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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 12/03/2025, n. 719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 719 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA
Controversie lavoro e previdenza
Il Giudice designato, dott. Roberta Rando, in funzione di giudice del lavoro, in esito all'udienza dell'11.3.2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento n.r.g. 4222/2018
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Taormina, Via Francavilla n. 143, presso lo studio ell'Avv.
Giuseppe Carà dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti
Opponente
CONTRO
, cod. Controparte_1 fisc. / P. iva , con sede in Roma, Via Alessandro Farnese n. 3, in persona del P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore;
rappresentata e difesa giusta procura alle liti conferita per atto Notaio Avv. Antonio Ioli di Notar , Rep. n. 33831, Raccolta n. 14651 dall'Avv. Per_1
Antonio Christian Faggella Pellegrino il quale elegge domicilio presso lo Studio dell'Avv.
Cortese Elettra in Via T. Campanella n.46 - 89127 Reggio Calabria
Opposto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 - ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA - Con ricorso depositato in data 04/9/2018 il sig.
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 642/2018 reso da questo Pt_1
Tribunale su istanza dell' ol quale si ingiungeva all'odierno opponente il pagamento CP_1
della somma di € 20.084,60, oltre interessi e spese di procedura a titolo di omessa contribuzione per gli anni dal 2010 al 2014.
Il frapponeva due motivi di opposizione: 1) eccezione preliminare di prescrizione Pt_1 dei contributi richiesti;
2) insussistenza dell'obbligo contributivo e sulla violazione dell'art. 4, comma 7 e dell'art. 13 del regolamento di previdenza CP_1
Chiedeva, pertanto, la revoca del D.I. opposto o, in subordine, l'accertamento di quanto effettivamente dovuto in base alle deduzioni difensive svolte.
Si costituiva in giudizio l' contestando le avverse domande e chiedendo il rigetto CP_1 dell'opposizione.
L'ente di previdenza eccepiva l'inesistenza della dedotta prescrizione e l'infondatezza nel merito delle domande dell'opponente con la conseguente conferma del D.I. opposto.
Essendo la causa di natura documentale e non necessitando di ulteriore istruttoria, le parti venivano rimesse all'odierna udienza di discussione previo scambio di note scritte.
2. ESAME DELLE DOMANDE DEL RICORRENTE
2.1 Eccezione di prescrizione
Con il primo motivo di opposizione il eccepisce la prescrizione dei crediti Pt_1
contributivi sino al 2013 per lo spirare del termine quinquennale di cui all'art. 3 della Legge
08.08.1995 n. 335.
A parere dell'opponente, poiché il primo atto col quale l'ente di previdenza ha formalmente richiesto la pretesa contribuzione è costituito dal decreto ingiuntivo oggi opposto, ogni pretesa eccedente il quinquennio dalla notifica del D.I. (avvenuta in data 02/8/2018) si sarebbe irrimediabilmente prescritta.
L' rileva l'infondatezza dell'eccezione stante gli atti interruttivi notificati medio CP_1
tempore all'opponente. In particolare deduce che al sarebbe stata notificata una prima diffida ad adempiere Pt_1
in data 16/6/2015 e, successivamente, ulteriore diffida ad adempiere del 25.11.2016, notificata tramite caricamento nel cassetto previdenziale dell'iscritto.
Poiché, sempre a detta dell'ente, il dies a quo per il decorso della prescrizione sarebbe giorno
11 dicembre successivo dell'anno solare di riferimento, nessuna prescrizione sarebbe maturata in quanto i contributi più datati (2010) si sarebbero prescritti solo nel dicembre del
2016 mentre gli atti interruttivi citati sarebbero intervenuti in data antecedente.
A tal fine l' oppone, come detto, due atti interruttivi, ovvero, una prima raccomandata CP_1
a/r pretesamente recapitata al il 16/6/2015 e il deposito di una diffida presso il Pt_1
cassetto previdenziale dell'iscritto in data 25/11/2016.
Su tali atti occorre osservare quanto segue.
a) Raccomandata a/r del 21/5/2015 recapitata il 16/6/2015.
Tale missiva risulta essere stata consegnata a mani di tale all'indirizzo Strada Persona_2
Censimento 2001 n. 2.
L'addetto al recapito non ha specificato in quale rapporto si trovasse la rispetto al Per_2
destinatario della raccomandata sig. . Pt_1
Inoltre, è risultato dal deposito del certificato di residenza storico dell'opponente che lo stesso non risiedeva più presso quell'indirizzo già dal 14/7/2011.
L'ente di previdenza deposita poi la copia della diffida che, tuttavia, non può essere in alcun modo ricondotta all'avviso di ricevimento versato agli atti.
Pertanto, non vi è la prova che la diffida prodotta in copia fosse contenuta nella raccomandata inviata al . Pt_1
Di conseguenza, il suddetto documento è assolutamente privo di efficacia interruttiva della prescrizione.
b) Diffida depositata presso il cassetto previdenziale del . Pt_1
L'ente di previdenza sostiene, ancora, che la prescrizione sarebbe stata interrotta dal deposito telematico, presso il cassetto previdenziale del creato dallo stesso ente di Pt_1 previdenza con finalità di notifica delle comunicazioni di interesse dell'iscritto, di una diffida ad adempiere ai propri obblighi contributivi.
A tal fine deposita copia digitale della diffida unitamente all'estratto conto contributivo sul quale risultano esposti e dettagliati gli importi richiesti.
Il suddetto documento consta di n. 6 pagine in formato pdf, prive di firma digitale, ma ciò che più conta, esse sono prive di qualunque dato telematico che attesti e certifichi la presunta data di caricamento del suddetto documento all'interno del cassetto previdenziale del . Pt_1
Come testualmente riportato sul sito “Il “Cassetto previdenziale” è dotato di un CP_1
sistema di certificazione della data certa e deposito del log di ciascun documento notificato presso un provider esterno e ha la funzione di “Fascicolo elettronico” dell'iscritto ed archivio documentale.”.
