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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/05/2025, n. 2175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2175 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa Rosa
Pacelli ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 15 maggio
2025, la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. RG 13813/2024
Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE ad ATPO n. RG 3663/2024
TRA
nato il [...] a [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv.to Biagio Sagliocco, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'avv.to Nicola Fumo, domiciliato come in atti
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.03.2024, l'istante in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità ex art. 3, comma 3, legge 104/1992, rappresentando di non essere mai stato sottoposto a visita dall' dopo la presentazione della domanda CP_1
amministrativa.
Costituendosi in giudizio, l rappresentava che, all'esito di visita medica CP_1
espletata in data 02.04.2024 in sede amministrativa, il ricorrente aveva ottenuto il
1 riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità ex art. 3, comma 3, legge 104/1992.
Atteso il riconoscimento delle predette prestazioni con decorrenza dal 06.12.2023 anziché dalla data della domanda amministrativa del 25.05.2023, il ricorrente insisteva per la nomina di c.t.u. al fine di accertare la sussistenza dei requisiti per l'indennità di accompagnamento e la condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo sin dalla data di presentazione della domanda.
Il c.t.u. nominato in fase di a.t.p., dott. , tuttavia, escludeva la Persona_1
sussistenza dei requisiti per le prestazioni in argomento, riconoscendo il periziato non bisognevole di assistenza continua ed in condizioni di disabilità ex art. 3, comma 1, legge 104/1992.
Parte ricorrente, previo dissenso, ai sensi e per gli effetti di cui al 4° c. del citato art. 445 bis, con ricorso depositato in data 06.11.2024, proponeva rituale opposizione, insistendo per il riconoscimento delle prestazioni suddette per il periodo dalla domanda del maggio 2023 al dicembre 2023 di riconoscimento in sede amministrativa.
Si costituiva l' che, contestando e impugnando tutto quanto ex adverso dedotto, CP_1
chiedeva il rigetto del ricorso.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, ritenuto non necessario ai fini della decisione espletare nuova consulenza, all'esito della camera di consiglio, disposta la riunione al presente fascicolo di quello relativo alla fase di a.t.p.o. (n. 3663/2024 R.G.), la causa è decisa per le ragioni di seguito esposte.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Al riguardo va preliminarmente delimitato qual è l'oggetto del giudizio di ATP.
Ritiene questo giudice che il comma VI dell'art. 445 bis c.p.c., che prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del
CTU deve depositare, presso il giudice di cui al comma I entro il termine perentorio di gg. 30 dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”, sia la norma cardine per delimitare anche il thema decidendum del presente giudizio che si incentra, evidentemente sugli specifici motivi di contestazione alla c.t.u.
2 Ebbene, nel caso di specie, si ritiene che i motivi di opposizione non rendano necessario l'espletamento di nuova c.t.u., né la convocazione del consulente già nominato a rendere chiarimenti.
A tal riguardo va, innanzi tutto, ribadito che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito la valutazione dell'opportunità di nominare un consulente tecnico d'ufficio, di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre addirittura la rinnovazione delle indagini, con la nomina di altri consulenti, e l'esercizio di un tale potere - al pari del mancato esercizio di esso - non è censurabile in sede di legittimità, ove non dia luogo
a vizi motivazionali della sentenza” (Cassazione civile sez. VI, n.5793/2015; vd. anche
Cassazione civile sez. VI, n.28648 del 2018; Cassazione civile sez. VI, n. 9461/2010).
Ciò posto, non può non evidenziarsi come nella fattispecie parte opponente abbia riproposto tramite l'opposizione le medesime censure già avanzata in sede di osservazioni alla bozza peritale.
Sul punto, occorre richiamare le valutazioni espresse dal ctu, valorizzandone il tenore chiaro e approfondito.
Più nello specifico, i motivi di opposizione si risolvono nella parziale valutazione del diabete Mellito di Tipo II in trattamento Insulinico, per aver il ctu escluso l'esistenza di complicanze micro e macro angiopatiche al contrario documentate, nell'omessa valutazione della Vasculopatia Cerebrale Cronica con Decadimento cognitivo e turbe mnesiche, e nell'errata valutazione della capacità di deambulare autonomamente in sede di accesso peritale.
