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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/10/2025, n. 3515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3515 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord – II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Luca
TA , ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge 18.6.09 n. 69, applicabili ai giudizi già pendenti) nella causa iscritta al n. 10830 del Ruolo Generale A.C. dell'anno 2021, avente ad oggetto: risarcimento danni vertente
TRA
(c.f. ), rapp.to e difeso, in Parte_1 C.F._1
virtù della procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Agostino
Cerullo, (C.F. , presso il cui studio sito alla Via C.F._2
Talete n.8 in Villa di Briano (CE), è elettivamente domiciliato,
ATTORE
e
P.IVA in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Daniele Crisci, C.F. , presso il cui C.F._3
studio sito in Santa Maria Capua Vetere, al Corso A. Moro n.100, è elettivamente domiciliata
Proc. n. 10830 /2021 R.G – Sentenza Pagina 1 di 16 CONVENUTO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Itala de Benedictis, dall'avv.
IN SS e dall'avv. Luca Cuzzupoli, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Luigi Barisciano, sito a Afragola
(NA), alla via Pio La Torre n. 23.
INTERVENTORE
[...]
(C.F. ) CP_3 C.F._4
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 22.05.2025 le parti costituite concludevano con note ex art. 127 ter c.p.c., da intendersi in questa sede come integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, asseriva: che Parte_1
in data 16.10.2015, alle ore 18:00 circa, allorché si trovava su di uno scaletto intento ad eseguire lavori di piccola manutenzione ad alcune tegole di copertura del muro della sua abitazione ubicata in via Tevere
n.29, in San Cipriano D'Aversa (CE), veniva tamponato dall'autovettura modello Mercedes-E targata CK822BJ, condotta e di proprietà di
[...]
; che la suddetta autovettura era assicurata per la R.C. con la CP_3
con polizza n. 104737382; che lo scaletto era Controparte_1
completamente accostato al muro e segnalato dalla presenza di bidoni di plastica posti alcuni metri prima e dopo e nastro di colore bianco e rosso
Proc. n. 10830 /2021 R.G – Sentenza Pagina 2 di 16 utilizzato per delimitare l'area; che l'urto è avvenuto perché il veicolo
Mercedes-E, al sopraggiungere di un'altra auto nel senso opposto di marcia, si era particolarmente stretta sul lato destro della carreggiata;
che, in seguito all'urto, era caduto rovinosamente al suolo e aveva riportato lesioni personali per le quali era stato necessario il trasporto presso il pronto soccorso dell'ospedale di Aversa ove i sanitari gli diagnosticavano “politrauma caratterizzato da trauma cranio facciale e flc zigomo sinistro con frattura osso occipitale destro e mascellare sinistro, trauma toracico con frattura del manubrio sternale e frattura di I, IV,V e VI costa di sinistra, frattura apofisi trasversa destra di L1, frattura branca ileo -ischio pubica a destra e a sinistr ,frattura ala iliaca sinistra, frattura scomposta meta epifisi distale radio destra, si confezionano docce gessate a radio e ulna di destra e sinistra, si ricovera in chirurgia con prognosi riservata”; che tali lesioni avevano determinato un lungo periodo di inabilità temporanea e postumi permanenti;
che la responsabilità era esclusivamente in capo a
[...]
; che il suddetto veicolo Mercedes risultava assicurato con la CP_3
compagnia che a mezzo raccomandata A/R era stato Controparte_4
richiesto il risarcimento dei danni subiti a tale compagnia convenuta senza ottenere alcun riscontro.
Tanto premesso ed esposto, conveniva in giudizio la responsabile civile
, in qualità di proprietaria dell'autovettura Mercedes-E, e la CP_3
compagnia assicurativa affinché fossero condannati in Controparte_5
solido al pagamento del risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniale, causati dal sinistro, oltre interessi e rivalutazione
Proc. n. 10830 /2021 R.G – Sentenza Pagina 3 di 16 monetaria, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio la la quale, Controparte_1
contestando la fondatezza in fatto e in diritto dell'avversa pretesa, eccepiva: in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per violazione del combinato disposto degli artt. 145 e 148 cod. ass., per inosservanza dei requisiti relativi alla costituzione in mora ed alla corretta instaurazione del contraddittorio;
la nullità dell'atto di citazione per palese violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c. considerando del tutto lacunosa l'esposizione dei fatti sottesi;
la carenza di legittimazione ad agire delle parti in causa non essendo stata fornita adeguata documentazione;
nel merito, l'infondatezza della domanda poiché non supportata da elementi di fatto idonei a dimostrare la veridicità della vicenda dedotta in citazione;
che non era stato provato il nesso di causa tra le lesioni lamentate e l'evento dannoso posto a fondamento della pretesa risarcitoria;
che sussisteva una responsabilità colposa del danneggiato nella causazione del sinistro stradale per aver occupato arbitrariamente parte di una strada pubblica creando pericolo per la sua incolumità e quella degli altri utenti della strada;
che la richiesta risarcitoria dei danni era generica ed eccessiva.
Oltretutto, richiedeva azione di rivalsa nei confronti della assicurata per violazione degli obblighi contrattuali, ovvero per CP_3
omessa denuncia del sinistro.
Interveniva volontariamente nel giudizio l'
[...]
il quale esponeva: che in conseguenza del Controparte_6
sinistro era stata erogata in favore di una indennità di Parte_1
Proc. n. 10830 /2021 R.G – Sentenza Pagina 4 di 16 malattia poiché lo stesso, dipendente dell'azienda “DI.MA. CP_7
unipersonale”, era stato assente a lavoro dal 12.11.2015 al
[...]
7.02.2016; che ai sensi degli artt. 1916 c.c. e 142 del d.lgs. 209/2005 intendeva surrogarsi nei diritti eventualmente riconosciuti alla parte attrice in favore del terzo responsabile al fine di recuperare la somma versata pari ad € 3.972,99.
Ciò posto, concludeva come di seguito riportato: “Voglia l'adito
Tribunale; - dichiarare la surrogazione dell' nei diritti del CP_2
danneggiato per il sinistro accaduto in data 16.10.2015 Parte_1
ai sensi degli artt. 1916 cc e 142 Codice delle assicurazioni Dlgs
209/2005 e art. 42 legge 183/2010; - per l'effetto condannare la società assicurativa in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, in solido con la sig.ra , al pagamento di € CP_3
5.153,78, oltre interessi legali e rivalutazione dal pagamento al soddisfo. Con vittoria delle spese e competenze di lite”.
Non si costituiva che rimaneva contumace. CP_3
Espletata l'istruttoria attraverso l'audizione di due testi indicati dall'attore, la causa veniva rinviata poi per le conclusioni e riservata in decisione.
***
La pretesa azionata è infondata e va pertanto rigettata.
1.1. In via preliminare rilevata la proponibilità della domanda risarcitoria avanzata, stante l'ottemperanza al combinato disposto degli artt. 145, 148 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209
(cosiddetto “Codice delle Assicurazioni Private”), dimostrata mediante
Proc. n. 10830 /2021 R.G – Sentenza Pagina 5 di 16 la produzione, in atti, di copia della raccomandata a/r ricevuta dalla compagnia assicurativa convenuta in data 19.06.2017.
La predetta missiva risulta redatta in piena osservanza dei requisiti contenutistici contemplati dall' art. 148 del Decreto Legislativo 7 settembre 2006, n. 209, con indicazione degli aventi diritto al risarcimento, della descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro, dei dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, dell'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con postumi permanenti e della dichiarazione ai sensi dell'art. 142, comma .2, (dichiarazione attestante che lo stesso non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie).
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha, invero, chiarito che la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare alla compagnia assicurativa, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 cod. ass., “è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno
e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 cod. ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore” (Cassazione civile sez. VI,
03.06.2021, n.15445).
Nel caso di specie, risulta rispettato dall'attore il termine previsto come
Proc. n. 10830 /2021 R.G – Sentenza Pagina 6 di 16 spatium deliberandi dall'art. 148 cod. ass., essendo inutilmente decorso il termine dilatorio di 90 giorni per la proponibilità dell'azione giudiziaria decorrente dal momento in cui la parte danneggiata aveva richiesto in via stragiudiziale alla compagnia il risarcimento dei danni subiti (cfr. richiesta di risarcimento danni allegata al fascicolo di parte attrice).
1.2. Sempre in via preliminare, va rigettata, in quanto infondata, la generica eccezione di nullità dell'atto di citazione per asserita indeterminatezza dell'oggetto: invero, dal contenuto della citazione risultano chiaramente delineati sia il “petitum” (domanda di risarcimento del danno non patrimoniale) che la “causa petendi”
(sinistro rientrante nella r.c.a.), con la esaustiva descrizione delle modalità dell'incidente e del luogo del suo verificarsi, sicché non emerge alcuna violazione dell'art. 163 n. 4 c.p.c. in relazione ai vizi della “editio actionis” di cui all'art. 164 c.p.c..
1.3. Sulla base della documentazione processuale non sussistono poi dubbi con riguardo alla legittimazione attiva dell'attore danneggiato e alla legittimazione passiva della compagnia di assicurazione convenuta in qualità compagnia assicuratrice del veicolo Mercedes-E di proprietà di . CP_3
2.1. Passando al merito, la fattispecie di responsabilità civile dedotta in giudizio è riconducibile nell'alveo dell'art. 2043 c.c. e va pertanto qualificata come ipotesi di responsabilità extracontrattuale.
In tale campo, ai fini risarcitori, grava sul danneggiato l'onere di dover dimostrare tutti gli elementi costitutivi dell'illecito civile, il
Proc. n. 10830 /2021 R.G – Sentenza Pagina 7 di 16 comportamento colposo o doloso del danneggiante, il danno-evento contra ius (la lesione dell'interesse giuridicamente protetto meritevole di tutela risarcitoria), il nesso di causalità materiale, il danno- conseguenza (la conseguenza pregiudizievole di natura patrimoniale o non patrimoniale che si determina nella sfera giuridica del soggetto danneggiato), il nesso di causalità giuridica tra la lesione e il danno quale conseguenza immediata e diretta della stessa.
Nel caso di specie, la domanda attorea è infondata e deve, pertanto, essere rigettata per l'assorbente rilievo che non sono stati dimostrati, in termini certi ed inequivoci, sia l'effettivo verificarsi del sinistro de quo nonché la sua riconducibilità eziologica al comportamento imprudente di . CP_3
Si rammenta che stando alle (generiche) allegazioni di cui all'atto di citazione, il in data 16.10.2015 alle ore 18:00 circa, stava Pt_1
eseguendo in San Cipriano d'Aversa (CE), in via Tevere, “lavori di piccola manutenzione ad alcune tegole di copertura del muro della sua abitazione posta al civico n. 29” e che “per compiere tale operazione utilizzava uno scaletto per arrivare all'altezza delle tegole”.
Secondo la prospettazione attorea, lo scaletto su cui era salito l'attore
“veniva urtato dall'autovettura Mercedes E tg. CK822BJ di proprietà della sig.ra , condotta dalla stessa ed assicurata per la R.C. CP_3
con la con polizza n.104737382”. Controparte_5
In particolare, “mentre il sig. si trovava sullo scaletto intento ad Pt_1
eseguire l'intervento sopra descritto, lo scaletto veniva urtato dall'autovettura Mercedes E tg. CK8 22BJ che percorrendo la via
Proc. n. 10830 /2021 R.G – Sentenza Pagina 8 di 16 Tevere, si stringeva sulla sua destra per il sopraggiungere di altro veicolo dal senso opposto di marcia e nel compiere tale manovra, urtava prima il bidone con nastro colorato e poi lo scaletto facendolo cadere a terra insieme al sig. ”. Pt_1
2.2. Come in precedenza già evidenziato, la fattispecie dedotta in giudizio configura una ipotesi di responsabilità extracontrattuale e, più propriamente, di un fatto illecito in relazione alla circolazione dei veicoli, fattispecie per la quale l'obbligo del risarcimento del danno sussiste solo qualora vi sia il concorso di tre elementi: 1) il verificarsi dell'evento storico;
2) l'esistenza di un rapporto causa-effetto tra il fatto storico e il danno ingiusto;
3) il dolo o la colpa dell'agente.
