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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 05/11/2024, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale Monocratico, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra
Contestabile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 1842/2017 promossa da:
(P.Iva in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., con l'avv. Ugo Cesare Bernardini
ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
(P.Iva ) Controparte_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante p.t., con gli avv.ti Valerio Di Berardino
e Daniela Cardilli
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a d.i.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1) Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti ed ai verbali di causa.
2) Con atto di citazione la promuoveva opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 532/2017, emesso in data 19/10/2017 dal
Tribunale di Avezzano, con il quale le veniva ingiunto il pagamento in favore della della complessiva Controparte_1 somma di € 81.675,00, oltre interessi e spese, quale saldo dei lavori di ristrutturazione eseguiti presso lo stabile di proprietà di e CP_2
sito in Carsoli, fraz. Colli di Monte Bove, Via Pineta, 7. CP_3
Deduceva, in particolare l'opponente, la nullità del decreto ingiuntivo n.
532/2017 posto che, a suo dire, nessuna somma spettava alla società istante, in quanto il prezzo pattuito per i lavori di ristrutturazione, pari a complessivi € 70.000,00, era stato già dalla stessa ampiamente versato, ovvero versato in eccedenza (€ 74.200,00 in luogo di € 70.000,00).
Proponeva, inoltre parte opponente, domanda riconvenzionale al fine di vedersi riconoscere la riduzione del prezzo versato nella misura del 30%, all'uopo lamentando un inadempimento della ditta esecutrice dei lavori, perché eseguiti non a regola d'arte. Chiedeva quindi disporsi CTU tecnica al fine di accertare la conformità o meno di detti lavori, nonché la congruità del prezzo richiesto.
3) Si costituiva in giudizio la società opposta, preliminarmente evidenziando che in sede monitoria era stato da questa omesso di indicare l'importo totale pattuito per l'intera esecuzione dei lavori pari a complessivi € 154.825,00; nel merito, deduceva l'infondatezza dell'opposizione, al pari della domanda riconvenzionale, chiedendone l'integrale rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo ed opponendosi alla richiesta di CTU.
Ad ulteriore conforto della fondatezza del proprio diritto di credito, parte opposta allegava, tra le varie, altresì scrittura privata (resoconto) con indicazione dei pagamenti eseguiti - con tanto di sottoscrizioni del legale rappresentante della sig. - e da eseguire fino Parte_1 CP_2 all'importo totale di € 154.825,00.
4) Detto documento, veniva contestato e disconosciuto dal sig. CP_2 il quale chiedeva procedersi a CTU grafologica al fine di attestare la
[...] paternità delle sottoscrizioni.
5) La causa veniva istruita mediante l'assunzione delle prove testimoniali,
l'acquisizione delle prove documentali offerte dalle parti e nell'espletamento di CTU grafologica della dott.ssa a cui Persona_1 venivano posti i seguenti quesiti: “Previa visione della documentazione in atti, nonché del documento disconosciuto (Doc. 2) allegato al fascicolo di parte convenuta opposta, accerti il CTU l'autenticità e la riconducibilità della
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 2 di 5
sottoscrizione, al Sig. ”; non veniva ammesso il quesito CP_2 proposto dal CTP verifichi il CTU l'autenticità degli interi Persona_2 documenti n. 2) e n. 3), con particolare attenzione alle parti manoscritte con le firme che si pretende di riferire al Sig. al fine di determinare CP_2 se tali parti manoscritte siano state opera di uno o più soggetti”.
6) Tanto premesso in estrema sintesi sullo svolgimento del giudizio e i fatti di causa, rileva questo giudice che l'opposizione risulta essere infondata e quindi va rigettata al pari della domanda riconvenzionale, per le ragioni di seguito illustrate.
7) In primo luogo occorre rammentare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore (cfr. Cass. n. 9927/2004); pertanto la sentenza che definisce il giudizio deve accogliere la domanda del creditore istante rigettando conseguentemente l'opposizione qualora riscontri che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione (cfr. Cass. n. 2573/2002).
L'opposizione a decreto ingiuntivo, dunque, da luogo ad un ordinario giudizio a cognizione piena nel quale il Giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che riveste la posizione di attore sostanziale) e delle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente (che riveste la posizione di convenuto sostanziale).
Pertanto il creditore sarà gravato dall'onere di provare i fatti costitutivi del proprio diritto di credito (e, quindi, l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio e l'inadempimento altrui), mentre il debitore sarà gravato dall'onere di fornire la prova di aver adempiuto correttamente la propria obbligazione oppure di dimostrare eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'altrui pretesa (cfr. Cass.
2421/2006).
8) Nel merito, va rilevato che parte opposta ha assolto al proprio onere probatorio, all'uopo depositando tutta la documentazione volta a comprovare il proprio diritto di credito, tra cui, come detto, la scrittura
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 3 di 5
privata (resoconto pagamenti eseguiti e da eseguire) con tanto di sottoscrizioni del legale rappresentante della sig. Parte_1 CP_2 dando quindi prova dell'esistenza del rapporto da cui deriva
[...]
l'obbligazione dedotta in giudizio al pari dell'inadempimento di detta scoietà.
Sul punto va rilevato che contrariamente a quanto sostenuto dalla opponente, il CTU, previe approfondite verifiche correttamente articolate con metodo scientifico immune da vizi, le cui conclusioni sono pienamente condivisibili da questo giudice perché sorrette da adeguate e congrue indagini tecniche svolte nel contraddittorio delle parti, oltre che da logica e razionale motivazione anche in relazione alle risposte dallo stesso fornite alle osservazioni delle parti, ha accertato la paternità delle sottoscrizioni in capo al legale rappresentante p.t. della società opponente, sig. CP_2
[...]
Sicché la prova del credito può dirsi raggiunta e quindi l'opposizione va rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto, di cui ne va dichiarata la definitiva efficacia esecutiva.
9) Parte opponente, invece, non ha fornito nessun elemento volto a smentire le doglianze di parte opposta, tanto che non si è nemmeno dovuto procedere a verificare se ed in che misura il rifiuto di pagare il corrispettivo dei lavori sia stato proporzionato rispetto all'eventuale inadempimento della ovvero se Controparte_1 detto rifiuto sia stato o meno contrario alla buona fede.
10) Parimenti va rigettata la domanda riconvenzionale proposta da parte opponente, perché anch'essa rimasta sfornita di prova.
11) Assorbita ogni ulteriore questione.
12) Le spese di lite seguono la soccombenza della e Parte_1 vengono liquidate come in dispositivo in base ai parametri ex D.M.
55/2014 ss.mm.ii. secondo lo scaglione di riferimento, ai valori minimi stante la natura documentale della causa ed alla non particolare complessità delle questioni trattate.
13) Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di parte opponente.
P.Q.M
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 4 di 5
Il Tribunale, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta dalla e per l'effetto dichiara Parte_1 definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 532/2017 del Tribunale di Avezzano;
- rigetta la domanda proposta in via riconvenzionale dalla Parte_1
- condanna la alla refusione delle spese di lite in favore Parte_1 della che liquida in complessivi Controparte_1
€ 7.052,00, oltre oneri di legge se dovuti;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte opponente.
Così deciso in Avezzano il 28/10/2024
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Contestabile
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale Monocratico, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra
Contestabile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 1842/2017 promossa da:
(P.Iva in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., con l'avv. Ugo Cesare Bernardini
ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
(P.Iva ) Controparte_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante p.t., con gli avv.ti Valerio Di Berardino
e Daniela Cardilli
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a d.i.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1) Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti ed ai verbali di causa.
2) Con atto di citazione la promuoveva opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 532/2017, emesso in data 19/10/2017 dal
Tribunale di Avezzano, con il quale le veniva ingiunto il pagamento in favore della della complessiva Controparte_1 somma di € 81.675,00, oltre interessi e spese, quale saldo dei lavori di ristrutturazione eseguiti presso lo stabile di proprietà di e CP_2
sito in Carsoli, fraz. Colli di Monte Bove, Via Pineta, 7. CP_3
Deduceva, in particolare l'opponente, la nullità del decreto ingiuntivo n.
532/2017 posto che, a suo dire, nessuna somma spettava alla società istante, in quanto il prezzo pattuito per i lavori di ristrutturazione, pari a complessivi € 70.000,00, era stato già dalla stessa ampiamente versato, ovvero versato in eccedenza (€ 74.200,00 in luogo di € 70.000,00).
Proponeva, inoltre parte opponente, domanda riconvenzionale al fine di vedersi riconoscere la riduzione del prezzo versato nella misura del 30%, all'uopo lamentando un inadempimento della ditta esecutrice dei lavori, perché eseguiti non a regola d'arte. Chiedeva quindi disporsi CTU tecnica al fine di accertare la conformità o meno di detti lavori, nonché la congruità del prezzo richiesto.
3) Si costituiva in giudizio la società opposta, preliminarmente evidenziando che in sede monitoria era stato da questa omesso di indicare l'importo totale pattuito per l'intera esecuzione dei lavori pari a complessivi € 154.825,00; nel merito, deduceva l'infondatezza dell'opposizione, al pari della domanda riconvenzionale, chiedendone l'integrale rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo ed opponendosi alla richiesta di CTU.
Ad ulteriore conforto della fondatezza del proprio diritto di credito, parte opposta allegava, tra le varie, altresì scrittura privata (resoconto) con indicazione dei pagamenti eseguiti - con tanto di sottoscrizioni del legale rappresentante della sig. - e da eseguire fino Parte_1 CP_2 all'importo totale di € 154.825,00.
4) Detto documento, veniva contestato e disconosciuto dal sig. CP_2 il quale chiedeva procedersi a CTU grafologica al fine di attestare la
[...] paternità delle sottoscrizioni.
5) La causa veniva istruita mediante l'assunzione delle prove testimoniali,
l'acquisizione delle prove documentali offerte dalle parti e nell'espletamento di CTU grafologica della dott.ssa a cui Persona_1 venivano posti i seguenti quesiti: “Previa visione della documentazione in atti, nonché del documento disconosciuto (Doc. 2) allegato al fascicolo di parte convenuta opposta, accerti il CTU l'autenticità e la riconducibilità della
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 2 di 5
sottoscrizione, al Sig. ”; non veniva ammesso il quesito CP_2 proposto dal CTP verifichi il CTU l'autenticità degli interi Persona_2 documenti n. 2) e n. 3), con particolare attenzione alle parti manoscritte con le firme che si pretende di riferire al Sig. al fine di determinare CP_2 se tali parti manoscritte siano state opera di uno o più soggetti”.
6) Tanto premesso in estrema sintesi sullo svolgimento del giudizio e i fatti di causa, rileva questo giudice che l'opposizione risulta essere infondata e quindi va rigettata al pari della domanda riconvenzionale, per le ragioni di seguito illustrate.
7) In primo luogo occorre rammentare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore (cfr. Cass. n. 9927/2004); pertanto la sentenza che definisce il giudizio deve accogliere la domanda del creditore istante rigettando conseguentemente l'opposizione qualora riscontri che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione (cfr. Cass. n. 2573/2002).
L'opposizione a decreto ingiuntivo, dunque, da luogo ad un ordinario giudizio a cognizione piena nel quale il Giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che riveste la posizione di attore sostanziale) e delle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente (che riveste la posizione di convenuto sostanziale).
Pertanto il creditore sarà gravato dall'onere di provare i fatti costitutivi del proprio diritto di credito (e, quindi, l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio e l'inadempimento altrui), mentre il debitore sarà gravato dall'onere di fornire la prova di aver adempiuto correttamente la propria obbligazione oppure di dimostrare eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'altrui pretesa (cfr. Cass.
2421/2006).
8) Nel merito, va rilevato che parte opposta ha assolto al proprio onere probatorio, all'uopo depositando tutta la documentazione volta a comprovare il proprio diritto di credito, tra cui, come detto, la scrittura
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 3 di 5
privata (resoconto pagamenti eseguiti e da eseguire) con tanto di sottoscrizioni del legale rappresentante della sig. Parte_1 CP_2 dando quindi prova dell'esistenza del rapporto da cui deriva
[...]
l'obbligazione dedotta in giudizio al pari dell'inadempimento di detta scoietà.
Sul punto va rilevato che contrariamente a quanto sostenuto dalla opponente, il CTU, previe approfondite verifiche correttamente articolate con metodo scientifico immune da vizi, le cui conclusioni sono pienamente condivisibili da questo giudice perché sorrette da adeguate e congrue indagini tecniche svolte nel contraddittorio delle parti, oltre che da logica e razionale motivazione anche in relazione alle risposte dallo stesso fornite alle osservazioni delle parti, ha accertato la paternità delle sottoscrizioni in capo al legale rappresentante p.t. della società opponente, sig. CP_2
[...]
Sicché la prova del credito può dirsi raggiunta e quindi l'opposizione va rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto, di cui ne va dichiarata la definitiva efficacia esecutiva.
9) Parte opponente, invece, non ha fornito nessun elemento volto a smentire le doglianze di parte opposta, tanto che non si è nemmeno dovuto procedere a verificare se ed in che misura il rifiuto di pagare il corrispettivo dei lavori sia stato proporzionato rispetto all'eventuale inadempimento della ovvero se Controparte_1 detto rifiuto sia stato o meno contrario alla buona fede.
10) Parimenti va rigettata la domanda riconvenzionale proposta da parte opponente, perché anch'essa rimasta sfornita di prova.
11) Assorbita ogni ulteriore questione.
12) Le spese di lite seguono la soccombenza della e Parte_1 vengono liquidate come in dispositivo in base ai parametri ex D.M.
55/2014 ss.mm.ii. secondo lo scaglione di riferimento, ai valori minimi stante la natura documentale della causa ed alla non particolare complessità delle questioni trattate.
13) Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di parte opponente.
P.Q.M
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 4 di 5
Il Tribunale, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta dalla e per l'effetto dichiara Parte_1 definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 532/2017 del Tribunale di Avezzano;
- rigetta la domanda proposta in via riconvenzionale dalla Parte_1
- condanna la alla refusione delle spese di lite in favore Parte_1 della che liquida in complessivi Controparte_1
€ 7.052,00, oltre oneri di legge se dovuti;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte opponente.
Così deciso in Avezzano il 28/10/2024
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Contestabile
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 5 di 5