizione sia stata resa in un documento formalmente separato, atteso che esso risulta espressamente richiamato nel contratto d'iscrizione ed è a questo funzionalmente collegato, costituendone, quindi, parte integrante dell'assetto negoziale complessivo.
Superate da ritenersi sono altresì le doglianze, sì come formulate dall'appellata, in ordine all'asserita violazione degli artt. 33-37 bis del Codice del Consumo, donde la fondatezza del correlato motivo di gravame.
Se è, infatti, vero che, nell'ambito del richiamato Provvedimento n. 28063 di cui all'Adunanza del 20 dicembre 2019, è stata censurata la condotta dell' Parte_1
in quanto ritenuta idonea “a frapporre ostacoli all'esercizio del diritto di
[...] recesso che risulta subordinato a due condizioni: da un lato, al rispetto di un termine particolarmente stringente;
dall'altro, all'avvenuto pagamento, da parte dello studente moroso, dei debiti accumulati e delle quote di iscrizione agli anni successivi rinnovate automaticamente”, sul rilievo che trattavisi di una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 24 e 25 Cod. Cons., è altrettanto vero, tuttavia, che la questione sottoposta all'esame all'AGCM concerneva l'ipotesi, diversa da quella prospettata in questa sede, consistente nella richiesta agli studenti-consumatori di somme illegittimamente pretese giacché relative a posizioni maturate successivamente alla rinuncia agli studi.
Ciò a prescindere dal fatto che:
- quella sul tacito rinnovo non rientra, nemmanco, tra le clausole vessatorie contemplate nell'elenco tassativo di cui al comma 2° dell'art. 33 del D.lgs. n. 206/2005, essendo, all'incontro, prevista la vessatorietà della clausola che prevede “un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione”;
- le circostanze, prima evidenziate, in ordine alla chiarezza delle clausole, oltreché alla consapevole accettazione di esse da parte della studentessa, escludono, all'evidenza, la ricorrenza, altresì, dei presupposti per la configurabilità delle specifiche ipotesi di pagina 5 di 9 inefficacia/invalidità invocate dall'opponente ex artt. 34, comma 5°, e 36, comma 2°, del D.lgs. 206/2005;
- parimenti, non è ravvisabile un “significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto” in danno della studentessa-contraente in buona fede, atteso che la previsione del tacito rinnovo, lungi dal porre a suo carico un vincolo sproporzionato o imprevedibile, risponde, piuttosto, al corretto bilanciamento degli interessi delle parti, garantendo all'Ateneo la prevedibilità del numero degli iscritti e, correlativamente, la continuità dell'offerta formativa.
3. Segue: in ordine alla disdetta esercitata da Controparte_1
Nel caso a mano, non v'è traccia, agli atti, che abbia mai inoltrato una Controparte_1 valida dichiarazione di rinuncia prima del 18 giugno 2019 né che sia intervenuto un qualsivoglia atto idoneo ad incidere sulla debenza delle annualità già maturate (le interlocuzioni informali a mezzo e-mail, di cui si dà conto, non assolvono, invero, alla funzione della formalità richieste).
La comunicazione di rinuncia dell'appellata, allora, - ancorché reputata intempestiva dalla -, rimane, comunque, priva di incidenza nel presente giudizio: la pretesa Parte_1 creditoria avanzata dall' concerne, difatti, gli obblighi economici maturati per gli anni Parte_1 accademici 2017/2018 e 2018/2019, vale a dire per annualità anteriori alla stessa e, come tali, insuscettibili di spiegare effetti estintivi su posizioni ormai consolidate.
Il vero è che solo se la avesse provato l'avvenuta trasmissione di una CP_1 precedente, tempestiva e rituale, dichiarazione di rinuncia, oppure fossero emersi concreti impedimenti frapposti dall'Ateneo all'esercizio del diritto di recesso, sarebbero potute venire in rilievo le questioni, rispettivamente, della potenziale vessatorietà della clausola che subordina la cessazione del rapporto al previo adempimento degli importi a carico dell'iscritta e/o quella concernente la possibile commisurazione dell'esborso residuo alle prestazioni effettivamente fruite sino al recesso.
