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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 12/06/2025, n. 1350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1350 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11606/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Giudice onorario dott.ssa Antonia De Nicolo', in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 12/06/2025, tenuta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito telematico contestuale, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 11606/2024 R.G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ARCANGELI JACOPO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAIMO SARAH CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
Oggetto: Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/12/2024 ha esposto di aver presentato in Parte_1 data 8.6.2024 la domanda amministrativa per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità ex art.3 co.3 l.104/1992, ma che non era mai stata invitata ad effettuare la visita medica. Pertanto, chiedeva che fosse riconosciuto in via giudiziale il requisito sanitario per ottenere le dette prestazioni.
Parte convenuta resisteva, instando per il rigetto dell'avverso
Con le note di trattazione depositate in data 5.6.2025 parte ricorrente ha dichiarato che l CP_1 aveva riconosciuto il suo diritto ad ottenere l'indennità di accompagnamento e la condizione di disabilità ex art.3 co.3 l.104/1992, con il verbale del 7.5.2025, con decorrenza dalla domanda amministrativa;
pertanto, ha concluso per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con la vittoria delle spese di causa.
pagina 1 di 3 In data odierna, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa, acquisite brevi note di trattazione delle parti, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
*****
Dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni dei procuratori costituiti si evince che la materia del contendere è integralmente cessata.
In particolare, la cessazione della materia deriva dal sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa “materia” su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali
(Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione
- vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93,
n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass.,
7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000;
Cass., 2.5.87, n. 4126).
Nel caso di specie parte ricorrente ha ottenuto in via amministrativa il riconoscimento del diritto azionato.
L'intervenuto riconoscimento in giudizio della prestazione oggetto di ricorso determina la cessazione della materia del contendere essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se pagina 2 di 3 essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
Secondo la Cassazione “Nelle controversie di lavoro, la pendenza della lite si determina con il deposito del ricorso introduttivo nella cancelleria del giudice, instaurandosi in questo momento un rapporto tra due dei tre soggetti tra i quali si svolge il giudizio” (Cass., sez. un., 11-05-1992, n. 5597). In altri termini, con il deposito del ricorso si instaura il rapporto processuale soltanto tra due dei tre soggetti tra i quali si deve svolgere il giudizio, cioè tra la parte ricorrente ed il giudice;
mentre esclusivamente dalla data di notificazione del ricorso e del correlato decreto di fissazione d'udienza, si attua il contraddittorio nei confronti della parte resistente (Nelle controversie di lavoro “la pendenza della lite è determinata non dalla notifica dell'atto introduttivo del giudizio, come nel rito ordinario, ma dal deposito di tale atto, la cui notifica, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza - art. 415, 4° comma, c.p.c. - assolve la funzione dell'instaurazione del contraddittorio” Cass., 28-10-1989, n. 4525).
Nel caso di specie, parte ricorrente, pur avendo presentato in data 8.6.2024 la domanda amministrativa per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità ex art.3 co.3 l.104/1992, è stata invitata ad effettuare la visita medica solo in data 7.5.2025, dopo quasi un anno dalla domanda amministrativa e 5 mesi dalla proposizione del presente procedimento e il giudizio espresso dalla commissione medica è stato positivo.
Da ciò consegue che la parte resistente va considerata soccombente ai fini delle spese di lite, che vengono liquidate in relazione alle fasi effettivamente svolte.
Revoca l'incarico al CTU dott. , essendo venuta meno la necessità dell'accertamento Persona_1 peritale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
con ricorso depositato il 29/12/2024 , nella causa iscritta al n. 11606 /2024 R.G.A.C. così CP_1 provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
-revoca l'incarico alla dott. ; Persona_1
- condanna l al pagamento delle spese di causa, in favore del procuratore di parte ricorrente, CP_1 dichiaratosi antistatario, liquidate in €1.272,00 comprensive dell'aumento del 10% per il collegamento ipertestuale, oltre rimborso C.U., se versato, spese generali, CAP e IVA
Foggia, 12/06/2025
Il Giudice
Antonia De Nicolo'
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Giudice onorario dott.ssa Antonia De Nicolo', in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 12/06/2025, tenuta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito telematico contestuale, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 11606/2024 R.G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ARCANGELI JACOPO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAIMO SARAH CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
Oggetto: Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/12/2024 ha esposto di aver presentato in Parte_1 data 8.6.2024 la domanda amministrativa per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità ex art.3 co.3 l.104/1992, ma che non era mai stata invitata ad effettuare la visita medica. Pertanto, chiedeva che fosse riconosciuto in via giudiziale il requisito sanitario per ottenere le dette prestazioni.