L'analisi condotta dal ctu, in particolare, si porrebbe ad avviso della difesa del ricorrente in palese contrasto con quanto risultante dalla documentazione medica in atti e con lo stesso giudizio espresso dall' in sede amministrativa. CP_1
Tali censure non appaiono condivisibili.
Come già anticipato, infatti, l'esame svolto dal consulente risulta sorretto da argomentazioni esaustive, dettagliate e scrupolose, e pertanto analiticamente descrittive delle patologie del ricorrente quali riscontrate dall'esame obiettivo e dalla documentazione in atti e della incidenza delle stesse sulla sua autonomia.
3 Il consulente ha riconosciuto il periziato affetta da: “DEMENZA INIZIALE;
ESITI DI
SINTESI CRUENTA DI FRATTURA PERTROCANTERICA FEMORE SX;
DIABETE
MELLITO IN TRATTAMENTO CON INSULINA;
INCONTINENZA URINARIA DA
SFORZO” (cfr. relazione peritale depositata il 04.10.2024).
Quanto al mancato riconoscimento di complicanze micro o macro angiopatiche riconducibili al diabete, il consulente ha chiarito: “Nel caso in parola, dal referto di indagine ECOCOLOROPPLER TSA, del 06 aprile 2022, si evince: “[…] Presenza di placca calcifica di aspetto disomogeneo irregolare in corrispondenza dell'origine dell'ACI sinistra con stenosi del 65% […]. All'uopo val bene rammentare (o acclarare nel caso di assenza di cognizioni tecnico-professionali specifiche) che in caso di riscontro di stenosi carotidea si devono valutare le ripercussioni che questa può provocare sul piano emodinamico. Si parla di placche non emodinamicamente significative quando l'occlusione del lume vasale è<70%. La placca sarà, invece, emodinamicamente significativa quando l'occlusione è >70%. Del pari la valutazione che emerge dal riscontro del referto dell'indagine ECOCOLORDOPPLER
ARTERIOSO ARTI INF del 11 maggio 2023: “[…] Ispessimento medio-intimale iniziale diffuso a carico dei distretti esplorati bilateralmente […]”. Trattasi, infine, di alterazioni morfo-strutturali dismetabolicamente indotte che o non sono approfonditamente esplorate (retinopatia non riscontrata da specialista di branca) o non comportano riverberi disfunzionali tali da assurgere a complicanze diabetiche.
Per quanto attiene alla cardiopatia ipertensiva: ➢ Il certificato redatto da specialista in medicina fisica e riabilitativa (non di branca) in data 21 dicembre 2023, ancora una volta, in maniera desolante, riporta tra le patologie associate: “Diabete mellito.
Ipertensione arteriosa”. Evidentemente […] il postulante fa confusione tra la ipertensione arteriosa e la cardiopatia ipertensiva: la cardiopatia ipertensiva è una patologia a carico del cuore, che deriva da un persistente aumento dei valori pressori.
L'ipertensione arteriosa provoca, infatti, un sovraccarico di lavoro che conduce ad uno sfiancamento muscolare […] ➢ Con rigore valutativo, la cardiopatia ipertensiva,
ANCORA una volta laconicamente, è riportata in relazione medico-legale del 21 febbraio 2024 (già citata). Manca, però, in tutta la documentazione a suffragio
4 dell'istanza, QUALSIVOGLIA DOCUMENTAZIONE RELATIVA A COMPROVATO
DANNO D'ORGANO CARDIACO”.