I predetti elementi devono essere interamente provati ai sensi dell'art. 2697 c.c. da chi agisce in giudizio in applicazione delle ordinarie regole di distribuzione dell'onere probatorio.
Nel caso di specie, essendo controversa la ricostruzione della dinamica dei fatti così come genericamente esposta in citazione, sull'attore incombeva l'onere di provare sia il fatto come in concreto verificatosi, sia il nesso eziologico tra i danni lamentati e l'impatto con il veicolo di proprietà del convenuto.
Ora, l'attore non ha adeguatamente assolto all'onere probatorio relativo alla dimostrazione, in termini certi ed inequivoci, dell'effettivo verificarsi del sinistro de quo secondo le modalità descritte in citazione, quale fatto colposo generatore del pregiudizio allegato e dunque della riconducibilità eziologica del danno all'integrità fisica subito dal Pt_1
al presunto investimento determinato dal comportamento imprudente
Proc. n. 10830 /2021 R.G – Sentenza Pagina 9 di 16 del veicolo sopraindicato.
Le discrasie tra la ricostruzione dei fatti fornita in citazione e le risultanze istruttorie acquisite in giudizio inducono a ritenere inverosimile la vicenda dedotta nell'atto introduttivo e, in particolare, non provato il nesso eziologico tra le lesioni personali subite da Pt_1
ed il presunto tamponamento allo scaletto determinato
[...]
dell'autoveicolo Mercedes E tg. CK822BJ.
Innanzitutto, la prospettazione attorea, che individua come causa delle lesioni personali subite la caduta da uno scaletto a causa di un urto dal veicolo di proprietà di è in contrasto con la CP_3
documentazione medico-ospedaliera allegata, nella quale si fa riferimento, genericamente, ad un evento dannoso accidentale.
In particolare, nel certificato di pronto soccorso n. 15063104 rilasciato dall'ospedale di Aversa il 16.10.2015, alla voce “motivo della lesione” si legge: “Accidentale”. Inoltre, la medesima motivazione viene fornita dal durante la consulenza specialistica al quale l'attore stesso è Pt_1
stato sottoposto alle ore 20:33 del 16.10.2015 (“…paziente di anni 63, giunge in P.S. dopo riferita caduta accidentale.” (cfr. scheda di pronto soccorso allegata al fascicolo di parte attrice).
In ogni caso, anche gli ulteriori certificati depositati dalla parte attrice riferiscono di un politrauma da generica caduta da uno scaletto senza fare alcun riferimento al tamponamento subito dal veicolo di parte convenuta.
Mentre dalla documentazione prodotta dall' e precisamente dalla CP_2
dichiarazione dell'assicurato (doc. AS1 della produzione della terza
Proc. n. 10830 /2021 R.G – Sentenza Pagina 10 di 16 interventrice) si evince che il sinistro è stato qualificato come investimento di pedone, contrariamente quindi alle allegazioni di cui in citazione.
Tale contrasto denota un'obiettiva incertezza sul coinvolgimento del mezzo di trasporto condotto da al momento dell'evento. CP_3
Inoltre, anche le deposizioni dei due testi di parte attrice – Tes_1
e – escussi rispettivamente all'udienza del
[...] Testimone_2
25.11.2024 e 17.02.2025, si appalesano del tutto generiche e lacunose e, nel complesso, non idonee a corroborare la veridicità del sinistro per cui
è processo.
