Articolo 1 della Legge 21 dicembre 1961, n. 1389
Articolo 2
Versione
25 gennaio 1962
Art. 1.
Il primo comma dell'articolo 11 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141 , e' sostituito dal seguente:
"Il limite di tempo previsto dalle leggi del bollo, registro ed ipoteche per usufruire dei privilegi tributari disposti a favore delle cooperative, incluse le banche popolari, e dei consorzi di cooperative, compresi quelli di produzione e lavoro ammissibili a pubblici appalti, e' di 10 anni".
Entrata in vigore il 25 gennaio 1962