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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 06/04/2025, n. 1518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1518 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
9254/2024
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro in persona del giudice ono-
rario Dott.ssa Laura Garofalo , all'esito dell'udienza del 17 marzo 2025 come sostituita dal depo-
sito ex art. 127 ter di note scritte contenenti istanze e conclusioni , ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 9254/2024 R.G. Lavoro , promosso
DA
, nato a [...] ( EN ) il 02.06.1931 c. f. , residente Parte_1 C.F._1
in Catania via del Gabbiano 13, rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Emanuela Moliteo , co-
me da procura depositata in atti , domiciliato presso il suo studio in Catania via Lorenzo Bolano 45;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1
p. t. c. f. , con Sede Centrale in Roma via Ciro il Grande 21 , in giudizio rappresenta P.IVA_1
to e difeso dall'avv. Susanna Mazzaferri , avv. Maria Rosaria Battiato , avv. Livia Gaezza , avv.
Gaetana Angela Marchese , avv. Valentina Schilirò , come da procura in atti di giudizio depositata ,
domiciliato in Catania , Piazza Della Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale Inps;
RESISTENTE
Oggetto : indebito su assegno sociale AS n. 04014936
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 04/10/2024 parte attrice esponeva che , con nota del 23 maggio 2024
l' chiedeva al ricorrente odierno , quale erede di , il pagamento Controparte_2 Persona_1
della somma di € 1.314,04 , percepita indebitamente nel periodo intercorso dall'01/09/1999 sino al
21/12/2001 sulla pensione categoria AS n. della sig.ra coniuge del ricor- Numer_1 Persona_1
rente odierno , deceduta il 03/04/2023.
CP_ Il ricorrente odierno proponeva ricorso al Comitato Provinciale , trasmesso telematicamente il
21.06.2024 , recante protocollo n. .2100.21/06/2024.0480476. CP_1
Il ricorso non era stato esitato e pertanto parte ricorrente agiva dinanzi il tribunale competente per
CP_ l'accertamento dell'infondatezza della pretesa in capo ad , essendo il credito ampiamente prescritto .
Richiamava , sotto tale profilo , la data del provvedimento di indebito del 23/05/2024 per evi-
denziare che le somme richieste a titolo di indebito risalivano al periodo decorso dal 01/09/1999
sino al 31/12/2001 , tale periodo risulta risalente nel tempo di vent'anni , ben oltre lo stesso termine decennale previsto per il recupero di indebito .
Chiedeva l'annullamento del provvedimento di contestazione di indebito impugnato , recante la data 23/05/2024 , sopra indicata , con vittoria di spese di giudizio .
CP_ Fissata l'udienza di discussione , si costituiva in giudizio chiedeva il rigetto del ricorso per infondatezza ed erroneità .
Precisava che l'indebito era sorto originariamente da un provvedimento centralizzato di ricostituzio ne recante data 01/07/2003 e notificato il 14/06/2005.
Successivamente al luglio 2014 sono stati recuperati € 141,89 mediante compensazione con due cre diti di euro 25,92 e 115,97 , scaturiti da provvedimenti centralizzati di ricostituzione del 06/11/
2005 e del 26/01/2010 , eseguiti sula prestazione Assegno sociale n. 04014936.
Deduceva che i recuperi erano stati comunicati alla controparte ed avevano efficacia di interruzione della prescrizione .
Nelle ricostituzioni specificate era stato altresì richiamato il provvedimento originario di contesta-
zione di indebito .
Sotto il profilo della prescrizione richiamava l'applicabilità alla fattispecie della normativa disposta durante l'emergenza sanitaria da Covid- 19 che aveva determinato periodi di sospensione del de-
corso di prescrizione dei contributi .
Deduceva la applicabilità alla fattispecie dell'art. 37 comma 2 D.L. 17 marzo 2020 n. 18 e dell'art. 11, D.L. 31.12.2020 n. 183 che hanno previsto due periodi di sospensione dal 23 febbraio 2020
al 30 giugno 30 giugno 2020 e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021.
