Ordinanza cautelare 20 aprile 2023
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 24/11/2025, n. 7608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7608 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07608/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01342/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1342 del 2023, proposto da
Palmisciano Carpenterie S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuliano Agliata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Poggiomarino, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Luisa Belcuore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento prot.n. 0001265 - Uscita - 16/01/2023 notificato in data 16/01/2023 a firma del Capo Settore Urbanistica - Pianificazione – Sportello Unico Attività Edilizie ing. Rino Pagano con cui è stato comunicato il “diniego pdc 136/2022” per l'istanza presentata in data 11/03/2022 prot. n. 6042 tendente ad ottenere “ACCERTAMENTO DI CONFORMITA' AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.P.R. n. 380/2001 previo procedimento di variante agli strumenti urbanistici e contestuale istanza di convocazione di conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 14 comma 3 L. n. 241/1990 e ss.mm.ii;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Poggiomarino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2025 la dott.ssa DA LE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il gravame introduttivo del giudizio la società Palmisciano Carpenterie ha dedotto di che, in data 08.10.2019 con istanza prot. 22742, chiedeva al Comune di Poggiomarino la disponibilità di un’area in “Z.T.O. D produttiva” per una superficie di 5.000 mq circa, per delocalizzare l’azienda della quale è titolare così da poter procedere alla demolizione degli abusi realizzati presso l’immobile ove la stessa si trova attualmente installata; in seguito, non avendo ricevuto riscontro, presentava istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art.36 del D.P.R. n.380/2001, respinta dall’ente resistente con il provvedimento in questa sede impugnato.
Con un unico, articolato, motivo di censura, si osserva quanto segue:
- si assume, in primo luogo, la violazione dell’art.8 D.P.R. n.160/2010, giacché l’applicazione della norma non sarebbe vincolata, diversamente da quanto ritenuto dal Comune procedente, alla realizzazione di una costruzione ex novo, trattandosi di un procedimento semplificato di variante agli strumenti urbanistici, mediante convocazione della conferenza dei servizi, qualora i piani comunali non individuino aree destinate all’insediamento di impianti produttivi o non individuino aree sufficienti;
- si lamenta, inoltre, che, nonostante l’accertamento compiuto dal dirigente responsabile circa l’insussistenza di aree alternative per la delocalizzazione dell’azienda della ricorrente, l’Ente sarebbe rimasto inerte;
- infine, si deduce la violazione del’art.7, comma 3, del D.P.R. n.160/2010, aggiungendo che la mancata convocazione della conferenza dei servizi lederebbe non solo gli interessi della ricorrente, ma quelli dell’intera comunità di riferimento.
Si è costituito il Comune di Poggiomarino, chiedendo il rigetto del gravame.
All’udienza in data 15 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Si contesta la legittimità del provvedimento con il quale il Comune di Poggiomarino ha respinto l’istanza di accertamento di conformità presentata dalla ricorrente ai sensi dell’art.36 del D.P.R. n. 380/2001 previo procedimento di variante agli strumenti urbanistici, e con contestuale istanza di convocazione di conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 14 comma 3 L. n. 241/1990.
Il diniego opposto reca la seguente motivazione: “….In merito all'applicazione dell'art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 l'istanza presentata afferisce la sanatoria di un impianto produttivo sito nella zona "El - Agricola Vincolata" del vigente Piano Regolatore Generale. L'impianto ha una superficie coperta di mq 1.028,70 ed un volume complessivo di mc 4.884,95 parametri non consentiti nella zona "El - Agricola Vincolata" del vigente Piano Regolatore Generale e pertanto l'intervento richiesto non rispetta la "doppia conformità" di cui all'art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii. come peraltro dichiarato a pagina 11 della Relazione urbanistica di studio preliminare allegata all'istanza.
In merito all'art. 8 del D.P.R. n.160/2010 è evidente che non è riconosciuto dal nostro ordinamento giuridico, come ipotesi di sanatoria degli abusi edilizi, tra l'altro lo stesso si applica secondo le modalità previste dall'art. 15 del D.P.R. n. 380/2001 applicabile per le costruzioni ex novo ” (cfr. provvedimento impugnato).
