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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/11/2025, n. 10800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10800 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
VI Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, dott.ssa Valeria
Conforti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 9277/2022 R.Gen.Aff.Cont. trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, co. 3 c.p.c. all'udienza del 18/11/2025
TRA
(P. IVA: ), società con sede in Milano alla Parte_1 P.IVA_1
Via Benigno Crespi N. 23 c.a.p., in persona del procuratore speciale dott. , Parte_2 elettivamente domiciliata in Napoli al viale Augusto n. 162 presso lo studio dell'avv. Francesco
IT che la rappresenta e difende giusta procura in atti
- APPELLANTE
E
(C.F. , elettivamente domiciliato in Napoli, Centro CP_1 C.F._1
Direzionale is. G1, presso lo studio dell'avv. Fabio Criscuolo che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Carlo Straface, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
- APPELLATO
E
, residente in [...]
12/14, int. 3.
- APPELLATA CONTUMACE
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 9542/2022 emessa dal Giudice di Pace di Napoli e depositata in data 18/03/2022.
Conclusioni: come da conclusioni rese dalle parti costituite all'udienza del 18/11/2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente sentenza viene estesa senza la puntuale esposizione dello svolgimento del processo e indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, in virtù dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 17,
L. 69/2009.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi CP_1
al Giudice di Pace di Napoli, la e al Parte_1 Controparte_2 fine di ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali relativi al sinistro di seguito descritto, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
A sostegno della domanda risarcitoria deduceva che il giorno 14/02/2015, CP_1 alle ore 11.45 circa, in Napoli alla via Nicola Nicolini, mentre si trovava in qualità di trasportato sul veicolo KY OP (tg. DB36432), di proprietà di e Controparte_2
condotto nell'occasione da per effetto della perdita di controllo del Persona_1 motociclo da parte del conducente rovinava al suolo subendo lesioni personali.
Si costituiva in primo grado la compagnia assicurativa, la quale preliminarmente eccepiva l'improponibilità, l'inammissibilità nonché l'improcedibilità della domanda attorea;
nel merito contestava la storicità del sinistro nei termini indicati in citazione, la sussistenza del nesso causale tra le lamentate lesioni e l'illecito dedotto ed anche la quantificazione del danno non patrimoniale operata chiedendone il rigetto in quanto infondata.
La compagnia eccepiva sin da subito la rilevante sinistrosità dell'attore quale risultante dalla Banca dati Ivass, l'anomalia e l'incompletezza della documentazione medica offerta dall'attore.
Il responsabile civile, , seppur regolarmente citata in giudizio, non si Controparte_2
costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia.
2 Disposta la comparizione delle parti, ammessa ed espletata prova testimoniale e la CTU medico/legale, il Giudice di Pace di Napoli, con sentenza n. 9542/2022, accoglieva la domanda condannando la compagnia assicurativa al pagamento in favore dell'attore della complessiva somma di euro 16.500,00 oltre interessi nonché spese di giudizio con attribuzione “al procuratore anticipatario”.
Avverso la predetta sentenza (depositata in data 18/03/2022 e notificata in data 31.03.2022) proponeva tempestivo appello la sulla base dei seguenti motivi: Parte_1
1) nullità della decisione per assoluta carenza di esposizione delle ragioni della decisione in violazione del disposto di cui all'art. 132, comma II°, n. 4 c.p.c.;
2) erroneità della valutazione del complessivo quadro probatorio ex art. 116 c.p.c avendo il giudice di prime cure erroneamente ritenuto attendibile il teste e, dunque, provato il fatto storico del sinistro ed il nesso tra le lesioni lamentate dal lo specifico fatto dedotto CP_1
in citazione pur a fronte di rilevanti dati probatori ricavabili dalla plurisinistrosità di tutte le parti del giudizio (attore, responsabile civile, e motociclo sul quale viaggiava l'attore)
e dalle dichiarazioni inveritiere dell'unico testimone esaminato;
3) omessa/ errata valutazione delle specifiche censure mosse dalla difesa della compagnia alle risultanze della CTU medico legale.
La compagnia evidenziava anche la anomalia e l'incompletezza della Pt_1 documentazione medica prodotta da . CP_1
L'appellante dava poi atto di avere eseguito il pagamento di quanto statuito nella pronuncia di primo grado al solo fine di evitare procedure esecutive, e segnatamente: euro 16.500,00
a titolo di risarcimento del danno ed euro 2.923,26, al netto della ra di euro 431,00 a titolo di spese del giudizio in favore del procuratore antistatario. Quale effetto del domandato accoglimento del gravame, l'appellante chiedeva quindi la restituzione di tali importi.
