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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 08/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 818/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro Emanuele Venzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 818/2024 promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (c.f. ), (c.f.
[...] C.F._2 Parte_3
), con gli avv.ti AN FRANCESCA (C.F. C.F._3
) e NOCCO LUCA (C.F. ) e SILVIO C.F._4 CodiceFiscale_5
AN (C.F. ) CodiceFiscale_6
PARTE RICORRENTE contro
(C.F./P.IVA - Controparte_1 P.IVA_1 contumace
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti, docenti a tempo determinato alle dipendenze della amministrazione resistente, lamentano la mancata erogazione in loro favore della somma di euro 500,00 annui di cui all'art. 1 co. 121, L. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente), relativamente agli anni scolastici nei quali hanno prestato servizio come docenti precari alle dipendenze del in forza di contratti a tempo Controparte_1 determinato. Nel ricorso introduttivo hanno chiesto, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “si conclude affinché codesto Ill.mo Tribunale voglia, previa eventuale disapplicazione dell'art. 1 commi 121 e seguenti della L. 107/2015, nonché previa disapplicazione e/o annullamento dell'art. 2 del D.P.C.M. 23/09/2015, dell'art. 3 del D.P.C.M. 28/11/2016 e della nota del 15 ottobre 2015 del , nella parte in cui non includono nella Controparte_2 platea dei destinatari della carta del docente i docenti assunti a tempo determinato, nonché di ogni ulteriore atto connesso, conseguente o presupposto, ancorché ignoto alle ricorrenti: accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti , e ad ottenere il beneficio di cui all'art. 1 comma 121 della Pt_1 Parte_2 Pt_3
L. 107/2015 (c.d. “carta del docente”) in relazione ai contratti a tempo determinato intercorsi tra i predetti e l'amministrazione resistente negli anni scolastici di seguito riportati: - La sig.ra per gli Pt_1 anni scolastici, 2019/2020, 2021/2022, 2023/2024 e 2024/2025; - Il sig. , per gli Parte_2 anni scolastici, 2022/2023, 2023,2024 e 2024/2025; - La sig.ra per gli anni scolastici, Pt_3
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 tutti nella misura di 500,00 euro per ciascun anno scolastico ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre accessori di legge;
per
l'effetto, ordinare all'amministrazione convenuta di erogare la prestazione citata, mettendo a disposizione delle ricorrenti la carta del docente (o altra misura equipollente) con le medesime modalità con cui essa è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con una provvista di cinquecento euro per ciascun anno scolastico ovvero con la diversa provvista ritenuta di giustizia, nonché di porre in essere tutti gli adempimenti necessari al fine di consentirne alle ricorrenti il godimento. In subordine: accertare e dichiarare il diritto delle
Ricorrenti e al risarcimento del danno per mancata fruizione del Pt_1 Parte_2 Pt_3 beneficio di cui all'art. 1 comma 121 della L. 107/2015 (c.d. “carta del docente”) in relazione ai contratti
a tempo determinato intercorsi tra le predette e l'amministrazione resistente negli anni scolastici di seguito riportati: - La sig.ra per gli anni scolastici, 2019/2020, 2021/2022, 2023/2024 e Pt_1
2024/2025; - Il sig. , per gli anni scolastici, 2022/2023, 2023,2024 e 2024/2025; Parte_2
- La sig.ra per gli anni scolastici, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e Pt_3
2024/2025 ovvero nei diversi anni scolastici ritenuti di giustizia, e, per l'effetto, condannare
l'amministrazione resistente al pagamento a tale titolo della somma di 500,00 euro per ciascun anno scolastico ovvero nella diversa misura e/o nei diversi anni scolastici ritenuti di giustizia, oltre accessori di legge. Vinte le spese, da distrarsi a favore del procuratore antistatario”.
Il ministero convenuto, a cui è stato ritualmente notificato il ricorso unitamente al decreto fissazione udienza, non si è costituito in giudizio e va dunque dichiarato contumace.