Nessuno di tali presupposti impeditivi, però, risulta comprovato, difettando, pertanto, la prova – della cui produzione l'appellata era onerata ai sensi dell'art. 2697 c.c. – dei fatti idonei a paralizzare la pretesa creditoria.
pagina 6 di 9 A conferma di ciò, vi è, peraltro, quanto riferito dalla teste impiegata Testimone_1 presso l'Università appellante ed escussa dinanzi al Giudice di Pace di la quale, Pt_1 dichiarando di aver ricevuto la richiesta di disdetta, da parte di , in data 18 Controparte_1 giugno 2019 e di averla rigettata per irregolarità/intempestività, ha altresì escluso che - per quanto di sua conoscenza e per la qualità rivestita - la studentessa avesse “più volte” lamentato l'impossibilità di scaricare dal sito web il modulo di rinuncia agli studi, (ADR: “Non è vero quanto mi si legge sul capitolo 1, posso così dire per quanto di mia conoscenza e per la qualità rivestita”), con ciò sconfessando integralmente le difese articolate dall'odierna appellata.
Tale deposizione, quindi, lungi dal sorreggere la tesi della , corrobora CP_1 ulteriormente la ricostruzione secondo cui il rapporto accademico è proseguito, senza soluzione di continuità, sino alla maturazione dell'annualità 2018/2019, essendo rimasti del tutto privi di riscontro gli impedimenti all'uopo paventati.
4. Da ultimo, sulla residuale questione della fruizione dei servizi didattici
Si ritiene, altresì, priva di fondamento la prospettazione di , secondo cui Controparte_1
l'esiguità quantitativa di accessi operati alla piattaforma telematica costituirebbe indice della fattuale interruzione del rapporto o, comunque, dei tentativi, a suo dire reiterati, di porvi anticipatamente termine.
V'è da dire, al riguardo, che, nel sistema della formazione telematica, la concreta fruizione dei servizi didattici è rimessa alla libera autodeterminazione dello studente, non incidendo né sull'esistenza né sulla prosecuzione del rapporto contrattuale, il quale – si ripete – trova cessazione solo con la ricezione, da parte dell'Ateneo, dell'atto formale di rinuncia, in conformità alle prescrizioni regolamentari.
Il dato valutativo dirimente resta, pertanto, la messa a disposizione del servizio (qui, per il vero, incontestata) e non già la misura in cui lo studente sceglie, liberamente, di avvalersene;
la prestazione dell' , infatti, costituendo un'obbligazione di mezzi e non di risultato, si Parte_1 considera adempiuta con la regolare attivazione e accessibilità della piattaforma e dei contenuti, non assumendo la scelta soggettiva alcuna valenza estintiva né impeditiva.
pagina 7 di 9 Ciò a maggior ragione ove si consideri – come, del resto, valorizzato dalla Parte_1
– la circostanza per cui le previsioni contrattuali unilateralmente predisposte ad opera della struttura, e specificamente approvate da , risultano, in generale, Controparte_1 funzionalmente correlate alla necessità di programmare ex ante le risorse didattiche e organizzative, in coerenza con il quadro regolatorio ministeriale all'uopo richiamato e, pertanto, con gli standard qualitativi propri del rapporto in essere.
5. La statuizione
Non resta, alla luce delle superiori considerazioni, che accogliere l'interposto appello, condannando , in riforma della sentenza impugnata, al pagamento, in favore Controparte_1 di , dell'importo complessivamente dovuto a titolo di Parte_1 rette universitarie e oneri accessori, oltreché degli interessi legali dalle scadenze sino al soddisfo.
Tale somma, in particolare, è pari ad un totale di € 4.550,00, così determinato: €
2.000,00 per l'a.a. 2017/2018, € 2.000,00, per l'a.a. 2018/2019, oltre € 550,00 per tassa di rinuncia. Devesi per contro escludersi quanto preteso a titolo di spese insoluto e RID perché privo di riscontro probatorio.
Il principio della soccombenza impone la condanna dell'appellata alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio.
Esse sono liquidate a misura del DM 147/2022 secondo i seguenti parametri: primo grado - valore della causa sino ad € 5.200,00 – compensi medi – fasi studio, introduttiva, trattazione e decisione / secondo grado: valore della causa sino ad € 5.200,00 – compensi medi – fasi studio, introduttiva, decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 10098/2022 RG, in riforma della sentenza n. 1742/2022, resa dal Giudice di Pace di Catania in data 6 luglio
2022, così statuisce: accoglie l'appello e, per l'effetto, condanna al pagamento, in favore di Controparte_1
, della somma di € 4.550,00, oltre interessi legali dalle Parte_1 scadenze dei singoli ratei sino al soddisfo;
pagina 8 di 9 condanna l'appellata alla refusione delle spese di lite, che si liquidano, quanto al primo grado di giudizio, in € 1.265,00, oltre iva, cpa e spese generali e, quanto al secondo grado, in
€ 1.701,00, oltre CU ed imposta di bollo, iva, cpa e spese generali. Sono distratti in favore del procuratore costituito.