Sarebbe stato onere di depositare in giudizio idonee attestazioni telematiche che CP_1
certificassero e provassero quanto solo verbalmente dedotto.
Il semplice deposito del file .pdf di cui sopra non prova l'avvenuta consegna nel cassetto previdenziale dell'opponente della diffida di pagamento.
Infine, risulta del tutto irrilevante la nota informativa indirizzata dall'ente al con la Pt_1 quale lo stesso viene informato, con effetto di notifica a tutti gli effetti di legge (cfr. paragrafo
“INFORMATIVA LEGALE” primo rigo) dell'istituzione del cassetto previdenziale.
Infatti, anche per la suddetta nota, gli stampati che dovrebbero attestarne il recapito sono privi del benchè minimo valore probatorio.
Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi che nessun valido atto interruttivo sia stato notificato all'opponente prima del decreto ingiuntivo oggetto del presente giudizio.
Pertanto, considerato che il termine ultimo per il pagamento dei contributi è fissato dal regolamento dell'ente al 10 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento, devono dichiararsi prescritti i contributi relativi all'anno 2010 e all'anno 2011.
Per i contributi relativi agli anni 2012, 2013 e 2014 nessuna prescrizione può dirsi maturata dato che la notifica del decreto ingiuntivo ne ha interrotto il decorso.
2.2 Col secondo motivo di opposizione il deduce insussistenza dell'obbligo Pt_1
contributivo e violazione dell'art. 4, comma 7 e dell'art. 13 del regolamento di previdenza
CP_1
Secondo la prospettazione dell'opponente il regolamento dell'ente prevederebbe alle norme citate l'esonero dalla contribuzione per gli iscritti che svolgono attività di lavoro dipendente, anche a tempo parziale, a condizione che sia superato almeno la metà dell'orario a tempo pieno.
Di conseguenza, avendo dimostrato di essere stato dipendente a tempo pieno nei periodi oggetto di contestazione, il rivendica il diritto all'esonero lamentando il venir meno Pt_1
del presupposto impositivo in capo all'ente.
L' eccepisce che il suddetto esonero è subordinato a formale istanza da parte CP_1 dell'iscritto, cosa che nel caso di specie non è avvenuta.
Evidenzia altresì che, quando in passato il ha formulato la suddetta istanza, l'ente Pt_1 ha provveduto al chiesto esonero.
Il regolamento dell'ente prevede due ipotesi di esonero dalla contribuzione.
La prima è disciplinata e prevista dal comma 7 dell'art. 4: 7. Sono esonerati dal versamento del contributo minimo i professionisti titolari di rapporti di lavoro dipendente, anche a tempo
parziale, purché disposto con orario superiore alla metà del tempo pieno. Per coloro che svolgono contemporaneamente attività di lavoro dipendente, con contratti di lavoro a tempo parziale e prestazioni rese con orario inferiore o pari alla metà del tempo pieno, il contributo minimo di cui al precedente comma è ridotto nella misura del 50%.”
Al comma 9 è previsto: “L'esonero e le riduzioni del contributo minimo previsti ai precedenti commi 7 e 8 non sono cumulabili e sono concessi su dichiarazione dell'iscritto, da inviare con le modalità stabilite dall'Ente”.
La seconda ipotesi di esonero è prevista dall'art. 13 che così recita: “
1. Gli iscritti che cessino
o sospendano l'esercizio dell'attività professionale di cui all'art. 1, comma 1, hanno facoltà di presentare domanda di esonero dalla contribuzione. 2. L'esonero dalla contribuzione decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di effettiva realizzazione della condizione che ne giustifica la richiesta, non oltre il 1° gennaio dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.
3. Durante il periodo di esonero dalla contribuzione l'iscritto non matura anzianità contributiva e non ha diritto di usufruire delle prestazioni di maternità e di assistenza, salvo ove diversamente specificato nel Regolamento di cui all'art. 22, comma 1, lettera f) del presente Regolamento.
4. La domanda di esonero dalla contribuzione può essere sottoposta a verifica, anche successiva, della dichiarazione dei redditi.
5. L'iscritto che intenda riprendere l'attività professionale deve comunicarlo all'Ente con modalità e termini di cui all'art. 2 del presente Regolamento”.
Ebbene, in entrambe le ipotesi il regolamento dell'ente prevede che l'esonero può essere concesso su istanza dell'iscritto interessato.
Pertanto, non è prevista una condizione automatica di esonero derivante dal semplice ricorrere dei requisiti necessari per ottenere il beneficio.
Ciò dipende evidentemente dal fatto che l'esonero contributivo andrà ad incidere negativamente sulle prestazioni previdenziali future, di conseguenza potrà essere concesso solo dietro esplicita richiesta dell'interessato.
Il motivo, pertanto, è infondato.
Alla luce delle superiori considerazioni le contribuzioni relative agli anni 2012, 2013 e 2014, unitamente alle relative sanzioni e interessi, sono pienamente dovute.
In ragione della reciproca soccombenza, dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M
II Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio
4222/2018, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: 1) In parziale accoglimento del ricorso, dichiara prescritte le contribuzioni relative agli anni 2010 e 2011 rigettando per il resto l'opposizione;
2) Per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo 642/2018 e condanna al Parte_1
pagamento in favore dell' ei contributi e delle sanzioni oltre interessi relativi CP_1 agli anni 2012, 2013 e 2014;
3) Compensa le spese di lite tra le parti;
Così deciso in Messina il 12.3.2025.
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando