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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/07/2025, n. 11243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11243 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE X
in persona del Giudice unico, dott.ssa Raffaella Tronci ha emesso la presente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 55090 del ruolo generale dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 3.4.2025, svolta mediante trattazione scritta, con concessione del termine di giorni 60 per il deposito di comparsa conclusionale vertente
TRA
C.F. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
MI PE e IG PE giusta procura in atti
ATTRICE IN RIASSUNZIONE
E
(P. IVA ) in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante , rappresentata e difesa dall'avv. Generoso Di Biase per procura in Controparte_2 calce all'atto di citazione innanzi al G.di.P.
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
Conclusioni per : “Insiste, per scrupolo difensivo, nelle istanze istruttorie Parte_1 articolate e non ammesse (ci si riferisce in particolare alla prova per testimoni articolata nella memoria del 13.6.2023, ex art. 183 c.p.c. n. 2 a pag. 5, in quanto rilevante e ammissibile).
Ove il giudice dovesse, invece, ribadire di ritenere matura la causa per la decisione, precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in calce alla prima memoria ex art. 183 c.p.c. n. 1
1 (depositata il 15.5.2023)” e quindi “ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, per le ragioni di cui in narrativa:
1) rigettare la domanda de poiché infondata in fatto e in diritto Controparte_1
e comunque non provata;
2) previo accertamento del grave inadempimento dell'appaltatrice per suo fatto e colpa (per mancata realizzazione delle opere oggetto di appalto, richiesta di danaro per opere realizzate da altri, vizi delle opere eseguite) accogliere la domanda di riduzione del prezzo spiegata dalla sig.ra Parte_1 ex art. 1668 c.c., per un importo non inferiore ad € 10.585,00, dichiarando comunque non dovuto alcun saldo;
3) condannare al risarcimento di tutti i danni patrimoniali, subiti Parte_2
e subendi, da lucro cessante e da danno emergente, derivanti dal perpetrato e colpevole inadempimento dell'appaltatrice, quantificati nella somma risarcitoria complessiva non inferiore ad
€ 5.956,48, oltre interessi moratori ex art. 1284, 4 comma, c.c. (ossia quelli della normativa speciale sul ritardo nelle transazioni commerciali) dalla data del deposito della domanda riconvenzionale contenuta nella comparsa di costituzione e risposta dinanzi al Giudice di Pace del 25.6.2021, ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, da calcolarsi, anche equitativamente, ai sensi dell'art. 1226 c.c., nonché rimborso delle spese di assistenza legale stragiudiziale resasi necessaria per il comportamento di controparte.
Con vittoria delle spese di lite oltre accessori.”
Conclusioni per : Come rassegnate nell'atto di citazione nel Controparte_1 giudizio innanzi il Giudice di Pace "Respinta ogni contraria istanza ed eccezione: 1) accertare la realizzazione delle opere di cui in premessa, e per l'effetto, 2) condannare la sig.ra CP_3
, al pagamento delle opere realizzate ed al risarcimento di tutti i danni in favore
[...] dell'attore nella misura di euro 3500,00 o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali sino soddisfo rivalutazione monetaria, il tutto nei limiti della competenza del Giudice adito”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con atto di citazione dell'8.3.2021, notificato mediante deposito nella Casa Comunale di Roma in data 6.4.2021 e ritirato in data 29.4.2021, conveniva in Controparte_1 giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Roma, al fine di accertare la Parte_1 realizzazione delle opere di pitturazione nell'appartamento di quest'ultima sito in Roma, alla Via
2 Tazio Nuvolari n. 133 e condannare la stessa al pagamento delle opere realizzate ed al risarcimento di tutti i danni in favore dell'attore nella misura di € 3.500,00 oltre agli interessi legali sino al soddisfo e rivalutazione monetaria. In data 28.6.2021, con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale, si costituiva in giudizio , impugnando e contestando tutto Parte_1 quanto ex adverso dedotto ed eccependo, in via preliminare, il difetto di competenza per valore del giudice adito.
