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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/09/2025, n. 5448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5448 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1500/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
sez. V civile, composta da:
Dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
Dott.ssa Francesca Fallatrella Consigliere
Dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. a margine indicato, promossa da:
(C.F. , elettivamente domiciliato ai fini Parte_1 C.F._1
del presente giudizio in Roma, via dei Parioli 77, presso lo studio dell'Avv.
Francesco Colosimo (C.F. , che lo rappresenta e C.F._2
difende, anche disgiuntamente all'Avv. Paolo Colosimo (C.F.
, giusta procura in calce all'atto di citazione C.F._3
Appellante
contro (C.F. . Controparte_1 C.F._4
Appellato contumace nonché contro
(P. IVA , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Pierfrancesco
Torrisi (C.F. ), presso lo studio del quale elettivamente C.F._5
domicilia in Roma, Via dei Gracchi n. 91, giusta procura speciale rilasciata in calce all'atto di costituzione e risposta.
Appellata
Nella causa civile avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.
17004/2018 del Tribunale ordinario di Roma, pubblicata in data
07.09.2018.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Il Giudizio di primo grado
§1- Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva Parte_1
in giudizio , al fine di sentir accogliere dal Tribunale di Controparte_1
Roma le seguenti conclusioni:
"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni istanza contraria, previa ogni più opportuna declaratoria,, condannare il Sig. e la Controparte_1
in solido tra loro, all'integrale risarcimento di Controparte_3
tutti i danni patiti e patiendi dal Sig. in conseguenza del Parte_1 sinistro per cui è causa quantificati in € 16.515,67
(sedicimilacinquecentoquindici/67), ovvero in subordine in quella maggiore
o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa ex art. 2056 c.c., oltre alla rifusione delle spese mediche sostenute dallo stesso quantificate in € 5.433,10
(cinquemilaquattrocentotrentatre/10), oltre interessi a far data dalla domanda. Per un totale complessivo pari ad € 21.948,77
(ventunomilanovecentoquarantotto/ 77). Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
A sostegno della pretesa l'attore deduceva che il giorno 14.06.2012, nell'atto di attraversare le strisce pedonali in Roma, Via Zandonai all'altezza del civico 4, veniva investito dalla vettura Smart Fortwo (tg. CC530PK) di proprietà e condotta da , il quale, uscendo in Controparte_1
retromarcia dalla posizione di parcheggio, non si avvedeva dello stesso e lo urtava sul ginocchio sinistro;
- che veniva prontamente soccorso dall'automobilista, il quale segnalava che la propria autovettura Smart fosse coperta da assicurazione RCA contratta con la compagnia assicuratrice (oggi , indicando altresì il Controparte_4 Controparte_2
numero di polizza (n. 196502112/01) ed avvertendo che sarebbe stata sua premura denunciare il sinistro;
- che, successivamente, si recava presso la propria abitazione nelle immediate vicinanze ma, dato il crescente dolore e gonfiore al ginocchio sinistro, decideva di recarsi nel pomeriggio presso il pronto soccorso dell'Ospedale San Pietro-Fatebenefratelli; - che, a seguito di visita ortopedica, gli veniva diagnosticato un trauma distorsivo al ginocchio con sospetta infrazione dell'emipiatto tibiale esterno;
- che, trascorsi alcuni giorni, si sottoponeva a risonanza magnetica e visita specialistica presso la Casa di Cura Privata Sanatrix, dove veniva accertata la lesione del menisco interno del ginocchio e gli veniva consigliato un intervento chirurgico di meniscectopia in artroscopia;
- che, dopo essersi sottoposto a tale intervento presso la Casa di Cura Privata “Clinica Parioli”, avanzava una formale richiesta di risarcimento danni alla CP_4
provvedendo all'invio della documentazione richiesta da
[...]
quest'ultima e sottoponendosi a visita medico legale presso lo studio del medico legale designato dalla - che, in seguito a tale Controparte_4
visita medica, la Compagnia Assicurativa negava il risarcimento per mancanza di responsabilità a carico dell'assicurato ed incompatibilità dei danni con l'evento denunciato;
-che, in seguito a numerosi tentativi di prendere contatto con la , inviava una serie di lettere Controparte_4
raccomandate nelle quali invitava la Compagnia Assicurativa a Parte
provvedere all'immediato ed integrale risarcimento dei danni patiti e delle spese sostenute dallo stesso in seguito al sinistro, avanzando inoltre richiesta di accesso alla relazione redatta dal medico legale designato dalla
Compagnia Assicurativa.
1.1- Si è costituita contestando la ricostruzione Controparte_2
della dinamica del sinistro. In particolare, in via principale chiedeva di accertare la violazione degli artt. 1375 c.c. e 1914 c.c., con conseguente rigetto della domanda o riduzione proporzionale del danno con consequenziale condanna alle spese. Inoltre, contestava la domanda in quanto infondata sia in punto di an che di quantum debeatur, tenendo conto del concorso di colpa dello stesso attore nella causazione del sinistro.
1.2- non si costituiva e veniva dichiarato contumace. Controparte_1
1.3- Il primo giudice, all'esito della prima udienza, verificata la regolarità del contraddittorio, ha concesso i termini di cui all'art. 183, VI com., c.p.c.
e ha rinviato la prosecuzione del giudizio all'udienza del 28 settembre 2016 per l'ammissione dei mezzi istruttori. La causa è stata istruita, oltre che con i documenti prodotti dalle parti, con interrogatorio formale del convenuto contumace e dell'attore e con CTU Controparte_1 Parte_1
medico-legale volta ad appurare l'entità e la misura di danno alla persona, temporaneo e permanente, subito dall'attore in conseguenza del sinistro, il nesso di causalità tra la dinamica descritta dalle parti processuali e le lesioni riportate nonché la riferibilità al sinistro delle fatture e ricevute di pagamento prodotte dall' Precisate le conclusioni, la causa è stata Pt_1
posta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190
c.p.c..
Il primo Giudice ha definito la causa con la sentenza qui impugnata, che ha rigettato la domanda dell'attore, ritenendo che non sia stata fornita adeguata prova “del verificarsi del fatto storico così come rappresentato dall'attore nel proprio atto introduttivo”. In particolare, l'unico elemento posto dall'attore a fondamento della ricostruzione della dinamica del sinistro consiste nella “dichiarazione confessoria resa dall'automobilista convenuto (la cui valenza confessoria è già di per se attenuata dal dato oggettivo che le conseguenze sfavorevoli della confessione ricadono su altro soggetto, vale a dire la compagnia assicurativa)”, a nulla rilevando, in siffatto contesto caratterizzato da un evidente carenza probatoria, che l'ausiliario del giudice abbia ritenuto astrattamente compatibili le lesioni riportate con la dinamica descritta dall'attore. In ordine alle spese di lite, il
Giudice di prime cure ha stabilito la compensazione delle stesse ai sensi dell'art. 92 c.p.c., in ragione delle oggettive difficoltà di prova incontrata dall'attore.
§2- Il giudizio di appello
La sentenza è stata impugnata da con atto di appello alla Parte_1
cui integrale lettura si rinvia quale parte necessaria della presente decisione, sulla scorta del motivo rubricato e in estrema sintesi individuabile come segue: “MOTIVO DI APPELLO — VIZIO DI MOTIVAZIONE
PER MANCATA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE PROBATORIE”. Il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto non provati l'episodio dell'investimento e la responsabilità del conducente nella causazione dello stesso, nonostante la dinamica del sinistro, cosi come descritta dall'odierno appellante, sia stata confermata dal CTU, il quale ha reputato soddisfatti tutti i criteri medico-legali del rapporto di causalità cronologico, quantitativo, qualitativo e modale. In particolare, il Tribunale ha omesso di valorizzare la confessione del convenuto contumace circa l'effettiva responsabilità nella verificazione e causazione del sinistro, giustificando il mancato accoglimento della domanda di risarcimento in ragione di una irrilevante discrasia nella ricostruzione della dinamica del sinistro, consistente nella circostanza che il conducente si apprestasse a parcheggiare piuttosto che ad uscire dalla posizione di parcheggio. Tale irrilevante circostanza non fa venir meno la responsabilità dell'appellato contumace, dallo stesso confessata, nella causazione del sinistro e la riconducibilità allo stesso delle conseguenti lesioni personali subite dall'odierno appellante. Inoltre, il Giudice di prime cure ha erroneamente tratto il suo convincimento dalla circostanza che sul luogo del sinistro non sia stato richiesto l'intervento di alcuna autorità e che, in sede di anamnesi, l'odierno appellante non abbia fatto riferimento all'investimento stradale quale causa del trauma al ginocchio. Invero, quanto al mancato intervento dell'Autorità, il Tribunale non ha tenuto in considerazione che l'appellante è stato immediatamente soccorso dal conducente e si trovava in prossimità della propria abitazione;
quanto alla mancata menzione dell'investimento stradale in sede di anamnesi, invece, il Giudice ha ignorato che il certificato di PS facesse espresso riferimento alla responsabilità di terzi nella causazione della lesione.
