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Sentenza 20 marzo 2024
Sentenza 20 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 20/03/2024, n. 1029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1029 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Lilia M. Ricucci, all'udienza del 20/03/2024, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha depositato telematicamente la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1127/2018 R.G. Aff. Cont. Lavoro, vertente
T R A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessia Giulia Selano, come Parte_1 da procura speciale alle liti in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv. Mario Roberto Tarzia e Diodata
Ardolino, come da procura generale alle liti allegata in atti,
RESISTENTE
oggetto: indebito previdenziale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/01/2018, il ricorrente in epigrafe indicato, premesso che: risultava titolare di pensione di vecchiaia n. , dal mese di ottobre 2012, nonché di assegno sociale n. Numer_1
CP_ 04027294, dal mese di ottobre 2011; con comunicazione del 9/01/2017 l' aveva accertato nei suoi confronti un indebito pari alla somma complessiva di euro 58.536,39 sulla predetta pensione, poiché per il periodo dal 01/03/1999 al 28/02/2009 riteneva che egli ricorrente aveva goduto contemporaneamente, in violazione della disciplina generale di cui alla L. n. 412/1991, sia della pensione diretta, sia dell'indennità di disoccupazione, laddove è espressamente previsto l'obbligo di pagina 1 di 8 comunicazione in capo ai titolari di tutti i dati reddituali posseduti nei confronti degli Enti previdenziali che erogano la prestazione, incidenti sul diritto o sulla misura di quest'ultima, con conseguente obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite nel caso di omessa o incompleta dichiarazione dei redditi percepiti;
tanto premesso, ha impugnato e contestato l'indebito in oggetto deducendo, nel caso di specie, l'applicazione dell'art. 13 L. n. 412/1991, nella parte in cui sono previste l'irripetibilità delle somme indebitamente percepite per causa imputabile all' , in assenza di dolo del beneficiario nella CP_1 trasmissione della dichiarazione dei redditi percepiti, nonché la decadenza dell'azione di recupero dell'Ente previdenziale, nel caso in cui non abbia proceduto al recupero della somma indebitamente corrisposta entro il termine dell'anno successivo a quello in cui era sorta l'incompatibilità tra le due prestazioni in oggetto, ossia, nel caso di specie, entro l'anno 1987.
Chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare l'illegittimità dell'indebito pensionistico pari ad €. 58.536,39 sulla pensione cat. VO n. 10073772, contestato al ricorrente in virtù delle motivazioni di cui in narrativa e che ivi vi abbiano integralmente ripetute e trascritte e per l'effetto dichiarare non dovuta da parte del ricorrente la somma pari ad €. 58.536,39 CP_ b) condannare l' in persona del legale rappresentante p.t., alla restituzione di tutte le somme illegittimamente trattenute sul trattamento pensionistico cat. Vo n. 58.536,39”. Vinte le spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. CP_ Ritualmente costituitosi in giudizio, l' ha contestato le argomentazioni avverse chiedendo il rigetto della domanda, poiché infondata in fatto e in diritto, con richiesta di condanna anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c.
Acquisiti gli atti e i documenti delle parti, lette le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa all' esito dell'udienza del 20.3.2024, mediante deposito telematico della presente sentenza.
La domanda è parzialmente fondata, nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
L'indebito assistenziale e l'indebito previdenziale costituiscono due figure differenti.
Invero, mentre il primo deriva dalla indebita percezione di prestazioni assistenziali (ad esempio,
l'indennità di accompagnamento ex lege n. 18/80, l'assegno mensile e la pensione d'inabilità degli invalidi civili ex lege n. 118/71, l'assegno sociale, la maggiorazione sociale, l'integrazione al trattamento minimo), il secondo si configura in seguito alla indebita percezione di prestazioni pensionistiche (ad esempio, la pensione di vecchiaia, la pensione anticipata, la pensione ai superstiti, l'assegno mensile e la pensione di inabilità ex lege 222/84).
Nel caso di specie, si verte in tema d'indebito previdenziale, trattandosi di trattenute sulla pensione di vecchiaia.