I testi, infatti, nulla hanno dichiarato circa l'identificazione e il comportamento della conducente del veicolo coinvolto, sugli esatti punti d'urto, limitandosi a riferire solo genericamente che l'autovettura
Mercedes urtava lo scaletto sul quale si trovava l'attore che conseguentemente rovinava al suolo – non è poi chiaro, come eccepito dalla convenuta, se anche lo scaletto sia caduto in terra unitamente all'attore – né sulle lesioni riportate dal . Pt_1
Ad ogni modo, la testimonianza resa dal teste è da ritenersi Tes_1
scarsamente attendibile, nella parte in cui il teste riferisce di aver visto interamente l'accadimento del fatto benché, come si apprende dalla deposizione testimoniale, il teste fosse in macchina (“anche io posai immediatamente la macchina ed accorsi subito a prestare soccorso a
”) e non è precisato la visuale goduta in quel momento. Il teste Pt_1
ha invece riferito: “…stavo percorrendo via Tevere e vidi Testimone_2
che stava su una scala che stava facendo manutenzione ad alcune Pt_1
Proc. n. 10830 /2021 R.G – Sentenza Pagina 11 di 16 tegole sul tetto di casa sua, ma dalla parte opposta alla mia ricordo di aver visto una Mercedes grigia che urtò la scala dove stava che Pt_1
quindi cadde in terra”. Limitando l'analisi a tale ultima deposizione testimoniale, il predetto teste ha riferito di aver visto “sul mio stesso lato ho visto una macchina che ha preso la scala, una scala allungabile, al che ho visto il cadere dalla scala”, omettendo però di chiarire Pt_1
l'esatta dinamica del sinistro. Emerge poi un'ulteriore incongruenza nella parte il cui il teste riferisce che “il prima del sinistro era Pt_1
solo” mentre dal referto medico in atti lo stesso risulta accompagnato da
“un amico”, della cui presenza nessuno dei testi escussi ha riferito.
Oltretutto, un ulteriore elemento che desta seri dubbi circa la riconducibilità eziologica della caduta dell'attore al tamponamento da parte della è in riferimento al punto d'impatto. CP_8 CP_3
La teste, riferisce, per averlo visto Testimone_1
personalmente, che lo scaletto sul quale il eseguiva i lavori di Pt_1
manutenzione esterna del proprio immobile era delimitato dalla presenza bidoni e nastro rosso (“…preciso che la strada ove è avvenuto il fatto è una strada pubblica a doppio senso di marcia e che effettivamente i bidoni che delimitavano la scala riducevano il defluire del traffico perché occupavano una parte della carreggiata” cfr. dichiarazione testimoniale di ). Testimone_1
Le testimonianze si pongono, poi, radicalmente in contrasto tra loro nella parte in cui il primo teste ha riferito di non aver “mai visto, prima ad ora, su una scala per la manutenzione di casa all'esterno” Pt_1
mentre il secondo teste ha riferito, al contrario, che il “era solito Pt_1
Proc. n. 10830 /2021 R.G – Sentenza Pagina 12 di 16 occuparsi delle riparazioni sia in casa che fuori” essendo elettricista
Ebbene, appare alquanto inverosimile che, sebbene la presenza di tali bidoni al fine di delimitare l'area ove era posta la scala sia stata confermata sia nell'atto di citazione che nelle dichiarazioni testimoniali, nella narrazione della dinamica dell'evento lesivo questi elementi non vengano affatto né menzionati né coinvolti dal tamponamento.
E del resto, tenuto conto della larghezza del veicolo risulta poco credibile che il conducente dell'autovettura andasse ad impattare la scala senza attingere i bidoni che sarebbero stati posti proprio per segnalare la presenza dei lavori in corso.
Le discrasie nella ricostruzione delle modalità di svolgimento della vicenda e le evidenziate inverosimiglianze inducono a fornire un giudizio di palese inattendibilità dei testi escussi.
Ora, preme anzitutto evidenziare che la valutazione sull'attendibilità del teste afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva
(la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite: così, di recente, Cass. civ., sez. I, 07/06/2021, n. 15818 nonché Cass., 9 agosto
2019, n. 21239), alla luce del materiale istruttorio a sua disposizione.
Ebbene, è lecito dubitare dell'attendibilità della deposizione testimoniale del teste escusso, per quanto si è già detto, alla luce delle numerose incongruità come in precedenza evidenziate e considerato che
Proc. n. 10830 /2021 R.G – Sentenza Pagina 13 di 16 trattasi di teste oculare la cui credibilità non è stata corroborata da altri elementi di prova a supporto della tesi attorea, non offerti in giudizio.
In definitiva, il giudice di pace ha fatto buon governo del principio, dal medesimo richiamato in sentenza, per il quale “è compito del Giudice valutare la deposizione alla stregua di elementi di natura oggettiva
(precisione e completezza della dichiarazione, possibili contraddizioni) sia di carattere soggettivo (qualità personali, rapporti con le parti, interesse ad un determinato esito della lite) e che la valutazione negativa anche di uno solo dei precedenti elementi possa determinare
l'inattendibilità del teste (Cass. 30 marzo 2010 n°7763).”
Come anticipato, in aggiunta alle innumerevoli lacune descrittive nelle dichiarazioni rese dai testi escussi, dalle altre emergenze istruttorie non
è stato possibile rinvenire nessun altro elemento di prova utile a consentire una adeguata e verosimile ricostruzione dei fatti.
Infatti, alquanto singolare è poi che, da un lato, non siano intervenute sul posto le forze dell'ordine, interpellate per accertare la reale dinamica dell'incidente ed eseguire gli opportuni rilievi e che, dall'altro lato, non sia stato richiesto il soccorso di un'ambulanza.
Non è stata, inoltre, fornita alcuna documentazione fotografica descrittiva dello stato dei luoghi in grado di chiarire le caratteristiche dello scenario teatro del sinistro.
I fatti costitutivi allegati e posti a base dell'azione risarcitoria sono, quindi, rimasti del tutto privi di adeguato riscontro istruttorio all'esito del giudizio.
La genericità delle testimonianze acquisite e l'assenza di altri oggettivi
Proc. n. 10830 /2021 R.G – Sentenza Pagina 14 di 16 ed univoci elementi probatori impediscono di ritenere indimostrata la dinamica e le cause dell'incidente stradale per come prospettata dall'attore.
2.3. In conclusione, alla luce della lacunosità e contraddittorietà del quadro probatorio delineatosi, non può dirsi provata la verità del fatto storico così come narrato in citazione e, quindi, che la causa delle lesioni patite dal sia da ricondursi alla manovra di stringimento Pt_1
effettuata dal veicolo Mercedes-E tg. CK822BJdi proprietà di
[...]
. CP_3
La domanda va pertanto integralmente respinta, restando in essa assorbita la domanda di surroga proposta dall' . CP_2
3. Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza di parte attrice,
e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147/2022, in relazione al valore della controversia rientrante nello scaglione delle cause da - a € 260.000,00 e € 520.000,00-
e all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per la parte convenuta.
Nei rapporti con l' le spese possono essere eccezionalmente CP_2
dichiarate integralmente compensate alla luce dell'intervento volontario esercitato dalla prima e dell'assorbimento della domanda dalla medesima proposta nel rigetto della domanda attorea (cfr. Corte Cost.
77/2018).
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II SEZIONE
CIVILE, definitivamente pronunziando quale giudice monocratico sulla
Proc. n. 10830 /2021 R.G – Sentenza Pagina 15 di 16 domanda proposta da contro Parte_1 Controparte_4
disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
• rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
• condanna al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
delle spese processuali che si liquidano in € Controparte_1
11.220,00 per compenso, oltre IVA e CPA se dovute e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato;
• dichiara per il resto le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Aversa il 14/10/2025
IL GIUDICE
(dott. Luca TA )
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, in conformità a quanto previsto dall'art. 196-quater, co. 3°, c.p.c. così come introdotto con D.Lgs. n. 149/2022, con disposizione applicabile con decorrenza dal 1° marzo 2023 anche ai procedimenti già pendenti a quella data.
Proc. n. 10830 /2021 R.G – Sentenza Pagina 16 di 16