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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 07/01/2025, n. 1058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1058 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L La Corte d'Appello di Palermo, Sezione per le controversie di lavoro, previdenza ed assistenza composta dai signori Magistrati:
1) Dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) Dott. Cinzia Alcamo Consigliere relatore
3) Dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°861 R. G. anno 2022 promossa in grado di appello
D A
, rappr.to e difeso dall'Avv. Andrea Pirrello e dall'Avv. Parte_1
Ignazio Fiore presso lo studio dei quali in Palermo, Via Sammartino n.6 (Cap.
90141), elegge domicilio.
-Appellante-
CONTRO
Società di gestione dell'aeroporto di Palermo, S.p.A., in persona del CP_1 suo Presidente, Dott. , domiciliato per la carica presso la Controparte_2 sede sociale in Punta Raisi- Aerostazione “Falcone e Borsellino”-Cinisi (PA), ed elettivamente in Via Costantino Nigra n. 4, presso lo studio dell'Avv. Massimo
Scalia che lo rappresenta e difende.
-Appellata-
OGGETTO: mansione e jus variandi
All'udienza del 19 dicembre 2024 i procuratori delle parti hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 13 luglio 2018 presso il Tribunale G.L. di Palermo,
, premettendo di essere dipendente della dal 29 maggio Parte_1 Controparte_3
2002, assegnato dall'1/05/2016 ai servizi , inquadrato come Controparte_4
1 “operaio” nel 6° livello dall'1/10/2007, nel 5° livello dall'1/04/2009 e, con qualifica di impiegato - dall'1.12.2016 - nel 3° livello dall'1.10.2018, aveva convenuto in giudizio la società datrice di lavoro chiedendo il riconoscimento del suo diritto all'inquadramento nel livello 4° a decorrere dal 26.10.2010 e nel livello 3° a decorrere dall'1.5.2016 o, in subordine, dall'11.7.2017, in ragione delle mansioni superiori espletate, dalle suddette date, rispettivamente, nell'ambito dei servizi
“contact center”, “biglietteria” e “Apron”, con conseguente condanna della società al pagamento delle differenze retributive medio tempore maturate, oltre accessori e col favore delle spese di lite.
Si era costituita la società convenuta, eccependo la prescrizione delle pretese creditorie e contestando, nel merito, la fondatezza della domanda della quale chiedeva il rigetto.
Deduceva, difatti, la riconducibilità delle mansioni svolte in concreto al profilo professionale già riconosciuto al dipendente.
Esperito invano il tentativo di conciliazione ed espletata l'attività istruttoria con l'assunzione dei testi indicati dalle parti e con CTU contabile, il Tribunale, con sentenza n.1486/2022 del 29 aprile 2022, in parziale accoglimento del ricorso ha dichiarato il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel 4° livello del CCNL di categoria con decorrenza dall'1.11.2016 (in relazione alle mansioni svolte presso il servizio di “ ”) e, per l'effetto, ha condannato la società convenuta a Parte_2 corrispondere in suo favore, le conseguenti differenze retributive maturate dall'1.5.2016 all'1.10.2018 (data di inquadramento nel 3° livello), oltre accessori di legge;
ha, altresì, condannato la società al rimborso di due terzi delle spese di lite.
Premesso il contenuto delle declaratorie contrattuali in comparazione e le differenze fra i rispettivi profili, ha considerato che dal complesso delle prove raccolte fosse evidente come le mansioni descritte dai testimoni non potessero essere ricondotte al vantato 3° livello, per la loro significativa ma non “particolare importanza” e soprattutto per la contenuta (e non certo “ampia”) “autonomia” ad esse connesse. Ha precisato che l'attività di emissione di biglietti, l'incasso di danaro, contante o in moneta elettronica, l'apertura e chiusura della cassaforte, il deposito del contante nella cassa continua ed infine l'inserimento dei dati contabili su un foglio Excel, pur potendosi considerare attività di indubbia responsabilità non impongono all'impiegato alcuna valutazione “concettuale” di natura complessa e soprattutto escludono ogni scelta autonoma, vista la loro natura ripetitiva e pressoché vincolata;
che l'unico margine di iniziativa e di effettiva complessità riguarda l'attività di “riprotezione” dei passeggeri ovvero la ricerca di voli disponibili in caso di cancellazioni o ritardi… attività che, pur comportando la
2 ricerca tramite sistemi informatici di voli disponibili e l'interlocuzione, anche in lingua inglese, con i passeggeri e i call center delle diverse compagnie aeree, non raggiunge …. i livelli di “particolare importanza” e soprattutto di “ampia iniziativa ed autonomia” richiesti dalla declaratoria di 3° livello;
ha, tuttavia, ritenuto che
l'esigenza di fornire, in tempi ragionevolmente rapidi, soluzioni flessibili ad un numero anche cospicuo di viaggiatori, infastiditi per la cancellazione del proprio volo, utilizzando strumenti informatici e colloquiando in lingua inglese, esula certamente dai confini della “normale complessità” propri delle mansioni affidate agli impiegati di 5° livello, comportando valutazioni di “rilevante complessità richiedenti notevole esperienza, preparazione professionale ed autonomia” proprie degli appartenenti al 4° livello del CCNL di categoria.
Per la riforma di tale decisione ha proposto appello , con Parte_1 ricorso depositato il 27 luglio 2022.
Lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2103 c.c. e dell'art. G6 del Ccnl Asso aeroporti, parte specifica gestori aeroportuali e l'erronea valutazione dell'esito della prova orale con specifico riferimento al mancato inquadramento nel liv. 3 ex Ccnl di cat. a decorrere dal 01.05.16, in relazione all'attività prestata presso il “servizio biglietteria” dolendosi che il Tribunale non abbia compiutamente riportato ed analizzato la declaratoria di 3° livello, trascurando la tipizzazione ed esemplificazione dei relativi profili professionali, così pervenendo ad una disamina parziale ed ad una errata sussunzione delle mansioni effettivamente svolte quali emerse dalle dichiarazioni testimoniali, a suo dire, invece, perfettamente riconducibili a detto livello contrattuale.
Censura, in subordine, con il secondo motivo, l'omessa e/o erronea disamina delle specifiche conoscenze ed esperienze maturate, della qualità ed importanza delle mansioni disimpegnate e della connessa autonomia nell'esecuzione della prestazione presso il Servizio di Biglietteria, documentato dai numerosi attestati di partecipazione a plurimi e costanti percorsi professionalizzanti, abilitanti e, comunque, di aggiornamento vertenti in materia di servizi ed assistenza ai passeggeri, soprattutto in ipotesi di criticità (doc nn.20-24).
Chiede, quindi, che, in riforma della sentenza, sia dichiarato il suo diritto ad essere inquadrato nel Livello 3° del CCNL di categoria con decorrenza dall'1.11.16 in ragione delle mansioni disimpegnate presso il Servizio Biglietteria e la condanna della società resistente a corrispondere in suo favore le differenze retributive maturate dall'1.05.16 sino all'effettivo inquadramento, oltre accessori di legge. Ha resistito la società con memoria del 28 agosto 2024, per il Controparte_3 rigetto del gravame, ribadendo le difese già formulate in primo grado.
3 All'udienza del 19 dicembre 2024 la causa, istruita con ctu contabile, è stata decisa come da dispositivo steso in calce, sulle conclusioni delle parti.
***********
Va rilevato che sono coperte da giudicato, in quanto non impugnate dal lavoratore, le statuizioni inerenti i compiti disimpegnati presso i servizi di Contact
Center e Apron, rispetto alle quali il ricorrente aveva pure rivendicato l'inquadramento nel livello superiore rispetto a quello posseduto.
