Decreto cautelare 24 aprile 2017
Ordinanza cautelare 18 maggio 2017
Decreto decisorio 4 gennaio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, decreto decisorio 04/01/2021, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/01/2021
N. 00001/2021 REG.PROV.PRES.
N. 00435/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 435 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Immobiliare Nila di HI LA & C. S.a.s. e Farmacia HI LA, entrambe in persona del medesimo legale rappresentante pro tempore SS HI LA, rappresentate e difese dagli Avvocati Gianmaria Bertetto e Paolo Pianegonda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sarego, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocato Stefano Baciga, con domicilio eletto presso lo Studio dell’Avvocato Antonio Sartori in Venezia, San Polo 2988;
nei confronti
Provincia di Vicenza, in persona del Presidente pro tempore della Giunta provinciale, non costituita in giudizio;
Vi.Abilità s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l'annullamento
A) quanto al ricorso introduttivo:
- dell'ordinanza del Responsabile del Settore 5 – Servizi logistici del Comune di Sarego (VI) - n. 1 del 23 gennaio 2017, Reg. Generale n. 2, e relativi allegati, avente ad oggetto la “ regolamentazione della viabilità alla rotatoria di Piazza Umberto I° ”, a firma dell'arch. Luciano Pilotto, pubblicata sull'Albo Pretorio il 24 gennaio 2017 e con scadenza della pubblicazione alla data dell’8 febbraio 2017;
- della delibera della Giunta comunale n. 98 del 4 ottobre 2016 e relativi allegati, avente ad oggetto “ Modifica della viabilità dell'incrocio di P.zza Umberto I mediante circolazione rotatoria – atto d'indirizzo a procedere con la sperimentazione ”;
- del parere/autorizzazione resa in data 11 novembre 2016, prot. n. 010834, da Vi.Abilità s.p.a., soggetto operante per conto della Provincia di Vicenza in forza di apposita convenzione con la stessa stipulata il 21 agosto 2002, e relativi allegati;
- di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente;
B) quanto ai motivi aggiunti, depositati dalla parte ricorrente in data 19 ottobre 2018:
- della delibera della Giunta comunale n. 98/2016, nonché dell'ordinanza dirigenziale del responsabile del Settore 5 e dei provvedimenti autorizzatori rilasciati da Vi.Abilità s.p.a., unitamente ad ogni altro atto presupposto e/o conseguente;
Nonché per la condanna del Comune di Sarego, ai sensi degli artt. 30 e 34 cod. proc. amm., al ripristino dello stato originario dell’intersezione viaria di Piazza Umberto I, nonché al risarcimento del danno patito dalle ricorrenti, come quantificato in ricorso e nell’atto di motivi aggiunti o eventualmente nella misura determinata a seguito dell’esperimento di apposita C.T.U.;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c ), e 84 cod. proc. amm.;
Rilevato:
- che, con atto depositato in giudizio in data 20 novembre 2020, la SS HI LA personalmente – in qualità di legale rappresentante delle parti ricorrenti - ha dichiarato la propria volontà di rinunciare agli atti di causa a seguito di sopravvenuto accordo transattivo tra le parti, domandando la compensazione delle spese degli atti della procedura;
Rilevato che la rinuncia è stata ritualmente notificata, ai sensi dell’art. 84, comma 1, c.p.a., al Comune di Sarego, unica parte intimata costituitasi in giudizio;
Ritenuto, di conseguenza, che null’altro resta che prendere atto di detta rinuncia e dichiarare l’estinzione del giudizio;
Ritenuto altresì - valutate le circostanze connotanti la controversia e tenuto conto della domanda della parte ricorrente - che sussistono i presupposti di legge per dichiarare l’integrale compensazione delle spese e degli onorari del giudizio;
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del ricorso per rinuncia.
Spese compensate.
Così deciso il giorno 31 dicembre 2020.
| Il Presidente |
| Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO