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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 16/01/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4791 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2015, vertente
TRA
(C.F.: , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(BA) il 24/06/1974, elettivamente domiciliato in Messina, Via F. Bisazza, 14, presso lo studio dell'avv. Bernardo Campo, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
– appellante –
CONTRO
P. IV , già Controparte_1 P.IV_1
denominata quale incorporante per atto di fusione, in persona Controparte_2
del suo procuratore ad negotia e legale rappresentante pro tempore, dott. CP_3
elettivamente domiciliata in Messina via Lodi, is. 47/C, n. 283/B, presso lo
[...]
studio dell'avv. Giuseppe Santilano, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
– appellato –
E
pagina 1 di 11 C.F.: in persona del Controparte_4 P.IV_2
legale rappresentante pro tempore, con sede in Messina, zona Artigianale Larderia, 33;
– appellato contumace –
OGGETTO: lesione personale.
CONCLUSIONI: come da memorie in atti
IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Oggetto del presente procedimento è l'appello proposto da Parte_1
averso la sentenza n. 277/2015, emessa dal Giudice di Pace di Messina in data 23
[...]
gennaio 2015 e depositata in cancelleria il 3 febbraio 2015, con la quale il Giudice di Pace rigettava la domanda attorea, poiché infondata in fatto e in diritto, e condannava l'attore al pagamento delle spese del giudizio in favore della società assicuratrice convenuta, che liquidava in complessivi euro 850,00.
L'appellante lamentava l'errata valutazione del giudice di prime cure delle risultanze processuali – ex art. 116 c.p.c. –, nonché la contraddittoria e lacunosa motivazione. Più precisamente, il Giudice di Pace, all'esito dell'istruttoria espletata nel corso giudizio di primo grado, non riuscendo a ricostruire la dinamica del sinistro, riteneva di non poter determinare le responsabilità dei due conducenti dei veicoli antagonisti. Per queste ragioni, affermava che non era stata raggiunta la prova della responsabilità esclusiva del conducente del veicolo convenuto e nemmeno la responsabilità concorsuale delle parti nella causazione del sinistro.
Ciò premesso, l'appellante chiedeva la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di Pace non riteneva raggiunta la prova della responsabilità esclusiva del conducente convenuto. Per l'effetto, chiedeva che venisse riconosciuto il diritto dell'appellante al risarcimento dei danni nella misura di euro 9.555,95, somma così determinata dal CTP, dott. oltre le spese mediche sostenute, da cui detrarre quanto Per_1
già liquidato dalla compagnia assicurativa a titolo di acconto, oltre interessi, o altra pagina 2 di 11 maggiore o minore somma ritenuta equa in seguito all'espletamento della CTU. Chiedeva, altresì, la riforma della sentenza in punto di spese, condannando parte convenuta alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio la
[...]
la quale chiedeva – in via preliminare – l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello, ex art. 342 c.p.c. o, in subordine, ex art. 348-bis c.p.c. Nel merito, chiedeva il rigetto dell'appello, con la conseguenziale conferma della sentenza n. 277/2015, emessa dal Giudice di Pace di Messina in data 23 gennaio 2015, oltre le spese del giudizio.
Veniva ammessa ed espletata consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza a trattazione scritta del 21.11.2024 subentrava la scrivente ed assumeva la causa in decisione, concedendo alle parti il termine di giorni venti per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito di memorie di replica.
2. Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della Controparte_5
la quale, sebbene regolarmente citata in giudizio, non si è costituta.
[...]
3. Sempre in via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di parte appellata relativa alla inammissibilità dell'appello ex art. 342 e 348-bis c.p.c.
Più precisamente, per quanto attiene alla eccepita inammissibilità dell'appello, ex art. 342 c.p.c., deve rilevarsi che la Suprema Corte, a Sezioni Unite (sent. n. 27199/2017), nel dirimere il contrasto giurisprudenziale formatosi a seguito della novella degli artt. 342 e
434 c.p.c., ha definitivamente chiarito la necessità, ai fini della ammissibilità dell'appello, che il fatto sia ricostruito con chiarezza e che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze. L'impugnazione deve, quindi, contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
pagina 3 di 11 Ciò posto, nel caso di specie, l'appellante ha argomentato le ragioni poste a base della decisione di primo grado, indicando, altresì, i motivi delle doglianze e delle censure sollevate, rendendo ben comprensibili le modifiche richieste.
Parimenti infondata è, poi, l'eccezione di inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c., non essendo l'impugnazione basata, prima facie, su argomentazioni illogiche o pretestuose.
4. Nel merito l'appello non è fondato e va, pertanto, rigettato.
Occorre premettere che l'appellante conveniva in giudizio la
[...]
al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti esso subiti quale Controparte_1
conducente e proprietario del veicolo Toyota Yaris, targa DK769GH, a seguito del sinistro verificatosi a Villafranca Tirrena in via Nazionale il 24 marzo 2010. Più esattamente,
l'appellante deduceva che mentre percorreva la via Nazionale, direzione Messina, a bordo della Toyota, giunto all'altezza del civico n. 392, veniva urtato dalla vettura SE Cordoba, targa CC558GS, di proprietà dei f.LI . Secondo la dinamica ricostruita CP_4 dall'appellante, la proveniva da una direzione di marcia opposta rispetto a quella CP_6
percorsa dall'attore e, urtando il marciapiede posto sul lato destro, il conducente della CP_6
perdeva il controllo del mezzo andando a coLIdere con la Toyota, determinando danni sia alla vettura che ad esso conducente (appellante). L'attore ha precisato, inoltre, che l'assicurazione convenuta provvedeva a liquidare la somma pari ad euro 1.150,00, per i danni fisici da esso subiti, importo trattenuto a titolo d'acconto.
Ciò posto, esaminando gli esiti dell'istruttoria espletata nel giudizio di primo grado, deve osservarsi che non è stata dimostrata, da parte dell'attore, la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo SE Cordoba, targa CC558GS, in quanto non emerge con chiarezza la dinamica del sinistro alla luce delle dichiarazioni rese dall'unico teste escusso all'udienza del 19 settembre 2014 e dalla documentazione in atti.
Invero, il teste ha dichiarato di essere a conoscenza dei fatti “in Testimone_1
quanto la mia abitazione si trova in via Zizzo ove è avvenuto il sinistro, meglio vicino la via Nazionale, ove si è verificato il sinistro”. In particolare, il teste ha riferito che l'incidente si è verificato alla fine di marzo 2010, intorno alle ore 1:30 del mattino e che, in pagina 4 di 11 quel momento, stava scendendo “a piedi direzione monte per dirigermi alla mia abitazione dopo essere stato in casa di amici, sul marciapiede destro della via Nazionale, direzione
Palermo”. Il teste ha precisato di non aver visto l'impatto, “ma ho sentito un forte botto lateralmente rispetto alla mia posizione” e, voltandosi, ha visto due macchine
“esattamente una Yaris dal colore grigio, direzione di marcia ME e l'altra autovettura,
Cordoba, direzione PA. Preciso che le macchine erano in posizione di quiete quando le ho viste”. Inoltre, il teste ha riferito di non aver appurato le condizioni dei guidatori e di avere continuato il suo percorso, vista la tarda ora;
tuttavia, ha dichiarato di ricordare che “la
era a ridosso dello sportello posteriore della lato guidatore” e di aver CP_7 CP_8 notato che “le due autovetture erano in posizione di quiete nelle proprie corsie”. Il Tes_1
infine, ha precisato che “l'autovettura SE, in realtà, aveva oltrepassato la linea di mezzeria” e che “io non ho assistito il materiale impatto dei mezzi. Il rumore che ho inizialmente avvertito era come uno scoppio. All'altezza dei mezzi, della di preciso, CP_6
c'è la via Zizzo. Sulla corsia della ci sono diversi accessi per i complessi CP_8
condominiali ivi esistenti”.
Orbene, la testimonianza appare contraddittoria.
Infatti, dapprima il teste ha dichiarato di trovarsi in via Zizzo “ove è avvenuto il sinistro”, per poi correggersi e affermare che “meglio vicino la Via Nazionale, ove si è verificato il sinistro”. Inoltre, il ha dichiarato espressamente di non aver visto Tes_1
l'impatto tra i veicoli, ma ha precisato di aver sentito “un forte botto lateralmente rispetto alla mia posizione” e di aver visto, voltandosi, la a ridosso dello sportello posteriore CP_6
della Yaris lato guidatore, precisando che i veicoli erano “in posizione di quiete nelle proprie corsie”. Quanto affermato dal teste viene successivamente smentito dallo stesso nel corso della prova. Ed infatti, il ha riferito che “l'autovettura SE, in realtà, Tes_1
aveva oltrepassato la linea di mezzeria” (di conseguenza la SE non poteva più trovarsi all'interno della propria corsia) e che il rumore che aveva inizialmente avvertito era più uno scoppio che un botto. Peraltro, il teste ha riferito che sulla corsia della (veicolo CP_8
pagina 5 di 11 di parte attrice) c'erano diversi accessi per complessi condominiali – il che farebbe presumere che il veicolo attoreo probabilmente stava uscendo da un luogo privato -.
La contraddittorietà della prova testimoniale non consente di ricostruire la dinamica del sinistro con sufficiente certezza, tale da individuare una responsabilità prevalente in capo ad uno o ad un altro conducente.
Peraltro, in atti non vi è un rapporto di polizia stradale che faccia chiarezza sull'esatta dinamica o documentazione fotografica che rappresenti i veicoli al momento del sinistro.
In atti vi è soltanto la constatazione amichevole di incidente stradale, sottoscritta dal solo attore e riportante la dinamica del sinistro per come descritta dallo stesso in citazione, ed il verbale di pronto soccorso, ove l'attore riferisce al personale medico di aver subito un incidente stradale, elementi che nulla aggiungono al quadro probatorio.
L'unico dato certo è l'avvenuto scontro tra i veicoli, anche se non è possibile ricostruire con esattezza l'effettiva dinamica e, quindi, individuare le responsabilità in capo ai due conducenti. Sul punto, la stessa assicurazione convenuta, in comparsa di costituzione e risposta, non ha contestato l'esistenza del sinistro, ma la graduazione delle responsabilità in capo ai conducenti. Ed infatti, l'assicurazione ha ritenuto che la responsabilità nel determinismo dell'evento non fosse da ascrivere esclusivamente in capo al convenuto, ma in concorso ai conducenti dei due veicoli.
Per questi motivi
, offriva la somma di euro 1.500,00 – accettata a titolo di acconto da parte attrice – sulla scorta di una responsabilità concorsuale.
Peraltro, in atti vi è la foto della Toyota grigia post sinistro, che riporta delle ammaccature nello sportello posteriore sinistro (lato guidatore), conformemente a quanto dichiarato dal teste.
A fronte, quindi, dell'impossibilità di ricostruire con esattezza cosa sia effettivamente avvenuto, deve applicarsi il disposto di cui all'art. 2054, co. 2, c.c., secondo cui “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
pagina 6 di 11 Ed invero, in materia di responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli la presunzione di eguale concorso di colpa, stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c., ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro.
Sul punto, la Cassazione, con l'ordinanza 13727 del 02/05/2022 ha precisato che
“[…] ove, in base allo acquisito materiale probatorio, sia esclusa da quel giudice la possibilità della esatta ricostruzione dell'incidente, esattamente è imputata pari responsabilità ai conducenti coinvolti nell'accadimento ed applicato il principio sussidiario della corresponsabilità dettato dal secondo comma dell'art. 2054 c.c.”.
Nel caso di specie, ritiene questo Giudice che nessuna delle parti in causa abbia superato la presunzione di pari responsabilità stabilità dall'art. 2054, co. 2, c.c., in quanto né l'appellante né l'assicurazione appellata sono riusciti a dimostrare che il sinistro si sia verificato per responsabilità esclusiva o prevalente dell'altra parte.
In particolare, i conducenti dei veicoli sinistrati non hanno provato di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, dimostrando non già l'impossibilità di una condotta diversa o la diligenza massima, bensì di aver osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del Codice della strada, da valutarsi con riferimento alle circostanze del caso concreto.
Per questi motivi
, il sinistro deve attribuirsi al concorso paritario di colpa dei due conducenti coinvolti.
Conseguentemente, i convenuti vanno condannati in solido al risarcimento del danno in favore di parte appellante nella misura del 50%.
Con riferimento al quantum debeatur, la CTU, dott.ssa , sulla Persona_2
scorta della documentazione medica in atti e dell'esame obiettivo espletato sul paziente
(appellante), ha ritenuto che “ riportava trauma contusivo spalla Parte_1
sx, lesività per la quale veniva prescritta terapia antinfiammatoria, controllo radiografico al persistere di algia con dimissione e prognosi di gg. 10 s.c. […]”. La consulente ha pagina 7 di 11 proseguito rilevando che il paziente aveva effettuato “un esame ecografico alla spalla sx che escludeva lesività tendinee a carico della cuffia dei rotatori evidenziando altresì un quadro artrosico all'articolazione acromion-claveare”.
La CTU ha, quindi, affermato che “dall'esame obiettivo in atto effettuato non è emersa alcuna limitazione funzionale a carico della spalla sx, né turbe trofiche o riduzione del tono muscolare. Il reperto artrosico rilevato a carico dell'articolazione acromion- claveare sx, proprio per l'intrinseco carattere degenerativo che caratterizza tale affezione tenuto conto del breve lasso di tempo tra incidente e reperto del quadro artrosico (troppo breve per il realizzarsi di alterazioni artrosiche rx rilevabili) e tenuto conto del costante uso di stampelle a cui è costretto l'odierno attore, per problematiche afferenti ad altro evento traumatico, tale condizione non può trovare una correlazione causale con il sinistro per cui è causa”.
La consulente medico legale ha, dunque, concluso che “allo stato non si identificano lesività risarcibili sotto il profilo del danno biologico”.
Tuttavia, il medico legale ha individuato in capo all'appellante una inabilità temporanea, delimitandola a un periodo di ITP di giorni 10 al 75% ed in un periodo di ITP di giorni 62 nella percentuale del 50%, tenendo, altresì, conto della difficoltà del soggetto all'utilizzo delle stampelle per l'algia alla spalla sx.
Ebbene, le conclusioni cui è addivenuta la CTU sono condivise da questo Giudice, in quanto sono adeguatamente motivate e tecnicamente sostenute.
Sul punto, parte appellante, dopo l'espletamento della consulenza tecnica medico- legale, ne ha chiesto il rinnovo, in quanto la CTU non ha ritenuto che il reperto artrosico dell'articolazione fosse riconducibile all'evento lesivo, nonostante il referto radiologico non escluda la riconducibilità della lesione all'evento, riconoscendo all'attore esclusivamente l'ITP di 10 gg. al 75% e 62 al 50%, anche alla luce delle valutazioni della stessa compagnia, che ha ascritto in sede stragiudiziale postumi residuali in capo all'appellante pari al 2% (v. note conclusive del 24 aprile 2023).
pagina 8 di 11 Premesso che le parti non hanno fatto pervenire le osservazioni al medico legale successivamente all'invio delle bozze da parte di quest'ultimo, ma che le suddette osservazioni sono state fatte dall'appellante solo in sede di note conclusive, deve evidenziarsi che la CTU smentisce quanto rilevato dall'appellante. Ed infatti, la consulente ha espressamente evidenziato che il reperto artrosico rilevato a carico dell'articolazione acromion-claveare sx ha un intrinseco carattere degenerativo e che vi è stato un troppo breve lasso di tempo tra l'incidente e la possibilità che si sviluppassero delle alterazioni artrosiche rx rilevabili. Inoltre, la consulente, nello svolgere la relazione peritale, ha tenuto conto di tutta la documentazione medica prodotta in atti e, procedendo all'esame clinico sul paziente, ha escluso che il reperto artrosico dell'articolazione fosse riconducibile causalmente con il sinistro de quo, in quanto il periziando era costretto già all'uso costante di stampelle per problematiche afferenti ad un altro evento traumatico, diverso da quello per cui è causa.
La CTU ha, dunque, adempiuto al suo incaico correttamente, eseguendo un esame obiettivo sul paziente completo e tenendo contro di tutta la documentazione medica in atti, rispondendo puntualmente ai quesiti riferitele dal Giudice. Sicché non occorre procedere né al rinnovo, né al richiamo della CTU.
Ciò detto, quanto ai meccanismi concreti di liquidazione dei danni alla persona, occorre richiamare i principi individuati dalle quattro sentenze gemelle delle Sezioni Unite della Cassazione (cfr. Cass. Sez. Un. 28/11/2008 nr. 26972-73-74 e 65).
Al riguardo, è bene precisare che il danno non patrimoniale è da considerarsi categoria generale non suscettibile di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate;
l'interpretazione costituzionale dell'art. 2059 c.c. rimane soddisfatta dalla tutela risarcitoria di specifici valori della persona presidiati da diritti inviolabili secondo Costituzione ed il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno esistenziale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno (Cass. civ., Sez. Un., 11 novembre 2008, n.
26972). La liquidazione resta essenzialmente equitativa rimanendo validi i principi già
pagina 9 di 11 elaborati in tema di quantificazione di danno biologico e morale (Cass. 3399/2004). Si ritiene, pertanto, di fare ricorso, come base di calcolo, ai criteri di liquidazione del danno non patrimoniale da c.d. micropermanente, per lesioni di lieve entità derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti secondo quanto previsto dall'art. 139, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, aggiornati dal D.M. 16 ottobre 2023.
Nel dettaglio, la CTU ha accertato l'assenza di una invalidità permanente e un periodo di invalidità temporanea parziale di giorni 10 al 75% e di giorni 62 al 50%.
Pertanto, in relazione a quanto accertato dalla CTU, deve essere riconosciuta al
, la somma di euro 2.109,80 (così determinata: 10 giorni di inabilità temporanea Pt_1
parziale al 75%, pari ad euro 411,00; 62 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%, pari ad euro 1.698,80). Non è stata accertata la sussistenza dell'invalidità permanente.
Su dette somme, spettanti al , a titolo di invalidità temporanea, occorre Pt_1
operare la decurtazione del 50% per il suo contributo causale nella verificazione del sinistro, giungendo in tal modo alla somma di euro 1.054,90.
La somma così determinata è già rivalutata essendo aggiornata ai valori attuali;
inoltre, possono riconoscersi gli interessi al tasso legale sulla somma dovuta, dapprima devalutata alla data del fatto e poi anno per anno progressivamente rivalutata secondo gli indici ISTAT fino alla pubblicazione della presente sentenza, a far data della quale diviene debito di valuta e decorrono, sulla somma così determinata, solo gli interessi legali.
Non vi sono spese mediche documentate in atti.
Deve evidenziarsi che l'assicurazione convenuta ha già liquidato al la somma Pt_1
di euro 1.150,00, per i danni fisici subiti dallo stesso e tenendo conto del suo apporto concorsuale nel sinistro. Tale somma soddisfa per eccesso quanto dovuto dall'assicurazione appellata all'appellante a titolo di risarcimento del danno. Pertanto, nulla
è più dovuto all'appellante da parte della Controparte_1
Va, pertanto, integralmente confermata la sentenza di primo grado anche in punto di spese, stante il rigetto delle domande attoree.
pagina 10 di 11 6. Tenuto conto, tuttavia, che è stata ravvisata una responsabilità nella misura del
50% della convenuta, anche se l'appello è stato rigettato stante il pagamento satisfattivo da parte dell'assicurazione – quindi, per ragioni diverse da quelle argomentate dal Giudice di primo grado – vanno interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Le spese di CTU vanno poste interamente a carico dell'appellante.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 D.P.R. n. 115/2002, a norma del quale
“quando l'impugnazione … è respinta integralmente … la parte che l'ha proposta è tenuta
a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione …”.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice d'Appello, definitivamente pronunciando;
1. Dichiara la contumacia della Controparte_4
2. Rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
3. Compensa le spese di questo grado di giudizio;
4. Pone definitivamente a carico dell'appellante le spese di CTU;
5. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. n. 115/02.
