Rigetto
Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 30/12/2025, n. 10429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10429 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10429/2025REG.PROV.COLL.
N. 02334/2025 REG.RIC.
N. 02335/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2334 del 2025, proposto dalla società Menegoni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Laura Buffoni e Andrea Cardone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
l’ente CO Regionale Alpi Apuane, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Barbara Mancino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Franco Coccoli in Roma, via Mercati 51;
il Comune di UC, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Germano Scarafiocca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
l’Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale- Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma , via dei Portoghesi 12;
nei confronti
della società MI UC S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Ferdinando Genovesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
della società MI Pregiati S.r.l. e del sig. LU IN, non costituiti in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 2335 del 2025, proposto dal signor LU IN e dalla società MI Pregiati S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Laura Buffoni e Andrea Cardone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
l’ente CO Regionale Alpi Apuane, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Barbara Mancino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Franco Coccoli in Roma, via Mercati 51;
il Comune di UC, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Germano Scarafiocca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
l’Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale -Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
della società MI UC S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Ferdinando Genovesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
della società Menegoni S.r.l., non costituitasi in giudizio;
della sentenza del T.a.r. Toscana, sezione II, 22 luglio 2024 n.951, che ha dichiarato improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse i ricorsi nn. 515/2020 e 517/2020 R.G. integrati da motivi aggiunti proposti entrambi per l’annullamento:
(ricorsi principali)
a) del provvedimento 29 gennaio 2020 n.2, conosciuto in data imprecisata, con il quale il Coordinatore del Settore governo del territorio del CO regionale delle Alpi Apuane ha rilasciato la pronuncia di compatibilità ambientale ed il provvedimento autorizzatorio unico regionale - PAUR per il progetto di coltivazione della cava “Zebrino 2-3” di cui all’istanza 19 luglio 2019 prot. n.2244 della UC MI S.r.l.;
b) dell’atto di pari data e numero, conosciuto in data imprecisata, con il quale il predetto Coordinatore ha dato atto della conclusione favorevole della conferenza di servizi;
(motivi aggiunti)
c) del provvedimento 23 luglio 2020 n.29 e prot. n.4400, conosciuto in data imprecisata, con il quale il Responsabile dell’area tecnica del Comune di UC ha rilasciato autorizzazione paesaggistica per il progetto di cui sopra;
d) del provvedimento 28 luglio 2020 n.5 e prot. n.4504, conosciuto in data imprecisata, con cui il medesimo Responsabile ha rilasciato la relativa autorizzazione estrattiva;
e di ogni atto presupposto e conseguente anche ignoto;
e in ogni caso per la condanna
delle amministrazioni intimate al risarcimento del danno;
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti suindicate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 novembre 2025 il Cons. CO AT PI e viste le conclusioni delle parti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Esiste in Comune di UC, nella zona delle Alpi Apuane, un sito destinato a cava di marmo denominato “Teso 2”, coincidente con i terreni distinti al relativo catasto al foglio 5, mappali 2570, 2572 e 2573. Questi terreni sono di proprietà del ricorrente appellante LU IN, sono concessi in usufrutto trentennale ad una società denominata MI Pregiati S.r.l. e da questa sono poi stati concessi in affitto ad altra società, la ricorrente appellante Menegoni S.r.l. (cfr. appello 2334/2025 R.G. p. 1, fatti pacifici in causa; per i dettagli cfr. la relazione tecnica, doc. 1 in I grado ricorrente in ricorso 517/2020 R.G. foliario 23 giugno 2020, e l’atto di concessione in affitto, scrittura privata autenticata 1 agosto 2018 rep. n.11.275 racc. n.27.463 Notaro Petteruti, di Castelnuovo Garfagnana, registrato ivi il 2 agosto 2018 n.398 atti privati, doc. 1 all. 1 in I grado ricorrente in ricorso 517/2020 R.G. foliario 23 giugno 2020).
2. Al confine con questo sito (cfr. appello p. 4 prime righe, fatto non contestato) ne esiste un altro, sempre destinato a cave di marmo, denominato “Cave Zebrino 2 e Zebrino 3”, coincidente con i terreni distinti al medesimo catasto al foglio 12 mappale 3126 (parte); foglio 13 mappali 3126 e 312 (parte) e foglio 8 mappale 2528 (parte). Questi terreni sono di proprietà comunale e attualmente sono dati in concessione alla controinteressata appellata UC MI S.r.l. per subentro ad una precedente concessionaria (cfr. per l’indicazione dei terreni la dichiarazione di disponibilità doc. 1 all. 4 in I grado ricorrente in ricorso 517/2020 R.G. foliario 23 giugno 2020; cfr. poi i doc. ti 4 e 5 in I grado ricorrente in ricorso 517/2020 R.G. foliario 22 giugno 2020, deliberazioni della Giunta comunale di UC 4 ottobre 2014 n.91, contenente il subentro, e 3 dicembre 2013 n. 96, contenente l’originaria concessione). Si controverte, in estrema sintesi, della legittimità degli atti indicati in epigrafe, in base ai quali la UC MI intende esercitare l’attività di cava di marmo sui terreni di sua pertinenza.
3. I fatti storici di causa, non controversi come tali, si riassumono per quanto rileva così come segue.
3.1 Con atto 19 luglio 2019 prot. n.2244 dell’ente CO regionale delle Alpi Apuane (doc. 1 all. 4 in I grado ricorrente in ricorso 517/2020 R.G. foliario 23 giugno 2020, cit.), la UC MI ha chiesto “ l'attivazione del procedimento di VIA per quanto di competenza, ai sensi della Legge Regionale 12 febbraio 2010 n. 10 e s.m.i., relativamente al piano di coltivazione della cava sopraindicata, presentato in allegato e l'autorizzazione all'attività estrattiva ai sensi della L.R. 27 marzo 2015 n. 35, comprensiva delle autorizzazioni al vincolo paesaggistico ex D.Lgs. n°42/2004 e s.m.i. e di ogni altra autorizzazione, parere o nulla osta necessario alla realizzazione delle opere previste dal piano di coltivazione della cava dì cui sopra ”, per i terreni delle cave Zebrino 2 e Zebrino 3 di cui, come si è detto, è concessionaria.
3.2 Per chiarezza, occorre dar conto della normativa applicabile.
3.2.1 Secondo la normativa nazionale, in particolare ai sensi dell’allegato III parte seconda, lettera s) e dell’allegato IV parte seconda § 8 lettera i) del d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152, l’apertura di una cava è soggetta, a seconda della sua importanza, a valutazione di impatto ambientale – VIA, ovvero a verifica di assoggettabilità a VIA:
3.2.2 Nella Regione Toscana, ai sensi dell’art. 45 ter comma 3 della l. r 12 febbraio 2010 n.10, il rilascio di questi provvedimenti ove relativi ad una cava che non superi una data dimensione e ricada nella relativa area è poi di competenza degli enti parco regionali. Nella specie, non è contestato che la cava per cui è processo ricada nell’area del CO regionale delle Alpi Apuane, da cui la relativa competenza.
3.2.3 L’apertura di una cava richiede poi, com’è noto, ulteriori titoli autorizzativi, segnatamente l’autorizzazione all’attività estrattiva, prevista nella Regione Toscana dalla citata l.r. 27 marzo 2015 n.35. Ciò posto, in questi casi, ai sensi dell’art. 73 bis della l.r. 10/2010, viene rilasciato un “provvedimento autorizzatorio unico, comprendente il provvedimento di VIA ed i titoli abilitativi richiesti dal proponente ” e il relativo procedimento si svolge secondo le norme nazionali, ovvero “ con le modalità di cui all'articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006 ”.