Resta, quindi, da valutare se le mansioni disimpegnate dal dall'1 maggio Pt_1
2016 siano riconducibili al 3° livello del Ccnl applicato, piuttosto che nel 4° livello riconosciuto dal Tribunale.
Aveva dedotto il ricorrente di avere svolto costantemente compiti incompatibili con il suo formale inquadramento, descritti in ricorso e di seguito trascritti, nonché di avere operato con ampi margini di autonomia gestionale, sulla scorta di direttive di massima.
Tali indicazioni, correlate dalla specifica contestuale deduzione della difformità di tali attività rispetto agli elementi tipici del livello professionale posseduto, consentono di estrapolare gli elementi discretivi richiesti dalla declaratoria contrattuale sub specie di autonomia operativa e competenze specifiche, per l'attribuzione dei profili rivendicati dal ricorrente. Il ha, infatti, compiutamente allegato le ragioni a sostegno della Pt_1 riconducibilità delle attività, che ha assunto essere estranee alle competenze richieste, secondo l'inquadramento assegnatogli, ad altro superiore livello.
Aveva allegato di avere nel tempo svolto alle dipendenze della società datrice di lavoro a decorrere dal maggio 2016 e fino a luglio 2017, senza soluzione di continuità, con notevole autonomia ed elevata assunzione di responsabilità le seguenti mansioni/attività, per quel che qui ancora rileva:
-tenuta delle chiavi di accesso all'ufficio biglietteria, nonché delle chiavi della cassaforte ivi esistente;
- controllo, verifica, supervisione e responsabilità sulla cassaforte e sui valori in essa contenuti (ovvero gli incassi dei proventi derivati a alla vendita di CP_1
Prodotti e Servizi di Biglietteria, nonché le ricevute di pagamento contraddistinte da numero seriale);
- supervisione e responsabilità sugli incassi effettuati per conto di CP_1 nell'ambito di ciascun turno di servizio;
- assicurare, in turno, la completa e puntuale operatività dell'
[...]
e dei servizi offerti al pubblico viaggiante;
CP_5
- assicurare, in turno, il servizio di assistenza passeggeri, con particolare
4 riferimento a passeggeri disabili e stranieri, bisognosi più degli altri di sostegno e mediazione linguistica;
- verificare la regolarità della documentazione di viaggio esibita dai passeggeri;
- gestione delle situazioni di disagio dei passeggeri in caso di criticità dovute
a scioperi od al verificarsi di inconvenienti aerei
- provvedere alla emissione/riemissione dei biglietti aerei e dalla modifica degli stessi, avvalendosi delle specifiche competenze acquisite per l'utilizzo degli appositi programmi software in dotazione all'ufficio (Galileo, Skyspeed, etc.);
- provvedere alla riprotezione dei passeggeri od alla modifica della tratta in caso di cancellazione o ritardo dei voli, vagliando le possibili alternative mediante la discrezionale combinazione dei dati emergenti dalle esigenze dei passeggeri con la disponibilità dei voli, il tutto al precipuo fine di assicurare l'itinerario migliore;
- regolarizzare le eccedenze sul peso del bagaglio o in caso di bagaglio in supplemento ovvero di bagaglio speciale o per trasporto animali, incassando le relative somme anche e soprattutto in favore di CP_1
- sovrintendere alla risoluzione delle problematiche e degli imprevisti volta a volta verificatisi in relazione a voli e biglietti aerei, provvedendo ad interloquire personalmente e per conto dei colleghi (in lingua inglese, francese, spagnola e tedesca) direttamente con le sedi operative e legali delle varie compagnie aeree
(Ryanair, Vueling, OL, Lufthansa, AL, RI, etc.).
A dire dell'appellante il decidente avrebbe errato nelle conclusioni adottate in quanto tali allegazioni, riscontrate dalle prove orali e documentali, non sarebbero state elaborate e ben valutate, sull'erroneo presupposto di una disamina parziale delle declaratorie contrattuali e delle competenze acquisite dal lavoratore.
L'appello è fondato.
Vale premettere che il lavoratore ha diritto alla qualifica corrispondente alle mansioni in concreto svolte, quale riconoscimento di uno status nell'ambito dell'organizzazione aziendale, ragion per cui ove il lavoratore rivendichi in giudizio una qualifica superiore il giudice è chiamato a seguire un procedimento logico- giuridico articolato in tre fasi successive (in tal senso ex plurimis Cass. 16 febbraio
2005 n.3069; Cass. 20.11.2000 n.14981; Cass. 19 ottobre 2000 n.13840; Cass. 16 agosto 2000 n.10838):
a) l'accertamento in fatto delle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore;
b) l'individuazione della categoria e dei livelli funzionali nei quali questa si articola;
5 c) il raffronto tra il risultato della prima indagine e le declaratorie che, nella normativa contrattuale, definiscono i singoli livelli.
Operazione interpretativa nel corso della quale l'istante (come sottolineato da
Cass. 06 settembre 2000 n.11752 e Cass. 08 febbraio 2000 n.1394) deve:
- evidenziare nel testo del contratto collettivo, le parti in cui questo descrive le caratteristiche delle categorie o qualifiche in questione;
- porre in evidenza le differenze tra l'una e l'altra, in particolare indicando quali attività lavorative appartengano all'una, ma non all'altra categoria;
- descrivere le attività effettivamente svolte dal lavoratore, in modo da poter controllare la corrispondenza dell'inquadramento alle previsioni contrattuali. Più precisamente, il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore e/o il conseguente pagamento delle differenze stipendiali, “ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto” (Cass. civ., Sez. Lav., 21.05.2003 n.8025) ed ancora “il lavoratore che rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alla mansioni svolte ha l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale” (Cass. Civ. Sez. Lav., 23.01.2003 n.1012; in senso conforme Cass. civ., Sez. Lav., 07.08.2003 n.11925).
Deve, altresì, allegare e dimostrare di avere svolto detti compiti del superiore profilo professionale con carattere di prevalenza (v. art.52 c. 3 D.Lgs cit:
3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto
l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni).
Occorre, allora, verificare i tratti salienti dell'inquadramento riconosciuto al dipendente per le mansioni svolte dal maggio 2016 (impiegato di 4° livello) e di quello rivendicato (impiegato di 3° livello).
Le declaratorie contrattuali di riferimento del Contratto collettivo nazionale di lavoro Assoaeroporti Parte specifica relativo al personale Parte_3 dipendente delle aziende di gestione dei servizi aeroportuali di assistenza a terra (v. doc. n.
2- art. G6) applicato alla fattispecie in esame, in materia di inquadramento del personale evidenziano, anzitutto, che appartengono al
6 LIVELLO 3 -
Gli impiegati con elevata esperienza, capacità professionale e adeguate specifiche conoscenze, svolgono mansioni di concetto di particolare importanza richiedenti ampia iniziativa ed autonomia nell'ambito delle procedure inerenti
l'attività del settore di appartenenza.
A titolo esemplificativo si conviene che appartengono a questo livello:
Adt. programmazione/acquisti;
Adt. gestione/controllo sistemi informativi;
Adt. tariffe;
Adt. relazioni clientela;
Istruttore/formatore;
Adt. Ufficio tecnico e controllo;
Adt. attività amministrative e finanziarie;
Adt. attività di gestione;
attività di analisi e/o elaborazione;
CP_6
Adt. Attività di produzione;
Programmatore o sistemista informatico.
Appartengono, inoltre, a questo livello:
gli Addetti di che oltre a possedere i requisiti e le caratteristiche Pt_4 proprie del 4° livello, abbiano conseguito più ampia e specifica capacità professionale, anche mediante esperienze su più posizioni di lavoro, tale da consentire l'effettivo svolgimento di più funzioni tra quelle relative a: emissione biglietti, predisposizione di documenti pax di bordo, operazioni di cassa, accettazione passeggeri, imbarco e sbarco, assistenza ritiro/transito bagagli, assistenza clienti, informazioni, prenotazioni, riprotezioni, lost&found bagagli…”.
L'inquadramento in questo livello è legato all'effettivo impiego del lavoratore, avuto riguardo alle esigenze tecnico-organizzative del servizio, nelle diverse funzioni, ivi compresa la rotazione su più posizioni di lavoro…
E al LIVELLO 4° -
Gli impiegati che sulla base delle disposizioni ricevute svolgono mansioni di concetto di rilevante complessità richiedenti notevole esperienza, preparazione professionale ed autonomia, anche coordinando un gruppo di lavoratori di livello inferiore;
gli operai che, pur partecipando al lavoro di altri, guidano e controllano, con appor-to di competenza tecnico-pratica, l'attività di un gruppo di lavoratori di livello immediatamente inferiore
A titolo esemplificativo si conviene che appartengono a questo livello:
-Capo Squadra operai specializzati
7 -Capo Reparto assistenza aeroportuale
Adt. Controllo analisi dati traffico;
Adt. Attività contabili;
Adt. Di produzione;
Operatore Hel desk informatico;
Adt. Amministrazione del personale;
Disegnatore di progetti;
Adt. shop;
Adt. di scalo;
Adt. attività supporto vendite/traffico/marketing/addestramento;
Segreteria;
Adt Centro posta;
Adt. attività di documentazione amministrativa;
Adt. logistica;
aree tecniche/gestionali/amministrative/commerciali; CP_6
Cassiere;
Adt. Approvvigionamenti.
Gli elementi di differenziazione tra i compiti di livello 4° riconosciuto dal
Tribunale per l'attività di “riprotezione” e quelli di livello 3° rivendicato dal , Pt_1 da ricondurre entrambi a “mansioni di concetto” proprie della categoria
“impiegatizia”, attribuita al ricorrente sin dal Dicembre 2016 (v. doc n.17) risiedono, anzitutto, nel livello di difficoltà, nel grado di autonomia esecutiva proprio delle mansioni caratterizzanti ciascun profilo e conseguente responsabilità ad esse connesso: si tratta di mansioni “di particolare importanza” proprie degli impiegati di elevata esperienza e capacità professionale e adeguate specifiche conoscenze
(liv.3°) ovvero di “rilevante complessità” proprie degli impiegati di notevole esperienza e preparazione professionale (liv.4°) caratterizzate da ”ampia iniziativa ed autonomia” nell'ambito di procedure inerenti l'attività del settore di appartenenza(liv.3°), o mera “autonomia operativa” propria di chi opera “sulla base delle disposizioni ricevute”, anche coordinando un gruppo di lavoratori di livello inferiore (liv. 4°).
Ciò premesso, l'esito della prova assunta con i testi e Testimone_1 ha dato conto in maniera puntuale delle mansioni disimpegnate Testimone_2 dal , con specifico riguardo all'attività di addetto al “Servizio di Biglietteria”, Pt_1 asseverando la tesi attorea. (v. verbale ud. 17 marzo 2021).
8 Il primo teste, premesso di essere dipendente della gesap da molti anni e di avere lavorato in biglietteria dal 2011 al 2017, ha riferito che il ricorrente ha lavorato presso la biglietteria per un certo periodo che non so specificare esattamente. Per quanto vedevo durante i miei turni di lavoro il ricorrente, come me, si occupava della vendita dei biglietti ai clienti dietro pagamento per contanti o mediante moneta elettronica registrando volta per volta gli incassi in un apposito foglio Excel, il quale alla fine della giornata elaborava la somma di tutti gli incassi.
Tale rendiconto veniva poi stampato e consegnato ai nostri superiori. Ci occupavamo altresì di depositare presso la cassa continua il contante incassato in giornata. Se le compagnie prevedevano il pagamento di penali come, ad esempio, incassavamo dai clienti la penale e risolvevamo eventuali anomalie di CP_7 prenotazioni. Io e il ricorrente svolgevamo identiche mansioni, lui non aveva un ruolo sovraordinato al mio dal momento che a supervisionare la nostra attività vi erano le signore e . …. Ove necessario Persona_1 Persona_2 interloquivamo con i clienti e con i call center di alcune compagnie aeree, swissair
e lufthansa, utilizzando la lingua inglese. Ci occupavamo anche della cosiddetta riprotezione dei passeggeri ovvero di trovare dei posti disponibili per passeggeri di voli annullati o cancellati per vari motivi, in tali casi era particolarmente complesso per l'afflusso di persone alla biglietteria trovare un'adeguata sistemazione nei voli successivi gestendo soprattutto la massa di persone e a volte la loro insoddisfazione.
…. Come già ho detto a supervisionare il nostro operato erano le due signore di cui ho parlato le quali se fossero stati presenti ci avrebbero affiancato e se richieste ci fornivano gli opportuni chiarimenti per i casi difficili da risolvere. Usavamo anche contattarle per via telefonica”
Il secondo teste, premesso di essere dipendente della dal 2000 e di avere CP_1 lavorato con il ricorrente dal 2016 per un certo periodo presso la biglietteria. ha precisato: Svolgevamo le stesse mansioni occupandoci della vendita dei biglietti, dell'incasso del relativo prezzo e dei sovrapprezzi eventualmente da pagare in caso di eccedenze di bagaglio incassando sia contante che moneta elettronica.
Inserivamo i dati relativi agli incassi in fogli Excel provvedendo a fine turno alla somma totale degli incassi ed effettuando eventuali depositi di denaro contante. Ci occupavamo della riprotezione dei passeggeri ovvero in caso di annullamento o cancellazione di voli trovavamo nuovi voli disponibili per i passeggeri rimasti a terra. Nel caso di Lufthansa ci limitavamo a comunicare tramite call center i dati del passeggero ed era la stessa compagnia ad effettuare la riprotezione, nel caso di altre compagnie specie eravamo noi a dover trovare un volo disponibile CP_7 confacente le esigenze del passeggero. Se era necessario interloquivamo con i
9 clienti e il call center in inglese e depositavamo il denaro tramite la cassa continua della banca sita accanto la biglietteria. Ciascuno di noi era in possesso della chiave della cassaforte dove inserivamo i valori e i contanti da inserire nella cassa continua. Io e il ricorrente svolgevamo le stesse mansioni ed eravamo in una posizione para ordinata”.
Dalle informazioni fornite dai testi si ricava, dunque, che il svolgeva Pt_1 presso il Servizio di Biglietteria mansioni esulanti dai più limitati confini della declaratoria di 4° livello;
si tratta di attività implicanti certamente, come ritenuto dal
Tribunale, non solo l'esigenza di fornire, in tempi ragionevolmente rapidi, soluzioni flessibili ad un numero anche cospicuo di viaggiatori, infastiditi per la cancellazione del proprio volo, utilizzando strumenti informatici e colloquiando in lingua inglese,
e, quindi, valutazioni di “rilevante complessità richiedenti notevole esperienza, preparazione professionale ed autonomia” proprie degli appartenenti al 4° livello del CCNL ma, a parere della Corte, anche di un'attività che nel suo complesso corrisponde a gran parte dei profili tipicizzati nella declaratoria di 3° livello, a prescindere dalla presenza di un supervisore che veniva dal lavoratore contattato all'occorrenza per fornire “ gli opportuni chiarimenti per i casi più difficili da risolvere”.
Il ricorrente non si limitava ad espletare compiti di natura operativa e ripetitiva ma provvedeva, con “ampia iniziativa e autonomia” e “nell'ambito delle procedure inerenti l'attività del settore di appartenenza” (la Biglietteria), all'adempimento di attività procedimentali di particolare importanza, avendo i testimoni concordemente e puntualmente riportato il contenuto delle numerose e complesse mansioni – rimaste immutate nel tempo, sin dall'adibizione dello stesso al suddetto Servizio dall'1/05/2016, v. doc. n.14 - richiedenti elevata esperienza e capacità gestionale ed organizzativa, oltre che specifiche conoscenze (che il risulta avere acquisito Pt_1 attraverso la partecipazione ai numerosi corsi di qualificazione per attività tecniche ed informatiche assai complesse, quali la gestione di teleprenotazioni Aerea, la conoscenza dei Codici di accordo vettore, la codifica e decodifica di città, aeroporti e compagnie aeree, la vendita di voli in coincidenza e l'inserimento dei passeggeri nelle liste di attesa, la tutela della disabilità nell'ambito del trasporto aereo e la gestione delle criticità in occasione di incidenti o altri eventi critici, attestati dai docc. nn.20-24).
Ne sono esempio tutte le incombenze relative alla “Riprotezione” ossia la ricerca di voli disponibili in caso di cancellazioni o ritardi la necessità, quindi, di operare tramite sistemi informatici e di interloquire, anche in lingua straniera, con i
10 passeggeri e i call center delle diverse sedi operative delle compagnie aeree, con autonomia valutativa ed operativa.
Tale attività, peraltro, è espressamente indicata nella su descritta declaratoria del 3° livello (e non, invece, in quella del 4° livello).
In sostanza, il curava gran parte delle attività descritte nel 3° livello Pt_1 tipiche della qualifica di Addetto alle tariffe e/o Addetto alle relazioni con la clientela
e/o Addetto ad attività finanziarie, essendo emerso dall'istruttoria che egli si è occupato di:
- emissione e vendita di biglietti;
- l'incasso -per contanti o moneta elettronica- del relativo prezzo, ossia operazioni di cassa;
- l'incasso dei sovrapprezzi da pagare in caso di eccedenze di bagaglio;
- la responsabilità della chiave della cassaforte dove venivano custoditi i valori ed i contanti da inserire nella cassa continua- v. doc. n.26;
- il deposito di denaro tramite la cassa continua della banca;
- l'assistenza ai clienti, informazioni, prenotazioni e riprotezione dei passeggeri in caso annullamento e/o cancellazione del volo;
- la pianificazione di viaggi e percorsi alternativi per i passeggeri riprogrammati;
- l'interlocuzione con clienti e call center in lingua inglese.
Proprio in ragione dell'attività di cassa e della connessa responsabilità contabile, al è stata riconosciuta -per tutto il periodo lavorativo eseguito in Pt_1
“Biglietteria” - l'indennità di maneggio denaro (v. buste paga, doc. n. 28). Si tratta, all'evidenza, di mansioni “di concetto di particolare importanza”, caratterizzate da “adeguate e specifiche conoscenze”, necessarie per affrontare problemi di media complessitàper la ricerca delle soluzioni possibili, nonché da relazioni dirette con la clientela.
Il quadro probatorio così delineato conferma la legittimità delle pretese del ricorrente al quale deve essere, dunque, riconosciuto, in parziale riforma della sentenza impugnata, il diritto all'inquadramento nella superiore qualifica, del livello
3° dal 1° novembre 2016 per averne svolto in via continuativa le mansioni per oltre sei mesi dal 1° maggio 2016 - epoca alla quale hanno fatto riferimento i testi e attestata dal doc. n.14 - e alle correlate competenze economiche sin dal 1°maggio
2016 e sino alla data di assegnazione al livello superiore (1.10.2018).
Secondo tale linea interpretativa è stato conferito incarico di c.t.u. al dott.
al fine di quantificare le differenze retributive tra quelle previste Persona_3 per il 5° livello e quella proprie del 3° livello, dal 1° maggio 2016 sino alla data di
11 effettivo inquadramento di nel 3° livello (1.10.2018), tenendo conto Parte_1 di quanto il ricorrente risulta avere già percepito con le buste paga in atti.
All'esito dell'accertamento contabile – nel quale il consulente ha tenuto conto anche dei rilievi critici del tecnico di parte - qui condiviso perché immune da vizi logici e coerente con i criteri di calcolo adottati, è risultato un credito di € 11.369,16, somma comprensiva di interessi legali e rivalutazione monetaria al 30.09.2024, cui vanno aggiunti gli ulteriori accessori, come per legge, sino al saldo.
Non coglie nel segno il rilievo di parte appellata (ribadito in sede di discussione orale) diretto a contestare le conclusioni del consulente laddove ha utilizzato, per rispondere ai quesiti, alcune buste paga richieste al ricorrente in sede di operazioni peritali.
In proposito la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che:
In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico- tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili
d'ufficio. ((v. Cass S.U. Sentenza n. 3086 del 01/02/2022; Cass ord. n.31744/2023, ord. n.21903/2023, ord. n.26144/2023).
Nella specie il consulente si è limitato ad utilizzare alcune delle buste paga (di dicembre 2016 e da maggio a settembre 2018) necessarie agli accertamenti commissionatigli, che ha richiesto in sede di inizio di operazioni peritale, senza che i difensori della abbiano mosso alcun rilievo in proposito. CP_1
Si tratta, quindi, di documenti utili ad effettuare i conteggi delle differenze retributive correlate al dedotto e comprovato svolgimento delle mansioni superiori, oggetto della domanda principale, comunque acquisibili ai sensi dell'art.437 c.p.c., in quanto mera integrazione delle buste paga già allegate al fascicolo di parte ricorrente.
Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo a carico dell'appellata ed in favore dei difensori dell'appellante, quali distrattari.
Restano a carico dell'appellata anche i compensi già liquidati al ctu.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza n.1486/2022 emessa il 29 aprile 2022 dal Tribunale
12 G.L. di Palermo, dichiara il diritto di ad essere inquadrato nel 3° Parte_1 livello del CCNL per i dipendenti delle aziende di gestione dei servizi aeroportuali di assistenza a terra, con decorrenza dall'1.11.2016 e, per l'effetto, condanna la società appellata a corrispondere, in suo favore, le conseguenti differenze retributive maturate dall'1.5.2016 all'1.10.2018, oltre accessori di legge, quantificate in €
11.369,16, somma comprensiva di interessi legali e rivalutazione monetaria al
30.09.2024 e con gli ulteriori accessori sino al saldo.
Condanna l'appellata, in persona del legale rappresentante, al pagamento, in favore del difensore di , dichiaratosi antistatario, delle spese di questo grado Parte_1 di giudizio, che liquida in complessivi € 3.777,80, oltre spese generali, iva e cpa in quanto dovute.
Lascia a carico dell'appellata le spese di ctu espletata in questo grado e già liquidate con separato decreto.
Così deciso in Palermo, il 19 dicembre 2024.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Cinzia Alcamo Maria G. Di Marco
13
CORTE D'APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L La Corte d'Appello di Palermo, Sezione per le controversie di lavoro, previdenza ed assistenza composta dai signori Magistrati:
1) Dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) Dott. Cinzia Alcamo Consigliere relatore
3) Dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°861 R. G. anno 2022 promossa in grado di appello
D A
, rappr.to e difeso dall'Avv. Andrea Pirrello e dall'Avv. Parte_1
Ignazio Fiore presso lo studio dei quali in Palermo, Via Sammartino n.6 (Cap.
90141), elegge domicilio.
-Appellante-
CONTRO
Società di gestione dell'aeroporto di Palermo, S.p.A., in persona del CP_1 suo Presidente, Dott. , domiciliato per la carica presso la Controparte_2 sede sociale in Punta Raisi- Aerostazione “Falcone e Borsellino”-Cinisi (PA), ed elettivamente in Via Costantino Nigra n. 4, presso lo studio dell'Avv. Massimo
Scalia che lo rappresenta e difende.
-Appellata-
OGGETTO: mansione e jus variandi
All'udienza del 19 dicembre 2024 i procuratori delle parti hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 13 luglio 2018 presso il Tribunale G.L. di Palermo,
, premettendo di essere dipendente della dal 29 maggio Parte_1 Controparte_3
2002, assegnato dall'1/05/2016 ai servizi , inquadrato come Controparte_4
1 “operaio” nel 6° livello dall'1/10/2007, nel 5° livello dall'1/04/2009 e, con qualifica di impiegato - dall'1.12.2016 - nel 3° livello dall'1.10.2018, aveva convenuto in giudizio la società datrice di lavoro chiedendo il riconoscimento del suo diritto all'inquadramento nel livello 4° a decorrere dal 26.10.2010 e nel livello 3° a decorrere dall'1.5.2016 o, in subordine, dall'11.7.2017, in ragione delle mansioni superiori espletate, dalle suddette date, rispettivamente, nell'ambito dei servizi
“contact center”, “biglietteria” e “Apron”, con conseguente condanna della società al pagamento delle differenze retributive medio tempore maturate, oltre accessori e col favore delle spese di lite.
Si era costituita la società convenuta, eccependo la prescrizione delle pretese creditorie e contestando, nel merito, la fondatezza della domanda della quale chiedeva il rigetto.
Deduceva, difatti, la riconducibilità delle mansioni svolte in concreto al profilo professionale già riconosciuto al dipendente.
Esperito invano il tentativo di conciliazione ed espletata l'attività istruttoria con l'assunzione dei testi indicati dalle parti e con CTU contabile, il Tribunale, con sentenza n.1486/2022 del 29 aprile 2022, in parziale accoglimento del ricorso ha dichiarato il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel 4° livello del CCNL di categoria con decorrenza dall'1.11.2016 (in relazione alle mansioni svolte presso il servizio di “ ”) e, per l'effetto, ha condannato la società convenuta a Parte_2 corrispondere in suo favore, le conseguenti differenze retributive maturate dall'1.5.2016 all'1.10.2018 (data di inquadramento nel 3° livello), oltre accessori di legge;
ha, altresì, condannato la società al rimborso di due terzi delle spese di lite.
Premesso il contenuto delle declaratorie contrattuali in comparazione e le differenze fra i rispettivi profili, ha considerato che dal complesso delle prove raccolte fosse evidente come le mansioni descritte dai testimoni non potessero essere ricondotte al vantato 3° livello, per la loro significativa ma non “particolare importanza” e soprattutto per la contenuta (e non certo “ampia”) “autonomia” ad esse connesse. Ha precisato che l'attività di emissione di biglietti, l'incasso di danaro, contante o in moneta elettronica, l'apertura e chiusura della cassaforte, il deposito del contante nella cassa continua ed infine l'inserimento dei dati contabili su un foglio Excel, pur potendosi considerare attività di indubbia responsabilità non impongono all'impiegato alcuna valutazione “concettuale” di natura complessa e soprattutto escludono ogni scelta autonoma, vista la loro natura ripetitiva e pressoché vincolata;
che l'unico margine di iniziativa e di effettiva complessità riguarda l'attività di “riprotezione” dei passeggeri ovvero la ricerca di voli disponibili in caso di cancellazioni o ritardi… attività che, pur comportando la
2 ricerca tramite sistemi informatici di voli disponibili e l'interlocuzione, anche in lingua inglese, con i passeggeri e i call center delle diverse compagnie aeree, non raggiunge …. i livelli di “particolare importanza” e soprattutto di “ampia iniziativa ed autonomia” richiesti dalla declaratoria di 3° livello;
ha, tuttavia, ritenuto che
l'esigenza di fornire, in tempi ragionevolmente rapidi, soluzioni flessibili ad un numero anche cospicuo di viaggiatori, infastiditi per la cancellazione del proprio volo, utilizzando strumenti informatici e colloquiando in lingua inglese, esula certamente dai confini della “normale complessità” propri delle mansioni affidate agli impiegati di 5° livello, comportando valutazioni di “rilevante complessità richiedenti notevole esperienza, preparazione professionale ed autonomia” proprie degli appartenenti al 4° livello del CCNL di categoria.
Per la riforma di tale decisione ha proposto appello , con Parte_1 ricorso depositato il 27 luglio 2022.
Lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2103 c.c. e dell'art. G6 del Ccnl Asso aeroporti, parte specifica gestori aeroportuali e l'erronea valutazione dell'esito della prova orale con specifico riferimento al mancato inquadramento nel liv. 3 ex Ccnl di cat. a decorrere dal 01.05.16, in relazione all'attività prestata presso il “servizio biglietteria” dolendosi che il Tribunale non abbia compiutamente riportato ed analizzato la declaratoria di 3° livello, trascurando la tipizzazione ed esemplificazione dei relativi profili professionali, così pervenendo ad una disamina parziale ed ad una errata sussunzione delle mansioni effettivamente svolte quali emerse dalle dichiarazioni testimoniali, a suo dire, invece, perfettamente riconducibili a detto livello contrattuale.
Censura, in subordine, con il secondo motivo, l'omessa e/o erronea disamina delle specifiche conoscenze ed esperienze maturate, della qualità ed importanza delle mansioni disimpegnate e della connessa autonomia nell'esecuzione della prestazione presso il Servizio di Biglietteria, documentato dai numerosi attestati di partecipazione a plurimi e costanti percorsi professionalizzanti, abilitanti e, comunque, di aggiornamento vertenti in materia di servizi ed assistenza ai passeggeri, soprattutto in ipotesi di criticità (doc nn.20-24).
Chiede, quindi, che, in riforma della sentenza, sia dichiarato il suo diritto ad essere inquadrato nel Livello 3° del CCNL di categoria con decorrenza dall'1.11.16 in ragione delle mansioni disimpegnate presso il Servizio Biglietteria e la condanna della società resistente a corrispondere in suo favore le differenze retributive maturate dall'1.05.16 sino all'effettivo inquadramento, oltre accessori di legge. Ha resistito la società con memoria del 28 agosto 2024, per il Controparte_3 rigetto del gravame, ribadendo le difese già formulate in primo grado.
3 All'udienza del 19 dicembre 2024 la causa, istruita con ctu contabile, è stata decisa come da dispositivo steso in calce, sulle conclusioni delle parti.
***********
Va rilevato che sono coperte da giudicato, in quanto non impugnate dal lavoratore, le statuizioni inerenti i compiti disimpegnati presso i servizi di Contact
Center e Apron, rispetto alle quali il ricorrente aveva pure rivendicato l'inquadramento nel livello superiore rispetto a quello posseduto.
Resta, quindi, da valutare se le mansioni disimpegnate dal dall'1 maggio Pt_1
2016 siano riconducibili al 3° livello del Ccnl applicato, piuttosto che nel 4° livello riconosciuto dal Tribunale.
Aveva dedotto il ricorrente di avere svolto costantemente compiti incompatibili con il suo formale inquadramento, descritti in ricorso e di seguito trascritti, nonché di avere operato con ampi margini di autonomia gestionale, sulla scorta di direttive di massima.
Tali indicazioni, correlate dalla specifica contestuale deduzione della difformità di tali attività rispetto agli elementi tipici del livello professionale posseduto, consentono di estrapolare gli elementi discretivi richiesti dalla declaratoria contrattuale sub specie di autonomia operativa e competenze specifiche, per l'attribuzione dei profili rivendicati dal ricorrente. Il ha, infatti, compiutamente allegato le ragioni a sostegno della Pt_1 riconducibilità delle attività, che ha assunto essere estranee alle competenze richieste, secondo l'inquadramento assegnatogli, ad altro superiore livello.
Aveva allegato di avere nel tempo svolto alle dipendenze della società datrice di lavoro a decorrere dal maggio 2016 e fino a luglio 2017, senza soluzione di continuità, con notevole autonomia ed elevata assunzione di responsabilità le seguenti mansioni/attività, per quel che qui ancora rileva:
-tenuta delle chiavi di accesso all'ufficio biglietteria, nonché delle chiavi della cassaforte ivi esistente;
- controllo, verifica, supervisione e responsabilità sulla cassaforte e sui valori in essa contenuti (ovvero gli incassi dei proventi derivati a alla vendita di CP_1
Prodotti e Servizi di Biglietteria, nonché le ricevute di pagamento contraddistinte da numero seriale);
- supervisione e responsabilità sugli incassi effettuati per conto di CP_1 nell'ambito di ciascun turno di servizio;
- assicurare, in turno, la completa e puntuale operatività dell'
[...]
e dei servizi offerti al pubblico viaggiante;
CP_5
- assicurare, in turno, il servizio di assistenza passeggeri, con particolare
4 riferimento a passeggeri disabili e stranieri, bisognosi più degli altri di sostegno e mediazione linguistica;
- verificare la regolarità della documentazione di viaggio esibita dai passeggeri;
- gestione delle situazioni di disagio dei passeggeri in caso di criticità dovute
a scioperi od al verificarsi di inconvenienti aerei
- provvedere alla emissione/riemissione dei biglietti aerei e dalla modifica degli stessi, avvalendosi delle specifiche competenze acquisite per l'utilizzo degli appositi programmi software in dotazione all'ufficio (Galileo, Skyspeed, etc.);
- provvedere alla riprotezione dei passeggeri od alla modifica della tratta in caso di cancellazione o ritardo dei voli, vagliando le possibili alternative mediante la discrezionale combinazione dei dati emergenti dalle esigenze dei passeggeri con la disponibilità dei voli, il tutto al precipuo fine di assicurare l'itinerario migliore;
- regolarizzare le eccedenze sul peso del bagaglio o in caso di bagaglio in supplemento ovvero di bagaglio speciale o per trasporto animali, incassando le relative somme anche e soprattutto in favore di CP_1
- sovrintendere alla risoluzione delle problematiche e degli imprevisti volta a volta verificatisi in relazione a voli e biglietti aerei, provvedendo ad interloquire personalmente e per conto dei colleghi (in lingua inglese, francese, spagnola e tedesca) direttamente con le sedi operative e legali delle varie compagnie aeree
(Ryanair, Vueling, OL, Lufthansa, AL, RI, etc.).
A dire dell'appellante il decidente avrebbe errato nelle conclusioni adottate in quanto tali allegazioni, riscontrate dalle prove orali e documentali, non sarebbero state elaborate e ben valutate, sull'erroneo presupposto di una disamina parziale delle declaratorie contrattuali e delle competenze acquisite dal lavoratore.
L'appello è fondato.
Vale premettere che il lavoratore ha diritto alla qualifica corrispondente alle mansioni in concreto svolte, quale riconoscimento di uno status nell'ambito dell'organizzazione aziendale, ragion per cui ove il lavoratore rivendichi in giudizio una qualifica superiore il giudice è chiamato a seguire un procedimento logico- giuridico articolato in tre fasi successive (in tal senso ex plurimis Cass. 16 febbraio
2005 n.3069; Cass. 20.11.2000 n.14981; Cass. 19 ottobre 2000 n.13840; Cass. 16 agosto 2000 n.10838):
a) l'accertamento in fatto delle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore;
b) l'individuazione della categoria e dei livelli funzionali nei quali questa si articola;
5 c) il raffronto tra il risultato della prima indagine e le declaratorie che, nella normativa contrattuale, definiscono i singoli livelli.
Operazione interpretativa nel corso della quale l'istante (come sottolineato da
Cass. 06 settembre 2000 n.11752 e Cass. 08 febbraio 2000 n.1394) deve:
- evidenziare nel testo del contratto collettivo, le parti in cui questo descrive le caratteristiche delle categorie o qualifiche in questione;
- porre in evidenza le differenze tra l'una e l'altra, in particolare indicando quali attività lavorative appartengano all'una, ma non all'altra categoria;
- descrivere le attività effettivamente svolte dal lavoratore, in modo da poter controllare la corrispondenza dell'inquadramento alle previsioni contrattuali. Più precisamente, il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore e/o il conseguente pagamento delle differenze stipendiali, “ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto” (Cass. civ., Sez. Lav., 21.05.2003 n.8025) ed ancora “il lavoratore che rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alla mansioni svolte ha l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale” (Cass. Civ. Sez. Lav., 23.01.2003 n.1012; in senso conforme Cass. civ., Sez. Lav., 07.08.2003 n.11925).
Deve, altresì, allegare e dimostrare di avere svolto detti compiti del superiore profilo professionale con carattere di prevalenza (v. art.52 c. 3 D.Lgs cit:
3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto
l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni).
Occorre, allora, verificare i tratti salienti dell'inquadramento riconosciuto al dipendente per le mansioni svolte dal maggio 2016 (impiegato di 4° livello) e di quello rivendicato (impiegato di 3° livello).
Le declaratorie contrattuali di riferimento del Contratto collettivo nazionale di lavoro Assoaeroporti Parte specifica relativo al personale Parte_3 dipendente delle aziende di gestione dei servizi aeroportuali di assistenza a terra (v. doc. n.
2- art. G6) applicato alla fattispecie in esame, in materia di inquadramento del personale evidenziano, anzitutto, che appartengono al
6 LIVELLO 3 -
Gli impiegati con elevata esperienza, capacità professionale e adeguate specifiche conoscenze, svolgono mansioni di concetto di particolare importanza richiedenti ampia iniziativa ed autonomia nell'ambito delle procedure inerenti
l'attività del settore di appartenenza.
A titolo esemplificativo si conviene che appartengono a questo livello:
Adt. programmazione/acquisti;
Adt. gestione/controllo sistemi informativi;
Adt. tariffe;
Adt. relazioni clientela;
Istruttore/formatore;
Adt. Ufficio tecnico e controllo;
Adt. attività amministrative e finanziarie;
Adt. attività di gestione;
attività di analisi e/o elaborazione;
CP_6
Adt. Attività di produzione;
Programmatore o sistemista informatico.
Appartengono, inoltre, a questo livello:
gli Addetti di che oltre a possedere i requisiti e le caratteristiche Pt_4 proprie del 4° livello, abbiano conseguito più ampia e specifica capacità professionale, anche mediante esperienze su più posizioni di lavoro, tale da consentire l'effettivo svolgimento di più funzioni tra quelle relative a: emissione biglietti, predisposizione di documenti pax di bordo, operazioni di cassa, accettazione passeggeri, imbarco e sbarco, assistenza ritiro/transito bagagli, assistenza clienti, informazioni, prenotazioni, riprotezioni, lost&found bagagli…”.
L'inquadramento in questo livello è legato all'effettivo impiego del lavoratore, avuto riguardo alle esigenze tecnico-organizzative del servizio, nelle diverse funzioni, ivi compresa la rotazione su più posizioni di lavoro…
E al LIVELLO 4° -
Gli impiegati che sulla base delle disposizioni ricevute svolgono mansioni di concetto di rilevante complessità richiedenti notevole esperienza, preparazione professionale ed autonomia, anche coordinando un gruppo di lavoratori di livello inferiore;
gli operai che, pur partecipando al lavoro di altri, guidano e controllano, con appor-to di competenza tecnico-pratica, l'attività di un gruppo di lavoratori di livello immediatamente inferiore
A titolo esemplificativo si conviene che appartengono a questo livello:
-Capo Squadra operai specializzati
7 -Capo Reparto assistenza aeroportuale
Adt. Controllo analisi dati traffico;
Adt. Attività contabili;
Adt. Di produzione;
Operatore Hel desk informatico;
Adt. Amministrazione del personale;
Disegnatore di progetti;
Adt. shop;
Adt. di scalo;
Adt. attività supporto vendite/traffico/marketing/addestramento;
Segreteria;
Adt Centro posta;
Adt. attività di documentazione amministrativa;
Adt. logistica;
aree tecniche/gestionali/amministrative/commerciali; CP_6
Cassiere;
Adt. Approvvigionamenti.
Gli elementi di differenziazione tra i compiti di livello 4° riconosciuto dal
Tribunale per l'attività di “riprotezione” e quelli di livello 3° rivendicato dal , Pt_1 da ricondurre entrambi a “mansioni di concetto” proprie della categoria
“impiegatizia”, attribuita al ricorrente sin dal Dicembre 2016 (v. doc n.17) risiedono, anzitutto, nel livello di difficoltà, nel grado di autonomia esecutiva proprio delle mansioni caratterizzanti ciascun profilo e conseguente responsabilità ad esse connesso: si tratta di mansioni “di particolare importanza” proprie degli impiegati di elevata esperienza e capacità professionale e adeguate specifiche conoscenze
(liv.3°) ovvero di “rilevante complessità” proprie degli impiegati di notevole esperienza e preparazione professionale (liv.4°) caratterizzate da ”ampia iniziativa ed autonomia” nell'ambito di procedure inerenti l'attività del settore di appartenenza(liv.3°), o mera “autonomia operativa” propria di chi opera “sulla base delle disposizioni ricevute”, anche coordinando un gruppo di lavoratori di livello inferiore (liv. 4°).
Ciò premesso, l'esito della prova assunta con i testi e Testimone_1 ha dato conto in maniera puntuale delle mansioni disimpegnate Testimone_2 dal , con specifico riguardo all'attività di addetto al “Servizio di Biglietteria”, Pt_1 asseverando la tesi attorea. (v. verbale ud. 17 marzo 2021).
8 Il primo teste, premesso di essere dipendente della gesap da molti anni e di avere lavorato in biglietteria dal 2011 al 2017, ha riferito che il ricorrente ha lavorato presso la biglietteria per un certo periodo che non so specificare esattamente. Per quanto vedevo durante i miei turni di lavoro il ricorrente, come me, si occupava della vendita dei biglietti ai clienti dietro pagamento per contanti o mediante moneta elettronica registrando volta per volta gli incassi in un apposito foglio Excel, il quale alla fine della giornata elaborava la somma di tutti gli incassi.
Tale rendiconto veniva poi stampato e consegnato ai nostri superiori. Ci occupavamo altresì di depositare presso la cassa continua il contante incassato in giornata. Se le compagnie prevedevano il pagamento di penali come, ad esempio, incassavamo dai clienti la penale e risolvevamo eventuali anomalie di CP_7 prenotazioni. Io e il ricorrente svolgevamo identiche mansioni, lui non aveva un ruolo sovraordinato al mio dal momento che a supervisionare la nostra attività vi erano le signore e . …. Ove necessario Persona_1 Persona_2 interloquivamo con i clienti e con i call center di alcune compagnie aeree, swissair
e lufthansa, utilizzando la lingua inglese. Ci occupavamo anche della cosiddetta riprotezione dei passeggeri ovvero di trovare dei posti disponibili per passeggeri di voli annullati o cancellati per vari motivi, in tali casi era particolarmente complesso per l'afflusso di persone alla biglietteria trovare un'adeguata sistemazione nei voli successivi gestendo soprattutto la massa di persone e a volte la loro insoddisfazione.
…. Come già ho detto a supervisionare il nostro operato erano le due signore di cui ho parlato le quali se fossero stati presenti ci avrebbero affiancato e se richieste ci fornivano gli opportuni chiarimenti per i casi difficili da risolvere. Usavamo anche contattarle per via telefonica”
Il secondo teste, premesso di essere dipendente della dal 2000 e di avere CP_1 lavorato con il ricorrente dal 2016 per un certo periodo presso la biglietteria. ha precisato: Svolgevamo le stesse mansioni occupandoci della vendita dei biglietti, dell'incasso del relativo prezzo e dei sovrapprezzi eventualmente da pagare in caso di eccedenze di bagaglio incassando sia contante che moneta elettronica.
Inserivamo i dati relativi agli incassi in fogli Excel provvedendo a fine turno alla somma totale degli incassi ed effettuando eventuali depositi di denaro contante. Ci occupavamo della riprotezione dei passeggeri ovvero in caso di annullamento o cancellazione di voli trovavamo nuovi voli disponibili per i passeggeri rimasti a terra. Nel caso di Lufthansa ci limitavamo a comunicare tramite call center i dati del passeggero ed era la stessa compagnia ad effettuare la riprotezione, nel caso di altre compagnie specie eravamo noi a dover trovare un volo disponibile CP_7 confacente le esigenze del passeggero. Se era necessario interloquivamo con i
9 clienti e il call center in inglese e depositavamo il denaro tramite la cassa continua della banca sita accanto la biglietteria. Ciascuno di noi era in possesso della chiave della cassaforte dove inserivamo i valori e i contanti da inserire nella cassa continua. Io e il ricorrente svolgevamo le stesse mansioni ed eravamo in una posizione para ordinata”.
Dalle informazioni fornite dai testi si ricava, dunque, che il svolgeva Pt_1 presso il Servizio di Biglietteria mansioni esulanti dai più limitati confini della declaratoria di 4° livello;
si tratta di attività implicanti certamente, come ritenuto dal
Tribunale, non solo l'esigenza di fornire, in tempi ragionevolmente rapidi, soluzioni flessibili ad un numero anche cospicuo di viaggiatori, infastiditi per la cancellazione del proprio volo, utilizzando strumenti informatici e colloquiando in lingua inglese,
e, quindi, valutazioni di “rilevante complessità richiedenti notevole esperienza, preparazione professionale ed autonomia” proprie degli appartenenti al 4° livello del CCNL ma, a parere della Corte, anche di un'attività che nel suo complesso corrisponde a gran parte dei profili tipicizzati nella declaratoria di 3° livello, a prescindere dalla presenza di un supervisore che veniva dal lavoratore contattato all'occorrenza per fornire “ gli opportuni chiarimenti per i casi più difficili da risolvere”.
Il ricorrente non si limitava ad espletare compiti di natura operativa e ripetitiva ma provvedeva, con “ampia iniziativa e autonomia” e “nell'ambito delle procedure inerenti l'attività del settore di appartenenza” (la Biglietteria), all'adempimento di attività procedimentali di particolare importanza, avendo i testimoni concordemente e puntualmente riportato il contenuto delle numerose e complesse mansioni – rimaste immutate nel tempo, sin dall'adibizione dello stesso al suddetto Servizio dall'1/05/2016, v. doc. n.14 - richiedenti elevata esperienza e capacità gestionale ed organizzativa, oltre che specifiche conoscenze (che il risulta avere acquisito Pt_1 attraverso la partecipazione ai numerosi corsi di qualificazione per attività tecniche ed informatiche assai complesse, quali la gestione di teleprenotazioni Aerea, la conoscenza dei Codici di accordo vettore, la codifica e decodifica di città, aeroporti e compagnie aeree, la vendita di voli in coincidenza e l'inserimento dei passeggeri nelle liste di attesa, la tutela della disabilità nell'ambito del trasporto aereo e la gestione delle criticità in occasione di incidenti o altri eventi critici, attestati dai docc. nn.20-24).
Ne sono esempio tutte le incombenze relative alla “Riprotezione” ossia la ricerca di voli disponibili in caso di cancellazioni o ritardi la necessità, quindi, di operare tramite sistemi informatici e di interloquire, anche in lingua straniera, con i
10 passeggeri e i call center delle diverse sedi operative delle compagnie aeree, con autonomia valutativa ed operativa.
Tale attività, peraltro, è espressamente indicata nella su descritta declaratoria del 3° livello (e non, invece, in quella del 4° livello).
In sostanza, il curava gran parte delle attività descritte nel 3° livello Pt_1 tipiche della qualifica di Addetto alle tariffe e/o Addetto alle relazioni con la clientela
e/o Addetto ad attività finanziarie, essendo emerso dall'istruttoria che egli si è occupato di:
- emissione e vendita di biglietti;
- l'incasso -per contanti o moneta elettronica- del relativo prezzo, ossia operazioni di cassa;
- l'incasso dei sovrapprezzi da pagare in caso di eccedenze di bagaglio;
- la responsabilità della chiave della cassaforte dove venivano custoditi i valori ed i contanti da inserire nella cassa continua- v. doc. n.26;
- il deposito di denaro tramite la cassa continua della banca;
- l'assistenza ai clienti, informazioni, prenotazioni e riprotezione dei passeggeri in caso annullamento e/o cancellazione del volo;
- la pianificazione di viaggi e percorsi alternativi per i passeggeri riprogrammati;
- l'interlocuzione con clienti e call center in lingua inglese.
Proprio in ragione dell'attività di cassa e della connessa responsabilità contabile, al è stata riconosciuta -per tutto il periodo lavorativo eseguito in Pt_1
“Biglietteria” - l'indennità di maneggio denaro (v. buste paga, doc. n. 28). Si tratta, all'evidenza, di mansioni “di concetto di particolare importanza”, caratterizzate da “adeguate e specifiche conoscenze”, necessarie per affrontare problemi di media complessitàper la ricerca delle soluzioni possibili, nonché da relazioni dirette con la clientela.
Il quadro probatorio così delineato conferma la legittimità delle pretese del ricorrente al quale deve essere, dunque, riconosciuto, in parziale riforma della sentenza impugnata, il diritto all'inquadramento nella superiore qualifica, del livello
3° dal 1° novembre 2016 per averne svolto in via continuativa le mansioni per oltre sei mesi dal 1° maggio 2016 - epoca alla quale hanno fatto riferimento i testi e attestata dal doc. n.14 - e alle correlate competenze economiche sin dal 1°maggio
2016 e sino alla data di assegnazione al livello superiore (1.10.2018).
Secondo tale linea interpretativa è stato conferito incarico di c.t.u. al dott.
al fine di quantificare le differenze retributive tra quelle previste Persona_3 per il 5° livello e quella proprie del 3° livello, dal 1° maggio 2016 sino alla data di
11 effettivo inquadramento di nel 3° livello (1.10.2018), tenendo conto Parte_1 di quanto il ricorrente risulta avere già percepito con le buste paga in atti.
All'esito dell'accertamento contabile – nel quale il consulente ha tenuto conto anche dei rilievi critici del tecnico di parte - qui condiviso perché immune da vizi logici e coerente con i criteri di calcolo adottati, è risultato un credito di € 11.369,16, somma comprensiva di interessi legali e rivalutazione monetaria al 30.09.2024, cui vanno aggiunti gli ulteriori accessori, come per legge, sino al saldo.
Non coglie nel segno il rilievo di parte appellata (ribadito in sede di discussione orale) diretto a contestare le conclusioni del consulente laddove ha utilizzato, per rispondere ai quesiti, alcune buste paga richieste al ricorrente in sede di operazioni peritali.
In proposito la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che:
In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico- tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili
d'ufficio. ((v. Cass S.U. Sentenza n. 3086 del 01/02/2022; Cass ord. n.31744/2023, ord. n.21903/2023, ord. n.26144/2023).
Nella specie il consulente si è limitato ad utilizzare alcune delle buste paga (di dicembre 2016 e da maggio a settembre 2018) necessarie agli accertamenti commissionatigli, che ha richiesto in sede di inizio di operazioni peritale, senza che i difensori della abbiano mosso alcun rilievo in proposito. CP_1
Si tratta, quindi, di documenti utili ad effettuare i conteggi delle differenze retributive correlate al dedotto e comprovato svolgimento delle mansioni superiori, oggetto della domanda principale, comunque acquisibili ai sensi dell'art.437 c.p.c., in quanto mera integrazione delle buste paga già allegate al fascicolo di parte ricorrente.
Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo a carico dell'appellata ed in favore dei difensori dell'appellante, quali distrattari.
Restano a carico dell'appellata anche i compensi già liquidati al ctu.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza n.1486/2022 emessa il 29 aprile 2022 dal Tribunale
12 G.L. di Palermo, dichiara il diritto di ad essere inquadrato nel 3° Parte_1 livello del CCNL per i dipendenti delle aziende di gestione dei servizi aeroportuali di assistenza a terra, con decorrenza dall'1.11.2016 e, per l'effetto, condanna la società appellata a corrispondere, in suo favore, le conseguenti differenze retributive maturate dall'1.5.2016 all'1.10.2018, oltre accessori di legge, quantificate in €
11.369,16, somma comprensiva di interessi legali e rivalutazione monetaria al
30.09.2024 e con gli ulteriori accessori sino al saldo.
Condanna l'appellata, in persona del legale rappresentante, al pagamento, in favore del difensore di , dichiaratosi antistatario, delle spese di questo grado Parte_1 di giudizio, che liquida in complessivi € 3.777,80, oltre spese generali, iva e cpa in quanto dovute.
Lascia a carico dell'appellata le spese di ctu espletata in questo grado e già liquidate con separato decreto.
Così deciso in Palermo, il 19 dicembre 2024.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Cinzia Alcamo Maria G. Di Marco
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