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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 09/12/2025, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3816/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3816/2025 R.G.V.G. promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Paola Emilia Bellosi, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Ravenna via Le Corbusier n. 33, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
“-dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 ai sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.; -ordinare al Comune di Ravenna di annotare
[...]
l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio ed OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione:
1. autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. i coniugi dichiarano che sono economicamente autosufficienti e che pagina 1 di 3 non si dovrà disporre alcun assegno di mantenimento dell'uno nei confronti dell'altro.
3. I coniugi dichiarano di avere già regolato tutti i rapporti economici pendenti fra loro e di non avere più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro.
4. Il marito provvederà alle spese legali del Parte_1 difensore.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 29.09.2025 e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto pronunciarsi la separazione consensuale tra loro e, cumulativamente, ex art.
[...]
473 bis 49 c.p.c., pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio tra loro celebrato in Ravenna in data
21.01.2019, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Ravenna dell'anno 2019, atto n.
17, p. 1, alle condizioni di cui al ricorso.
Acquisito il parere (favorevole) del Pubblico Ministero, sostituita la comparizione personale delle parti con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza depositata il 26.11.2025 il Giudice relatore delegato, preso atto della assenza di volontà delle parti di riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi intercorsi tra i coniugi non si appalesano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico. Sussistono, pertanto, i presupposti affinchè, ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 4 c.p.c., il Tribunale omologhi la separazione consensuale tra le parti alle condizioni da loro concordate e sopra riportate in corsivo e dia atto degli ulteriori accordi di cui alla domanda congiunta non rientranti nel contenuto necessario della regolamentazione, sulla base della domanda congiunta, delle statuizioni accessorie della separazione personale tra le parti.
Quanto alla domanda di scioglimento del matrimonio, cumulata a quella di separazione, tale domanda deve ritenersi improcedibile prima del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e del decorso del termine di legge ex art. 3 l. n. 898/1970. Pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, affinché, divenuta definitiva la presente sentenza e decorso il periodo di sei mesi decorrente dalla comparizione (cartolare) dei coniugi innanzi al Giudice delegato, la causa possa essere rimessa al Collegio per l'emissione della sentenza di divorzio, previo esperimento del tentativo di conciliazione ex art. 1 l. n. 898/1970.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale come in epigrafe, non definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 3816/2025 R.G. V.G., così provvede:
a) omologa la separazione consensuale dei coniugi , nato a [...] il [...] e Parte_1
, nata a [...] il [...] alle condizioni da loro Parte_2 pagina 2 di 3 concordate e sopra riportate in corsivo, avendo i coniugi contratto matrimonio con rito civile a Ravenna in data 21.01.2019, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Ravenna dell'anno
2019, atto n. 17, parte 1, e prende atto degli ulteriori accordi di cui alla domanda congiunta non rientranti nel contenuto necessario della regolamentazione delle statuizioni accessorie della separazione;
b) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ravenna al fine dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
c) provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di scioglimento del matrimonio.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del ……………
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3816/2025 R.G.V.G. promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Paola Emilia Bellosi, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Ravenna via Le Corbusier n. 33, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
“-dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 ai sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.; -ordinare al Comune di Ravenna di annotare
[...]
l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio ed OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione:
1. autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. i coniugi dichiarano che sono economicamente autosufficienti e che pagina 1 di 3 non si dovrà disporre alcun assegno di mantenimento dell'uno nei confronti dell'altro.
3. I coniugi dichiarano di avere già regolato tutti i rapporti economici pendenti fra loro e di non avere più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro.
4. Il marito provvederà alle spese legali del Parte_1 difensore.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 29.09.2025 e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto pronunciarsi la separazione consensuale tra loro e, cumulativamente, ex art.
[...]
473 bis 49 c.p.c., pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio tra loro celebrato in Ravenna in data
21.01.2019, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Ravenna dell'anno 2019, atto n.
17, p. 1, alle condizioni di cui al ricorso.
Acquisito il parere (favorevole) del Pubblico Ministero, sostituita la comparizione personale delle parti con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza depositata il 26.11.2025 il Giudice relatore delegato, preso atto della assenza di volontà delle parti di riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi intercorsi tra i coniugi non si appalesano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico. Sussistono, pertanto, i presupposti affinchè, ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 4 c.p.c., il Tribunale omologhi la separazione consensuale tra le parti alle condizioni da loro concordate e sopra riportate in corsivo e dia atto degli ulteriori accordi di cui alla domanda congiunta non rientranti nel contenuto necessario della regolamentazione, sulla base della domanda congiunta, delle statuizioni accessorie della separazione personale tra le parti.
Quanto alla domanda di scioglimento del matrimonio, cumulata a quella di separazione, tale domanda deve ritenersi improcedibile prima del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e del decorso del termine di legge ex art. 3 l. n. 898/1970. Pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, affinché, divenuta definitiva la presente sentenza e decorso il periodo di sei mesi decorrente dalla comparizione (cartolare) dei coniugi innanzi al Giudice delegato, la causa possa essere rimessa al Collegio per l'emissione della sentenza di divorzio, previo esperimento del tentativo di conciliazione ex art. 1 l. n. 898/1970.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale come in epigrafe, non definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 3816/2025 R.G. V.G., così provvede:
a) omologa la separazione consensuale dei coniugi , nato a [...] il [...] e Parte_1
, nata a [...] il [...] alle condizioni da loro Parte_2 pagina 2 di 3 concordate e sopra riportate in corsivo, avendo i coniugi contratto matrimonio con rito civile a Ravenna in data 21.01.2019, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Ravenna dell'anno
2019, atto n. 17, parte 1, e prende atto degli ulteriori accordi di cui alla domanda congiunta non rientranti nel contenuto necessario della regolamentazione delle statuizioni accessorie della separazione;
b) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ravenna al fine dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
c) provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di scioglimento del matrimonio.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del ……………
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
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