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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 15/10/2025, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile
N. 1115/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. ES PA IZ, ha pronunciato con le forme di cui all'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta in grado di appello al n. 1115 R.G. dell'anno 2024 tra:
(P.I.: ), rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Vito Caruso in virtù di mandato allegato all'atto di appello
APPELLANTE
e
(P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Norrito in Controparte_1 P.IVA_2 virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATO avente ad oggetto: impugnazione avverso la sent. n. 250 del 03 giugno 2024, resa dal Giudice di Pace di Marsala
CONCLUSIONI DELLE PARTI all'udienza del 11/06/2025, per l'appellante, l'avv. Caruso discute la causa riportandosi al proprio atto di appello;
per l'appellata, l'avv. Giuseppe Barracco, in sostituzione dell'avv. Norrito discute la causa riportandosi alla comparsa di risposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pag. 1 a 8 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile
1) Con atto di citazione notificato il 18/3/2022, la società ha convenuto la Controparte_1 società dinanzi al Giudice di Pace di Marsala chiedendone la Controparte_2 condanna al pagamento della somma di € 4.270,80 oltre interessi legali dalla domanda, quale saldo per i lavori effettuati dall'attrice in favore della convenuta specificate nella fattura n.
181 del 19/11/2018.
La società attrice ha dedotto, in particolare, che nell'ambito dei lavori di demolizione del peschereccio ET e di altra imbarcazione non meglio denominata, protrattisi dal 6 al 10 ottobre 2018, appaltati dall' per la “Rimozione, Controparte_3 demolizione ed avvio al recupero/smaltimento di n. 29 natanti siti nei comuni di Mazara del
LO …”, ha eseguito su incarico della l'attività descritta nella fattura n. Parte_1
181 del 19/11/2018. ha allegato alla propria domanda l'Attestazione di buon esito della Controparte_1 capitaneria di porto di Mazara del LO del 30/11/2018, preventivo di ON Shipyard del
6/9/2018 e per il noleggio di autogrù.
1.1) Si è costituita la la quale, ha contestato la ricostruzione di parte attrice Parte_1 affermando che il lavoro di smaltimento e demolizione delle citate imbarcazioni era stato effettuato direttamente da parte convenuta, con proprio personale e mezzi propri.
La convenuta ha, quindi, negato l'esistenza di un contratto di subappalto con la Controparte_1 che, invero, - a suo dire - si era occupata soltanto di prestare assistenza tramite una piccola imbarcazione, alla messa in opera delle panne antinquinamento di proprietà della medesima posizionate peraltro da personale della stessa occupandosi la Parte_1 Pt_1 soltanto del trasporto e conferimento in discarica presso l'impianto di Controparte_1 smaltimento degli oli usati della ET, attività saldata con un compenso di euro 2.000,00.
A sostegno della propria difesa, ha prodotto la propria comunicazione alla Parte_1
Capitaneria di porto di Mazara del LO e alla Guardia di Finanza dell'inizio delle operazioni, nonché fattura emessa dalla società per il trasporto dei materiali di risulta da Controparte_4 smaltire e l'affitto dei cassoni necessari per tale trasporto, nonché certificati UNILAV dei tre propri dipendenti dislocati in quei giorni presso il porto di Mazara del LO per svolgere il detto lavoro ed ha chiesto, pertanto, il rigetto della domanda.
2) Con sentenza n. 250, emessa il 3/6/2024, notificata a a mezzo p.e.c. il Parte_1
05.06.2024, qui impugnata, il giudice di Pace di Marsala, ha accolto la domanda di parte
Pag. 2 a 8 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile attrice sulla scorta della seguente ratio decidendi: “è emerso un quadro probatorio, ulteriormente suffragato dalla documentazione prodotta e dalle prove orali espletate con i predetti testi, che hanno consentito, a parere dell'odierno Decidente, di poter ritenere sufficientemente provata in giudizio la responsabilità contrattuale della società convenuta per aver usufruito dei servizi offerti dall'attrice e consistiti nell'aver prestato un “servizio prevenzione antinquinamento inclusa fornitura di dispositivi antinquinamento….assistenza con piccolo rimorchiatore e natante….rimozione mediante aspirazione con motopompa e trasporto e conferimento di rifiuti liquidi” (il tutto giusta fattura n. 181 del 19.11.18 per
l'importo complessivo di € 6.270,00) senza aver esaustivamente adempiuto alla propria obbligazione del pagamento del rispettivo prezzo (pagamento in acconto della sola somma di
€ 2000,00)”, quindi, visto l'art. 1218 c.c., ha condannato al pagamento della Parte_1 residuale somma di € 4.270,80 portata dalla fattura commerciale n. 181 del 19/11/18.