Così deciso in Messina il 16 gennaio 2025
Il Giudice
Maria Militello
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Valentina
Mondello, Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo, presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4791 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2015, vertente
TRA
(C.F.: , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(BA) il 24/06/1974, elettivamente domiciliato in Messina, Via F. Bisazza, 14, presso lo studio dell'avv. Bernardo Campo, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
– appellante –
CONTRO
P. IV , già Controparte_1 P.IV_1
denominata quale incorporante per atto di fusione, in persona Controparte_2
del suo procuratore ad negotia e legale rappresentante pro tempore, dott. CP_3
elettivamente domiciliata in Messina via Lodi, is. 47/C, n. 283/B, presso lo
[...]
studio dell'avv. Giuseppe Santilano, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
– appellato –
E
pagina 1 di 11 C.F.: in persona del Controparte_4 P.IV_2
legale rappresentante pro tempore, con sede in Messina, zona Artigianale Larderia, 33;
– appellato contumace –
OGGETTO: lesione personale.
CONCLUSIONI: come da memorie in atti
IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Oggetto del presente procedimento è l'appello proposto da Parte_1
averso la sentenza n. 277/2015, emessa dal Giudice di Pace di Messina in data 23
[...]
gennaio 2015 e depositata in cancelleria il 3 febbraio 2015, con la quale il Giudice di Pace rigettava la domanda attorea, poiché infondata in fatto e in diritto, e condannava l'attore al pagamento delle spese del giudizio in favore della società assicuratrice convenuta, che liquidava in complessivi euro 850,00.
L'appellante lamentava l'errata valutazione del giudice di prime cure delle risultanze processuali – ex art. 116 c.p.c. –, nonché la contraddittoria e lacunosa motivazione. Più precisamente, il Giudice di Pace, all'esito dell'istruttoria espletata nel corso giudizio di primo grado, non riuscendo a ricostruire la dinamica del sinistro, riteneva di non poter determinare le responsabilità dei due conducenti dei veicoli antagonisti. Per queste ragioni, affermava che non era stata raggiunta la prova della responsabilità esclusiva del conducente del veicolo convenuto e nemmeno la responsabilità concorsuale delle parti nella causazione del sinistro.
Ciò premesso, l'appellante chiedeva la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di Pace non riteneva raggiunta la prova della responsabilità esclusiva del conducente convenuto. Per l'effetto, chiedeva che venisse riconosciuto il diritto dell'appellante al risarcimento dei danni nella misura di euro 9.555,95, somma così determinata dal CTP, dott. oltre le spese mediche sostenute, da cui detrarre quanto Per_1
già liquidato dalla compagnia assicurativa a titolo di acconto, oltre interessi, o altra pagina 2 di 11 maggiore o minore somma ritenuta equa in seguito all'espletamento della CTU. Chiedeva, altresì, la riforma della sentenza in punto di spese, condannando parte convenuta alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio la
[...]
la quale chiedeva – in via preliminare – l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello, ex art. 342 c.p.c. o, in subordine, ex art. 348-bis c.p.c. Nel merito, chiedeva il rigetto dell'appello, con la conseguenziale conferma della sentenza n. 277/2015, emessa dal Giudice di Pace di Messina in data 23 gennaio 2015, oltre le spese del giudizio.
Veniva ammessa ed espletata consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza a trattazione scritta del 21.11.2024 subentrava la scrivente ed assumeva la causa in decisione, concedendo alle parti il termine di giorni venti per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito di memorie di replica.
2. Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della Controparte_5
la quale, sebbene regolarmente citata in giudizio, non si è costituta.
[...]
3. Sempre in via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di parte appellata relativa alla inammissibilità dell'appello ex art. 342 e 348-bis c.p.c.
Più precisamente, per quanto attiene alla eccepita inammissibilità dell'appello, ex art. 342 c.p.c., deve rilevarsi che la Suprema Corte, a Sezioni Unite (sent. n. 27199/2017), nel dirimere il contrasto giurisprudenziale formatosi a seguito della novella degli artt. 342 e
434 c.p.c., ha definitivamente chiarito la necessità, ai fini della ammissibilità dell'appello, che il fatto sia ricostruito con chiarezza e che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze. L'impugnazione deve, quindi, contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
pagina 3 di 11 Ciò posto, nel caso di specie, l'appellante ha argomentato le ragioni poste a base della decisione di primo grado, indicando, altresì, i motivi delle doglianze e delle censure sollevate, rendendo ben comprensibili le modifiche richieste.
Parimenti infondata è, poi, l'eccezione di inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c., non essendo l'impugnazione basata, prima facie, su argomentazioni illogiche o pretestuose.
4. Nel merito l'appello non è fondato e va, pertanto, rigettato.
Occorre premettere che l'appellante conveniva in giudizio la
[...]
al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti esso subiti quale Controparte_1
conducente e proprietario del veicolo Toyota Yaris, targa DK769GH, a seguito del sinistro verificatosi a Villafranca Tirrena in via Nazionale il 24 marzo 2010. Più esattamente,
l'appellante deduceva che mentre percorreva la via Nazionale, direzione Messina, a bordo della Toyota, giunto all'altezza del civico n. 392, veniva urtato dalla vettura SE Cordoba, targa CC558GS, di proprietà dei f.LI . Secondo la dinamica ricostruita CP_4 dall'appellante, la proveniva da una direzione di marcia opposta rispetto a quella CP_6
percorsa dall'attore e, urtando il marciapiede posto sul lato destro, il conducente della CP_6
perdeva il controllo del mezzo andando a coLIdere con la Toyota, determinando danni sia alla vettura che ad esso conducente (appellante). L'attore ha precisato, inoltre, che l'assicurazione convenuta provvedeva a liquidare la somma pari ad euro 1.150,00, per i danni fisici da esso subiti, importo trattenuto a titolo d'acconto.