In via gradata chiedeva al Tribunale di disporre la rinnovazione della CTU Medico legale sulla persona dell'istante , disponendo nel caso una significativa riduzione CP_1 del quantum riconosciuto dal Giudice di Pace.
Costituitosi in giudizio, nel ribadire la correttezza e le prudenti valutazioni CP_1 svolte dal giudice di prime cure concludeva chiedendo la conferma della sentenza di primo grado ed il conseguente rigetto del gravame proposto. 3 , seppur regolarmente citata in giudizio, non si costituiva e ne veniva Controparte_2
dichiarata la contumacia.
Tanto premesso, il gravame è tempestivo ed ammissibile. La sentenza è stata pronunciata in data 18/03/2022 e l'atto di appello è stato notificato alla parte appellata in data
11/04/2022 nel rispetto del termine stabilito dall'art. 327 c.p.c.
L'appello proposto dalla è certamente fondato in relazione alla seconda e Parte_1
centrale censura proposta non condividendo il Tribunale la valutazione del materiale probatorio operata dal Giudice di Prime cure in quanto, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata, detto materiale non è idoneo a supportare in modo adeguato la domanda risarcitoria proposta.
Pertanto, pur dovendosi superare l'eccezione di nullità della sentenza di primo per carenza assoluta di motivazione in quanto il giudice di prime cure - sia pure con una motivazione succinta - ha dato conto degli elementi di prova ritenuti rilevanti e concludenti, il Tribunale ritiene che la pronuncia di primo grado debba essere integralmente riformata in quanto non
è emersa in modo chiaro la prova della dinamica del sinistro e del collegamento causale tra le lesioni lamentate ed il fatto illecito descritto in citazione.
In proposito si osserva che l'unico teste escusso nel corso del giudizio di primo grado, ha preliminarmente dichiarato di aver deposto dinanzi al Giudice di Testimone_1
Pace solo una volta (“ho già reso dichiarazione testimoniale circa tre anni fa una volta”) ed ha confermato la dinamica del sinistro descritta dal presunto danneggiato.
Si deve osservare che le dichiarazioni rese dal citato testimone, sia pure estraneo alle parti in causa, da un lato appaiono fin troppo precise e dettagliate nell'indicazione del periodo dell'anno, dell'orario del sinistro, del lato in cui sarebbe caduto il motoveicolo , dall'altro molto scarne e generiche sulla dinamica concreta dell'accadimento .
nulla ha riferito di chiaro della condotta di guida del conducente il Testimone_1
motociclo, delle manovre nel caso approntate per evitare di perdere il controllo e rovinare al suolo.
Si tratta di circostanze che ben più dei dati temporali del sinistro sono soliti imprimersi nei 4 ricordi del testimone il quale ha deposto a distanza di 4 anni dal fatto.
Il tenore di queste dichiarazioni si inserisce in un quadro probatorio nel quale gli elementi che accrescono seriamente i dubbi sull'attendibilità del testimone e sulla reale verificazione del sinistro oggetto di causa sono molteplici.
Anzitutto appare quanto meno anomala l'omessa indicazione del nominativo del testimone in parola nella lettera di messa in mora pur essendone l'attore sin da subito a conoscenza
(cfr. testimonianza di “mi trattenevo sul luogo circa dieci minuti, non Testimone_1
interveniva alcuna Pubblica Autorità, io provvedevo a lasciare i miei dati all'uomo che guidava lo scooter”).
Sul punto il Codice delle assicurazioni espressamente impone al danneggiato di fornire nella lettera di messa in mora informazioni anche in ordine alla presenza di testimoni ed al nominativo degli stessi. L'omessa indicazione del nominativo del teste nelle lettere di costituzione in mora inoltrata alla compagnia di assicurazione incide significativamente sulla valutazione di attendibilità di detto teste e conseguentemente getta una serie di ombre sulla veridicità della dinamica del sinistro dallo stesso riferita;
è inverosimile e contrario ad ogni regola di logica che il danneggiato, pur avendo la rara fortuna di avere testimoni oculari al proprio sinistro, abbia omesso di indicarne prontamente le generalità, anche al fine di favorire la definizione stragiudiziale.
