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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/12/2025, n. 3587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3587 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 751/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Giovanna Ferrero Consigliere dr. Natalia Imarisio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 751/2025 promossa in grado d'appello
DA
e Parte_1 Parte_2
(C.F. ), elettivamente domiciliati in CORSO MATTEOTTI 3 MILANO P.IVA_1
presso lo studio dell'avv. ZUCCHELLI EDOARDO, che li rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTI
CONTRO
C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA AMEDEI Controparte_1 P.IVA_2
N. 15 20123 MILANO presso lo studio dell'avv. TALENTI ALFREDO, che la pagina 1 di 16 rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. PAGLIA RICCARDO
( ) VIA AMEDEI, 15 20123 MILANO;
C.F._1
APPELLATA
sulle seguenti conclusioni
Per e : Parte_1 Parte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, ritenuta l'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. nonché ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., riformare la Sentenza e, per tutte le ragioni esposte in atti:
1) Nel merito:
1.1) accogliere il primo e secondo motivo di appello proposti dallo Stato per le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'assenza di un rapporto contrattuale tra e lo e la sua Ambasciata e/o, Controparte_1 Pt_1 Parte_1
comunque, l'assenza di prova delle asserite prestazioni svolte da e CP_1
conseguentemente dichiarare che nulla deve lo e la sua Ambasciata Pt_1 Parte_1
a , con revoca del decreto ingiuntivo opposto;
CP_1
1.2) accogliere il terzo motivo di appello proposto dallo Stato per le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità dell'ipotetico rapporto contrattuale dedotto in causa e conseguentemente dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o, comunque, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
1.3) in subordine rispetto ai punti 1.1 e 1.2 che precedono, accogliere il quarto motivo di appello proposto dallo Stato per le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto riducendo l'importo asseritamente dovuto a Controparte_1
pagina 2 di 16 della somma pari a Euro 2.690.00;
1.4) sempre in subordine rispetto ai punti 1.1 e 1.2 che precedono, accogliere il quinto motivo di appello proposto dallo Stato per le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, riformare la Sentenza in punto spese, riducendo la relativa condanna di un importo non inferiore a Euro 5.882,00;
2) In ogni caso, rigettare le domande avversarie, con revoca del decreto medesimo e con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio ex DM 55/2014, oltre accessori.
Per Controparte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, respinta ogni avversaria domanda, istanza ed eccezione, previe le declaratorie tutte del caso, con ogni miglior formula, nonché con ogni miglior adempimento ed espletamento in rito e in diritto:
- nel merito, respingere integralmente, in quanto infondati in fatto ed in diritto, i motivi di appello tutti formulati dall'appellante, confermando di conseguenza integralmente la sentenza del Tribunale di Milano n. 922/2025, pubblicata in data 3/2/2025.
- in via subordinata, nel denegato caso di riforma della sentenza appellata: condannare lo e la sua Ambasciata presso la Santa SE al pagamento, in favore di Parte_1
dell'importo di € 307.016,00, o del diverso maggiore o minore importo Controparte_1
ritenuto di giustizia, oltre ad € 2.690,00 per spese inerenti agli estratti autentici, oltre agli interessi moratori, ai sensi del d. lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002, dalla scadenza delle singole fatture al saldo.
- in ulteriore subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento dell'eccezione di nullità del rapporto contrattuale intercorso tra le parti, o comunque di sua inesistenza relativamente alla pretesa azionata, condannare parte opponente in favore di CP_1
pagina 3 di 16 al pagamento di una indennità, pari ad € 164.039,86, o al diverso importo ritenuto CP_1
di giustizia, a titolo di arricchimento senza causa.
- in via istruttoria: senza inversione dell'onere della prova, per il caso in cui l'adita Corte
d'Appello ritenga necessario svolgere ulteriore attività istruttoria, si ribadiscono le seguenti istanze:
I) si insiste per l'ammissione dell'interrogatorio formale dell'Ambasciatore di Pt_1
presso la Santa SE, nonché di essere ammessi alla prova per testi, sui seguenti dedotti capitoli (si precisa che i documenti citati già prodotti in giudizio attengono al fascicolo
R.G. n. 25543/2023):
A1) vero che in data 12/10/2019, presso il giardino dell si è tenuto il Parte_3
primo incontro tra il direttore dell'albergo, sig. le dipendenti del Controparte_2
Gruppo sig.re (Director of Area) e Parte_4 Persona_1 Controparte_3
( Manager - Mena Area) ed il funzionario Controparte_4 CP_5
dell'ambasciata di presso la Santa SE sig. (responsabile della Pt_1 Persona_2
sicurezza dell;
Parte_2
A2) vero che in occasione dell'incontro di cui al capitolo di prova che precede il sig. rappresentava al direttore dell'albergo sig. la necessità Persona_2 Controparte_2
dell presso la Santa SE di ospitare dei militari libici presso Parte_2
l' in seguito alle loro dimissioni dall'Ospedale San Raffaele e che la Parte_3
suddetta si sarebbe assunta l'onere economico relativo ai soggiorni dei Parte_2
militari, saldando le fatture per i loro soggiorni;
A3) vero che in data 13/11/2019 la sig.ra inviava l'email che si Persona_3
rammostra al teste (doc.9) all'indirizzo riguardante le Email_1
modalità di fatturazione;
A4) vero che il 14/11/2019 il sig. (responsabile amministrativo Persona_4
dell contattava telefonicamente il direttore dell sig. Parte_2 Parte_3 [...]
e gli confermava che la fatturazione per i soggiorni dei militari libici ospitati CP_2
pagina 4 di 16 presso l'albergo potesse essere fatta all presso la Santa SE con le Parte_2
modalità indicate nell'email del 13/11/2019 che si rammostra al teste quale doc.9;
B1) vero che a partire dall'ottobre 2019 e sino al 21/5/2020, presso l sito Parte_3
in Milano, via Olgettina n. 60, venivano ospitate le persone indicate nell'elenco di cui al doc.21 (che si rammostra al teste) con date di arrivo e partenza dei singoli ospiti e presso le stanze indicate nel medesimo documento, redatto dal sig. e dalla Parte_5
sig.ra sulla base delle fatture che lei stessa ha predisposto Persona_3
settimanalmente sulla base della rilevazione delle presenze in albergo, riguardanti gli ospiti di nazionalità libica;
B2) vero che gli ospiti indicati nel doc.21 che si rammostra al teste giungevano all'Hotel
all'atto del check-in, accompagnati dalle dipendenti del Gruppo San Donato Pt_3
sig.re (Director of MENA Development Area) e Persona_1 Controparte_4
( Manager - Mena Area); CP_5
B3) vero che la disponibilità delle camere presso l per ospitare i sig.ri Parte_3
indicati nel doc.21 che si rammostra al teste, nel periodo compreso tra l'ottobre 2019 ed il 21/5/2020, veniva richiesta dall presso la Santa SE, in persona Parte_2
dei funzionari sig.ri (responsabile amministrativo dell' , Persona_4 Parte_2
Per_ (responsabile della sicurezza dell'ambasciata) e dai dott.ri e Persona_2 Per_6
con comunicazioni inviate all'Ufficio Relazioni Internazionali del Gruppo San Donato in persona dei sig.ri (Director of MENA Development Area), Persona_1 [...]
( e (assistente CP_4 Controparte_6 Persona_7
dell'amministratore delegato del Gruppo San Donato Paolo Rotelli);
B4) vero che il Gruppo San Donato in persona dei sig.ri Persona_1 CP_4
e ricevute le richieste di disponibilità delle stanze di cui al
[...] Persona_7
capitolo di prova che precede, procedeva a prendere contatti con il Direttore dell Pt_3
sig. per la prenotazione;
[...] Controparte_2
pagina 5 di 16 B5) vero che in una prima fase relativa al periodo ottobre 2019 - fine dicembre 2019, i contatti tra il Gruppo San Donato e l' per la prenotazione delle stanze in Parte_3
favore dei pazienti libici dimessi dall'ospedale San Raffaele, su richiesta dell presso la Santa SE, avveniva tramite messaggi whatsapp Parte_2
come da doc.25 che si rammostra al teste;
B6) vero che in una seconda fase relativa al periodo fine dicembre 2019 - fine marzo
2020 (ultimi ingressi) i contatti tra il Gruppo San Donato e l per la Parte_3
prenotazione delle stanze in favore dei pazienti libici dimessi dall'ospedale San
Raffaele, su richiesta dell di presso la Santa SE, avveniva Parte_2 Pt_1
telefonicamente, in occasione dell'ingresso di nuovi ospiti alle date indicate nel doc. 21 che si rammostra al teste;
B7) vero che il sig. ed il dott. nel periodo di permanenza dei Persona_2 Per_6
militari libici presso l' (ed in particolare nel periodo 1/2/2020 - 21/5/2020), Parte_3
si recavano ogni mese presso l'albergo per verificare quali persone fossero ospitate.
C1) vero che al momento di ingresso di ciascun ospite indicato nel doc.21 che si rammostra al teste venivano richiesti dal personale addetto alla reception i dati personali utilizzati per la compilazione delle schede di pubblica sicurezza di cui al doc.10 che si rammostra al teste;
C2) vero che l'accoglienza degli ospiti di cui al doc.21 che si rammostra al teste nelle date ivi indicate avveniva da parte dell'addetto di turno alla reception dell Parte_3
indicato nel doc.26 che si rammostra al teste, redatto dal sig. sulla Parte_5
base delle tabelle dei turni predisposte mensilmente dalle sig.re e Parte_6
che si rammostrano al teste quale doc.27; Parte_7
D1) vero che in data 24/2/2020 il sig. (responsabile amministrativo Persona_4
dell contattava telefonicamente il direttore dell sig. Parte_2 Parte_3 [...]
per chiedergli l'invio di una email con l'indicazione dei militari libici CP_2
ospitati in albergo;
pagina 6 di 16 D2) vero che in data 25/2/2020 la sig.ra inviava l'email con l'allegato Persona_3
che si rammostra al teste (doc.12) all'indirizzo Email_1
E1) vero che copia di cortesia delle fatture di cui al doc.4 che si rammostra al teste venivano inviate via email dalla sig.ra all'indirizzo Per_3 Email_1
come da doc.3 che si rammostra al teste;
E2) vero che le fatture di cui al doc.4 che si rammostra al teste, venivano emesse in formato elettronico ed inviate tramite sistema di interscambio all' Parte_2
presso la Santa SE, come da doc.17 che si rammostra al teste;
E3) vero che in data 18/11/2019 la sig.ra riceveva l'email che si Persona_3
rammostra al teste (doc.11), dall'indirizzo Email_1
F1) vero che l nei mesi di febbraio, marzo e maggio 2020 è rimasto aperto Parte_3
per consentire il soggiorno dei militari libici ospitati presso la sua struttura ricettiva sita in Milano, via Olgettina n. 60;
F2) vero che gli stralci del registro corrispettivi e del registro iva della Controparte_1
come da doc.37 che si rammostra al teste, sono stati estratti dalle relative scritture contabili della Controparte_1
Si indicano quali testi in relazione ai precedenti capitoli di prova:
- sig. domiciliato presso la con sede in Milano, Piazza Controparte_2 Controparte_1
della Repubblica n. 26, sui capitoli di prova orale dedotti e non ammessi B5), B6), B7),
C2), E2), F1), F2);
- la sig.ra domiciliata presso la con sede in Milano, Persona_3 Controparte_1
Piazza della Repubblica n. 26, sui capitoli di prova orale dedotti e non ammessi B5),
B6), B7), C2), E2), F1), F2);
- il sig. domiciliato presso la con sede in Milano, Parte_5 Controparte_1
Piazza della Repubblica n. 26, sui capitoli di prova orale dedotti e non ammessi B5),
B6), B7), C2), E2), F1), F2);
pagina 7 di 16 - la sig.ra domiciliata presso la sede legale del Gruppo San Donato Controparte_4
e residente in [...] - lett. C, sui capitoli di prova orale dedotti e non ammessi B5), B6), B7), C2), E2), F1), F2);
- i sig.ri Parte_6 Parte_8 Parte_9 Controparte_7
, , domiciliati presso la CP_8 Parte_10 Parte_11 Parte_7
con sede in Milano, Piazza della Repubblica n. 26, su tutti i capitoli, ivi Controparte_1
inclusi i capitoli da B1), B2), C1 e C2).
II) Si insiste per l'ammissione della formulata istanza ex art. 213 c.p.c., volta all'acquisizione dei documenti di identità degli ospiti libici (che non è stato possibile acquisire aliunde) di cui alle schede di pubblica sicurezza contenute nel doc.10, nella disponibilità della Procura della Repubblica di Milano, ovvero della Polizia di Stato di
Milano, in ragione delle indagini svolte con riferimento alla presenza presso l Pt_3
di militari libici.
[...]
III) Per quanto possa occorrere, ci si rimette comunque alla valutazione del Giudice a proposito dell'opportunità di un'eventuale consulenza tecnica d'ufficio, che agevoli l'esame della documentazione contabile.
IV) Si insiste per l'ammissione del confronto ex art. 254 c.p.c. tra la sig.ra CP_4
ed il sig. sui capitoli A1), A2), B3) e B4) e tra la sig.ra
[...] Controparte_2 [...]
ed il sig. sul capitolo B2). CP_4 Parte_5
In ogni caso, con vittoria di compensi professionali e spese di entrambi i gradi di giudizio.
pagina 8 di 16 MOTIVI DELLA DECISIONE in fatto e diritto
Lo e la sua presso la Santa SE (d'ora in avanti anche Parte_1 Parte_2 Parte_2 proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n.3696\2023 emesso dal Tribunale di Milano, ottenuto dalla titolare dell' in Milano, per l'importo di euro 309.706,00, quale Controparte_1 Parte_3 corrispettivo di servizi alberghieri resi.
La in particolare esponeva nel ricorso di avere effettuato prestazioni alberghiere presso la Controparte_1 propria struttura sita in Milano, in favore di cittadini libici, il cui onere economico era Parte_3 stato preso in carico dalla presso la Santa SE, che aveva inizialmente pagato i Parte_2 corrispettivi dovuti, omettendo tuttavia di saldare le fatture emesse a partire dal 13-2-2020.
Le opponenti eccepivano l'inesistenza della notificazione del ricorso e del decreto e la nullità di quest'ultimo per omessa traduzione in lingua araba e, nel merito, la mancanza della prova del negozio giuridico costituente il titolo della pretesa e, in ogni caso, la nullità del contratto per mancanza di forma scritta, richiesta ad substantiam ex art. 17, R.D. n. 2440/1923.
Le parti opponenti infine contestavano l'ingiunzione, quanto al rimborso riconosciuto alla ricorrente delle spese notarili sostenute per l'estratto autentico delle scritture contabili, trattandosi di un documento superfluo, potendo essere sostituito dalle fatture elettroniche.
Si costituiva in giudizio la contestando il fondamento dell'opposizione, della quale si Controparte_1 chiedeva il rigetto, eccependo preliminarmente la mancanza dei poteri rappresentativi dello Stato di
Libia da parte del sig. che aveva firmato la procura alle liti e facendo rilevare, nel Persona_8 merito, come l aveva inizialmente onorato gli accordi, a far tempo dall'ottobre 2019 sino al Parte_2 febbraio del 2020, omettendo da questo momento in poi i pagamenti delle fatture emesse per i servizi alberghieri erogati.
Parte opposta, in via subordinata, nel caso di accoglimento dell'eccezione di nullità del contratto, proponeva domanda di arricchimento senza causa. provvedeva a rinnovare la notificazione del ricorso monitorio e del decreto ingiuntivo, Controparte_1 unitamente alla loro traduzione in lingua araba, per via diplomatica, che veniva opposto dalla parte ingiunta.
Riunita la nuova opposizione, recante il n.rg. 25543\2023, a quella precedente n. rg. 15950\2023, il
Tribunale di Milano, con la sentenza n.922\2025 pubblicata il 3-2-2025, le rigettava, confermando il decreto ingiuntivo opposto, e condannando le opponenti alle spese di giudizio.
pagina 9 di 16 Il primo giudice, rilevato come le eccezioni preliminari sollevate dalle parti, quanto alla notificazione del ricorso ed all'esistenza dei poteri rappresentativi in capo a parte opponente, dovessero ritenersi abbandonate, riteneva anzitutto dimostrato il rapporto contrattuale dedotto in giudizio dalla , CP_1 sia attraverso la pacifica esecuzione dello stesso dall'ottobre 2019 al febbraio 2020, sia in base alle prove testimoniali assunte, sia in forza delle comunicazioni intercorse tra le parti.
Il tribunale escludeva la nullità del contratto per mancanza di forma scritta, rilevando che l'art. 17 R.D.
n.2440 del 1923, invocato dalle parti opponenti, non potesse trovare applicazione a soggetti stranieri, neppure in via analogica.
Infine, il giudice di primo grado riteneva provato il quantum della pretesa creditoria, emergente dalla documentazione prodotta, neppure oggetto di specifica contestazione da parte delle opponenti, e ravvisava la debenza anche dell'importo per il rimborso delle spese per gli estratti autentici delle scritture contabili.
Detta pronuncia è stata impugnata dallo e dalla sua Ambasciata presso la Santa SE, Parte_1 in forza di cinque motivi di appello.
Si è costituita in giudizio la contestando il fondamento della impugnazione e Controparte_1 chiedendone il rigetto.
Spirati i termini assegnati ai sensi dell'art. 352 c.p.c., e depositate dalle parti le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per l'udienza del 18 novembre 2025, nella camera di consiglio del 26 novembre 2025.
Con il primo motivo le parti appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto provato l'asserito rapporto contrattuale.
Si lamenta come il primo giudice avrebbe errato nel valutare gli elementi documentali prodotti in giudizio dalla e le deposizioni testimoniali, assunte anche in violazione dell'art. 2721 c.c., CP_1 dalle quali non emergeva la prova che le asserite prestazioni alberghiere fossero state richieste ed autorizzate dall' Parte_2
Aggiungono le appellanti come la circostanza che le prestazioni alberghiere fossero state fornite da ottobre 2019 a febbraio 2020 non dimostrava, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, un obbligo di pagamento per le successive fatture emesse da febbraio a maggio del 2020, e come neppure le prove orali avessero confermato l'esistenza di un accordo tra le parti.
Con il secondo motivo gli appellanti censurano la decisione di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto dimostrata l'esecuzione delle prestazioni delle quali si chiedeva il pagamento.
pagina 10 di 16 Assumono le parti appellanti come né dalla documentazione prodotta in giudizio né dalle prove orali assunte, emergeva la prova della effettiva esecuzione delle prestazioni alberghiere oggetto della domanda di pagamento.
Con il terzo motivo le parti appellanti assumono come il giudice di primo grado avesse errato nel respingere l'eccezione di nullità del contratto per difetto della forma scritta prescritta dall'art. 17 R.D.
2440 del 1923.
Si assume con il motivo come la detta disposizione sarebbe suscettibile di interpretazione non analogica ma estensiva, anche agli Stati stranieri, con la conseguente nullità del contratto dedotto in giudizio, per difetto di forma scritta.
Con il quarto motivo le parti appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto dovuto il rimborso, in favore della delle spese sostenute per l'estratto autentico Controparte_1 delle scritture contabili, allegato in sede monitoria.
Si assume come detta spesa non poteva che ritenersi superflua, una volta introdotta la modalità di fatturazione elettronica, e quindi non poteva essere posta a carico della parte ingiunta.
Con il quinto motivo viene impugnato il capo della sentenza che ha regolato le spese.
Assumono le parti appellanti come il tribunale le aveva condannate al rimborso delle spese di lite per entrambi i giudizi riuniti, mentre il secondo giudizio di opposizione, poi riunito al primo, era conseguenza della errata condotta processuale di , che aveva notificato nuovamente il decreto CP_1 ingiuntivo, questa volta in modo valido, costringendo tuttavia le parti ingiunte a proporre un nuovo giudizio di opposizione.
Secondo gli appellanti, il giudice di primo grado avrebbe dovuto porre a carico di le Controparte_1 spese, pari ad euro 5.882,00, della fase introduttiva del secondo giudizio di opposizione, recante il n.rg.
25543\2023, e conseguentemente ridurre l'importo liquidato in favore della opposta, in misura corrispondente a detto importo.
Le parti appellanti, infine, ripropongono le eccezioni sollevate in primo grado, quanto alla inammissibilità della domanda subordinata della , di arricchimento senza causa. CP_1
Il terzo motivo che, attesa la sua priorità logica e giuridica, deve essere esaminato per primo, non ha fondamento.
Secondo un principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte, nei contratti in cui sia parte una pubblica amministrazione e pur ove questa agisca iure privatorum, è richiesta, in ottemperanza al disposto degli artt. 16 e 17 del r. d. 18 novembre 1923, n. 2440, come per ogni altro pagina 11 di 16 contratto stipulato dalla pubblica amministrazione stessa, la forma scritta ad substantiam, che diviene espressione dei principi d'imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione posti dall'art. 97 Cost. perché è strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa nell'interesse sia del cittadino, costituendo remora ad arbitri, sia della collettività, agevolando l'espletamento della funzione di controllo (da ultimo Cass. 8865\2025).
La stessa Suprema Corte ha avuto modo di precisare come l'applicabilità della normativa sulla forma dei contratti di cui agli articoli 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923, ha come presupposto che parte contraente sia una Pubblica Amministrazione in senso stretto (Cass. SU 20684\2018).
Come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado, alla stregua del principio generale della libertà di forma che vige in campo negoziale, salve le eccezioni stabilite dalla legge, non può trovare applicazione, nel caso in cui -come accade nella fattispecie- un contraente sia un ente pubblico di altro
Stato, la particolare disciplina in tema di forma posta dall'art. 17 del rd 2440 del 1923, che è, come detto, espressione del principio di cui all'art. 97 Costituzione, che, all'evidenza, ha una portata interna al nostro ordinamento.
Il primo ed il secondo motivo, che attesa la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, non hanno fondamento.
Va anzitutto rilevata l'inconsistenza della eccezione sollevata ai sensi dell'art. 2721 c.c., quanto alle prove testimoniali assunte.
Come insegna la Suprema Corte, in tema di prova testimoniale, i limiti di valore, sanciti dall'art. 2721
c.c., non attengono all'ordine pubblico, ma sono dettati nell'esclusivo interesse delle parti private, con la conseguenza che la prova deve ritenersi ritualmente acquisita, ove la parte interessata non ne abbia tempestivamente eccepito l'inammissibilità in sede di assunzione o nella prima difesa successiva (Cass.
18971\2022).
Nella fattispecie in esame, si è verificata esattamente l'evenienza oggetto della detta pronuncia della
Corte di Cassazione, posto che le parti opponenti in primo grado, dopo avere invocato l'art. 2721 c.c. nella memoria depositata ex art. 183 comma sesto n.3 c.p.c., non hanno sollevato eccezioni né durante l'assunzione della prova, né al termine della stessa.
E' circostanza pacifica che il rapporto negoziale sia stato regolarmente eseguito, dalla a far Parte_2 tempo dall'ottobre 2019, sino al febbraio 2020, avendo quest'ultima provveduto a pagare le fatture emesse per le prestazioni alberghiere, per un importo di oltre euro 200.000,00.
Il giudice di primo grado non ha, contrariamente a quanto assumono le parti appellanti, ricavato da ciò
pagina 12 di 16 l'esistenza di un rapporto perpetuo tra le parti, ma ha affermato come, dimostrata l'esistenza di un rapporto continuativo avente ad oggetto la prestazione di servizi alberghieri, l'assenza di allegazione e prova da parte delle opponenti di fatti estintivi o modificativi di detto rapporto, era elemento indiziario nel senso di ritenere che lo stesso avesse avuto esecuzione anche in epoca successiva al febbraio 2020.
In ogni caso, ciò che rileva è che, sia il tenore delle comunicazioni e-mail intercorse tra le parti, sia le deposizioni testimoniali assunte, dimostrano la fondatezza delle allegazioni della . CP_1
Quanto alle prime, è di particolare rilievo, come già sottolineato dal giudice di primo grado, la e-mail dell'11 aprile 2020 -epoca in cui secondo l'assunto delle parti appellanti da tempo il rapporto tra le parti avrebbe cessato di avere esecuzione- inviata da alla direzione dell'hotel Persona_9 Pt_3 che ha il seguente testuale contenuto : “Egregio direttore in base alla tua telefonata di stamattina, denunciando l'abuso commesso e i danni economici che hanno creato
[...]
[...]
Persona_10
Dovremmo informarla che i pazienti sopra nominati non sono più sotto la nostra cura e responsabilità
Si richiede l'immediata azione per farli uscire dall'hotel e chiudere le loro camere
Cordiali saluti
. Persona_9
Detta mail seguiva la segnalazione della direzione dell'hotel circa un litigio avvenuto all'interno Pt_3 dell'albergo tra tre ospiti libici, che aveva provocato un danneggiamento degli arredi della struttura, e veniva allegata alla denuncia sporta alla Questura di Milano da parte sig. , direttore Controparte_2 dell'hotel.
Non può dubitarsi come la detta comunicazione -la cui provenienza da qualificatosi Persona_9 come responsabile sanità dell'Ambasciata Libica presso la Santa SE, non è oggetto di specifica contestazione da parte dell'appellante, che si limita a far rilevare l'assenza di poteri rappresentativi dell' in capo al detto soggetto- dia per presupposto, e quindi per riconosciuto, anzitutto che Parte_2
i tre nominativi indicati erano stati sino a quel momento ospitati “a cura e responsabilità” della ed in secondo luogo lasciava intendere che l'esclusione per il futuro valeva solo per i tre Parte_2 nominativi indicati, ciò che con ragionamento indiziario permette di ritenere che i tre soggetti non fossero i soli ospiti libici accolti in hotel su richiesta dell' Parte_2
Le prove orali assunte confermano poi sia l'esistenza di un accordo tra e l' sia CP_1 Parte_2
pagina 13 di 16 l'avvenuta esecuzione dei servizi alberghieri oggetto della domanda di pagamento.
Le dette circostanza sono state infatti confermate concordemente dai testi , Parte_5
e , impiegati i primi due e direttore, il terzo, dell'hotel Persona_3 Controparte_2 Pt_3
La doglianza delle parti appellanti, secondo cui il primo giudice avrebbe del tutto omesso di considerare la deposizione del teste che avrebbe reso dichiarazioni contrastanti Controparte_4 con quelli degli altri testi, non ha alcun fondamento.
Rispondendo sul capitolo di prova di parte opposta n.A2 (“ vero che in occasione dell'incontro di cui al capitolo di prova che precede il sig. rappresentava al direttore dell'albergo sig. Persona_2 [...] la necessità dell'Ambasciata presso la Santa SE di ospitare dei militari libici CP_2 Pt_2 presso l' in seguito alle loro dimissioni dall'Ospedale San Raffaele e che la suddetta Parte_3
Ambasciata si sarebbe assunta l'onere economico relativo ai soggiorni dei militari, saldando le fatture per i loro soggiorni”) la teste ha dichiarato :”.. Non so se tali accordi sia stati presi durante l'incontro del 12.10.19, ma sono a conoscenza, a seguito del lavoro che svolgo presso la struttura ospedaliera, che l'Ambasciata della Libia presso la Santa SE si sarebbe fatta carico dei pagamenti dei soggiorni dei militari feriti;
A.d.r. Sono a conoscenza che dopo le dimissioni dall'ospedali gli stessi dovevano fare delle medicazioni e pertanto, rimanevano ospiti dell'albergo e prima andavano anche all'Hotel Pt_3
NH di Segrate ..”.
Rispondendo sul capitolo n.B4 (“vero che il Gruppo San Donato in persona dei sig.ri Persona_1
e ricevute le richieste di disponibilità delle stanze di cui al Controparte_4 Persona_7 capitolo di prova che precede, procedeva a prendere contatti con il Direttore dell' sig. Parte_3 per la prenotazione”) la teste ha dichiarato “…Non ricordo di aver mai effettuato Controparte_2 prenotazioni. Sono solo a conoscenza che vi era un accordo tra l'Ambasciata della Libia e l' Pt_3 per portare i militari lì dopo le dimissioni…”.
[...]
Risulta quindi evidente che anche la teste ha reso, contrariamente a quanto Controparte_4 assumono le parti appellanti, dichiarazioni dello stesso tenore di quelle degli altri testi, confermando l'esistenza dell'accordo tra e nei termini indicati dalla . Parte_2 Parte_3 CP_1
Il quarto motivo non ha fondamento.
L'art. 634 c.p.c. è stato di recente modificato, mediante il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, al fine di eliminare incertezze interpretative manifestatesi nella giurisprudenza, sulla idoneità delle fatture elettroniche alla emissione del decreto ingiuntivo.
Il nuovo comma 2 dell'art. 634 c.p.c. stabilisce che per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di pagina 14 di 16 danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale e da lavoratori autonomi, anche a persone che non esercitano tale attività “sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile nonché di quelle prescritte dalle leggi tributarie, purché tenute, anche con strumenti informatici, con l'osservanza delle norme stabilite dalla legge. Per i crediti di cui al presente comma costituiscono inoltre prova scritta idonea le fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze e gestito dall' ”. Controparte_9
Tenuto conto che la detta modifica normativa è intervenuta ben dopo il deposito del ricorso e la stessa emissione del decreto ingiuntivo, avvenuta il 17-2-2023, è all'evidenza del tutto legittima, e giustificata, la scelta della creditrice di avvalersi, in sede monitoria, dell'estratto autentico delle scritture contabili, facoltà, peraltro, mantenuta anche nella nuova disciplina introdotta.
Anche il quinto motivo non può trovare accoglimento.
Il giudice di primo grado ha liquidato in favore della opposta, la somma di euro 21.046,00 a titolo di compenso.
Avuto riguardo allo scaglione applicabile (cause da euro 260.001 ad euro 520.000), l'importo medio per le quattro fasi svoltesi innanzi al tribunale ammonta ad euro 22.457,00.
Deve pertanto escludersi sia che il primo giudice abbia duplicato i compensi in relazione al fatto che i giudizi di opposizione siano stati due, poi riuniti, sia che la liquidazione, attestatasi tra il minimo ed il massimo della tabella, in misura leggermente inferiore al valore medio, sia stata eccessiva.
Per le ragioni che precedono, l'appello deve essere respinto, con la conseguente conferma della sentenza impugnata.
Secondo il criterio della soccombenza, le parti appellanti vanno condannate al rimborso delle spese processuali sostenute dall'appellata, liquidate, tenuto conto delle questioni trattate, e comunque dei parametri di cui al DM n.147 del 2022, utilizzando i valori medi dello scaglione di riferimento,
(controversia di valore da euro 260.001 ad euro 520.000), per le tre fasi studio, introduttiva e decisionale, non risultando svoltasi quella istruttoria, in euro 14.239,00 per compenso oltre iva, cpa e
15% per rimborso spese forfettarie.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte delle appellanti, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR
115\2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228\2012.
P.Q.M.
pagina 15 di 16 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:
a)rigetta l'appello proposto dallo e dalla sua confermando di conseguenza Parte_1 Parte_2 la sentenza impugnata;
b)condanna le parti appellanti al pagamento in favore della delle spese di lite del presente Controparte_1 grado che si liquidano in complessivi euro 14.239,00 oltre iva, cpa e rimborso 15% spese forfettarie;
c)dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle parti appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 26 novembre 2025.