Ciò posto, esaminando gli esiti dell'istruttoria espletata nel giudizio di primo grado, deve osservarsi che non è stata dimostrata, da parte dell'attore, la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo SE Cordoba, targa CC558GS, in quanto non emerge con chiarezza la dinamica del sinistro alla luce delle dichiarazioni rese dall'unico teste escusso all'udienza del 19 settembre 2014 e dalla documentazione in atti.
Invero, il teste ha dichiarato di essere a conoscenza dei fatti “in Testimone_1
quanto la mia abitazione si trova in via Zizzo ove è avvenuto il sinistro, meglio vicino la via Nazionale, ove si è verificato il sinistro”. In particolare, il teste ha riferito che l'incidente si è verificato alla fine di marzo 2010, intorno alle ore 1:30 del mattino e che, in pagina 4 di 11 quel momento, stava scendendo “a piedi direzione monte per dirigermi alla mia abitazione dopo essere stato in casa di amici, sul marciapiede destro della via Nazionale, direzione
Palermo”. Il teste ha precisato di non aver visto l'impatto, “ma ho sentito un forte botto lateralmente rispetto alla mia posizione” e, voltandosi, ha visto due macchine
“esattamente una Yaris dal colore grigio, direzione di marcia ME e l'altra autovettura,
Cordoba, direzione PA. Preciso che le macchine erano in posizione di quiete quando le ho viste”. Inoltre, il teste ha riferito di non aver appurato le condizioni dei guidatori e di avere continuato il suo percorso, vista la tarda ora;
tuttavia, ha dichiarato di ricordare che “la
era a ridosso dello sportello posteriore della lato guidatore” e di aver CP_7 CP_8 notato che “le due autovetture erano in posizione di quiete nelle proprie corsie”. Il Tes_1
infine, ha precisato che “l'autovettura SE, in realtà, aveva oltrepassato la linea di mezzeria” e che “io non ho assistito il materiale impatto dei mezzi. Il rumore che ho inizialmente avvertito era come uno scoppio. All'altezza dei mezzi, della di preciso, CP_6
c'è la via Zizzo. Sulla corsia della ci sono diversi accessi per i complessi CP_8
condominiali ivi esistenti”.
Orbene, la testimonianza appare contraddittoria.
Infatti, dapprima il teste ha dichiarato di trovarsi in via Zizzo “ove è avvenuto il sinistro”, per poi correggersi e affermare che “meglio vicino la Via Nazionale, ove si è verificato il sinistro”. Inoltre, il ha dichiarato espressamente di non aver visto Tes_1
l'impatto tra i veicoli, ma ha precisato di aver sentito “un forte botto lateralmente rispetto alla mia posizione” e di aver visto, voltandosi, la a ridosso dello sportello posteriore CP_6
della Yaris lato guidatore, precisando che i veicoli erano “in posizione di quiete nelle proprie corsie”. Quanto affermato dal teste viene successivamente smentito dallo stesso nel corso della prova. Ed infatti, il ha riferito che “l'autovettura SE, in realtà, Tes_1
aveva oltrepassato la linea di mezzeria” (di conseguenza la SE non poteva più trovarsi all'interno della propria corsia) e che il rumore che aveva inizialmente avvertito era più uno scoppio che un botto. Peraltro, il teste ha riferito che sulla corsia della (veicolo CP_8
pagina 5 di 11 di parte attrice) c'erano diversi accessi per complessi condominiali – il che farebbe presumere che il veicolo attoreo probabilmente stava uscendo da un luogo privato -.
La contraddittorietà della prova testimoniale non consente di ricostruire la dinamica del sinistro con sufficiente certezza, tale da individuare una responsabilità prevalente in capo ad uno o ad un altro conducente.
Peraltro, in atti non vi è un rapporto di polizia stradale che faccia chiarezza sull'esatta dinamica o documentazione fotografica che rappresenti i veicoli al momento del sinistro.
In atti vi è soltanto la constatazione amichevole di incidente stradale, sottoscritta dal solo attore e riportante la dinamica del sinistro per come descritta dallo stesso in citazione, ed il verbale di pronto soccorso, ove l'attore riferisce al personale medico di aver subito un incidente stradale, elementi che nulla aggiungono al quadro probatorio.
L'unico dato certo è l'avvenuto scontro tra i veicoli, anche se non è possibile ricostruire con esattezza l'effettiva dinamica e, quindi, individuare le responsabilità in capo ai due conducenti. Sul punto, la stessa assicurazione convenuta, in comparsa di costituzione e risposta, non ha contestato l'esistenza del sinistro, ma la graduazione delle responsabilità in capo ai conducenti. Ed infatti, l'assicurazione ha ritenuto che la responsabilità nel determinismo dell'evento non fosse da ascrivere esclusivamente in capo al convenuto, ma in concorso ai conducenti dei due veicoli.