Così deciso in Catania, il 21 novembre 2025
Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA - UPP SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 10098/2022 R.G. promossa da:
, già Parte_1 [...]
C.F. , in persona del Vicepresidente Parte_2 P.IVA_1 del Consiglio di amministrazione, Dott con sede in via Don Carlo Parte_3 Pt_1
Gnocchi n. 3 ed elettivamente domiciliata in San Marzano sul Sarno alla via Vittorio Veneto n.
19, nonché rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Margherita Oliva;
Appellante
Contro
(F.: ), nata a [...] il [...], residente in Controparte_1 C.F._1
TA T'SI (CT), Via Siracusa n. 8, elettivamente domiciliata in Catania, via
Dalmazia n. 5, presso lo studio dell'avv. Giovanni Greco, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Appellata
Conclusioni
All'udienza del 30 aprile 2025 le parti costituite precisavano le conclusioni come da processo verbale in atti. La causa veniva posta in decisione previa assegnazione dei termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
pagina 1 di 9 ----------
Svolgimento del processo
I fatti di causa sono così riassumibili:
- con il ricorso monitorio iscritto al n. 5451/2020 R.G., Parte_1
adiva il Giudice di Pace di chiedendo ingiungersi a il
[...] Pt_1 Controparte_1 pagamento dell'importo complessivo di € 4.665,00, sì come pretesi a titolo di retta universitaria afferente agli anni accademici 2017/2018 e 2018/2019, oltre la tassa di rinuncia agli studi e le spese di insoluto/RID.
- con il decreto n. 5827/2020 RG del 6 marzo 2020, il Giudice di Pace di Pt_1 accoglieva il ricorso, sì ingiungendo alla parte debitrice il pagamento della predetta somma;
- avverso tale decreto, con l'atto di citazione del 29 settembre 2020, Controparte_1 proponeva opposizione, eccependo, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del giudice adito, e contestando, nel merito, la legittimità della pretesa monitoria, a tal ultimo riguardo adducendo l'intervenuta comunicazione di rinuncia agli studi e la nullità delle clausole invocate dall' a fondamento della pretesa;
Parte_1
- con la sentenza del 21 dicembre 2021, il Giudice di Pace di ritenendo la Pt_1 vessatorietà della clausola derogatoria del foro, dichiarava la propria incompetenza territoriale a favore del Giudice di Pace di Catania, revocava il decreto ingiuntivo e compensava le spese tra le parti;
- riassunto, a tal punto, il giudizio dinanzi al GdP di Catania, l' istante, Parte_1 riproponendo integralmente le ragioni sottese alla domanda monitoria, chiedeva la condanna della convenuta al pagamento dell'importo già ingiunto;
- con la sentenza n. 1742/2022 RG, resa in data 6 luglio 2022, il Giudice di Pace di
Catania, preso atto dell'intervenuta comunicata rinuncia, ritenuta la vessatorietà della clausola disciplinante il diritto di recesso, ha disconosciuto l'azionata pretesa creditoria, sì compensando le spese processuali.
Avverso la detta sentenza formula appello, con atto di citazione ritualmente notificato,
. Parte_1
pagina 2 di 9 , con il primo motivo di gravame, la qualificata vessatorietà delle clausole Pt_4 contrattuali assunte a fondamento della domanda, sì come assistite da rituale doppia sottoscrizione, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cc, sì censurando, quanto alle annualità maturate, l'affermata efficacia estintiva dell'atto di rinuncia agli studi del 18 giugno 2019.
Richiama, al riguardo, le norme in materia di riparto dell'onere probatorio, assumendo che, una volta fornita la prova della fonte e dell'ammontare del credito preteso, sarebbe spettato alla controparte dimostrare l'asserita inesistenza o estinzione delle relative obbligazioni, a nulla rilevando, allo scopo, la mancata fruizione soggettiva dei servizi didattici, comunque, regolarmente messi a disposizione dell'iscritta.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita , sostenendo l'infondatezza, Controparte_1 oltreché l'inammissibilità, del gravame e chiedendone, dunque, il rigetto.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 30 aprile 2025 previa concessione dei termini per le comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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Motivi della decisione
L'eccezione pregiudiziale di manifesta infondatezza proposta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 348 cpc, da deve ritenersi superata per via della rimessione della Controparte_1 causa alla formale decisione di merito.