Ulteriore elemento che fonda a parere del Tribunale un giudizio di totale inattendibilità del testimone sono le risultanze della lista sinistri allegata dalla compagnia assicuratrice, in alcun modo contestata dalla difesa dell'appellato, dalla quale si evince che, in realtà, e contrariamente a quanto affermato da sotto giuramento innanzi al Testimone_1
Giudice di Pace, lo stesso risulta aver testimoniato, nel quinquennio precedente, ben tre volte (cfr. banca IVASS – produzione compagnia convenuta).
Si osserva che la banca dati IVASS è stata istituita al fine di agevolare la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore dell'assicurazione obbligatoria RC-Auto, ed è regolata dall'art. 135 Codice delle Assicurazioni Private nonché dal regolamento ISVAP
n. 31 del 1° giugno 2009. Tale banca dati raccoglie le informazioni relative ai sinistri in cui sono coinvolti i veicoli a motore immatricolati in Italia e deve essere consultata dalle imprese assicuratrici in fase di formulazione dell'offerta, costituendo un valido ausilio per l' Autorità
Giudiziaria e le forze dell'ordine. In materia di prova testimoniale la verifica in ordine 5 all'attendibilità del teste - che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso - forma oggetto di una valutazione discrezionale che il Giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), ed anche uno solo di tali elementi, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (v. sul punto
Cass. civ. sez. III, 18/4/2016, n. 7623).
Infine, a rafforzare i dubbi sul reale accadimento del sinistro nelle modalità descritte dall'attore sono anche le ulteriori risultanze IVASS depositate dalla compagnia assicurativa, dalle quali emerge che l'attore, il responsabile civile e il veicolo coinvolto risultano aver partecipato a un numero estremamente significativo e anomalo di sinistri nel corso degli anni. L'attore è risultato coinvolto in 26 sinistri, di cui 19 come danneggiato e di cui ben 23 nel quinquennio antecedente alla data del sinistro;
la responsabile civile in 50 sinistri, 48 dei quali in qualità di responsabile;
il veicolo su cui viaggiava l'attore in 18 sinistri, di cui 8 solo nell'anno del sinistro contestato. Tali dati, estratti da un archivio ufficiale istituito proprio per prevenire frodi assicurative, costituiscono un forte indice oggettivo di possibile reiterata e sospetta attività preorganizzata, che mina definitivamente la credibilità della versione fornita.
Per tali ragioni, secondo una corretta applicazione dei principi concernenti l'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., chi propone domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti ad un sinistro, dei quali afferma responsabile il convenuto deve dare prova del fatto, dell'evento dannoso e del nesso di causalità fra il fatto e l'evento e che nel caso di mancato assolvimento da parte del danneggiato del relativo onere probatorio la domanda deve essere rigettata (Cass. Civ. 15808/2005; Cass. Civ. 11946/2013).
Il tenore della presente pronuncia assorbe l'esame delle ulteriori censure svolte.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo;
si applicano i parametri di cui al D.M. 55/14 così come modificato 147/2022 tenuto conto dei valori medi per lo scaglione di riferimento. 6 va condannato, altresì, al pagamento delle spese del primo grado di giudizio, CP_1
le quali vanno liquidate come da dispositivo;
si applicano i parametri di cui al D.M. 55/14 così come modificato 147/2022 tenuto conto dei valori medi per lo scaglione di riferimento.
La , con l'atto di citazione in appello, ha altresì domandato Parte_1
la ripetizione delle somme versate in esecuzione della sentenza impugnata (cfr. citazione in appello: “alla luce di tutto quanto sin ora esposto, questa difesa tiene a precisare che la
[...]
, temendo le spiacevoli ripercussioni che sarebbero derivate dall'instaurazione Parte_1 di procedure esecutive, provvedeva, all'esito dell'accoglimento della avversa domanda in data
05.04.2022 a liquidare le somme portate dalla impugnata sentenza in favore sia dell'odierno appellato, pari ad euro 16.500,00 che del procuratore antistatario, pari ad euro 2.923,26 al netto della ra di euro
431,00. Pertanto, sin da ora si richiede, confidando nell'integrale accoglimento dei motivi di gravame come spiegati nel corpo del presente atto, la ripetizione di tutto quanto la deducente ha già versato in forza della esecutività dalla sentenza n. 9542/2022 resa dal Giudice di pace di Napoli nella persona del dott.ssa Gargiulo”).
Tale richiesta va accolta non essendo in alcun modo contestata la circostanza del pagamento tanto della somma corrisposta alla parte a titolo di risarcimento del danno quanto delle spese del giudizio come liquidate in primo grado in favore del procuratore anticipatario.