Svolta istruttoria solo documentale, con provvedimento comunicato alle parti è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione fissata con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
La causa viene decisa con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione depositati all'esito del termine di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Pag. 2 di 7 ***
1. Il ricorso è parzialmente fondato per le ragioni di seguito esposte.
Invero, con sentenza pubblicata il 27.10.2023 (numero registro generale 10072/2023, numero sezionale 4090/2023, numero raccolta generale 29961/21), la Suprema Corte si è pronunciata sul procedimento di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. operato dal
Tribunale di Taranto, affermando i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del
1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al
30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui
è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n.
124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente
Pag. 3 di 7 piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Tanto osservato, si esaminano di seguito partitamente le posizioni di ciascun ricorrente.
2. La ricorrente ha allegato e documentato di essere titolare di un Parte_1 contratto individuale di lavoro a tempo determinato alle dipendenze della amministrazione scolastica convenuta per l'a.s. 2024/2025, nonché di aver svolto attività di docenza negli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022 e 2023/2024 in virtù di contratti fino al 30 giugno
(cfr. doc. 1 fascicolo ricorrente).
Pertanto, sulla scorta dei sopra richiamati principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, sussiste il diritto della predetta ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro
500,00 annui, tramite la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, relativamente agli anni scolastici
2019/2020, 2021/2022, 2023/2024 e 2024/2025.
Posto che l'amministrazione convenuta ha omesso di allegare e provare, come era suo onere, l'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito ex adverso azionato, essa va condannata ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico della predetta parte ricorrente la somma di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020,
2021/2022, 2023/2024 e 2024/2025, per complessivi euro 2.000,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3. Il ricorrente ha allegato e documentato di essere titolare Parte_2 di un contratto individuale di lavoro a tempo determinato alle dipendenze della amministrazione scolastica convenuta per l'a.s. 2024/2025, nonché di aver svolto attività di docenza negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, in virtù di contratti fino al 30 giugno
(cfr. doc. 3 fascicolo ricorrente).
Pertanto, sulla scorta dei sopra richiamati principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, sussiste il diritto del predetto ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro
500,00 annui, tramite la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, relativamente agli anni scolastici
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.
Posto che l'amministrazione convenuta ha omesso di allegare e provare, come era suo onere, l'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito ex adverso azionato,
Pag. 4 di 7 essa va condannata ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico della predetta parte ricorrente la somma di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2022/2023,
2023/2024 e 2024/2025, per complessivi euro 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
4. La ricorrente ha allegato e documentato di essere titolare di un Parte_3 contratto individuale di lavoro a tempo determinato alle dipendenze della amministrazione scolastica convenuta per l'a.s. 2024/2025, nonché di aver svolto attività di docenza negli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 in virtù di contratti fino al 30 giugno o fino al 30 agosto (cfr. doc. 5 fascicolo ricorrente).
Va invece rigettata la richiesta del riconoscimento del beneficio relativamente all'a.s.
2020/2021 in virtù della saltuarietà dei contratti della sig.ra relativamente a tale Pt_3 annualità.
La sig.ra infatti, per il suindicato anno risulta assegnataria di supplenze non Pt_3 continuative, ma saltuarie (con contratti al 30/04/21 e 10/06/21), tale per cui non interessata dalla richiesta vantata, come chiarito dalla Corte di cassazione nella sentenza n.
29961/2023. La Suprema Corte di cassazione, infatti, in sede di rinvio pregiudiziale, con la suindicata sentenza, ha affermato i seguenti principi di diritto: “La Carta docente di cui all'art. 1, comma 121 L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevono incarichi annuali fino al 31.08, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.06, ai sensi dell'art. 4, comma secondo della L. 124 del 1999”.
Ne deriva, dunque, che non sussistono i fatti costitutivi del diritto al credito della sig.ra relativamente all'a.s. 2020/2021. Pt_3
Pertanto, sulla scorta dei sopra richiamati principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, sussiste il diritto della predetta ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro
500,00 annui, tramite la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, limitatamente agli anni scolastici
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.