Per questi motivi
, offriva la somma di euro 1.500,00 – accettata a titolo di acconto da parte attrice – sulla scorta di una responsabilità concorsuale.
Peraltro, in atti vi è la foto della Toyota grigia post sinistro, che riporta delle ammaccature nello sportello posteriore sinistro (lato guidatore), conformemente a quanto dichiarato dal teste.
A fronte, quindi, dell'impossibilità di ricostruire con esattezza cosa sia effettivamente avvenuto, deve applicarsi il disposto di cui all'art. 2054, co. 2, c.c., secondo cui “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
pagina 6 di 11 Ed invero, in materia di responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli la presunzione di eguale concorso di colpa, stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c., ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro.
Sul punto, la Cassazione, con l'ordinanza 13727 del 02/05/2022 ha precisato che
“[…] ove, in base allo acquisito materiale probatorio, sia esclusa da quel giudice la possibilità della esatta ricostruzione dell'incidente, esattamente è imputata pari responsabilità ai conducenti coinvolti nell'accadimento ed applicato il principio sussidiario della corresponsabilità dettato dal secondo comma dell'art. 2054 c.c.”.
Nel caso di specie, ritiene questo Giudice che nessuna delle parti in causa abbia superato la presunzione di pari responsabilità stabilità dall'art. 2054, co. 2, c.c., in quanto né l'appellante né l'assicurazione appellata sono riusciti a dimostrare che il sinistro si sia verificato per responsabilità esclusiva o prevalente dell'altra parte.
In particolare, i conducenti dei veicoli sinistrati non hanno provato di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, dimostrando non già l'impossibilità di una condotta diversa o la diligenza massima, bensì di aver osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del Codice della strada, da valutarsi con riferimento alle circostanze del caso concreto.
Per questi motivi
, il sinistro deve attribuirsi al concorso paritario di colpa dei due conducenti coinvolti.
Conseguentemente, i convenuti vanno condannati in solido al risarcimento del danno in favore di parte appellante nella misura del 50%.
Con riferimento al quantum debeatur, la CTU, dott.ssa , sulla Persona_2
scorta della documentazione medica in atti e dell'esame obiettivo espletato sul paziente
(appellante), ha ritenuto che “ riportava trauma contusivo spalla Parte_1
sx, lesività per la quale veniva prescritta terapia antinfiammatoria, controllo radiografico al persistere di algia con dimissione e prognosi di gg. 10 s.c. […]”. La consulente ha pagina 7 di 11 proseguito rilevando che il paziente aveva effettuato “un esame ecografico alla spalla sx che escludeva lesività tendinee a carico della cuffia dei rotatori evidenziando altresì un quadro artrosico all'articolazione acromion-claveare”.
La CTU ha, quindi, affermato che “dall'esame obiettivo in atto effettuato non è emersa alcuna limitazione funzionale a carico della spalla sx, né turbe trofiche o riduzione del tono muscolare. Il reperto artrosico rilevato a carico dell'articolazione acromion- claveare sx, proprio per l'intrinseco carattere degenerativo che caratterizza tale affezione tenuto conto del breve lasso di tempo tra incidente e reperto del quadro artrosico (troppo breve per il realizzarsi di alterazioni artrosiche rx rilevabili) e tenuto conto del costante uso di stampelle a cui è costretto l'odierno attore, per problematiche afferenti ad altro evento traumatico, tale condizione non può trovare una correlazione causale con il sinistro per cui è causa”.
La consulente medico legale ha, dunque, concluso che “allo stato non si identificano lesività risarcibili sotto il profilo del danno biologico”.
Tuttavia, il medico legale ha individuato in capo all'appellante una inabilità temporanea, delimitandola a un periodo di ITP di giorni 10 al 75% ed in un periodo di ITP di giorni 62 nella percentuale del 50%, tenendo, altresì, conto della difficoltà del soggetto all'utilizzo delle stampelle per l'algia alla spalla sx.
Ebbene, le conclusioni cui è addivenuta la CTU sono condivise da questo Giudice, in quanto sono adeguatamente motivate e tecnicamente sostenute.
Sul punto, parte appellante, dopo l'espletamento della consulenza tecnica medico- legale, ne ha chiesto il rinnovo, in quanto la CTU non ha ritenuto che il reperto artrosico dell'articolazione fosse riconducibile all'evento lesivo, nonostante il referto radiologico non escluda la riconducibilità della lesione all'evento, riconoscendo all'attore esclusivamente l'ITP di 10 gg. al 75% e 62 al 50%, anche alla luce delle valutazioni della stessa compagnia, che ha ascritto in sede stragiudiziale postumi residuali in capo all'appellante pari al 2% (v. note conclusive del 24 aprile 2023).
pagina 8 di 11 Premesso che le parti non hanno fatto pervenire le osservazioni al medico legale successivamente all'invio delle bozze da parte di quest'ultimo, ma che le suddette osservazioni sono state fatte dall'appellante solo in sede di note conclusive, deve evidenziarsi che la CTU smentisce quanto rilevato dall'appellante. Ed infatti, la consulente ha espressamente evidenziato che il reperto artrosico rilevato a carico dell'articolazione acromion-claveare sx ha un intrinseco carattere degenerativo e che vi è stato un troppo breve lasso di tempo tra l'incidente e la possibilità che si sviluppassero delle alterazioni artrosiche rx rilevabili. Inoltre, la consulente, nello svolgere la relazione peritale, ha tenuto conto di tutta la documentazione medica prodotta in atti e, procedendo all'esame clinico sul paziente, ha escluso che il reperto artrosico dell'articolazione fosse riconducibile causalmente con il sinistro de quo, in quanto il periziando era costretto già all'uso costante di stampelle per problematiche afferenti ad un altro evento traumatico, diverso da quello per cui è causa.
La CTU ha, dunque, adempiuto al suo incaico correttamente, eseguendo un esame obiettivo sul paziente completo e tenendo contro di tutta la documentazione medica in atti, rispondendo puntualmente ai quesiti riferitele dal Giudice. Sicché non occorre procedere né al rinnovo, né al richiamo della CTU.
Ciò detto, quanto ai meccanismi concreti di liquidazione dei danni alla persona, occorre richiamare i principi individuati dalle quattro sentenze gemelle delle Sezioni Unite della Cassazione (cfr. Cass. Sez. Un. 28/11/2008 nr. 26972-73-74 e 65).
Al riguardo, è bene precisare che il danno non patrimoniale è da considerarsi categoria generale non suscettibile di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate;
l'interpretazione costituzionale dell'art. 2059 c.c. rimane soddisfatta dalla tutela risarcitoria di specifici valori della persona presidiati da diritti inviolabili secondo Costituzione ed il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno esistenziale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno (Cass. civ., Sez. Un., 11 novembre 2008, n.
26972). La liquidazione resta essenzialmente equitativa rimanendo validi i principi già
pagina 9 di 11 elaborati in tema di quantificazione di danno biologico e morale (Cass. 3399/2004). Si ritiene, pertanto, di fare ricorso, come base di calcolo, ai criteri di liquidazione del danno non patrimoniale da c.d. micropermanente, per lesioni di lieve entità derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti secondo quanto previsto dall'art. 139, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, aggiornati dal D.M. 16 ottobre 2023.
Nel dettaglio, la CTU ha accertato l'assenza di una invalidità permanente e un periodo di invalidità temporanea parziale di giorni 10 al 75% e di giorni 62 al 50%.
Pertanto, in relazione a quanto accertato dalla CTU, deve essere riconosciuta al
, la somma di euro 2.109,80 (così determinata: 10 giorni di inabilità temporanea Pt_1
parziale al 75%, pari ad euro 411,00; 62 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%, pari ad euro 1.698,80). Non è stata accertata la sussistenza dell'invalidità permanente.
Su dette somme, spettanti al , a titolo di invalidità temporanea, occorre Pt_1
operare la decurtazione del 50% per il suo contributo causale nella verificazione del sinistro, giungendo in tal modo alla somma di euro 1.054,90.
La somma così determinata è già rivalutata essendo aggiornata ai valori attuali;
inoltre, possono riconoscersi gli interessi al tasso legale sulla somma dovuta, dapprima devalutata alla data del fatto e poi anno per anno progressivamente rivalutata secondo gli indici ISTAT fino alla pubblicazione della presente sentenza, a far data della quale diviene debito di valuta e decorrono, sulla somma così determinata, solo gli interessi legali.
Non vi sono spese mediche documentate in atti.
Deve evidenziarsi che l'assicurazione convenuta ha già liquidato al la somma Pt_1
di euro 1.150,00, per i danni fisici subiti dallo stesso e tenendo conto del suo apporto concorsuale nel sinistro. Tale somma soddisfa per eccesso quanto dovuto dall'assicurazione appellata all'appellante a titolo di risarcimento del danno. Pertanto, nulla
è più dovuto all'appellante da parte della Controparte_1
Va, pertanto, integralmente confermata la sentenza di primo grado anche in punto di spese, stante il rigetto delle domande attoree.
pagina 10 di 11 6. Tenuto conto, tuttavia, che è stata ravvisata una responsabilità nella misura del
50% della convenuta, anche se l'appello è stato rigettato stante il pagamento satisfattivo da parte dell'assicurazione – quindi, per ragioni diverse da quelle argomentate dal Giudice di primo grado – vanno interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Le spese di CTU vanno poste interamente a carico dell'appellante.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 D.P.R. n. 115/2002, a norma del quale
“quando l'impugnazione … è respinta integralmente … la parte che l'ha proposta è tenuta
a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione …”.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice d'Appello, definitivamente pronunciando;
1. Dichiara la contumacia della Controparte_4
2. Rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
3. Compensa le spese di questo grado di giudizio;
4. Pone definitivamente a carico dell'appellante le spese di CTU;
5. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. n. 115/02.
Così deciso in Messina il 16 gennaio 2025
Il Giudice
Maria Militello
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Valentina
Mondello, Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo, presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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