Quanto alla vasculopatia, il ctu ha a ben vedere riconosciuto l'esistenza di una
“demenza iniziale”, chiarendo che “Il quadro clinico delineatosi in corso di visita medica appare inquadrabile nell'ambito del decadimento delle funzioni cognitive, trovando idonea collocazione nosografica tra le demenze. La demenza, infatti, è definita come: “…(omissis)… disturbo acquisito e con base organica delle funzioni intellettive che sono state in precedenza acquisite: memoria (a breve e lungo termine)
(criterio A1 – DSM IV – ndr -) ed almeno una tra pensiero astratto, capacità critica, linguaggio, orientamento temporospaziale (criterio A2 – DSM IV – ndr-) con conservazione dello stato di coscienza vigile...”. Dalla letteratura si evince:
…(omissis)…I deficit cognitivi devono essere sufficientemente gravi da provocare una menomazione del funzionamento lavorativo o sociale, e devono rappresentare un deterioramento rispetto a un precedente livello di funzionamento (criterio B – DSM
IV) – ndr -)…(omissis)…E' opinione largamente condivisa che la valutazione del demente implichi la necessità di un'indagine multidimensionale, che integri l'esame clinico – comprensivo dei dati di neuroimaging – con la valutazione neuropsicologica che esplori le funzioni della sfera sociale, fisica e mentale (umore, comportamento, funzioni cognitive) del soggetto: sfere, si noti, che non sono tra loro indipendenti, ma rappresentano aree funzionali in ampia continuità e sovrapposizione, anche perché espressione dell'interazione di un individuo unico e indivisibile con se stesso e con
l'ambiente. Sul piano dell'indagine clinica è pertanto possibile parcellizzare il soggetto, indagando i vari livelli funzionali – e quindi utilizzando le diverse scale a una o due dimensioni – ma poi alla fine si deve essere coscienti dell'artificio e considerare il soggetto nella sua unitarietà…(omissis)…La Tabella Ministeriale prevede come noto due voci relative alla demenza: • Demenza iniziale • Demenza grave. Riteniamo che la voce “demenza iniziale” possa corrispondere alla “demenza dubbia” e “lieve”; negli altri casi si deve considerare la valutazione espressa per la demenza grave, tenendo altresì conto che le forme di demenza da grave in poi – ma a volte anche le demenze moderate – richiedono di solito il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento”.
5 La censura mossa sul punto appare, inoltre, non supportata da argomentazioni idonee e sufficienti a smentire quanto espresso dal ctu, essendosi l'opponente limitato a evidenziare la difformità tra l'analisi del dott. e le risultanze documentali in Per_1
atti. A tal proposito, non può non evidenziarsi come il compito affidato dal giudice al consulente tecnico d'ufficio non possa risolversi in un acritico recepimento di quanto risultante dalla documentazione in atti, rivestendo, al contrario, un ruolo fondamentale l'esame obiettivo sulla persona del periziando.
Deve rilevarsi, poi, come la valutazione espressa dall' in sede amministrativa non CP_1
possa ritenersi vincolante: del resto, lo stesso procedimento di a.t.p. ex art. 445 bis
c.p.c. si fonda sulla asserita e astratta controvertibilità del giudizio espresso dall' , la quale non può intendersi solo in senso migliorativo, potendo la CP_1
consulenza tecnica d'ufficio rivedere anche in peius il giudizio predetto.
Quanto alla patologia osteoarticolare e alla specifica censura riguardante la capacità deambulatoria del soggetto in sede di visita peritale, deve rilevarsi come tale ultima circostanza resti estranea al giudizio e come si riveli quindi irrilevante, atteso che l'accertamento svolto nella precedente fase aveva ad oggetto unicamente il riconoscimento del requisito da una decorrenza anteriore, e in particolare dalla data della domanda amministrativa del 25.05.2023 fino alla data del 06.12.2023 di riconoscimento dello stesso in sede amministrativa.
Parte opponente non ha, però, con riferimento a tale specifico periodo, evidenziato nel ricorso di opposizione alcuna circostanza, fattuale o documentale, idonea a comprovare la sussistenza dei requisiti de quibus sin dalla data della domanda amministrativa.
Le risultanze della c.t.u. espletata si sono dimostrate, in conclusione, coerenti intrinsecamente e compatibili con le altre risultanze istruttorie e con la documentazione prodotta, nonché immuni da vizi logici e complete, nella misura in cui rispondono secondo metodo corretto, rigoroso e fedele al quesito assegnato.
Per contro, le contestazioni si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, insufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
In definitiva, si perviene alla conclusione che le risultanze dell'accertamento svolto in fase di a.t.p.o. devono essere confermate.
La domanda va, pertanto, rigettata.
6 Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di c.t.u. sono liquidate a carico dell' come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'insussistenza del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento e per la condizione di disabilità ex art. 3, comma
3, legge 104/1992 per il periodo dal 25.05.2023 (data della domanda amministrativa) al 06.12.2023, secondo quanto accertato in fase di a.t.p.;
b) Nulla sulle spese;
c) Liquida le spese di c.t.u. con separato decreto e le pone definitivamente a carico dell' CP_1
Si comunichi.
Aversa, 15.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa Pacelli
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