Deduceva altresì l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 67 comma 1 D.L. 18/2020 , convertito in legge n. 27/2020.
Chiede pertanto il rigetto del ricorso per infondatezza .
Successivamente , all'esito dell'udienza del 24 gennaio 2025 questo giudice veniva delegato per la discussione e decisione del presente procedimento , e veniva fissata l'udienza del 14 febbraio 2025 .
All'esito della discussione venivano fissate le modalità ex art. 127 ter c.p.c per sostituire l'udienza del 17 marzo 2025 con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
Lette le note scritte come in atti depositate , la causa viene decisa con il presente provvedimento .
∗∗∗∗∗∗∗∗
Il ricorso risulta fondato per quanto di ragione .
Infatti il credito portato dal provvedimento del 23 maggio 2024 risulta definitivamente CP_1
prescritto .
Dalla documentazione in atti versata dalla parte odierna resistente, si evince che l'originario indebito sulla prestazione di Assegno Sociale n. 04014936 era sorto da un ricalcolo centraliz- zato dell'01/07/2003 , in riferimento al periodo intercorso dal 01/09/1999 al 31/07/2003
ed era stato calcolato l'indebito per € 2.535,05.
Il provvedimento di indebito originario ( doc. 1 fascicolo ) , risulterebbe notificato a mez- CP_1
zo raccomandata a. r. in data 14/06/2005 , come da avviso di ricevimento depositato in atti della resistente ( doc. 6 ). Tuttavia tale documento non presenta alcun numero di raccoman- data postale che possa fungere da elemento di riconducibilità dell'avviso di ricevimento alla comunicazione dell'indebito .
La stessa comunicazione di indebito, recante data 18 aprile 2005 , con indirizzo della R_ , coniuge deceduta del ricorrente odierno , non presenta sul frontespizio il numero
[...]
della raccomandata postale con la quale viene eseguita la comunicazione ( cfr. doc. 2) .
In ogni caso , anche se si considerasse valida la notifica , il termine decennale di prescrizione per il recupero delle somme indebitamente erogate , sarebbe decorso nel 2015 . Infatti in atti non risulta alcuna prova di comunicazione degli atti interruttivi quali i recuperi eseguiti dall' CP_1
in data 06/11/2005 e 26/01/2010 , sebbene allegati ( cfr. n. 4, e n. 5 ) non viene allegata alcuna prova di notifica o di comunicazione a mezzo lettera raccomandata dei medesimi .
Pertanto alla data del 23 maggio 2024 , quando l'istituto richiedeva il recupero delle somme al ricorrente odierno , marito ed erede della , deceduta il 03.04.2023 , come in atti Persona_1
provato , le somme erano comunque prescritte definitivamente .
Tantomeno risulta applicabile alla fattispecie la normativa afferente la sospensione del decorso di prescrizione durante il periodo di emergenza sanitaria da Covid-19 .
L'unica notifica documentata in giudizio del 14 giugno 2005, che tuttavia è priva di elementi di riconducibilità alla originaria comunicazione di indebito , se fosse stata validamente documentata avrebbe provato che la prescrizione si sarebbe maturata il 14 giugno 2015 , in assenza di ulteriori atti interruttivi, di cui non sussiste in atti prova alcuna di notificazione .
Pertanto la prescrizione si sarebbe comunque maturata in data anteriore al 2020 ed alla sospensio ne per l'emergenza sanitaria da D- .
Il ricorso pertanto trova accoglimento risultando la pretesa dell'istituto definitivamente prescritta .
L'ammissione del ricorrente al beneficio del gratuito patrocinio consente di dichiarare irripetibili tra le parti le spese di giudizio .
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 9254/2024 R.G. lavoro , disattesa ogni contraria istanza ,
eccezione e difesa , così provvede :
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento recante data 23 maggio 2024 di accertamento di indebito per la prescrizione delle somme richieste dall' , come in CP_1
motivazione; CP_ Dichiara prescritto il credito e nessuna somma è dovuta dal ricorrente;
Dichiara irripetibili tra le parti le somme di giudizio .