L'appellante ha quindi cosi concluso: “Voglia l'lll.ma Corte di Appello, in riforma della sentenza impugnata, ogni istanza contraria ed eccezione disattesa, previa ogni più opportuna declaratoria, condannare il Sig.
e la in solido tra loro, Controparte_1 Controparte_3
all'integrale risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dal Sig. Parte_1
n conseguenza del sinistro per cui è causa quantificati in € 16.515,67
[...]
(sedicimilacinquecentoquindici/67), ovvero in subordine in quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa ex art. 2056 c.c., oltre alla rifusione delle spese mediche sostenute dallo stesso quantificate in € 5.433,10
(cinquemilaquattrocentotrentatre/10), oltre interessi a far data dalla domanda. Per un totale complessivo pari ad € 21.948,77
(ventunomilanovecentoquarantotto/77). Con vittoria di spese, competenze ed onorari dei due gradi di giudizio”.
2.1- Si è costituita preliminarmente eccependo Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello per assenza dei requisiti di cui all'art. 342
c.p.c. Nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello contestandone il motivo in quanto infondato in fatto e in diritto.
§3- La decisione della Corte
Preliminarmente, va disatteso il rilievo mosso da parte appellata relativamente all'inammissibilità dell'appello per mancanza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., atteso che l'atto di appello in questione indica espressamente sia le parti della sentenza cui le censure sono rivolte sia le critiche motivate alla sentenza stessa. Come stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, l'impugnazione "deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”
(Sezioni Unite, n. 36481/2022).
Nel merito, l'appello è infondato e non merita accoglimento.
L'appellante lamenta che il Giudice di primo grado non avrebbe adeguatamente valorizzato, da un lato, la consulenza tecnica d'ufficio e, dall'altro, la dichiarazione confessoria resa dal conducente del veicolo che ha cagionato il sinistro. Tali censure non possono essere condivise.
In primo luogo, la consulenza tecnica d'ufficio non offre elementi idonei a sostenere la pretesa risarcitoria dell'appellante. Pur prendendo atto del trauma distorsivo subito, il CTU non ha infatti fornito argomentazioni chiare e univoche circa il nesso eziologico tra tale trauma e le altre patologie riscontrate (lesione del menisco e infrazione dell'emipiatto tibiale). In altri termini, una volta confermata la diagnosi di trauma distorsivo, non risulta comprensibile né tantomeno giustificato sul piano medico-legale in che modo da un trauma di natura meramente distorsiva possano derivare lesioni gravi quali la rottura dell'emipiatto tibiale e del menisco. Inoltre, lo stesso CTU afferma che “dalla documentazione è possibile anche evincere condizioni concausali (elementi di aggravamento di una patologia degenerativa precedente all'evento…)”, il che, in siffatto contesto probatorio, porta ad escludere che il sinistro in oggetto possa integrare la causa diretta ed esclusiva del trauma lamentato, dovendo piuttosto riconoscersi la decisiva incidenza delle pregresse condizioni patologiche nella genesi del quadro lesivo.
In secondo luogo, per quanto concerne la dichiarazione confessoria resa dal conducente del veicolo, si deve rilevare che la stessa non integra una confessione in senso tecnico-giuridico e, come tale, non ha valore vincolante, trattandosi piuttosto di una dichiarazione liberamente apprezzabile dal Giudice.