3) Avverso la detta sentenza propone appello, con atto di citazione tempestivamente notificato il 5/7/2024, , lamentando con il primo motivo, l'errata Parte_1 statuizione del giudice di prime cure per avere effettuato una valutazione del tutto errata dei fatti di causa, ritenendo erroneamente provato che parte appellata si era occupata per conto della società CUBO Costruzioni s.r.l., di demolire e smaltire il peschereccio ET e un'altra piccola imbarcazione, entrambe utilizzate per l'immigrazione clandestina, circostanza non corrispondente a quanto emerso dall'attività processuale, dai testi escussi e dai documenti prodotti e acquisiti.
Con il secondo motivo, ha dedotto, la mancata emersione di un contratto in Parte_1 subappalto e, dunque, l'inesistenza del rapporto debito-credito tra le parti.
L'appellante ha chiesto, pertanto, di “accogliere il presente appello e, per l'effetto, riformate
l'impugnata sentenza n. 250 del 03.06.2024, notificata il 05.06.2024, rigettando la domanda di parte attrice, oggi odierna appellata, perché infondata in fatto e in diritto per inesistenza del rapporto di debito-credito tra le parti, nonché per l'inesistenza di qualsiasi contratto di sub appalto e per l'effetto dichiarare non dovuta, anche solo in parte, la somma richiesta di €
4.270,80, Condannare la società con sede legale in Mazara del LO Via Controparte_1
Luigi CA n. 78, P. Iva , in persona del legale rapp.te pro tempore P.IVA_2 CP_5
, nato a [...] il [...], alle spese ed ai compensi professionali del presente
[...] giudizio, e di quello di primo grado, oltre il rimborso forfettario del 15%, I.V.A e c.p.a. come
Pag. 3 a 8 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile
per legge in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.; In subordine
Accogliere il presente appello e, per l'effetto, riformate l'impugnata sentenza n. 250 del
03.06.2024, notificata il 05.06.2024, disponendo, in via di equità, il pagamento di € 1.000,00
a carico della con compensazione delle spese di lite, a chiusura Controparte_2 transattiva della controversia, così come proposto dal Giudice di primo grado all'udienza del
15.06.2023 ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. e accettata dalla . Controparte_2
4) tempestivamente costituitasi, ha chiesto la conferma della sentenza Controparte_1 impugnata, riproponendo le difese già esposte con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
5) Fondatezza dell'Appello
5.1) L'appello è fondato nei termini di seguito descritti.
La società invero, non ha fornito la prova su cui si fonda la pretesa Controparte_1 creditoria azionata nel giudizio di primo grado.
E' d'uopo rammentare che il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento” (Cass. Sez. Unite 30.10.2001, n. 13533).
5.2) Nel caso in questione, ha dedotto un credito nascente da un rapporto Controparte_1 contrattuale, sì che spetta al medesimo creditore di provare la sussistenza e la idoneità dell'adempimento delle proprie prestazioni, sostanziatesi, alla luce dei dati riportati nella fattura prodotta in giudizio, in:
- “servizio di prevenzione antinquinamento inclusa fornitura di attrezzature e dispositivi antinquinamento per la demolizione del peschereccio RE dal 06/10/2018 al 11/10/2018, incluso allestimento area di cantiere dal 06/10/2018 al 11/10/2018”;
- “assistenza con piccolo rimorchiatore e natante per la demolizione del peschereccio Reta dal 06/10/2018 al 11/10/2018, e per la demolizione del natante custodito presso la banchina della GDF di Mazara del LO”;
- “rimozione mediante aspirazione con motopompa, trasporto e conferimento di rifiuti liquidi”.
Pag. 4 a 8 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile da parte sua, ha contestato l'esistenza di un contratto avente ad oggetto Parte_1 tutti i lavori descritti nella fattura di cui controparte chiede il completo pagamento, affermando di contro, di aver commissionato soltanto l'assistenza con piccolo rimorchiatore o natante locato dalla società per il posizionamento delle panne antinquinamento di CP_1 proprietà della stessa ed effettuato da personale della medesima società Parte_1 odierna appellante.
L'appellante, pertanto, deduce la natura integralmente satisfattiva del pagamento effettuato mediante la corresponsione di € 2.000,00 a fronte di € 6.270,00 richiesti da Controparte_1
Orbene, ritiene questo giudicante che sulla quale – per l'appunto - gravava Controparte_1
l'onere probatorio con riferimento alla pretesa avanzata, non ha provato che le barriere antinquinamento fossero di sua proprietà e che fossero state posizionate da proprio personale, così come non è stato provato l'allestimento del cantiere ad opera dell'appellata.
5.3) Tali circostanze, invero, sono state oggetto delle prove testimoniali assunte mediante escussione dei testi (dipendente di e Testimone_1 Controparte_1 Testimone_2
(dipendente della . Parte_1
I due testi, sul punto cruciale della proprietà e dell'opera di collocazione delle barriere anti- inquinamento, hanno reso dichiarazioni nettamente divergenti, il ON riconducendo al proprio datore di lavoro le suddette opere e la fornitura delle barriere (“rispetto al capitolo di prova n. 2 preciso che l' ha fornito barriere galleggianti e panne assorbenti”), CP_1 mentre il ne ha ricondotto la titolarità alla . CP_6 Parte_1
La sentenza impugnata ha individuato come unicamente attendibile la dichiarazione testimoniale del ON, senza motivare sul punto della netta divergenza sopra evidenziata.
In particolare, la sentenza impugnata ha attribuito rilievo nullo alla “prova orale espletata con il teste di parte convenuta stante che lo stesso ha confermato in giudizio Testimone_3 circostanze relative ad attività e servizi ultronei espletati dalla società convenuta in occasione della demolizione della barca RE e non oggetto della fattura emessa dalla società attrice per le attività dalla stessa espletate”.
Per il vero, il teste , confermando in capitoli di prova sottopostigli ha Testimone_4 dichiarato che l'opera di posizionamento dei pannelli antinquinamento è da ascriversi unicamente alla stessa la quale, proprietaria di detti pannelli, non aveva Parte_1 bisogno della fornitrua della (“preciso altresì che dalla è stato Controparte_1 CP_1
Pag. 5 a 8 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile
noleggiato solo il natante. ADR preciso che sono stato io stesso a fare i lavori cooadiuvato da altri due operai e […] preciso altresì che vi era anche Testimone_5 Testimone_6 il sig. che ha portato la barca della che abbiamo noleggiato Testimone_1 CP_1 limitandosi ad accompagnarci per posizionare i panni di nostra proprietà”.
In realtà - contrariamente a quanto rilevato nella sentenza impugnata - le dichiarazioni dei due dipendenti delle società in lite risultano in profonda contraddizione su una circostanza decisiva, sì che, dovendosi comunque individuare quella maggiormente attendibile, occorre fare ricorso ad elementi oggettivi e elementi di prova estrinseci alle stesse (Cass. Civ. sez. II,
31/05/2024, n.15270 “In tema di valutazione della prova, il contrasto tra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi impone al giudice di confrontare le deposizioni raccolte e di apprezzarne la credibilità in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, tenendo conto del rapporto di vicinanza alle parti, dell'intrinseca congruenza delle dichiarazioni e della loro convergenza con gli eventuali elementi di prova acquisiti, esponendo poi le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe”; cfr. Cass. Civ. sez. VI, 27/01/2015, n.1547).