Il Presidente est. Carlo Maddaloni
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Giovanna Ferrero Consigliere dr. Natalia Imarisio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 751/2025 promossa in grado d'appello
DA
e Parte_1 Parte_2
(C.F. ), elettivamente domiciliati in CORSO MATTEOTTI 3 MILANO P.IVA_1
presso lo studio dell'avv. ZUCCHELLI EDOARDO, che li rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTI
CONTRO
C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA AMEDEI Controparte_1 P.IVA_2
N. 15 20123 MILANO presso lo studio dell'avv. TALENTI ALFREDO, che la pagina 1 di 16 rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. PAGLIA RICCARDO
( ) VIA AMEDEI, 15 20123 MILANO;
C.F._1
APPELLATA
sulle seguenti conclusioni
Per e : Parte_1 Parte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, ritenuta l'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. nonché ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., riformare la Sentenza e, per tutte le ragioni esposte in atti:
1) Nel merito:
1.1) accogliere il primo e secondo motivo di appello proposti dallo Stato per le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'assenza di un rapporto contrattuale tra e lo e la sua Ambasciata e/o, Controparte_1 Pt_1 Parte_1
comunque, l'assenza di prova delle asserite prestazioni svolte da e CP_1
conseguentemente dichiarare che nulla deve lo e la sua Ambasciata Pt_1 Parte_1
a , con revoca del decreto ingiuntivo opposto;
CP_1
1.2) accogliere il terzo motivo di appello proposto dallo Stato per le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità dell'ipotetico rapporto contrattuale dedotto in causa e conseguentemente dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o, comunque, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
1.3) in subordine rispetto ai punti 1.1 e 1.2 che precedono, accogliere il quarto motivo di appello proposto dallo Stato per le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto riducendo l'importo asseritamente dovuto a Controparte_1
pagina 2 di 16 della somma pari a Euro 2.690.00;
1.4) sempre in subordine rispetto ai punti 1.1 e 1.2 che precedono, accogliere il quinto motivo di appello proposto dallo Stato per le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, riformare la Sentenza in punto spese, riducendo la relativa condanna di un importo non inferiore a Euro 5.882,00;
2) In ogni caso, rigettare le domande avversarie, con revoca del decreto medesimo e con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio ex DM 55/2014, oltre accessori.
Per Controparte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, respinta ogni avversaria domanda, istanza ed eccezione, previe le declaratorie tutte del caso, con ogni miglior formula, nonché con ogni miglior adempimento ed espletamento in rito e in diritto:
- nel merito, respingere integralmente, in quanto infondati in fatto ed in diritto, i motivi di appello tutti formulati dall'appellante, confermando di conseguenza integralmente la sentenza del Tribunale di Milano n. 922/2025, pubblicata in data 3/2/2025.
- in via subordinata, nel denegato caso di riforma della sentenza appellata: condannare lo e la sua Ambasciata presso la Santa SE al pagamento, in favore di Parte_1
dell'importo di € 307.016,00, o del diverso maggiore o minore importo Controparte_1
ritenuto di giustizia, oltre ad € 2.690,00 per spese inerenti agli estratti autentici, oltre agli interessi moratori, ai sensi del d. lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002, dalla scadenza delle singole fatture al saldo.
- in ulteriore subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento dell'eccezione di nullità del rapporto contrattuale intercorso tra le parti, o comunque di sua inesistenza relativamente alla pretesa azionata, condannare parte opponente in favore di CP_1
pagina 3 di 16 al pagamento di una indennità, pari ad € 164.039,86, o al diverso importo ritenuto CP_1
di giustizia, a titolo di arricchimento senza causa.
- in via istruttoria: senza inversione dell'onere della prova, per il caso in cui l'adita Corte
d'Appello ritenga necessario svolgere ulteriore attività istruttoria, si ribadiscono le seguenti istanze:
I) si insiste per l'ammissione dell'interrogatorio formale dell'Ambasciatore di Pt_1
presso la Santa SE, nonché di essere ammessi alla prova per testi, sui seguenti dedotti capitoli (si precisa che i documenti citati già prodotti in giudizio attengono al fascicolo
R.G. n. 25543/2023):
A1) vero che in data 12/10/2019, presso il giardino dell si è tenuto il Parte_3
primo incontro tra il direttore dell'albergo, sig. le dipendenti del Controparte_2
Gruppo sig.re (Director of Area) e Parte_4 Persona_1 Controparte_3
( Manager - Mena Area) ed il funzionario Controparte_4 CP_5
dell'ambasciata di presso la Santa SE sig. (responsabile della Pt_1 Persona_2
sicurezza dell;
Parte_2
A2) vero che in occasione dell'incontro di cui al capitolo di prova che precede il sig. rappresentava al direttore dell'albergo sig. la necessità Persona_2 Controparte_2
dell presso la Santa SE di ospitare dei militari libici presso Parte_2
l' in seguito alle loro dimissioni dall'Ospedale San Raffaele e che la Parte_3
suddetta si sarebbe assunta l'onere economico relativo ai soggiorni dei Parte_2
militari, saldando le fatture per i loro soggiorni;
A3) vero che in data 13/11/2019 la sig.ra inviava l'email che si Persona_3
rammostra al teste (doc.9) all'indirizzo riguardante le Email_1
modalità di fatturazione;
A4) vero che il 14/11/2019 il sig. (responsabile amministrativo Persona_4
dell contattava telefonicamente il direttore dell sig. Parte_2 Parte_3 [...]
e gli confermava che la fatturazione per i soggiorni dei militari libici ospitati CP_2
pagina 4 di 16 presso l'albergo potesse essere fatta all presso la Santa SE con le Parte_2
modalità indicate nell'email del 13/11/2019 che si rammostra al teste quale doc.9;
B1) vero che a partire dall'ottobre 2019 e sino al 21/5/2020, presso l sito Parte_3
in Milano, via Olgettina n. 60, venivano ospitate le persone indicate nell'elenco di cui al doc.21 (che si rammostra al teste) con date di arrivo e partenza dei singoli ospiti e presso le stanze indicate nel medesimo documento, redatto dal sig. e dalla Parte_5
sig.ra sulla base delle fatture che lei stessa ha predisposto Persona_3
settimanalmente sulla base della rilevazione delle presenze in albergo, riguardanti gli ospiti di nazionalità libica;
B2) vero che gli ospiti indicati nel doc.21 che si rammostra al teste giungevano all'Hotel
all'atto del check-in, accompagnati dalle dipendenti del Gruppo San Donato Pt_3
sig.re (Director of MENA Development Area) e Persona_1 Controparte_4
( Manager - Mena Area); CP_5
B3) vero che la disponibilità delle camere presso l per ospitare i sig.ri Parte_3
indicati nel doc.21 che si rammostra al teste, nel periodo compreso tra l'ottobre 2019 ed il 21/5/2020, veniva richiesta dall presso la Santa SE, in persona Parte_2
dei funzionari sig.ri (responsabile amministrativo dell' , Persona_4 Parte_2
Per_ (responsabile della sicurezza dell'ambasciata) e dai dott.ri e Persona_2 Per_6
con comunicazioni inviate all'Ufficio Relazioni Internazionali del Gruppo San Donato in persona dei sig.ri (Director of MENA Development Area), Persona_1 [...]
( e (assistente CP_4 Controparte_6 Persona_7
dell'amministratore delegato del Gruppo San Donato Paolo Rotelli);
B4) vero che il Gruppo San Donato in persona dei sig.ri Persona_1 CP_4
e ricevute le richieste di disponibilità delle stanze di cui al
[...] Persona_7
capitolo di prova che precede, procedeva a prendere contatti con il Direttore dell Pt_3
sig. per la prenotazione;
[...] Controparte_2
pagina 5 di 16 B5) vero che in una prima fase relativa al periodo ottobre 2019 - fine dicembre 2019, i contatti tra il Gruppo San Donato e l' per la prenotazione delle stanze in Parte_3
favore dei pazienti libici dimessi dall'ospedale San Raffaele, su richiesta dell presso la Santa SE, avveniva tramite messaggi whatsapp Parte_2
come da doc.25 che si rammostra al teste;
B6) vero che in una seconda fase relativa al periodo fine dicembre 2019 - fine marzo
2020 (ultimi ingressi) i contatti tra il Gruppo San Donato e l per la Parte_3
prenotazione delle stanze in favore dei pazienti libici dimessi dall'ospedale San
Raffaele, su richiesta dell di presso la Santa SE, avveniva Parte_2 Pt_1
telefonicamente, in occasione dell'ingresso di nuovi ospiti alle date indicate nel doc. 21 che si rammostra al teste;
B7) vero che il sig. ed il dott. nel periodo di permanenza dei Persona_2 Per_6
militari libici presso l' (ed in particolare nel periodo 1/2/2020 - 21/5/2020), Parte_3
si recavano ogni mese presso l'albergo per verificare quali persone fossero ospitate.
C1) vero che al momento di ingresso di ciascun ospite indicato nel doc.21 che si rammostra al teste venivano richiesti dal personale addetto alla reception i dati personali utilizzati per la compilazione delle schede di pubblica sicurezza di cui al doc.10 che si rammostra al teste;
C2) vero che l'accoglienza degli ospiti di cui al doc.21 che si rammostra al teste nelle date ivi indicate avveniva da parte dell'addetto di turno alla reception dell Parte_3
indicato nel doc.26 che si rammostra al teste, redatto dal sig. sulla Parte_5
base delle tabelle dei turni predisposte mensilmente dalle sig.re e Parte_6
che si rammostrano al teste quale doc.27; Parte_7
D1) vero che in data 24/2/2020 il sig. (responsabile amministrativo Persona_4
dell contattava telefonicamente il direttore dell sig. Parte_2 Parte_3 [...]
per chiedergli l'invio di una email con l'indicazione dei militari libici CP_2
ospitati in albergo;
pagina 6 di 16 D2) vero che in data 25/2/2020 la sig.ra inviava l'email con l'allegato Persona_3
che si rammostra al teste (doc.12) all'indirizzo Email_1
E1) vero che copia di cortesia delle fatture di cui al doc.4 che si rammostra al teste venivano inviate via email dalla sig.ra all'indirizzo Per_3 Email_1
come da doc.3 che si rammostra al teste;
E2) vero che le fatture di cui al doc.4 che si rammostra al teste, venivano emesse in formato elettronico ed inviate tramite sistema di interscambio all' Parte_2
presso la Santa SE, come da doc.17 che si rammostra al teste;
E3) vero che in data 18/11/2019 la sig.ra riceveva l'email che si Persona_3
rammostra al teste (doc.11), dall'indirizzo Email_1
F1) vero che l nei mesi di febbraio, marzo e maggio 2020 è rimasto aperto Parte_3
per consentire il soggiorno dei militari libici ospitati presso la sua struttura ricettiva sita in Milano, via Olgettina n. 60;
F2) vero che gli stralci del registro corrispettivi e del registro iva della Controparte_1
come da doc.37 che si rammostra al teste, sono stati estratti dalle relative scritture contabili della Controparte_1
Si indicano quali testi in relazione ai precedenti capitoli di prova:
- sig. domiciliato presso la con sede in Milano, Piazza Controparte_2 Controparte_1
della Repubblica n. 26, sui capitoli di prova orale dedotti e non ammessi B5), B6), B7),
C2), E2), F1), F2);
- la sig.ra domiciliata presso la con sede in Milano, Persona_3 Controparte_1
Piazza della Repubblica n. 26, sui capitoli di prova orale dedotti e non ammessi B5),
B6), B7), C2), E2), F1), F2);
- il sig. domiciliato presso la con sede in Milano, Parte_5 Controparte_1
Piazza della Repubblica n. 26, sui capitoli di prova orale dedotti e non ammessi B5),
B6), B7), C2), E2), F1), F2);
pagina 7 di 16 - la sig.ra domiciliata presso la sede legale del Gruppo San Donato Controparte_4
e residente in [...] - lett. C, sui capitoli di prova orale dedotti e non ammessi B5), B6), B7), C2), E2), F1), F2);
- i sig.ri Parte_6 Parte_8 Parte_9 Controparte_7
, , domiciliati presso la CP_8 Parte_10 Parte_11 Parte_7
con sede in Milano, Piazza della Repubblica n. 26, su tutti i capitoli, ivi Controparte_1
inclusi i capitoli da B1), B2), C1 e C2).
II) Si insiste per l'ammissione della formulata istanza ex art. 213 c.p.c., volta all'acquisizione dei documenti di identità degli ospiti libici (che non è stato possibile acquisire aliunde) di cui alle schede di pubblica sicurezza contenute nel doc.10, nella disponibilità della Procura della Repubblica di Milano, ovvero della Polizia di Stato di
Milano, in ragione delle indagini svolte con riferimento alla presenza presso l Pt_3
di militari libici.
[...]
III) Per quanto possa occorrere, ci si rimette comunque alla valutazione del Giudice a proposito dell'opportunità di un'eventuale consulenza tecnica d'ufficio, che agevoli l'esame della documentazione contabile.
IV) Si insiste per l'ammissione del confronto ex art. 254 c.p.c. tra la sig.ra CP_4
ed il sig. sui capitoli A1), A2), B3) e B4) e tra la sig.ra
[...] Controparte_2 [...]
ed il sig. sul capitolo B2). CP_4 Parte_5
In ogni caso, con vittoria di compensi professionali e spese di entrambi i gradi di giudizio.
pagina 8 di 16 MOTIVI DELLA DECISIONE in fatto e diritto
Lo e la sua presso la Santa SE (d'ora in avanti anche Parte_1 Parte_2 Parte_2 proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n.3696\2023 emesso dal Tribunale di Milano, ottenuto dalla titolare dell' in Milano, per l'importo di euro 309.706,00, quale Controparte_1 Parte_3 corrispettivo di servizi alberghieri resi.
La in particolare esponeva nel ricorso di avere effettuato prestazioni alberghiere presso la Controparte_1 propria struttura sita in Milano, in favore di cittadini libici, il cui onere economico era Parte_3 stato preso in carico dalla presso la Santa SE, che aveva inizialmente pagato i Parte_2 corrispettivi dovuti, omettendo tuttavia di saldare le fatture emesse a partire dal 13-2-2020.
Le opponenti eccepivano l'inesistenza della notificazione del ricorso e del decreto e la nullità di quest'ultimo per omessa traduzione in lingua araba e, nel merito, la mancanza della prova del negozio giuridico costituente il titolo della pretesa e, in ogni caso, la nullità del contratto per mancanza di forma scritta, richiesta ad substantiam ex art. 17, R.D. n. 2440/1923.
Le parti opponenti infine contestavano l'ingiunzione, quanto al rimborso riconosciuto alla ricorrente delle spese notarili sostenute per l'estratto autentico delle scritture contabili, trattandosi di un documento superfluo, potendo essere sostituito dalle fatture elettroniche.
Si costituiva in giudizio la contestando il fondamento dell'opposizione, della quale si Controparte_1 chiedeva il rigetto, eccependo preliminarmente la mancanza dei poteri rappresentativi dello Stato di
Libia da parte del sig. che aveva firmato la procura alle liti e facendo rilevare, nel Persona_8 merito, come l aveva inizialmente onorato gli accordi, a far tempo dall'ottobre 2019 sino al Parte_2 febbraio del 2020, omettendo da questo momento in poi i pagamenti delle fatture emesse per i servizi alberghieri erogati.
Parte opposta, in via subordinata, nel caso di accoglimento dell'eccezione di nullità del contratto, proponeva domanda di arricchimento senza causa. provvedeva a rinnovare la notificazione del ricorso monitorio e del decreto ingiuntivo, Controparte_1 unitamente alla loro traduzione in lingua araba, per via diplomatica, che veniva opposto dalla parte ingiunta.
Riunita la nuova opposizione, recante il n.rg. 25543\2023, a quella precedente n. rg. 15950\2023, il
Tribunale di Milano, con la sentenza n.922\2025 pubblicata il 3-2-2025, le rigettava, confermando il decreto ingiuntivo opposto, e condannando le opponenti alle spese di giudizio.
pagina 9 di 16 Il primo giudice, rilevato come le eccezioni preliminari sollevate dalle parti, quanto alla notificazione del ricorso ed all'esistenza dei poteri rappresentativi in capo a parte opponente, dovessero ritenersi abbandonate, riteneva anzitutto dimostrato il rapporto contrattuale dedotto in giudizio dalla , CP_1 sia attraverso la pacifica esecuzione dello stesso dall'ottobre 2019 al febbraio 2020, sia in base alle prove testimoniali assunte, sia in forza delle comunicazioni intercorse tra le parti.
Il tribunale escludeva la nullità del contratto per mancanza di forma scritta, rilevando che l'art. 17 R.D.
n.2440 del 1923, invocato dalle parti opponenti, non potesse trovare applicazione a soggetti stranieri, neppure in via analogica.
Infine, il giudice di primo grado riteneva provato il quantum della pretesa creditoria, emergente dalla documentazione prodotta, neppure oggetto di specifica contestazione da parte delle opponenti, e ravvisava la debenza anche dell'importo per il rimborso delle spese per gli estratti autentici delle scritture contabili.
Detta pronuncia è stata impugnata dallo e dalla sua Ambasciata presso la Santa SE, Parte_1 in forza di cinque motivi di appello.
Si è costituita in giudizio la contestando il fondamento della impugnazione e Controparte_1 chiedendone il rigetto.
Spirati i termini assegnati ai sensi dell'art. 352 c.p.c., e depositate dalle parti le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per l'udienza del 18 novembre 2025, nella camera di consiglio del 26 novembre 2025.
Con il primo motivo le parti appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto provato l'asserito rapporto contrattuale.
Si lamenta come il primo giudice avrebbe errato nel valutare gli elementi documentali prodotti in giudizio dalla e le deposizioni testimoniali, assunte anche in violazione dell'art. 2721 c.c., CP_1 dalle quali non emergeva la prova che le asserite prestazioni alberghiere fossero state richieste ed autorizzate dall' Parte_2
Aggiungono le appellanti come la circostanza che le prestazioni alberghiere fossero state fornite da ottobre 2019 a febbraio 2020 non dimostrava, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, un obbligo di pagamento per le successive fatture emesse da febbraio a maggio del 2020, e come neppure le prove orali avessero confermato l'esistenza di un accordo tra le parti.
Con il secondo motivo gli appellanti censurano la decisione di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto dimostrata l'esecuzione delle prestazioni delle quali si chiedeva il pagamento.
pagina 10 di 16 Assumono le parti appellanti come né dalla documentazione prodotta in giudizio né dalle prove orali assunte, emergeva la prova della effettiva esecuzione delle prestazioni alberghiere oggetto della domanda di pagamento.
Con il terzo motivo le parti appellanti assumono come il giudice di primo grado avesse errato nel respingere l'eccezione di nullità del contratto per difetto della forma scritta prescritta dall'art. 17 R.D.
2440 del 1923.
Si assume con il motivo come la detta disposizione sarebbe suscettibile di interpretazione non analogica ma estensiva, anche agli Stati stranieri, con la conseguente nullità del contratto dedotto in giudizio, per difetto di forma scritta.
Con il quarto motivo le parti appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto dovuto il rimborso, in favore della delle spese sostenute per l'estratto autentico Controparte_1 delle scritture contabili, allegato in sede monitoria.
Si assume come detta spesa non poteva che ritenersi superflua, una volta introdotta la modalità di fatturazione elettronica, e quindi non poteva essere posta a carico della parte ingiunta.
Con il quinto motivo viene impugnato il capo della sentenza che ha regolato le spese.
Assumono le parti appellanti come il tribunale le aveva condannate al rimborso delle spese di lite per entrambi i giudizi riuniti, mentre il secondo giudizio di opposizione, poi riunito al primo, era conseguenza della errata condotta processuale di , che aveva notificato nuovamente il decreto CP_1 ingiuntivo, questa volta in modo valido, costringendo tuttavia le parti ingiunte a proporre un nuovo giudizio di opposizione.
Secondo gli appellanti, il giudice di primo grado avrebbe dovuto porre a carico di le Controparte_1 spese, pari ad euro 5.882,00, della fase introduttiva del secondo giudizio di opposizione, recante il n.rg.
25543\2023, e conseguentemente ridurre l'importo liquidato in favore della opposta, in misura corrispondente a detto importo.
Le parti appellanti, infine, ripropongono le eccezioni sollevate in primo grado, quanto alla inammissibilità della domanda subordinata della , di arricchimento senza causa. CP_1
Il terzo motivo che, attesa la sua priorità logica e giuridica, deve essere esaminato per primo, non ha fondamento.
Secondo un principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte, nei contratti in cui sia parte una pubblica amministrazione e pur ove questa agisca iure privatorum, è richiesta, in ottemperanza al disposto degli artt. 16 e 17 del r. d. 18 novembre 1923, n. 2440, come per ogni altro pagina 11 di 16 contratto stipulato dalla pubblica amministrazione stessa, la forma scritta ad substantiam, che diviene espressione dei principi d'imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione posti dall'art. 97 Cost. perché è strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa nell'interesse sia del cittadino, costituendo remora ad arbitri, sia della collettività, agevolando l'espletamento della funzione di controllo (da ultimo Cass. 8865\2025).
La stessa Suprema Corte ha avuto modo di precisare come l'applicabilità della normativa sulla forma dei contratti di cui agli articoli 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923, ha come presupposto che parte contraente sia una Pubblica Amministrazione in senso stretto (Cass. SU 20684\2018).
Come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado, alla stregua del principio generale della libertà di forma che vige in campo negoziale, salve le eccezioni stabilite dalla legge, non può trovare applicazione, nel caso in cui -come accade nella fattispecie- un contraente sia un ente pubblico di altro
Stato, la particolare disciplina in tema di forma posta dall'art. 17 del rd 2440 del 1923, che è, come detto, espressione del principio di cui all'art. 97 Costituzione, che, all'evidenza, ha una portata interna al nostro ordinamento.
Il primo ed il secondo motivo, che attesa la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, non hanno fondamento.
Va anzitutto rilevata l'inconsistenza della eccezione sollevata ai sensi dell'art. 2721 c.c., quanto alle prove testimoniali assunte.
Come insegna la Suprema Corte, in tema di prova testimoniale, i limiti di valore, sanciti dall'art. 2721
c.c., non attengono all'ordine pubblico, ma sono dettati nell'esclusivo interesse delle parti private, con la conseguenza che la prova deve ritenersi ritualmente acquisita, ove la parte interessata non ne abbia tempestivamente eccepito l'inammissibilità in sede di assunzione o nella prima difesa successiva (Cass.
18971\2022).
Nella fattispecie in esame, si è verificata esattamente l'evenienza oggetto della detta pronuncia della
Corte di Cassazione, posto che le parti opponenti in primo grado, dopo avere invocato l'art. 2721 c.c. nella memoria depositata ex art. 183 comma sesto n.3 c.p.c., non hanno sollevato eccezioni né durante l'assunzione della prova, né al termine della stessa.
E' circostanza pacifica che il rapporto negoziale sia stato regolarmente eseguito, dalla a far Parte_2 tempo dall'ottobre 2019, sino al febbraio 2020, avendo quest'ultima provveduto a pagare le fatture emesse per le prestazioni alberghiere, per un importo di oltre euro 200.000,00.
Il giudice di primo grado non ha, contrariamente a quanto assumono le parti appellanti, ricavato da ciò
pagina 12 di 16 l'esistenza di un rapporto perpetuo tra le parti, ma ha affermato come, dimostrata l'esistenza di un rapporto continuativo avente ad oggetto la prestazione di servizi alberghieri, l'assenza di allegazione e prova da parte delle opponenti di fatti estintivi o modificativi di detto rapporto, era elemento indiziario nel senso di ritenere che lo stesso avesse avuto esecuzione anche in epoca successiva al febbraio 2020.