Invero la preclusione della natura confessoria deriva dall'oggettiva circostanza che le conseguenze giuridiche delle dichiarazioni rese non ricadono sul dichiarante ma sul terzo assicuratore.
Ne consegue che la dichiarazione resa da parte convenuta in primo grado non ha valore giuridico di confessione ed in fatto non permette di contribuire a chiarire la dinamica del sinistro, determinando piuttosto un aggravamento dell'incertezza in ordine alla stessa.
Pertanto, come correttamente affermato dal Giudice di primo grado, in tale contesto di evidente carenza probatoria a nulla rileva la circostanza che il CTU abbia ritenuto astrattamente compatibili le lesioni riportate con la dinamica descritta dall'attore.
Ne consegue che l'appellante non ha assolto l'onere probatorio su di lui gravante ex art. 2697 c.c., non essendo stati prodotti elementi certi, univoci e concordanti a dimostrazione del nesso causale tra l'evento e le lesioni denunciate.
Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza nei confronti del''appellante e vanno liquidate come da Parte_1 dispositivo, in misura corrispondente ai minimi tariffari vigenti, stante la non particolare complessità delle questioni agitate in lite, con espunzione della fase “trattazione/istruttoria” poiché non svolta. Inoltre, la causa in esame risulta proposta in data posteriore al 31 gennaio 2013, in cui è entrata in vigore la disposizione di cui alla Legge di Stabilità 2013
(approvata con Legge 24 dicembre 2012 n°228 pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 29.12.2012) in materia di Spese di Giustizia, che contempla in caso di rigetto, di declaratoria di improcedibilità ed inammissibilità dell'appello e del ricorso per cassazione, la condanna al pagamento del doppio del contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Roma -come sopra composta- definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza in oggetto indicata, così provvede:
Dichiara la contumacia dell'appellato . Controparte_1
Rigetta l'appello.
Pone le spese di lite del grado a carico dell'appellante e le liquida in €1.984 per compensi di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del''appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n.
115 del 30.5.2002. Il Giudice relatore Dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori
Il Presidente Marianna D'Avino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
sez. V civile, composta da:
Dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
Dott.ssa Francesca Fallatrella Consigliere
Dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. a margine indicato, promossa da:
(C.F. , elettivamente domiciliato ai fini Parte_1 C.F._1
del presente giudizio in Roma, via dei Parioli 77, presso lo studio dell'Avv.
Francesco Colosimo (C.F. , che lo rappresenta e C.F._2
difende, anche disgiuntamente all'Avv. Paolo Colosimo (C.F.
, giusta procura in calce all'atto di citazione C.F._3
Appellante
contro (C.F. . Controparte_1 C.F._4
Appellato contumace nonché contro
(P. IVA , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Pierfrancesco
Torrisi (C.F. ), presso lo studio del quale elettivamente C.F._5
domicilia in Roma, Via dei Gracchi n. 91, giusta procura speciale rilasciata in calce all'atto di costituzione e risposta.
Appellata
Nella causa civile avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.