Il Giudice di pace all'udienza del 28.4.2022 emetteva ordinanza con la quale , rilevato che la domanda riconvenzionale eccedeva il limite della competenza per valore del Giudice di pace dichiarava la propria incompetenza in relazione alla causa (principale e riconvenzionale) iscritta al n. r.g.
28185/2021 e fissava il termine di 90 giorni per la riassunzione, a cura della parte più diligente , dinanzi la Tribunale di Roma .
Il giudizio era tempestivamente riassunto a cura della innanzi a questo Tribunale con Parte_1 notifica di comparsa in riassunzione al procuratore costituito della controparte in data 27.7.2022 , con la quale rassegnava le conclusioni di cui in epigrafe. La non si Controparte_1 costituiva.
La asseriva che la società già attrice si era resa gravemente inadempiente nell'esecuzione Parte_1 del contratto di appalto, poiché le opere realizzate erano state effettuate in modo incompleto e comunque difforme dalla regola d'arte, in considerazione sia della mancata realizzazione di numerose opere pattuite con la committente, sia dei gravi vizi e delle difformità delle opere eseguite, da sempre denunciate dalla alla società ed al suo legale rappresentante pro tempore anche a mezzo di Parte_1 comunicazioni telefoniche e messaggi. Inoltre deduceva di avere corrisposto somme in misura ben superiore rispetto ai prezzi di mercato, come si evinceva dalle fatture che si depositavano e dalle distinte di pagamento allegate (All.2).
Espletata CT e disattese le altre richieste di prova la causa era assunta in decisione in data 3.4.2025 con assegnazione di termine di gg 60 per deposito di comparsa conclusionale .
2. Giova premettere che la mancata costituzione nel processo riassunto di una delle parti originarie
(nella specie, la parte attrice) non autorizza a ritenere che la domanda proposta si debba intendere rinunziata, analogamente a quanto prevede l' art. 346 c.p.c. per le domande e le eccezioni non riproposte nel grado di appello e non accolte dal giudice di primo grado , ciò in quanto a norma dell'art. 50 cod. proc. civ., la riassunzione della causa - disposta a seguito di una pronuncia dichiarativa di incompetenza - davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato dal giudice o, in mancanza, dalla legge, il processo continua davanti al nuovo giudice mantenendo
3 una struttura unitaria e, perciò, conservando tutti gli effetti sostanziali e processuali di quello svoltosi davanti al giudice incompetente, poiché la riassunzione non comporta l'instaurazione di un nuovo processo, bensì costituisce la prosecuzione di quello originario ( Cass. n. 19030 del 10/07/2008 ed in senso conforme Cass. 2010 n. 21334).
La dell'immobile a agito in giudizio al fine di ottenere il pagamento dell'importo CP_1 CP_1 di € 3.500,00 dalla quale corrispettivo per i lavori di tinteggiatura eseguiti Parte_1 presso l'appartamento di proprietà della stessa sito in Roma via Tazio Nuvolari 133 .
A supporto della pretesa ha prodotto esclusivamente delle fotografie ( vedi fascicolo di parte Giudie di Pace) .
A fronte di tali allegazioni la , costituendosi innanzi al Giudice di pace, ha eccepito il Parte_1
Co grave inadempimento della la quale non avrebbe ultimato le lavorazioni ed avrebbe eseguito le stesse non a regola d'arte , spiegando domanda riconvenzionale per il risarcimento del danno e la riduzione del prezzo .
La domanda è stata quindi integralmente riproposta innanzi al Tribunale all'esito della riassunzione.
Giova in primo luogo ricordare, quanto alla qualificazione del rapporto, che la distinzione tra contratto d'opera e contratto d'appalto si basa sul criterio della struttura e dimensione dell'impresa a cui sono commissionate le opere, nel senso che il contratto d'opera è quello che coinvolge la piccola impresa, e cioè quella svolgente la propria attività con la prevalenza del lavoro personale dell'imprenditore (e dei propri familiari) e in cui l'organizzazione non è tale da consentire il perseguimento delle iniziative di impresa facendo a meno dell'attività esecutiva dell'imprenditore artigiano. Nel caso in esame la forma societaria ( sia pure di persone) della impresa , farebbe propendere per l'inquadramento della fattispecie dell'appalto . In ogni ,caso la riconduzione all'una o all'altra figura contrattuale è nella specie scarsamente rilevante, non avendo la snc eccepito prescrizioni o decadenze per la garanzia per difetti e difformità dell'opera, fatta valere dalla committente , che è nei due casi diversamente disciplinata ( prescrizione annuale ex art. 2226, secondo comma, cod. civ. o della prescrizione biennale ex art. 1667, terzo comma) .
3. La domanda di pagamento dell'importo di euro 3500,00 proposta dalla Controparte_1
è rimasta sfornita di prova, non avendo prodotto la parte a supporto della richiesta alcuna
[...] documentazione contabile o contrattuale .
Che vi sia stato il rapporto contrattuale emerge dalle stesse difese della , ma la pretesa della Parte_1 ulteriore somma di euro 3500,00 quale saldo , rispetto a quella corrisposta dalla committente pari a complessive 12.106,00 ( vedi all. 2 ) non è in alcun modo suffragata.
4 La domanda va dunque rigettata .
4 Quanto alla domanda di riduzione del prezzo e di risarcimento del danno in misura pari al costo del rifacimento delle opere non eseguite a regola d'arte deve ricordarsi che in materia di appalto, il committente può chiedere, in via alternativa ex art. 1668 cod. civ., l'eliminazione delle difformità o dei vizi dell'opera a spese dell'appaltatore o la riduzione del prezzo, la quale postula la verifica che
l'opera eseguita abbia un valore inferiore a quello che avrebbe avuto se realizzata a regola d'arte.
Ne consegue che non sussiste il vizio di extrapetizione o di omessa pronuncia qualora il giudice, richiesto di condannare l'appaltatore al pagamento della somma necessaria per eliminare i vizi dell'opera, abbia determinato il conseguente minor valore della stessa, in tal modo procedendo alla riduzione del prezzo. (Cass. Sez. 2, 08/07/2014, n. 15563). Nel giudizio di responsabilità ex art. 1669 cod. civ., non incorre in ultrapetizione il giudice che, richiesto di condannare l'appaltatore al pagamento della somma necessaria per eliminare i vizi dell'opera, lo condanni a pagare la medesima somma a titolo di risarcimento del danno, non ricorrendo un titolo diverso da quello della domanda, poiché il costo dell'eliminazione dei difetti è parte del generico ed onnicomprensivo danno risarcibile. (Cass. Sez. 2, 27/02/2014, n. 4744).
E quindi la riduzione del prezzo non può che essere alternativa alla condanna dell'appaltatore al pagamento delle somme necessarie per la eliminazione dei vizi , ove anche richiesto sub specie risarcitoria.
Venendo all'accertamento della mancata esecuzione a regola d'arte delle opere, il CT Ing. Per_1 ha riscontrato che “Sulle pareti di alcuni vani si sono constatati danneggiamenti della
[...] tinteggiatura riguardanti micro lesioni e difetti di rasatura. In particolare, nelle due camere principali, nel ripostiglio e nel salone. (vedere foto n.1-2-3). Inoltre, si è constatato un foro su una parete del vano ripostiglio. (vedere foto n.4). Nel salone si è constatata una bocchetta di uscita dell'aria condizionata non posizionata e nella zona circostante danni laterali sulla parete. Sempre nel salone si sono notate in due zone le fasce di rifinitura posizionate in maniera irregolare. ( vedere foto n.5-6-7). Nella camera da letto più grande si è notata la stuccatura della veletta prossima al vano finestra con dei distacchi (vedere foto n. 8). (…) Ciò stante, considerando quanto sopra descritto, si ritiene che nell'unità immobiliare vi siano state zone dove i lavori non sono stati eseguiti
a regola d'arte.” Lo stesso ha inoltre rilevato che “alcune descrizioni riguardanti le opere appaiono poco chiare e di difficile interpretazioni come, per esempio, le descrizioni sugli infissi che per di più appaiono di tipologia recente rispetto ad alcune foto poco chiare dell'atto di citazione.” (cfr. pag.4-
5 dell'elaborato peritale).
5 Quanto alla eccezione sulla duplicazione dei costi e le lavorazioni non eseguite nonostante fatturate queste risultano non sufficientemente provate concordando con quanto affermato dal CT :“la documentazione non sembra che riporti elementi opportuni che possano fare riferimento al quesito stesso. Per esempio, si possono constatare alcuni bonifici generici e non si constatano documentazioni o fatture chiare ed esplicative delle opere eseguite. Alcune descrizioni delle opere appaiono di tipo forfettario e generico e non appaiono elaborati e descrizioni adeguate relative alle opere stesse. Ciò stante si reputa che non ci sono elementi per esprimere dei pareri. Si fa notare che la quasi totalità dei lavori oggetto della consulenza sono opere edili già completate ed eseguite.
L'immobile, da quello che è stato possibile constatare, mostra avere avuto interventi di restauro e di manutenzione con opere completate.” (cfr. pag.
6-7 dell'elaborato peritale).
Sulla scorta di tali considerazioni, la domanda di risarcimento danni proposta da parte attrice risulta fondata in quanto supportata da idonea prova e pertanto deve essere accolta limitatamente ai vizi accertati per la minor somma di € 5.400,00 relativa ai costi per il ripristino dei luoghi (importo di cui il CT ha dato congruo riscontro nei conteggi esplicitati nella relazione).
Quanto agli ulteriori importi richiesti a titolo risarcitorio si osserva quanto segue:
-costi per il trasporto del mobilio in un deposito e per la locazione dello stesso durante i lavori di Pers ripristino: stimati dal C.T.P. Arch. in € 1.500,00 – si rileva che condivisibilmente il CT ha ritenuto non necessario il trasporto, ma solo lo spostamento e accantonamento computato nell'onere complessivo stimato;
- costi per il nuovo affidamento della direzione lavori e le pratiche amministrative necessarie per i Pers lavori di rifacimento: stimati in € 3.500,00 dal CTP Arch. doc. 16 ) – si condivide quanto espresso dal CT che trattandosi di tinteggiatura li ha ritenuti non necessari;
- danno da mancato godimento dell'immobile derivante dalla mancata piena utilizzabilità del proprio immobile a causa dei vizi e della necessità di procedere a nuovi lavori. Tale danno è stato quantificato Pers dal CTP Arch. n € 800,00- tale danno può essere equitativamente liquidato nella misura richiesta.
Ciò posto la deve essere condannata al pagamento dell'importo Controparte_1 complessivo di euro 6.200,00 oltre interessi legali ,come richiesto, dalla domanda al saldo ex art.1284 co.4 c.p.c. .
4. Le spese di lite seguono la soccombenza in favore dell'attrice in riassunzione Parte_1 si liquidano anche per la fase svoltasi innanzi al Giudice di pace. Vanno poste definitivamente
[...]
a carico di anche le spese di CT come già liquidate in corso di Controparte_1 causa.
6
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda di;
Controparte_1
2) accerta l'inadempimento di e per l'effetto condanna Controparte_1 quest'ultima al pagamento di € 6.200,00 a titolo di risarcimento danni in favore di Parte_1
oltre interessi legali nella misura indicata dall'art.1284 co.4 c.p.c.dalla domanda al
[...] soddisfo;
3) rigetta la domanda di riduzione del prezzo spiegata dall'attrice in riassunzione Parte_1
ex art. 1668 c.c.;
[...]
4) Condanna , al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 5.854,00 per compenso
[...] professionale, oltre spese generali nella misura del 15% ed oltre CPA e IVA come per legge ed € 264,00 per spese vive.
5) Pone definitivamente a carico di le spese di CT come Controparte_1 già liquidate in corso di causa.
Roma, 25.7.2025
Il Giudice
dott.ssa Raffaella Tronci
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE X
in persona del Giudice unico, dott.ssa Raffaella Tronci ha emesso la presente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 55090 del ruolo generale dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 3.4.2025, svolta mediante trattazione scritta, con concessione del termine di giorni 60 per il deposito di comparsa conclusionale vertente
TRA
C.F. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
MI PE e IG PE giusta procura in atti
ATTRICE IN RIASSUNZIONE
E
(P. IVA ) in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante , rappresentata e difesa dall'avv. Generoso Di Biase per procura in Controparte_2 calce all'atto di citazione innanzi al G.di.P.
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
Conclusioni per : “Insiste, per scrupolo difensivo, nelle istanze istruttorie Parte_1 articolate e non ammesse (ci si riferisce in particolare alla prova per testimoni articolata nella memoria del 13.6.2023, ex art. 183 c.p.c. n. 2 a pag. 5, in quanto rilevante e ammissibile).
Ove il giudice dovesse, invece, ribadire di ritenere matura la causa per la decisione, precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in calce alla prima memoria ex art. 183 c.p.c. n. 1
1 (depositata il 15.5.2023)” e quindi “ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, per le ragioni di cui in narrativa:
1) rigettare la domanda de poiché infondata in fatto e in diritto Controparte_1
e comunque non provata;
2) previo accertamento del grave inadempimento dell'appaltatrice per suo fatto e colpa (per mancata realizzazione delle opere oggetto di appalto, richiesta di danaro per opere realizzate da altri, vizi delle opere eseguite) accogliere la domanda di riduzione del prezzo spiegata dalla sig.ra Parte_1 ex art. 1668 c.c., per un importo non inferiore ad € 10.585,00, dichiarando comunque non dovuto alcun saldo;
3) condannare al risarcimento di tutti i danni patrimoniali, subiti Parte_2
e subendi, da lucro cessante e da danno emergente, derivanti dal perpetrato e colpevole inadempimento dell'appaltatrice, quantificati nella somma risarcitoria complessiva non inferiore ad
€ 5.956,48, oltre interessi moratori ex art. 1284, 4 comma, c.c. (ossia quelli della normativa speciale sul ritardo nelle transazioni commerciali) dalla data del deposito della domanda riconvenzionale contenuta nella comparsa di costituzione e risposta dinanzi al Giudice di Pace del 25.6.2021, ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, da calcolarsi, anche equitativamente, ai sensi dell'art. 1226 c.c., nonché rimborso delle spese di assistenza legale stragiudiziale resasi necessaria per il comportamento di controparte.
Con vittoria delle spese di lite oltre accessori.”
Conclusioni per : Come rassegnate nell'atto di citazione nel Controparte_1 giudizio innanzi il Giudice di Pace "Respinta ogni contraria istanza ed eccezione: 1) accertare la realizzazione delle opere di cui in premessa, e per l'effetto, 2) condannare la sig.ra CP_3
, al pagamento delle opere realizzate ed al risarcimento di tutti i danni in favore
[...] dell'attore nella misura di euro 3500,00 o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali sino soddisfo rivalutazione monetaria, il tutto nei limiti della competenza del Giudice adito”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con atto di citazione dell'8.3.2021, notificato mediante deposito nella Casa Comunale di Roma in data 6.4.2021 e ritirato in data 29.4.2021, conveniva in Controparte_1 giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Roma, al fine di accertare la Parte_1 realizzazione delle opere di pitturazione nell'appartamento di quest'ultima sito in Roma, alla Via
2 Tazio Nuvolari n. 133 e condannare la stessa al pagamento delle opere realizzate ed al risarcimento di tutti i danni in favore dell'attore nella misura di € 3.500,00 oltre agli interessi legali sino al soddisfo e rivalutazione monetaria. In data 28.6.2021, con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale, si costituiva in giudizio , impugnando e contestando tutto Parte_1 quanto ex adverso dedotto ed eccependo, in via preliminare, il difetto di competenza per valore del giudice adito.
Il Giudice di pace all'udienza del 28.4.2022 emetteva ordinanza con la quale , rilevato che la domanda riconvenzionale eccedeva il limite della competenza per valore del Giudice di pace dichiarava la propria incompetenza in relazione alla causa (principale e riconvenzionale) iscritta al n. r.g.
28185/2021 e fissava il termine di 90 giorni per la riassunzione, a cura della parte più diligente , dinanzi la Tribunale di Roma .
Il giudizio era tempestivamente riassunto a cura della innanzi a questo Tribunale con Parte_1 notifica di comparsa in riassunzione al procuratore costituito della controparte in data 27.7.2022 , con la quale rassegnava le conclusioni di cui in epigrafe. La non si Controparte_1 costituiva.
La asseriva che la società già attrice si era resa gravemente inadempiente nell'esecuzione Parte_1 del contratto di appalto, poiché le opere realizzate erano state effettuate in modo incompleto e comunque difforme dalla regola d'arte, in considerazione sia della mancata realizzazione di numerose opere pattuite con la committente, sia dei gravi vizi e delle difformità delle opere eseguite, da sempre denunciate dalla alla società ed al suo legale rappresentante pro tempore anche a mezzo di Parte_1 comunicazioni telefoniche e messaggi. Inoltre deduceva di avere corrisposto somme in misura ben superiore rispetto ai prezzi di mercato, come si evinceva dalle fatture che si depositavano e dalle distinte di pagamento allegate (All.2).
Espletata CT e disattese le altre richieste di prova la causa era assunta in decisione in data 3.4.2025 con assegnazione di termine di gg 60 per deposito di comparsa conclusionale .
2. Giova premettere che la mancata costituzione nel processo riassunto di una delle parti originarie
(nella specie, la parte attrice) non autorizza a ritenere che la domanda proposta si debba intendere rinunziata, analogamente a quanto prevede l' art. 346 c.p.c. per le domande e le eccezioni non riproposte nel grado di appello e non accolte dal giudice di primo grado , ciò in quanto a norma dell'art. 50 cod. proc. civ., la riassunzione della causa - disposta a seguito di una pronuncia dichiarativa di incompetenza - davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato dal giudice o, in mancanza, dalla legge, il processo continua davanti al nuovo giudice mantenendo
3 una struttura unitaria e, perciò, conservando tutti gli effetti sostanziali e processuali di quello svoltosi davanti al giudice incompetente, poiché la riassunzione non comporta l'instaurazione di un nuovo processo, bensì costituisce la prosecuzione di quello originario ( Cass. n. 19030 del 10/07/2008 ed in senso conforme Cass. 2010 n. 21334).
La dell'immobile a agito in giudizio al fine di ottenere il pagamento dell'importo CP_1 CP_1 di € 3.500,00 dalla quale corrispettivo per i lavori di tinteggiatura eseguiti Parte_1 presso l'appartamento di proprietà della stessa sito in Roma via Tazio Nuvolari 133 .
A supporto della pretesa ha prodotto esclusivamente delle fotografie ( vedi fascicolo di parte Giudie di Pace) .
A fronte di tali allegazioni la , costituendosi innanzi al Giudice di pace, ha eccepito il Parte_1
Co grave inadempimento della la quale non avrebbe ultimato le lavorazioni ed avrebbe eseguito le stesse non a regola d'arte , spiegando domanda riconvenzionale per il risarcimento del danno e la riduzione del prezzo .
La domanda è stata quindi integralmente riproposta innanzi al Tribunale all'esito della riassunzione.
Giova in primo luogo ricordare, quanto alla qualificazione del rapporto, che la distinzione tra contratto d'opera e contratto d'appalto si basa sul criterio della struttura e dimensione dell'impresa a cui sono commissionate le opere, nel senso che il contratto d'opera è quello che coinvolge la piccola impresa, e cioè quella svolgente la propria attività con la prevalenza del lavoro personale dell'imprenditore (e dei propri familiari) e in cui l'organizzazione non è tale da consentire il perseguimento delle iniziative di impresa facendo a meno dell'attività esecutiva dell'imprenditore artigiano. Nel caso in esame la forma societaria ( sia pure di persone) della impresa , farebbe propendere per l'inquadramento della fattispecie dell'appalto . In ogni ,caso la riconduzione all'una o all'altra figura contrattuale è nella specie scarsamente rilevante, non avendo la snc eccepito prescrizioni o decadenze per la garanzia per difetti e difformità dell'opera, fatta valere dalla committente , che è nei due casi diversamente disciplinata ( prescrizione annuale ex art. 2226, secondo comma, cod. civ. o della prescrizione biennale ex art. 1667, terzo comma) .
3. La domanda di pagamento dell'importo di euro 3500,00 proposta dalla Controparte_1
è rimasta sfornita di prova, non avendo prodotto la parte a supporto della richiesta alcuna
[...] documentazione contabile o contrattuale .
Che vi sia stato il rapporto contrattuale emerge dalle stesse difese della , ma la pretesa della Parte_1 ulteriore somma di euro 3500,00 quale saldo , rispetto a quella corrisposta dalla committente pari a complessive 12.106,00 ( vedi all. 2 ) non è in alcun modo suffragata.
4 La domanda va dunque rigettata .
4 Quanto alla domanda di riduzione del prezzo e di risarcimento del danno in misura pari al costo del rifacimento delle opere non eseguite a regola d'arte deve ricordarsi che in materia di appalto, il committente può chiedere, in via alternativa ex art. 1668 cod. civ., l'eliminazione delle difformità o dei vizi dell'opera a spese dell'appaltatore o la riduzione del prezzo, la quale postula la verifica che
l'opera eseguita abbia un valore inferiore a quello che avrebbe avuto se realizzata a regola d'arte.
Ne consegue che non sussiste il vizio di extrapetizione o di omessa pronuncia qualora il giudice, richiesto di condannare l'appaltatore al pagamento della somma necessaria per eliminare i vizi dell'opera, abbia determinato il conseguente minor valore della stessa, in tal modo procedendo alla riduzione del prezzo. (Cass. Sez. 2, 08/07/2014, n. 15563). Nel giudizio di responsabilità ex art. 1669 cod. civ., non incorre in ultrapetizione il giudice che, richiesto di condannare l'appaltatore al pagamento della somma necessaria per eliminare i vizi dell'opera, lo condanni a pagare la medesima somma a titolo di risarcimento del danno, non ricorrendo un titolo diverso da quello della domanda, poiché il costo dell'eliminazione dei difetti è parte del generico ed onnicomprensivo danno risarcibile. (Cass. Sez. 2, 27/02/2014, n. 4744).
E quindi la riduzione del prezzo non può che essere alternativa alla condanna dell'appaltatore al pagamento delle somme necessarie per la eliminazione dei vizi , ove anche richiesto sub specie risarcitoria.
Venendo all'accertamento della mancata esecuzione a regola d'arte delle opere, il CT Ing. Per_1 ha riscontrato che “Sulle pareti di alcuni vani si sono constatati danneggiamenti della
[...] tinteggiatura riguardanti micro lesioni e difetti di rasatura. In particolare, nelle due camere principali, nel ripostiglio e nel salone. (vedere foto n.1-2-3). Inoltre, si è constatato un foro su una parete del vano ripostiglio. (vedere foto n.4). Nel salone si è constatata una bocchetta di uscita dell'aria condizionata non posizionata e nella zona circostante danni laterali sulla parete. Sempre nel salone si sono notate in due zone le fasce di rifinitura posizionate in maniera irregolare. ( vedere foto n.5-6-7). Nella camera da letto più grande si è notata la stuccatura della veletta prossima al vano finestra con dei distacchi (vedere foto n. 8). (…) Ciò stante, considerando quanto sopra descritto, si ritiene che nell'unità immobiliare vi siano state zone dove i lavori non sono stati eseguiti
a regola d'arte.” Lo stesso ha inoltre rilevato che “alcune descrizioni riguardanti le opere appaiono poco chiare e di difficile interpretazioni come, per esempio, le descrizioni sugli infissi che per di più appaiono di tipologia recente rispetto ad alcune foto poco chiare dell'atto di citazione.” (cfr. pag.4-
5 dell'elaborato peritale).
5 Quanto alla eccezione sulla duplicazione dei costi e le lavorazioni non eseguite nonostante fatturate queste risultano non sufficientemente provate concordando con quanto affermato dal CT :“la documentazione non sembra che riporti elementi opportuni che possano fare riferimento al quesito stesso. Per esempio, si possono constatare alcuni bonifici generici e non si constatano documentazioni o fatture chiare ed esplicative delle opere eseguite. Alcune descrizioni delle opere appaiono di tipo forfettario e generico e non appaiono elaborati e descrizioni adeguate relative alle opere stesse. Ciò stante si reputa che non ci sono elementi per esprimere dei pareri. Si fa notare che la quasi totalità dei lavori oggetto della consulenza sono opere edili già completate ed eseguite.
L'immobile, da quello che è stato possibile constatare, mostra avere avuto interventi di restauro e di manutenzione con opere completate.” (cfr. pag.
6-7 dell'elaborato peritale).
Sulla scorta di tali considerazioni, la domanda di risarcimento danni proposta da parte attrice risulta fondata in quanto supportata da idonea prova e pertanto deve essere accolta limitatamente ai vizi accertati per la minor somma di € 5.400,00 relativa ai costi per il ripristino dei luoghi (importo di cui il CT ha dato congruo riscontro nei conteggi esplicitati nella relazione).
Quanto agli ulteriori importi richiesti a titolo risarcitorio si osserva quanto segue:
-costi per il trasporto del mobilio in un deposito e per la locazione dello stesso durante i lavori di Pers ripristino: stimati dal C.T.P. Arch. in € 1.500,00 – si rileva che condivisibilmente il CT ha ritenuto non necessario il trasporto, ma solo lo spostamento e accantonamento computato nell'onere complessivo stimato;
- costi per il nuovo affidamento della direzione lavori e le pratiche amministrative necessarie per i Pers lavori di rifacimento: stimati in € 3.500,00 dal CTP Arch. doc. 16 ) – si condivide quanto espresso dal CT che trattandosi di tinteggiatura li ha ritenuti non necessari;
- danno da mancato godimento dell'immobile derivante dalla mancata piena utilizzabilità del proprio immobile a causa dei vizi e della necessità di procedere a nuovi lavori. Tale danno è stato quantificato Pers dal CTP Arch. n € 800,00- tale danno può essere equitativamente liquidato nella misura richiesta.
Ciò posto la deve essere condannata al pagamento dell'importo Controparte_1 complessivo di euro 6.200,00 oltre interessi legali ,come richiesto, dalla domanda al saldo ex art.1284 co.4 c.p.c. .
4. Le spese di lite seguono la soccombenza in favore dell'attrice in riassunzione Parte_1 si liquidano anche per la fase svoltasi innanzi al Giudice di pace. Vanno poste definitivamente
[...]
a carico di anche le spese di CT come già liquidate in corso di Controparte_1 causa.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda di;
Controparte_1
2) accerta l'inadempimento di e per l'effetto condanna Controparte_1 quest'ultima al pagamento di € 6.200,00 a titolo di risarcimento danni in favore di Parte_1
oltre interessi legali nella misura indicata dall'art.1284 co.4 c.p.c.dalla domanda al
[...] soddisfo;
3) rigetta la domanda di riduzione del prezzo spiegata dall'attrice in riassunzione Parte_1
ex art. 1668 c.c.;
[...]
4) Condanna , al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 5.854,00 per compenso
[...] professionale, oltre spese generali nella misura del 15% ed oltre CPA e IVA come per legge ed € 264,00 per spese vive.
5) Pone definitivamente a carico di le spese di CT come Controparte_1 già liquidate in corso di causa.
Roma, 25.7.2025
Il Giudice
dott.ssa Raffaella Tronci
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