5.4) Nella fattispecie processuale in esame appare decisiva, allora, la circostanza che onerata della relativa prova (nonché più “vicina” alla stessa per ovvie Controparte_1 ragioni), non abbia dimostrato l'acquisto – e per tale via la titolarità – dei dispositivi che ha assunto come impiegati nelle opere eseguite nel contesto dell'appalto aggiudicato dalla
[...]
. Parte_2
Non condivisibile appaiono, dunque, le conclusioni a cui giunge la pronuncia di prime cure, la quale pare attribuire alla relazione della Capitaneria di porto di Mazara del LO del
30/11/2018 un troncante valore probatorio rispetto alla domanda della società CP_1
Detta relazione, a ben vedere, certifica il buon andamento delle operazioni anti inquinamento esperite “mediante vigilanza espletata dalla senza che da ciò possa Controparte_7 ritenersi provata la titolarità dei dispositivi utilizzati, chi li ha effettivamente collocati e, in generale, il tipo di assistenza effettivamente prestata dall'odierna appellata per la demolizione delle due imbarcazioni, mentre è documentale che la suddetta attestazione della Capitaneria di
Porto attribuisce alla la integrale titolarità dei lavori in discorso (“si attesta Parte_1 la buona esecuzione dei lavori, espletati dalla e Controparte_8
Pag. 6 a 8 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile
finalizzati al recupero, demolizione e smaltimento dell'imbarcazione ET, precedentemente posizionata all'interno del porto canale del Comune di Mazara del LO”).
5.5) Ancora, parte appellata richiama, a sostegno delle proprie tesi, i formulari prodotti già in primo grado, attestanti il conferimento in discarica dei prodotti inquinanti per conto della
Parte_1
Dette opere, tuttavia, non appaiono oggetto di contestazione e, anzi, corrispondono a quella porzione di fatturazione (dell'importo di € 340,00) rispetto alla quale la odierna appellante risulta avere spontaneamente adempiuto mediante il versamento di € 2.000,00.
5.6) In difetto di idonea prova del credito azionato occorre riformare la sentenza appellata, con integrale rigetto della domanda di Controparte_1
6) Spese legali
La soccombenza degli appellati implica l'operatività del principio regolatore in via generale della distribuzione degli oneri di lite.
Di conseguenza, stante la totale soccombenza della appellata, quest'ultima dovrà essere condannata a rifondere le spese del primo grado di giudizio, che si liquidano in € 652,50 per compensi professionali (secondo i valori medi – opportunamente ridotti in considerazione della contenuta complessità delle questioni trattate - di cui al D.M. 55/14); del pari parte appellata dovrà essere condannata a rifondere all'appellante le spese del presente giudizio che si liquidano, sempre secondo i valori di cui al D.M. 55/14 opportunamente ridotti e con esclusione della fase istruttoria, in € 890,00.
Ancora, il procuratore di parte appellante si è dichiarato antistatario, sia in relazione al presente giudizio di appello che in relazione a quello di primo grado, e, pertanto, occorrerà pronunciare la distrazione delle spese di lite, così come riconosciute in favore di parte appellante per il primo e per il secondo grado di giudizio, in favore dell'avv. Vito Caruso.
P.Q.M
.
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. ES PA IZ, definitivamente pronunciando in ordine all'appello proposto da avverso la sentenza n. 250, emessa il Parte_3
3/6/2024 dal Giudice di Pace di Marsala, così provvede:
Pag. 7 a 8 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile
1) accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in Parte_3 integrale riforma della sentenza impugnata, dichiara non dovuta dalla appellante la somma richiesta di € 4.270,80 in favore dell'appellata;
2) condanna la società a rifondere l'appellante delle spese e dei compensi Controparte_1 professionali del presente giudizio e di quello di primo grado che liquida rispettivamente in €
652,50 in relazione al primo grado ed € 890,00 in relazione al presente grado di giudizio, oltre, in entrambi i casi al rimborso forfettario del 15%, I.V.A e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Vito Caruso, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Marsala, 11/10/2025
Il Giudice
ES PA IZ
Pag. 8 a 8
N. 1115/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. ES PA IZ, ha pronunciato con le forme di cui all'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta in grado di appello al n. 1115 R.G. dell'anno 2024 tra:
(P.I.: ), rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Vito Caruso in virtù di mandato allegato all'atto di appello
APPELLANTE
e
(P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Norrito in Controparte_1 P.IVA_2 virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATO avente ad oggetto: impugnazione avverso la sent. n. 250 del 03 giugno 2024, resa dal Giudice di Pace di Marsala
CONCLUSIONI DELLE PARTI all'udienza del 11/06/2025, per l'appellante, l'avv. Caruso discute la causa riportandosi al proprio atto di appello;
per l'appellata, l'avv. Giuseppe Barracco, in sostituzione dell'avv. Norrito discute la causa riportandosi alla comparsa di risposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pag. 1 a 8 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile
1) Con atto di citazione notificato il 18/3/2022, la società ha convenuto la Controparte_1 società dinanzi al Giudice di Pace di Marsala chiedendone la Controparte_2 condanna al pagamento della somma di € 4.270,80 oltre interessi legali dalla domanda, quale saldo per i lavori effettuati dall'attrice in favore della convenuta specificate nella fattura n.
181 del 19/11/2018.
La società attrice ha dedotto, in particolare, che nell'ambito dei lavori di demolizione del peschereccio ET e di altra imbarcazione non meglio denominata, protrattisi dal 6 al 10 ottobre 2018, appaltati dall' per la “Rimozione, Controparte_3 demolizione ed avvio al recupero/smaltimento di n. 29 natanti siti nei comuni di Mazara del
LO …”, ha eseguito su incarico della l'attività descritta nella fattura n. Parte_1
181 del 19/11/2018. ha allegato alla propria domanda l'Attestazione di buon esito della Controparte_1 capitaneria di porto di Mazara del LO del 30/11/2018, preventivo di ON Shipyard del
6/9/2018 e per il noleggio di autogrù.
1.1) Si è costituita la la quale, ha contestato la ricostruzione di parte attrice Parte_1 affermando che il lavoro di smaltimento e demolizione delle citate imbarcazioni era stato effettuato direttamente da parte convenuta, con proprio personale e mezzi propri.
La convenuta ha, quindi, negato l'esistenza di un contratto di subappalto con la Controparte_1 che, invero, - a suo dire - si era occupata soltanto di prestare assistenza tramite una piccola imbarcazione, alla messa in opera delle panne antinquinamento di proprietà della medesima posizionate peraltro da personale della stessa occupandosi la Parte_1 Pt_1 soltanto del trasporto e conferimento in discarica presso l'impianto di Controparte_1 smaltimento degli oli usati della ET, attività saldata con un compenso di euro 2.000,00.
A sostegno della propria difesa, ha prodotto la propria comunicazione alla Parte_1
Capitaneria di porto di Mazara del LO e alla Guardia di Finanza dell'inizio delle operazioni, nonché fattura emessa dalla società per il trasporto dei materiali di risulta da Controparte_4 smaltire e l'affitto dei cassoni necessari per tale trasporto, nonché certificati UNILAV dei tre propri dipendenti dislocati in quei giorni presso il porto di Mazara del LO per svolgere il detto lavoro ed ha chiesto, pertanto, il rigetto della domanda.
2) Con sentenza n. 250, emessa il 3/6/2024, notificata a a mezzo p.e.c. il Parte_1
05.06.2024, qui impugnata, il giudice di Pace di Marsala, ha accolto la domanda di parte
Pag. 2 a 8 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile attrice sulla scorta della seguente ratio decidendi: “è emerso un quadro probatorio, ulteriormente suffragato dalla documentazione prodotta e dalle prove orali espletate con i predetti testi, che hanno consentito, a parere dell'odierno Decidente, di poter ritenere sufficientemente provata in giudizio la responsabilità contrattuale della società convenuta per aver usufruito dei servizi offerti dall'attrice e consistiti nell'aver prestato un “servizio prevenzione antinquinamento inclusa fornitura di dispositivi antinquinamento….assistenza con piccolo rimorchiatore e natante….rimozione mediante aspirazione con motopompa e trasporto e conferimento di rifiuti liquidi” (il tutto giusta fattura n. 181 del 19.11.18 per
l'importo complessivo di € 6.270,00) senza aver esaustivamente adempiuto alla propria obbligazione del pagamento del rispettivo prezzo (pagamento in acconto della sola somma di
€ 2000,00)”, quindi, visto l'art. 1218 c.c., ha condannato al pagamento della Parte_1 residuale somma di € 4.270,80 portata dalla fattura commerciale n. 181 del 19/11/18.
3) Avverso la detta sentenza propone appello, con atto di citazione tempestivamente notificato il 5/7/2024, , lamentando con il primo motivo, l'errata Parte_1 statuizione del giudice di prime cure per avere effettuato una valutazione del tutto errata dei fatti di causa, ritenendo erroneamente provato che parte appellata si era occupata per conto della società CUBO Costruzioni s.r.l., di demolire e smaltire il peschereccio ET e un'altra piccola imbarcazione, entrambe utilizzate per l'immigrazione clandestina, circostanza non corrispondente a quanto emerso dall'attività processuale, dai testi escussi e dai documenti prodotti e acquisiti.
Con il secondo motivo, ha dedotto, la mancata emersione di un contratto in Parte_1 subappalto e, dunque, l'inesistenza del rapporto debito-credito tra le parti.
L'appellante ha chiesto, pertanto, di “accogliere il presente appello e, per l'effetto, riformate
l'impugnata sentenza n. 250 del 03.06.2024, notificata il 05.06.2024, rigettando la domanda di parte attrice, oggi odierna appellata, perché infondata in fatto e in diritto per inesistenza del rapporto di debito-credito tra le parti, nonché per l'inesistenza di qualsiasi contratto di sub appalto e per l'effetto dichiarare non dovuta, anche solo in parte, la somma richiesta di €
4.270,80, Condannare la società con sede legale in Mazara del LO Via Controparte_1
Luigi CA n. 78, P. Iva , in persona del legale rapp.te pro tempore P.IVA_2 CP_5
, nato a [...] il [...], alle spese ed ai compensi professionali del presente
[...] giudizio, e di quello di primo grado, oltre il rimborso forfettario del 15%, I.V.A e c.p.a. come
Pag. 3 a 8 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile
per legge in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.; In subordine
Accogliere il presente appello e, per l'effetto, riformate l'impugnata sentenza n. 250 del
03.06.2024, notificata il 05.06.2024, disponendo, in via di equità, il pagamento di € 1.000,00
a carico della con compensazione delle spese di lite, a chiusura Controparte_2 transattiva della controversia, così come proposto dal Giudice di primo grado all'udienza del
15.06.2023 ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. e accettata dalla . Controparte_2
4) tempestivamente costituitasi, ha chiesto la conferma della sentenza Controparte_1 impugnata, riproponendo le difese già esposte con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
5) Fondatezza dell'Appello
5.1) L'appello è fondato nei termini di seguito descritti.
La società invero, non ha fornito la prova su cui si fonda la pretesa Controparte_1 creditoria azionata nel giudizio di primo grado.
E' d'uopo rammentare che il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento” (Cass. Sez. Unite 30.10.2001, n. 13533).
5.2) Nel caso in questione, ha dedotto un credito nascente da un rapporto Controparte_1 contrattuale, sì che spetta al medesimo creditore di provare la sussistenza e la idoneità dell'adempimento delle proprie prestazioni, sostanziatesi, alla luce dei dati riportati nella fattura prodotta in giudizio, in:
- “servizio di prevenzione antinquinamento inclusa fornitura di attrezzature e dispositivi antinquinamento per la demolizione del peschereccio RE dal 06/10/2018 al 11/10/2018, incluso allestimento area di cantiere dal 06/10/2018 al 11/10/2018”;
- “assistenza con piccolo rimorchiatore e natante per la demolizione del peschereccio Reta dal 06/10/2018 al 11/10/2018, e per la demolizione del natante custodito presso la banchina della GDF di Mazara del LO”;
- “rimozione mediante aspirazione con motopompa, trasporto e conferimento di rifiuti liquidi”.
Pag. 4 a 8 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile da parte sua, ha contestato l'esistenza di un contratto avente ad oggetto Parte_1 tutti i lavori descritti nella fattura di cui controparte chiede il completo pagamento, affermando di contro, di aver commissionato soltanto l'assistenza con piccolo rimorchiatore o natante locato dalla società per il posizionamento delle panne antinquinamento di CP_1 proprietà della stessa ed effettuato da personale della medesima società Parte_1 odierna appellante.
L'appellante, pertanto, deduce la natura integralmente satisfattiva del pagamento effettuato mediante la corresponsione di € 2.000,00 a fronte di € 6.270,00 richiesti da Controparte_1
Orbene, ritiene questo giudicante che sulla quale – per l'appunto - gravava Controparte_1
l'onere probatorio con riferimento alla pretesa avanzata, non ha provato che le barriere antinquinamento fossero di sua proprietà e che fossero state posizionate da proprio personale, così come non è stato provato l'allestimento del cantiere ad opera dell'appellata.
5.3) Tali circostanze, invero, sono state oggetto delle prove testimoniali assunte mediante escussione dei testi (dipendente di e Testimone_1 Controparte_1 Testimone_2
(dipendente della . Parte_1
I due testi, sul punto cruciale della proprietà e dell'opera di collocazione delle barriere anti- inquinamento, hanno reso dichiarazioni nettamente divergenti, il ON riconducendo al proprio datore di lavoro le suddette opere e la fornitura delle barriere (“rispetto al capitolo di prova n. 2 preciso che l' ha fornito barriere galleggianti e panne assorbenti”), CP_1 mentre il ne ha ricondotto la titolarità alla . CP_6 Parte_1
La sentenza impugnata ha individuato come unicamente attendibile la dichiarazione testimoniale del ON, senza motivare sul punto della netta divergenza sopra evidenziata.
In particolare, la sentenza impugnata ha attribuito rilievo nullo alla “prova orale espletata con il teste di parte convenuta stante che lo stesso ha confermato in giudizio Testimone_3 circostanze relative ad attività e servizi ultronei espletati dalla società convenuta in occasione della demolizione della barca RE e non oggetto della fattura emessa dalla società attrice per le attività dalla stessa espletate”.
Per il vero, il teste , confermando in capitoli di prova sottopostigli ha Testimone_4 dichiarato che l'opera di posizionamento dei pannelli antinquinamento è da ascriversi unicamente alla stessa la quale, proprietaria di detti pannelli, non aveva Parte_1 bisogno della fornitrua della (“preciso altresì che dalla è stato Controparte_1 CP_1
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noleggiato solo il natante. ADR preciso che sono stato io stesso a fare i lavori cooadiuvato da altri due operai e […] preciso altresì che vi era anche Testimone_5 Testimone_6 il sig. che ha portato la barca della che abbiamo noleggiato Testimone_1 CP_1 limitandosi ad accompagnarci per posizionare i panni di nostra proprietà”.
In realtà - contrariamente a quanto rilevato nella sentenza impugnata - le dichiarazioni dei due dipendenti delle società in lite risultano in profonda contraddizione su una circostanza decisiva, sì che, dovendosi comunque individuare quella maggiormente attendibile, occorre fare ricorso ad elementi oggettivi e elementi di prova estrinseci alle stesse (Cass. Civ. sez. II,
31/05/2024, n.15270 “In tema di valutazione della prova, il contrasto tra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi impone al giudice di confrontare le deposizioni raccolte e di apprezzarne la credibilità in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, tenendo conto del rapporto di vicinanza alle parti, dell'intrinseca congruenza delle dichiarazioni e della loro convergenza con gli eventuali elementi di prova acquisiti, esponendo poi le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe”; cfr. Cass. Civ. sez. VI, 27/01/2015, n.1547).
5.4) Nella fattispecie processuale in esame appare decisiva, allora, la circostanza che onerata della relativa prova (nonché più “vicina” alla stessa per ovvie Controparte_1 ragioni), non abbia dimostrato l'acquisto – e per tale via la titolarità – dei dispositivi che ha assunto come impiegati nelle opere eseguite nel contesto dell'appalto aggiudicato dalla
[...]
. Parte_2
Non condivisibile appaiono, dunque, le conclusioni a cui giunge la pronuncia di prime cure, la quale pare attribuire alla relazione della Capitaneria di porto di Mazara del LO del
30/11/2018 un troncante valore probatorio rispetto alla domanda della società CP_1
Detta relazione, a ben vedere, certifica il buon andamento delle operazioni anti inquinamento esperite “mediante vigilanza espletata dalla senza che da ciò possa Controparte_7 ritenersi provata la titolarità dei dispositivi utilizzati, chi li ha effettivamente collocati e, in generale, il tipo di assistenza effettivamente prestata dall'odierna appellata per la demolizione delle due imbarcazioni, mentre è documentale che la suddetta attestazione della Capitaneria di
Porto attribuisce alla la integrale titolarità dei lavori in discorso (“si attesta Parte_1 la buona esecuzione dei lavori, espletati dalla e Controparte_8
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finalizzati al recupero, demolizione e smaltimento dell'imbarcazione ET, precedentemente posizionata all'interno del porto canale del Comune di Mazara del LO”).
5.5) Ancora, parte appellata richiama, a sostegno delle proprie tesi, i formulari prodotti già in primo grado, attestanti il conferimento in discarica dei prodotti inquinanti per conto della
Parte_1
Dette opere, tuttavia, non appaiono oggetto di contestazione e, anzi, corrispondono a quella porzione di fatturazione (dell'importo di € 340,00) rispetto alla quale la odierna appellante risulta avere spontaneamente adempiuto mediante il versamento di € 2.000,00.
5.6) In difetto di idonea prova del credito azionato occorre riformare la sentenza appellata, con integrale rigetto della domanda di Controparte_1
6) Spese legali
La soccombenza degli appellati implica l'operatività del principio regolatore in via generale della distribuzione degli oneri di lite.
Di conseguenza, stante la totale soccombenza della appellata, quest'ultima dovrà essere condannata a rifondere le spese del primo grado di giudizio, che si liquidano in € 652,50 per compensi professionali (secondo i valori medi – opportunamente ridotti in considerazione della contenuta complessità delle questioni trattate - di cui al D.M. 55/14); del pari parte appellata dovrà essere condannata a rifondere all'appellante le spese del presente giudizio che si liquidano, sempre secondo i valori di cui al D.M. 55/14 opportunamente ridotti e con esclusione della fase istruttoria, in € 890,00.
Ancora, il procuratore di parte appellante si è dichiarato antistatario, sia in relazione al presente giudizio di appello che in relazione a quello di primo grado, e, pertanto, occorrerà pronunciare la distrazione delle spese di lite, così come riconosciute in favore di parte appellante per il primo e per il secondo grado di giudizio, in favore dell'avv. Vito Caruso.
P.Q.M
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Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. ES PA IZ, definitivamente pronunciando in ordine all'appello proposto da avverso la sentenza n. 250, emessa il Parte_3
3/6/2024 dal Giudice di Pace di Marsala, così provvede:
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1) accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in Parte_3 integrale riforma della sentenza impugnata, dichiara non dovuta dalla appellante la somma richiesta di € 4.270,80 in favore dell'appellata;
2) condanna la società a rifondere l'appellante delle spese e dei compensi Controparte_1 professionali del presente giudizio e di quello di primo grado che liquida rispettivamente in €
652,50 in relazione al primo grado ed € 890,00 in relazione al presente grado di giudizio, oltre, in entrambi i casi al rimborso forfettario del 15%, I.V.A e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Vito Caruso, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Marsala, 11/10/2025
Il Giudice
ES PA IZ
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