17004/2018 del Tribunale ordinario di Roma, pubblicata in data
07.09.2018.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Il Giudizio di primo grado
§1- Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva Parte_1
in giudizio , al fine di sentir accogliere dal Tribunale di Controparte_1
Roma le seguenti conclusioni:
"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni istanza contraria, previa ogni più opportuna declaratoria,, condannare il Sig. e la Controparte_1
in solido tra loro, all'integrale risarcimento di Controparte_3
tutti i danni patiti e patiendi dal Sig. in conseguenza del Parte_1 sinistro per cui è causa quantificati in € 16.515,67
(sedicimilacinquecentoquindici/67), ovvero in subordine in quella maggiore
o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa ex art. 2056 c.c., oltre alla rifusione delle spese mediche sostenute dallo stesso quantificate in € 5.433,10
(cinquemilaquattrocentotrentatre/10), oltre interessi a far data dalla domanda. Per un totale complessivo pari ad € 21.948,77
(ventunomilanovecentoquarantotto/ 77). Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
A sostegno della pretesa l'attore deduceva che il giorno 14.06.2012, nell'atto di attraversare le strisce pedonali in Roma, Via Zandonai all'altezza del civico 4, veniva investito dalla vettura Smart Fortwo (tg. CC530PK) di proprietà e condotta da , il quale, uscendo in Controparte_1
retromarcia dalla posizione di parcheggio, non si avvedeva dello stesso e lo urtava sul ginocchio sinistro;
- che veniva prontamente soccorso dall'automobilista, il quale segnalava che la propria autovettura Smart fosse coperta da assicurazione RCA contratta con la compagnia assicuratrice (oggi , indicando altresì il Controparte_4 Controparte_2
numero di polizza (n. 196502112/01) ed avvertendo che sarebbe stata sua premura denunciare il sinistro;
- che, successivamente, si recava presso la propria abitazione nelle immediate vicinanze ma, dato il crescente dolore e gonfiore al ginocchio sinistro, decideva di recarsi nel pomeriggio presso il pronto soccorso dell'Ospedale San Pietro-Fatebenefratelli; - che, a seguito di visita ortopedica, gli veniva diagnosticato un trauma distorsivo al ginocchio con sospetta infrazione dell'emipiatto tibiale esterno;
- che, trascorsi alcuni giorni, si sottoponeva a risonanza magnetica e visita specialistica presso la Casa di Cura Privata Sanatrix, dove veniva accertata la lesione del menisco interno del ginocchio e gli veniva consigliato un intervento chirurgico di meniscectopia in artroscopia;
- che, dopo essersi sottoposto a tale intervento presso la Casa di Cura Privata “Clinica Parioli”, avanzava una formale richiesta di risarcimento danni alla CP_4
provvedendo all'invio della documentazione richiesta da
[...]
quest'ultima e sottoponendosi a visita medico legale presso lo studio del medico legale designato dalla - che, in seguito a tale Controparte_4
visita medica, la Compagnia Assicurativa negava il risarcimento per mancanza di responsabilità a carico dell'assicurato ed incompatibilità dei danni con l'evento denunciato;
-che, in seguito a numerosi tentativi di prendere contatto con la , inviava una serie di lettere Controparte_4
raccomandate nelle quali invitava la Compagnia Assicurativa a Parte
provvedere all'immediato ed integrale risarcimento dei danni patiti e delle spese sostenute dallo stesso in seguito al sinistro, avanzando inoltre richiesta di accesso alla relazione redatta dal medico legale designato dalla
Compagnia Assicurativa.
1.1- Si è costituita contestando la ricostruzione Controparte_2
della dinamica del sinistro. In particolare, in via principale chiedeva di accertare la violazione degli artt. 1375 c.c. e 1914 c.c., con conseguente rigetto della domanda o riduzione proporzionale del danno con consequenziale condanna alle spese. Inoltre, contestava la domanda in quanto infondata sia in punto di an che di quantum debeatur, tenendo conto del concorso di colpa dello stesso attore nella causazione del sinistro.
1.2- non si costituiva e veniva dichiarato contumace. Controparte_1
1.3- Il primo giudice, all'esito della prima udienza, verificata la regolarità del contraddittorio, ha concesso i termini di cui all'art. 183, VI com., c.p.c.
e ha rinviato la prosecuzione del giudizio all'udienza del 28 settembre 2016 per l'ammissione dei mezzi istruttori. La causa è stata istruita, oltre che con i documenti prodotti dalle parti, con interrogatorio formale del convenuto contumace e dell'attore e con CTU Controparte_1 Parte_1
medico-legale volta ad appurare l'entità e la misura di danno alla persona, temporaneo e permanente, subito dall'attore in conseguenza del sinistro, il nesso di causalità tra la dinamica descritta dalle parti processuali e le lesioni riportate nonché la riferibilità al sinistro delle fatture e ricevute di pagamento prodotte dall' Precisate le conclusioni, la causa è stata Pt_1
posta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190
c.p.c..
