TRIB
Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 19/06/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 523 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lucia Schiaretti Presidente rel. dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 523 /2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Bianca Mazzetti
RICORRENTE contro
C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Pubblico Ministero -sede-
INTERVENUTO
Avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Parte ricorrente: conclude come in atti.
Il Pubblico Ministero: visto del 20.03.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 11/03/2025 ha depositato ricorso ex art 473 bis 12 e ss e ha Parte_2 chiesto al Tribunale adito di pronunciarsi sull'affidamento dei due figli gemelli, e , Per_1 Per_2 nati il 26.1.2016, dalla relazione sentimentale con SA BI iniziata dal 2010, ed ormai giunta al termine per contrasti ormai risalenti.
La ricorrente ha domandato l'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con collocamento paritario ed alternato degli stessi e mantenimento diretto da parte dei genitori per il tempo in cui si trovano presso ciascuno di loro. Ha altresì chiesto di assegnare la casa familiare al resistente che provvede al pagamento del mutuo gravante sull'abitazione.
Alla prima udienza di comparizione delle parti, tenutasi in data 11.06.2025, il Presidente, sentita la sola parte ricorrente, presente personalmente, ha rinviato la causa auspicando la comparizione spontanea del resistente, ritenendo necessario sentire anche il padre sulla richiesta di affido alternato e paritario della prole con mantenimento diretto.
Alla udienza del 18.06.2025, è comparso personalmente il padre, il quale ha dichiarato di essere pienamente in grado di avere l'affido paritario dei figli e di concordare con il regime richiesto da parte ricorrente.
Il Giudice, dichiarata la contumacia del resistente, ha quindi immediatamente trattenuto la causa in decisione.
***
Deve preliminarmente osservarsi che l'istituto dell'affido condiviso della prole ad entrambi i genitori costituisce la regola in materia di affidamento dei figli minori in caso di rottura dell'unione familiare, da derogare soltanto in presenza di particolari situazioni contrarie all'interesse della prole.
pagina 2 di 5 Nel caso concreto, non sono emerse circostanze tali da far desumere la inidoneità dell'affidamento condiviso per il corretto sviluppo psico-fisico dei figli – modalità peraltro domandata fin da principio da parte ricorrente.
Il Collegio ritiene quindi di disporre l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, modalità conforme alla normativa legislativa ed all'interesse della prole ad avere un rapporto continuativo ed equilibrato con i genitori ed a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, nonché al soddisfacimento dei bisogni morali e materiali degli stessi, tenuto conto delle condizioni economiche dei genitori e del tempo trascorso con ciascun di essi.
Lo stesso può dirsi in ordine al regime alternato e paritario di frequentazione dei minori, richiesta formulata fin dal ricorso introduttivo dalla madre e con la quale il padre ha dichiarato di concordare.
Conseguentemente i genitori contribuiranno al mantenimento della prole in via diretta per il tempo nel quale i figli si troveranno presso ciascuno di loro.
Quanto all'assegnazione della casa coniugale al padre, il quale non ha disponibilità di alloggi alternativi, la domanda proposta è ammissibile, vista l'esigenza di tutela della prole collocata in via paritaria presso entrambi i genitori.
Quanto invece alla richiesta di porre il pagamento della rata del mutuo gravante sulla casa familiare a carico del resistente, la domanda non può essere oggetto di decisione da parte dle
Tribunale, rimanendo questione rimessa ad accordi di natura privata rientranti nella libertà negoziale delle parti.
Dato, infine, che il collocamento alternato e paritario presso i genitori appare quello maggiormente rispondente agli interessi dei figli ed al principio della bigenitorialità, non occorre procedere all'ascolto dei bambini, manifestamente superfluo e contrario al loro interesse, anche considerata la loro tenera età.
Stante la natura del procedimento ed in ragion della adesione della parte resistente alle richieste della ricorrente sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, nel contraddittorio delle parti, ogni altra eccezione o istanza disattesa o assorbita, così provvede:
pagina 3 di 5 A) affida in via condivisa i figli minori ed ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 Per_2 paritario ed alternato dei figli presso ciascuno di essi;
i minori frequenteranno i genitori secondo il seguente schema:
SETTIMANA 1: il lunedì il padre accompagna i figli a scuola e li riprende all'orario di uscita:
i figli pernottano presso l'abitazione coniugale;
il martedì il padre accompagna i figli a scuola e la madre li riprendere all'orario di uscita;
i figli pernottano presso l'abitazione ove risiede la madre, sita a Prato (PO) in viale Galilei n. 79 (abitazione della famiglia materna); il mercoledì la madre accompagna i figli a scuola e li riprendere all'orario di uscita;
i figli pernottano presso l'abitazione ove risiede la madre, sita a Prato (PO) in viale Galilei n. 79 (abitazione della famiglia materna); il giovedì la madre accompagna i figli a scuola e il padre li riprende all'orario di uscita;
i figli pernottano presso l'abitazione coniugale;
il venerdì il padre accompagna i figli a scuola e la madre li riprende all'orario di uscita;
i figli pernottano presso l'abitazione ove risiede la madre, sita a Prato (PO) in viale Galilei n. 79 sino al lunedì mattina, allorquando li riaccompagna a scuola;
SETTIMANA 2: Il lunedì, la madre accompagna i figli a scuola e il padre li riprende all'orario di uscita: i figli pernottano presso l'abitazione coniugale;
il martedì il padre accompagna i figli a scuola e la madre li riprendere all'orario di uscita;
i figli pernottano presso l'abitazione ove risiede la madre, sita a Prato (PO) in viale Galilei n. 79 (abitazione della famiglia materna); il mercoledì la madre accompagna i figli a scuola e li riprendere all'orario di uscita;
i figli pernottano presso l'abitazione ove risiede la madre, sita a Prato (PO) in viale Galilei n. 79
(abitazione della famiglia materna); il giovedì la madre accompagna i figli a scuola e il padre li riprende all'orario di uscita;
i figli pernottano presso l'abitazione coniugale;
il venerdì il padre accompagna i figli a scuola e la madre li riprende all'orario di uscita;
i figli pernottano presso l'abitazione ove risiede la madre, sita a Prato (PO) in viale Galilei n. 79; il sabato mattina la madre accompagna i figli presso l'abitazione paterna, ove i figli rimangono sino al lunedì mattina, allorquando il padre li accompagna a scuola.
Per quanto concerne le attività extra scolastiche dei minori, esposte in dettaglio nel piano genitoriale allegato in atti, sarà compito dei genitori suddividere la propria disponibilità di tempo per accompagnare i figli alle varie attività, secondo quanto già in uso nella famiglia Pinzauti-
BI, nonché secondo nuove esigenze che potranno insorgere nella vita dei minori;
laddove un genitore che si sia impegnato a presenziare a determinate attività di uno o di entrambi i figli non possa, per motivi sopravvenuti inerenti il proprio lavoro, accompagnarli alle varie attività, pagina 4 di 5 dovrà preventivamente avvertire l'altro genitore, perché quest'ultimo possa sostituirlo;
solo laddove nessuno dei due genitori possa essere presente, entrambi di comune accordo dovranno individuare una terza persona (baby sitter) che si occuperà della gestione del minore. Le spese relative a tale servizio ricadranno al 50% su entrambi i genitori. Per quanto riguarda le vacanze estive, i figli trascorreranno due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore durante il mese di agosto, da concordare entro il 30 giugno di ogni anno;
per quanto concerne le vacanze pasquali, i figli trascorreranno tre giorni con ciascun genitore ad anni alterni, con la precisazione che il genitore che trascorrerà con i figli il giorno di Natale non potrà poi trascorrere con i medesimi quello di Pasqua;
per quanto concerne le vacanze natalizie, i figli trascorreranno una settimana con ciascun genitore alternativamente dal 25 dicembre al 31 dicembre e dal 1° gennaio al 7 gennaio;
per quanto concerne il compleanno dei figli, questo sarà trascorso dai figli, ad anni alterni, separatamente con l'uno o con l'altro genitore, a meno che i genitori non decidano, concordemente, di trascorrerlo tutti insieme;
B) dispone che i genitori provvedano al mantenimento diretto dei figli i quali trascorreranno egual tempo con ciascun genitore;
tutte le spese straordinarie riguardanti i figli, come individuate in base al protocollo secondo il Protocollo del Tribunale di Prato\COA Prato saranno divise al 50% ciascuno;
il genitore che le avrà anticipate, purché si tratti di spese previamente concordate e dietro esibizione dei giustificativi di spesa, avrà diritto al rimborso delle stesse entro un mese dall'effettuazione del pagamento;
C) dispone che l'Assegno Unico venga percepito integralmente dalla madre sig.ra Pt_1
D) dispone l'assegnazione dell'abitazione familiare, sita in Prato (PO) in via L. Pieragnoli n. 14 al sig. Controparte_1
E) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Prato, nella camera di consiglio del 18 giugno 2025, su relazione della dott. Lucia
Schiaretti.
Il Presidente est.
Lucia Schiaretti
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni pagina 5 di 5