3.3 Sulla base della normativa appena citata, l’Ente parco ha avviato il relativo procedimento con nota 30 agosto 2019 prot. n.2743 (doc. 3 in I grado ricorrente in ricorso 517/2020 R.G. foliario 22 giugno 2020) convocando la conferenza di servizi; ha quindi dato atto della conclusione favorevole di essa (doc. A 1 in I grado ricorrente in ricorso 517/2020 R.G.) ed ha rilasciato il provvedimento autorizzatorio unico- PAUR 29 gennaio 2020 n.2 (doc. A in I grado ricorrente in ricorso 517/2020 R.G.), con la clausola per cui “ il CO regionale delle Alpi Apuane, quale autorità competente, pur svolgendo il ruolo di responsabile del procedimento autorizzatorio unico regionale, non assume alcuna ulteriore competenza autorizzativa rispetto a quelle già in suo possesso e pertanto tutti i titoli autorizzativi acquisiti tramite il presente provvedimento rimangono di competenza delle amministrazioni titolari del relativo potere autorizzatorio ”.
3.4 Contro questo provvedimento e contro la presa d’atto dell’esito favorevole, hanno proposto impugnazione rispettivamente l’affittuaria della cava Teso 2 Menegoni S.r.l. con il ricorso T.a.r. Toscana n.517/2020 R.G., nonché il proprietario dei terreni LU IN e l’usufruttuaria MI Pregiati S.r.l. con il ricorso T.a.r. Toscana n.515/2020 R.G.
3.5 Successivamente, in base alla clausola di riserva contenuta nel PAUR, il Comune di UC ha rilasciato l’autorizzazione paesaggistica 23 luglio 2020 n.29 e prot. n.4400 (doc. B in I grado ricorrente in ricorso 517/2020 R.G.), necessaria evidentemente dato che il progetto insiste in area protetta, e l’autorizzazione all’attività estrattiva 28 luglio 2020 n.5 e prot. n.4504 (doc. C in I grado ricorrente in ricorso 517/2020 R.G.).
3.6 Contro questi atti ulteriori, la Menegoni S.r.l, LU IN e la MI Pregiati S.r.l. hanno proposto motivi aggiunti, rispettivamente nei ricorsi n. 517/2020 e 515/2020.
3.7 Parallelamente, con atto 29 luglio 2022 prot. nn. 3214 e 3215, la Menegoni S.r.l. ha richiesto il rilascio del PAUR per la propria cava Teso 2; ha però ricevuto un diniego con il provvedimento 7 giugno 2023 n.8 dell’ente CO e lo ha impugnato con il ricorso di I grado T.a.r. Toscana n.770/2023 R.G., respinto con la sentenza di quel Tribunale, sez. II 22 luglio 2024 n.952. Contro questa sentenza, la società ha proposto l’appello n.1701/2025 R.G. di questo Consiglio, chiamato anch’esso alla pubblica udienza del 27 novembre 2025.
3.8 Nel corso del giudizio di I grado, peraltro, la UC MI ha richiesto una variante al PAUR già rilasciatole, variante che le è stata accordata con il nuovo provvedimento 26 luglio 2023 n.13 (doc. 5 in I grado ente CO in ricorso 517/2020 R.G.).
4. Con la sentenza meglio indicata in epigrafe, il T.a.r. ha riunito i due ricorsi, n. 517 e 515/2020 e li ha dichiarati entrambi improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, con la motivazione ora riassunta.
4.1 Il T.a.r. ha ritenuto che tanto i ricorsi introduttivi, quanto i corrispondenti motivi aggiunti in entrambi i procedimenti non fossero più “ sorretti da interesse attuale in capo ai rispettivi soggetti ricorrenti, in quanto i provvedimenti autorizzatori con essi gravati venivano superati dal PAUR n. 13/2023, rilasciato dal CO il 26 luglio 2023, e scaturente da un procedimento di variante avviato su iniziativa della titolare MI UC S.r.l. ” (motivazione, p. 7).
4.2 Il T.a.r. ha infatti rilevato come la variante richiesta avesse “ carattere sostanziale, posto che prevedeva mutamenti nell’assetto definitivo del sito ” ( ibidem ) e quindi comportasse il rilascio di una nuova autorizzazione, ai sensi dell’art. 23 comma 1 della citata l.r. 35/2015.