Il primo Giudice ha definito la causa con la sentenza qui impugnata, che ha rigettato la domanda dell'attore, ritenendo che non sia stata fornita adeguata prova “del verificarsi del fatto storico così come rappresentato dall'attore nel proprio atto introduttivo”. In particolare, l'unico elemento posto dall'attore a fondamento della ricostruzione della dinamica del sinistro consiste nella “dichiarazione confessoria resa dall'automobilista convenuto (la cui valenza confessoria è già di per se attenuata dal dato oggettivo che le conseguenze sfavorevoli della confessione ricadono su altro soggetto, vale a dire la compagnia assicurativa)”, a nulla rilevando, in siffatto contesto caratterizzato da un evidente carenza probatoria, che l'ausiliario del giudice abbia ritenuto astrattamente compatibili le lesioni riportate con la dinamica descritta dall'attore. In ordine alle spese di lite, il
Giudice di prime cure ha stabilito la compensazione delle stesse ai sensi dell'art. 92 c.p.c., in ragione delle oggettive difficoltà di prova incontrata dall'attore.
§2- Il giudizio di appello
La sentenza è stata impugnata da con atto di appello alla Parte_1
cui integrale lettura si rinvia quale parte necessaria della presente decisione, sulla scorta del motivo rubricato e in estrema sintesi individuabile come segue: “MOTIVO DI APPELLO — VIZIO DI MOTIVAZIONE
PER MANCATA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE PROBATORIE”. Il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto non provati l'episodio dell'investimento e la responsabilità del conducente nella causazione dello stesso, nonostante la dinamica del sinistro, cosi come descritta dall'odierno appellante, sia stata confermata dal CTU, il quale ha reputato soddisfatti tutti i criteri medico-legali del rapporto di causalità cronologico, quantitativo, qualitativo e modale. In particolare, il Tribunale ha omesso di valorizzare la confessione del convenuto contumace circa l'effettiva responsabilità nella verificazione e causazione del sinistro, giustificando il mancato accoglimento della domanda di risarcimento in ragione di una irrilevante discrasia nella ricostruzione della dinamica del sinistro, consistente nella circostanza che il conducente si apprestasse a parcheggiare piuttosto che ad uscire dalla posizione di parcheggio. Tale irrilevante circostanza non fa venir meno la responsabilità dell'appellato contumace, dallo stesso confessata, nella causazione del sinistro e la riconducibilità allo stesso delle conseguenti lesioni personali subite dall'odierno appellante. Inoltre, il Giudice di prime cure ha erroneamente tratto il suo convincimento dalla circostanza che sul luogo del sinistro non sia stato richiesto l'intervento di alcuna autorità e che, in sede di anamnesi, l'odierno appellante non abbia fatto riferimento all'investimento stradale quale causa del trauma al ginocchio. Invero, quanto al mancato intervento dell'Autorità, il Tribunale non ha tenuto in considerazione che l'appellante è stato immediatamente soccorso dal conducente e si trovava in prossimità della propria abitazione;
quanto alla mancata menzione dell'investimento stradale in sede di anamnesi, invece, il Giudice ha ignorato che il certificato di PS facesse espresso riferimento alla responsabilità di terzi nella causazione della lesione.
L'appellante ha quindi cosi concluso: “Voglia l'lll.ma Corte di Appello, in riforma della sentenza impugnata, ogni istanza contraria ed eccezione disattesa, previa ogni più opportuna declaratoria, condannare il Sig.
e la in solido tra loro, Controparte_1 Controparte_3
all'integrale risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dal Sig. Parte_1
n conseguenza del sinistro per cui è causa quantificati in € 16.515,67
[...]
(sedicimilacinquecentoquindici/67), ovvero in subordine in quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa ex art. 2056 c.c., oltre alla rifusione delle spese mediche sostenute dallo stesso quantificate in € 5.433,10
(cinquemilaquattrocentotrentatre/10), oltre interessi a far data dalla domanda. Per un totale complessivo pari ad € 21.948,77
(ventunomilanovecentoquarantotto/77). Con vittoria di spese, competenze ed onorari dei due gradi di giudizio”.
2.1- Si è costituita preliminarmente eccependo Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello per assenza dei requisiti di cui all'art. 342
c.p.c. Nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello contestandone il motivo in quanto infondato in fatto e in diritto.
