Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 07/06/2025, n. 1544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1544 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
RG. 6718/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. PELLEGRINI Domenico Presidente
Dott.ssa DI LAZZARO Maria Antonia Giudice rel.
Dott. GATTI Matteo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di modifica delle condizioni di divorzio promossa da:
nato in [...] il [...] elett. dom. in Genova, Piazza Vittoria Parte_1
11/16, presso lo studio dell'Avv. Enrico Giuseppe Bet
PARTE RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
nato a [...] il [...] elett. dom. in Genova, via Fieschi 3/18, presso CP_1 lo studio dell'Avv. Ernesto Rognoni
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento dell'Avv. PILERI Isabella del Foro di Genova con studio in Genova, Via XII Ottobre
12, quale curatrice speciale del minore nato il [...]; Persona_1
E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Genova, contrariis reiectis,
determinare la revisione dell'assegno di mantenimento a carico del Sig. in favore del figlio Parte_1 quantificandolo in € 50,00;
Vinte le spese.”
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE
“piaccia al Tribunale Ill.mo, reiectis contrariis e previe le declaratorie meglio viste:
-ritenuti i presupposti di legge, accertare e dichiarare la decadenza dalla potestà genitoriale di Parte_1 ei confronti del figlio minore con ogni conseguente provvedimento;
[...] Persona_1
-in via subordinata, assumere ogni provvedimento a tutela del minore, disponendo la sospensione degli incontri
e delle frequentazioni fra padre e figlio, con ogni conseguenziale cautela e disposizione;
-prendere ogni provvedimento meglio visto a tutela del minore;
-dichiarare inammissibili e/o improcedibili e/o comunque, infondate e quindi, rigettare tutte le domande proposte da nella causa R.G. n.6718/2024. Parte_1
-Vinte le spese.”
Conclusioni della CURATRICE DEL MINORE
“ Piaccia all'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis:
1 - Prendere ogni provvedimento necessario e opportuno a tutela del minore in Persona_1 considerazione del superiore interesse del minore, come previsto dagli articoli 473-bis e ss. c.p.c., e dalla normativa nazionale e internazionale in materia di protezione dell'infanzia.
2 - In particolare, valutare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre Parte_1 se ritenuta conforme ai presupposti di legge e nell'interesse del minore.
3 - Disporre, in via subordinata, la sospensione degli incontri e delle frequentazioni tra il padre e il minore, adottando tutte le cautele e prescrizioni necessarie per evitare pregiudizi al benessere psico-fisico del minore.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 01.07.2024 il signor allegava di aver contratto Parte_1 matrimonio con la signora il 26.10.2006 in Genova;
che dall'unione era nato il CP_1 figlio , in Genova il 05.04.2011; che i coniugi si erano separati come da Sentenza Persona_1 emessa da questo Tribunale il 11.07.2017, in virtù della quale il figlio era stato affidato ai SS con collocazione presso la madre e con possibilità per il padre di vederlo e tenerlo con sè secondo il calendario ivi previsto;
che in punto economico era previsto, quale contributo paterno per il mantenimento del figlio, la somma di euro 300,00 mensili oltre al 50 % delle spese straordinarie;
che, decorsi i termini di legge, il Tribunale, con Sentenza n. 994/2023 del 24.03.2023 aveva dichiarato lo scioglimento del matrimonio con conferma delle condizioni della separazione;
che il ricorrente nel
2019 veniva tratto in arrestato e ad oggi è in stato di detenzione presso il carcere di Marassi dovendo ancora scontare una pena di oltre sei anni di reclusione;
che il Tribunale aveva deciso che “a fronte dell'attuale stato di detenzione del Sig. non può che essere confermata la collocazione prevalente Parte_1 del minore presso la madre, mentre quanto al contributo economico al mantenimento del figlio, stante l'assenza di alcuna forma di mantenimento diretto e le aumentate esigenze di vita del figlio in ragione della sua cresciuta età, deve confermarsi l'importo previsto in sede presidenziale pari ad € 300,00 mensili da porsi a carico del padre”; che il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che in epoca successiva alla separazione il ricorrente ha avuto altri due figli;