4.3 Il T.a.r. ha quindi concluso nel senso che “ la possibilità, le modalità e i limiti di esercizio dell’attività di escavazione sulla cava Zebrino 2-3, oggetto delle cause decidende, sono attualmente regolamentati dal PAUR 13/2023, che resterebbe efficace indipendentemente dall’esito dei ricorsi nn. 515 e 517 del 2020, e dei rispettivi motivi aggiunti; nessun effetto favorevole sulla sfera giuridica delle parti ricorrenti potrebbe dunque conseguire per effetto dell’ipotetico annullamento ” domandato in giudizio.
4.4 Ha quindi deciso come si è detto, compensando le spese attesa la “definizione in rito” della controversia (p. 8 della motivazione).
5. Contro questa sentenza, hanno proposto impugnazione sia la Menegoni S.r.l. con l’appello iscritto al n.2334/2025 R.G. di questo Consiglio, sia LU IN e la MI Pregiati S.r.l. congiuntamente, con l’appello iscritto al n.2335/2025 R.G. Gli appelli hanno contenuto sostanzialmente identico: con un primo motivo, censurano la pronuncia di improcedibilità; successivamente ripropongono sette motivi di impugnazione dedotti in I grado con il ricorso principale e con i motivi aggiunti, nonché le correlate domande risarcitorie, il tutto così come segue.
5.1 Con il primo motivo, alle pp. 11-16 del ricorso n.2334/2025 e alle pp. 9-13 del ricorso n.2335/2025, contestano la decisione di improcedibilità dei ricorsi e quella relativa alla compensazione delle spese.
5.1.1 Sul primo punto, sostengono che il rilascio del PAUR in variante, che ha motivato appunto la decisione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, non sostituirebbe affatto il PAUR originario, ma ad esso andrebbe ad aggiungersi. In questi termini, sostengono che il PAUR in variante, ove non riguardi le parti della cava oggetto della variante stessa, sarebbe atto meramente conformativo del precedente. Nel dire ciò, svalutano quindi il dato letterale del citato art. 23 comma 1 della l.r. 35/2025, per cui nei casi di variante sostanziale “ è rilasciata una nuova autorizzazione ” sostenendo che ciò non basterebbe a ritenere che il PAUR precedente perda effetto al rilascio del nuovo.
5.1.2 Sul secondo punto, sostengono che la compensazione delle spese sarebbe illegittima, in quanto i ricorsi da loro presentati sarebbero stati fondati; ciò si desumerebbe dal rilascio del nuovo PAUR, che a loro avviso avrebbe il significato di aver riconosciuto le illegittimità del primo, che avrebbero fatto valere con i ricorsi stessi.
5.2 Con il secondo motivo, primo riproposto, alle pp. 16-18 del ricorso n.2334/2025 e alle pp. 13-15 del ricorso n.2335/2025, deducono la violazione dell’art. 16 comma 2 della l.r. 35/2015 e sostengono che il PAUR consentirebbe attività che andrebbero a invadere aree eccedenti quelle delle quali la controinteressata ha la giuridica disponibilità. Il riferimento in questo caso sarebbe all’uscita di una galleria di servizio, denominata G2, che per 10 metri invaderebbe la proprietà dei ricorrenti appellanti (doc. 1 all. 14 in I grado ricorrente in ricorso 517/2020 R.G. foliario 23 giugno 2020), area sulla quale, a differenza di quanto affermato dal Comune, non sussisterebbe alcuna servitù di passaggio.
5.3 Con il terzo motivo, secondo riproposto, alle pp. 18-19 del ricorso n.2334/2025 e alle pp. 15-17 del ricorso n.2335/2025, deducono un asserito contrasto con le disposizioni del Piano attuativo di bacino estrattivo- PABE vigente nell’area, denominato “Acqua Bianca”, strumento previsto dall’art. 113 della l.r. Toscana 10 novembre 2014 n.65, secondo il quale “ all’interno dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane, come identificati dal piano paesaggistico regionale, le nuove attività estrattive sono subordinate all’approvazione di un piano attuativo, di iniziativa pubblica o privata, riferito all’intera estensione di ciascun bacino estrattivo ”, piano che “ individua le quantità sostenibili e le relative localizzazioni nel rispetto della pianificazione regionale in materia di cave e delle previsioni degli strumenti della pianificazione territoriale ”. A dire delle parti appellanti, il PABE sarebbe violato perché il PAUR si baserebbe su una cartografia difforme, prevedrebbe un’estrazione in galleria invece che a cielo aperto e non conterrebbe il richiesto coordinamento con la cava confinante, quella appunto di loro pertinenza.
