Versione
30 giugno 1970
30 giugno 1970
>
Versione
10 marzo 1995
10 marzo 1995
Art. 22.
L'Ufficio centrale per il referendum, appena pervenuti i verbali di tutti gli Uffici provinciali ((...)) procede, in pubblica adunanza, con l'intervento del procuratore generale della Corte di cassazione, facendosi assistere per l'esecuzione materiale dei calcoli da esperti designati dal primo presidente, all'accertamento della somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari alla legge di revisione costituzionale o alla legge costituzionale su cui si vota e alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum.
Le funzioni di segretario sono esercitate dal cancelliere capo della Corte di cassazione, che redige il verbale delle operazioni in cinque esemplari.
Un esemplare e' depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione, unitamente ai verbali ((...)) trasmessi dagli Uffici provinciali per il referendum. I rimanenti esemplari sono trasmessi rispettivamente al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle due Camere ed al Ministro per la grazia e la giustizia.
((Se lo ritiene necessario ai fini delle operazioni e della proclamazione di cui al primo comma, l'Ufficio centrale per il referendum richiede agli uffici provinciali la trasmissione, per mezzo di corriere speciale, dei verbali e dei documenti depositati presso la cancelleria del tribunale))
L'Ufficio centrale per il referendum, appena pervenuti i verbali di tutti gli Uffici provinciali ((...)) procede, in pubblica adunanza, con l'intervento del procuratore generale della Corte di cassazione, facendosi assistere per l'esecuzione materiale dei calcoli da esperti designati dal primo presidente, all'accertamento della somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari alla legge di revisione costituzionale o alla legge costituzionale su cui si vota e alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum.
Le funzioni di segretario sono esercitate dal cancelliere capo della Corte di cassazione, che redige il verbale delle operazioni in cinque esemplari.
Un esemplare e' depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione, unitamente ai verbali ((...)) trasmessi dagli Uffici provinciali per il referendum. I rimanenti esemplari sono trasmessi rispettivamente al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle due Camere ed al Ministro per la grazia e la giustizia.
((Se lo ritiene necessario ai fini delle operazioni e della proclamazione di cui al primo comma, l'Ufficio centrale per il referendum richiede agli uffici provinciali la trasmissione, per mezzo di corriere speciale, dei verbali e dei documenti depositati presso la cancelleria del tribunale))
Giurisprudenza • 1
- 1. TAR Roma, sez. 2B, sentenza 03/12/2019, n. 13825Provvedimento: Pubblicato il 03/12/2019 N. 13825/2019 REG.PROV.COLL. N. 06761/2019 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6761 del 2019, proposto da IC AG e AN CC, personalmente e nella qualità di rappresentanti del comitato “Si Mobilitiamo Roma”, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Mingiardi e Luigi Patricelli, con domicilio eletto presso lo studio dei medesimi in Roma, via Archimede, n. 143 e domicilio digitale agli indirizzi pec come da Registri di Giustizia; contro Roma Capitale, in persona del …Leggi di più...
- usucapione·
- procedimento referendario·
- modifica statutaria·
- trasparenza amministrativa·
- referendum consultivi·
- quorum referendario·
- art. 10 Statuto di Roma Capitale·
- legalità amministrativa·
- tutela giurisdizionale·
- art. 8 d.lgs. n. 267 del 2000·
- principio di legalità·
- concordato preventivo·
- art. 12 Regolamento di Partecipazione e Iniziativa Popolare·
- pubblicazione atti amministrativi·
- annullamento atti amministrativi