che gli operatori dei SS non hanno mai attivato le visite del figlio in carcere né hanno proseguito le videochiamate, così, di fatto non ottemperando all'ordine del giudice;
che il ricorrente è consapevole che il proprio stato di detenzione è una difficoltà per l'esercizio della responsabilità genitoriale, ma, allo stesso tempo, esso non deve costituire una preclusione insormontabile;
che, nello specifico, il Tribunale aveva disposto “la prosecuzione di ogni intervento socioeducativo ritenuto necessario e del supporto psicologico del minore, da attuarsi di concerto con il competente Consultorio Famigliare, prevedendo che ogni contatto con il padre per il tramite di telefonate e/o videochiamate ovvero visite presso il carcere andranno valutate in base al benessere psico-fisico del minore e secondo le tempistiche e la volontà dello stesso nell'ambito del prescritto percorso di sostegno”; che tuttavia ciò non si è mai realizzato;
che, per quanto riguarda l'aspetto economico, il ricorrente non è in grado di provvedere al mantenimento del figlio in quanto da due anni non ha alcun reddito e solo di recente ha potuto lavorare in carcere per alcuni mesi ricevendo un compenso di € 50,00 mensili;
che l'AU, di importo mensile di euro 193,00 viene integralmente percepito dalla madre, anche per la quota del ricorrente, il quale dunque contribuisce al mantenimento del figlio con quasi € 100,00 mensili;
che il predetto, in carcere, sta portando avanti un percorso di studio;
che il predetto ha sempre avuto un ottimo rapporto con il figlio, il quale dal canto proprio, ha sempre dimostrato attaccamento alla figura paterna;
che, inoltre, egli vede e sente regolarmente gli altri due figli avuti dalla attuale compagna;
che inoltre, per il tramite della propria sorella aveva scritto alla madre della Signora per avere aggiornamenti ed offrire denaro per il minore, ciò che tuttavia è stato CP_1 inspiegabilmente rifiutato dalla convenuta;
che a causa del mancato versamento dell'assegno, la madre ha proposto un ricorso ex art. 330 cc davanti al TM.
Sulla base di quanto sopra, nonché di quanto meglio esposto in ricorso, il signor Parte_1 chiedeva una riduzione del contributo per il figlio e l'attuazione del calendario di frequentazione, previa adozione dei provvedimenti più opportuni nel superiore interesse del minore.
Con comparsa di risposta del 18.11.2024 si costituiva la signora rappresentando CP_1 anzitutto essere pendente, di fronte al TM un giudizio avente ad oggetto la decadenza del padre dall'esercizio della responsabilità genitoriale stante la grave e reiterata violazione dei doveri genitoriali;
che il TM, dopo avere sentito le parti, ha emesso Ordinanza del 23/8/2024, respingendo l'istanza del ricorrente per la ripresa dei contatti con il figlio;
che infatti dall'istruttoria ivi effettuata era emerso come il signor vesse posto in essere gravi reati e che il figlio e' rimasto Parte_1 molto deluso dal padre;
che il TM ha effettuato l'ascolto del minore all'udienza del 2/10/2024 ove ha dichiarato che non se la sente di incontrare il padre, che non vuole andare in carcere e non Per_1 vuole neppure avere video chiamate con lui;
che pertanto le istanze paterne sono immotivate e fuori luogo;
che inoltre il ricorrente dal 2019 ad oggi non ha mai versato nulla per il figlio, tanto da essere condannato per la violazione dell'art. 570 comma n. 2 c.p., come risulta dalla sentenza penale di condanna del Tribunale di Genova del 14.11.2022, acquisita dal TM;
che all'udienza del 18.04.2024 nanti il TM egli ha anche ammesso che al momento dell'arresto aveva la disponibilità di oltre 100.000
€., il che rende ancora piu' grave il suo inadempimento.
All'udienza del 19.11.2024, alla quale partecipavano i SS e la Curatrice Speciale, il GD interrogava liberamente le parti e, con successiva Ordinanza ex art. 473 bis.22 cpc, disponeva la riunione del presente procedimento al fascicolo n. 771/2023 nelle more pervenuto dal TM, in via provvisoria ed urgente confermava le condizioni di cui alla sentenza di divorzio, ammetteva i documenti prodotti dalle parti e chiedeva al SS ATS 47 una relazione di aggiornamento sulla situazione del minore, rigettava le ulteriori istanze istruttorie e fissava l'udienza di rimessione della causa in decisione al
13.03.2025 , disponendo che la stessa venisse sostituita dal deposito di brevi note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ed assegnando i termini ex art. 473-bis.28 c.p.c..