§3- La decisione della Corte
Preliminarmente, va disatteso il rilievo mosso da parte appellata relativamente all'inammissibilità dell'appello per mancanza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., atteso che l'atto di appello in questione indica espressamente sia le parti della sentenza cui le censure sono rivolte sia le critiche motivate alla sentenza stessa. Come stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, l'impugnazione "deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”
(Sezioni Unite, n. 36481/2022).
Nel merito, l'appello è infondato e non merita accoglimento.
L'appellante lamenta che il Giudice di primo grado non avrebbe adeguatamente valorizzato, da un lato, la consulenza tecnica d'ufficio e, dall'altro, la dichiarazione confessoria resa dal conducente del veicolo che ha cagionato il sinistro. Tali censure non possono essere condivise.
In primo luogo, la consulenza tecnica d'ufficio non offre elementi idonei a sostenere la pretesa risarcitoria dell'appellante. Pur prendendo atto del trauma distorsivo subito, il CTU non ha infatti fornito argomentazioni chiare e univoche circa il nesso eziologico tra tale trauma e le altre patologie riscontrate (lesione del menisco e infrazione dell'emipiatto tibiale). In altri termini, una volta confermata la diagnosi di trauma distorsivo, non risulta comprensibile né tantomeno giustificato sul piano medico-legale in che modo da un trauma di natura meramente distorsiva possano derivare lesioni gravi quali la rottura dell'emipiatto tibiale e del menisco. Inoltre, lo stesso CTU afferma che “dalla documentazione è possibile anche evincere condizioni concausali (elementi di aggravamento di una patologia degenerativa precedente all'evento…)”, il che, in siffatto contesto probatorio, porta ad escludere che il sinistro in oggetto possa integrare la causa diretta ed esclusiva del trauma lamentato, dovendo piuttosto riconoscersi la decisiva incidenza delle pregresse condizioni patologiche nella genesi del quadro lesivo.
In secondo luogo, per quanto concerne la dichiarazione confessoria resa dal conducente del veicolo, si deve rilevare che la stessa non integra una confessione in senso tecnico-giuridico e, come tale, non ha valore vincolante, trattandosi piuttosto di una dichiarazione liberamente apprezzabile dal Giudice.
Invero la preclusione della natura confessoria deriva dall'oggettiva circostanza che le conseguenze giuridiche delle dichiarazioni rese non ricadono sul dichiarante ma sul terzo assicuratore.
Ne consegue che la dichiarazione resa da parte convenuta in primo grado non ha valore giuridico di confessione ed in fatto non permette di contribuire a chiarire la dinamica del sinistro, determinando piuttosto un aggravamento dell'incertezza in ordine alla stessa.
Pertanto, come correttamente affermato dal Giudice di primo grado, in tale contesto di evidente carenza probatoria a nulla rileva la circostanza che il CTU abbia ritenuto astrattamente compatibili le lesioni riportate con la dinamica descritta dall'attore.
Ne consegue che l'appellante non ha assolto l'onere probatorio su di lui gravante ex art. 2697 c.c., non essendo stati prodotti elementi certi, univoci e concordanti a dimostrazione del nesso causale tra l'evento e le lesioni denunciate.
Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza nei confronti del''appellante e vanno liquidate come da Parte_1 dispositivo, in misura corrispondente ai minimi tariffari vigenti, stante la non particolare complessità delle questioni agitate in lite, con espunzione della fase “trattazione/istruttoria” poiché non svolta. Inoltre, la causa in esame risulta proposta in data posteriore al 31 gennaio 2013, in cui è entrata in vigore la disposizione di cui alla Legge di Stabilità 2013
(approvata con Legge 24 dicembre 2012 n°228 pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 29.12.2012) in materia di Spese di Giustizia, che contempla in caso di rigetto, di declaratoria di improcedibilità ed inammissibilità dell'appello e del ricorso per cassazione, la condanna al pagamento del doppio del contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Roma -come sopra composta- definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza in oggetto indicata, così provvede:
Dichiara la contumacia dell'appellato . Controparte_1
Rigetta l'appello.
Pone le spese di lite del grado a carico dell'appellante e le liquida in €1.984 per compensi di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del''appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n.
115 del 30.5.2002. Il Giudice relatore Dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori
Il Presidente Marianna D'Avino