Posto che l'amministrazione convenuta ha omesso di allegare e provare, come era suo onere, l'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito ex adverso azionato, essa va condannata ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico della predetta parte ricorrente la somma di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022,
Pag. 5 di 7 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co.
36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
4. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza prevalente di parte convenuta;
tali spese sono liquidate per l'intero in dispositivo ex DM 55/2014 sulla base del valore della controversia (da euro 5.201 ad euro 26.000) con applicazione di compensi inferiori ai medi per tutte le fasi (bassa complessità delle questioni di fatto trattate), esclusa la fase istruttoria (assenza di prove orali).
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare in misura pari al 50% le spese di lite liquidate attesa la natura seriale del contenzioso c.d. carta docente ed in considerazione dell'accoglimento solo parziale del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-accerta e dichiara il diritto della sig.ra a vedersi riconoscere il beneficio Parte_1 economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, L. n. 107/2015, relativamente agli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022, 2023/2024 e 2024/2025 e, per l'effetto, condanna parte convenuta ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico della predetta ricorrente la somma di euro 2.000,00 per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- accerta e dichiara il diritto del sig. a vedersi riconoscere il Parte_2 beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, L. n. 107/2015, relativamente agli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e, per l'effetto, condanna parte convenuta ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico del predetto ricorrente la somma di euro 1.500,00 per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- accerta e dichiara il diritto della sig.ra a vedersi riconoscere il beneficio Parte_3 economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, L. n. 107/2015, relativamente agli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e per l'effetto, condanna parte convenuta ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico del
Pag. 6 di 7 predetto ricorrente la somma di euro 2.000,00 per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- condanna il al pagamento in Controparte_1 favore della parte ricorrente della metà delle spese di lite che si liquidano per l'intero in euro
2109,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e CPA come per legge se dovuti, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
- compensa tra le parti per la restante metà le spese di lite come liquidate per l'intero al capo che precede.
Sentenza pubblicata mediante deposito in cancelleria del dispositivo e della contestuale motivazione all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Pistoia, 8 gennaio 2025 Il giudice Emanuele Venzo
Pag. 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro Emanuele Venzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 818/2024 promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (c.f. ), (c.f.
[...] C.F._2 Parte_3
), con gli avv.ti AN FRANCESCA (C.F. C.F._3
) e NOCCO LUCA (C.F. ) e SILVIO C.F._4 CodiceFiscale_5
AN (C.F. ) CodiceFiscale_6
PARTE RICORRENTE contro
(C.F./P.IVA - Controparte_1 P.IVA_1 contumace
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti, docenti a tempo determinato alle dipendenze della amministrazione resistente, lamentano la mancata erogazione in loro favore della somma di euro 500,00 annui di cui all'art. 1 co. 121, L. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente), relativamente agli anni scolastici nei quali hanno prestato servizio come docenti precari alle dipendenze del in forza di contratti a tempo Controparte_1 determinato. Nel ricorso introduttivo hanno chiesto, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “si conclude affinché codesto Ill.mo Tribunale voglia, previa eventuale disapplicazione dell'art. 1 commi 121 e seguenti della L. 107/2015, nonché previa disapplicazione e/o annullamento dell'art. 2 del D.P.C.M. 23/09/2015, dell'art. 3 del D.P.C.M. 28/11/2016 e della nota del 15 ottobre 2015 del , nella parte in cui non includono nella Controparte_2 platea dei destinatari della carta del docente i docenti assunti a tempo determinato, nonché di ogni ulteriore atto connesso, conseguente o presupposto, ancorché ignoto alle ricorrenti: accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti , e ad ottenere il beneficio di cui all'art. 1 comma 121 della Pt_1 Parte_2 Pt_3
L. 107/2015 (c.d. “carta del docente”) in relazione ai contratti a tempo determinato intercorsi tra i predetti e l'amministrazione resistente negli anni scolastici di seguito riportati: - La sig.ra per gli Pt_1 anni scolastici, 2019/2020, 2021/2022, 2023/2024 e 2024/2025; - Il sig. , per gli Parte_2 anni scolastici, 2022/2023, 2023,2024 e 2024/2025; - La sig.ra per gli anni scolastici, Pt_3