Con provvedimento del 20.03.2025 il GD, rilevava che le parti avevano precisato le rispettive conclusioni, tratteneva la causa in decisione.
*** In via preliminare va osservato che ai sensi dell'art.473-bis.29 le parti possono sempre chiedere la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori ed in materia di contributi economici “qualora sopravvengano giustificati motivi”.
Ora, nel caso di specie, dalla lettura delle motivazioni della sentenza di divorzio si evince come gli elementi addotti dal ricorrente nella presente sede per ottenere la revisione del contributo economico
– id est lo stato di detenzione - fossero già stati ampiamente valutati in tale, precedente sede.
La relativa domanda di riduzione va quindi respinta posto che nelle motivazioni della Sentenza di divorzio testualmente si legge: “quanto al contributo economico al mantenimento del figlio, stante l'assenza di alcuna forma di mantenimento diretto e le aumentate esigenze di vita del figlio in ragione della sua cresciuta età, deve confermarsi l'importo previsto in sede presidenziale pari ad € 300,00 mensili da porsi a carico del padre, che comunque ha sempre dimostrato una certa capacità economica, ferma la suddivisione al 50% delle spese straordinarie fra i genitori.”.
Tale decisione, ove non condivisa, avrebbe dovuto essere impugnata e non fatta oggetto di un ricorso ex art. 473-bis.29 c.c. attesa, come detto, la mancata sopravvenienza di giustificati motivi.
Sulla domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale
Quanto a tale domanda, formulata dalla parte convenuta, va osservato come nel corso del presente procedimento sia anzitutto pacificamente emerso come il ricorrente non abbia ottemperato al proprio dovere di mantenimento del figlio e che, in conseguenza di ciò, lo stesso è stato condannato con sentenza irrevocabile del 03.01.2023 per il reato di cui all'art.570 comma II n. 2 c.p. commesso dal febbraio 2019 in permanenza: è ben vero che, essendo in stato di detenzione, egli si trova nella impossibilità di svolgere un'attività lavorativa, ma, come dal medesimo dichiarato all'udienza del
20.11.2024, lo stato di detenzione ha avuto inizio in data 09.06.2022, mentre il capo di imputazione fa riferimento ad un reato commesso la cui permanenza è iniziata in epoca ben anteriore, nel 2019 e dunque quando il predetto era ancora in stato di libertà.
Non risulta, inoltre, che il signor bbia sviluppato un senso di resipiscenza, né di Parte_1 consapevolezza delle proprie pregresse condotte quali cause dello stato di malessere del figlio, che in sede di ascolto nanti il TM ha dichiarato quanto segue: “Si sapevo che avremmo parlato del PÀ. Mi ha deluso e ho capito che ha fatto una cosa molto grave. Adesso non voglio vederlo, non voglio andare in carcere.
Voglio che passi del tempo e che capisca quello che ha fatto. Voglio che passi del tempo anche per me. […] Sì ho provato vergogna per quello che ha fatto PÀ, l'ho detto solo al mio migliore amico che conosco Per_2 dalla prima elementare. Quando penso a PÀ mi vengono in mente tanti brutti ricordi, come quando ha lanciato il casco alla mamma o quando è venuta la Polizia in casa. Quando lo vedevo con gli educatori di persona avevo sempre paura di dire le cose vere per la paura che si arrabbiasse”.
All'udienza del 19.11.2024, nell'ambito del presente procedimento, è stata sentita l'assistente sociale dott.ssa , la quale ha reso le seguenti dichiarazioni: “Il 23.09.2022 vi è stata una telefonata Tes_1 protetta tra il ricorrente ed il figlio, avvenuta quindi pochi giorni dopo che il padre era entrato in carcere. E' stata una telefonata in viva voce alla presenza dell'educatore. Questa telefonata è stata decisiva per valutare la volontà ed il benessere del minore in ordine alla eventuale prosecuzione degli incontri con il padre. Quella telefonata per il minore è stata molto deleteria soprattutto nella parte conclusiva. è un bambino con delle Per_1 fragilità e ha l.104. Ha un insegnante di sostegno. Fa dei controlli periodici con la neuropsichiatra. A fine telefonata il padre ha fatto delle rivendicazioni all'educatore. Il minore era molto agitato, e ripeteva in maniera automatica “non sono riuscito a dire quello che volevo”, anche perché lui si era preparato un foglietto dove si era scritto le cose che voleva dire al padre ma alla fine lui non ci è riuscito. La prima parte della telefonata si era svolta normalmente poi quando però il padre ha iniziato a rivolgersi direttamente all'educatore, il minore
è andato in ansia. come detto segue un percorso neuropsichiatrico.” Per_1
Non risulta, infine, che il ricorrente abbia intrapreso un percorso di crescita e sviluppo delle capacità genitoriali: si veda sul punto Cass. Sez. 1 , Ordinanza n.12237 del 09/05/2023: “Il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale è adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore, dovendo il giudice di merito esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali.