2. Con il gravame in disamina la società ricorrente contesta le determinazioni assunte dall’Amministrazione nella sola parte in cui ha ritenuto di dover escludere l’applicabilità, alla fattispecie in commento, del disposto dell’art. 8 del D.P.R. n.160/2010.
Ciò posto, il ricorso è infondato, non apprezzandosi ragioni concrete per discostarsi da quanto il Collegio ha già osservato in sede di cognizione sommaria con ordinanza cautelare nr.373/2023 (avverso la quale non consta essere stato proposto appello).
In primo luogo parte ricorrente deduce violazione dell’art.8 D.P.R. n.160/2010, giacché l’applicazione della norma non sarebbe vincolata alla realizzazione di una costruzione ex novo, trattandosi di un procedimento semplificato di variante agli strumenti urbanistici, mediante convocazione della conferenza dei servizi.
L’atto gravato reca invero la seguente motivazione: “ In merito all'art. 8 del D.P.R. n.160/2010 è evidente che non è riconosciuto dal nostro ordinamento giuridico, come ipotesi di sanatoria degli abusi edilizi, tra l'altro lo stesso si applica secondo le modalità previste dall'art. 15 del D.P.R. n. 380/2001 applicabile per le costruzioni ex novo” (cfr. provvedimento gravato).
La tesi di parte ricorrente non merita condivisione, per i motivi di seguito specificati.
Deve, infatti, ribadirsi, in primo luogo, che l’impianto in oggetto presenta superficie e volumi non compatibili con le previsioni della strumentazione vigente per la zona di riferimento (“E1- Agricola vincolata”), così come peraltro tacitamente riconosciuto dalla stessa ricorrente che, su tale punto, non ha sollevato alcuna contestazione, per cui pacificamente non sussiste la doppia conformità e la richiesta di sanatoria ex art. 36 DPR 380/01 è stata respinta.
Quanto, poi, alla possibilità di ricorrere alla cd. variante semplificata, il Collegio rileva che, come da giurisprudenza univoca alla quale si ritiene di dover aderire, quello invocato non è uno strumento utilizzabile al fine di sanare opere realizzate abusivamente: il fine perseguito dalla norma richiamata, e cioè l’art. 8 del DPR 160/201, non è, infatti, quello di consentire la sanatoria di costruzioni edificate in contrasto con le previsioni relative alla destinazione di zona, ma, piuttosto, quello di rendere più celeri eventuali modifiche della strumentazione urbanistica al fine di consentire l’insediamento di nuovi stabilimenti produttivi (cfr. T.A.R., Milano, sez. II, 08/05/2019, n. 1033).
Per la sanatoria di opere abusive l'unico schema applicabile è quello riconducibile all'art. 36 d.P.R. n. 380/2001 che, come già osservato, nel caso di specie preclude la definizione positiva del procedimento avviato.
Per le ragioni in precedenza esposte è, dunque, da escludersi che la carenza del presupposto della cd. “doppia conformità”, richiesto dalla norma da ultimo citata, possa intendersi superato mediante il richiamo alla disposizione dettata dall’art. 8 del DPR 160/2010, che, si ribadisce, non si attaglia alla fattispecie in cui la variante venga invocata allo scopo di sanare un abuso già realizzato.
Ciò assorbe il rilievo della questione relativa alla sussistenza, o meno, di aree atte a far luogo a insediamenti industriali, appunto perché, quand’anche le stesse difettassero, non potrebbe trovare spazio il meccanismo di cui alla variante semplificata che si invoca.
Per le medesime ragioni, il provvedimento contestato non può dirsi affetto da alcun vizio di illegittimità a causa della mancata convocazione della conferenza di servizi da parte del dirigente: correttamente quest’ultimo non ha dato ulteriore impulso al procedimento, nella direzione voluta dalla parte ricorrente, sulla base del principio dell’economia dei mezzi, certamente applicabile anche in sede procedimentale.
3. Da tutto quanto precede discende l’infondatezza delle argomentazioni articolate in ricorso.
L’impugnazione, dunque, deve essere respinta.
Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del Comune di Poggiomarino, che si liquidano in euro 3.000,00, oltre accessori di legge, ove dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NN AP, Presidente
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
DA LE, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DA LE | NN AP |
IL SEGRETARIO