E' noto a questo Tribunale l'orientamento della Suprema Corte, espresso a Sezioni Unite, in materia di indebito previdenziale, secondo cui “il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della pagina 2 di 8 sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall'istituto convenuto, ferma, peraltro, la necessità che quest'ultimo, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate” (sentenza del 4.09.2010 n.
18046).
Al principio, che è stato successivamente ribadito (tra le altre, Cass., Sez. Lav., dell'11.02.2016 n.
2739 e Cass., Sez. lav., n. 15550/2019, non massimata) va data ulteriore continuità, in quanto esso trova il suo fondamento nell'ineccepibile rilievo che, in subiecta materia, non è il solvens a promuovere una ordinaria azione di ripetizione dell'indebito, ma è l'accipiens che invoca in giudizio l'accertamento negativo della insussistenza del suo obbligo di restituzione, sicché non può che essere posto a suo carico l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto.
Va poi rimarcato che l'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato (a cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente), difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c. (Cass., Sez. L - , Sentenza n. 10337 del 18/04/2023).
Ciò posto, nel caso di specie, l'indebito previdenziale origina dall'aver percepito contemporaneamente l'assegno per i lavori socialmente utili (di seguito LSU) e l'assegno ordinario di invalidità, come chiarito nella delibera di reiezione del ricorso versata in atti “LSU è incompatibile con una qualsiasi pensione diretta […] dal 1.01.1995 LSU fino al 28.02.2009. Liquidata IO in data 01.10.1986” (cfr. doc. n. 3 nel fascicolo del ricorrente).
La verifica sull'astratta compatibilità tra assegno ordinario e assegno per LSU deve essere compiuta alla luce delle previsioni di cui all'art. 8, comma 5, del D.Lgs. n. 468 del 1°dicembre 1997, vigente ratione temporis,: “L'assegno per i lavori socialmente utili è incompatibile con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e con i trattamenti di pensionamento anticipato. In caso di avvio delle attività di lavori socialmente utili i titolari di assegno o di pensione di invalidità possono optare per il trattamento di cui al comma 3. Sono invece cumulabili con il trattamento di cui al predetto comma 3, gli assegni e le pensioni di invalidità civile nonché le pensioni privilegiate per infermità contratta a causa del servizio obbligatorio di leva”. pagina 3 di 8 È evidente, pertanto, che la compatibilità è prevista solo rispetto ai trattamenti di invalidità civile e non relativamente all'assegno o alla pensione di invalidità ordinaria.
A tale riguardo, la Corte d'Appello di Bari, in un caso analogo, ha chiarito: “Non serve che l'appellante insista nel ribadire di non aver mai esercitato il diritto di opzione in quanto la restituzione delle somme corrisposte indebitamente ha titolo nell'incompatibilità per legge delle prestazioni erogate CP_ contemporaneamente dall'
Sul punto, il Tribunale ha correttamente richiamato la normativa in tema di incompatibilità dei due trattamenti di cui all'art. 9 D.L. n. 791/81 secondo cui: “A decorrere dal 1° gennaio 1982, l'assegno mensile di cui all'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è incompatibile con le pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni sostitutive, esonerative ed esclusive della medesima, nonché' dalle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani,
i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, dalla gestione speciale minatori e con le prestazioni pensionistiche dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate da altre casse o fondi di previdenza ivi compresi quelli dei liberi professionisti.”.
Ad ogni modo, la questione della incompatibilità non è messa in dubbio neppure dalla parte privata
(pag. 4 del ricorso in appello), la quale ha lamentato l'applicabilità della disciplina di ripetizione dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c., deducendo il proprio incolpevole affidamento ed evidenziando la possibilità per l'Ente di non corrisponderle entrambe.
Osserva la Corte che il giudice correttamente ha rilevato che si applica l'art. 2033 c.c. e che non vi è luogo all'applicazione dell'art. 52 l. 88/89 alla fattispecie in esame.