La domanda va quindi accolta in quanto non solo la condotta paterna ha causato un grave pregiudizio in capo al minore, rimasto gravemente turbato, laddove il signor lungi, Parte_1 come detto dal maturare un senso di resipiscenza, continua a ritenere responsabili dell'allontanamento emotivo del figlio, ora i SS, ora la madre. Si riportano le dichiarazioni dal medesimo rilasciate all'udienza del 19.11.2024: “a gennaio inizierò il colloquio con il per uscire dal CP_2 carcere ed andare in comunità ad Isola del Cantone che si chiama E' una comunità anche finalizzata al Pt_2 reinserimento sociale. Io mi trovo in carcere dal 09.06.2022 in espiazione pena per condanna definitiva a sei anni di reclusione in abbreviato per spaccio di sostanze e stupefacenti. Vorrei che mio figlio fosse sentito da un CTU per verificare eventuali condizionamenti da parte della madre, non capisco perché mio figlio non deve vedere né me, né gli altri componenti della mia famiglia. Anche la mia compagna è disposta ad essere ascoltata per testimoniare che io sono un buon padre, ho altri due figli più piccoli e anche per la figlia di 15 anni della mia compagna sono come un padre e tutti vengono a trovarmi in carcere. La mia compagna ha mandato un messaggio alla mia ex moglie di lasciare da parte i nostri problemi di coppia. Dopo il mio arresto, mia sorella aveva contattato tramite facebook la madre della mia ex moglie scrivendole che vi era la disponibilità a contribuire per il minore, ma la risposta è stata che non ne avevano bisogno. Io ora sono nell' “attenuata”, lavoro ma non ho entrate. Quando lavoravo in regola e prima dell'arresto ho contribuito per mio figlio: fino al
2019 ho versato euro 300,00 mensili. Lavoravo come autista. Mi sembra strano che mio figlio dica che ha paura di me, faccio presente che durante gli incontri protetti le cose andavano bene. Se mio figlio aveva paura di me allora dovevano sospendere gli incontri protetti. Ho chiesto più volte al SS, gli educatori e al di CP_2 riprendere gli incontri con mio figlio ma non ho mai avuto risposta”.
Allo tato, dunque, ritiene il Collegio che la prognosi circa un possibile recupero delle competenze genitoriali in capo al signor sia negativa, onde la domanda va accolta e lo Parte_1 stesso va dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale sul figlio.
Sulle spese
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico del signor Parte_1 nella misura liquidata in dispositivo
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in causa, contrariis reiectis, così provvede:
- RIGETTA il ricorso;
- DICHIARA il signor decaduto dalla responsabilità genitoriale;
Parte_1
- Condanna il signor al pagamento, in favore della signora Parte_1
e della Curatrice speciale e, per quest'ultima, in favore dell'Erario delle CP_1 spese di lite nella misura che - per ciascuna delle due parti (signora e CP_1
Curatrice Speciale) - liquida in euro 2.905,00 oltre 15% per spese generali, oltre IVA, CPA e comunque oltre accessori come di legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza ed anche per l'invio di copia della presente sentenza ai SS del Comune di Genova ATS 47, nonché al GT- sede per l'apertura di un fascicolo ex art. 337 c.c. ove i SS affidatari del minore nato l [...] faranno pervenire Persona_1 relazioni semestrali di aggiornamento.
Cosi' deciso in Genova nella camera di Consiglio del 06.05.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Maria Antonia Di Lazzaro Domenico Pellegrini 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
4 - Prevedere ogni ulteriore provvedimento che questo Ill.mo Tribunale riterrà adeguato per la piena tutela del minore.”