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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/04/2025, n. 1718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1718 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza dell'11 aprile 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2677/2021 R.G. Sez. Lavoro,
PROMOSSA DA
, rappresentato e difeso dall'avv. Cristina Anna D'Aquila, giusta procura Parte_1
allegata alla memoria di costituzione di nuovo procuratore;
- Ricorrente -
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. Isabella Linguanti, giusta procura allegata Controparte_1
alla memoria di costituzione;
- Resistente -
E NEI CONFRONTI DI
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Vagliasindi, giusta procura generale alle liti;
-Litisconsorte necessario-
********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 30.04.2021, il ricorrente indicato in epigrafe ha agito in giudizio, esponendo: che ha lavorato dal 2012 e sino a dicembre del 2019 alle dipendenze del sig. , svolgendo in favore dello stesso le mansioni di bracciante agricolo Controparte_1
presso i terreni agricoli di proprietà di quest'ultimo siti in via Provinciale LL Superiore
1 (estensione circa 10.000 m2), in Strada due Pini LL Superiore (estensione circa 10.000
m2), in Caruba via Provinciale per PO (estensione 6.600,00 m2), e saltuariamente anche nei terreni siti in LL Superiore strada verso ST (estensione 1.500,00 m2), occupandosi nello specifico della potatura, raccolta limoni, irrigazione e quant'altro fosse necessario giornalmente;
che, più precisamente, ha prestato la propria attività lavorativa in favore del resistente, occupandosi, dal 7 gennaio e sino al 3 febbraio della raccolta dei limoni, dal 1° aprile e sino al 15 aprile di innestare gli alberi, dal 2 maggio e sino al 20 maggio della raccolta dei verdelli, dall'11 luglio e per i tre giorni successivi di concimare i terreni mediante letame di pecora, dal 14 luglio e per ulteriori tre giorni di irrigare i terreni, dall'1 al 10 agosto della seconda raccolta dei verdelli, dal 21 settembre e sino al 21 ottobre della potatura degli alberi di limoni e arance, il tutto per un totale di 106 (centosei) giorni l'anno; che nei periodi appena specificati ha lavorato dal lunedì al sabato dalle ore 07:00 alle ore 14:30, con pausa pranzo dalle ore 10:30 alle ore 11:00, e che la retribuzione giornaliera corrispostagli è stata dal 2012 al 2016 di euro 50,00, mentre dal 2017 e sino a dicembre 2019 di euro 55,00; che nel periodo sopra specificato, e precisamente nei giorni in cui non era impegnato a prestare la propria attività lavorativa in favore del sig. , ha svolto mansioni di operaio Controparte_1
agricolo anche in favore di altro datore di lavoro, giusta estratto contributivo che ha prodotto in atti;
che durante l'intero periodo di lavoro svolto alle dipendenze del sig. era CP_1
soggetto al potere direttivo e organizzativo esercitato da quest'ultimo, a cui si rivolgeva al fine di ricevere le mansioni da espletare giornalmente, le istruzioni in merito a quant'altro fosse necessario e da svolgere, nonché al fine di ottenere il permesso per eventuali assenze dal lavoro, e da cui riceveva settimanalmente la retribuzione concordata;
che il rapporto di lavoro sopra descritto non è stato mai regolarizzato da parte della società datrice di lavoro, essendosi concretamente svolto “in nero” ed essendo poi cessato proprio a causa della sua richiesta di essere regolarizzato presso gli Uffici previdenziali competenti;
che vani si sono rivelati i tentativi volti ad ottenere bonariamente da parte del datore di lavoro la corresponsione delle differenze retributive dovutegli per l'attività lavorativa svolta.
Ciò premesso, ed invocato il principio della giusta retribuzione di cui all'art. 36 Cost. e l'inosservanza dei minimi contrattuali di cui al CCNL Operai Agricoli ritenuto applicabile, il ricorrente, sostenendo che il rapporto intercorso tra le parti presenti tutti i connotati atti a qualificare lo stesso come rapporto di lavoro subordinato, ha domandato al giudice adito di: accertare e dichiarare che ha lavorato alle dipendenze ex art 2094 c.c. del sig. Controparte_1
dal 7 gennaio 2012 e sino al 21 ottobre 2019, nei periodi di ciascun anno specificamente
2 indicati in narrativa, dal lunedì al sabato dalle ore 07:00 alle ore 14:30, con pausa pranzo dalle ore 10:30 alle ore 11:00, svolgendo le mansioni di operaio agricolo, con diritto di essere inquadrato e retribuito secondo le mansioni di fatto svolte, con ogni consequenziale statuizione e, per l'effetto, condannare il sig. al pagamento in suo favore Controparte_1
della somma complessiva di euro 14.468,94, a titolo di differenze retributive e T.F.R., oltre al versamento dei contributi previdenziali conseguentemente maturati, ovvero di quella somma maggiore o minore che dovesse essere ritenuta più opportuna, il tutto oltre i relativi accessori e spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Instauratosi il contraddittorio, il resistente, con memoria difensiva del 09.09.2021, si è costituito in giudizio, eccependo nel merito, ed alla stregua della documentazione che ha
CP_ versato in atti, oltre che alla luce di quella precedentemente prodotta dall' con la sua costituzione, l'infondatezza del ricorso, contestando la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata intercorso con il ricorrente, il quale, intestandosi peraltro lo svolgimento di attività lavorative dallo stesso di fatto mai espletate, alla fine non ha dimostrato né ha chiesto di essere ammesso a provare la ricorrenza nella fattispecie dei requisiti e degli indici rivelatori della sostenuta subordinazione nell'espletamento dell'attività in concreto svolta dallo stesso, che si presterebbe peraltro benissimo ad essere svolta anche in via autonoma;
ha concluso, quindi, chiedendo il rigetto del ricorso avversario, stante la mancanza del presupposto fondante le richieste economiche avanzate dal ricorrente, di cui ha contestato, in ogni caso, i conteggi elaborati e, in via subordinata, ha eccepito la prescrizione relativamente alle annualità 2012-2017.
CP_ L' si è regolarmente costituito in giudizio, con memoria del 31.05.2021, ed ha chiesto: in via preliminare e/o pregiudiziale, di verificare la giurisdizione, la competenza per materia e territorio del Tribunale adito, nonché l'eventuale nullità e/o inesistenza non sanabile della notifica dell'avverso ricorso, eccepita formalmente;
ancora in via preliminare e/o pregiudiziale di dichiarare altresì il difetto di legittimazione passiva dell' , e per l'effetto CP_2 disporne l'estromissione dal presente giudizio;
in via principale, di dichiarare - ove venga accertata - l'intervenuta prescrizione, anche parziale, del diritto oggetto dell'avversa domanda;
sempre in via principale, di dichiarare l'infondatezza di ogni domanda ex adverso proposta, a qualsiasi titolo, nei confronti dell' , nonché l'inammissibilità di ogni richiesta CP_2 istruttoria formulata nei confronti dell resistente. CP_2
3 Subentrato nelle more nella titolarità del procedimento questo giudice e constatata l'impossibilità, nonostante gli sforzi profusi, di addivenire ad un bonario componimento della lite intrapresa, la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed assunzione di prove orali.
Quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, all'esito dell'udienza dell'11.04.2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127 ter c.p.c., sono state acquisite le note di trattazione delle parti ed è stata pronunciata la presente sentenza.
2. Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo, va preliminarmente disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' . CP_2
Al riguardo si osserva che la partecipazione dell nel presente procedimento si è resa CP_2
necessaria in quanto, nel giudizio instaurato dal lavoratore al fine di chiedere al datore la regolarizzazione della propria posizione lavorativa sussiste litisconsorzio necessario con l'ente previdenziale, quale diretto interessato all'accertamento giudiziale e destinatario del pagamento (Cass. Sez. lav. 22.10.2021 n. 29637; Cass. Sez. lav. n. 19679/2020).
3. Ancora in via preliminare, considerata l'eccezione di prescrizione quinquennale del credito azionato subordinatamente sollevata da parte resistente, va dichiarato che, ancorché tenuto conto degli atti interruttivi prodotti da parte ricorrente in uno al ricorso introduttivo, l'ambito di accertamento del diritto di credito ipoteticamente vantato dal ricorrente non possa essere circoscritto al solo periodo 2016 - 2019.
E' infondata e va quindi disattesa l'eccezione di prescrizione dell'eventuale diritto alle differenze retributive antecedenti al periodo anzidetto per il decorso del termine quinquennale di cui all'art. 2948 c.c. sollevata dalla parte resistente, atteso che, a prescindere dal limite numerico dei dipendenti (cfr., ex multis, Cass. 26246/2022), il diritto del lavoratore ad ottenere il pagamento della retribuzione si prescrive nel termine di cinque anni (ex art. 2948 n. 4 c.c.) decorrente dalla fine del rapporto di lavoro (nel caso di specie asseritamente avvenuta il
31.12.2019); termine non ancora maturato al momento della proposizione della domanda giudiziale (3.05.2021), e neppure della sua notifica a parte resistente (20.05.2023).
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modificato dalla l. n. 92 del 2012 e del
D.Lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità; pertanto, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del
2012 (18.07.2012), il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (cfr. Cassazione civile sez.
4 lav., 19/06/2023, n.17520, che richiama Cass. n. 26246 del 2022), e rimane sospeso in costanza dello stesso (conf., di recente, ad esempio, Cass. 14.03.2024 n. 6903).
4. Passando ad analizzare adesso il merito della controversia, il ricorso appare infondato e va rigettato per quanto di ragione.
Oggetto del contendere è la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro di natura subordinata, affermata dal ricorrente e negata dal resistente.
Sul tema, è bene premettere che la Suprema Corte ha già precisato che “il lavoro subordinato in agricoltura è pianamente e direttamente riconducibile al "tipo" legale, di cui all'art. 2094
c.c., del lavoro subordinato nell'impresa, nonostante la presenza di specifiche discipline normative di taluni suoi aspetti, dato il tenore dell'articolo citato, peraltro collocato in una ripartizione del codice civile relativa all'"impresa in generale". Può anche ricordarsi che
l'art. 2083 c.c. annovera i coltivatori diretti del fondo tra i piccoli imprenditori e che lo stesso statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970 n. 300) riguardo alle imprese agricole si limita
a prevedere limiti occupazionali diversi (e più bassi) ai fini dell'applicabilità di talune disposizioni (si vedano artt. 18 e 35). Può e deve quindi farsi riferimento alla ordinaria nozione giuridica di lavoro subordinato, per la quale è rilevante la messa a disposizione da parte del lavoratore delle proprie energie a favore del datore di lavoro, sulla base di un rapporto di corrispettività con l'obbligazione retributiva di quest'ultimo, con
l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro” (Cass.
20.03.2001 n. 3975; conf. Cass. 29.09.2003 n. 14513; Cass. 02.04.2001 n. 4824; Cass.
12.10.1996, n. 8935).
Va quindi rammentato che, secondo il consolidato insegnamento della Corte di Cassazione,
"l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, assumendo la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto stesso, è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva". (Cass. Sez. lav.,
6.8.2004, n. 15275; nello stesso senso, tra le altre, Cass. Sez. lav., 27.3.2018, n. 7587/ord.;
Cass. Sez. lav., 25.10.2004, n. 20669; Cass. Sez. lav., 23.7.2004, n. 13884; Cass. Sez. lav.,
25.5.2004, n. 10043; Cass. Sez. lav., 13.5.2004, n. 9151; Cass. Sez. lav., 17.7.2003, n. 11203;
Cass. Sez. Lav., 28.3.2003, n. 4770).
5 Nello stesso senso si è affermato che la subordinazione si sostanzia in un vincolo di soggezione gerarchica del lavoratore consistente nella sottoposizione a direttive impartite dal datore di lavoro, in conformità alle esigenze aziendali (o datoriali) tali da inerire all'intrinseco svolgimento della prestazione, e che l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro e il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale, elemento che deve essere accertato o escluso mediante il ricorso agli elementi che il giudice deve concretamente individuare dando prevalenza ai dati fattuali emergenti dalle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (così Cass., civ. sez. lav., 9.3.2009 n. 5645; Cass. Sez. lav., 8.6.2017,
n. 14296; Cass. Sez. lav. 14.6.2018, n. 15631; Cass. Sez. lav. 5.7.2021, n. 18943, la quale ha ulteriormente sottolineato che nei tempi attuali i due tipi di rapporto di lavoro, subordinato e autonomo, “non compaiono che raramente nelle loro forme e prospettazioni primordiali e più semplici, in quanto gli aspetti molteplici di una vita quotidiana e di una realtà sociale in continuo sviluppo e le diuturne sollecitazioni che ne promanano hanno insinuato in ognuno di essi elementi per così dire perturbatori che appannano, turbano, appunto, la primigenia simplicitas del “tipo legale” e fanno dei medesimi, non di rado, qualcosa di ibrido e, comunque, di difficilmente definibile. Per cui la qualificazione sub specie di locatio operis o locatio operarum e la sua sussunzione sotto l'uno o l'altro nomen iuris diventa più delicata e richiede una più approfondita opera di accertamento della realtà fattuale”).
Sul tema la Corte di legittimità ha avuto, altresì, modo di ribadire che, qualora sia difficile, per la peculiarità del rapporto, individuare il discrimine, “ai fini della individuazione della c.d. natura giuridica del rapporto, il primario parametro distintivo della subordinazione deve essere necessariamente accertato o escluso mediante il ricorso ad elementi sussidiari che il giudice deve individuare in concreto, dando prevalenza ai dati fattuali emergenti dall'effettivo svolgimento del rapporto” (Cass. Sez. lav. 14.6.2018, n. 15631; Cass. Sez. lav., 8.6.2017, n.
14296; Cass. Sez. Lav., 28.3.2003, n. 4770; Cass. Sez. lav., 15.6.1999, n. 5960), con la precisazione che i suddetti indici rivelatori della subordinazione consistono nella retribuzione fissa mensile in relazione sinallagmatica con la prestazione lavorativa, nell'orario di lavoro fisso e continuativo, nella continuità della prestazione in funzione di collegamento tecnico organizzativo e produttivo con le esigenze aziendali, nel vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con
6 conseguente limitazione della sua autonomia, nell'inserimento nell'organizzazione aziendale
(Cass. Sez. lav., 8.4.2015, n. 7024; Cass. Sez. lav. 5.7.2021, n. 18943).
E sul lavoratore che intenda rivendicare in giudizio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato grava l'onere di fornire gli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta invocata (così, tra le numerose altre, Cass. Sez. lav. 5.7.2021, n. 18943; Cass., Sez. lav.,
3.8.2017, n. 19436; Cass. Sez. lav., 22.5.2017, n. 12801; Cass., Sez. lav. 14.5.2013, n. 11530;
Cass. Sez. lav., 8.2.2010, n. 2728; Cass., Sez. lav. 17.11.2009, n. 2728).
Facendo applicazione di tali principi, si ricava che la parte ricorrente è gravata dell'onere di allegare e provare, in maniera precisa e rigorosa, l'esistenza e l'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare da parte del datore o, in alternativa, l'esistenza di indici sussidiari caratterizzanti il rapporto, in forza dei quali il giudice possa compiere un giudizio positivo di sussistenza del vincolo di subordinazione.
Nel caso di specie tale onere probatorio non è stato adeguatamente assolto, dal momento che l'istruttoria orale e le produzioni documentali non hanno fornito elementi decisivi a conforto della tesi sostenuta in ricorso, queste ultime piuttosto deponendo in senso contrario rispetto a quanto prospettato dal ricorrente (cfr. doc. 4, 5 e 6 memoria resistente e doc. 1 e 2 memoria
CP_
.
Deve, innanzitutto, osservarsi che il ricorso risulta estremamente generico e carente già in punto di fatto e sotto il profilo dell'allegazione degli elementi distintivi della subordinazione, il ricorrente essendosi limitato ad affermare di aver lavorato nel periodo che va “dal 2012 e sino a dicembre del 2019 alle dipendenze” del resistente, durante il quale - ha aggiunto testualmente quanto fin troppo genericamente - “era soggetto al potere direttivo e organizzativo esercitato dal sig. , a cui si rivolgeva al fine di ricevere le Controparte_1 mansioni da espletare giornalmente, le istruzioni in merito a quant'altro fosse necessario e da svolgere, nonché al fine di ottenere il permesso per eventuali assenze dal lavoro, e da cui riceveva settimanalmente la retribuzione” (cfr. pagg. 1 e 3 del ricorso), senza però meglio specificare in cosa consistesse il concreto atteggiarsi del potere direttivo, di controllo e di gestione del rapporto da parte del presunto datore di lavoro;
non può giovare a fondare la domanda l'assunto svolgimento di attività lavorativa sulla scorta di generiche “istruzioni” ed indeterminate estrinsecazioni di “potere direttivo e organizzativo”, essendo una siffatta situazione perfettamente compatibile anche con il lavoro autonomo ed occorrendo piuttosto l'adozione di ordini specifici nell'ambito dell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e di controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative, concretamente da apprezzarsi con
7 riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e alle modalità dell'attuazione di esso (Cass. 27.07.1999 n. 8132).
Difetta, quindi, a monte, un'allegazione precisa e puntuale, non consentendosi, così, una ricostruzione fattuale della vicenda in termini pregnanti.
A fronte di tali scarne asserzioni e allegazioni, peraltro, le risultanze dell'istruttoria orale non hanno offerto elementi aggiuntivi sufficienti per potersi considerare raggiunta la prova della natura subordinata del rapporto intercorso tra le parti;
nessuno dei testimoni escussi, infatti, ha fornito elementi ulteriori utili per poter ricondurre il presunto rapporto di lavoro al paradigma della subordinazione, tutti quanti essendosi limitati a confermare in maniera secca e oltremodo concisa le circostanze di fatto demandate al loro ricordo, di per sé, per come detto, assolutamente insufficienti allo scopo prefissato.
In particolare, l'avere confermato unanimemente le circostanze di fatto di cui ai capitoli 5), 6)
e 7) del ricorso introduttivo [“5) Vero o no che il sig. , durante l'intero Parte_1
periodo di lavoro svolto, si rivolgeva al sig. al fine di ricevere direttive e Controparte_1 istruzioni sull'attività da svolgere quotidianamente?”; “6) Vero o no che il sig.
[...]
, durante l'intero periodo di lavoro svolto dal sig. , si recava CP_1 Parte_1
almeno una volta al giorno presso i terreni di proprietà dello stesso al fine di impartire nei confronti del ricorrente e degli altri lavoratori presenti nei terreni, direttive e istruzioni sull'organizzazione del lavoro, nonché al fine di verificare l'andamento dell'attività di lavoro svolta dal ricorrente e degli altri lavoratori presenti?”; “7) Vero o no che il sig. Parte_1
in caso di malattia, o al fine di ottenere il consenso per assentarsi dal lavoro,
[...] comunicava l'impossibilità ad essere presente sul luogo di lavoro al capo squadra sig.
[...]
il quale a sua volta si rivolgeva per comunicare tale assenza al sig. Parte_2 [...]
quale datore di lavoro?”] non dimostra alcunché di veramente rilevante, poiché CP_1
dai testi non è stato aggiunto nulla in ordine al concreto ed effettivo atteggiarsi del generico ed astratto potere direttivo, di controllo e di gestione del rapporto da parte del presunto datore di lavoro del ricorrente e – in mancanza della necessaria specificazione della effettiva consistenza e della collocazione spazio-temporale di quelle “direttive e delle istruzioni sull'organizzazione del lavoro” riferite in maniera fin troppo stringata ed acritica, e della incidenza delle stesse sulle prestazioni particolari da doversi espletare di volta in volta concretamente – non apporta alcunché di veramente significativo e utile e non giova minimamente alla causa del ricorrente, che permane immutata nella evidenziata genericità delle proprie alligazioni.