Si tratta, infatti, di una conseguenza logica e necessaria dell'accoglimento dell'appello. Va ricordato, infatti, che “l'art. 336 c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 48 l. 26 novembre 1990 n. 353), disponendo che la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti ed agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, comporta che, non appena sia pubblicata la sentenza di riforma, vengono meno immediatamente sia l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, sia l'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate e di ripristino della situazione precedente” (cfr. Cass. Civ. sent. n. 26171/2006).
Quindi la parte appellata deve essere condannata alla restituzione della CP_1 somma ricevuta a titolo di risarcimento del danno essendo caducato il titolo in favore dell'appellante risultata vittoriosa in secondo grado ed il procuratore anticipatario
(difensore in primo grado ed in secondo) alla restituzione di quanto ricevuto a titolo di spese legali del giudizio di primo grado.
A tale ultimo riguardo si richiama il principio per cui “In tema di distrazione delle spese ai
7 sensi dell'articolo 93 cod. proc. civ., allorché sia riformata in appello la sentenza, costituente titolo esecutivo, di condanna alle spese in favore del difensore della parte vittoriosa, il soggetto tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è il difensore distrattario, quale parte del rapporto intercorrente tra chi ha ricevuto il pagamento non dovuto e chi lo ha effettuato, il quale ha diritto ad essere indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale subita e cioè alla restituzione della somma corrisposta, con gli interessi dal giorno del pagamento>> (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8215 del
04/04/2013; Cass. Sez. L, Sentenza n. 1526 del 27/01/2016) .
La Corte di Cassazione anche di recente ha ribadito che “L'istanza di distrazione delle spese processuali consiste nel sollecitare l'esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto
(il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali e non introduce, dunque, una nuova domanda nel giudizio, perchè non ha fondamento in un rapporto di diritto sostanziale connesso a quello da cui trae origine la domanda principale;
ne consegue, da un lato, che non sono applicabili le norme processuali sui rapporti dipendenti e che l'impugnazione della sentenza non deve essere rivolta anche contro il difensore distrattario, benchè il capo della sentenza reso sull'istanza di distrazione sia destinato a cadere nello stesso modo in cui cade quello sulle spese reso nell'ambito dell'unico rapporto processuale, dall'altro, che il difensore distrattario subisce legittimamente gli effetti della sentenza di appello di condanna alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, benchè non evocato personalmente in giudizio” (cfr in termini Cassazione n. 6225/2022).
Pertanto anche se l'impugnazione della sentenza non è stata correttamente rivolta anche contro il difensore distrattario, il capo della sentenza reso sull'istanza di distrazione è destinato a cadere nello stesso modo in cui cade quello sulle spese reso nell'ambito dell'unico rapporto processuale. Ne consegue che il difensore distrattario subisce legittimamente gli effetti della sentenza di appello di condanna alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, benché non evocato personalmente in giudizio (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25247 del 25/10/2017; Cass.
Sez. 3 -, Sentenza n. 27166 del 28/12/2016; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9062 del 15/04/2010).
Le spese di CTU così come liquidate nel corso del giudizio di primo grado vanno poste definitivamente a carico di . CP_1
In ragione delle considerazioni svolte in ordine alla testimonianza resa da Tes_1
nell'ambito del quadro probatorio che si è delineato, il Tribunale dispone la
[...]
8 trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica affinchè valuti l'accertamento nei suoi riguardi del reato di cui all'art. 372 c.p.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e Parte_1 CP_1 CP_2
, così provvede:
[...]
1) In accoglimento dell'appello ed in riforma integrale della sentenza impugnata rigetta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale proposta in primo grado da
; CP_1
2) condanna alla restituzione in favore della CP_1 Parte_1
delle somme da quest'ultima versate in esecuzione della sentenza impugnata a
[...]
titolo di risarcimento del danno, disponendo altresì la restituzione alla medesima
Compagnia delle somme ricevute dal procuratore antistatario di a CP_1 titolo di spese del giudizio di primo grado;
3) condanna al pagamento, in favore della CP_1 Parte_1
, delle spese del doppio grado di giudizio che vengono così liquidate: per il
[...]
primo grado di giudizio euro 2.090,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%; per il presente grado di giudizio euro 5.077,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%;
4) Pone le spese di CTU definitivamente a carico di;
CP_1
5) Dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per l'accertamento del reato di cui all'art. 372 c.p. nei confronti di mandando la Testimone_1
cancelleria di provvedere alle comunicazione di competenza.
