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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 21/05/2025, n. 1400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1400 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando, in esito allo scambio di note scritte, sostitutive dell'udienza del 20 maggio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 907/2024 R.G. e vertente tra
nata a [...] il [...], residente in [...]
Industriale Is. K, (cod.fisc. ), elettivamente domiciliata in Messina, C.F._1
Largo Seggiola n.135 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe MAGROFUOCO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti ricorrente nei confronti di
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con sede in Roma, cod. fisc. elettivamente domiciliato presso gli P.IVA_1 uffici dell' rappresentato e difeso dall'avv. Michela Foti del ruolo professionale CP_2
resistente
Avente ad oggetto: riconoscimento prestazione indennità di accompagnamento
Ragioni di fatto e diritto della decisione
1. Esame degli atti di causa.
Con ricorso depositato in data 16/02/2024, chiedeva al Giudice del Parte_1
Lavoro presso il Tribunale di Messina il riesame del giudizio espresso dal Ctu nel procedimento recante n.r.g. 4117/2022, ex art. 445 bis c.p.c., che aveva ritenuto che le sue infermità non fossero tali da determinare i presupposti per l'attribuzione dell'assegno di accompagnamento.
La parte agiva nel presente procedimento al fine di ottenere l'accertamento delle condizioni sanitarie necessarie al riconoscimento della prestazione di accompagno, in ragione della gravità e rilevanza delle sue condizioni patologiche con conseguente condanna al pagamento della prestazione con rivalutazione e interessi.
Con vittoria di spese e richiesta di distrazione ex art. 93 c.p.c..
Si costituiva l' deducendo l'inammissibilità della domanda inerente la liquidazione della CP_3
prestazione, chiedendo la conferma delle valutazioni già espresse nell'istruttoria amministrativa e il rigetto del ricorso, non essendo la ricorrente in possesso dei requisiti costitutivi del diritto preteso.
Sul contraddittorio così instauratosi, rinnovata l'indagine peritale, il procedimento viene definito come segue.
2. Esami dei presupposti per il diritto
Si osserva che, dopo aver proposto atto di dissenso avverso le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio della fase sommaria, la ricorrente agiva in questa sede lamentandone l'erroneità, deducendo che l'ausiliare non avesse correttamente valutato le patologie da cui risultava affetta e avesse ignorato taluni esami specialistici.
Lo studio del caso clinico è stato affrontato nel giudizio per Atp dal consulente dott. Per_1
partendo dalle prime indagini strumentali e riscontrando, sulla base di esse, come l'interessata fosse affetta da patologie che non le impedivano lo svolgimento delle attività quotidiane.
Instaurato il giudizio di opposizione, il consulente nominato, dott.ssa , Persona_2
spiegava come le dette infermità - Pregresso Carcinoma mammella sx trattato con intervento chirurgico di mastectomia radicale sx, successivamente chemi o, radioterapia ed ormonoterapia , follo w up negativo per ripresa della neoplasia, pregresso adenoma al surrene t ratta to chirurgicamente, ipertensione arteriosa, IRC , artrosi polidistrettuale ad inciden za funzionale medio -grave, Deficit visivo, s. ansioso depressiva di grado medio - grave , incontinenza urinaria- configurassero un complesso invalidante che può quantificarsi nella misura del 100% e che fossero di entità tale da impedire alla stessa lo svolgimento degli atti della vita quotidiana in maniera autonoma.
Concludeva pertanto che alla ricorrente spettasse l'indennità di accompagnamento a partire, con ragionevole approssimazione, dal mese di MAGGIO 2024.
Decisione e spese.
In conclusione, possiede i requisiti medico-legali per permettere Parte_1
l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento ed il ricorso è da ritenersi accolto, alla luce degli esiti della consulenza medico-legale, le cui risultanze devono essere confermate, apparendo essa corretta sotto il piano metodologico, esauriente e priva di vizi logici.
In ragione del riconoscimento della prestazione in data successiva alla fase sommaria e alla data di instaurazione del presente procedimento, nonché per l'inammissibilità della domanda di corresponsione degli arretrati, sussistono gravi ragioni per disporre la compensazione delle spese legali.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio promosso dalla ricorrente, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Accoglie parzialmente il ricorso e dichiara persona con disabilità pari Parte_1
al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dal Maggio 2024;
-.Dichiara inammissibile la domanda di liquidazione della prestazione,
- compensa le spese di lite;
- pone a carico dell' le spese di consulenza che si liquidano in euro 290,00 in favore della CP_3 dott.ssa . Persona_2
Messina, 21 maggio 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando