Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/03/2025, n. 990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 990 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R.g. n. 8158/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice est.
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8158 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2023, vertente, sulla separazione consensuale e sul divorzio su domanda congiunta,
TRA
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Centola (SA) alla Via T. Tasso n. 28, presso lo studio dell'avvocato Gaetano Serva, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
E
(c.f. , elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliata in Centola (SA) alla Via T. Tasso n. 28, presso lo studio dell'avvocato
Gaetano Serva, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di NA Nord
INTERVENTORE EX LEGE
1
Conclusioni: con le note depositate ex art 127 ter c.p.c. in data 15.01.2025 per la comparizione figurata delle parti, le stesse hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e dunque di divorziare alle condizioni indicate in ricorso con la sospensione, allo stato, del diritto di visita del padre ai figli minorenni, per come specificamente previsto ai punti 4,4/a e 4/b del ricorso, attesa la detenzione di presso la casa circondariale “ ” in Secondigliano e Parte_1 Parte_2
con previsione del ripristino del detto diritto di visita, secondo il piano genitoriale per i figli minorenni portato in ricorso, a conclusione dell'applicata misura cautelare personale.
Il Pm ha apposto il suo visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex artt. 473bis.49 e 51 c.p.c. depositato il 19.9.2023 i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in UA (NA) il
3.5.2013 e che dalla loro unione sono nati 3 figli – (nato a [...] il Per_1
29.8.2011), (nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il Per_2 Per_3
12.4.2018) – chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso e, decorso il termine ex art. 3 l. 898/1970, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni ivi indicate. Il PM in sede in data 28.9.2023 nulla opponeva.
All'udienza del 18.1.2024 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso con la sospensione, tuttavia, allo stato, del diritto di visita del padre ai figli minorenni, per come specificamente previsto ai punti 4,4/a e 4/b del ricorso, attesa la detenzione di presso la casa circondariale “ Parte_1 Parte_2
in Secondigliano e con previsione del ripristino del detto diritto di visita,
[...]
secondo il piano genitoriale per i figli minorenni portato in ricorso, a conclusione dell'applicata misura cautelare personale;
il Giudice relatore con provvedimento ex. art. 127 ter c.p.c del 03.02.2024 riservava la causa al Collegio per la decisione sulla domanda di separazione.
2 R.g. n. 8158/2023
In data 28.3.2024, il Tribunale pronunciava la separazione dei coniugi con sentenza n. 1636/2024 e con pedissequa ordinanza rimetteva la causa sul ruolo per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio, fissando termine per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza.
In seguito ad un rinvio disposto per consentire alle parti di depositare l'attestazione di passaggio in giudicato della sentenza di separazione, con note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 15.01.2025, i ricorrenti producevano dichiarazioni sottoscritte con le quali dichiaravano di confermare la volontà di non riconciliarsi e di confermare la volontà divorziare alle condizioni indicate nel ricorso.
Quindi il Giudice delegato riservava la causa in decisione al Collegio.
2. La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Ciò posto, va detto che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della
L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla separazione consensuale definita con sentenza del
Tribunale di NA Nord n. 1636/2024 pubblicata il 28.3.2024 (i coniugi sono comparsi dinanzi al Giudice delegato all'udienza figurata del 18.1.2024) e passata in giudicato e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
3. Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso, per come specificate in corso di giudizio e ribadite nelle note scritte depositate in data 15.1.2025, che devono intendersi qui integralmente richiamate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U, Sentenza n. 642 del
16/01/2015; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22562 del 07/11/2016, ma anche Cass. N.
24508 del 2006 Rv. 593074 - 01, N. 10033 del 2007 Rv. 596633 - 01, N. 7347 del
2012 Rv. 622892 - 01, N. 12644 del 2012 Rv. 623402 - 01, N. 63360 del 2014 Rv.
255094 - 01, N. 107 del 2015 Rv. 633996 – 01).
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative e risultando
3 R.g. n. 8158/2023
conformi all'interesse della prole, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
4. Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, in particolare sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a
UA (NA) il giorno 3.5.2013 tra , nato a [...] il [...], Parte_1
e , nata a [...] il [...] (atto n. 7, parte Controparte_1
II, Serie A, anno 2013) alle condizioni concordate;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di UA (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 13.03.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Maria Grazia Lamonica dott.ssa Anna Scognamiglio
4