Catania , 06/04/2025 il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro in persona del giudice ono-
rario Dott.ssa Laura Garofalo , all'esito dell'udienza del 17 marzo 2025 come sostituita dal depo-
sito ex art. 127 ter di note scritte contenenti istanze e conclusioni , ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 9254/2024 R.G. Lavoro , promosso
DA
, nato a [...] ( EN ) il 02.06.1931 c. f. , residente Parte_1 C.F._1
in Catania via del Gabbiano 13, rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Emanuela Moliteo , co-
me da procura depositata in atti , domiciliato presso il suo studio in Catania via Lorenzo Bolano 45;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1
p. t. c. f. , con Sede Centrale in Roma via Ciro il Grande 21 , in giudizio rappresenta P.IVA_1
to e difeso dall'avv. Susanna Mazzaferri , avv. Maria Rosaria Battiato , avv. Livia Gaezza , avv.
Gaetana Angela Marchese , avv. Valentina Schilirò , come da procura in atti di giudizio depositata ,
domiciliato in Catania , Piazza Della Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale Inps;
RESISTENTE
Oggetto : indebito su assegno sociale AS n. 04014936
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 04/10/2024 parte attrice esponeva che , con nota del 23 maggio 2024
l' chiedeva al ricorrente odierno , quale erede di , il pagamento Controparte_2 Persona_1
della somma di € 1.314,04 , percepita indebitamente nel periodo intercorso dall'01/09/1999 sino al
21/12/2001 sulla pensione categoria AS n. della sig.ra coniuge del ricor- Numer_1 Persona_1
rente odierno , deceduta il 03/04/2023.
CP_ Il ricorrente odierno proponeva ricorso al Comitato Provinciale , trasmesso telematicamente il
21.06.2024 , recante protocollo n. .2100.21/06/2024.0480476. CP_1
Il ricorso non era stato esitato e pertanto parte ricorrente agiva dinanzi il tribunale competente per
CP_ l'accertamento dell'infondatezza della pretesa in capo ad , essendo il credito ampiamente prescritto .
Richiamava , sotto tale profilo , la data del provvedimento di indebito del 23/05/2024 per evi-
denziare che le somme richieste a titolo di indebito risalivano al periodo decorso dal 01/09/1999
sino al 31/12/2001 , tale periodo risulta risalente nel tempo di vent'anni , ben oltre lo stesso termine decennale previsto per il recupero di indebito .
Chiedeva l'annullamento del provvedimento di contestazione di indebito impugnato , recante la data 23/05/2024 , sopra indicata , con vittoria di spese di giudizio .
CP_ Fissata l'udienza di discussione , si costituiva in giudizio chiedeva il rigetto del ricorso per infondatezza ed erroneità .
Precisava che l'indebito era sorto originariamente da un provvedimento centralizzato di ricostituzio ne recante data 01/07/2003 e notificato il 14/06/2005.
Successivamente al luglio 2014 sono stati recuperati € 141,89 mediante compensazione con due cre diti di euro 25,92 e 115,97 , scaturiti da provvedimenti centralizzati di ricostituzione del 06/11/
2005 e del 26/01/2010 , eseguiti sula prestazione Assegno sociale n. 04014936.
Deduceva che i recuperi erano stati comunicati alla controparte ed avevano efficacia di interruzione della prescrizione .
Nelle ricostituzioni specificate era stato altresì richiamato il provvedimento originario di contesta-
zione di indebito .
Sotto il profilo della prescrizione richiamava l'applicabilità alla fattispecie della normativa disposta durante l'emergenza sanitaria da Covid- 19 che aveva determinato periodi di sospensione del de-
corso di prescrizione dei contributi .
Deduceva la applicabilità alla fattispecie dell'art. 37 comma 2 D.L. 17 marzo 2020 n. 18 e dell'art. 11, D.L. 31.12.2020 n. 183 che hanno previsto due periodi di sospensione dal 23 febbraio 2020
al 30 giugno 30 giugno 2020 e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021.
Deduceva altresì l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 67 comma 1 D.L. 18/2020 , convertito in legge n. 27/2020.
