Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 04/06/2025, n. 10833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10833 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 10833/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00753/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 753 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli Avvocati Federico Iacomelli, Giovanni Imperi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del decreto del Provveditorato Regionale Lazio-Abruzzo-Molise del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria n. 506 del 4 maggio 2020, notificato al ricorrente in data 29 ottobre 2021, recante la parziale liquidazione in suo favore dell’indennità sostitutiva del congedo ordinario non fruito relativamente ai soli anni 2018 e 2019, con esclusione dell’annualità 2017;
- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso, anteriore o conseguente, conosciuto o non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 maggio 2025 la dott.ssa Caterina Luperto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il sig. -OMISSIS-, Assistente Capo Coordinatore della Polizia Penitenziaria, è stato dispensato « dal servizio per infermità a decorrere dal 30/11/2019 » con decreto del Direttore Generale del Personale e delle Risorse del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria n. 09326S del 13 dicembre 2019.
Con istanza proposta al Direttore della Casa Circondariale “Rebibbia”, il sig. -OMISSIS- ha richiesto la monetizzazione delle ferie non fruite relativamente agli anni 2017, 2018 e 2019 in quanto « assente per malattia e a disposizione della C.M.O. a partire dal 16.04.2018 fino al 29.11.2019 ».
Con decreto n. 506 del 4 maggio 2020, il Provveditorato Regionale Lazio-Abruzzo-Molise del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria ha disposto a favore dell’Assistente Capo Coordinatore -OMISSIS- la parziale liquidazione dell’indennità sostitutiva del congedo ordinario non fruito, riconoscendo il relativo diritto per gli anni 2018 e 2019, ma escludendolo in relazione all’anno 2017, con la seguente motivazione: « considerato che nel 2017 la rimanenza è di giorni 39, ma agli atti inviati dalla direzione dell'Istituto non risulta alcuna documentazione relativa alla richiesta da parte del dipendente di rinvio all'anno successivo del congedo ordinario residuo, né una documentazione motivata e vistata dal dirigente attestante l'impossibilità, per esigenze di servizio di cui all' art.14 DPR 395/1995, che prevede la liquidazione delle ferie qualora non siano state fruite per documentate esigenze di servizio ». In buona sostanza, il Provveditorato Regionale Lazio-Abruzzo-Molise ha ritenuto la mancata fruizione del congedo per l’anno 2017 non imputabile all’Amministrazione, non risultando per il periodo in questione alcuna richiesta di congedo da parte dell’interessato negata per esigenze di servizio.
Avverso detto provvedimento il sig. -OMISSIS- ha proposto l’odierno ricorso, chiedendone l’annullamento e il riconoscimento del diritto alla monetizzazione delle ferie non godute anche per l’anno 2017.
Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia, instando per la reiezione del ricorso.
Alla udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 23 maggio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorrente precisa, in punto di fatto, che con nota prot. n. 74162 del 12 novembre 2021 il Direttore della Casa Circondariale “Rebibbia”, ad integrazione della precedente comunicazione via e-mail n. 68189 del 7 ottobre 2020, aveva rappresentato al Provveditorato Regionale che “ il dipendente in oggetto [ ex Ass. Capo di P.P. -OMISSIS-] nell’anno 2017 era a disposizione del G.O.M. di Roma Rebibbia e non ha potuto fruire del congedo ordinario spettante per esigenze di servizio. ”.
Il ricorso è affidato ad un unico motivo di diritto, con cui si deduce “ violazione/errata applicazione art. 14, c. 14, D.P.R. 395/95. Eccesso di potere per difetto di istruttoria ”.
Il ricorrente lamenta che il provvedimento impugnato sarebbe erroneamente fondato sulla mancata dimostrazione, per l’anno 2017, dell’impossibilità di beneficiare del congedo ordinario per esigenze di servizio, quando, invero, con nota prot. n. 74162 del 12 novembre 2021 il Direttore della Casa Circondariale “Rebibbia” aveva attestato proprio la sussistenza di esigenze di servizio impeditive della fruizione delle ferie.
Lamenta il difetto di istruttoria da parte dell’Amministrazione, che si sarebbe limitata a denegare la monetizzazione per l’anno 2017, senza verificare se la mancata fruizione del congedo fosse o meno da imputare ad esigenze di servizio, come di fatto poi confermato dalla succitata nota del Direttore della Casa Circondariale “Rebibbia”.
Richiama, quindi, la giurisprudenza amministrativa pronunciatasi a favore del diritto alla monetizzazione delle ferie non godute ogni qual volta la fruibilità del congedo ordinario sia oggettivamente esclusa per causa indipendente dalla volontà del lavoratore o per fatto specifico dell’Amministrazione.
A giudizio del Collegio il ricorso è fondato.
Il diritto del lavoratore alle ferie, l’intangibilità dello stesso e la relativa possibilità di monetizzazione sono disciplinati, nel nostro ordinamento, da una pluralità di disposizioni normative di rango primario e di rilievo costituzionale (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 24 giugno 2020, n. 1173).