8 Non è dato rilevare, infatti, elementi univoci per determinare il contenuto e la tipologia delle dedotte “direttive” ed “istruzioni”, i tempi e/o la frequenza in cui queste sarebbero state impartite, sì da potere ritenere inconfutabilmente che il ricorrente per gli anni in questione era stabilmente inserito nell'organizzazione lavorativa senza potere liberamente disporre dei tempi e delle modalità di espletamento della propria attività lavorativa e, più in generale, di sottrarsi ad essa per attuare propri impegni ovvero far fronte a personali esigenze;
né risultano spiegati gli effettivi meccanismi di controllo adoperati per assoggettare il ricorrente alle determinazioni datoriali e la sua eventuale sottoposizione a potere disciplinare, nemmeno accennato in ricorso, da parte del datore di lavoro.
Dalla escussione dei testimoni indicati dal ricorrente, dunque, nulla è emerso di veramente significativo rispetto a quelle che sono le specifiche pretese del ricorrente, stante la mancata dimostrazione nella fattispecie di un penetrante potere direttivo, organizzativo e disciplinare al quale lo stesso devesse essere assoggettato, potere peraltro che si sarebbe dovuto esplicare con ordini specifici e non in semplici direttive di carattere generale, perfettamente compatibili con la prestazione di un rapporto di collaborazione autonoma (cfr. Cass. Sez. lav. 2728/2010,
Cass. 16254/2011, in senso analogo, da ultimo Cass. Sez. lav., ordinanze n. 13909/2020 e n.
1095/2023).
Anche l'intestato Tribunale, in ipotesi del tutto sovrapponibile a quella in oggetto, ha chiarito che tale potere deve manifestarsi “nell'emanazione di ordini specifici (…) oltre che nell'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative, anche al fine dell'eventuale esercizio del potere disciplinare (cfr. ad esempio Cass.
Sez. lav. 2728/2010)” (Trib. Catania sez. lav., 02.04.2019 n. 1492).
Al riguardo, le citate deposizioni appaiono a codesto giudicante inidonee a comprovare un costante assoggettamento del ricorrente ai penetranti vincoli direttivi e disciplinari del datore di lavoro, siccome voluto dalla costante giurisprudenza di legittimità e di merito.
Esse sono, invero, prive di indicazioni puntuali di circostanze di fatto che siano estrinsecazione dell'esercizio dei poteri datoriali.
In altri termini, la carente individuazione di circostanze di fatto che siano espressione dell'esercizio dei poteri che caratterizzano il rapporto di lavoro di tipo subordinato (ragione, codesta, di per sé sufficiente a un rigetto nel merito, non potendo, in principio, le prove sopperire ad una carenza di allegazione), non è stata neppure sopperita dall'indicazione, da parte dei testimoni, di circostanze volte, anche in via esemplificativa, a chiarire in che termini,
9 attraverso quali fatti e con quale frequenza fosse in atto un rapporto subordinato tra il ricorrente e la presunta parte datoriale.
In pratica, la detta testimonianza non ha dato conto dell'effettivo e concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro del ricorrente con la parte convenuta e non ha consentito di individuare alcuna circostanza di fatto nella quale si sarebbe concretata la sottoposizione del ricorrente al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del preteso datore di lavoro.
Laddove - si ribadisce - costituisce elemento essenziale, come tale indefettibile, del rapporto di lavoro subordinato, e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo, la soggezione personale del prestatore al penetrante potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non già soltanto al suo risultato.
Quanto ulteriormente riferito dai testi escussi, peraltro, non evidenzia affatto neppure specifiche e dirimenti circostanze in merito agli eventuali indici fattuali, meramente sussidiari e per nulla decisivi, sintomatici della subordinazione, quali la continuità della prestazione, il rispetto di un orario predeterminato, la percezione a cadenze fisse di un compenso prestabilito,
l'assenza in capo al lavoratore di rischio e di una seppure minima struttura imprenditoriale.
Tali elementi, lungi dall'assumere valore decisivo ai fini della qualificazione giuridica del rapporto, costituiscono indizi idonei ad integrare una prova presuntiva della subordinazione,
a condizione però che essi siano fatti oggetto di una valutazione complessiva e globale (cfr. costante esegesi giurisprudenziale).
Nel caso di specie, la mancata dimostrazione in sede istruttoria che il rispetto dell'orario asseritamente osservato dal ricorrente fosse stato imposto allo stesso dal resistente, come la dimostrazione della corresponsione di una retribuzione avvenuta a cadenza periodica e fissa per l'attività espletata, non consentono, neppure in astratto, di potere procedere alla dedotta valutazione complessiva e globale dei detti indici allo scopo di invenire la pretesa subordinazione.
A questo punto, ad escludere non soltanto la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata, sì come dedotto in ricorso, ma financo l'esistenza di un qualsiasi rapporto lavorativo tra le parti lungo tutto quanto il periodo indicato in ricorso (“dal 2012 e sino a dicembre del 2019”), concorre altresì la produzione documentale effettuata dal resistente e dall'Ente previdenziale, da cui risulta incontrovertibilmente che il ricorrente ha lavorato in molteplici frangenti di quello stesso periodo alle dipendenze di altre aziende (cfr. doc. 4, 5 e
CP_ 6 memoria resistente e doc. 1 e 2 memoria , rendendo incompatibili con le documentate
10 vicende le pretese azionate in ricorso e contribuendo così ad avvalorare vieppiù il convincimento di questo giudice.
Pertanto, stante lo scarno quadro probatorio emerso, ritiene il Tribunale che il ricorrente non abbia dimostrato, pur avendone l'onere, ed essendoci specifica contestazione di controparte, i presupposti per il riconoscimento dell'invocato diritto di credito, posto che non ha fornito prova degli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato.
Tale decisione, inoltre, si giustifica sulla scorta del condiviso insegnamento della Suprema
Corte secondo cui, “sul piano del metodo, di fronte ad una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice è tenuto ad applicare il criterio dell'onere della prova, che impone all'attore di fornire la dimostrazione dei fatti allegati a fondamento della propria pretesa, e perciò ritenere che l'onere stesso non sia stato superato” (cfr. C. Cass. 28.09.2006 n. 21028 in motivazione).
5. Il ricorso, pertanto, non è meritevole di accoglimento.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo nel loro importo minimo con riferimento alle cause di lavoro aventi valore sino a euro 26.000,00 per le fasi di studio, trattazione/istruttoria e decisoria, seguono la regola della soccombenza e, quindi, vanno poste a carico del ricorrente soccombente.
La estraneità al merito della controversia e la posizione processuale rivestita inducono a
CP_ compensare integralmente le spese nei confronti dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2677/2021 R.G.L., disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione: rigetta il ricorso;
CP_ compensa integralmente le spese processuali nei confronti dell' condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 [...]
, spese che si liquidano in euro 2.306,00, oltre a rimborso forfettario delle spese CP_1
generali, I.V.A. e C.P.A., ove dovuti, come per legge.
Catania, 16 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Giuseppe Tripi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza dell'11 aprile 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2677/2021 R.G. Sez. Lavoro,
PROMOSSA DA
, rappresentato e difeso dall'avv. Cristina Anna D'Aquila, giusta procura Parte_1
allegata alla memoria di costituzione di nuovo procuratore;
- Ricorrente -
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. Isabella Linguanti, giusta procura allegata Controparte_1
alla memoria di costituzione;
- Resistente -
E NEI CONFRONTI DI
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Vagliasindi, giusta procura generale alle liti;
-Litisconsorte necessario-
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 30.04.2021, il ricorrente indicato in epigrafe ha agito in giudizio, esponendo: che ha lavorato dal 2012 e sino a dicembre del 2019 alle dipendenze del sig. , svolgendo in favore dello stesso le mansioni di bracciante agricolo Controparte_1
presso i terreni agricoli di proprietà di quest'ultimo siti in via Provinciale LL Superiore
1 (estensione circa 10.000 m2), in Strada due Pini LL Superiore (estensione circa 10.000
m2), in Caruba via Provinciale per PO (estensione 6.600,00 m2), e saltuariamente anche nei terreni siti in LL Superiore strada verso ST (estensione 1.500,00 m2), occupandosi nello specifico della potatura, raccolta limoni, irrigazione e quant'altro fosse necessario giornalmente;
che, più precisamente, ha prestato la propria attività lavorativa in favore del resistente, occupandosi, dal 7 gennaio e sino al 3 febbraio della raccolta dei limoni, dal 1° aprile e sino al 15 aprile di innestare gli alberi, dal 2 maggio e sino al 20 maggio della raccolta dei verdelli, dall'11 luglio e per i tre giorni successivi di concimare i terreni mediante letame di pecora, dal 14 luglio e per ulteriori tre giorni di irrigare i terreni, dall'1 al 10 agosto della seconda raccolta dei verdelli, dal 21 settembre e sino al 21 ottobre della potatura degli alberi di limoni e arance, il tutto per un totale di 106 (centosei) giorni l'anno; che nei periodi appena specificati ha lavorato dal lunedì al sabato dalle ore 07:00 alle ore 14:30, con pausa pranzo dalle ore 10:30 alle ore 11:00, e che la retribuzione giornaliera corrispostagli è stata dal 2012 al 2016 di euro 50,00, mentre dal 2017 e sino a dicembre 2019 di euro 55,00; che nel periodo sopra specificato, e precisamente nei giorni in cui non era impegnato a prestare la propria attività lavorativa in favore del sig. , ha svolto mansioni di operaio Controparte_1
agricolo anche in favore di altro datore di lavoro, giusta estratto contributivo che ha prodotto in atti;
che durante l'intero periodo di lavoro svolto alle dipendenze del sig. era CP_1
soggetto al potere direttivo e organizzativo esercitato da quest'ultimo, a cui si rivolgeva al fine di ricevere le mansioni da espletare giornalmente, le istruzioni in merito a quant'altro fosse necessario e da svolgere, nonché al fine di ottenere il permesso per eventuali assenze dal lavoro, e da cui riceveva settimanalmente la retribuzione concordata;
che il rapporto di lavoro sopra descritto non è stato mai regolarizzato da parte della società datrice di lavoro, essendosi concretamente svolto “in nero” ed essendo poi cessato proprio a causa della sua richiesta di essere regolarizzato presso gli Uffici previdenziali competenti;
che vani si sono rivelati i tentativi volti ad ottenere bonariamente da parte del datore di lavoro la corresponsione delle differenze retributive dovutegli per l'attività lavorativa svolta.
Ciò premesso, ed invocato il principio della giusta retribuzione di cui all'art. 36 Cost. e l'inosservanza dei minimi contrattuali di cui al CCNL Operai Agricoli ritenuto applicabile, il ricorrente, sostenendo che il rapporto intercorso tra le parti presenti tutti i connotati atti a qualificare lo stesso come rapporto di lavoro subordinato, ha domandato al giudice adito di: accertare e dichiarare che ha lavorato alle dipendenze ex art 2094 c.c. del sig. Controparte_1
dal 7 gennaio 2012 e sino al 21 ottobre 2019, nei periodi di ciascun anno specificamente
2 indicati in narrativa, dal lunedì al sabato dalle ore 07:00 alle ore 14:30, con pausa pranzo dalle ore 10:30 alle ore 11:00, svolgendo le mansioni di operaio agricolo, con diritto di essere inquadrato e retribuito secondo le mansioni di fatto svolte, con ogni consequenziale statuizione e, per l'effetto, condannare il sig. al pagamento in suo favore Controparte_1
della somma complessiva di euro 14.468,94, a titolo di differenze retributive e T.F.R., oltre al versamento dei contributi previdenziali conseguentemente maturati, ovvero di quella somma maggiore o minore che dovesse essere ritenuta più opportuna, il tutto oltre i relativi accessori e spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Instauratosi il contraddittorio, il resistente, con memoria difensiva del 09.09.2021, si è costituito in giudizio, eccependo nel merito, ed alla stregua della documentazione che ha
CP_ versato in atti, oltre che alla luce di quella precedentemente prodotta dall' con la sua costituzione, l'infondatezza del ricorso, contestando la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata intercorso con il ricorrente, il quale, intestandosi peraltro lo svolgimento di attività lavorative dallo stesso di fatto mai espletate, alla fine non ha dimostrato né ha chiesto di essere ammesso a provare la ricorrenza nella fattispecie dei requisiti e degli indici rivelatori della sostenuta subordinazione nell'espletamento dell'attività in concreto svolta dallo stesso, che si presterebbe peraltro benissimo ad essere svolta anche in via autonoma;
ha concluso, quindi, chiedendo il rigetto del ricorso avversario, stante la mancanza del presupposto fondante le richieste economiche avanzate dal ricorrente, di cui ha contestato, in ogni caso, i conteggi elaborati e, in via subordinata, ha eccepito la prescrizione relativamente alle annualità 2012-2017.
CP_ L' si è regolarmente costituito in giudizio, con memoria del 31.05.2021, ed ha chiesto: in via preliminare e/o pregiudiziale, di verificare la giurisdizione, la competenza per materia e territorio del Tribunale adito, nonché l'eventuale nullità e/o inesistenza non sanabile della notifica dell'avverso ricorso, eccepita formalmente;
ancora in via preliminare e/o pregiudiziale di dichiarare altresì il difetto di legittimazione passiva dell' , e per l'effetto CP_2 disporne l'estromissione dal presente giudizio;
in via principale, di dichiarare - ove venga accertata - l'intervenuta prescrizione, anche parziale, del diritto oggetto dell'avversa domanda;
sempre in via principale, di dichiarare l'infondatezza di ogni domanda ex adverso proposta, a qualsiasi titolo, nei confronti dell' , nonché l'inammissibilità di ogni richiesta CP_2 istruttoria formulata nei confronti dell resistente. CP_2
3 Subentrato nelle more nella titolarità del procedimento questo giudice e constatata l'impossibilità, nonostante gli sforzi profusi, di addivenire ad un bonario componimento della lite intrapresa, la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed assunzione di prove orali.
Quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, all'esito dell'udienza dell'11.04.2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127 ter c.p.c., sono state acquisite le note di trattazione delle parti ed è stata pronunciata la presente sentenza.
2. Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo, va preliminarmente disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' . CP_2
Al riguardo si osserva che la partecipazione dell nel presente procedimento si è resa CP_2
necessaria in quanto, nel giudizio instaurato dal lavoratore al fine di chiedere al datore la regolarizzazione della propria posizione lavorativa sussiste litisconsorzio necessario con l'ente previdenziale, quale diretto interessato all'accertamento giudiziale e destinatario del pagamento (Cass. Sez. lav. 22.10.2021 n. 29637; Cass. Sez. lav. n. 19679/2020).
3. Ancora in via preliminare, considerata l'eccezione di prescrizione quinquennale del credito azionato subordinatamente sollevata da parte resistente, va dichiarato che, ancorché tenuto conto degli atti interruttivi prodotti da parte ricorrente in uno al ricorso introduttivo, l'ambito di accertamento del diritto di credito ipoteticamente vantato dal ricorrente non possa essere circoscritto al solo periodo 2016 - 2019.
E' infondata e va quindi disattesa l'eccezione di prescrizione dell'eventuale diritto alle differenze retributive antecedenti al periodo anzidetto per il decorso del termine quinquennale di cui all'art. 2948 c.c. sollevata dalla parte resistente, atteso che, a prescindere dal limite numerico dei dipendenti (cfr., ex multis, Cass. 26246/2022), il diritto del lavoratore ad ottenere il pagamento della retribuzione si prescrive nel termine di cinque anni (ex art. 2948 n. 4 c.c.) decorrente dalla fine del rapporto di lavoro (nel caso di specie asseritamente avvenuta il
31.12.2019); termine non ancora maturato al momento della proposizione della domanda giudiziale (3.05.2021), e neppure della sua notifica a parte resistente (20.05.2023).
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modificato dalla l. n. 92 del 2012 e del
D.Lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità; pertanto, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del
2012 (18.07.2012), il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (cfr. Cassazione civile sez.
4 lav., 19/06/2023, n.17520, che richiama Cass. n. 26246 del 2022), e rimane sospeso in costanza dello stesso (conf., di recente, ad esempio, Cass. 14.03.2024 n. 6903).
4. Passando ad analizzare adesso il merito della controversia, il ricorso appare infondato e va rigettato per quanto di ragione.
Oggetto del contendere è la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro di natura subordinata, affermata dal ricorrente e negata dal resistente.
Sul tema, è bene premettere che la Suprema Corte ha già precisato che “il lavoro subordinato in agricoltura è pianamente e direttamente riconducibile al "tipo" legale, di cui all'art. 2094
c.c., del lavoro subordinato nell'impresa, nonostante la presenza di specifiche discipline normative di taluni suoi aspetti, dato il tenore dell'articolo citato, peraltro collocato in una ripartizione del codice civile relativa all'"impresa in generale". Può anche ricordarsi che
l'art. 2083 c.c. annovera i coltivatori diretti del fondo tra i piccoli imprenditori e che lo stesso statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970 n. 300) riguardo alle imprese agricole si limita
a prevedere limiti occupazionali diversi (e più bassi) ai fini dell'applicabilità di talune disposizioni (si vedano artt. 18 e 35). Può e deve quindi farsi riferimento alla ordinaria nozione giuridica di lavoro subordinato, per la quale è rilevante la messa a disposizione da parte del lavoratore delle proprie energie a favore del datore di lavoro, sulla base di un rapporto di corrispettività con l'obbligazione retributiva di quest'ultimo, con
l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro” (Cass.
20.03.2001 n. 3975; conf. Cass. 29.09.2003 n. 14513; Cass. 02.04.2001 n. 4824; Cass.
12.10.1996, n. 8935).
Va quindi rammentato che, secondo il consolidato insegnamento della Corte di Cassazione,
"l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, assumendo la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto stesso, è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva". (Cass. Sez. lav.,
6.8.2004, n. 15275; nello stesso senso, tra le altre, Cass. Sez. lav., 27.3.2018, n. 7587/ord.;
Cass. Sez. lav., 25.10.2004, n. 20669; Cass. Sez. lav., 23.7.2004, n. 13884; Cass. Sez. lav.,
25.5.2004, n. 10043; Cass. Sez. lav., 13.5.2004, n. 9151; Cass. Sez. lav., 17.7.2003, n. 11203;
Cass. Sez. Lav., 28.3.2003, n. 4770).
5 Nello stesso senso si è affermato che la subordinazione si sostanzia in un vincolo di soggezione gerarchica del lavoratore consistente nella sottoposizione a direttive impartite dal datore di lavoro, in conformità alle esigenze aziendali (o datoriali) tali da inerire all'intrinseco svolgimento della prestazione, e che l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro e il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale, elemento che deve essere accertato o escluso mediante il ricorso agli elementi che il giudice deve concretamente individuare dando prevalenza ai dati fattuali emergenti dalle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (così Cass., civ. sez. lav., 9.3.2009 n. 5645; Cass. Sez. lav., 8.6.2017,
n. 14296; Cass. Sez. lav. 14.6.2018, n. 15631; Cass. Sez. lav. 5.7.2021, n. 18943, la quale ha ulteriormente sottolineato che nei tempi attuali i due tipi di rapporto di lavoro, subordinato e autonomo, “non compaiono che raramente nelle loro forme e prospettazioni primordiali e più semplici, in quanto gli aspetti molteplici di una vita quotidiana e di una realtà sociale in continuo sviluppo e le diuturne sollecitazioni che ne promanano hanno insinuato in ognuno di essi elementi per così dire perturbatori che appannano, turbano, appunto, la primigenia simplicitas del “tipo legale” e fanno dei medesimi, non di rado, qualcosa di ibrido e, comunque, di difficilmente definibile. Per cui la qualificazione sub specie di locatio operis o locatio operarum e la sua sussunzione sotto l'uno o l'altro nomen iuris diventa più delicata e richiede una più approfondita opera di accertamento della realtà fattuale”).
Sul tema la Corte di legittimità ha avuto, altresì, modo di ribadire che, qualora sia difficile, per la peculiarità del rapporto, individuare il discrimine, “ai fini della individuazione della c.d. natura giuridica del rapporto, il primario parametro distintivo della subordinazione deve essere necessariamente accertato o escluso mediante il ricorso ad elementi sussidiari che il giudice deve individuare in concreto, dando prevalenza ai dati fattuali emergenti dall'effettivo svolgimento del rapporto” (Cass. Sez. lav. 14.6.2018, n. 15631; Cass. Sez. lav., 8.6.2017, n.
14296; Cass. Sez. Lav., 28.3.2003, n. 4770; Cass. Sez. lav., 15.6.1999, n. 5960), con la precisazione che i suddetti indici rivelatori della subordinazione consistono nella retribuzione fissa mensile in relazione sinallagmatica con la prestazione lavorativa, nell'orario di lavoro fisso e continuativo, nella continuità della prestazione in funzione di collegamento tecnico organizzativo e produttivo con le esigenze aziendali, nel vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con
6 conseguente limitazione della sua autonomia, nell'inserimento nell'organizzazione aziendale
(Cass. Sez. lav., 8.4.2015, n. 7024; Cass. Sez. lav. 5.7.2021, n. 18943).
E sul lavoratore che intenda rivendicare in giudizio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato grava l'onere di fornire gli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta invocata (così, tra le numerose altre, Cass. Sez. lav. 5.7.2021, n. 18943; Cass., Sez. lav.,
3.8.2017, n. 19436; Cass. Sez. lav., 22.5.2017, n. 12801; Cass., Sez. lav. 14.5.2013, n. 11530;
Cass. Sez. lav., 8.2.2010, n. 2728; Cass., Sez. lav. 17.11.2009, n. 2728).
Facendo applicazione di tali principi, si ricava che la parte ricorrente è gravata dell'onere di allegare e provare, in maniera precisa e rigorosa, l'esistenza e l'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare da parte del datore o, in alternativa, l'esistenza di indici sussidiari caratterizzanti il rapporto, in forza dei quali il giudice possa compiere un giudizio positivo di sussistenza del vincolo di subordinazione.
Nel caso di specie tale onere probatorio non è stato adeguatamente assolto, dal momento che l'istruttoria orale e le produzioni documentali non hanno fornito elementi decisivi a conforto della tesi sostenuta in ricorso, queste ultime piuttosto deponendo in senso contrario rispetto a quanto prospettato dal ricorrente (cfr. doc. 4, 5 e 6 memoria resistente e doc. 1 e 2 memoria
CP_
.
Deve, innanzitutto, osservarsi che il ricorso risulta estremamente generico e carente già in punto di fatto e sotto il profilo dell'allegazione degli elementi distintivi della subordinazione, il ricorrente essendosi limitato ad affermare di aver lavorato nel periodo che va “dal 2012 e sino a dicembre del 2019 alle dipendenze” del resistente, durante il quale - ha aggiunto testualmente quanto fin troppo genericamente - “era soggetto al potere direttivo e organizzativo esercitato dal sig. , a cui si rivolgeva al fine di ricevere le Controparte_1 mansioni da espletare giornalmente, le istruzioni in merito a quant'altro fosse necessario e da svolgere, nonché al fine di ottenere il permesso per eventuali assenze dal lavoro, e da cui riceveva settimanalmente la retribuzione” (cfr. pagg. 1 e 3 del ricorso), senza però meglio specificare in cosa consistesse il concreto atteggiarsi del potere direttivo, di controllo e di gestione del rapporto da parte del presunto datore di lavoro;
non può giovare a fondare la domanda l'assunto svolgimento di attività lavorativa sulla scorta di generiche “istruzioni” ed indeterminate estrinsecazioni di “potere direttivo e organizzativo”, essendo una siffatta situazione perfettamente compatibile anche con il lavoro autonomo ed occorrendo piuttosto l'adozione di ordini specifici nell'ambito dell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e di controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative, concretamente da apprezzarsi con
7 riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e alle modalità dell'attuazione di esso (Cass. 27.07.1999 n. 8132).
Difetta, quindi, a monte, un'allegazione precisa e puntuale, non consentendosi, così, una ricostruzione fattuale della vicenda in termini pregnanti.
A fronte di tali scarne asserzioni e allegazioni, peraltro, le risultanze dell'istruttoria orale non hanno offerto elementi aggiuntivi sufficienti per potersi considerare raggiunta la prova della natura subordinata del rapporto intercorso tra le parti;
nessuno dei testimoni escussi, infatti, ha fornito elementi ulteriori utili per poter ricondurre il presunto rapporto di lavoro al paradigma della subordinazione, tutti quanti essendosi limitati a confermare in maniera secca e oltremodo concisa le circostanze di fatto demandate al loro ricordo, di per sé, per come detto, assolutamente insufficienti allo scopo prefissato.
In particolare, l'avere confermato unanimemente le circostanze di fatto di cui ai capitoli 5), 6)
e 7) del ricorso introduttivo [“5) Vero o no che il sig. , durante l'intero Parte_1
periodo di lavoro svolto, si rivolgeva al sig. al fine di ricevere direttive e Controparte_1 istruzioni sull'attività da svolgere quotidianamente?”; “6) Vero o no che il sig.
[...]
, durante l'intero periodo di lavoro svolto dal sig. , si recava CP_1 Parte_1
almeno una volta al giorno presso i terreni di proprietà dello stesso al fine di impartire nei confronti del ricorrente e degli altri lavoratori presenti nei terreni, direttive e istruzioni sull'organizzazione del lavoro, nonché al fine di verificare l'andamento dell'attività di lavoro svolta dal ricorrente e degli altri lavoratori presenti?”; “7) Vero o no che il sig. Parte_1
in caso di malattia, o al fine di ottenere il consenso per assentarsi dal lavoro,
[...] comunicava l'impossibilità ad essere presente sul luogo di lavoro al capo squadra sig.
[...]
il quale a sua volta si rivolgeva per comunicare tale assenza al sig. Parte_2 [...]
quale datore di lavoro?”] non dimostra alcunché di veramente rilevante, poiché CP_1
dai testi non è stato aggiunto nulla in ordine al concreto ed effettivo atteggiarsi del generico ed astratto potere direttivo, di controllo e di gestione del rapporto da parte del presunto datore di lavoro del ricorrente e – in mancanza della necessaria specificazione della effettiva consistenza e della collocazione spazio-temporale di quelle “direttive e delle istruzioni sull'organizzazione del lavoro” riferite in maniera fin troppo stringata ed acritica, e della incidenza delle stesse sulle prestazioni particolari da doversi espletare di volta in volta concretamente – non apporta alcunché di veramente significativo e utile e non giova minimamente alla causa del ricorrente, che permane immutata nella evidenziata genericità delle proprie alligazioni.
8 Non è dato rilevare, infatti, elementi univoci per determinare il contenuto e la tipologia delle dedotte “direttive” ed “istruzioni”, i tempi e/o la frequenza in cui queste sarebbero state impartite, sì da potere ritenere inconfutabilmente che il ricorrente per gli anni in questione era stabilmente inserito nell'organizzazione lavorativa senza potere liberamente disporre dei tempi e delle modalità di espletamento della propria attività lavorativa e, più in generale, di sottrarsi ad essa per attuare propri impegni ovvero far fronte a personali esigenze;
né risultano spiegati gli effettivi meccanismi di controllo adoperati per assoggettare il ricorrente alle determinazioni datoriali e la sua eventuale sottoposizione a potere disciplinare, nemmeno accennato in ricorso, da parte del datore di lavoro.
Dalla escussione dei testimoni indicati dal ricorrente, dunque, nulla è emerso di veramente significativo rispetto a quelle che sono le specifiche pretese del ricorrente, stante la mancata dimostrazione nella fattispecie di un penetrante potere direttivo, organizzativo e disciplinare al quale lo stesso devesse essere assoggettato, potere peraltro che si sarebbe dovuto esplicare con ordini specifici e non in semplici direttive di carattere generale, perfettamente compatibili con la prestazione di un rapporto di collaborazione autonoma (cfr. Cass. Sez. lav. 2728/2010,
Cass. 16254/2011, in senso analogo, da ultimo Cass. Sez. lav., ordinanze n. 13909/2020 e n.
1095/2023).
Anche l'intestato Tribunale, in ipotesi del tutto sovrapponibile a quella in oggetto, ha chiarito che tale potere deve manifestarsi “nell'emanazione di ordini specifici (…) oltre che nell'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative, anche al fine dell'eventuale esercizio del potere disciplinare (cfr. ad esempio Cass.
Sez. lav. 2728/2010)” (Trib. Catania sez. lav., 02.04.2019 n. 1492).
Al riguardo, le citate deposizioni appaiono a codesto giudicante inidonee a comprovare un costante assoggettamento del ricorrente ai penetranti vincoli direttivi e disciplinari del datore di lavoro, siccome voluto dalla costante giurisprudenza di legittimità e di merito.
Esse sono, invero, prive di indicazioni puntuali di circostanze di fatto che siano estrinsecazione dell'esercizio dei poteri datoriali.
In altri termini, la carente individuazione di circostanze di fatto che siano espressione dell'esercizio dei poteri che caratterizzano il rapporto di lavoro di tipo subordinato (ragione, codesta, di per sé sufficiente a un rigetto nel merito, non potendo, in principio, le prove sopperire ad una carenza di allegazione), non è stata neppure sopperita dall'indicazione, da parte dei testimoni, di circostanze volte, anche in via esemplificativa, a chiarire in che termini,
9 attraverso quali fatti e con quale frequenza fosse in atto un rapporto subordinato tra il ricorrente e la presunta parte datoriale.
In pratica, la detta testimonianza non ha dato conto dell'effettivo e concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro del ricorrente con la parte convenuta e non ha consentito di individuare alcuna circostanza di fatto nella quale si sarebbe concretata la sottoposizione del ricorrente al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del preteso datore di lavoro.
Laddove - si ribadisce - costituisce elemento essenziale, come tale indefettibile, del rapporto di lavoro subordinato, e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo, la soggezione personale del prestatore al penetrante potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non già soltanto al suo risultato.
Quanto ulteriormente riferito dai testi escussi, peraltro, non evidenzia affatto neppure specifiche e dirimenti circostanze in merito agli eventuali indici fattuali, meramente sussidiari e per nulla decisivi, sintomatici della subordinazione, quali la continuità della prestazione, il rispetto di un orario predeterminato, la percezione a cadenze fisse di un compenso prestabilito,
l'assenza in capo al lavoratore di rischio e di una seppure minima struttura imprenditoriale.
Tali elementi, lungi dall'assumere valore decisivo ai fini della qualificazione giuridica del rapporto, costituiscono indizi idonei ad integrare una prova presuntiva della subordinazione,
a condizione però che essi siano fatti oggetto di una valutazione complessiva e globale (cfr. costante esegesi giurisprudenziale).
Nel caso di specie, la mancata dimostrazione in sede istruttoria che il rispetto dell'orario asseritamente osservato dal ricorrente fosse stato imposto allo stesso dal resistente, come la dimostrazione della corresponsione di una retribuzione avvenuta a cadenza periodica e fissa per l'attività espletata, non consentono, neppure in astratto, di potere procedere alla dedotta valutazione complessiva e globale dei detti indici allo scopo di invenire la pretesa subordinazione.
A questo punto, ad escludere non soltanto la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata, sì come dedotto in ricorso, ma financo l'esistenza di un qualsiasi rapporto lavorativo tra le parti lungo tutto quanto il periodo indicato in ricorso (“dal 2012 e sino a dicembre del 2019”), concorre altresì la produzione documentale effettuata dal resistente e dall'Ente previdenziale, da cui risulta incontrovertibilmente che il ricorrente ha lavorato in molteplici frangenti di quello stesso periodo alle dipendenze di altre aziende (cfr. doc. 4, 5 e
CP_ 6 memoria resistente e doc. 1 e 2 memoria , rendendo incompatibili con le documentate
10 vicende le pretese azionate in ricorso e contribuendo così ad avvalorare vieppiù il convincimento di questo giudice.
Pertanto, stante lo scarno quadro probatorio emerso, ritiene il Tribunale che il ricorrente non abbia dimostrato, pur avendone l'onere, ed essendoci specifica contestazione di controparte, i presupposti per il riconoscimento dell'invocato diritto di credito, posto che non ha fornito prova degli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato.
Tale decisione, inoltre, si giustifica sulla scorta del condiviso insegnamento della Suprema
Corte secondo cui, “sul piano del metodo, di fronte ad una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice è tenuto ad applicare il criterio dell'onere della prova, che impone all'attore di fornire la dimostrazione dei fatti allegati a fondamento della propria pretesa, e perciò ritenere che l'onere stesso non sia stato superato” (cfr. C. Cass. 28.09.2006 n. 21028 in motivazione).
5. Il ricorso, pertanto, non è meritevole di accoglimento.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo nel loro importo minimo con riferimento alle cause di lavoro aventi valore sino a euro 26.000,00 per le fasi di studio, trattazione/istruttoria e decisoria, seguono la regola della soccombenza e, quindi, vanno poste a carico del ricorrente soccombente.
La estraneità al merito della controversia e la posizione processuale rivestita inducono a
CP_ compensare integralmente le spese nei confronti dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2677/2021 R.G.L., disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione: rigetta il ricorso;
CP_ compensa integralmente le spese processuali nei confronti dell' condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 [...]
, spese che si liquidano in euro 2.306,00, oltre a rimborso forfettario delle spese CP_1
generali, I.V.A. e C.P.A., ove dovuti, come per legge.
Catania, 16 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Giuseppe Tripi
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