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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 23/10/2025, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Udienza del 23.10.2025
Causa n. 2140 2023
Sono comparsi per la parte ricorrente l'avv. Marchioni e per la parte convenuta l'avv. Ferrarello.
L'avv. Ferrarello rileva che nel caso della attuale opponente, Parte_1
nella sua veste di appaltante è stata chiamata a rispondere per le prestazioni di tutti gli appaltatori e dei lavoratori a qualsiasi titolo impiegati.
Nel caso di specie, attesa la struttura della norma sanzionatoria, applicata secondo la fascia minima, l'ordinanza è da ritenersi fondata anche nel caso in cui sia ritenuta raggiunta la prova dell'illecito impiego di un solo lavoratore per un solo giorno (RI e ). Per_1
L'avv. Marchiori contesta le conclusioni di controparte. Nessuno dei lavoratori ha dichiarato di aver avuto rapporti con la società e con l'amministratore. Si richiama alle conclusioni di cui alle note conclusionali in atti.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Stefania Del Gais
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott.ssa Stefania Del Gais, all'udienza del giorno 23.10.2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 2140 / 2023 RCL promossa con ricorso depositato il 23.12.2023 da
C.F. ), Parte_2 C.F._1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPUANO Parte_1 P.IVA_1
AS e dell'avv. MARCHIORI FRANCESCO, VIA GENERALE
DALLA CHIESA, 7/27 37026 PESCANTINA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. CAPUANO AS
Contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. FERRARELLO ELENA, P.IVA_2
elettivamente domiciliato in VIA FILOPANTI 3/5 37123 presso il CP_1
difensore avv. FERRARELLO ELENA
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 23.12.2023, in proprio e quale Parte_2
legale rappresentante della ha proposto opposizione alle Parte_1
1 ordinanze ingiunzioni n. 244/2022 e n. 245/2022, notificate rispettivamente in data 29.11.2023 al trasgressore e in data 27.11.2023 alla società obbligata in solido, con le quali l di ha Controparte_1 CP_1
ingiunto il pagamento della somma complessiva di euro 5.026,25, a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 18 D. Lgs. 10 settembre 2003 n. 276, relativa alla contestazione di aver preso in appalto mere prestazioni lavorative dei lavoratori (dipendente Persona_2
della società ER SR), (dipendente della società Persona_3
MY SR), (dipendente della società EN SR), Parte_3
(dipendente della società RB SR), Persona_4 Persona_5
(dipendente della società ER SR), (dipendente della Persona_6
società OS SR), (dipendente della società ER Persona_7
SR), nel periodo compreso tra il 26.09.2018 ed il 19.10.2018 per un totale complessivo di 93 giorni.
Ha dedotto che la società ha operato nell'ambito di un rapporto Parte_1
di appalto del tutto conforme alle norme di legge;
che la società Parte_1
cui era stata affidata dalla società con sede in Este (PD), CP_2
un'importante commessa concernente lavorazioni di granigliatura, verniciatura e sabbiatura di manufatti metallici pre-fabbricati, si era avvalsa della collaborazione di alcune imprese;
che la società Parte_1
aveva conferito alla EN SR, alla ER SR , alla MY SR e alla
OS SR incarico di: a) scarico e ricarico del materiale dagli automezzi che giungeranno in cantiere per conto di in coordinazione con le CP_2
società MY SR e ER SR); b) posa delle protezioni (bolli adesivi) sulle superfici di serraggio bulloni con lavoro “ad attrito” (in eventuale ausilio ad altre società); c) eventuale tracciatura per l'applicazione delle protezioni sulle superfici a contatto (attrito), posizionamento di tali
2 protezioni (dopo asciugato il primer) e lavorazione (post essiccazione mano di vernice finale); d) trasferimento dei manufatti verniciati dalle rastrelliere alle zone di stoccaggio;
e) carico degli autoarticolati per la destinazione finale;
che tali lavorazioni, svolte nell'ambito di una complessiva attività di movimentazione mediante gru a ponte e verniciatura dei manufatti in metallo, erano state eseguite presso il capannone industriale, sito di BA LA, in via Monte Carega n. 17, di proprietà della società come da lettera di Controparte_3
incarico prodotta in giudizio;
che il corrispettivo concordato era stato di complessivi € 103,950,00, come da fatture depositate in atti, mentre era stato fatturato ad 'importo di euro 42.950, come da fatture in atti;
CP_2
che tutte le prestazioni erano state svolte dalle società appaltatrici in assoluta autonomia con organizzazione e gestione a proprio rischio nonché mediante utilizzo di macchinari e strumenti propri, e pertanto disponendo ed organizzando i fattori di produzione per la realizzazione dei compiti ricevuti.
Co Ritenuta dunque l'infondatezza delle contestazioni elevate dall ha chiesto dichiararsi infondate ed illegittime le ordinanze ingiunzioni opposte per insussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie e quindi per mancanza di prova e per insussistenza delle violazioni di legge contestate, trattandosi di appalto legittimo.
Co Si è costituito l di che ha contestato ogni assunto di parte CP_1
ricorrente ed ha precisato che: i fatti oggetto di causa erano emersi nell'ambito di un accertamento effettuato dal Nucleo Carabinieri operativo presso l unitamente al personale della Stazione Carabinieri di CP_1
BA LA, della Stazione Carabinieri Forestale e dell' CP_5
presso i capannoni di proprietà della società in Controparte_3
3 sede di primo accesso i militi avevano accertato de visu l'effettuazione di lavorazioni di granigliatura e verniciatura di semilavorati in metallo consistenti nello specifico in colonne metalliche ivi recapitate tramite autocarro che venivano successivamente scaricate, sabbiate (mediante l'utilizzo di macchina oppure a mano a seconda della loro grandezza e forma) e verniciate a macchina, per poi essere caricate su altro autocarro che le trasportava in altri siti per le successive lavorazioni;
per tutte le lavorazioni dei prelavorati metallici erano stati utilizzati i macchinari presenti nel sito (due gru a ponte, una sabbiatrice automatica, una stanza per l'effettuazione manuale della sabbiatura e una pompa per verniciatura); erano stati trovati intenti al lavoro, promiscuamente, i lavoratori, tutti regolarmente assunti e sentiti a sommarie informazioni:
(assunto dalla RB SR con contratto di tirocinio con Persona_4
decorrenza dal 30 luglio 2018 al 28 febbraio 2018 avente ad oggetto “ acquisizione di professionalità nel campo della progettazione edilizia”),
(assunto dalla società MY s.r.l., con contratto di Persona_3
tirocinio avente decorrenza dal 26 settembre 2018 al 17 aprile 2019 avente ad oggetto quale professione di riferimento “granigliatore di metalli con ghisa sferoidale”), (assunto con contratto a tempo Parte_4
indeterminato dalla società MY s.r.l. con decorrenza 10 aprile 2018 con la qualifica di carpentiere in ferro), (assunto dalla Persona_5
società ER s.r.l.), (assunto dalla società EN Parte_3
s.r.l., con contratto a tempo indeterminato con qualifica di carpentiere in ferro), (che era stato dipendente della società Persona_6
EN s.r.l. dal 2 aprile 2012 fino al 13 agosto 2017 e poi, in forza di una cessione del contratto comunicata al Centro per l'impiego, della
OS SR con decorrenza 14 agosto 2017); i manufatti in lavorazione
4 presso il cantiere erano stati ivi inviati per le operazioni di sabbiatura e verniciatura dalla società in forza di apposito ordine di lavoro CP_2
stipulato con la società nel capannone erano presenti i Parte_1
seguenti mezzi : Citroen C3 targata EB603WN di proprietà di OS s.r.l., utilizzata dal lavoratore , nonché il Ford Transit targato Persona_4
CY428GR di proprietà di utilizzato dai Controparte_6
lavoratori e;
al termine delle operazioni Parte_3 Persona_7
era stato redatto verbale di primo accesso ispettivo con cui i verbalizzanti avevano richiesto a tutte le società presenti la documentazione che parte datoriale era stata invitata a produrre entro il successivo 29 ottobre 2018; successivamente, in data 30 ottobre 2018 era stato effettuato un ulteriore accesso ispettivo in Sommacampagna (VR) Via San Pietro, ove era stato trovato in attività lavorativa intento ad effettuare lavori di giardinaggio il signor , riconducibile alla società ER s.r.l.; erano Persona_2
stati esaminati i LUL, forniti nel corso delle verifiche, delle maestranze delle società OS s.r.l., MY s.r.l., EN s.r.l., RB s.r.l. e
ER s.r.l. le cui registrazioni erano state utilizzate per ricostruire in forma analitica per ogni lavoratore le giornate di prestazione di lavoro in regime di appalto per la società all'esito dell'esame della Parte_1
documentazione acquisita nel corso dell'accertamento ispettivo, i verbalizzanti avevano accertato che i manufatti oggetto delle lavorazioni svolte presso il sito erano riconducibili alla società di Este (PD) CP_2
che aveva incaricato la società di BA LA (VR) di Parte_1
effettuare lavorazioni di verniciatura di manufatti metallici pre-realizzati; la società come da lettera di incarico del 24 maggio 2018 Parte_1
indirizzata alle società OS s.r.l., MY s.r.l., ER s.r.l. e
EN s.r.l., aveva subappaltato per intero le lavorazioni alle predette
5 società, senza intervenire in alcun modo nelle lavorazioni a questa originariamente demandate dalla le attività subappaltate CP_2
erano state formalmente suddivise in forma analitica per ciascuna ditta affidataria;
da verifica tramite CCIAA di degli assetti societari delle CP_1
società era emersa una significativa commistione nella compagine sociale, tale da escludere qualsivoglia forma di autonomia;
le società
MY, ER e RB, erano intervenute nell'appalto con personale assunto con la qualifica di tirocinante, profilo non compatibile con il regime di appalto o sub-appalto; le concrete modalità di esecuzione del lavoro, come accertate de visu dai verbalizzanti e valutate poi alla luce delle dichiarazioni, della documentazione acquisita e dell'esame dell'organico aziendale delle ditte oggetto di verifica, avevano consentito di accertare la non conformità del contratto di appalto alla fattispecie normativa di riferimento, atteso che le prestazioni rese dai lavoratori si erano sostanziate in una mera messa a disposizione delle energie lavorative;
la era risultata priva di un proprio organico aziendale, non idonea Parte_1
quindi a supportare l'appalto assunto;
per quanto di rilievo in riferimento alle ordinanze ingiunzioni opposte in questa sede, era stato redatto verbale unico di accertamento e notificazione Prot. 4650 e 4651 del 7 febbraio 2019 a mezzo del quale erano state contestate alla Sig.ra
[...]
quale trasgressore e alla quale soggetto obbligato in Pt_2 Parte_1
solido le violazioni relative all'impiego dei lavoratori Persona_2
(gg2 ), (gg18), (gg18) Persona_3 Parte_3 Persona_4
(gg1), (gg18), (gg18) e Persona_5 Persona_6 Per_7
(gg 18) risultati irregolarmente somministrati dalle società ER
[...]
SR, MY SR, EN SR, RB SR, OS SR per un totale di gg.93.
.
6 Ritenuta integrata la prova dell'avvenuta illecita somministrazione di manodopera alla i verbalizzanti avevano redatto nei confronti di Parte_1
entrambi tutti i soggetti giuridici coinvolti verbale unico di accertamento e notificazione per l'illecito di cui all'art. 29, comma primo, D.Lgs 10 settembre 2003 n. 276 come modificato dall'art. 1, primo comma, D.Lgs
8/2016, prodromico alla emissione delle ordinanze ingiunzioni opposte, nelle quali è stata applicata la sanzione prevista dall'art. 18, comma 5 bis,
D. Lgs. 276/2003 come modificato dal D. Lgs. N. 8/2016.
Ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso e la conferma delle ordinanze ingiunzioni opposte.
La causa è stata istruita mediante assunzione delle prove testimoniali dedotte da entrambe le parti e, all'esito, è stata fissata udienza di discussione con termine per il deposito di note.
Alla odierna udienza la causa è stata discussa e decisa con motivazioni contestuali.
*
L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
Le ordinanze ingiunzioni opposte in questa sede trovano origine da un
Co accertamento condotto dall' di attraverso il Nucleo dei CP_1
Carabinieri operativo presso l'Ispettorato. L'accertamento, iniziato con un primo accesso ispettivo in BA LA (VR) presso i capannoni di proprietà della ove erano presenti vari lavoratori Controparte_3
riconducibili a diverse società e poi proseguito con un altro accesso ispettivo in Sommacampagna (VR) presso le sedi delle varie società, ha visto conseguentemente coinvolte tutte le società i cui dipendenti, a vario titolo, erano presenti al momento degli accessi ed erano stati trovati intenti
7 in attività lavorative e cioè: EN SR, ER SR, MY Parte_1
SR, OS SR, RB SR e AN SR.
I verbalizzanti, all'esito degli accessi effettuati, dell'esame della documentazione acquisita, delle dichiarazioni rese dai lavoratori sentiti a sommarie informazioni, dell'interrogazione delle banche dati, delle visure camerali, hanno ritenuto che la società avesse appaltato alla CP_2
società lavori di granigliatura, di sabbiatura e di verniciatura di Parte_1
manufatti metallici pre-realizzati e che quest'ultima avesse a sua volta affidato (subappaltato) tali lavorazioni alle citate società (ad esclusione della RB SR e della AN SR entrate nella vicenda che ci occupa per questioni solo in parte connesse), suddivise però soltanto formalmente in maniera analitica fra di esse, come da lettera di incarico acquisita agli atti, ma nella sostanza eseguite indifferentemente da tutte. Hanno infatti ritenuto che ciascuna società operasse nel cantiere con proprio personale che veniva impiegato nelle attività di volta in volta necessarie in maniera assolutamente promiscua, che le attività assegnate da ai quattro Parte_1
subappaltatori nel sito di BA LA ( OS SR, MY SR, ER SR, EN SR) non consistessero in un servizio autonomo caratterizzato da un prodotto specifico e distinto, che ciascun lavoratore avesse una professionalità tale da potersi sostituire agli altri, che tutti i lavoratori avessero in comune gli orari di lavoro, l'utilizzo dei macchinari e le modalità di reclutamento attraverso i signori Persona_8
e , quest'ultimo legale rappresentante di tutte le quattro Persona_9
società subappaltatrici sanzionate, unitamente alla quale società Parte_1
appaltante, per la somministrazione illecita di manodopera in appalto ritenuto non genuino e quindi in violazione dell'art. 29 D. Lgs. 276/2003.
Le società ER SR e MY SR, sono state sanzionate anche per il
8 disconoscimento dei contratti di tirocinio dei rispettivi lavoratori dipendenti e;
la società RB SR e AN SR, Persona_2 Persona_3
non coinvolte direttamente nell'appalto, sono state sanzionate per il disconoscimento del contratto di tirocinio dei lavoratori e Persona_4
. Persona_10
Questo tribunale si è già pronunciato sulle questioni che hanno coinvolto le società subappaltatrici, sanzionate dall' , al pari dell'odierna CP_1
opponente, per la violazione dell'art. 29 D. Lgs. 276/2003 (sentenze nn.
623/2025, 624/2025, 638/2025 e 656/2025) con le seguenti motivazioni che si condividono.
“Dalla copiosa istruttoria svolta in giudizio, a cui è stata allegata anche quella svolta nei giudizi che hanno visto opporre da tutte le società coinvolte nell'accertamento le ordinanze ingiunzioni che ne sono derivate,
è sicuramente emerso un quadro molto articolato secondo cui effettivamente tutte le società hanno avuto una regia comune, quella di
, legale rappresentante della Persona_8 [...]
proprietaria del capannone in BA LA e della Controparte_3
palazzina in Sommacampagna, che ha avuto un rapporto diretto con ciascun lavoratore sin dal colloquio di assunzione e poi con tutti loro insieme al fine di fornire le direttive sul lavoro che ciascuno di loro è stato chiamato a svolgere in ordine alla commessa che la ha ricevuto Pt_1
dalla e che ha a sua volta subappaltato alle varie società. Tutte le CP_2
testimonianze rese convergono in questa descrizione.
Tuttavia, bisogna analizzare in questa sede l'oggetto della violazione
Co contestata dall' ad ogni singola società e, nel caso in esame, la violazione dell'art. 29 D. Lgs. 276/2003.
9 A mente del citato articolo “Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio
d'impresa”.
Nel caso che ci occupa, poiché ciascuna società ha occupato nelle lavorazioni svolte uno o al massimo due lavoratori, tale distinzione deve essere operata in misura più “leggera”, come stabilito dalla Suprema
Corte per quanto qui di rilievo “… la distinzione tra appalto genuino di cui all'art. 1655 c.c. e illecita somministrazione di manodopera si individua nella concorrenza dei requisiti di assunzione del rischio d'impresa e di direzione e organizzazione di mezzi e materiali necessari da parte dell'appaltatore, tenendo presente che negli appalti "leggeri", a prevalenza di apporto personale di unità specializzate, l'organizzazione può anche essere minima, mentre negli appalti "labour intensive" il requisito si sostanzia soprattutto nell'esercizio del potere direttivo di mezzi e materiali.” (Sez. 5, Ordinanza n. 20591 del 24/07/2024).
Nell'ambito della tipologia di appalto in esame, caratterizzato da varie lavorazioni collegate fra loro ma al tempo stesso autonome quali la granigliatura, la verniciatura, la sabbiatura e la conseguente movimentazione del materiale metallico, ogni società coinvolta ha destinato una unità - o al massimo due - di personale specializzato con una organizzazione minima di mezzi e materiali, che sostanzialmente
10 lavorava in autonomia in quanto già conosceva il lavoro da svolgere. In quel contesto, ovvero in un unico sito ove giocoforza, anche per evitare aggravi economici dovuti allo spostamento del materiale lavorato di grandissime dimensioni, operavano tutte le società e ciascuna per la propria parte di competenza, non può certamente ravvisarsi promiscuità fra i lavoratori neanche nel caso in cui, occasionalmente, avessero avuto necessità di aiutarsi fra di loro in qualche particolare situazione;
né tantomeno può essere considerata commistione lavorativa l'utilizzo di un unico furgone con cui tutti i lavoratori raggiungevano il sito.
Quanto alla organizzazione del lavoro, in corso di causa è emersa la figura di , come colui che non soltanto aveva Persona_8
assunto ciascun lavoratore in una società piuttosto che in un'altra, che dava indicazioni sul lavoro da fare, insomma che era l'effettivo datore di lavoro di tutti.
Tuttavia, l'analisi non deve essere diretta al disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato di ogni singolo lavoratore indicato nelle ordinanze ingiunzioni in favore della costituzione del rapporto di lavoro in capo ad altro effettivo datore di lavoro individuato nella figura di
[...]
, quanto a quella della liceità o meno dell'appalto come Persona_8
Co contestata dall' .
Nel contratto di appalto, come precisato, vi sono due soggetti giuridici,
l'appaltante e l'appaltatore, che nel caso in esame sono la e la Parte_1
società opponente.
Dalle testimonianze rese, ma anche dalle dichiarazioni assunte a SIT dai verbalizzanti, non è emersa alcuna ingerenza della nella Pt_1
organizzazione del lavoro dell'appaltatore, né è emerso alcun legame fra
11 la e colui che è stato dimostrato essere l'effettivo datore di lavoro di Pt_1
tutti i lavoratori coinvolti, . Per_8 Persona_8
In sostanza, la , alla quale società è Pt_1 Persona_8
risultato essere estraneo, in qualità di committente non ha esercitato alcun potere direttivo e organizzativo che avrebbe potuto far ritenere una interposizione illecita di manodopera e di conseguenza non genuino
l'appalto.
In mancanza di prova della illiceità dell'appalto fra la e la società Parte_1
opponente, l'opposizione deve essere accolta limitatamente alla sanzione per la violazione di cui all'art.29 D. Lgs. 276/2003”.
Per i motivi esposti e condivisi, anche nel caso che ci occupa in questa sede, in cui l'attuale opponente è la società committente, non si configura alcuna violazione dell'art. 29 D. Lgs. 276/2003.
L' , in sede di discussione, ha ritenuto che la “ attuale CP_1 Parte_1
opponente, nella sua veste di appaltante è stata chiamata a rispondere per le prestazioni di tutti gli appaltatori e dei lavoratori a qualsiasi titolo impiegati. Nel caso di specie, attesa la struttura della norma sanzionatoria, applicata secondo la fascia minima, l'ordinanza è da ritenersi fondata anche nel caso in cui sia ritenuta raggiunta la prova dell'illecito impiego di un solo lavoratore per un solo giorno (RI e )”, sulla base Per_1
della conferma, con le sentenze n. 624/2025 e 656/2025, delle ordinanze ingiunzioni emesse nei confronti delle società ER SR e MY SR, limitatamente alle contestate violazioni di cui all'art. 9 bis D.L. 510/1996 come conv. dalla L. 608/1996, di cui all'art. 4 bis D. Lgs. 181/2000 e di cui all'art. 1 L. 4/1953 afferenti ai contratti di tirocinio sottoscritti rispettivamente con i lavoratori ed Persona_2 Persona_3
che sono stati ricondotti a contratti di lavoro subordinato.
12 Rileva questo Tribunale che la questione sollevata dall' in sede CP_1
di discussione della causa sia ininfluente al fine di configurare la correttezza della sanzione applicata alla società opponente. Alla Parte_1
è stata contestata, con le ordinanze ingiunzioni opposte, di aver preso in appalto in modo illecito le mere prestazioni di lavoro dei lavoratori
RI, , , , e dalle Per_1 Pt_3 Per_4 Per_5 Per_6 Parte_4
rispettive società datrici di lavoro e sub appaltatrici. L'appalto è stato giudicato lecito. La quale società appaltante, non può Parte_1
rispondere delle sanzioni amministrative irrogate alle società appaltatrici per aver sottoscritto contratti di tirocinio in luogo Parte_5
di contratti di lavoro subordinato, permanendo in capo alla committente una responsabilità solidale relativa esclusivamente agli aspetti retributivi e contributivi dei lavoratori utilizzati nell'appalto (nello specifico RI e
). Per_1
Per tutti i motivi esposti l'opposizione deve essere accolta e le ordinanze ingiunzioni opposte devono essere annullate.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i valori minimi degli attuali parametri forensi tenuto conto del valore della domanda (euro 5.026,25).
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) Accoglie l'opposizione e annulla le ordinanze ingiunzioni opposte;
Co 2) Condanna l al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in complessivi euro 1.312,00 per compensi, oltre rimborso forfetario al 15% iva e cpa come per legge.