Napoli, 21.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Conforti
9
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
VI Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, dott.ssa Valeria
Conforti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 9277/2022 R.Gen.Aff.Cont. trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, co. 3 c.p.c. all'udienza del 18/11/2025
TRA
(P. IVA: ), società con sede in Milano alla Parte_1 P.IVA_1
Via Benigno Crespi N. 23 c.a.p., in persona del procuratore speciale dott. , Parte_2 elettivamente domiciliata in Napoli al viale Augusto n. 162 presso lo studio dell'avv. Francesco
IT che la rappresenta e difende giusta procura in atti
- APPELLANTE
E
(C.F. , elettivamente domiciliato in Napoli, Centro CP_1 C.F._1
Direzionale is. G1, presso lo studio dell'avv. Fabio Criscuolo che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Carlo Straface, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
- APPELLATO
E
, residente in [...]
12/14, int. 3.
- APPELLATA CONTUMACE
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 9542/2022 emessa dal Giudice di Pace di Napoli e depositata in data 18/03/2022.
Conclusioni: come da conclusioni rese dalle parti costituite all'udienza del 18/11/2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente sentenza viene estesa senza la puntuale esposizione dello svolgimento del processo e indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, in virtù dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 17,
L. 69/2009.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi CP_1
al Giudice di Pace di Napoli, la e al Parte_1 Controparte_2 fine di ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali relativi al sinistro di seguito descritto, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
A sostegno della domanda risarcitoria deduceva che il giorno 14/02/2015, CP_1 alle ore 11.45 circa, in Napoli alla via Nicola Nicolini, mentre si trovava in qualità di trasportato sul veicolo KY OP (tg. DB36432), di proprietà di e Controparte_2
condotto nell'occasione da per effetto della perdita di controllo del Persona_1 motociclo da parte del conducente rovinava al suolo subendo lesioni personali.
Si costituiva in primo grado la compagnia assicurativa, la quale preliminarmente eccepiva l'improponibilità, l'inammissibilità nonché l'improcedibilità della domanda attorea;
nel merito contestava la storicità del sinistro nei termini indicati in citazione, la sussistenza del nesso causale tra le lamentate lesioni e l'illecito dedotto ed anche la quantificazione del danno non patrimoniale operata chiedendone il rigetto in quanto infondata.
La compagnia eccepiva sin da subito la rilevante sinistrosità dell'attore quale risultante dalla Banca dati Ivass, l'anomalia e l'incompletezza della documentazione medica offerta dall'attore.
Il responsabile civile, , seppur regolarmente citata in giudizio, non si Controparte_2
costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia.
2 Disposta la comparizione delle parti, ammessa ed espletata prova testimoniale e la CTU medico/legale, il Giudice di Pace di Napoli, con sentenza n. 9542/2022, accoglieva la domanda condannando la compagnia assicurativa al pagamento in favore dell'attore della complessiva somma di euro 16.500,00 oltre interessi nonché spese di giudizio con attribuzione “al procuratore anticipatario”.
Avverso la predetta sentenza (depositata in data 18/03/2022 e notificata in data 31.03.2022) proponeva tempestivo appello la sulla base dei seguenti motivi: Parte_1
1) nullità della decisione per assoluta carenza di esposizione delle ragioni della decisione in violazione del disposto di cui all'art. 132, comma II°, n. 4 c.p.c.;
2) erroneità della valutazione del complessivo quadro probatorio ex art. 116 c.p.c avendo il giudice di prime cure erroneamente ritenuto attendibile il teste e, dunque, provato il fatto storico del sinistro ed il nesso tra le lesioni lamentate dal lo specifico fatto dedotto CP_1
in citazione pur a fronte di rilevanti dati probatori ricavabili dalla plurisinistrosità di tutte le parti del giudizio (attore, responsabile civile, e motociclo sul quale viaggiava l'attore)
e dalle dichiarazioni inveritiere dell'unico testimone esaminato;
3) omessa/ errata valutazione delle specifiche censure mosse dalla difesa della compagnia alle risultanze della CTU medico legale.
La compagnia evidenziava anche la anomalia e l'incompletezza della Pt_1 documentazione medica prodotta da . CP_1
L'appellante dava poi atto di avere eseguito il pagamento di quanto statuito nella pronuncia di primo grado al solo fine di evitare procedure esecutive, e segnatamente: euro 16.500,00
a titolo di risarcimento del danno ed euro 2.923,26, al netto della ra di euro 431,00 a titolo di spese del giudizio in favore del procuratore antistatario. Quale effetto del domandato accoglimento del gravame, l'appellante chiedeva quindi la restituzione di tali importi.
In via gradata chiedeva al Tribunale di disporre la rinnovazione della CTU Medico legale sulla persona dell'istante , disponendo nel caso una significativa riduzione CP_1 del quantum riconosciuto dal Giudice di Pace.
Costituitosi in giudizio, nel ribadire la correttezza e le prudenti valutazioni CP_1 svolte dal giudice di prime cure concludeva chiedendo la conferma della sentenza di primo grado ed il conseguente rigetto del gravame proposto. 3 , seppur regolarmente citata in giudizio, non si costituiva e ne veniva Controparte_2
dichiarata la contumacia.
Tanto premesso, il gravame è tempestivo ed ammissibile. La sentenza è stata pronunciata in data 18/03/2022 e l'atto di appello è stato notificato alla parte appellata in data
11/04/2022 nel rispetto del termine stabilito dall'art. 327 c.p.c.
L'appello proposto dalla è certamente fondato in relazione alla seconda e Parte_1
centrale censura proposta non condividendo il Tribunale la valutazione del materiale probatorio operata dal Giudice di Prime cure in quanto, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata, detto materiale non è idoneo a supportare in modo adeguato la domanda risarcitoria proposta.
Pertanto, pur dovendosi superare l'eccezione di nullità della sentenza di primo per carenza assoluta di motivazione in quanto il giudice di prime cure - sia pure con una motivazione succinta - ha dato conto degli elementi di prova ritenuti rilevanti e concludenti, il Tribunale ritiene che la pronuncia di primo grado debba essere integralmente riformata in quanto non
è emersa in modo chiaro la prova della dinamica del sinistro e del collegamento causale tra le lesioni lamentate ed il fatto illecito descritto in citazione.
In proposito si osserva che l'unico teste escusso nel corso del giudizio di primo grado, ha preliminarmente dichiarato di aver deposto dinanzi al Giudice di Testimone_1
Pace solo una volta (“ho già reso dichiarazione testimoniale circa tre anni fa una volta”) ed ha confermato la dinamica del sinistro descritta dal presunto danneggiato.
Si deve osservare che le dichiarazioni rese dal citato testimone, sia pure estraneo alle parti in causa, da un lato appaiono fin troppo precise e dettagliate nell'indicazione del periodo dell'anno, dell'orario del sinistro, del lato in cui sarebbe caduto il motoveicolo , dall'altro molto scarne e generiche sulla dinamica concreta dell'accadimento .
nulla ha riferito di chiaro della condotta di guida del conducente il Testimone_1
motociclo, delle manovre nel caso approntate per evitare di perdere il controllo e rovinare al suolo.
Si tratta di circostanze che ben più dei dati temporali del sinistro sono soliti imprimersi nei 4 ricordi del testimone il quale ha deposto a distanza di 4 anni dal fatto.
Il tenore di queste dichiarazioni si inserisce in un quadro probatorio nel quale gli elementi che accrescono seriamente i dubbi sull'attendibilità del testimone e sulla reale verificazione del sinistro oggetto di causa sono molteplici.
Anzitutto appare quanto meno anomala l'omessa indicazione del nominativo del testimone in parola nella lettera di messa in mora pur essendone l'attore sin da subito a conoscenza
(cfr. testimonianza di “mi trattenevo sul luogo circa dieci minuti, non Testimone_1
interveniva alcuna Pubblica Autorità, io provvedevo a lasciare i miei dati all'uomo che guidava lo scooter”).
Sul punto il Codice delle assicurazioni espressamente impone al danneggiato di fornire nella lettera di messa in mora informazioni anche in ordine alla presenza di testimoni ed al nominativo degli stessi. L'omessa indicazione del nominativo del teste nelle lettere di costituzione in mora inoltrata alla compagnia di assicurazione incide significativamente sulla valutazione di attendibilità di detto teste e conseguentemente getta una serie di ombre sulla veridicità della dinamica del sinistro dallo stesso riferita;
è inverosimile e contrario ad ogni regola di logica che il danneggiato, pur avendo la rara fortuna di avere testimoni oculari al proprio sinistro, abbia omesso di indicarne prontamente le generalità, anche al fine di favorire la definizione stragiudiziale.
Ulteriore elemento che fonda a parere del Tribunale un giudizio di totale inattendibilità del testimone sono le risultanze della lista sinistri allegata dalla compagnia assicuratrice, in alcun modo contestata dalla difesa dell'appellato, dalla quale si evince che, in realtà, e contrariamente a quanto affermato da sotto giuramento innanzi al Testimone_1
Giudice di Pace, lo stesso risulta aver testimoniato, nel quinquennio precedente, ben tre volte (cfr. banca IVASS – produzione compagnia convenuta).
Si osserva che la banca dati IVASS è stata istituita al fine di agevolare la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore dell'assicurazione obbligatoria RC-Auto, ed è regolata dall'art. 135 Codice delle Assicurazioni Private nonché dal regolamento ISVAP
n. 31 del 1° giugno 2009. Tale banca dati raccoglie le informazioni relative ai sinistri in cui sono coinvolti i veicoli a motore immatricolati in Italia e deve essere consultata dalle imprese assicuratrici in fase di formulazione dell'offerta, costituendo un valido ausilio per l' Autorità
Giudiziaria e le forze dell'ordine. In materia di prova testimoniale la verifica in ordine 5 all'attendibilità del teste - che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso - forma oggetto di una valutazione discrezionale che il Giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), ed anche uno solo di tali elementi, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (v. sul punto
Cass. civ. sez. III, 18/4/2016, n. 7623).
Infine, a rafforzare i dubbi sul reale accadimento del sinistro nelle modalità descritte dall'attore sono anche le ulteriori risultanze IVASS depositate dalla compagnia assicurativa, dalle quali emerge che l'attore, il responsabile civile e il veicolo coinvolto risultano aver partecipato a un numero estremamente significativo e anomalo di sinistri nel corso degli anni. L'attore è risultato coinvolto in 26 sinistri, di cui 19 come danneggiato e di cui ben 23 nel quinquennio antecedente alla data del sinistro;
la responsabile civile in 50 sinistri, 48 dei quali in qualità di responsabile;
il veicolo su cui viaggiava l'attore in 18 sinistri, di cui 8 solo nell'anno del sinistro contestato. Tali dati, estratti da un archivio ufficiale istituito proprio per prevenire frodi assicurative, costituiscono un forte indice oggettivo di possibile reiterata e sospetta attività preorganizzata, che mina definitivamente la credibilità della versione fornita.
Per tali ragioni, secondo una corretta applicazione dei principi concernenti l'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., chi propone domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti ad un sinistro, dei quali afferma responsabile il convenuto deve dare prova del fatto, dell'evento dannoso e del nesso di causalità fra il fatto e l'evento e che nel caso di mancato assolvimento da parte del danneggiato del relativo onere probatorio la domanda deve essere rigettata (Cass. Civ. 15808/2005; Cass. Civ. 11946/2013).
Il tenore della presente pronuncia assorbe l'esame delle ulteriori censure svolte.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo;
si applicano i parametri di cui al D.M. 55/14 così come modificato 147/2022 tenuto conto dei valori medi per lo scaglione di riferimento. 6 va condannato, altresì, al pagamento delle spese del primo grado di giudizio, CP_1
le quali vanno liquidate come da dispositivo;
si applicano i parametri di cui al D.M. 55/14 così come modificato 147/2022 tenuto conto dei valori medi per lo scaglione di riferimento.
La , con l'atto di citazione in appello, ha altresì domandato Parte_1
la ripetizione delle somme versate in esecuzione della sentenza impugnata (cfr. citazione in appello: “alla luce di tutto quanto sin ora esposto, questa difesa tiene a precisare che la
[...]
, temendo le spiacevoli ripercussioni che sarebbero derivate dall'instaurazione Parte_1 di procedure esecutive, provvedeva, all'esito dell'accoglimento della avversa domanda in data
05.04.2022 a liquidare le somme portate dalla impugnata sentenza in favore sia dell'odierno appellato, pari ad euro 16.500,00 che del procuratore antistatario, pari ad euro 2.923,26 al netto della ra di euro
431,00. Pertanto, sin da ora si richiede, confidando nell'integrale accoglimento dei motivi di gravame come spiegati nel corpo del presente atto, la ripetizione di tutto quanto la deducente ha già versato in forza della esecutività dalla sentenza n. 9542/2022 resa dal Giudice di pace di Napoli nella persona del dott.ssa Gargiulo”).
Tale richiesta va accolta non essendo in alcun modo contestata la circostanza del pagamento tanto della somma corrisposta alla parte a titolo di risarcimento del danno quanto delle spese del giudizio come liquidate in primo grado in favore del procuratore anticipatario.
Si tratta, infatti, di una conseguenza logica e necessaria dell'accoglimento dell'appello. Va ricordato, infatti, che “l'art. 336 c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 48 l. 26 novembre 1990 n. 353), disponendo che la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti ed agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, comporta che, non appena sia pubblicata la sentenza di riforma, vengono meno immediatamente sia l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, sia l'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate e di ripristino della situazione precedente” (cfr. Cass. Civ. sent. n. 26171/2006).
Quindi la parte appellata deve essere condannata alla restituzione della CP_1 somma ricevuta a titolo di risarcimento del danno essendo caducato il titolo in favore dell'appellante risultata vittoriosa in secondo grado ed il procuratore anticipatario
(difensore in primo grado ed in secondo) alla restituzione di quanto ricevuto a titolo di spese legali del giudizio di primo grado.
A tale ultimo riguardo si richiama il principio per cui “In tema di distrazione delle spese ai
7 sensi dell'articolo 93 cod. proc. civ., allorché sia riformata in appello la sentenza, costituente titolo esecutivo, di condanna alle spese in favore del difensore della parte vittoriosa, il soggetto tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è il difensore distrattario, quale parte del rapporto intercorrente tra chi ha ricevuto il pagamento non dovuto e chi lo ha effettuato, il quale ha diritto ad essere indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale subita e cioè alla restituzione della somma corrisposta, con gli interessi dal giorno del pagamento>> (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8215 del
04/04/2013; Cass. Sez. L, Sentenza n. 1526 del 27/01/2016) .
La Corte di Cassazione anche di recente ha ribadito che “L'istanza di distrazione delle spese processuali consiste nel sollecitare l'esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto
(il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali e non introduce, dunque, una nuova domanda nel giudizio, perchè non ha fondamento in un rapporto di diritto sostanziale connesso a quello da cui trae origine la domanda principale;
ne consegue, da un lato, che non sono applicabili le norme processuali sui rapporti dipendenti e che l'impugnazione della sentenza non deve essere rivolta anche contro il difensore distrattario, benchè il capo della sentenza reso sull'istanza di distrazione sia destinato a cadere nello stesso modo in cui cade quello sulle spese reso nell'ambito dell'unico rapporto processuale, dall'altro, che il difensore distrattario subisce legittimamente gli effetti della sentenza di appello di condanna alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, benchè non evocato personalmente in giudizio” (cfr in termini Cassazione n. 6225/2022).
Pertanto anche se l'impugnazione della sentenza non è stata correttamente rivolta anche contro il difensore distrattario, il capo della sentenza reso sull'istanza di distrazione è destinato a cadere nello stesso modo in cui cade quello sulle spese reso nell'ambito dell'unico rapporto processuale. Ne consegue che il difensore distrattario subisce legittimamente gli effetti della sentenza di appello di condanna alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, benché non evocato personalmente in giudizio (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25247 del 25/10/2017; Cass.
Sez. 3 -, Sentenza n. 27166 del 28/12/2016; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9062 del 15/04/2010).
Le spese di CTU così come liquidate nel corso del giudizio di primo grado vanno poste definitivamente a carico di . CP_1
In ragione delle considerazioni svolte in ordine alla testimonianza resa da Tes_1
nell'ambito del quadro probatorio che si è delineato, il Tribunale dispone la
[...]
8 trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica affinchè valuti l'accertamento nei suoi riguardi del reato di cui all'art. 372 c.p.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e Parte_1 CP_1 CP_2
, così provvede:
[...]
1) In accoglimento dell'appello ed in riforma integrale della sentenza impugnata rigetta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale proposta in primo grado da
; CP_1
2) condanna alla restituzione in favore della CP_1 Parte_1
delle somme da quest'ultima versate in esecuzione della sentenza impugnata a
[...]
titolo di risarcimento del danno, disponendo altresì la restituzione alla medesima
Compagnia delle somme ricevute dal procuratore antistatario di a CP_1 titolo di spese del giudizio di primo grado;
3) condanna al pagamento, in favore della CP_1 Parte_1
, delle spese del doppio grado di giudizio che vengono così liquidate: per il
[...]
primo grado di giudizio euro 2.090,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%; per il presente grado di giudizio euro 5.077,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%;
4) Pone le spese di CTU definitivamente a carico di;
CP_1
5) Dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per l'accertamento del reato di cui all'art. 372 c.p. nei confronti di mandando la Testimone_1
cancelleria di provvedere alle comunicazione di competenza.
Napoli, 21.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Conforti
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