L’art. 10 del D. Lgs. n. 66/2003 stabilisce che: “ 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane; tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione; 2. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro” .
L’art. 2109 c.c., inoltre, prevede che al mancato riconoscimento del periodo di ferie, nei limiti della previsione legale, consegue, tra l’altro, l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in capo al datore di lavoro.
L’art. 36, comma 3, della Costituzione afferma, altresì, che “ Il lavoratore ha diritto … a ferie annuali retribuite e non può rinunziarvi ”.
Il diritto alla fruizione delle ferie, con corrispondente obbligo in capo al datore di lavoro, è dunque sancito da norme imperative, anche di rilievo costituzionale, funzionali a garantire al lavoratore la possibilità di recupero delle energie psico-fisiche, con conseguente tutela della personalità e della dignità dello stesso (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 24 giugno 2020, n. 1173).
Orbene, laddove le ferie non possano essere fruite per cause non riconducibili alla volontà del lavoratore, è la stessa rilevanza costituzionale del diritto irrinunciabile alle ferie ad imporne la monetizzazione; deve, in definitiva, ritenersi sussistere il diritto del lavoratore a vedersi riconoscere l’indennità sostitutiva tutte le volte in cui il periodo di ferie non sia stato fruibile per causa allo stesso non imputabile.
È quanto avvenuto nel caso di specie, dal momento che il ricorrente non ha potuto fruire del congedo ordinario per gli anni 2018 e 2019 in quanto collocato in aspettativa per malattia fino al decreto di dispensa dal servizio; ma non ne ha potuto usufruire neanche per l’anno 2017 per esigenze di servizio, come attestato dalla dichiarazione del Direttore della Casa Circondariale “Rebibbia” che espressamente riconosce che l’Assistente Capo Coordinatore -OMISSIS- “ nell’anno 2017 era a disposizione del G.O.M. di Roma Rebibbia e non ha potuto fruire del congedo ordinario spettante per esigenze di servizio ”.
Sono, quindi, fondate le censure con cui il ricorrente lamenta il difetto di istruttoria da parte del Provveditorato, che, prima di disporre il diniego di monetizzazione, avrebbe dovuto accertare se la mancata fruizione delle ferie fosse o meno indipendente dalla volontà del lavoratore e legata ad esigenze di servizio, come poi di fatto confermato dalla successiva dichiarazione del Direttore della Casa Circondariale “Rebibbia”.
Il ricorso è fondato, con conseguente illegittimità del provvedimento gravato nella parte in cui non è riconosciuto il diritto alla monetizzazione del congedo ordinario non fruito per l’anno 2017.
Deve pertanto accertarsi e dichiararsi il diritto del sig. -OMISSIS- alla liquidazione e corresponsione dell’indennità sostitutiva delle ferie per tutto il periodo richiesto, compresa l’annualità 2017. La parte resistente, per tutta conseguenza, dovrà essere condannata, ai sensi degli artt. 30, comma 1, e 34, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., alla corresponsione, in favore del ricorrente, dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute.
La quantificazione degli importi da corrispondere a detto titolo dovrà essere posta in essere, per tutti i giorni di ferie residue, tenendo conto di tutti gli emolumenti spettanti aventi natura fissa e continuativa, in relazione al grado ed all’anzianità posseduta; il totale che scaturisce dal predetto computo dovrà essere suddiviso in trentesimi e moltiplicato per i giorni di congedo ordinario da retribuire. La somma così ottenuta dovrà essere maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria.
Conclusivamente, ritiene il Collegio:
- che il ricorso, siccome fondato, debba essere accolto, con conseguente annullamento in parte qua del provvedimento impugnato, nella parte in cui non riconosce il diritto alla monetizzazione del congedo ordinario anche per l’anno 2017;
- che occorra accertarsi e dichiararsi il diritto del sig. -OMISSIS- al pagamento dell’indennità sostitutiva del congedo ordinario non fruito anche per l’anno 2017, nella misura scaturente dall’applicazione dei succitati criteri;
- di condannare l’Amministrazione al pagamento della suddetta somma in favore del ricorrente.
Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite, fermo restando l’obbligo dell’Amministrazione resistente di rifondere al ricorrente il contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, per le ragioni indicate in motivazione, e per l’effetto:
- annulla in parte qua il provvedimento impugnato;
- accerta il diritto del ricorrente al pagamento, da parte dell’Amministrazione resistente, dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute anche per l’anno 2017, nella misura risultante dall’applicazione dei criteri di cui in parte motiva;
- condanna l’Amministrazione al pagamento dell’importo in tal modo determinato;
- compensa le spese, fermo restando l’obbligo dell’Amministrazione resistente di rifondere al ricorrente il contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Oscar Marongiu, Consigliere
Caterina Luperto, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Caterina Luperto | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.