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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/04/2025, n. 2846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2846 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra
Santulli, a seguito del deposito di note scritte ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 13631/24 R.G.L. vertente tra rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dagli Parte_1 avv.ti Antonio Rianna e Isabella Maselli, presso il cui studio legale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Giordano Bruno n° 169;
- Ricorrente
CONTRO
con Sede Legale in Napoli alla Via Francesco Controparte_1
Caracciolo n. 11, in persona del rappresentante legale pr.t. Dott. . CP_2
- Resistente contumace
OGGETTO: spettanze
FATTO E DIRITTO La controversia in esame ha ad oggetto l'accertamento dell'intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, dei connessi diritti di credito e la condanna dell'ex datore di lavoro alla corresponsione di quanto dovuto.
A tal fine il ricorrente ha enunciato in ricorso i tratti salienti del rapporto (durata, mansioni, inquadramento, ccnl applicato, modalità del recesso) lamentando il mancato pagamento dell'importo residuo della rateizzazione (delle rate dovute a seguito dell'accordo preso con la sottoscrizione del Verbale di conciliazione in sede sindacale) pari ad € 1.900,00, oltre le competenze relative all'ultima busta paga dell'anno 2022 pari ad € 1.744,00 e la 13^ mensilità per l'anno 2022.
Rimasto contumace il resistente cui è stato ritualmente notificato il ricorso introduttivo a mezzo pec in data 24.06.2024, la causa è stata istruita documentalmente e poi decisa mediante sentenza.
La domanda è fondata.
Dal verbale di conciliazione in sede sindacale del 3.2.2022, dalla lettera di licenziamento e dalle buste-paga in atti, si evince con ragionevole certezza che il ricorrente abbia intrattenuto con la convenuta società un rapporto di lavoro subordinato dall' 1.4.2016 al 3.2.2022 con mansione di commesso. (cfr. allegati in atti)
Il rapporto si è risolto per licenziamento per giusta causa. È domandato il pagamento dell'importo residuo della rateizzazione pari ad € 1.900,00, oltre le competenze relative all'ultima busta paga dell'anno 2022 pari ad €
1.744,00 e la 13^ mensilità per l'anno 2022.
Sul punto, deve quindi osservarsi, in primo luogo, che il credito è comprovato dal verbale di conciliazione in sede sindacale depositato in atti.
1 Il negozio conciliativo ha il contenuto di una transazione con il quale le parti, per espressa definizione codicistica, pongono fine ad una lite già cominciata o potenziale, facendosi reciproche concessioni. La validità della conciliazione sindacale, e quindi del relativo accordo conciliativo, contenente rinunzie o transazioni, pur svolgendosi in sede "protetta", è subordinata alla sussistenza di determinati requisiti. Peraltro, è ammessa l'impugnabilità del verbale entro 6 mesi per il mancato rispetto dei seguenti requisiti minimi: a) la partecipazione del sindacato alla conciliazione, che deve essere effettiva e non solo formale;
b) il mancato rispetto della procedura conciliativa stabilita nei CCNL. In altre ipotesi invece il verbale è impugnabile, a norma dell'art. 1346 c.c., per mancanza degli elementi che rendono valido il contratto: la transazione in questi casi è nulla ai sensi dell'art. 1418 c.c. (Tribunale Roma sez. lav., 25/06/2019, n.6268). Nel caso in esame, è stato depositato in atti il Verbale di Conciliazione in sede sindacale, sottoscritto presso la sita in Napoli al Viale Antonio Parte_2
Gramsci n. 15, alla presenza del Dott. della Testimone_1 Controparte_3
e del Dott. della , nella
[...] Persona_1 Parte_3 loro qualità di conciliatori.
Dal Verbale di Conciliazione si evince che la Società ha Controparte_1 accettato di corrispondere al lavoratore la complessiva somma di € 21.875,24, oltre gli importi relativi alla 13^ mensilità ed alle competenze dell'ultima busta paga dell'anno 2022. Nel predetto verbale sono state indicate le modalità di pagamento di tali importi, dovuti a mezzo bonifico e rateizzati con varie scadenze.