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 tutti nella misura di 500,00 euro per ciascun anno scolastico ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre accessori di legge;
per
l'effetto, ordinare all'amministrazione convenuta di erogare la prestazione citata, mettendo a disposizione delle ricorrenti la carta del docente (o altra misura equipollente) con le medesime modalità con cui essa è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con una provvista di cinquecento euro per ciascun anno scolastico ovvero con la diversa provvista ritenuta di giustizia, nonché di porre in essere tutti gli adempimenti necessari al fine di consentirne alle ricorrenti il godimento. In subordine: accertare e dichiarare il diritto delle
Ricorrenti e al risarcimento del danno per mancata fruizione del Pt_1 Parte_2 Pt_3 beneficio di cui all'art. 1 comma 121 della L. 107/2015 (c.d. “carta del docente”) in relazione ai contratti
a tempo determinato intercorsi tra le predette e l'amministrazione resistente negli anni scolastici di seguito riportati: - La sig.ra per gli anni scolastici, 2019/2020, 2021/2022, 2023/2024 e Pt_1
2024/2025; - Il sig. , per gli anni scolastici, 2022/2023, 2023,2024 e 2024/2025; Parte_2
- La sig.ra per gli anni scolastici, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e Pt_3
2024/2025 ovvero nei diversi anni scolastici ritenuti di giustizia, e, per l'effetto, condannare
l'amministrazione resistente al pagamento a tale titolo della somma di 500,00 euro per ciascun anno scolastico ovvero nella diversa misura e/o nei diversi anni scolastici ritenuti di giustizia, oltre accessori di legge. Vinte le spese, da distrarsi a favore del procuratore antistatario”.
Il ministero convenuto, a cui è stato ritualmente notificato il ricorso unitamente al decreto fissazione udienza, non si è costituito in giudizio e va dunque dichiarato contumace.
Svolta istruttoria solo documentale, con provvedimento comunicato alle parti è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione fissata con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
La causa viene decisa con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione depositati all'esito del termine di cui all'art. 127 ter c.p.c.
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1. Il ricorso è parzialmente fondato per le ragioni di seguito esposte.
Invero, con sentenza pubblicata il 27.10.2023 (numero registro generale 10072/2023, numero sezionale 4090/2023, numero raccolta generale 29961/21), la Suprema Corte si è pronunciata sul procedimento di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. operato dal
Tribunale di Taranto, affermando i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del
1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al
30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui
è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n.
124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente
Pag. 3 di 7 piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Tanto osservato, si esaminano di seguito partitamente le posizioni di ciascun ricorrente.
2. La ricorrente ha allegato e documentato di essere titolare di un Parte_1 contratto individuale di lavoro a tempo determinato alle dipendenze della amministrazione scolastica convenuta per l'a.s. 2024/2025, nonché di aver svolto attività di docenza negli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022 e 2023/2024 in virtù di contratti fino al 30 giugno
(cfr. doc. 1 fascicolo ricorrente).
Pertanto, sulla scorta dei sopra richiamati principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, sussiste il diritto della predetta ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro
500,00 annui, tramite la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, relativamente agli anni scolastici
2019/2020, 2021/2022, 2023/2024 e 2024/2025.
Posto che l'amministrazione convenuta ha omesso di allegare e provare, come era suo onere, l'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito ex adverso azionato, essa va condannata ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico della predetta parte ricorrente la somma di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020,
2021/2022, 2023/2024 e 2024/2025, per complessivi euro 2.000,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3. Il ricorrente ha allegato e documentato di essere titolare Parte_2 di un contratto individuale di lavoro a tempo determinato alle dipendenze della amministrazione scolastica convenuta per l'a.s. 2024/2025, nonché di aver svolto attività di docenza negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, in virtù di contratti fino al 30 giugno
(cfr. doc. 3 fascicolo ricorrente).
Pertanto, sulla scorta dei sopra richiamati principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, sussiste il diritto del predetto ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro
500,00 annui, tramite la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, relativamente agli anni scolastici
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.