Il nucleo centrale dell'impugnazione attiene alla valutazione delle clausole disciplinanti il rapporto universitario, segnatamente quelle sulla sua durata, sul meccanismo di protrazione sino a rinuncia formalmente esercitata, sull'importo della retta annuale e sui costi accessori.
Al riguardo, si duole della statuizione di prime cure Parte_1 in ordine alla ritenuta vessatorietà delle previsioni contrattuali intercorse tra le parti, sul presupposto che la studentessa sarebbe stata vincolata, anno dopo anno, al pagamento della retta universitaria per effetto di un tacito rinnovo del contratto.
L'appello è fondato e merita, quindi, accoglimento nei termini in cui si dirà.
1. Qualificazione giuridica del rapporto universitario
pagina 3 di 9 Dalla documentazione prodotta in atti emerge che il rapporto instauratosi tra
[...]
e non è riconducibile ad una successione di Parte_1 Controparte_1 contratti annuali autonomi e soggetti a rinnovo tacito, configurandosi, invece, quale vincolo formativo unitario, a struttura tendenzialmente pluriennale e, come tale, destinato a perdurare sino al conseguimento del titolo, salvo formale rinuncia.
Nella specie, stando alle risultanze istruttorie, la continuità del vincolo si desume:
- dal modulo di immatricolazione, sottoscritto dalla , nel quale l'iscrizione al CP_1 corso è indicata come avente durata pari all'intero percorso di studi;
- dal Regolamento di Ateneo, anch'esso debitamente sottoscritto, che ripartisce annualmente gli oneri di iscrizione come ratei di un'unica obbligazione di durata;
- dall'allegato economico che disciplina la rinuncia agli studi come atto volto ad interrompere la carriera universitaria, non un singolo contratto.
In tale prospettiva, la clausola che riconosce allo studente la facoltà di interrompere il proprio ciclo di studi mediante dichiarazione formale di rinuncia – in questo caso, da trasmettersi, a mezzo di raccomandata A/R, entro il 30 agosto dell'anno accademico precedente – non opera, in realtà, quale meccanismo diretto a prevenire un rinnovo contrattuale annuale, dovendosi intendere, piuttosto, come modalità di esercizio di un potere di disdetta, volto cioè a determinare la cessazione anticipata di un rapporto che, altrimenti, sarebbe proseguito nella sua naturale unitarietà fino al conseguimento del titolo.
2. Segue: in ordine alla vessatorietà delle clausole, alla prova della rinuncia e alla decorrenza delle somme dovute
Tanto premesso, deve osservarsi che le clausole oggetto di censura non possono, nel caso di specie, essere ricondotte né al novero delle pattuizioni che stabiliscono rinnovi taciti del contratto né a quelle che impongono al contraente condizioni particolarmente gravose o inattese, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.
A fugare, ad ogni modo, qualsivoglia residuo dubbio soccorre la circostanza secondo cui tutte le clausole dedotte – ivi comprese quelle afferenti all'importo della retta annuale e agli oneri accessori – risultano specificamente approvate, ad opera di , mediante Controparte_1 separata sottoscrizione apposta in calce all'allegato economico.
pagina 4 di 9 Siffatta modalità di adesione rende, pertanto, la piena intellegibilità delle stesse, con la conseguenza che, sotto tale profilo, le clausole in esame non presentano i requisiti della vessatorietà.
Né potrebbe assumere rilievo contrario, d'altronde, la circostanza che detta sottoscrizione sia stata resa in un documento formalmente separato, atteso che esso risulta espressamente richiamato nel contratto d'iscrizione ed è a questo funzionalmente collegato, costituendone, quindi, parte integrante dell'assetto negoziale complessivo.
Superate da ritenersi sono altresì le doglianze, sì come formulate dall'appellata, in ordine all'asserita violazione degli artt. 33-37 bis del Codice del Consumo, donde la fondatezza del correlato motivo di gravame.
