Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 31/03/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del Lavoro dott. Francesco Aragona ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2824 del R.G. per l'anno 2023, promossa da
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
02.09.1979, difesa dall'avv. Francesco Americo;
ricorrente contro
(C.F.: ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro p. t. e per esso l' Controparte_2
(C.F: ) in persona del
[...] P.IVA_2
Dirigente p. t., difeso dalla Funzionaria dott.ssa Elvira Sarubbi;
resistente provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafata parte ricorrente, docente a tempo indeterminato alle dipendenze del convenuto , ha chiesto di usufruire del beneficio previsto dall'art. 1, co. CP_1
121, L. n. 107/2015 (c.d. carta elettronica del docente) per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, relativamente agli anni scolastici 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, nei quali ha prestato servizio a titolo di supplente.
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attrice, con richiesta di compensazione delle spese di lite.
L'ammissione ad opera del del proprio debito, in forza dell'art. 1, co. 121, CP_1
L. n. 107/2015, integra il riconoscimento della fondatezza della pretesa attorea che, comunque, non è più controversa a seguito della sentenza n. 29961 emessa dalla
Sezione Lavoro della Suprema Corte, in data 27.10.2023, la quale ha riconosciuto che i docenti con supplenza fino al termine delle attività didattiche rientrano tra i destinatari della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente.
La motivazione espressa dai giudici di legittimità viene pienamente condivisa e recepita da questo giudice, sicché non resta che dichiarare l'esistenza del diritto di credito azionato dall'istante nel presente giudizio.
Conseguentemente, va dichiarato il suo diritto a percepire la somma di euro
2.000,00, nelle forme della c.d. carta elettronica docente, per gli anni scolastici suindicati.
Non potendo, tuttavia, pronunciarsi una condanna del resistente al CP_1
pagamento diretto del suddetto importo, dal momento che la norma di legge prevede uno specifico ed infungibile strumento a destinazione vincolata che non è suscettibile di automatica conversione nel corrispondente valore monetario, l'amministrazione deve essere condannata ad erogare a parte ricorrente la prestazione oggetto di causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri minimi tariffari attesa la serialità della controversia e considerando la mancanza della fase di istruzione/trattazione, con distrazione a favore del procuratore attoreo antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, condannando parte resistente a metterle a disposizione, per il tramite della Carta elettronica del docente, la somma complessiva di € 2.000,00;
2 - condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.030,00 per onorario, oltre alle spese di contributo unificato se dovuto e versato ed oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore attoreo antistatario.
Catanzaro, 28.03.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Francesco Aragona
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