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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 22/05/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 126/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice
Dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 126/2025 avente ad oggetto: divorzio – scioglimento del matrimonio promossa da nata a [...] il [...], (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 con l'avv. Valentina Tomio ricorrente contro nato a [...] il [...] (c.f.: ) CP_1 C.F._2 resistente contumace posta in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza del 16.04.2025;
“1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 16.08.2021 tra la signora
ed il sig. , ordinando all'Ufficiale dello stato civile Parte_1 CP_1 competente di procedere alla annotazione della sentenza;
3) con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.01.2025, la ricorrente sig.ra chiedeva Parte_1 pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto con il sig. in CP_1
1 data 16.08.2021 a RR (Kosovo), regolarmente trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Trento, atto n. 460, parte II, serie C, Anno 2021, dalla cui unione non sono nati figli.
La parte ricorrente deduceva che a seguito della decisione del marito, nel febbraio 2023, di lasciare l'abitazione coniugale in Italia per raggiungere le sorelle in Austria, l'unione coniugale si era compromessa irrimediabilmente, anche a causa dell'interruzione di ogni tipo di contatto anche telefonico con la ricorrente, la quale si era così determinata ad incardinare il procedimento per separazione giudiziale innanzi al Tribunale di Trento, iscritto al n. R.G. 1663/2023. Anche in detto procedimento il sig. era rimasto CP_1 contumace e il Tribunale, con sentenza n. 77/2024 pubblicata in data 23.01.2024, aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi.
La sig.ra deduceva, inoltre, che in data 01.02.2024 il sig. era stato Pt_1 CP_1 cancellato dall'Anagrafe Nazionale per irreperibilità.
Pertanto, osservava la ricorrente, stante l'attuale situazione di irreperibilità del sig.
è certo che i coniugi dal giorno della separazione non hanno più ripreso la CP_1 convivenza, senza ricostituzione alcuna di comunione morale e materiale tra gli stessi.
Con decreto del 21.01.2025, il giudice fissava l'udienza del 16.04.2025 per la comparizione delle parti, assegnando alla ricorrente il termine di giorni 10 per la notifica del ricorso al convenuto.
In data 28.01.2025, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., veniva notificata copia del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione udienza al convenuto, sig. . CP_1
Il giudice, all'udienza del 16.04.2025 (in cui era presente la sola parte ricorrente), verificata la regolare notificazione effettuata al convenuto, preso atto della mancata costituzione del sig. , disponeva procedersi nella contumacia del resistente. Quindi, preso CP_1 atto della rinnovata volontà della sig.ra di voler procedere nella domanda Parte_1 di divorzio, invitava la ricorrente a concludere oralmente ex art. 473.bis22, ultimo comma,
c.p.c.
Tutto quanto sopra premesso, la parte ricorrente concludeva come da ricorso: “1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 16.08.2021 tra la signora
ed il sig. , ordinando all'Ufficiale dello stato civile Parte_1 CP_1 competente di procedere all'annotazione della sentenza;
3) con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”
Sulle conclusioni di parte ricorrente il giudice rimetteva la causa in decisione.
***
2 La domanda di scioglimento del matrimonio, alla quale la parte resistente non costituita nulla ha opposto, è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett.
b), L.898/1970, non essendosi ricostituita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e protraendosi la separazione ininterrottamente da oltre sei mesi dal giorno in cui in data
21.01.2024 veniva pronunciata sentenza di separazione personale n. 77/2024 pubblicata in data 23.01.2024, senza che ne sia stata eccepita l'interruzione e non essendovi possibilità di riconciliazione.
Per il resto, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate e che nulla osta alla pronuncia di divorzio, in assenza di richieste economiche, la domanda deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod. la copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
Tenuto conto della semplice emissione di una pronuncia sullo status e della mancata opposizione aò suo accoglimento da parte del resistente, rimasto contumace nel presente giudizio, si ritiene che non sussistano i presupposti per dichiarare ripetibili le spese di lite dall'altra parte.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella presente controversia:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1 CP_1
in data 16.08.2021 a RR (Kosovo), regolarmente trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Trento, atto n. 460, parte II, serie C, Anno 2021, alle condizioni precisate dalla parte ricorrente e confermate all'udienza del 16.04.2025, riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3) nulla sulle spese.
Così deciso dal Tribunale di Trento nella camera di consiglio del 16/04/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott. Niccolò Cogliati Dezza Dott.ssa Laura Di Bernardi
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 126/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice
Dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 126/2025 avente ad oggetto: divorzio – scioglimento del matrimonio promossa da nata a [...] il [...], (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 con l'avv. Valentina Tomio ricorrente contro nato a [...] il [...] (c.f.: ) CP_1 C.F._2 resistente contumace posta in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza del 16.04.2025;
“1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 16.08.2021 tra la signora
ed il sig. , ordinando all'Ufficiale dello stato civile Parte_1 CP_1 competente di procedere alla annotazione della sentenza;
3) con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.01.2025, la ricorrente sig.ra chiedeva Parte_1 pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto con il sig. in CP_1
1 data 16.08.2021 a RR (Kosovo), regolarmente trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Trento, atto n. 460, parte II, serie C, Anno 2021, dalla cui unione non sono nati figli.
La parte ricorrente deduceva che a seguito della decisione del marito, nel febbraio 2023, di lasciare l'abitazione coniugale in Italia per raggiungere le sorelle in Austria, l'unione coniugale si era compromessa irrimediabilmente, anche a causa dell'interruzione di ogni tipo di contatto anche telefonico con la ricorrente, la quale si era così determinata ad incardinare il procedimento per separazione giudiziale innanzi al Tribunale di Trento, iscritto al n. R.G. 1663/2023. Anche in detto procedimento il sig. era rimasto CP_1 contumace e il Tribunale, con sentenza n. 77/2024 pubblicata in data 23.01.2024, aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi.
La sig.ra deduceva, inoltre, che in data 01.02.2024 il sig. era stato Pt_1 CP_1 cancellato dall'Anagrafe Nazionale per irreperibilità.
Pertanto, osservava la ricorrente, stante l'attuale situazione di irreperibilità del sig.
è certo che i coniugi dal giorno della separazione non hanno più ripreso la CP_1 convivenza, senza ricostituzione alcuna di comunione morale e materiale tra gli stessi.
Con decreto del 21.01.2025, il giudice fissava l'udienza del 16.04.2025 per la comparizione delle parti, assegnando alla ricorrente il termine di giorni 10 per la notifica del ricorso al convenuto.
In data 28.01.2025, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., veniva notificata copia del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione udienza al convenuto, sig. . CP_1
Il giudice, all'udienza del 16.04.2025 (in cui era presente la sola parte ricorrente), verificata la regolare notificazione effettuata al convenuto, preso atto della mancata costituzione del sig. , disponeva procedersi nella contumacia del resistente. Quindi, preso CP_1 atto della rinnovata volontà della sig.ra di voler procedere nella domanda Parte_1 di divorzio, invitava la ricorrente a concludere oralmente ex art. 473.bis22, ultimo comma,
c.p.c.
Tutto quanto sopra premesso, la parte ricorrente concludeva come da ricorso: “1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 16.08.2021 tra la signora
ed il sig. , ordinando all'Ufficiale dello stato civile Parte_1 CP_1 competente di procedere all'annotazione della sentenza;
3) con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”
Sulle conclusioni di parte ricorrente il giudice rimetteva la causa in decisione.
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2 La domanda di scioglimento del matrimonio, alla quale la parte resistente non costituita nulla ha opposto, è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett.
b), L.898/1970, non essendosi ricostituita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e protraendosi la separazione ininterrottamente da oltre sei mesi dal giorno in cui in data
21.01.2024 veniva pronunciata sentenza di separazione personale n. 77/2024 pubblicata in data 23.01.2024, senza che ne sia stata eccepita l'interruzione e non essendovi possibilità di riconciliazione.
Per il resto, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate e che nulla osta alla pronuncia di divorzio, in assenza di richieste economiche, la domanda deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod. la copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
Tenuto conto della semplice emissione di una pronuncia sullo status e della mancata opposizione aò suo accoglimento da parte del resistente, rimasto contumace nel presente giudizio, si ritiene che non sussistano i presupposti per dichiarare ripetibili le spese di lite dall'altra parte.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella presente controversia:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1 CP_1
in data 16.08.2021 a RR (Kosovo), regolarmente trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Trento, atto n. 460, parte II, serie C, Anno 2021, alle condizioni precisate dalla parte ricorrente e confermate all'udienza del 16.04.2025, riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3) nulla sulle spese.
Così deciso dal Tribunale di Trento nella camera di consiglio del 16/04/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott. Niccolò Cogliati Dezza Dott.ssa Laura Di Bernardi
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