Se è, infatti, vero che, nell'ambito del richiamato Provvedimento n. 28063 di cui all'Adunanza del 20 dicembre 2019, è stata censurata la condotta dell' Parte_1
in quanto ritenuta idonea “a frapporre ostacoli all'esercizio del diritto di
[...] recesso che risulta subordinato a due condizioni: da un lato, al rispetto di un termine particolarmente stringente;
dall'altro, all'avvenuto pagamento, da parte dello studente moroso, dei debiti accumulati e delle quote di iscrizione agli anni successivi rinnovate automaticamente”, sul rilievo che trattavisi di una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 24 e 25 Cod. Cons., è altrettanto vero, tuttavia, che la questione sottoposta all'esame all'AGCM concerneva l'ipotesi, diversa da quella prospettata in questa sede, consistente nella richiesta agli studenti-consumatori di somme illegittimamente pretese giacché relative a posizioni maturate successivamente alla rinuncia agli studi.
Ciò a prescindere dal fatto che:
- quella sul tacito rinnovo non rientra, nemmanco, tra le clausole vessatorie contemplate nell'elenco tassativo di cui al comma 2° dell'art. 33 del D.lgs. n. 206/2005, essendo, all'incontro, prevista la vessatorietà della clausola che prevede “un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione”;
- le circostanze, prima evidenziate, in ordine alla chiarezza delle clausole, oltreché alla consapevole accettazione di esse da parte della studentessa, escludono, all'evidenza, la ricorrenza, altresì, dei presupposti per la configurabilità delle specifiche ipotesi di pagina 5 di 9 inefficacia/invalidità invocate dall'opponente ex artt. 34, comma 5°, e 36, comma 2°, del D.lgs. 206/2005;
- parimenti, non è ravvisabile un “significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto” in danno della studentessa-contraente in buona fede, atteso che la previsione del tacito rinnovo, lungi dal porre a suo carico un vincolo sproporzionato o imprevedibile, risponde, piuttosto, al corretto bilanciamento degli interessi delle parti, garantendo all'Ateneo la prevedibilità del numero degli iscritti e, correlativamente, la continuità dell'offerta formativa.
3. Segue: in ordine alla disdetta esercitata da Controparte_1
Nel caso a mano, non v'è traccia, agli atti, che abbia mai inoltrato una Controparte_1 valida dichiarazione di rinuncia prima del 18 giugno 2019 né che sia intervenuto un qualsivoglia atto idoneo ad incidere sulla debenza delle annualità già maturate (le interlocuzioni informali a mezzo e-mail, di cui si dà conto, non assolvono, invero, alla funzione della formalità richieste).
La comunicazione di rinuncia dell'appellata, allora, - ancorché reputata intempestiva dalla -, rimane, comunque, priva di incidenza nel presente giudizio: la pretesa Parte_1 creditoria avanzata dall' concerne, difatti, gli obblighi economici maturati per gli anni Parte_1 accademici 2017/2018 e 2018/2019, vale a dire per annualità anteriori alla stessa e, come tali, insuscettibili di spiegare effetti estintivi su posizioni ormai consolidate.
Il vero è che solo se la avesse provato l'avvenuta trasmissione di una CP_1 precedente, tempestiva e rituale, dichiarazione di rinuncia, oppure fossero emersi concreti impedimenti frapposti dall'Ateneo all'esercizio del diritto di recesso, sarebbero potute venire in rilievo le questioni, rispettivamente, della potenziale vessatorietà della clausola che subordina la cessazione del rapporto al previo adempimento degli importi a carico dell'iscritta e/o quella concernente la possibile commisurazione dell'esborso residuo alle prestazioni effettivamente fruite sino al recesso.
Nessuno di tali presupposti impeditivi, però, risulta comprovato, difettando, pertanto, la prova – della cui produzione l'appellata era onerata ai sensi dell'art. 2697 c.c. – dei fatti idonei a paralizzare la pretesa creditoria.
pagina 6 di 9 A conferma di ciò, vi è, peraltro, quanto riferito dalla teste impiegata Testimone_1 presso l'Università appellante ed escussa dinanzi al Giudice di Pace di la quale, Pt_1 dichiarando di aver ricevuto la richiesta di disdetta, da parte di , in data 18 Controparte_1 giugno 2019 e di averla rigettata per irregolarità/intempestività, ha altresì escluso che - per quanto di sua conoscenza e per la qualità rivestita - la studentessa avesse “più volte” lamentato l'impossibilità di scaricare dal sito web il modulo di rinuncia agli studi, (ADR: “Non è vero quanto mi si legge sul capitolo 1, posso così dire per quanto di mia conoscenza e per la qualità rivestita”), con ciò sconfessando integralmente le difese articolate dall'odierna appellata.
Tale deposizione, quindi, lungi dal sorreggere la tesi della , corrobora CP_1 ulteriormente la ricostruzione secondo cui il rapporto accademico è proseguito, senza soluzione di continuità, sino alla maturazione dell'annualità 2018/2019, essendo rimasti del tutto privi di riscontro gli impedimenti all'uopo paventati.
4. Da ultimo, sulla residuale questione della fruizione dei servizi didattici
Si ritiene, altresì, priva di fondamento la prospettazione di , secondo cui Controparte_1
l'esiguità quantitativa di accessi operati alla piattaforma telematica costituirebbe indice della fattuale interruzione del rapporto o, comunque, dei tentativi, a suo dire reiterati, di porvi anticipatamente termine.
V'è da dire, al riguardo, che, nel sistema della formazione telematica, la concreta fruizione dei servizi didattici è rimessa alla libera autodeterminazione dello studente, non incidendo né sull'esistenza né sulla prosecuzione del rapporto contrattuale, il quale – si ripete – trova cessazione solo con la ricezione, da parte dell'Ateneo, dell'atto formale di rinuncia, in conformità alle prescrizioni regolamentari.
Il dato valutativo dirimente resta, pertanto, la messa a disposizione del servizio (qui, per il vero, incontestata) e non già la misura in cui lo studente sceglie, liberamente, di avvalersene;
la prestazione dell' , infatti, costituendo un'obbligazione di mezzi e non di risultato, si Parte_1 considera adempiuta con la regolare attivazione e accessibilità della piattaforma e dei contenuti, non assumendo la scelta soggettiva alcuna valenza estintiva né impeditiva.
pagina 7 di 9 Ciò a maggior ragione ove si consideri – come, del resto, valorizzato dalla Parte_1
– la circostanza per cui le previsioni contrattuali unilateralmente predisposte ad opera della struttura, e specificamente approvate da , risultano, in generale, Controparte_1 funzionalmente correlate alla necessità di programmare ex ante le risorse didattiche e organizzative, in coerenza con il quadro regolatorio ministeriale all'uopo richiamato e, pertanto, con gli standard qualitativi propri del rapporto in essere.
5. La statuizione
Non resta, alla luce delle superiori considerazioni, che accogliere l'interposto appello, condannando , in riforma della sentenza impugnata, al pagamento, in favore Controparte_1 di , dell'importo complessivamente dovuto a titolo di Parte_1 rette universitarie e oneri accessori, oltreché degli interessi legali dalle scadenze sino al soddisfo.
Tale somma, in particolare, è pari ad un totale di € 4.550,00, così determinato: €
2.000,00 per l'a.a. 2017/2018, € 2.000,00, per l'a.a. 2018/2019, oltre € 550,00 per tassa di rinuncia. Devesi per contro escludersi quanto preteso a titolo di spese insoluto e RID perché privo di riscontro probatorio.
Il principio della soccombenza impone la condanna dell'appellata alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio.
Esse sono liquidate a misura del DM 147/2022 secondo i seguenti parametri: primo grado - valore della causa sino ad € 5.200,00 – compensi medi – fasi studio, introduttiva, trattazione e decisione / secondo grado: valore della causa sino ad € 5.200,00 – compensi medi – fasi studio, introduttiva, decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 10098/2022 RG, in riforma della sentenza n. 1742/2022, resa dal Giudice di Pace di Catania in data 6 luglio
2022, così statuisce: accoglie l'appello e, per l'effetto, condanna al pagamento, in favore di Controparte_1
, della somma di € 4.550,00, oltre interessi legali dalle Parte_1 scadenze dei singoli ratei sino al soddisfo;
pagina 8 di 9 condanna l'appellata alla refusione delle spese di lite, che si liquidano, quanto al primo grado di giudizio, in € 1.265,00, oltre iva, cpa e spese generali e, quanto al secondo grado, in
€ 1.701,00, oltre CU ed imposta di bollo, iva, cpa e spese generali. Sono distratti in favore del procuratore costituito.
Così deciso in Catania, il 21 novembre 2025
Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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