Al riguardo, la giurisprudenza ha chiarito che gli art 52 l. n. 88/1989 e l'art 13 l. n. 412/1991 attenga solo alla materia delle pensioni in senso stretto e che “in materia di ripetizione dell'indebito in ambito delle prestazioni dell'invalidità civile, si applica la disciplina generale dell'art 2033 c.c. non potendosi fare un'applicazione estensiva dei principi vigenti nel sottosistema della previdenza sociale” (Cass Civ
Sez VI, 31..8.2018 n. 21510; in tal senso anche Cass 17216 del 12.7.2017).
In relazione ai rapporti fra l'errore dell'ente e il dolo dell'interessata allorché si verta in una situazione di incompatibilità ex lege delle prestazioni, giova riportare adesivamente in parte qua la motivazione della Corte di Cassazione in un caso relativo alla percezione contemporanea della pensione di invalidità civile e dell'assegno ordinario di invalidità, tra loro incompatibili. CP_
“Con il secondo motivo l' denuncia violazione dell'articolo 2033 c.c. in relazione alla L. n. 54 del 1982, articolo 9 (che sancisce incompatibilita' tra pensione e assegno e lamenta che erroneamente la Corte aveva ritenuto che la fattispecie fosse regolata dalle norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge per il diritto a pensione - ovvero il Decreto Legge n. 850 del 1976, articolo 3 ter, conv. in L. n. 29 del 1977 e il
Decreto Legge n. 173 del 1988, articolo 3, comma 10, conv. in L. n. 291 del 1988 - requisiti che nella specie sussistevano, essendosi, invece verificata l'incompatibilita' tra le due prestazioni. Osserva che nessuna specifica norma pagina 4 di 8 regolava la fattispecie, che pertanto doveva trovare applicazione l'articolo 2033 c.c. non essendo possibile applicare analogicamente norme relative ad altre ipotesi.
5. Il motivo è fondato. Il pensionato assume che doveva trovare applicazione la normativa concernente l'indebito in materia di prestazioni assistenziali in generale e che, pertanto, l'assistito poteva opporre all'ente erogatore dell'indennità, indebitamente percepita, il principio di irripetibilita' delle somme incamerate precedentemente alla data di accertamento della carenza dei requisiti per il riconoscimento della provvidenza, una volta esclusa ogni sua responsabilita' sulla erroneita' del relativo provvedimento di erogazione e stante il generale principio di tutela dell'affidamento. La Corte territoriale ha accolto la prospettazione del (OMISSIS) ed ha ritenuto di escludere l'applicabilita' dell'articolo 2033 c.c. individuando, invece, come criterio quello contenuto nelle disposizioni della L. n. 29 del 1977 e della L. n. 291 del
1988 con riguardo alle concessioni in generale dei trattamenti assistenziali, con la conseguente irripetibilita' delle somme riscosse dal pensionato.
6. Questa Corte ha evidenziato (cfr Cass. 28771/2018) che "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilita' propria del sistema civilistico e dell'articolo 2033 c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilita' di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'articolo 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia
(...) addebitabile" al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431)".
6.Si e' altresi' precisato che, in generale, "in tema di ripetibilita' delle prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale" (Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970;
Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, n. 7048) e quindi, in sostanza, il Decreto Legge n. 850 del
1976, articolo 3-ter, convertito in L. n. 29 del 1977 (secondo cui "gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore.., degli invalidi civili hanno facolta', in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento") ed il Decreto Legge n. 173 del 1988, articolo 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988 (secondo cui "con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalita' per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennita' previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte" (risultando invece abrogata la L.
n. 537 del 1993, che regolava l'indebito assistenziale all'articolo 11, comma 4 e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 698 del 1994, articolo 5, comma 5: sul tema v. in dettaglio, Cass. 7048/2006, cit.).
pagina 5 di 8
7. Nella fattispecie in esame, tuttavia, la soluzione adottata dalla Corte d'appello secondo cui devono trovare applicazione le regole di cui ai citati Decreto Legge n. 850 del 1976, articolo 3-ter, convertito in L. 29 del 1977,
850/1976, e Decreto Legge n. 173 del 1988, articolo 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988 non puo' trovare accoglimento, dovendo, invece, le prestazioni erogate al (OMISSIS) essere assoggettate alla regola generale dell'indebito di cui all'articolo 2033 c.c., difettando regole specifiche applicabili alla fattispecie, ne' potendo applicarsi, in via analogica, quelle richiamate dalla Corte territoriale. CP_ 8.E' pacifico, come risulta dallo stesso ricorso, che nel caso di specie l' ha richiesto la restituzione delle somme corrisposte indebitamente in quanto, in base alla L. n. 54 del 1982, articolo 9, l'assegno mensile di cui alla L. n. 118 del 1971, articolo 13 e' incompatibile con la pensione diretta di invalidita' e che, poiche' le due prestazioni erano state erogate contemporaneamente, l'Istituto aveva agito per la ripetizione.
9.Come correttamente rilevato dall' non si tratta di mancanza originaria o sopravvenuta di uno dei requisiti CP_1 previsti dalla legge per il riconoscimento del diritto a pensione. A riguardo va richiamato quanto affermato da questa
Corte (cfr, da ultimo ord. n 15304/2016) secondo cui le situazioni di incompatibilita', come quella in esame, non comportano l'irriconoscibilita' del diritto ai trattamenti dichiarati incompatibili. Le incompatibilita' non costituiscono un requisito ostativo all'insorgenza del diritto, ma devono solo essere verificate in sede di erogazione della prestazione e comportano semplicemente la facolta' dell'interessato di optare per il trattamento economico piu' favorevole, rilevando, dunque, solo nella fase successiva all'insorgenza del diritto. La condizione della mancata percezione di altro trattamento, pertanto, si pone come elemento esterno alla prestazione goduta che costituisce ostacolo non al suo riconoscimento, bensi' all'erogazione della stessa in presenza della percezione di altro analogo trattamento.
10. Va affermato, dunque, che nella fattispecie difetta una specifica disciplina derogatoria, non potendo trovare applicazione in via analogica quella applicata dalla Corte territoriale, avente riferimento all'insussistenza originaria o sopravvenuta dei requisiti prescritti dalla legge dovendo, conseguentemente, applicarsi il principio generale di cui all'articolo 2033 c.c. in materia di indebito oggettivo che e' applicabile all'ipotesi in cui sia stata accertata, come nella fattispecie, l'insussistenza della condizione di erogabilita' della prestazione consistente nella mancata percezione di altro trattamento incompatibile secondo il dettato legislativo. (…)
12. Pertanto, una volta accertata la contemporanea erogazione delle due prestazioni nell'arco dello stesso periodo di tempo ed escluso che potesse ingenerarsi nell'assistito l'affidamento sulla liceità dell'erogazione dei ratei di tale indennità, il ricorso va accolto” (Cass. Civ Sez lav 12/06/2019 n. 15759).
Nello stesso senso Cass Civ Sez lav 18/10/2022 n. 30516 : “…con l'unico motivo di censura, l denuncia CP_1 violazione e falsa applicazione dell'articolo 2033 c.c., in relazione alla L. n. 289 del 1990, articolo 3, per avere la
Corte di merito ritenuto che la contemporanea percezione di prestazioni assistenziali incompatibili (quali appunto
l'indennita' di frequenza e l'indennita' di comunicazione, ritenute tali dalla L. n. 289 del 1990, articolo 3) sfuggisse alla disciplina generale dell'indebito civile e dovesse piuttosto collocarsi in quella speciale dell'indebito assistenziale;
che il motivo e' fondato, essendosi precisato che l'indebito derivante dalla contemporanea fruizione di due prestazioni pagina 6 di 8 incompatibili ex lege va assoggettato, in difetto di regole specifiche, alla disciplina generale dell'articolo 2033 c.c., non potendo applicarsi analogicamente le norme desumibili dal Decreto Legge n. 850 del 1976, articolo 3-ter, (conv. con L.
n. 29 del 1977), e Decreto Legge n. 173 del 1988, articolo 3, comma 9, (conv. con L. n. 291 del 1988), siccome riferentisi ad ipotesi di insussistenza originaria o sopravvenuta dei requisiti prescritti dalla legge per la fruizione delle prestazioni, laddove l'incompatibilita' non costituisce un requisito ostativo all'insorgenza del diritto, ma solo un impedimento all'erogazione della prestazione che comporta la facolta' dell'interessato di optare per il trattamento economico piu' favorevole (cosi', in termini, Cass. nn. 15759 del 2019 e 11026 del 2022)”
In definitiva, è consolidato il principio per il quale non è invocabile il principio di affidamento del pensionato nelle ipotesi in cui si tratti di erogazione contemporanea di prestazioni incompatibili per legge (Cass 11026 del 2022).
Pertanto, a fronte dell'illegittima contemporanea erogazione delle due prestazioni nell'arco dello stesso periodo di tempo, deve applicarsi la disciplina di ripetizione dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c., che recita: “Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere cio' che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda” (cfr. Corte d'Appello di Bari, Sez. Lav.,
n. 260/2024, pubbl. il 13.03.2024, cons. rel. dott.ssa E. Tarantino, confermativa della sent. n.
1454/2022 di questo Tribunale, pubbl. il 11.04.2022, est. dott.ssa A. de Salvia)”.
Mutatis mutandis le medesime considerazioni valgono anche per il caso di specie e, pertanto, la pretesa restitutoria dell' deve ritenersi legittima, con le precisazioni che seguono. CP_1
L'odierno istante ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito per il quale è stata richiesta la CP_ restituzione con provvedimento del 9.01.2017, pur se genericamente, con l'atto introduttivo del presente giudizio (cfr. ricorso e doc. n. 1 nel fascicolo del ricorrente).
In merito deve ritenersi che la formulazione dell'eccezione di prescrizione, pur non richiedendo espressioni sacramentali, esige pur sempre una manifestazione non equivoca della volontà di valersi del predetto istituto. Nella specie, detta volontà può ritenersi manifestata sia dal tenore dell'atto, ove è espressamente censurato il notevole lasso di tempo tra il periodo contestato (1.03.1999-28.02.2009) e la richiesta di restituzione delle somme (nota ricevuta il 9.1.2017), sia in sede di prima udienza dalla CP_1 difesa del ricorrente (cfr. verbale del 13.11.2018).
Ne consegue che l'eccezione di prescrizione è stata formulata dalla parte ricorrente.
Inoltre, la suddetta eccezione è in parte fondata: nel caso di specie, trattandosi di somme indebitamente prelevate e dunque trattandosi di richiesta di restituzione di indebito, il termine prescrizionale è quello ordinario decennale.
pagina 7 di 8 Il periodo in relazione al quale viene chiesto il rimborso da parte dell' riguarda, come predetto, CP_1
l'arco temporale dall'1/03/1999 al 28/02/2009, a fronte di una richiesta datata 9.01.2017 ed in assenza di atti interruttivi della prescrizione medio tempore compiuti.
Pertanto, devono dichiararsi prescritte le pretese restitutorie sino all'8.01.2007 e dovute all' le CP_1 somme dal 9.1.2007 al 28.2.2009.
Le spese di lite possono essere compensate per un mezzo, atteso che la domanda è risultata solo parzialmente fondata. Per il residuo mezzo seguono la soccombenza dell' (D.M. n. 147/2022, CP_1 cause di previdenza, senza istruttoria, valori minimi, scaglione “infra” € 260.000,00).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 1127/2018, proposto da
, nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro Parte_1 CP_1 tempore, disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto, dichiara prescritte le pretese restitutorie dell' CP_1 dall'1.03.1999 all'8.01.2007, con conseguente condanna dell'Ente alla restituzione, in favore della parte ricorrente, delle somme trattenute per tale periodo di tempo;
- rigetta per il resto il ricorso, dichiarando dovute, da parte del ricorrente ed in favore dell' le CP_1 somme riferite al periodo dal 9.01.2007 sino al 28.02.2009;
- condanna l' al pagamento della metà delle spese legali in favore della parte ricorrente, liquidate, CP_1 complessivamente e per l'intero, in € 4.201,00 oltre IVA, CAP e spese generali, con distrazione in favore dell'Avv. Alessia Giulia Selano, dichiaratasi antistataria e compensa tra le parti il residuo mezzo.
Foggia, all'esito dell'udienza del 20.03.2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Lilia Maria Ricucci)
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