In ogni caso, ciò che rileva è che, sia il tenore delle comunicazioni e-mail intercorse tra le parti, sia le deposizioni testimoniali assunte, dimostrano la fondatezza delle allegazioni della . CP_1
Quanto alle prime, è di particolare rilievo, come già sottolineato dal giudice di primo grado, la e-mail dell'11 aprile 2020 -epoca in cui secondo l'assunto delle parti appellanti da tempo il rapporto tra le parti avrebbe cessato di avere esecuzione- inviata da alla direzione dell'hotel Persona_9 Pt_3 che ha il seguente testuale contenuto : “Egregio direttore in base alla tua telefonata di stamattina, denunciando l'abuso commesso e i danni economici che hanno creato
[...]
[...]
Persona_10
Dovremmo informarla che i pazienti sopra nominati non sono più sotto la nostra cura e responsabilità
Si richiede l'immediata azione per farli uscire dall'hotel e chiudere le loro camere
Cordiali saluti
. Persona_9
Detta mail seguiva la segnalazione della direzione dell'hotel circa un litigio avvenuto all'interno Pt_3 dell'albergo tra tre ospiti libici, che aveva provocato un danneggiamento degli arredi della struttura, e veniva allegata alla denuncia sporta alla Questura di Milano da parte sig. , direttore Controparte_2 dell'hotel.
Non può dubitarsi come la detta comunicazione -la cui provenienza da qualificatosi Persona_9 come responsabile sanità dell'Ambasciata Libica presso la Santa SE, non è oggetto di specifica contestazione da parte dell'appellante, che si limita a far rilevare l'assenza di poteri rappresentativi dell' in capo al detto soggetto- dia per presupposto, e quindi per riconosciuto, anzitutto che Parte_2
i tre nominativi indicati erano stati sino a quel momento ospitati “a cura e responsabilità” della ed in secondo luogo lasciava intendere che l'esclusione per il futuro valeva solo per i tre Parte_2 nominativi indicati, ciò che con ragionamento indiziario permette di ritenere che i tre soggetti non fossero i soli ospiti libici accolti in hotel su richiesta dell' Parte_2
Le prove orali assunte confermano poi sia l'esistenza di un accordo tra e l' sia CP_1 Parte_2
pagina 13 di 16 l'avvenuta esecuzione dei servizi alberghieri oggetto della domanda di pagamento.
Le dette circostanza sono state infatti confermate concordemente dai testi , Parte_5
e , impiegati i primi due e direttore, il terzo, dell'hotel Persona_3 Controparte_2 Pt_3
La doglianza delle parti appellanti, secondo cui il primo giudice avrebbe del tutto omesso di considerare la deposizione del teste che avrebbe reso dichiarazioni contrastanti Controparte_4 con quelli degli altri testi, non ha alcun fondamento.
Rispondendo sul capitolo di prova di parte opposta n.A2 (“ vero che in occasione dell'incontro di cui al capitolo di prova che precede il sig. rappresentava al direttore dell'albergo sig. Persona_2 [...] la necessità dell'Ambasciata presso la Santa SE di ospitare dei militari libici CP_2 Pt_2 presso l' in seguito alle loro dimissioni dall'Ospedale San Raffaele e che la suddetta Parte_3
Ambasciata si sarebbe assunta l'onere economico relativo ai soggiorni dei militari, saldando le fatture per i loro soggiorni”) la teste ha dichiarato :”.. Non so se tali accordi sia stati presi durante l'incontro del 12.10.19, ma sono a conoscenza, a seguito del lavoro che svolgo presso la struttura ospedaliera, che l'Ambasciata della Libia presso la Santa SE si sarebbe fatta carico dei pagamenti dei soggiorni dei militari feriti;
A.d.r. Sono a conoscenza che dopo le dimissioni dall'ospedali gli stessi dovevano fare delle medicazioni e pertanto, rimanevano ospiti dell'albergo e prima andavano anche all'Hotel Pt_3
NH di Segrate ..”.
Rispondendo sul capitolo n.B4 (“vero che il Gruppo San Donato in persona dei sig.ri Persona_1
e ricevute le richieste di disponibilità delle stanze di cui al Controparte_4 Persona_7 capitolo di prova che precede, procedeva a prendere contatti con il Direttore dell' sig. Parte_3 per la prenotazione”) la teste ha dichiarato “…Non ricordo di aver mai effettuato Controparte_2 prenotazioni. Sono solo a conoscenza che vi era un accordo tra l'Ambasciata della Libia e l' Pt_3 per portare i militari lì dopo le dimissioni…”.
[...]
Risulta quindi evidente che anche la teste ha reso, contrariamente a quanto Controparte_4 assumono le parti appellanti, dichiarazioni dello stesso tenore di quelle degli altri testi, confermando l'esistenza dell'accordo tra e nei termini indicati dalla . Parte_2 Parte_3 CP_1
Il quarto motivo non ha fondamento.
L'art. 634 c.p.c. è stato di recente modificato, mediante il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, al fine di eliminare incertezze interpretative manifestatesi nella giurisprudenza, sulla idoneità delle fatture elettroniche alla emissione del decreto ingiuntivo.
Il nuovo comma 2 dell'art. 634 c.p.c. stabilisce che per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di pagina 14 di 16 danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale e da lavoratori autonomi, anche a persone che non esercitano tale attività “sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile nonché di quelle prescritte dalle leggi tributarie, purché tenute, anche con strumenti informatici, con l'osservanza delle norme stabilite dalla legge. Per i crediti di cui al presente comma costituiscono inoltre prova scritta idonea le fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze e gestito dall' ”. Controparte_9
Tenuto conto che la detta modifica normativa è intervenuta ben dopo il deposito del ricorso e la stessa emissione del decreto ingiuntivo, avvenuta il 17-2-2023, è all'evidenza del tutto legittima, e giustificata, la scelta della creditrice di avvalersi, in sede monitoria, dell'estratto autentico delle scritture contabili, facoltà, peraltro, mantenuta anche nella nuova disciplina introdotta.
Anche il quinto motivo non può trovare accoglimento.
Il giudice di primo grado ha liquidato in favore della opposta, la somma di euro 21.046,00 a titolo di compenso.
Avuto riguardo allo scaglione applicabile (cause da euro 260.001 ad euro 520.000), l'importo medio per le quattro fasi svoltesi innanzi al tribunale ammonta ad euro 22.457,00.
Deve pertanto escludersi sia che il primo giudice abbia duplicato i compensi in relazione al fatto che i giudizi di opposizione siano stati due, poi riuniti, sia che la liquidazione, attestatasi tra il minimo ed il massimo della tabella, in misura leggermente inferiore al valore medio, sia stata eccessiva.
Per le ragioni che precedono, l'appello deve essere respinto, con la conseguente conferma della sentenza impugnata.
Secondo il criterio della soccombenza, le parti appellanti vanno condannate al rimborso delle spese processuali sostenute dall'appellata, liquidate, tenuto conto delle questioni trattate, e comunque dei parametri di cui al DM n.147 del 2022, utilizzando i valori medi dello scaglione di riferimento,
(controversia di valore da euro 260.001 ad euro 520.000), per le tre fasi studio, introduttiva e decisionale, non risultando svoltasi quella istruttoria, in euro 14.239,00 per compenso oltre iva, cpa e
15% per rimborso spese forfettarie.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte delle appellanti, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR
115\2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228\2012.
P.Q.M.
pagina 15 di 16 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:
a)rigetta l'appello proposto dallo e dalla sua confermando di conseguenza Parte_1 Parte_2 la sentenza impugnata;
b)condanna le parti appellanti al pagamento in favore della delle spese di lite del presente Controparte_1 grado che si liquidano in complessivi euro 14.239,00 oltre iva, cpa e rimborso 15% spese forfettarie;
c)dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle parti appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 26 novembre 2025.
Il Presidente est. Carlo Maddaloni
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