Trattasi di una verbale di conciliazione valido siccome stipulato in sede sindacale, e dunque non impugnabile ex art. 2113 c.c. .
Insegna al riguardo la Cassazione - v. sentenza n. 13217 del 22/05/2008 – che “ L' accordo tra il lavoratore ed il datore di lavoro, nel quale sia identificata la lite da definire ovvero quella da prevenire (unitamente, in tal caso, all'individuazione dell'interesse del lavoratore) e che contenga lo scambio tra le parti di reciproche concessioni, è qualificabile come atto di transazione ed assume rilievo, quale conciliazione in sede sindacale ai sensi dell'art. 411, terzo comma, cod. proc. civ., ove sia stato raggiunto con un'effettiva assistenza del lavoratore da parte di esponenti dell'organizzazione sindacale indicati dal medesimo, dovendosi valutare, a tal fine, se, in relazione alle concrete modalità di espletamento della conciliazione, sia stata correttamente attuata la funzione di supporto che la legge assegna al sindacato nella fattispecie conciliativa”. Negli stessi termini Cass. n. 16283 del 19.8.2004 nella cui parte motiva si legge: “ … poiché il terzo comma dell'art. 2113
c.c. richiama tutto l'art. 411 c.p.c., ai sensi del terzo comma di quest'ultimo articolo anche le rinunzie e le transazioni concluse in sede sindacale, al pari di quelle concluse in sede giudiziale o davanti alle commissioni conciliative istituite presso l'ufficio del lavoro, sono sottratte alla impugnazione di cui si discute. Più specificamente, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2113 c.c., il negozio transattivo stipulato in sede conciliativa, giudiziale o stragiudiziale, è assoggettato a un regime giuridico derogatorio della regola generale - stabilita dai commi secondo e terzo della predetta norma - dell'impugnabilità nel termine decadenziale di sei mesi, perché
2 l'intervento del terzo investito di una funzione pubblica (giudice, autorità amministrativa o associazione di categoria) è ritenuto idoneo a superare la presunzione di non libertà del consenso del lavoratore (Cass. 12 giugno 1995 n.
6611).
Nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti di forma e sostanza indicati dalla
Cassazione per la qualificabilità dell' accordo quale conciliazione in sede sindacale ai sensi dell'art. 411, terzo comma, cod. proc. civ.: sono infatti previste reciproche concessioni e l'intesa è stata raggiunta con l'assistenza del lavoratore da parte di un esponente dell'organizzazione sindacale Conflavoratori.
Parte convenuta rimanendo contumace non ha contestato il verbale di conciliazione né ha provveduto ad impugnarlo nei termini di legge. Si legge inoltre nel suddetto verbale di conciliazione in sede sindacale “al punto 8) che le parti concordano altresì di subordinare la validità della presente conciliazione alla condizione della effettiva erogazione degli importi convenuti e che, pertanto, il ritardo o il mancato pagamento comporterà la decadenza del beneficio del termine con la conseguenza che il lavoratore potrà richiedere l'immediato pagamento dell'intero importo.” Allo stato, vi è un verbale di conciliazione sottoscritto in sede sindacale e idoneo a far ritenere che le circostanze dedotte in ricorso dalla difesa di parte ricorrente possano trovare un valido fondamento.
Poiché il contenuto della conciliazione ed il contesto nel quale è stata firmata, sono elementi che inducono a ritenere che le parti fossero ben consapevoli del suo valore, ne consegue la validità dell'atto nei termini transattivi.
Le conciliazioni intervenute ai sensi degli artt. 185, 410 e 411 cod. proc. civ. giova ribadire, sono infatti quelle conciliazioni nelle quali la posizione del lavoratore viene ad essere adeguatamente protetta nei confronti del datore di lavoro per effetto dell'intervento in funzione garantista del terzo (autorità giudiziaria, amministrativa o sindacale) diretto al superamento della presunzione di condizionamento della libertà di espressione del consenso da parte del lavoratore, essendo la posizione di quest'ultimo adeguatamente protetta nei confronti del datore di lavoro.