Posto che l'amministrazione convenuta ha omesso di allegare e provare, come era suo onere, l'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito ex adverso azionato,
Pag. 4 di 7 essa va condannata ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico della predetta parte ricorrente la somma di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2022/2023,
2023/2024 e 2024/2025, per complessivi euro 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
4. La ricorrente ha allegato e documentato di essere titolare di un Parte_3 contratto individuale di lavoro a tempo determinato alle dipendenze della amministrazione scolastica convenuta per l'a.s. 2024/2025, nonché di aver svolto attività di docenza negli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 in virtù di contratti fino al 30 giugno o fino al 30 agosto (cfr. doc. 5 fascicolo ricorrente).
Va invece rigettata la richiesta del riconoscimento del beneficio relativamente all'a.s.
2020/2021 in virtù della saltuarietà dei contratti della sig.ra relativamente a tale Pt_3 annualità.
La sig.ra infatti, per il suindicato anno risulta assegnataria di supplenze non Pt_3 continuative, ma saltuarie (con contratti al 30/04/21 e 10/06/21), tale per cui non interessata dalla richiesta vantata, come chiarito dalla Corte di cassazione nella sentenza n.
29961/2023. La Suprema Corte di cassazione, infatti, in sede di rinvio pregiudiziale, con la suindicata sentenza, ha affermato i seguenti principi di diritto: “La Carta docente di cui all'art. 1, comma 121 L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevono incarichi annuali fino al 31.08, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.06, ai sensi dell'art. 4, comma secondo della L. 124 del 1999”.
Ne deriva, dunque, che non sussistono i fatti costitutivi del diritto al credito della sig.ra relativamente all'a.s. 2020/2021. Pt_3
Pertanto, sulla scorta dei sopra richiamati principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, sussiste il diritto della predetta ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro
500,00 annui, tramite la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, limitatamente agli anni scolastici
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.
Posto che l'amministrazione convenuta ha omesso di allegare e provare, come era suo onere, l'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito ex adverso azionato, essa va condannata ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico della predetta parte ricorrente la somma di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022,
Pag. 5 di 7 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co.
36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
4. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza prevalente di parte convenuta;
tali spese sono liquidate per l'intero in dispositivo ex DM 55/2014 sulla base del valore della controversia (da euro 5.201 ad euro 26.000) con applicazione di compensi inferiori ai medi per tutte le fasi (bassa complessità delle questioni di fatto trattate), esclusa la fase istruttoria (assenza di prove orali).
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare in misura pari al 50% le spese di lite liquidate attesa la natura seriale del contenzioso c.d. carta docente ed in considerazione dell'accoglimento solo parziale del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-accerta e dichiara il diritto della sig.ra a vedersi riconoscere il beneficio Parte_1 economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, L. n. 107/2015, relativamente agli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022, 2023/2024 e 2024/2025 e, per l'effetto, condanna parte convenuta ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico della predetta ricorrente la somma di euro 2.000,00 per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- accerta e dichiara il diritto del sig. a vedersi riconoscere il Parte_2 beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, L. n. 107/2015, relativamente agli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e, per l'effetto, condanna parte convenuta ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico del predetto ricorrente la somma di euro 1.500,00 per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- accerta e dichiara il diritto della sig.ra a vedersi riconoscere il beneficio Parte_3 economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, L. n. 107/2015, relativamente agli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e per l'effetto, condanna parte convenuta ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico del
Pag. 6 di 7 predetto ricorrente la somma di euro 2.000,00 per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- condanna il al pagamento in Controparte_1 favore della parte ricorrente della metà delle spese di lite che si liquidano per l'intero in euro
2109,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e CPA come per legge se dovuti, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
- compensa tra le parti per la restante metà le spese di lite come liquidate per l'intero al capo che precede.
Sentenza pubblicata mediante deposito in cancelleria del dispositivo e della contestuale motivazione all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Pistoia, 8 gennaio 2025 Il giudice Emanuele Venzo
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