Verona, 23 ottobre 2025
13 IL GIUDICE
Dott.ssa Stefania Del Gais
14
SEZIONE LAVORO
Udienza del 23.10.2025
Causa n. 2140 2023
Sono comparsi per la parte ricorrente l'avv. Marchioni e per la parte convenuta l'avv. Ferrarello.
L'avv. Ferrarello rileva che nel caso della attuale opponente, Parte_1
nella sua veste di appaltante è stata chiamata a rispondere per le prestazioni di tutti gli appaltatori e dei lavoratori a qualsiasi titolo impiegati.
Nel caso di specie, attesa la struttura della norma sanzionatoria, applicata secondo la fascia minima, l'ordinanza è da ritenersi fondata anche nel caso in cui sia ritenuta raggiunta la prova dell'illecito impiego di un solo lavoratore per un solo giorno (RI e ). Per_1
L'avv. Marchiori contesta le conclusioni di controparte. Nessuno dei lavoratori ha dichiarato di aver avuto rapporti con la società e con l'amministratore. Si richiama alle conclusioni di cui alle note conclusionali in atti.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Stefania Del Gais
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott.ssa Stefania Del Gais, all'udienza del giorno 23.10.2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 2140 / 2023 RCL promossa con ricorso depositato il 23.12.2023 da
C.F. ), Parte_2 C.F._1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPUANO Parte_1 P.IVA_1
AS e dell'avv. MARCHIORI FRANCESCO, VIA GENERALE
DALLA CHIESA, 7/27 37026 PESCANTINA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. CAPUANO AS
Contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. FERRARELLO ELENA, P.IVA_2
elettivamente domiciliato in VIA FILOPANTI 3/5 37123 presso il CP_1
difensore avv. FERRARELLO ELENA
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 23.12.2023, in proprio e quale Parte_2
legale rappresentante della ha proposto opposizione alle Parte_1
1 ordinanze ingiunzioni n. 244/2022 e n. 245/2022, notificate rispettivamente in data 29.11.2023 al trasgressore e in data 27.11.2023 alla società obbligata in solido, con le quali l di ha Controparte_1 CP_1
ingiunto il pagamento della somma complessiva di euro 5.026,25, a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 18 D. Lgs. 10 settembre 2003 n. 276, relativa alla contestazione di aver preso in appalto mere prestazioni lavorative dei lavoratori (dipendente Persona_2
della società ER SR), (dipendente della società Persona_3
MY SR), (dipendente della società EN SR), Parte_3
(dipendente della società RB SR), Persona_4 Persona_5
(dipendente della società ER SR), (dipendente della Persona_6
società OS SR), (dipendente della società ER Persona_7
SR), nel periodo compreso tra il 26.09.2018 ed il 19.10.2018 per un totale complessivo di 93 giorni.
Ha dedotto che la società ha operato nell'ambito di un rapporto Parte_1
di appalto del tutto conforme alle norme di legge;
che la società Parte_1
cui era stata affidata dalla società con sede in Este (PD), CP_2
un'importante commessa concernente lavorazioni di granigliatura, verniciatura e sabbiatura di manufatti metallici pre-fabbricati, si era avvalsa della collaborazione di alcune imprese;
che la società Parte_1
aveva conferito alla EN SR, alla ER SR , alla MY SR e alla
OS SR incarico di: a) scarico e ricarico del materiale dagli automezzi che giungeranno in cantiere per conto di in coordinazione con le CP_2
società MY SR e ER SR); b) posa delle protezioni (bolli adesivi) sulle superfici di serraggio bulloni con lavoro “ad attrito” (in eventuale ausilio ad altre società); c) eventuale tracciatura per l'applicazione delle protezioni sulle superfici a contatto (attrito), posizionamento di tali
2 protezioni (dopo asciugato il primer) e lavorazione (post essiccazione mano di vernice finale); d) trasferimento dei manufatti verniciati dalle rastrelliere alle zone di stoccaggio;
e) carico degli autoarticolati per la destinazione finale;
che tali lavorazioni, svolte nell'ambito di una complessiva attività di movimentazione mediante gru a ponte e verniciatura dei manufatti in metallo, erano state eseguite presso il capannone industriale, sito di BA LA, in via Monte Carega n. 17, di proprietà della società come da lettera di Controparte_3
incarico prodotta in giudizio;
che il corrispettivo concordato era stato di complessivi € 103,950,00, come da fatture depositate in atti, mentre era stato fatturato ad 'importo di euro 42.950, come da fatture in atti;
CP_2
che tutte le prestazioni erano state svolte dalle società appaltatrici in assoluta autonomia con organizzazione e gestione a proprio rischio nonché mediante utilizzo di macchinari e strumenti propri, e pertanto disponendo ed organizzando i fattori di produzione per la realizzazione dei compiti ricevuti.
Co Ritenuta dunque l'infondatezza delle contestazioni elevate dall ha chiesto dichiararsi infondate ed illegittime le ordinanze ingiunzioni opposte per insussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie e quindi per mancanza di prova e per insussistenza delle violazioni di legge contestate, trattandosi di appalto legittimo.
Co Si è costituito l di che ha contestato ogni assunto di parte CP_1
ricorrente ed ha precisato che: i fatti oggetto di causa erano emersi nell'ambito di un accertamento effettuato dal Nucleo Carabinieri operativo presso l unitamente al personale della Stazione Carabinieri di CP_1
BA LA, della Stazione Carabinieri Forestale e dell' CP_5
presso i capannoni di proprietà della società in Controparte_3
3 sede di primo accesso i militi avevano accertato de visu l'effettuazione di lavorazioni di granigliatura e verniciatura di semilavorati in metallo consistenti nello specifico in colonne metalliche ivi recapitate tramite autocarro che venivano successivamente scaricate, sabbiate (mediante l'utilizzo di macchina oppure a mano a seconda della loro grandezza e forma) e verniciate a macchina, per poi essere caricate su altro autocarro che le trasportava in altri siti per le successive lavorazioni;
per tutte le lavorazioni dei prelavorati metallici erano stati utilizzati i macchinari presenti nel sito (due gru a ponte, una sabbiatrice automatica, una stanza per l'effettuazione manuale della sabbiatura e una pompa per verniciatura); erano stati trovati intenti al lavoro, promiscuamente, i lavoratori, tutti regolarmente assunti e sentiti a sommarie informazioni:
(assunto dalla RB SR con contratto di tirocinio con Persona_4
decorrenza dal 30 luglio 2018 al 28 febbraio 2018 avente ad oggetto “ acquisizione di professionalità nel campo della progettazione edilizia”),
(assunto dalla società MY s.r.l., con contratto di Persona_3
tirocinio avente decorrenza dal 26 settembre 2018 al 17 aprile 2019 avente ad oggetto quale professione di riferimento “granigliatore di metalli con ghisa sferoidale”), (assunto con contratto a tempo Parte_4
indeterminato dalla società MY s.r.l. con decorrenza 10 aprile 2018 con la qualifica di carpentiere in ferro), (assunto dalla Persona_5
società ER s.r.l.), (assunto dalla società EN Parte_3
s.r.l., con contratto a tempo indeterminato con qualifica di carpentiere in ferro), (che era stato dipendente della società Persona_6
EN s.r.l. dal 2 aprile 2012 fino al 13 agosto 2017 e poi, in forza di una cessione del contratto comunicata al Centro per l'impiego, della
OS SR con decorrenza 14 agosto 2017); i manufatti in lavorazione
4 presso il cantiere erano stati ivi inviati per le operazioni di sabbiatura e verniciatura dalla società in forza di apposito ordine di lavoro CP_2
stipulato con la società nel capannone erano presenti i Parte_1
seguenti mezzi : Citroen C3 targata EB603WN di proprietà di OS s.r.l., utilizzata dal lavoratore , nonché il Ford Transit targato Persona_4
CY428GR di proprietà di utilizzato dai Controparte_6
lavoratori e;
al termine delle operazioni Parte_3 Persona_7
era stato redatto verbale di primo accesso ispettivo con cui i verbalizzanti avevano richiesto a tutte le società presenti la documentazione che parte datoriale era stata invitata a produrre entro il successivo 29 ottobre 2018; successivamente, in data 30 ottobre 2018 era stato effettuato un ulteriore accesso ispettivo in Sommacampagna (VR) Via San Pietro, ove era stato trovato in attività lavorativa intento ad effettuare lavori di giardinaggio il signor , riconducibile alla società ER s.r.l.; erano Persona_2
stati esaminati i LUL, forniti nel corso delle verifiche, delle maestranze delle società OS s.r.l., MY s.r.l., EN s.r.l., RB s.r.l. e
ER s.r.l. le cui registrazioni erano state utilizzate per ricostruire in forma analitica per ogni lavoratore le giornate di prestazione di lavoro in regime di appalto per la società all'esito dell'esame della Parte_1
documentazione acquisita nel corso dell'accertamento ispettivo, i verbalizzanti avevano accertato che i manufatti oggetto delle lavorazioni svolte presso il sito erano riconducibili alla società di Este (PD) CP_2
che aveva incaricato la società di BA LA (VR) di Parte_1
effettuare lavorazioni di verniciatura di manufatti metallici pre-realizzati; la società come da lettera di incarico del 24 maggio 2018 Parte_1
indirizzata alle società OS s.r.l., MY s.r.l., ER s.r.l. e
EN s.r.l., aveva subappaltato per intero le lavorazioni alle predette
5 società, senza intervenire in alcun modo nelle lavorazioni a questa originariamente demandate dalla le attività subappaltate CP_2
erano state formalmente suddivise in forma analitica per ciascuna ditta affidataria;
da verifica tramite CCIAA di degli assetti societari delle CP_1
società era emersa una significativa commistione nella compagine sociale, tale da escludere qualsivoglia forma di autonomia;
le società
MY, ER e RB, erano intervenute nell'appalto con personale assunto con la qualifica di tirocinante, profilo non compatibile con il regime di appalto o sub-appalto; le concrete modalità di esecuzione del lavoro, come accertate de visu dai verbalizzanti e valutate poi alla luce delle dichiarazioni, della documentazione acquisita e dell'esame dell'organico aziendale delle ditte oggetto di verifica, avevano consentito di accertare la non conformità del contratto di appalto alla fattispecie normativa di riferimento, atteso che le prestazioni rese dai lavoratori si erano sostanziate in una mera messa a disposizione delle energie lavorative;
la era risultata priva di un proprio organico aziendale, non idonea Parte_1
quindi a supportare l'appalto assunto;
per quanto di rilievo in riferimento alle ordinanze ingiunzioni opposte in questa sede, era stato redatto verbale unico di accertamento e notificazione Prot. 4650 e 4651 del 7 febbraio 2019 a mezzo del quale erano state contestate alla Sig.ra
[...]
quale trasgressore e alla quale soggetto obbligato in Pt_2 Parte_1
solido le violazioni relative all'impiego dei lavoratori Persona_2
(gg2 ), (gg18), (gg18) Persona_3 Parte_3 Persona_4
(gg1), (gg18), (gg18) e Persona_5 Persona_6 Per_7
(gg 18) risultati irregolarmente somministrati dalle società ER
[...]
SR, MY SR, EN SR, RB SR, OS SR per un totale di gg.93.
.
6 Ritenuta integrata la prova dell'avvenuta illecita somministrazione di manodopera alla i verbalizzanti avevano redatto nei confronti di Parte_1
entrambi tutti i soggetti giuridici coinvolti verbale unico di accertamento e notificazione per l'illecito di cui all'art. 29, comma primo, D.Lgs 10 settembre 2003 n. 276 come modificato dall'art. 1, primo comma, D.Lgs
8/2016, prodromico alla emissione delle ordinanze ingiunzioni opposte, nelle quali è stata applicata la sanzione prevista dall'art. 18, comma 5 bis,
D. Lgs. 276/2003 come modificato dal D. Lgs. N. 8/2016.
Ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso e la conferma delle ordinanze ingiunzioni opposte.
La causa è stata istruita mediante assunzione delle prove testimoniali dedotte da entrambe le parti e, all'esito, è stata fissata udienza di discussione con termine per il deposito di note.
Alla odierna udienza la causa è stata discussa e decisa con motivazioni contestuali.
*
L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
Le ordinanze ingiunzioni opposte in questa sede trovano origine da un
Co accertamento condotto dall' di attraverso il Nucleo dei CP_1
Carabinieri operativo presso l'Ispettorato. L'accertamento, iniziato con un primo accesso ispettivo in BA LA (VR) presso i capannoni di proprietà della ove erano presenti vari lavoratori Controparte_3
riconducibili a diverse società e poi proseguito con un altro accesso ispettivo in Sommacampagna (VR) presso le sedi delle varie società, ha visto conseguentemente coinvolte tutte le società i cui dipendenti, a vario titolo, erano presenti al momento degli accessi ed erano stati trovati intenti
7 in attività lavorative e cioè: EN SR, ER SR, MY Parte_1
SR, OS SR, RB SR e AN SR.
I verbalizzanti, all'esito degli accessi effettuati, dell'esame della documentazione acquisita, delle dichiarazioni rese dai lavoratori sentiti a sommarie informazioni, dell'interrogazione delle banche dati, delle visure camerali, hanno ritenuto che la società avesse appaltato alla CP_2
società lavori di granigliatura, di sabbiatura e di verniciatura di Parte_1
manufatti metallici pre-realizzati e che quest'ultima avesse a sua volta affidato (subappaltato) tali lavorazioni alle citate società (ad esclusione della RB SR e della AN SR entrate nella vicenda che ci occupa per questioni solo in parte connesse), suddivise però soltanto formalmente in maniera analitica fra di esse, come da lettera di incarico acquisita agli atti, ma nella sostanza eseguite indifferentemente da tutte. Hanno infatti ritenuto che ciascuna società operasse nel cantiere con proprio personale che veniva impiegato nelle attività di volta in volta necessarie in maniera assolutamente promiscua, che le attività assegnate da ai quattro Parte_1
subappaltatori nel sito di BA LA ( OS SR, MY SR, ER SR, EN SR) non consistessero in un servizio autonomo caratterizzato da un prodotto specifico e distinto, che ciascun lavoratore avesse una professionalità tale da potersi sostituire agli altri, che tutti i lavoratori avessero in comune gli orari di lavoro, l'utilizzo dei macchinari e le modalità di reclutamento attraverso i signori Persona_8
e , quest'ultimo legale rappresentante di tutte le quattro Persona_9
società subappaltatrici sanzionate, unitamente alla quale società Parte_1
appaltante, per la somministrazione illecita di manodopera in appalto ritenuto non genuino e quindi in violazione dell'art. 29 D. Lgs. 276/2003.
Le società ER SR e MY SR, sono state sanzionate anche per il
8 disconoscimento dei contratti di tirocinio dei rispettivi lavoratori dipendenti e;
la società RB SR e AN SR, Persona_2 Persona_3
non coinvolte direttamente nell'appalto, sono state sanzionate per il disconoscimento del contratto di tirocinio dei lavoratori e Persona_4
. Persona_10
Questo tribunale si è già pronunciato sulle questioni che hanno coinvolto le società subappaltatrici, sanzionate dall' , al pari dell'odierna CP_1
opponente, per la violazione dell'art. 29 D. Lgs. 276/2003 (sentenze nn.
623/2025, 624/2025, 638/2025 e 656/2025) con le seguenti motivazioni che si condividono.
“Dalla copiosa istruttoria svolta in giudizio, a cui è stata allegata anche quella svolta nei giudizi che hanno visto opporre da tutte le società coinvolte nell'accertamento le ordinanze ingiunzioni che ne sono derivate,
è sicuramente emerso un quadro molto articolato secondo cui effettivamente tutte le società hanno avuto una regia comune, quella di
, legale rappresentante della Persona_8 [...]
proprietaria del capannone in BA LA e della Controparte_3
palazzina in Sommacampagna, che ha avuto un rapporto diretto con ciascun lavoratore sin dal colloquio di assunzione e poi con tutti loro insieme al fine di fornire le direttive sul lavoro che ciascuno di loro è stato chiamato a svolgere in ordine alla commessa che la ha ricevuto Pt_1
dalla e che ha a sua volta subappaltato alle varie società. Tutte le CP_2
testimonianze rese convergono in questa descrizione.
Tuttavia, bisogna analizzare in questa sede l'oggetto della violazione
Co contestata dall' ad ogni singola società e, nel caso in esame, la violazione dell'art. 29 D. Lgs. 276/2003.
9 A mente del citato articolo “Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio
d'impresa”.
Nel caso che ci occupa, poiché ciascuna società ha occupato nelle lavorazioni svolte uno o al massimo due lavoratori, tale distinzione deve essere operata in misura più “leggera”, come stabilito dalla Suprema
Corte per quanto qui di rilievo “… la distinzione tra appalto genuino di cui all'art. 1655 c.c. e illecita somministrazione di manodopera si individua nella concorrenza dei requisiti di assunzione del rischio d'impresa e di direzione e organizzazione di mezzi e materiali necessari da parte dell'appaltatore, tenendo presente che negli appalti "leggeri", a prevalenza di apporto personale di unità specializzate, l'organizzazione può anche essere minima, mentre negli appalti "labour intensive" il requisito si sostanzia soprattutto nell'esercizio del potere direttivo di mezzi e materiali.” (Sez. 5, Ordinanza n. 20591 del 24/07/2024).
Nell'ambito della tipologia di appalto in esame, caratterizzato da varie lavorazioni collegate fra loro ma al tempo stesso autonome quali la granigliatura, la verniciatura, la sabbiatura e la conseguente movimentazione del materiale metallico, ogni società coinvolta ha destinato una unità - o al massimo due - di personale specializzato con una organizzazione minima di mezzi e materiali, che sostanzialmente
10 lavorava in autonomia in quanto già conosceva il lavoro da svolgere. In quel contesto, ovvero in un unico sito ove giocoforza, anche per evitare aggravi economici dovuti allo spostamento del materiale lavorato di grandissime dimensioni, operavano tutte le società e ciascuna per la propria parte di competenza, non può certamente ravvisarsi promiscuità fra i lavoratori neanche nel caso in cui, occasionalmente, avessero avuto necessità di aiutarsi fra di loro in qualche particolare situazione;
né tantomeno può essere considerata commistione lavorativa l'utilizzo di un unico furgone con cui tutti i lavoratori raggiungevano il sito.
Quanto alla organizzazione del lavoro, in corso di causa è emersa la figura di , come colui che non soltanto aveva Persona_8
assunto ciascun lavoratore in una società piuttosto che in un'altra, che dava indicazioni sul lavoro da fare, insomma che era l'effettivo datore di lavoro di tutti.
Tuttavia, l'analisi non deve essere diretta al disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato di ogni singolo lavoratore indicato nelle ordinanze ingiunzioni in favore della costituzione del rapporto di lavoro in capo ad altro effettivo datore di lavoro individuato nella figura di
[...]
, quanto a quella della liceità o meno dell'appalto come Persona_8
Co contestata dall' .
Nel contratto di appalto, come precisato, vi sono due soggetti giuridici,
l'appaltante e l'appaltatore, che nel caso in esame sono la e la Parte_1
società opponente.
Dalle testimonianze rese, ma anche dalle dichiarazioni assunte a SIT dai verbalizzanti, non è emersa alcuna ingerenza della nella Pt_1
organizzazione del lavoro dell'appaltatore, né è emerso alcun legame fra
11 la e colui che è stato dimostrato essere l'effettivo datore di lavoro di Pt_1
tutti i lavoratori coinvolti, . Per_8 Persona_8
In sostanza, la , alla quale società è Pt_1 Persona_8
risultato essere estraneo, in qualità di committente non ha esercitato alcun potere direttivo e organizzativo che avrebbe potuto far ritenere una interposizione illecita di manodopera e di conseguenza non genuino
l'appalto.
In mancanza di prova della illiceità dell'appalto fra la e la società Parte_1
opponente, l'opposizione deve essere accolta limitatamente alla sanzione per la violazione di cui all'art.29 D. Lgs. 276/2003”.
Per i motivi esposti e condivisi, anche nel caso che ci occupa in questa sede, in cui l'attuale opponente è la società committente, non si configura alcuna violazione dell'art. 29 D. Lgs. 276/2003.
L' , in sede di discussione, ha ritenuto che la “ attuale CP_1 Parte_1
opponente, nella sua veste di appaltante è stata chiamata a rispondere per le prestazioni di tutti gli appaltatori e dei lavoratori a qualsiasi titolo impiegati. Nel caso di specie, attesa la struttura della norma sanzionatoria, applicata secondo la fascia minima, l'ordinanza è da ritenersi fondata anche nel caso in cui sia ritenuta raggiunta la prova dell'illecito impiego di un solo lavoratore per un solo giorno (RI e )”, sulla base Per_1
della conferma, con le sentenze n. 624/2025 e 656/2025, delle ordinanze ingiunzioni emesse nei confronti delle società ER SR e MY SR, limitatamente alle contestate violazioni di cui all'art. 9 bis D.L. 510/1996 come conv. dalla L. 608/1996, di cui all'art. 4 bis D. Lgs. 181/2000 e di cui all'art. 1 L. 4/1953 afferenti ai contratti di tirocinio sottoscritti rispettivamente con i lavoratori ed Persona_2 Persona_3
che sono stati ricondotti a contratti di lavoro subordinato.
12 Rileva questo Tribunale che la questione sollevata dall' in sede CP_1
di discussione della causa sia ininfluente al fine di configurare la correttezza della sanzione applicata alla società opponente. Alla Parte_1
è stata contestata, con le ordinanze ingiunzioni opposte, di aver preso in appalto in modo illecito le mere prestazioni di lavoro dei lavoratori
RI, , , , e dalle Per_1 Pt_3 Per_4 Per_5 Per_6 Parte_4
rispettive società datrici di lavoro e sub appaltatrici. L'appalto è stato giudicato lecito. La quale società appaltante, non può Parte_1
rispondere delle sanzioni amministrative irrogate alle società appaltatrici per aver sottoscritto contratti di tirocinio in luogo Parte_5
di contratti di lavoro subordinato, permanendo in capo alla committente una responsabilità solidale relativa esclusivamente agli aspetti retributivi e contributivi dei lavoratori utilizzati nell'appalto (nello specifico RI e
). Per_1
Per tutti i motivi esposti l'opposizione deve essere accolta e le ordinanze ingiunzioni opposte devono essere annullate.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i valori minimi degli attuali parametri forensi tenuto conto del valore della domanda (euro 5.026,25).
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) Accoglie l'opposizione e annulla le ordinanze ingiunzioni opposte;
Co 2) Condanna l al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in complessivi euro 1.312,00 per compensi, oltre rimborso forfetario al 15% iva e cpa come per legge.
Verona, 23 ottobre 2025
13 IL GIUDICE
Dott.ssa Stefania Del Gais
14