Il mancato integrale rispetto del verbale di conciliazione e delle ulteriori obbligazioni retributive non avendo il resistente ha offerto prova dell'adempimento é tenuto al pagamento di tali emolumenti.
In conclusione, il convenuto va condannato alla corresponsione in favore del ricorrente, secondo quanto accertato, e per le causali sopra specificate, delle seguenti somme:
- € 1.900,00 come residuo degli importi relativi all'accordo firmato in sede sindacale,
- € 1.744,00 relativo alla retribuzione dell'ultima busta paga dell'anno 2022,
- € 290,66 per la 13^ mensilità per l'anno 2022, per un totale di € 3.934,66 a titolo di differenze retributive e residuo TFR come da accordo preso nel Verbale di
Conciliazione in sede sindacale sottoscritto dalle parti.
Le somme sono da rivalutarsi a mente dell'art.150 disp.att. c.p.c. secondo gli indici
Istat e sulle quali corrispondere gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
3 Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate ai minimi per la semplicità delle questioni secondo lo scaglione più basso ed esclusione della fase istruttoria e decisionale che sono mancate. Esse vanno distratte in favore dei procuratori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa, così provvede:
- Accerta l'intercorrenza di un rapporto di lavoro subordinato tra e Parte_1 dall'1.4.2016, al 3.2.2022 e condanna quest'ultimo al pagamento Controparte_1 in favore del primo di € 3.934,66 a titolo di differenze retributive e 13^ mensilità per l'anno 2022, oltre rivalutazione monetaria secondo l'indice Istat e interessi legali sulle somme rivalutate anno per anno dalla scadenza al saldo;
- condanna la resistente società al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi € 800,00, oltre spese generali diritti e onorari, oltre Iva e cpa da distrarsi in favore degli avv.ti Antonio Rianna e Isabella Maselli
Si comunichi.
Così deciso in Napoli, 12 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Santulli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra
Santulli, a seguito del deposito di note scritte ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 13631/24 R.G.L. vertente tra rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dagli Parte_1 avv.ti Antonio Rianna e Isabella Maselli, presso il cui studio legale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Giordano Bruno n° 169;
- Ricorrente
CONTRO
con Sede Legale in Napoli alla Via Francesco Controparte_1
Caracciolo n. 11, in persona del rappresentante legale pr.t. Dott. . CP_2
- Resistente contumace
OGGETTO: spettanze
FATTO E DIRITTO La controversia in esame ha ad oggetto l'accertamento dell'intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, dei connessi diritti di credito e la condanna dell'ex datore di lavoro alla corresponsione di quanto dovuto.
A tal fine il ricorrente ha enunciato in ricorso i tratti salienti del rapporto (durata, mansioni, inquadramento, ccnl applicato, modalità del recesso) lamentando il mancato pagamento dell'importo residuo della rateizzazione (delle rate dovute a seguito dell'accordo preso con la sottoscrizione del Verbale di conciliazione in sede sindacale) pari ad € 1.900,00, oltre le competenze relative all'ultima busta paga dell'anno 2022 pari ad € 1.744,00 e la 13^ mensilità per l'anno 2022.
Rimasto contumace il resistente cui è stato ritualmente notificato il ricorso introduttivo a mezzo pec in data 24.06.2024, la causa è stata istruita documentalmente e poi decisa mediante sentenza.
La domanda è fondata.
Dal verbale di conciliazione in sede sindacale del 3.2.2022, dalla lettera di licenziamento e dalle buste-paga in atti, si evince con ragionevole certezza che il ricorrente abbia intrattenuto con la convenuta società un rapporto di lavoro subordinato dall' 1.4.2016 al 3.2.2022 con mansione di commesso. (cfr. allegati in atti)
Il rapporto si è risolto per licenziamento per giusta causa. È domandato il pagamento dell'importo residuo della rateizzazione pari ad € 1.900,00, oltre le competenze relative all'ultima busta paga dell'anno 2022 pari ad €
1.744,00 e la 13^ mensilità per l'anno 2022.
Sul punto, deve quindi osservarsi, in primo luogo, che il credito è comprovato dal verbale di conciliazione in sede sindacale depositato in atti.
1 Il negozio conciliativo ha il contenuto di una transazione con il quale le parti, per espressa definizione codicistica, pongono fine ad una lite già cominciata o potenziale, facendosi reciproche concessioni. La validità della conciliazione sindacale, e quindi del relativo accordo conciliativo, contenente rinunzie o transazioni, pur svolgendosi in sede "protetta", è subordinata alla sussistenza di determinati requisiti. Peraltro, è ammessa l'impugnabilità del verbale entro 6 mesi per il mancato rispetto dei seguenti requisiti minimi: a) la partecipazione del sindacato alla conciliazione, che deve essere effettiva e non solo formale;
b) il mancato rispetto della procedura conciliativa stabilita nei CCNL. In altre ipotesi invece il verbale è impugnabile, a norma dell'art. 1346 c.c., per mancanza degli elementi che rendono valido il contratto: la transazione in questi casi è nulla ai sensi dell'art. 1418 c.c. (Tribunale Roma sez. lav., 25/06/2019, n.6268). Nel caso in esame, è stato depositato in atti il Verbale di Conciliazione in sede sindacale, sottoscritto presso la sita in Napoli al Viale Antonio Parte_2
Gramsci n. 15, alla presenza del Dott. della Testimone_1 Controparte_3
e del Dott. della , nella
[...] Persona_1 Parte_3 loro qualità di conciliatori.
Dal Verbale di Conciliazione si evince che la Società ha Controparte_1 accettato di corrispondere al lavoratore la complessiva somma di € 21.875,24, oltre gli importi relativi alla 13^ mensilità ed alle competenze dell'ultima busta paga dell'anno 2022. Nel predetto verbale sono state indicate le modalità di pagamento di tali importi, dovuti a mezzo bonifico e rateizzati con varie scadenze.
Trattasi di una verbale di conciliazione valido siccome stipulato in sede sindacale, e dunque non impugnabile ex art. 2113 c.c. .
Insegna al riguardo la Cassazione - v. sentenza n. 13217 del 22/05/2008 – che “ L' accordo tra il lavoratore ed il datore di lavoro, nel quale sia identificata la lite da definire ovvero quella da prevenire (unitamente, in tal caso, all'individuazione dell'interesse del lavoratore) e che contenga lo scambio tra le parti di reciproche concessioni, è qualificabile come atto di transazione ed assume rilievo, quale conciliazione in sede sindacale ai sensi dell'art. 411, terzo comma, cod. proc. civ., ove sia stato raggiunto con un'effettiva assistenza del lavoratore da parte di esponenti dell'organizzazione sindacale indicati dal medesimo, dovendosi valutare, a tal fine, se, in relazione alle concrete modalità di espletamento della conciliazione, sia stata correttamente attuata la funzione di supporto che la legge assegna al sindacato nella fattispecie conciliativa”. Negli stessi termini Cass. n. 16283 del 19.8.2004 nella cui parte motiva si legge: “ … poiché il terzo comma dell'art. 2113
c.c. richiama tutto l'art. 411 c.p.c., ai sensi del terzo comma di quest'ultimo articolo anche le rinunzie e le transazioni concluse in sede sindacale, al pari di quelle concluse in sede giudiziale o davanti alle commissioni conciliative istituite presso l'ufficio del lavoro, sono sottratte alla impugnazione di cui si discute. Più specificamente, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2113 c.c., il negozio transattivo stipulato in sede conciliativa, giudiziale o stragiudiziale, è assoggettato a un regime giuridico derogatorio della regola generale - stabilita dai commi secondo e terzo della predetta norma - dell'impugnabilità nel termine decadenziale di sei mesi, perché
2 l'intervento del terzo investito di una funzione pubblica (giudice, autorità amministrativa o associazione di categoria) è ritenuto idoneo a superare la presunzione di non libertà del consenso del lavoratore (Cass. 12 giugno 1995 n.
6611).
Nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti di forma e sostanza indicati dalla
Cassazione per la qualificabilità dell' accordo quale conciliazione in sede sindacale ai sensi dell'art. 411, terzo comma, cod. proc. civ.: sono infatti previste reciproche concessioni e l'intesa è stata raggiunta con l'assistenza del lavoratore da parte di un esponente dell'organizzazione sindacale Conflavoratori.
Parte convenuta rimanendo contumace non ha contestato il verbale di conciliazione né ha provveduto ad impugnarlo nei termini di legge. Si legge inoltre nel suddetto verbale di conciliazione in sede sindacale “al punto 8) che le parti concordano altresì di subordinare la validità della presente conciliazione alla condizione della effettiva erogazione degli importi convenuti e che, pertanto, il ritardo o il mancato pagamento comporterà la decadenza del beneficio del termine con la conseguenza che il lavoratore potrà richiedere l'immediato pagamento dell'intero importo.” Allo stato, vi è un verbale di conciliazione sottoscritto in sede sindacale e idoneo a far ritenere che le circostanze dedotte in ricorso dalla difesa di parte ricorrente possano trovare un valido fondamento.
Poiché il contenuto della conciliazione ed il contesto nel quale è stata firmata, sono elementi che inducono a ritenere che le parti fossero ben consapevoli del suo valore, ne consegue la validità dell'atto nei termini transattivi.
Le conciliazioni intervenute ai sensi degli artt. 185, 410 e 411 cod. proc. civ. giova ribadire, sono infatti quelle conciliazioni nelle quali la posizione del lavoratore viene ad essere adeguatamente protetta nei confronti del datore di lavoro per effetto dell'intervento in funzione garantista del terzo (autorità giudiziaria, amministrativa o sindacale) diretto al superamento della presunzione di condizionamento della libertà di espressione del consenso da parte del lavoratore, essendo la posizione di quest'ultimo adeguatamente protetta nei confronti del datore di lavoro.
Il mancato integrale rispetto del verbale di conciliazione e delle ulteriori obbligazioni retributive non avendo il resistente ha offerto prova dell'adempimento é tenuto al pagamento di tali emolumenti.
In conclusione, il convenuto va condannato alla corresponsione in favore del ricorrente, secondo quanto accertato, e per le causali sopra specificate, delle seguenti somme:
- € 1.900,00 come residuo degli importi relativi all'accordo firmato in sede sindacale,
- € 1.744,00 relativo alla retribuzione dell'ultima busta paga dell'anno 2022,
- € 290,66 per la 13^ mensilità per l'anno 2022, per un totale di € 3.934,66 a titolo di differenze retributive e residuo TFR come da accordo preso nel Verbale di
Conciliazione in sede sindacale sottoscritto dalle parti.
Le somme sono da rivalutarsi a mente dell'art.150 disp.att. c.p.c. secondo gli indici
Istat e sulle quali corrispondere gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
3 Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate ai minimi per la semplicità delle questioni secondo lo scaglione più basso ed esclusione della fase istruttoria e decisionale che sono mancate. Esse vanno distratte in favore dei procuratori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa, così provvede:
- Accerta l'intercorrenza di un rapporto di lavoro subordinato tra e Parte_1 dall'1.4.2016, al 3.2.2022 e condanna quest'ultimo al pagamento Controparte_1 in favore del primo di € 3.934,66 a titolo di differenze retributive e 13^ mensilità per l'anno 2022, oltre rivalutazione monetaria secondo l'indice Istat e interessi legali sulle somme rivalutate anno per anno dalla scadenza al saldo;
- condanna la resistente società al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi € 800,00, oltre spese generali diritti e onorari, oltre Iva e cpa da distrarsi in favore degli avv.ti Antonio Rianna e Isabella Maselli
Si comunichi.
Così deciso in Napoli, 12 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Santulli
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