Ordinanza collegiale 21 agosto 2025
Sentenza breve 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza breve 03/12/2025, n. 21797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21797 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21797/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08092/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 8092 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco La Gattuta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
-del Decreto di esclusione n.2095 del 21.05.2025 del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa pubblica, Direzione Centrale per le Risorse Umane, in forza del quale la ricorrente è stata esclusa dalla procedura concorsuale in questione, in seguito al giudizio espresso, in data 13/05/2025, dalla Commissione medica: “malattia varicosa recidivata sia a dx che a sx. Recidiva importante Cross, coscia e gamba a dx. Decreto Ministero Interno 4 novembre 2019 n. 166, Art. 1, comma 4, Allegato A, punto 12.”;
-del verbale n.197 del 13/05/2025, con il quale la Commissione medica ha espresso il giudizio di non idoneità della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 la dott.ssa TE UR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che, con il ricorso in oggetto, la ricorrente ha contestato il Decreto di esclusione n. 2095 del 21 maggio 2025 del Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa pubblica, Direzione Centrale per le Risorse Umane, in forza del quale è stata esclusa dalla procedura concorsuale in questione, in seguito al giudizio espresso, in data 13 maggio 2025, dalla Commissione medica: “ malattia varicosa recidivata sia a dx che a sx. Recidiva importante Cross, coscia e gamba a dx. Decreto Ministero Interno 4 novembre 2019 n. 166, Art. 1, comma 4, Allegato A, punto 12 .”;
vista la nota depositata il 27 novembre 2025 in cui la ricorrente ha dichiarato la cessazione della materia del contendere rispetto alla decisione del merito della controversia;
ritenuto che il Giudice non ha né il potere di procedere d'ufficio né quello di sostituirsi nella valutazione dell'interesse ad agire alla parte ricorrente (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 17 settembre 2001, n. 4859; Cons. Stato, sez. IV, 16 novembre 2007, n. 5832);
ritenuto che il ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, ha piena disponibilità dell’azione e, quindi, può rinunciare al ricorso o, comunque, dichiarare di aver perduto ogni interesse alla decisione (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 16 novembre 2007 n. 5832; Cons. Stato, sez. III, 5 maggio 2011 n. 2695; Cons. Stato, sez. VI, 17 dicembre 2008 n. 6257);
ritenuto che, pertanto, nella specie, non rimane che prendere atto che è venuto meno l’interesse di parte ricorrente ex art. 100 c.p.c. alla coltivazione del presente giudizio, non potendosi configurare una cessazione della materia del contendere, come, invece prospettato dalla parte, posto che non ha ottenuto il bene della vita cui aspirava con la proposizione del presente contenzioso;
ritenuto, in definitiva, che il presente ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), c.p.a.;
ritenuto che la peculiarità della vicenda e la materia oggetto della controversia costituiscano giustificato motivo per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, ad eccezione delle spese di verificazione, da liquidarsi nella misura richiesta dal verificatore che si reputa congrua, che, stante l’esito, vanno poste a carico della parte ricorrente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Dispone l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Pone le spese di verificazione, da liquidarsi nei modi e nella misura richiesta dal verificatore, a carico della parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IO LI, Presidente
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario
TE UR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TE UR | IO LI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.