Parte convenuta resisteva, instando per il rigetto dell'avverso
Con le note di trattazione depositate in data 5.6.2025 parte ricorrente ha dichiarato che l CP_1 aveva riconosciuto il suo diritto ad ottenere l'indennità di accompagnamento e la condizione di disabilità ex art.3 co.3 l.104/1992, con il verbale del 7.5.2025, con decorrenza dalla domanda amministrativa;
pertanto, ha concluso per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con la vittoria delle spese di causa.
pagina 1 di 3 In data odierna, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa, acquisite brevi note di trattazione delle parti, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
*****
Dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni dei procuratori costituiti si evince che la materia del contendere è integralmente cessata.
In particolare, la cessazione della materia deriva dal sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa “materia” su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali
(Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione
- vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93,
n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass.,
7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000;
Cass., 2.5.87, n. 4126).
Nel caso di specie parte ricorrente ha ottenuto in via amministrativa il riconoscimento del diritto azionato.
L'intervenuto riconoscimento in giudizio della prestazione oggetto di ricorso determina la cessazione della materia del contendere essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se pagina 2 di 3 essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
Secondo la Cassazione “Nelle controversie di lavoro, la pendenza della lite si determina con il deposito del ricorso introduttivo nella cancelleria del giudice, instaurandosi in questo momento un rapporto tra due dei tre soggetti tra i quali si svolge il giudizio” (Cass., sez. un., 11-05-1992, n. 5597). In altri termini, con il deposito del ricorso si instaura il rapporto processuale soltanto tra due dei tre soggetti tra i quali si deve svolgere il giudizio, cioè tra la parte ricorrente ed il giudice;
mentre esclusivamente dalla data di notificazione del ricorso e del correlato decreto di fissazione d'udienza, si attua il contraddittorio nei confronti della parte resistente (Nelle controversie di lavoro “la pendenza della lite è determinata non dalla notifica dell'atto introduttivo del giudizio, come nel rito ordinario, ma dal deposito di tale atto, la cui notifica, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza - art. 415, 4° comma, c.p.c. - assolve la funzione dell'instaurazione del contraddittorio” Cass., 28-10-1989, n. 4525).
Nel caso di specie, parte ricorrente, pur avendo presentato in data 8.6.2024 la domanda amministrativa per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità ex art.3 co.3 l.104/1992, è stata invitata ad effettuare la visita medica solo in data 7.5.2025, dopo quasi un anno dalla domanda amministrativa e 5 mesi dalla proposizione del presente procedimento e il giudizio espresso dalla commissione medica è stato positivo.
Da ciò consegue che la parte resistente va considerata soccombente ai fini delle spese di lite, che vengono liquidate in relazione alle fasi effettivamente svolte.
Revoca l'incarico al CTU dott. , essendo venuta meno la necessità dell'accertamento Persona_1 peritale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
con ricorso depositato il 29/12/2024 , nella causa iscritta al n. 11606 /2024 R.G.A.C. così CP_1 provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
-revoca l'incarico alla dott. ; Persona_1
- condanna l al pagamento delle spese di causa, in favore del procuratore di parte ricorrente, CP_1 dichiaratosi antistatario, liquidate in €1.272,00 comprensive dell'aumento del 10% per il collegamento ipertestuale, oltre rimborso C.U., se versato, spese generali, CAP e IVA
Foggia, 12/06/2025
Il Giudice
Antonia De Nicolo'
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