Chiede pertanto il rigetto del ricorso per infondatezza .
Successivamente , all'esito dell'udienza del 24 gennaio 2025 questo giudice veniva delegato per la discussione e decisione del presente procedimento , e veniva fissata l'udienza del 14 febbraio 2025 .
All'esito della discussione venivano fissate le modalità ex art. 127 ter c.p.c per sostituire l'udienza del 17 marzo 2025 con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
Lette le note scritte come in atti depositate , la causa viene decisa con il presente provvedimento .
∗∗∗∗∗∗∗∗
Il ricorso risulta fondato per quanto di ragione .
Infatti il credito portato dal provvedimento del 23 maggio 2024 risulta definitivamente CP_1
prescritto .
Dalla documentazione in atti versata dalla parte odierna resistente, si evince che l'originario indebito sulla prestazione di Assegno Sociale n. 04014936 era sorto da un ricalcolo centraliz- zato dell'01/07/2003 , in riferimento al periodo intercorso dal 01/09/1999 al 31/07/2003
ed era stato calcolato l'indebito per € 2.535,05.
Il provvedimento di indebito originario ( doc. 1 fascicolo ) , risulterebbe notificato a mez- CP_1
zo raccomandata a. r. in data 14/06/2005 , come da avviso di ricevimento depositato in atti della resistente ( doc. 6 ). Tuttavia tale documento non presenta alcun numero di raccoman- data postale che possa fungere da elemento di riconducibilità dell'avviso di ricevimento alla comunicazione dell'indebito .
La stessa comunicazione di indebito, recante data 18 aprile 2005 , con indirizzo della R_ , coniuge deceduta del ricorrente odierno , non presenta sul frontespizio il numero
[...]
della raccomandata postale con la quale viene eseguita la comunicazione ( cfr. doc. 2) .
In ogni caso , anche se si considerasse valida la notifica , il termine decennale di prescrizione per il recupero delle somme indebitamente erogate , sarebbe decorso nel 2015 . Infatti in atti non risulta alcuna prova di comunicazione degli atti interruttivi quali i recuperi eseguiti dall' CP_1
in data 06/11/2005 e 26/01/2010 , sebbene allegati ( cfr. n. 4, e n. 5 ) non viene allegata alcuna prova di notifica o di comunicazione a mezzo lettera raccomandata dei medesimi .
Pertanto alla data del 23 maggio 2024 , quando l'istituto richiedeva il recupero delle somme al ricorrente odierno , marito ed erede della , deceduta il 03.04.2023 , come in atti Persona_1
provato , le somme erano comunque prescritte definitivamente .
Tantomeno risulta applicabile alla fattispecie la normativa afferente la sospensione del decorso di prescrizione durante il periodo di emergenza sanitaria da Covid-19 .
L'unica notifica documentata in giudizio del 14 giugno 2005, che tuttavia è priva di elementi di riconducibilità alla originaria comunicazione di indebito , se fosse stata validamente documentata avrebbe provato che la prescrizione si sarebbe maturata il 14 giugno 2015 , in assenza di ulteriori atti interruttivi, di cui non sussiste in atti prova alcuna di notificazione .
Pertanto la prescrizione si sarebbe comunque maturata in data anteriore al 2020 ed alla sospensio ne per l'emergenza sanitaria da D- .
Il ricorso pertanto trova accoglimento risultando la pretesa dell'istituto definitivamente prescritta .
L'ammissione del ricorrente al beneficio del gratuito patrocinio consente di dichiarare irripetibili tra le parti le spese di giudizio .
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 9254/2024 R.G. lavoro , disattesa ogni contraria istanza ,
eccezione e difesa , così provvede :
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento recante data 23 maggio 2024 di accertamento di indebito per la prescrizione delle somme richieste dall' , come in CP_1
motivazione; CP_ Dichiara prescritto il credito e nessuna somma è dovuta dal ricorrente;
Dichiara irripetibili tra le parti le somme di giudizio .
Catania , 06/04/2025 il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo