Sentenza 6 luglio 2023
Massime • 1
Il divieto, non derogabile, di destinazione del giudice onorario di pace a comporre i collegi che giudicano i reati indicati nell'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., introdotto dall'art. 12 d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, determina una limitazione alla capacità del giudice ex art. 33 cod. proc. pen., la cui violazione è causa di nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., in relazione all'art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto viziata da nullità derivata ex art. 185 cod. proc. pen. la decisione della corte di appello, in ragione della nullità di quella di primo grado).
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RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 12 settembre 2024, iscritta al n. 184 del registro ordinanze 2024, il Tribunale ordinario di Catania, quarta sezione penale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo e quinto comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57), «nella parte in cui non prevede che i verbali di prova acquisiti dinanzi al collegio c.d. misto non sono utilizzabili quando vi sia …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/07/2023, n. 39119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39119 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2023 |