5.4 Con il quarto motivo, terzo riproposto, alle pp. 19-26 del ricorso n.2334/2025 e alle pp. 17-23 del ricorso n.2335/2025, deducono violazione dell’art. 65 del d. lgs. 152/2006 per violazione del vigente Piano di assetto idrogeologico della zona, strumento previsto dalla norma citata, in quanto non sarebbe stato acquisito il parere dell’Autorità di bacino, a loro avviso dovuto.
5.5 Con il quinto motivo, quarto riproposto, alle pp. 26-28 del ricorso n.2334/2025 e alle pp. 23-26 del ricorso n.2335/2025, deducono violazione dell’art. 146 del d. lgs. 22 gennaio 2004 n.42, secondo logica quanto al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, che sarebbe stata resa, a loro avviso, senza il necessario parere della Soprintendenza competente, parere necessario in quanto la cava interesserebbe un bene, la galleria ex Montecatini, soggetto a vincolo storico artistico.
5.6 Con un sesto motivo, alle pp. 28-29 del ricorso n.2334/2025 e a p.26 del ricorso n. 2335/2025, ripropongono, ciascuno per il proprio interesse, la domanda risarcitoria contestuale ai ricorsi principali di I grado, riferita ai danni “subendi” a causa del provvedimento impugnato, che a loro dire avrebbe provocato il diniego del PAUR richiesto per l’apertura della Cava Teso di loro pertinenza e li costringerebbe ad agire in sede civile contro la controinteressata per accertare il loro diritto sulle aree che, a loro dire, questa avrebbe illegittimamente invaso.
5.7 Con il settimo motivo, primo aggiunto riproposto, alle pp. 29-31 del ricorso n.2334/2025 e alle pp. del ricorso n.2335/2025, deducono propriamente violazione dell’art. 73 bis della l.r. 10/2010, perché a loro dire l’autorizzazione paesaggistica e quella estrattiva, impugnate appunto con i motivi aggiunti, si sarebbero dovute rilasciare contestualmente al PAUR.
5.8 Con l’ottavo motivo, secondo aggiunto riproposto, alle pp. 31-32 del ricorso n.2334/2025 e alle pp. 27-29 del ricorso n.2335/2025, deducono eccesso di potere per sviamento, in quanto a loro avviso il rilascio delle due autorizzazioni citate avrebbe lo scopo di sanare a posteriori i dedotti vizi del PAUR.
5.9 Con un nono motivo, a p.32 del ricorso n.2334/2025 e a p.29 del ricorso n.2335/2025, fanno valere l’illegittimità dei provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti come illegittimità derivata da quella del PAUR, per tutti i motivi già dedotti come sopra contro di esso.
5.10 Infine, con un decimo motivo, a p.32 del ricorso n.2334/2025 e a p. 29 del ricorso n. 2335, ripropongono, ciascuno per il proprio interesse, la domanda risarcitoria contestuale ai motivi aggiunti di I grado, anche qui riferita ai danni “subendi” a causa dei provvedimenti impugnati, per i quali testualmente si riportano “ ai motivi indicati nel ricorso per motivi aggiunti e già riportati nel presente atto ”.
6. Hanno resistito nel procedimento n.2334/2025 il CO regionale, con memoria 16 aprile 2025, il Comune, con atto 20 giugno 2025, e la controinteressata, con atto 9 aprile 2025, ed hanno chiesto che l’appello sia respinto.
7. Sempre nel procedimento n.2334/2025, con memorie 24 ottobre 2025 per la controinteressata, 26 ottobre 2025 per il CO e 27 ottobre 2025 per il Comune e con repliche 6 novembre 2025 per l’appellante e per la controinteressata, le parti hanno ulteriormente illustrato le rispettive posizioni.
8. Parallelamente, nel procedimento n.2335/2025, hanno resistito l’Autorità di bacino, con atto 2 aprile 2024, il CO regionale, con memoria 16 aprile 2025, il Comune, con atto 20 giugno 2025, e la controinteressata, con atto 9 aprile 2025, ed hanno anche in questo caso chiesto che l’appello sia respinto.
9. Ancora nel procedimento n.2335/2025, con memorie 24 ottobre 2025 per la controinteressata, 26 ottobre 2025 per il CO e 27 ottobre 2025 per il Comune e con repliche 6 novembre 2025 per l’appellante e per la controinteressata, le parti hanno illustrato meglio le rispettive posizioni, con atti di contenuto sostanzialmente identico a quelli depositati nel procedimento n.2334/2025.
10. Per quanto rilevante, è stato dedotto quanto segue.
10.1 In via preliminare, l’ente CO (memorie 16 aprile 2025) ha riproposto ai sensi dell’art. 101 c.p.a. l’eccezione preliminare di inammissibilità dei ricorsi e dei motivi aggiunti, in quanto volti a sindacare il merito dell’azione amministrativa.
10.2 Nel merito, sempre l’ente CO (memorie 26 ottobre 2025) ed il Comune (memorie 27 ottobre 2025) hanno replicato che il PAUR successivamente rilasciato costituisce un provvedimento nuovo, sostitutivo del precedente; hanno poi rilevato la mancanza di qualsiasi prova di un danno.
11. Alla pubblica udienza del giorno 27 novembre 2025, la Sezione ha trattenuto i ricorsi in decisione.
12. Preliminarmente, i ricorsi vanno riuniti ai sensi dell’art. 96 comma 1 c.p.a. trattandosi di impugnazioni proposte contro la medesima sentenza.
13. Sempre in via preliminare, va respinta l’eccezione di inammissibilità degli originari ricorsi e motivi aggiunti di I grado proposta dall’ente CO come sopra al § 10.1, eccezione secondo la quale i motivi proposti andrebbero in realtà a sindacare, in modo non ammissibile, il merito dell’azione amministrativa. A semplice lettura, si osserva infatti che i motivi dedotti riguardano o un presunto errato apprezzamento del fatto, è il caso dei motivi secondo e terzo, ovvero profili formali e procedurali, come nei restanti motivi quarto, quinto, settimo e ottavo, e quindi in nessun caso si violano i limiti del sindacato del Giudice amministrativo di legittimità, che a fronte di provvedimenti discrezionali può, come notorio, sindacarne l’abnormità ovvero la l’illogicità intrinseca, senza perciò invadere il dominio del merito amministrativo ed è comunque senz’altro competente a sindacare vizi di legittimità.
14. Ciò posto, l’appello è infondato nel merito anzitutto quanto ai motivi che ripropongono la domanda di annullamento.
15. Va infatti respinto sotto entrambi i profili fatti valere il primo motivo dedotto, volto a contestare le decisioni di improcedibilità e di compensazione delle spese pronunciate in I grado.
15.1 Sul primo punto, ovvero l’impugnazione della pronuncia di improcedibilità del ricorso, meglio detto della domanda di annullamento in esso contenuta, la sentenza di I grado è corretta nella parte in cui afferma che il PAUR in variante sostanziale effettivamente sostituirebbe il precedente.
15.2 In questo senso depone, in generale, anzitutto la lettera dell’art. 23 comma 1 l.r. 35/2015 che per il caso in esame parla di “ nuova autorizzazione ”, evidentemente ritenendo che a fronte di una variante sostanziale occorra ripensare tutto l’intervento.
15.3 Depone nello stesso senso poi, in particolare, quanto si ricava a lettura del provvedimento 26 luglio 2023 n.13 (doc. 5 in I grado ente CO in ricorso 517/2020 R.G.), che non interviene direttamente sull’originario PAUR, ma va, dichiaratamente, a sostituire una precedente pronuncia di compatibilità ambientale 25 luglio 2023 n.12. Questo provvedimento non si rinviene agli atti di causa, ma il solo fatto che esso sia stato pronunciato rende evidente che fra l’originario PAUR e il nuovo non vi è più un diretto collegamento. Il nuovo provvedimento, quindi, si pone come nuova fonte del rapporto e non va a integrare in qualche modo il precedente.
15.4 Sul secondo punto, ovvero l’impugnazione della pronuncia di compensazione delle spese di giudizio, va poi affermato che una decisione di questo tipo non è sindacabile in appello, neppure per difetto di motivazione, essendo fondata su considerazioni di opportunità ampiamente discrezionali, non censurabili in sede di gravame se non nel caso di evidente irrazionalità, che qui all’opposto evidentemente non ricorre: per tutte, C.d.S. sez. IV 19 settembre 2025 n.7397 e sez. V 16 novembre 2016 n.4748.
16. La reiezione del primo motivo di appello comporta che rimanga ferma la decisione di improcedibilità adottata dal Giudice di I grado; di conseguenza, sono a loro volta improcedibili tutti i restanti motivi di appello, attinenti al merito della causa, ovvero i già ricordati motivi secondo, terzo, quarto, quinto, settimo e ottavo, nonché del nono, che fa valere una presunta illegittimità derivata.
17. L’appello è poi infondato e va respinto anche quanto alle domande risarcitorie, riproposte con i motivi sesto e decimo.
17.1 Sul punto, va anzitutto dato atto che vi è stata in I grado un’omissione di pronuncia, dato che la sentenza impugnata su questa domanda nulla dice di esplicito. Non vi è peraltro appello specifico sul punto, essendosi la parte appellante limitata a riproporre le domande stesse nei motivi indicati.
17.2 Le domande in questione, sulla base del principio della ragione più liquida vanno però respinte per totale mancanza di prova, prova che la parte asseritamente danneggiata ha l’onere di fornire: per tutte, C.d.S sez. IV 1 ottobre 2024 n.7878 e sez. III 5 febbraio 2015 n.581.
17.3 Nell’ordine, nel ricorso n.2334/2025 R.G. la parte appellante illustra la domanda risarcitoria nel § 6.1 a p. 29 dell’atto, al quale il successivo § 10 a p.32 si limita a rinviare. Nel citato § 6.1 però la parte stessa si limita a esporre circostanze del tutto generiche, ovvero come si è detto un presunto “ onere per l’odierna appellante di agire in sede civile per far accertare il proprio diritto contro la MI UC s.r.l., con conseguenti spese giudiziali, di consulenza tecnica e perdite in termini di tempo per l’avvio delle opere di coltivazione della cava Teso 2 con conseguente lucro cessante ” e un altrettanto presunto “ rischio per l’appellante addirittura di perdere irrimediabilmente la disponibilità del bene e l’atteso guadagno, a mente del contenuto del contratto di affitto meglio descritto in primo grado ed allegato ”.
17.4 Lo stesso va detto per il ricorso n.2335/2025 R.G. in cui la parte appellante illustra la domanda risarcitoria nel corrispondente § 6.1 a p. 26 dell’atto, affermando “ Il tutto come meglio evidenziato nell’atto di primo grado, ove i danni in quella sede paventati si sono in larga parte poi avverati nelle more del presente giudizio ”, avveramento del quale non si dà prova alcuna, mentre il successivo § 10 a p. 29 dell’atto si limita, in modo pacificamente non ammissibile, a rinviare all’atto di I grado.
18. Il carattere meramente processuale della pronuncia sulla domanda di annullamento, che non è stata esaminata nel merito per le descritte circostanze sopravvenute, è giusto motivo per compensare per intero fra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto (ricorsi n nn°2334/2025 e 2235/2025 R.G.), così provvede:
a) riunisce i ricorsi;
b) respinge l’appello sia quanto alla domanda di annullamento sia quanto alla domanda di risarcimento del danno;
c) compensa per intero fra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LU ON, Presidente
CO AT PI, Consigliere, Estensore
Michele Conforti, Consigliere
LU Monteferrante, Consigliere
Paolo Marotta, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO AT PI | LU ON |
IL SEGRETARIO