Sentenza 7 novembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/11/2002, n. 15659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15659 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA 1 56 5 9/02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SU RE Oggetto SE ONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA - Presidente R.G.N. 14302/01 Consigliere Cron.36506 Dott. Fernando LUPI Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Rep. Dott. Guido VIDIRI Consigliere Ud. 05/06/02 BUT Rel. Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: MI EL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell'avvocato GIAN ALBERTO FERRETTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIA SETTIMI RANZI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
LI SA vedova MI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ELEONORA PIMENTEL 2, presso lo studio dell'avvocato MICHELE COSTA, che la rappresenta 2002 e difende unitamente all'avvocato PETER LEITER, giusta 2660 -1- delega in atti;
controricorrente - nonchè
contro
MI LE;
- intimata avverso la sentenza n. 27/01 della Sezione distaccata di Corte d'Appello di BOLZANO, depositata il 21/02/01 R.G.N. 142/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/06/02 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato FERRETTI;
udito l'Avvocato COSTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso.. -2- Svolgimento del processo ER EL ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale civile di Bolzano, la madre LI ved. ER SA e la sorella ER LE, spiegando azione di riduzione di legittima nei confronti della madre, istituita erede universale dal de cujus, padre della ricorrente e marito della convenuta. Costituendosi in giudizio, la convenuta ER LE, sorella della ricorrente, faceva valere a sua volta la propria qualità di legittimaria pretermessa;
lei, e la madre, chiedevano poi, in via riconvenzionale, il riconoscimento di diritti derivanti dall'impresa familiare esercitata con il defunto. AS L'attrice eccepiva (tra l'altro) il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine а tali domande riconvenzionali. Disposto ex artt. 40, 3° co. e 426 c.p.c., il mutamento dal rito ordinario al rito del lavoro, in ragione di siffatta domanda riconvenzionale, il Giudice, con ordinanza 20/23 giugno 2000, così statuiva: " disattese le eccezioni attoree di carenza di legittimazione attiva, ... essendo le domande delle convenute rettamente rivolte anche nei confronti dell'attrice nella sua qualità di erede di ER AN ... e delibate in senso sfavorevole questioni preliminari di rito dalla all'attrice altre stessa sollevate, ammetteva le prove orali offerte dalle 3 l'assunzione degli parti e fissava udienza per interrogatori formali. appello l'attrice provvedimento proponeva Avverso tale EL, con ricorso ex art. 434 c.p.c., ER assumendone la natura decisoria di sentenza (non definitiva) sull'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da essa attrice in relazione alle avversarie domande riconvenzionali. Con sentenza 7/21 febbraio 2001 n. 27, la Corte d'Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, ha dichiarato inammissibile 1'impugnazione, perché rivolta contro una ordinanza istruttoria, tipico provvedimento ordinatorio;
AZ condannava 1' appellante alle spese processuali del giudizio di appello, liquidate in L. 10.103.600 complessive. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per SS ER EL, con cinque motivi, illustrati da memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. Si è costituita LI SA con controricorso, resistendo. ER LE, ritualmente citata, è rimasta contumace. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso la ricorrente, deducendo omessa e insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360, n. 5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata per avere omesso di valutare che l'ordinanza de 4 qua, accanto ad una parte ordinatoria dell'istruttoria, non impugnabile, contiene altresì un contenuto sostanziale decisorio sulla legittimazione passiva della ricorrente, che ha natura di sentenza non definitiva, che incide su questione preliminare, ai sensi dell'art. 187 c.p.c.. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 279, comma 2°, 339, 131 e 433 c.p.c. (art. 360, n. 3 c.p.c.), censura la impugnata per avere qualificatosentenza come ordinanza istruttoria un provvedimento definitivo avente natura di sentenza. terzo motivo di ricorso la ricorrente, Con il deducendo 132 n. violazione e falsa applicazione degli artt. 352, c.p.c. e 118 d.a.c.p.c. (art. 360, n. 3 c.p.c.), censura la sentenza impugnata per non avere considerato che l'appello proposto contro l'ordinanza non riguardava l'ammissione dei mezzi istruttori disposti dal giudice di primo grado, ma la legittimazione della ER EL ad essere parte passiva del procedimento, perché, nel momento in cui si dovesse riconoscere una carenza di legittimazione passiva in capo alla ricorrente, verrebbe a cadere qualsiasi disposizione istruttoria, essendosi instaurato un procedimento in capo ad una persona che non poteva essere citata in giudizio. I tre motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, non sono fondati. 5 La giurisprudenza di questa Corte, della quale la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione, è assolutamente consolidata nel ritenere che l'ordinanza istruttoria relativa all'ammissione di una prova, anche quando prenda in esame questioni attinenti а presupposti, condizioni profili di merito, è provvedimento processuali tipicamente ordinatorio, con funzione strumentale e preparatoria rispetto alla futura definizione della priva come tale di qualunque efficacia controversia, decisoria e quindi insuscettibile di impugnazione davanti al giudice superiore e, tanto meno, di ricorso per AS SS (da ultimo Cass. 12-3-2001 n. 3601) E tale giurisprudenza trova fondamento positivo nell'art. 177 c.p.c., per il quale le ordinanze, comunque motivate, non possono mai pregiudicare la decisione della causa;
ne consegue che non è possibile attribuire valore decisorio alla soluzione di una determinata questione affrontata e risolta con il provvedimento ordinatorio, in quanto antecedente logico del provvedimento stesso (Cass. 6-11- 1982 n. 5612). Infine è opportuno ricordare che le questioni di legittimazione attiva e passiva costituiscono presupposti processuali (Cass. 12.5.1995 n. 5224, Cass. 27-6-1996 n. 5943, Cass. 22-4-1997 n. 3463, Cass. 16.2.1999 n. 1301), tali rientranti nel quadrocome sistematico sopra riassunto. 6 Ne consegue la infondatezza anche del quinto motivo, con il quale la ricorrente chiede a questa Corte di decidere nel merito la questione di legittimazione passiva. deducendoCon il quarto motivo di ricorso la ricorrente, violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.), censura la liquidazione delle spese processuali operata dalla sentenza impugnata, siccome sproporzionata e tale, per la sua formulazione complessiva, da non consentire la valutazione della congruità delle singole voci di tariffa, non esposte in forma analitica. Anche questo motivo va respinto, per difetto di autosufficienza. Axy E' infatti inammissibile il ricorso con il quale il ricorrente si limiti a dedurre il puro e semplice superamento della tariffa massima, avendo egli invece l'onere di specificare le voci, previste dalla tariffa, che, valutate in rapporto al valore della causa, avrebbero dato un totale inferiore a quello liquidato dal giudice, in modo da consentire il controllo di legittimità, senza necessità di ulteriori indagini (Cass. Sez. U., 25-01-1989 sent. n. 433; Cass. 24-3-2000 n. 3536; Cass. 5-5-1998 n. 4522; Cass. 13-4-1995 n. 4228) Il ricorso va pertanto respinto. Sussistono giusti motivi per la totale compensazione delle f spese processuali del presente giudizio.
p.q.m.
7 rigetta il ricorso. Compensa le spese del presente giudizio. della Così deciso in Roma, nella camera di consiglio Sezione Lavoro, il 5 giugno 2002. Il Presidente Vinceuse Tressa Il Consigliere Estensore Aldo De Martein 3 . - 3 - N 1 7 L L 3 1 8 E E L 5 G G E A D Shanelle 1 T A 0 E D I R L L . I E O ' S I T S N I R A T D O S A O A S A , , T P T N S E I O A S G E E R S G I D R S M D N T A A I P O L I B L I O S T O E E D D E , IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria franell oggi. = 7 NOV 2002 IL CANCELLIERE Quiene Op\ordinanza istr-impugnab-esclusione RG 14301/2001 8